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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/07/2025, n. 3808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3808 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2146/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2146/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
08/04/1980 (C.F.: , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. BARBARA TRAINA, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ); C.F._2
- resistente contumace-
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Scioglimento del matrimonio. Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale in atti chiedendo pronunciarsi sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/02/2024 Parte_1
- premesso che ha contratto matrimonio con
[...] CP_1
in Catania in data 23/07/1998 (trascritto al registro degli
[...]
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 216, Parte 1, Uff. 1, anno 1998) e che dall'unione sono nati sei figli, tre dei quali oramai maggiorenni ed economicamente indipendenti - ha adito questo Tribunale per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Non si è costituito in giudizio del quale Controparte_1
va pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 17/06/2025, non esperito il tentativo di conciliazione per mancata costituzione in giudizio del resistente, la ricorrente ha insistito nelle conclusioni formulate e ha chiesto di pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status.
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e merita accoglimento, in quanto ricorrono le Controparte_1
condizioni previste dagli artt. 2 e 3 n 2 lett. B l n 898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898
e succ. modif., la pronuncia di scioglimento del matrimonio è
operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che lo scioglimento del matrimonio può essere domandata “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui:
[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ..../In tutti i predetti casi, per la
proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte
ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella
procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di
separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (decreto di omologa n. 918/2019 del 05/03/2019 di questo Tribunale).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile al quale il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
La causa va rimessa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2146/2024 R.G.;
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Catania il 23/07/1998 tra e Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
comune di Catania, Atto n. 216, Parte I, Uff. 1, anno 1998; Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello
Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR
396/2000;
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno
11.7.25
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2146/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
08/04/1980 (C.F.: , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. BARBARA TRAINA, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ); C.F._2
- resistente contumace-
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Scioglimento del matrimonio. Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale in atti chiedendo pronunciarsi sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/02/2024 Parte_1
- premesso che ha contratto matrimonio con
[...] CP_1
in Catania in data 23/07/1998 (trascritto al registro degli
[...]
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 216, Parte 1, Uff. 1, anno 1998) e che dall'unione sono nati sei figli, tre dei quali oramai maggiorenni ed economicamente indipendenti - ha adito questo Tribunale per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Non si è costituito in giudizio del quale Controparte_1
va pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 17/06/2025, non esperito il tentativo di conciliazione per mancata costituzione in giudizio del resistente, la ricorrente ha insistito nelle conclusioni formulate e ha chiesto di pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status.
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e merita accoglimento, in quanto ricorrono le Controparte_1
condizioni previste dagli artt. 2 e 3 n 2 lett. B l n 898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898
e succ. modif., la pronuncia di scioglimento del matrimonio è
operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che lo scioglimento del matrimonio può essere domandata “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui:
[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ..../In tutti i predetti casi, per la
proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte
ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella
procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di
separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (decreto di omologa n. 918/2019 del 05/03/2019 di questo Tribunale).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile al quale il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
La causa va rimessa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2146/2024 R.G.;
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Catania il 23/07/1998 tra e Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
comune di Catania, Atto n. 216, Parte I, Uff. 1, anno 1998; Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello
Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR
396/2000;
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno
11.7.25
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu