Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Addì _____________ persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N.
Rilasciata spedizione in 8314/2024 R.G.L. promossa forma esecutiva all'Avv. DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca ______________ Parte_1 ________
Scalia.
- ricorrente -
Per ______________ C O N T R O _____
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 14/04/2025, tenutasi con le modalità di
Il Cancelliere cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 31/05/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 con decorrenza dalla data della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La domanda è infondata.
Ed invero, sia il consulente tecnico nominato in fase di a.t.p. che quello nominato nella presente fase di opposizione, sulla base degli accertamenti espletati, hanno ritenuto non sussistente il requisito sanitario necessario per fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, e hanno concluso che la ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
In particolare il CTU, dott. nominato nella presente fase di Persona_1 opposizione, ha affermato che “Nel caso di che trattasi, lo stato clinico emerso è tale da soddisfare le indicazioni previste in favore dei portatori di handicap di cui al I comma dell'art. 3 – L. 104. Non sono, infatti, emerse condizioni cliniche tali da ridurre l'autonomia personale, in modo da integrare i precisi dettami di cui al III comma dell'art. 3, della L. 104/92, in favore dei soggetti portatori di handicap in situazione di gravità. … Si concorda, pertanto, sostanzialmente con le conclusioni cui pervenne l'Ausiliario del Giudice, in fase di ATP”.
Le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che la ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente in assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c., nonché liquidate come in dispositivo.
Restano inoltre definitivamente a carico della ricorrente, in assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di consulenza tecnica, già liquidate.
Così deciso in Palermo, 15/04/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino