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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/04/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott. Sergio Centaro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1393/2023 R.G.
PROMOSSA DA:
nata a [...] il [...] (cod. fisc.: ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania, via Padova n. 41, presso lo studio dell'avv. Fortunato Strano (cod. fisc.: ) dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
C.F._2
Attore - Opponente CONTRO
nato a [...] il [...] (cod. fisc. : CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Catania, via Pensavalle n. 22 presso lo studio dell'avv. Sebastiano
Sapuppo (cod. fisc. ) dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
C.F._4
Convenuto – Opposto
nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ) Controparte_2 C.F._5
Convenuto contumace
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
All'udienza del 8.11.2024 la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini, ex art. 190 c.p.c., per il deposito degli atti conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.1.2023 ha riassunto il giudizio iscritto al n. Parte_1
4756/2019 del Registro Esecuzioni del Tribunale di Catania - in seno al quale questi aveva proposto opposizione di terzo all'esecuzione per rilascio di immobile avviata da in danno di CP_1
– nel corso del quale era stato emesso, dal Giudice dell'Esecuzione, un Controparte_3 provvedimento di sospensione dell'esecuzione, adottato ai sensi dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, come novellato dall'art. 17-bis del D.L. n. 34/2020. Con il ricorso il ha, quindi, chiesto al Tribunale Ordinario di volere: Pt_1
“accogliere la presente opposizione e per l'effetto, ritenere e dichiarare il titolo esecutivo, costituito dall'ordinanza del 03/04/2019 del Tribunale di Catania, resa nel giudizio iscritto al n°4590/2019 R.G., inefficace ed inopponibile nei confronti dell'opponente, con ogni altra giuridica conseguenza e, pertanto, l'opposta esecuzione improcedibile nei suoi confronti, perché: a) il comodato oggetto di causa è, validamente, opponibile al locatore;
b) in ogni caso, come in concreto svoltasi, l'opposta esecuzione è illegittima”. Si è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta con la CP_1 quale ha rilevato che, precedentemente, era stato incardinato un altro autonomo giudizio di merito (n. 15883/2021 RG) nel quale era stata saltata la fase cautelare davanti al G.E., e conseguentemente ha eccepito l'improcedibilità dell'azione per avere, il , riassunto un Pt_1 giudizio già attivato, in cui era stata disposta la chiamata di terzo e in cui il si era CP_1 regolarmente costituto. Parte convenuta, inoltre, ha eccepito la validità dell'atto (notificato) di riassunzione del giudizio n. 4756/2019 RGE che era stato sospeso ex art. 623 cpc in data 29.10.2020 e non correttamente riassunto nei termini di legge. Infine, ha evidenziato che in data
16.12.2021 era stato eseguito lo sfratto per morosità nei confronti di , conduttore Controparte_3 dell'appartamento di Via Padova 41 di proprietà di ritenendo che l'ordinanza di CP_1 sospensione del 29.10.2020 (G.E. Messina), adottata ai sensi dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, come novellato dall'art. 17-bis del D.L. n. 34/2020, legata all'emergenza Covid prevedesse lo spirare del termine al 31.12.2020, successivamente prorogato al 30.6.2021.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di volere:
“Rigettare ogni richiesta formulata da parte avversa, in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto, dichiarando cessata la materia del contendere. Dichiarare in ogni caso, nel merito, il rigetto dell'opposizione di terzo al rilascio dell'immobile, formulata da parte di . Parte_1 Vittoria di spese e compensi”. Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. il Giudicante, ritenuta l'inammissibilità e l'irrilevanza delle prove chieste dalle parti in quanto riguardanti questioni accadute antecedentemente alla formazione del titolo esecutivo e non fatti accaduti successivamente alla formazione dello stesso, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Giudicante, ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di , Controparte_3 litisconsorte necessario in quanto conduttore dell'immobile oggetto della procedura di rilascio, rimetteva la causa sul ruolo e rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del 9.11.2024 onerando la parte opponente della notificazione. All'udienza indicata, avendo l'opponente ottemperato all'adempimento, la causa veniva posta in decisione con i termini di legge.
***************
Deve essere, preliminarmente, dichiarata la contumacia di che, sebbene Controparte_3 regolarmente citato, non si è costituito.
La decisione della controversia postula una breve premessa in fatto. Agendo in forza dell'ordinanza di rilascio emessa dal Tribunale di Catania in data 3.04.2019, nel procedimento n. 4590/2019 R.G., ha avviato contro , esecuzione CP_1 Controparte_3 per rilascio dell'immobile sito in Catania, via Padova n. 41, già concesso in locazione con contratto dell'1.04.2018.
ha proposto opposizione all'esecuzione (iscritta al n. 4756/2019 R.G.E.) Parte_1 assumendo di avere avuto concesso in comodato il suddetto immobile da parte dello in CP_3 qualità di conduttore, rilevando l'inefficacia del titolo esecutivo nei suoi confronti ed invocando la sospensione della procedura esecutiva.
Con decreto reso - inaudita altera parte - in data 9.12.2019, il Giudice dell'Esecuzione ha sospeso l'esecuzione. All'udienza del 29.10.2020, innanzi al G.E., l'opponente ha invocato l'applicazione dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, come novellato dall'art. 17 bis del D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, che ha sospeso l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili fino al 31.12.2020. Con provvedimento reso in pari data, il Giudice dell'Esecuzione, in accoglimento della superiore istanza, visto l'art. 623 c.p.c., ha sospeso l'esecuzione (c.d. sospensione esterna). Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha inteso riassumere il Parte_1 giudizio n. 4756/2019 R.G.E., per riproporre i motivi di opposizione, già articolati innanzi al Giudice dell'Esecuzione. Occorre precisare che il al fine di riassumere il processo esecutivo e dar corso Pt_1 all'opposizione proposta, ha erroneamente iscritto a ruolo un nuovo procedimento di cognizione depositando il ricorso nel ruolo degli Affari civili contenziosi che, su disposizione del decidente, è stato inserito nel fascicolo dell'esecuzione portante il n. 4756/2019 R.G.E. e sottoposto al Giudice titolare del relativo procedimento solo in data 12.9.2022. In esito alla trasmissione del ricorso in riassunzione, il Giudice dell'esecuzione ha dato corso alla fase sommaria dell'opposizione rilevando che il ricorso era stato sottoposto all'attenzione del Giudice dell'esecuzione circa dieci mesi dopo l'erronea iscrizione a ruolo e, preso atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile - eseguito con l'ausilio della forza pubblica in data 16.12.2021
– con ordinanza del 24.11.2022, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
L'opposizione proposta dal non è fondata. Pt_1 Come bene evidenziato dal G.E. nell'ordinanza impugnata, lo strumento funzionale per far valere le ragioni esposte dall'odierno opponente non è l'opposizione ex art. 615 c.p.c. né l'opposizione ex art. 619 c.p.c. bensì l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., in quanto il pregiudizio lamentato dall'opponente trae direttamente fonte dalla statuizione contenuta nel titolo e non da erronee modalità di svolgimento dell'esecuzione. Le Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015), richiamate dal G.E., hanno affermato il principio secondo il quale il litisconsorte necessario pretermesso (come anche il terzo titolare di diritto autonomo ed incompatibile, il titolare di status incompatibile con quello accertato inter alios e il falsamente rappresentato), avverso l'esecuzione che sia stata promossa sulla base del titolo giudiziale opponibile ai sensi dell'art. 404, primo comma, c.p.c., non può, al fine di incidere sull'efficacia del titolo, proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. (né ai sensi dell'art. 619 c.p.c.) neppure se sia detentore materiale del bene, ma può far valere la sua situazione per bloccare l'esecuzione (od esecutività del titolo) esclusivamente con l'opposizione ordinaria, nel cui ambito, ai sensi dell'art. 407 c.p.c., ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza. Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha chiarito che gli strumenti di cui all'art. 404 c.p.c., 615 c.p.c. e 619 c.p.c. sono fra di essi alternativi e non cumulativi e ciascuno strumento ha un ben preciso fine. Pertanto colui il quale si assuma leso dalla pronuncia o dall'esecuzione di un titolo esecutivo formatosi fra altre persone ha a sua disposizione, tre differenti strumenti di tutela, tra loro alternativi: “a) se assume di essere titolare dello stesso diritto già oggetto della sentenza pronunciata inter alios e messa in esecuzione, egli deve proporre opposizione di terzo ex art. 404
c.p.c.; b) se non contesta la legittimità del titolo, ma assume che esso sia stato erroneamente attuato e cioè che l'esecuzione abbia investito un bene diverso da quello che ne avrebbe dovuto formare l'oggetto, il terzo deve proporre l'opposizione di cui all'art. 619 c.p.c.; c) se, infine, il terzo non contesta la legittimità del titolo, né l'erroneità dell'esecuzione, ma assume che dopo la formazione del titolo si sia avverato un fatto estintivo od impeditivo della pretesa creditoria, egli deve proporre l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c”. Sul punto la giurisprudenza di legittimità successiva alla pronuncia sopra richiamata è concorde:
“L'ordine contenuto in una pronuncia di condanna al rilascio d'immobile spiega efficacia nei confronti, non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a disporre del bene nel momento in cui la pronuncia stessa venga coattivamente eseguita, mentre il terzo che, come il proprietario possessore del bene, deduca un'incompatibilità fattuale giuridicamente rilevante con la statuizione contenuta nel provvedimento di rilascio, può richiedere la correlativa tutela non proponendo opposizione all'esecuzione, bensì mediante specifica opposizione ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ. (Cassazione civile, sez. III, 20/11/2018, n.
29850).
Ed ancora: “Nell'esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa "inter alios", ove il terzo lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, egli non può proporre 'opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., ma deve invece impugnare il provvedimento stesso con l'opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c.” (Cassazione civile, sez. III, 20/11/2018, n. 29850). Così come è concorde la giurisprudenza di merito:
“L'opposizione di terzo di cui all' art. 404 c.p.c. può costituire uno strumento preordinato ad evitare le conseguenze della sentenza di condanna al rilascio di un immobile, anche sul piano esecutivo: infatti, se da una parte l'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di immobile spiega efficacia nei confronti non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui la sentenza stessa venga coattivamente eseguita, dall'altra parte, il detentore, qualora ritenga lesi i propri diritti dal provvedimento di rilascio, può provvedere alla loro tutela mediante opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ovvero con autonoma azione di accertamento” (Corte d'Appello Venezia, sez. II, 16/05/2022, n. 1131). Alla luce dei principi sopra richiamati va dichiarata l'inammissibilità ed improcedibilità della presente opposizione per essere stata promossa nelle forme dell'art. 615 c.p.c. e non in quelle previste dall'art. 404 c.p.c. A ciò deve aggiungersi che nel caso in specie il titolo esecutivo è stato emesso il 3.4.2019 e il contratto di comodato, cui l'opponente fa riferimento, oltre a non essere stato registrato è privo di data certa. Ora, sebbene la registrazione del contratto non incida sulla validità del contratto, la stessa
è utile al fine di fornire data certa al medesimo;
di conseguenza la mancanza della registrazione non determina la nullità del contratto ma la semplice inopponibilità al proprietario, tra l'altro, non a conoscenza della stipula di un contratto di comodato tra il e il Pt_1 CP_3
Venendo alla regolamentazione delle spese, deve tenersi conto, così come rilevato dal G.E. con l'ordinanza impugnata, che il rilascio dell'immobile è stato eseguito dal illegittimamente. CP_1
Questi, incurante del provvedimento emesso dal G.E. inaudita altera parte in data 9.12.2019 che aveva sospeso l'esecuzione, ha richiesto all'Ufficiale Giudiziario di eseguire il rilascio dell'immobile ignorando la pendenza dell'opposizione e l'esistenza del provvedimento di sospensione senza prima attendere l'esito della fase cautelare dell'opposizione. Il stesso, CP_1 invece, avrebbe dovuto riassumere, tempestivamente, la procedura esecutiva sospesa ex art. 623
c.p.c. davanti al G.E. al fine di ottenere la rimozione del provvedimento che gli impediva di procedere. Ed invero, il vaglio della fondatezza dell'opposizione avrebbe dovuto essere effettuata a seguito della riassunzione della procedura (e non come erroneamente dedotto “dell'opposizione”) in quanto la normativa emergenziale non aveva certo avuto impatto sull'opposizione ma proprio sull'esecuzione in corso, facendo, solo momentaneamente, venire meno l'interesse ad una pronuncia ex art. 624 c.p.c.
Per queste ragioni, venendo alla regolamentazione delle spese processuali, le spese vanno compensate tra le parti costituite, mentre deve essere dichiarata l'irripetibilità delle spese nei confronti della parte contumace.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1393/2023 R.G. così statuisce: Dichiara la contumacia di . Controparte_3 Rigetta l'opposizione proposta da . Parte_1
Compensa le spese per le parti costituite. Dichiara l'irripetibilità delle spese nei confronti della parte contumace. Così deciso in Catania, il 19/4/2025 Il GIUDICE
dott. Sergio Centaro
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott. Sergio Centaro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1393/2023 R.G.
PROMOSSA DA:
nata a [...] il [...] (cod. fisc.: ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania, via Padova n. 41, presso lo studio dell'avv. Fortunato Strano (cod. fisc.: ) dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
C.F._2
Attore - Opponente CONTRO
nato a [...] il [...] (cod. fisc. : CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Catania, via Pensavalle n. 22 presso lo studio dell'avv. Sebastiano
Sapuppo (cod. fisc. ) dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
C.F._4
Convenuto – Opposto
nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ) Controparte_2 C.F._5
Convenuto contumace
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
All'udienza del 8.11.2024 la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini, ex art. 190 c.p.c., per il deposito degli atti conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.1.2023 ha riassunto il giudizio iscritto al n. Parte_1
4756/2019 del Registro Esecuzioni del Tribunale di Catania - in seno al quale questi aveva proposto opposizione di terzo all'esecuzione per rilascio di immobile avviata da in danno di CP_1
– nel corso del quale era stato emesso, dal Giudice dell'Esecuzione, un Controparte_3 provvedimento di sospensione dell'esecuzione, adottato ai sensi dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, come novellato dall'art. 17-bis del D.L. n. 34/2020. Con il ricorso il ha, quindi, chiesto al Tribunale Ordinario di volere: Pt_1
“accogliere la presente opposizione e per l'effetto, ritenere e dichiarare il titolo esecutivo, costituito dall'ordinanza del 03/04/2019 del Tribunale di Catania, resa nel giudizio iscritto al n°4590/2019 R.G., inefficace ed inopponibile nei confronti dell'opponente, con ogni altra giuridica conseguenza e, pertanto, l'opposta esecuzione improcedibile nei suoi confronti, perché: a) il comodato oggetto di causa è, validamente, opponibile al locatore;
b) in ogni caso, come in concreto svoltasi, l'opposta esecuzione è illegittima”. Si è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta con la CP_1 quale ha rilevato che, precedentemente, era stato incardinato un altro autonomo giudizio di merito (n. 15883/2021 RG) nel quale era stata saltata la fase cautelare davanti al G.E., e conseguentemente ha eccepito l'improcedibilità dell'azione per avere, il , riassunto un Pt_1 giudizio già attivato, in cui era stata disposta la chiamata di terzo e in cui il si era CP_1 regolarmente costituto. Parte convenuta, inoltre, ha eccepito la validità dell'atto (notificato) di riassunzione del giudizio n. 4756/2019 RGE che era stato sospeso ex art. 623 cpc in data 29.10.2020 e non correttamente riassunto nei termini di legge. Infine, ha evidenziato che in data
16.12.2021 era stato eseguito lo sfratto per morosità nei confronti di , conduttore Controparte_3 dell'appartamento di Via Padova 41 di proprietà di ritenendo che l'ordinanza di CP_1 sospensione del 29.10.2020 (G.E. Messina), adottata ai sensi dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, come novellato dall'art. 17-bis del D.L. n. 34/2020, legata all'emergenza Covid prevedesse lo spirare del termine al 31.12.2020, successivamente prorogato al 30.6.2021.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di volere:
“Rigettare ogni richiesta formulata da parte avversa, in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto, dichiarando cessata la materia del contendere. Dichiarare in ogni caso, nel merito, il rigetto dell'opposizione di terzo al rilascio dell'immobile, formulata da parte di . Parte_1 Vittoria di spese e compensi”. Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. il Giudicante, ritenuta l'inammissibilità e l'irrilevanza delle prove chieste dalle parti in quanto riguardanti questioni accadute antecedentemente alla formazione del titolo esecutivo e non fatti accaduti successivamente alla formazione dello stesso, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Giudicante, ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di , Controparte_3 litisconsorte necessario in quanto conduttore dell'immobile oggetto della procedura di rilascio, rimetteva la causa sul ruolo e rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del 9.11.2024 onerando la parte opponente della notificazione. All'udienza indicata, avendo l'opponente ottemperato all'adempimento, la causa veniva posta in decisione con i termini di legge.
***************
Deve essere, preliminarmente, dichiarata la contumacia di che, sebbene Controparte_3 regolarmente citato, non si è costituito.
La decisione della controversia postula una breve premessa in fatto. Agendo in forza dell'ordinanza di rilascio emessa dal Tribunale di Catania in data 3.04.2019, nel procedimento n. 4590/2019 R.G., ha avviato contro , esecuzione CP_1 Controparte_3 per rilascio dell'immobile sito in Catania, via Padova n. 41, già concesso in locazione con contratto dell'1.04.2018.
ha proposto opposizione all'esecuzione (iscritta al n. 4756/2019 R.G.E.) Parte_1 assumendo di avere avuto concesso in comodato il suddetto immobile da parte dello in CP_3 qualità di conduttore, rilevando l'inefficacia del titolo esecutivo nei suoi confronti ed invocando la sospensione della procedura esecutiva.
Con decreto reso - inaudita altera parte - in data 9.12.2019, il Giudice dell'Esecuzione ha sospeso l'esecuzione. All'udienza del 29.10.2020, innanzi al G.E., l'opponente ha invocato l'applicazione dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, come novellato dall'art. 17 bis del D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, che ha sospeso l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili fino al 31.12.2020. Con provvedimento reso in pari data, il Giudice dell'Esecuzione, in accoglimento della superiore istanza, visto l'art. 623 c.p.c., ha sospeso l'esecuzione (c.d. sospensione esterna). Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha inteso riassumere il Parte_1 giudizio n. 4756/2019 R.G.E., per riproporre i motivi di opposizione, già articolati innanzi al Giudice dell'Esecuzione. Occorre precisare che il al fine di riassumere il processo esecutivo e dar corso Pt_1 all'opposizione proposta, ha erroneamente iscritto a ruolo un nuovo procedimento di cognizione depositando il ricorso nel ruolo degli Affari civili contenziosi che, su disposizione del decidente, è stato inserito nel fascicolo dell'esecuzione portante il n. 4756/2019 R.G.E. e sottoposto al Giudice titolare del relativo procedimento solo in data 12.9.2022. In esito alla trasmissione del ricorso in riassunzione, il Giudice dell'esecuzione ha dato corso alla fase sommaria dell'opposizione rilevando che il ricorso era stato sottoposto all'attenzione del Giudice dell'esecuzione circa dieci mesi dopo l'erronea iscrizione a ruolo e, preso atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile - eseguito con l'ausilio della forza pubblica in data 16.12.2021
– con ordinanza del 24.11.2022, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
L'opposizione proposta dal non è fondata. Pt_1 Come bene evidenziato dal G.E. nell'ordinanza impugnata, lo strumento funzionale per far valere le ragioni esposte dall'odierno opponente non è l'opposizione ex art. 615 c.p.c. né l'opposizione ex art. 619 c.p.c. bensì l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., in quanto il pregiudizio lamentato dall'opponente trae direttamente fonte dalla statuizione contenuta nel titolo e non da erronee modalità di svolgimento dell'esecuzione. Le Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015), richiamate dal G.E., hanno affermato il principio secondo il quale il litisconsorte necessario pretermesso (come anche il terzo titolare di diritto autonomo ed incompatibile, il titolare di status incompatibile con quello accertato inter alios e il falsamente rappresentato), avverso l'esecuzione che sia stata promossa sulla base del titolo giudiziale opponibile ai sensi dell'art. 404, primo comma, c.p.c., non può, al fine di incidere sull'efficacia del titolo, proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. (né ai sensi dell'art. 619 c.p.c.) neppure se sia detentore materiale del bene, ma può far valere la sua situazione per bloccare l'esecuzione (od esecutività del titolo) esclusivamente con l'opposizione ordinaria, nel cui ambito, ai sensi dell'art. 407 c.p.c., ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza. Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha chiarito che gli strumenti di cui all'art. 404 c.p.c., 615 c.p.c. e 619 c.p.c. sono fra di essi alternativi e non cumulativi e ciascuno strumento ha un ben preciso fine. Pertanto colui il quale si assuma leso dalla pronuncia o dall'esecuzione di un titolo esecutivo formatosi fra altre persone ha a sua disposizione, tre differenti strumenti di tutela, tra loro alternativi: “a) se assume di essere titolare dello stesso diritto già oggetto della sentenza pronunciata inter alios e messa in esecuzione, egli deve proporre opposizione di terzo ex art. 404
c.p.c.; b) se non contesta la legittimità del titolo, ma assume che esso sia stato erroneamente attuato e cioè che l'esecuzione abbia investito un bene diverso da quello che ne avrebbe dovuto formare l'oggetto, il terzo deve proporre l'opposizione di cui all'art. 619 c.p.c.; c) se, infine, il terzo non contesta la legittimità del titolo, né l'erroneità dell'esecuzione, ma assume che dopo la formazione del titolo si sia avverato un fatto estintivo od impeditivo della pretesa creditoria, egli deve proporre l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c”. Sul punto la giurisprudenza di legittimità successiva alla pronuncia sopra richiamata è concorde:
“L'ordine contenuto in una pronuncia di condanna al rilascio d'immobile spiega efficacia nei confronti, non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a disporre del bene nel momento in cui la pronuncia stessa venga coattivamente eseguita, mentre il terzo che, come il proprietario possessore del bene, deduca un'incompatibilità fattuale giuridicamente rilevante con la statuizione contenuta nel provvedimento di rilascio, può richiedere la correlativa tutela non proponendo opposizione all'esecuzione, bensì mediante specifica opposizione ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ. (Cassazione civile, sez. III, 20/11/2018, n.
29850).
Ed ancora: “Nell'esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa "inter alios", ove il terzo lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, egli non può proporre 'opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., ma deve invece impugnare il provvedimento stesso con l'opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c.” (Cassazione civile, sez. III, 20/11/2018, n. 29850). Così come è concorde la giurisprudenza di merito:
“L'opposizione di terzo di cui all' art. 404 c.p.c. può costituire uno strumento preordinato ad evitare le conseguenze della sentenza di condanna al rilascio di un immobile, anche sul piano esecutivo: infatti, se da una parte l'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di immobile spiega efficacia nei confronti non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui la sentenza stessa venga coattivamente eseguita, dall'altra parte, il detentore, qualora ritenga lesi i propri diritti dal provvedimento di rilascio, può provvedere alla loro tutela mediante opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ovvero con autonoma azione di accertamento” (Corte d'Appello Venezia, sez. II, 16/05/2022, n. 1131). Alla luce dei principi sopra richiamati va dichiarata l'inammissibilità ed improcedibilità della presente opposizione per essere stata promossa nelle forme dell'art. 615 c.p.c. e non in quelle previste dall'art. 404 c.p.c. A ciò deve aggiungersi che nel caso in specie il titolo esecutivo è stato emesso il 3.4.2019 e il contratto di comodato, cui l'opponente fa riferimento, oltre a non essere stato registrato è privo di data certa. Ora, sebbene la registrazione del contratto non incida sulla validità del contratto, la stessa
è utile al fine di fornire data certa al medesimo;
di conseguenza la mancanza della registrazione non determina la nullità del contratto ma la semplice inopponibilità al proprietario, tra l'altro, non a conoscenza della stipula di un contratto di comodato tra il e il Pt_1 CP_3
Venendo alla regolamentazione delle spese, deve tenersi conto, così come rilevato dal G.E. con l'ordinanza impugnata, che il rilascio dell'immobile è stato eseguito dal illegittimamente. CP_1
Questi, incurante del provvedimento emesso dal G.E. inaudita altera parte in data 9.12.2019 che aveva sospeso l'esecuzione, ha richiesto all'Ufficiale Giudiziario di eseguire il rilascio dell'immobile ignorando la pendenza dell'opposizione e l'esistenza del provvedimento di sospensione senza prima attendere l'esito della fase cautelare dell'opposizione. Il stesso, CP_1 invece, avrebbe dovuto riassumere, tempestivamente, la procedura esecutiva sospesa ex art. 623
c.p.c. davanti al G.E. al fine di ottenere la rimozione del provvedimento che gli impediva di procedere. Ed invero, il vaglio della fondatezza dell'opposizione avrebbe dovuto essere effettuata a seguito della riassunzione della procedura (e non come erroneamente dedotto “dell'opposizione”) in quanto la normativa emergenziale non aveva certo avuto impatto sull'opposizione ma proprio sull'esecuzione in corso, facendo, solo momentaneamente, venire meno l'interesse ad una pronuncia ex art. 624 c.p.c.
Per queste ragioni, venendo alla regolamentazione delle spese processuali, le spese vanno compensate tra le parti costituite, mentre deve essere dichiarata l'irripetibilità delle spese nei confronti della parte contumace.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1393/2023 R.G. così statuisce: Dichiara la contumacia di . Controparte_3 Rigetta l'opposizione proposta da . Parte_1
Compensa le spese per le parti costituite. Dichiara l'irripetibilità delle spese nei confronti della parte contumace. Così deciso in Catania, il 19/4/2025 Il GIUDICE
dott. Sergio Centaro