Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 09/06/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Dott. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 319/2020 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 31/10/2024 e promossa in questo grado
Da
con sede in Caltanissetta (C.F. n. P.IVA 1
), in Parte_1
persona del suo Liquidatore nato a [...] il 18 Giugno Parte_2
,
), il quale agisce anche in proprio, Parte_3 1962, (C.F. Codice Fiscale_1
[...] nato in [...] l'[...] (C.F. Codice Fiscale_2 ) e [...]
,
,nata in [...] 1'8 Aprile 1964 (C.F. Codice Fiscale_3 (), Parte_4
tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. A. Minacapilli che li rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTI
Contro
Controparte_1 con sede
P.IVA_2 ), in persona dell'amministratore pro-tempore, legale in Licata (AG), (c.f. n° elettivamente domiciliata in Canicattì (AG) presso lo studio legale dell'Avv. Luisa Cani che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
E CP_2 con sede in Milano, (c.f. n. 13063790151), in persona del legale rappresentante pro-tempore, società che agisce in forza di procura speciale nella qualità di
P.IVA_3 ), quale cessionaria dei crediti vantati dalla [...]sede in Firenze (c.f.
Parte_3 nei confronti della Parte_1 e di Controparte_3 Parte_2
,
elettivamente domiciliata in Licata presso lo studio dell'Avv.
[...] e di Parte_4
G. Peritore che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C.
E nei confronti di società con unico socio appartenente al Controparte_4
(c.f. n. P.IVA 4) con sede in Milano, in persona del legale Controparte_5 Parte_5rappresentante pro-tempore, società incorporante per fusione e
P.IVA_5 ) in per essa Controparte_6 con sede legale in Ravenna (RA) (c.f. n° persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Peritore presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C.
Conclusioni delle parti:
All'udienza del 31.10.2024 i difensori delle parti, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: (Di Buono): "Previa eccezione del difetto di legittimazione delle società intervenute, nel merito, infine insistono in tutte le eccezioni, deduzioni ed argomentazioni svolte con l'atto di appello, reiterate con l'atto di riassunzione, e nelle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo che la causa venga posta in decisione".
Cont (FBS) "L'avv. Giuseppe Peritore, quale procuratore e difensore della in persona del legale rappresentante, nell'ambito del procedimento indicato in epigrafe, conclude riportandosi alle conclusioni prese in atto di appello, e chiede la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica".
I FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 04.04.2016, la debitrice Parte_1 "
fideiussori,principale, Parte_2 Parte_3 e Parte_4 oppugnavano il decreto ingiuntivo n° 49/2016 con il quale il Tribunale di Caltanissetta
aveva loro ingiunto di pagare in solido alla Controparte_7 la somma di € 165.457,34, di cui € 101.570,37 quale importo residuo del mutuo chirografario n. 51515 che si era risolto per inadempimento della parte mutuataria, ed €
55.713,35 quale saldo finale debitore del rapporto di c/c contrassegnato dal n.319/2. Gli opponenti gradualmente eccepivano: 1) la nullità dell'opposto decreto per essere stato emesso al di fuori dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.; 2) l'illegittimità del mutuo per
"difetto di causa" perché stipulato allo scopo di estinguere precedenti esposizioni debitorie della società Parte_1 e, quindi, senza che esso assolvesse alla sua funzione tipica di finanziamento;
3) la nullità dell'azione monitoria proposta nei confronti dei fideiussori per violazione del disposto dell'art. 1957 c.c.; 4) la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della convenuta per non avere risolto il contratto di mutuo alla data del 25.11.2014, quando le condizioni finanziarie della società non permettevano più il puntuale assolvimento degli obblighi assunti;
5) l'illegittima applicazione di tassi usurari ai rapporti in contestazione, unitamente alla loro capitalizzazione trimestrale.
Chiedevano, pertanto, la revoca del provvedimento monitorio opposto e la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
Accettava il contraddittorio la Controparte_1
, la quale contestava
"funditus" tutte le argomentazioni avversarie sostenendo la legittimità dell'azione proposta in danno dei fideiussori i quali, nei relativi contratti, avevano espressamente accettato la deroga all'art. 1957 c.c.
Nella fase istruttoria si procedeva all'acquisizione di documenti ed all'espletamento di una c.t.u., che veniva affidata alle cure dr. Persona_1 dal giudice inizialmente assegnatario del procedimento di opposizione.
All'esito la causa trovava il suo epilogo nella sentenza n° 107/2020, il cui dispositivo così recita: "dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla società Parte_1
[...] in persona del suo liquidatore pro tempore;
rigetta l'opposizione proposta da Parte_3 Parte_2 e Parte_4
[...] e per l'effetto conferma in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. 49/2016 emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 3.2.2016;
dichiara l'esecutorietà del predetto Decreto Ingiuntivo n. 49/2016 emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 3.2.2016;
condanna gli attori opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi in € 7755,00 di cui € 2430,00 per la fase di studio, €. 900,00 per la fase introduttiva, € 1620,00 per la fase istruttoria, € 2100,00 per la fase decisionale conclusionale ed € 707,00 per spese generali oltre IVA e CPA come per legge;
pone a carico degli attori opponenti, in solido tra loro, le spese di consulenza liquidate con separato decreto". Avverso il succitato provvedimento hanno interposto appello la Parte_1
e Parte_4 coned i fideiussori
[...] Parte_2
, Parte_3
atto di citazione notificato il 12.12.2020, a mezzo del quale ne hanno chiesto la riforma per i motivi che in prosieguo verranno illustrati. contestando le doglianze Si è costituita la Controparte_7
avversarie e chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 30.07.2021 la Corte ha disposto il rigetto della richiesta di inammissibilità del gravame avanzata dalla parte appellante ed ha rinviato la causa per la decisione
Frattanto la Parte_1 è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
Caltanissetta del 18.02.2022, ma la curatela, a seguito della rituale riassunzione, ha omesso di costituirsi.
Sono altresì intervenuti in questa fase dapprima la Controparte_8 quale mandataria della e, successivamente, la Controparte_6 su cessionaria del credito Parte_5
che, nelle more del giudizio, hamandato della Controparte_4 incorporato per fusione la Parte_5
All'udienza del 31.10.2024 sono state raccolte le conclusioni delle parti attraverso il deposito di note di trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare la parte appellante eccepisce il “difetto di legittimazione attiva e passiva tanto delle società Controparte_2 e Controparte_6 attesa l'insussistenza di prova circa la loro qualità di cessionarie del credito in contestazione, ab origine vantato dalla
Controparte_9
Sostengono infatti che entrambe le società si sono costituite in giudizio (ex art. 111 c.p.c.) in virtù della mera allegazione dell'avviso pubblicato, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., in
Gazzetta Ufficiale, relativo alla “cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco" (cfr. pag. 4 G.U. 26/10/2021), il quale però "non conterrebbe alcun elemento che consenta di individuare, con l'elevato grado di certezza richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza, se tra gli stessi sia ricompreso anche il credito oggetto del presente giudizio".
L'eccezione è destituita di fondamento.
Al riguardo giova richiamare anzitutto la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell'art. 58 del
D.lgs. n° 385/1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n° 4277/2023; Cass. n° 31188/2017; etc.).
L'art. 58 dianzi citato infatti, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, sia perché ne subordina l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, sia perché dispone che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.
E tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive.
Al riguardo, infatti, è stata altresì prevista l'emanazione di istruzioni da parte della Banca d'Italia la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per
"rapporti giuridici individuabili in blocco" devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo", ed ha chiarito, al contempo, che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti"
(cfr. Circ. n° 229/1999)
La possibilità, del resto, di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (ex multis: Cass. n° 5385/2011; Cass. n° 18361/2004; etc).
Fatta la superiore digressione, necessaria a meglio inquadrare i termini della questione che ne occupa, si osserva che la nell'avviso di cessione, ha dato Controparte_10 ' atto di aver ceduto alla Parte_5 un portafoglio di crediti pecuniari per capitale, interessi e spese, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1
e 4 della L. 130/1999 e 58 del TUB, costituito da crediti pecuniari di titolarità della prima
"non performing "secured" e "unsecured" (i "Crediti") vantati nei confronti di debitori della Cedente (i "Debitori Ceduti") e selezionati dalla Cedente sulla base dei seguenti criteri generali: a) crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Lire
o Euro;
b) crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
etc." (si veda l'estratto della G.U. prodotto dall'interveniente)
Trattasi, quindi, di catalogazione comprensiva del credito per cui si procede il quale, in parte, deriva da un mutuo stipulato dalla anteriormente al Controparte_10
26/10/2021 (data di pubblicazione della G.U.) e, in parte, da un contratto di conto corrente, rapporti bancari che, all'evidenza, sono connotati dalle caratteristiche indicate nel citato avviso di pubblicazione.
Mentre, a giustificare la costituzione in giudizio della Controparte_4 a mezzo
Controparte_6 ben vale la produzione dell'atto di fusione del della mandataria
14.12.2023, rogato dal notaio Per_2 di Milano (rep.16599), per effetto del quale la
Parte_5predetta società ha incorporato la
Non rileva, invece, la questione sollevata dalla parte appellante e relativa alla pronunciata tardività dell'opposizione proposta dalla Parte_1 dal momento che quest'ultima, nelle more del procedimento, è stata dichiarata fallita e la curatela non si è costituita a seguito dell'interruzione del giudizio e della sua conseguente riassunzione.
E non colgono nel segno neppure le doglianze relative alla dedotta violazione dell'art. 633
c.p.c. osservandosi al riguardo che, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Sicché, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali, mentre la sentenza "non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali" (cfr. Cass. n° 16767/2014).
Va in ogni caso ricordato che, giusta il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs 385/93 TUB - consistente in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto (da ultimo Cass.
n° 1892/2023), atteso che “l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex arttt. 633 e
638 c.p.c.: pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione" (si veda Cass. 40110/2021).
Senza dire poi che, nel contenzioso bancario, l'onere di allegazione e di prova soggiace alla disciplina generale di cui all'art. 2697 c.c., sicché, ove le parti abbiano contrapposte posizioni, in ossequio al principio generale dianzi citato sono entrambe onerate della allegazione e della prova delle contrapposte pretese, che si traduce nella necessità che ciascuno dei due contendenti indichi dettagliatamente e fornisca prova delle operazioni da cui si origina il saldo.
E dal momento che la parte appellata aveva già allegato al ricorso monitorio tutta la documentazione comprovante il credito e, segnatamente, il contratto di mutuo chirografario, quello di apertura di credito in conto corrente unitamente a tutti gli estratti conto, appare evidente come gravasse in capo al correntista l'onere di sollevare eccezioni estintive e/o impeditive del credito, nonché allegare e provare dette circostanze allo scopo di contrastare l'azione proposta dalla banca.
Gli appellanti, invece, non hanno assolto a tale onere e, sebbene fossero stati prodotti – si ripete tutti gli estratti conto, si sono limitati ad una generica deduzione circa il superamento del tasso concordato (senza neppure indicare gli esatti periodi di superamento del tasso soglia ed i vari tassi soglia) e a richiedere una consulenza contabile, la quale però ad avviso di questa Corte- non avrebbe dovuto neppure essere disposta, atteso il carattere meramente esplorativo della stessa per difetto di specifica allegazione in merito ai fatti posti a fondamento della richiesta che è stata avanzata.
E tuttavia, l'elaborato peritale in atti non ha certamente confortato l'assunto degli appellanti, dal momento che il c.t.u. nominato ha accertato (pag. 9 relazione in atti) che il tasso di interessi debitori pattuito non ha ecceduto in alcun modo il "tasso soglia usura", così come anche le commissioni di massimo scoperto (in relazione alle quali, peraltro, nessuna contestazione è stata avanzata dagli appellanti) le quali risultano pattuite senza superare la "soglia usura".
Non possono invece condividersi le conclusioni assunte dall'ausiliare in relazione al tasso
"debitore sugli sconfinamenti", per il quale la categoria a cui fare riferimento era quella della c.d. "assenza di fido" il cui tasso soglia, verificato alla data del 19.03.2007 (data di effettiva sottoscrizione dell'apertura di credito in esame), era pari al 19,740% sicché, ove il c.t.u. avesse messo a confronto i dati sopra indicati con la corretta categoria di inquadramento, avrebbe constatato che la relativa pattuizione contrattuale (16,750%) non era certamente usuraria.
Del pari infondato e poi il motivo con il quale gli appellanti denunciano l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per non avere dichiarato la nullità del contratto di mutuo "per difetto di causa”, osservando al riguardo che esso era stato concesso per finanziare pregresse esposizioni debitorie della Pt_1 (nella specie esposizione in conto corrente).
Si sostiene più precisamente che "il mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna del denaro" e si soggiunge che ove esso "viene stipulato al fine di estinguere un debito del conto corrente che è solo apparente perché derivante -a loro dire- dalla illegittima applicazione di oneri non dovuti, il mutuatario non solo non ottiene alcun beneficio dal mutuo, visto che il capitale concesso è destinato a coprire un saldo illegittimo, ma può anche subire ingenti danni patrimoniali dal pagamento delle rate o dalla pretesa creditoria della banca".
Si premette anzitutto che il mutuo in contestazione rappresenta un finanziamento erogato ai sensi della legge regionale n. 32/2000: "disposizioni per attivazione P.O.R. 2000 - 2006
e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese" (la circostanza è pacifica tra le parti), quale contribuzione in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie a breve termine pregresse della parte mutuataria, previsto dall'art. 63, comma 1, lett. "D", e, quindi, sulla scorta di disposizioni normative precise ed inequivoche.
L'importo finanziato, inoltre, risulta regolarmente versato in favore della Parte_1 mediante l'operazione di accredito sul rapporto di c/c n.319 compiuta in data 30.03.2010,
e tale circostanza, oltre a non essere stata contestata, risulta acclarata dalla documentazione che è stata versata in atti (nella specie si veda il fascicolo del monitorio - doc. n.
4 - estratto conto corrente capitale relativo al I trimestre del 2010). Se così è, il contratto di mutuo stipulato per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante o per ripianare i debiti del mutuatario - giusta la "ratio legis" delle disposizioni regionali dianzi mentovate- non può essere considerato nullo a condizione ovviamente che la somma venga effettivamente erogata e conseguita dal mutuatario medesimo, anche mediante accredito su di un conto corrente con saldo passivo.
E sul punto è appena il caso di richiamare alcune, tra le tante, pronunce di legittimità e di merito: "Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante,
e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali" (così Cass n° 9229/2022 ).
Ed ancora: "Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo (che ha natura reale ed efficacia obbligatoria), la consegna non va intesa come materiale e fisica traditio del denaro, essendo all'uopo sufficiente la disponibilità giuridica da parte del mutuatario, tenuto altresì conto che sia la normativa antiriciclaggio, che le norme tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno favorito l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro, per cui l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e la successiva e correlata acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario costituisce già di per sé effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali". (Corte appello Genova, sez. III, n° 819 del 06/07/2023).
Per la Suprema Corte, in buona sostanza, il mutuo solutorio deve essere considerato valido e perfetto anche in assenza di un effettivo trasferimento materiale di denaro al mutuatario,
purché le somme siano state poste a sua disposizione e utilizzate per estinguere un debito preesistente. (cfr. Cass. ord. n° 16377/2023; ord. n° 724/2021; etc.)
Gli appellanti continuano poi a sostenere l'illegittimità dell'azione ex adverso proposta
"per l'intervenuta scadenza dell'obbligazione principale ai sensi dell'art. 1957 c.c.", ma
"dimenticano" che le lettere di fideiussione prodotte dalla banca (docc. 7, 8 e 9 fasc. monitorio) e da loro sottoscritte contengono all'art. 6 una specifica e valida deroga della disposizione in parola.
E sul punto appare utile richiamare una (ex multis) pronuncia del Supremo Collegio, secondo cui: "La decadenza sancita dall' art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria" (Cassazione civile, sez. I, n°
3989/2025).
Inoltre, a confutazione delle ulteriori doglianze che sono state avanzate, si osserva che il solo fatto che tra le clausole del contratto di fideiussione figurino pattuizioni sovrapponibili a quelle sanzionate dalla banca d'Italia perché riproduttive di intese vietate, non dimostra di per sé che le condizioni contrattuali praticate siano state frutto di intese illecite;
infatti, anche laddove la banca adotti abitualmente, nei propri contratti di fideiussione, la deroga agli artt. 1939, 1941 o 1957 c.c., ciò non prova la predetta adesione, posto che è necessario dimostrare che, per effetto di tale adesione, il consumatore sia stato privato di una facoltà di scelta tra prodotti e costretto ad sottostare a contratti squilibrati in favore dell'istituto di credito. (si veda: Tribunale Bologna sez. III, n.
1986/2024).
Nessun comportamento contrario a buona fede ex art. 1375 c.c. è poi ascrivibile all'istituto bancario, e ciò tanto nella fase genetica dei rapporti in contestazione quanto in quella successiva di esecuzione degli stessi, dal momento che la “rinegoziazione del mutuo" con il "prolungamento" del relativo piano di ammortamento (dal 31.08.2015 al 30.11.2024) mediante la previsione di rate mensili in luogo di quelle semestrali originariamente previste (si veda fascicolo del monitorio, doc. n.6 integrazione rapporto di Pt_6
n.51515) è stata liberamente sottoscritta dai fideiussori, i quali non potevano non essere a conoscenza della situazione in cui versava la società garantita, sia perché ne hanno condiviso i destini siail ruolo ricoperto dai predetti all'interno della compagine sociale.
Di nessun pregio, infine, è anche il motivo inerente all'applicazione ai rapporti bancari in argomento, di tassi passivi superiori ai limiti stabiliti dalla legge n.108/1996, dal momento che gli appellanti hanno sostenuto solo labialmente il loro asserto ma non hanno mai fornito alcun elemento concreto a conferma, neppure a mezzo di una consulenza tecnica di parte.
E al riguardo non è di poco momento ricordare che, secondo il principio distributivo di cui all'art. 2697 c.c., "è la parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla legge n.108/1996, che ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, tra l'altro "anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia". Gli appellanti, in buona sostanza, si sono sottratti ancora una volta al rigoroso onere probatorio che su di loro gravava ed hanno ritenuto di assolverlo mediante congetture ricavate da elementi non significativi e del tutto ininfluenti ai fini che essi pretendono di trarne.
Alla stregua delle superiori argomentazioni, il proposto gravame non può dunque essere accolto e la sentenza del primo giudice deve essere integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico degli appellanti in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 107/2020 emessa dal
Tribunale di Caltanissetta ed impugnata da e [...] Parte_2 Parte_3
Parte_4
Condanna i predetti a rifondere le spese processuali della presente fase alla parte appellata, che liquida in € 10.000,00 (di cui € 3.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva ed € 5.000,00 per quella decisionale) oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a.
se dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico degli appellanti in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte,
addì 27.02.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice