Sentenza breve 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 05/06/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00507/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00175/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 175 del 2025, proposto da:
AD IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo e Andrea Maltoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Soresina, in persona del Sindaco pro tempore, costituito in giudizio successivamente all’udienza del 5 marzo 2025;
nei confronti
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Comune di Annicco, Comune di Azzanello, Comune di Cappella Cantone, Comune di Casalbuttano ed Uniti, Comune di Casalmorano, Comune di Castelvisconti, Comune di Cumignano Sul Naviglio, Comune di Genivolta, Comune di Paderno Ponchielli, Comune di Trigolo, Regione Lombardia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a.
- del provvedimento prot. 24952 del 04.12.2024, con cui il Comune di Soresina ha rigettato l’istanza e ha ordinato ad AD IA S.p.A. “ il divieto immediato di prosecuzione nell’attività di cui alla SCIA CR/SUPRO/25487/20-09-2024 – ID: 13970161009-18-09- 2024-1549 - Registrata al Prot. Gen.le COMUNE SORESINA N. 19457 del 24/09/2024 e relativa ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA STAZIONE RADIO BASE IL SPA DENOMINATA “CR2601_008 SORESINA CAIROLI” IN VIA VERTUA snc (FG.14 - MAPP. 513) con la rimozione di tutti gli eventuali effetti conseguenti ”;
- degli artt. 5 e 6 del Piano dei Servizi Intercomunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 23.10.2009, come modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 24.10.2012;
- della Carta del PdS-IC del Comune di Soresina, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 23.10.2009, come modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 24.10.2012;
nonché per la condanna, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., al rilascio del titolo assentivo oggetto della istanza presentata da AD IA S.p.A.;
in subordine,
per la disapplicazione:
- degli artt. 5 e 6 del Piano dei servizi intercomunale;
- della Carta del PdS_IC del Comune di Soresina;
- per l’annullamento, per invalidità derivata, del provvedimento di rigetto finale dell’istanza e di divieto di prosecuzione nell’attività oggetto della Scia (prot. n. 19457) del 24.09.2024, nonché degli eventuali atti presupposti, collegati e/o conseguenziali;
nonché
- per la condanna, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a, al rilascio del titolo assentivo oggetto della istanza presentata da AD IA S.p.A..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 3 febbraio 2025 e depositato in data 11 febbraio 2025, AD IA s.p.a. (di seguito IL o ricorrente) espone di essere il quarto operatore infrastrutturale di rete mobile in IA, assegnataria di frequenze radio, e, in quanto tale, destinataria di obblighi pubblicistici di copertura da assolversi tramite la realizzazione di una rete propria idonea.
2. La ricorrente, quale destinataria dell’autorizzazione del MISE per la fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, ha tra l’altro il dovere di completare la propria rete radiomobile, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge, al fine di erogare il servizio pubblico alla collettività. L’impianto di cui al presente giudizio è strumentale ad assolvere tali obblighi.
3. In data 20 settembre 2024 IL presentava al Comune di Soresina, attraverso il portale SUAP Impresa, SCIA per l’installazione di una nuova SRB in via Vertua s.n.c. e, in pari data, il professionista incaricato trasmetteva la suddetta SCIA ad ARPA Lombardia e all’Aeronautica Militare per l’acquisizione dei prescritti pareri.
4. ARPA, in data 4 ottobre 2024, comunicava il proprio parere tecnico positivo.
5. In data 18 ottobre 2024 perveniva ad IL., da parte del Comune di Soresina, il preavviso di rigetto dell’istanza. Tale preavviso veniva motivato evidenziando che in data 8 aprile 2024 era già stato segnalato alla ricorrente come, all’interno del perimetro territoriale indicato dalla stessa società, fosse individuabile una sola area disponibile ad accogliere l’impianto in conformità allo strumento urbanistico vigente, con invito alla ricorrente a rivolgersi al titolare di tale area ovvero alla A.S.P.M. Soresina Servizi s.r.l.
6. Sempre nel preavviso di rigetto veniva evidenziato come l’immobile individuato da IL avesse una destinazione residenziale, mentre l’immobile di A.S.P.M. era dotato di destinazione urbanistica che ne avrebbe consentito l’adibizione a sito di installazione dell’impianto. Nel preavviso di rigetto veniva, comunque, chiarita l’assenza di divieti indiscriminati di installazione di SRB in talune aree del territorio da parte dello strumento urbanistico comunale. Vi era piuttosto l’individuazione, all’interno del Piano dei Servizi, di precise aree in cui gli impianti tecnologici potevano trovare la propria corretta e coerente collocazione.
7. In data 28 ottobre 2024 la ricorrente presentava le proprie osservazioni, nelle quali rilevava come non fosse possibile la coubicazione sull’infrastruttura esistente per mancata disponibilità da parte della società ospitante. Veniva evidenziato, inoltre, come per raggiungere gli obiettivi di copertura, i sistemi radianti dovessero essere attestati ad un’altezza di 33 metri, con conseguente necessità di installare una palina porta antenne ad un’altezza pressoché pari all’altezza dell’edificio esistente di proprietà di A.S.P.M.
8. Nelle controdeduzioni IL osservava, altresì, come l’assimilazione degli impianti di telecomunicazioni alle opere di urbanizzazione primaria li rendesse per ciò solo compatibili con qualsiasi destinazione funzionale prevista dalla pianificazione urbanistica.
Le prescrizioni che circoscrivono l’installazione di impianti in aree specifiche del territorio comunale dovevano quindi ritenersi illegittime. Comunque, già nel 2022 era stata richiesta la disponibilità di aree comunali da destinare all’installazione di SRB, ma la trattativa non aveva avuto esito positivo perché la proposta economica formulata per la locazione di aree di proprietà pubblica era stata ritenuta inadeguata dal Comune.
9. In data 4 dicembre 2024 il Comune di Soresina trasmetteva il rigetto finale.
10. Il provvedimento viene impugnato dalla ricorrente con censure che possono così sintetizzarsi:
a) il Comune ha interpretato le previsioni del Piano dei Servizi intercomunali vigente e dell’allegata Carta comunale nel senso di circoscrivere l’installazione di nuovi impianti ai soli siti individuati nello stesso Piano, introducendo non un criterio, ma un limite localizzativo, da sempre censurato dalla giurisprudenza amministrativa. In questa interpretazione, l’art. 6 del Piano dei Servizi intercomunali vigente e l’allegata Carta comunale si trasformerebbero in un divieto assoluto con alcune eccezioni puntuali, violando il principio secondo cui gli enti locali possono fissare criteri, ma non limiti localizzativi. Il Comune sbaglierebbe anche nel considerare applicabili al caso di specie gli artt. 5 e 6 del Piano dei Servizi intercomunali e la Carta comunale, ritenendo che la SRB sia un’opera assoggettabile al regime ordinario delle costruzioni edilizie ed al relativo regime di destinazioni d’uso;
b) non sarebbe possibile per il Comune escludere l’installazione di SRB per intere zone e aree, né confinare l’installazione in determinate aree, essendo solo possibile escludere l’installazione con riferimento a siti sensibili delimitati, quali scuole, aree gioco, asili nido, ospedali etc.;
c) gli atti del Comune impugnati finirebbero per porre barriere artificiali ed illegittime al mercato delle reti di telecomunicazioni, ostacolando il compito di IL di realizzare una rete propria. Tale compito discende direttamente da un provvedimento della Commissione Europea (v. decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di data 4 novembre 2016), finalizzato a salvaguardare la concorrenza in IA nel settore delle telecomunicazioni. Con tale provvedimento la Commissione si è pronunciata sulla fusione tra WIND ed H3G, operazione dalla quale poteva derivare un pregiudizio per il mercato italiano, venendo a mancare un soggetto che investisse nella realizzazione delle reti mobili in IA. La Commissione europea, pertanto, ha preteso che la fusione prevedesse lo scorporo di parte delle frequenze e l’ingresso di un nuovo operatore nel mercato italiano, appunto IL, con il compito di garantire una concorrenza effettiva attraverso una propria rete e non avvalendosi di reti altrui. Il rigetto impugnato nel presente ricorso impedirebbe a IL di completare la nuova rete a servizio dell’utenza nel Comune di Soresina.
11. All’udienza del 5 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a., che il giudizio avrebbe potuto essere definito con sentenza in forma semplificata.
12. Il Comune di Soresina si è costituito con atto meramente formale in data 14 aprile 2025, quando la causa era già passata in decisione, ed ha depositato successiva memoria, unitamente a documenti, in data 17 aprile 2025.
Sulla costituzione tardiva del Comune di Soresina
13. In via preliminare, si osserva che il Comune di Soresina, cui il ricorso è stato notificato in data 3 febbraio 2025, ha provveduto a costituirsi solo quaranta giorni dopo l’udienza del 5 marzo 2025, ed ha depositato memoria e documenti il quarantatreesimo giorno successivo alla stessa.
La costituzione e il deposito sono avvenuti sulla base della notifica perfezionatasi in data 3 febbraio 2025 all’indirizzo pec del Comune stesso, tant’è che nella memoria depositata in data 17 aprile 2025 viene espressamente fatto riferimento al ricorso notificato nella data sopra indicata.
14. In relazione ai depositi intervenuti dopo che la causa era già stata trattenuta in decisione, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., che impongano il riavvio dell’attività processuale.
Parimenti, non può in alcun modo tenersi conto di quanto depositato in date ampiamente successive all’udienza del 5 marzo 2025, nel corso della quale è stato formulato l’avviso di cui all’art. 60 c.p.a. per la decisione immediata.
15. A quest’ultimo proposito, appare sufficiente ricordare come la disposizione sopra richiamata preveda che l’avviso debba essere rivolto alle sole parti costituite. Pertanto, la parte che abbia regolarmente ricevuto la notifica del ricorso ma trascuri di costituirsi in termini per l’udienza camerale accetta il rischio che, all’esito della stessa, possa intervenire una sentenza in forma semplificata, senza alcuna possibilità di interloquire sul punto.
16. A fronte di tale consapevole scelta, qualora il Collegio, al fine del decidere, ritenesse di scrutinare comunque quanto depositato, finirebbe per violare il diritto di difesa della parte ricorrente, la quale con il passaggio in decisione senza contraddittorio acquisisce una posizione di vantaggio rispetto alla controparte rimasta inerte, e non è tenuta a seguire le vicende processuali finché non intervenga la decisione della causa. Per cancellare questa posizione di vantaggio, fissando una nuova udienza o disponendo l’acquisizione di ulteriori memorie, occorrerebbe dimostrare che vi sono questioni rilevabili d’ufficio ai sensi dell’art. 73 comma 3 cpa, oppure, in base ai principi generali, che la ripresa dell’attività processuale è comunque necessaria in quanto la controparte rimasta inerte non ha potuto, per circostanze eccezionali, esercitare tempestivamente il proprio diritto di difesa. Nello specifico, tuttavia, non vi sono questioni rilevabili d’ufficio, e non sono state rappresentate circostanze impeditive eccezionali.
17. Per le ragioni sopra esposte, rimane fermo il passaggio in decisione, con la conseguente inutilizzabilità di quanto depositato dal Comune di Soresina.
Il ricorso
18. Passando alla trattazione del ricorso, lo stesso deve essere ritenuto fondato e meritevole di accoglimento.
Oggetto di impugnazione è il provvedimento che ha rigettato l’istanza presentata ed ha ordinato il divieto immediato di prosecuzione nell’attività di cui alla SCIA relativa alla realizzazione di una nuova SRB.
Vengono, altresì, impugnate le norme del Piano dei servizi intercomunale e la relativa Carta Comunale.
In subordine, ne viene richiesta la disapplicazione.
Sull’individuazione di aree specifiche destinate alle SRB
19. Nel provvedimento di rigetto qui impugnato il Comune di Soresina, pur ricordando l’assimilazione delle antenne SRB alle opere di urbanizzazione primaria, ritiene che sia ben possibile che il Piano dei Servizi ne preveda l’installazione in aree a ciò destinate.
20. Si tratterebbe, pertanto, di una programmazione finalizzata a consentire l’ordinata installazione di SRB sul territorio comunale.
21. A questo proposito, occorre però sottolineare come, per giurisprudenza pacifica e consolidata, debbano ritenersi illegittime le norme comunali, regolamentari o di pianificazione, che identifichino specifiche zone del territorio comunale ai fini dell’installazione di SRB, andando di fatto ad escluderne l’installazione sulle restanti parti del territorio (cfr. ex multis C. Stato, Sez. VI, 13 maggio 2025 n. 4075).
22. Non dissimilmente, sempre il Consiglio di Stato ha rilevato che “ in tema di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale che vieti l'istallazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dal Comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. La specificazione dei siti è ammessa dalla norma ma in negativo, a fini di tutela, e non può quindi estendersi alla ulteriore limitazione della specificazione dei siti quali unici punti ammessi, pena una illogica inversione del criterio normativamente stabilito ” (cfr. in questi termini C. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2024 n. 1200).
23. Per altro aspetto, si afferma da tempo in giurisprudenza che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del d.P.R. n.380/2001, e rivestono carattere di pubblica utilità. Da tale assimilazione discende che le installazioni in questione risultano compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, per il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3891 del 2017).
Sul Piano dei Servizi intercomunale e allegata Carta comunale
24. Alla luce dei sopra riportati principi deve valutarsi la legittimità delle disposizioni del Piano dei Servizi intercomunale e dell’allegata Carta comunale, in virtù delle quali il provvedimento impugnato è stato adottato.
25. In particolare, il Piano dei Servizi intercomunale provvede all’art. 5 a classificare i servizi, tra cui (lett. b) quelli tecnologici ambientali, e al successivo art. 6 rinvia alla Carta per la delimitazione e l’individuazione, mediante specifico simbolo grafico, delle aree destinate alla localizzazione dei servizi di cui all’art. 5 (ad eccezione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto a chiamata, dei percorsi ciclabili e dei corridoi della rete ecologica, nonché dei servizi di trasporto sanitario e/o assistenziale, del servizio sanitario e/o assistenziale a domicilio, e dei servizi di scuolabus).
26. Ricondurre le SRB, come ha fatto il Comune di Soresina, ai servizi tecnologici ambientali, e soprattutto far derivare da questo l’associazione con specifiche aree del territorio comunale, con esclusione di tutte le altre, si pone certamente in contrasto con la sopra ricordata assimilazione delle infrastrutture per reti di telecomunicazioni alle opere di urbanizzazione primaria ex art. 43 del D.lgs. n. 259/2003.
Tale assimilazione, infatti, le rende compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, e, dunque, con ogni zona del territorio comunale (cfr. ex multis C. Stato 19 aprile 2024 n. 3540).
27. La restrizione delle localizzazioni si pone, altresì, in contrasto con l'articolo 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, il quale stabilisce espressamente che la competenza urbanistica dei Comuni non possa svolgersi mediante divieti generalizzati di installazione degli impianti di telecomunicazioni per intere zone del territorio. Il potere regolamentare dei Comuni è limitato alla tutela di siti specifici, da perimetrare rigorosamente, e dunque deve essere utilizzato con una modalità esattamente opposta: vengono prima individuati i siti inidonei, dove l’installazione è vietata, e il resto del territorio rimane a disposizione per la localizzazione delle SRB. Nelle aree esterne ai siti sensibili i Comuni possono poi prevedere localizzazioni preferenziali, ma non esclusive o vincolanti, come è avvenuto nel caso di specie, e comunque utilizzabili a condizioni di mercato, senza rendite di posizione. Su localizzazioni aventi queste caratteristiche può aprirsi un’interlocuzione con il gestore di telecomunicazioni.
28. Poiché la disciplina in vigore nel Comune di Soresina si discosta dai suddetti parametri, il risultato è l’illegittimità delle disposizioni regolamentari, che dovranno essere necessariamente disapplicate, con conseguente illegittimità del provvedimento che è stato adottato in virtù delle stesse.
Sull’azione di adempimento
29. La disapplicazione delle disposizioni regolamentari sopra indicate e l’annullamento del provvedimento impugnato determinano un effetto conformativo sufficiente a tutelare la situazione soggettiva dedotta in giudizio, anche in sede di riedizione del potere, comportando quale conseguenza il venir meno di ogni ostacolo alla richiesta installazione di SRB nel sito prescelto dalla ricorrente.
Conclusioni
30. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
31. In considerazione della delicatezza degli interessi coinvolti risulta equa la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Laura Marchio', Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marchio' | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO