Sentenza 5 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 25 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/05/2025, n. 3895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3895 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03895/2025REG.PROV.COLL.
N. 07454/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7454 del 2024, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Di Frenna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 2206/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025, il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza gravata il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS- di diniego di concessione della cittadinanza italiana.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio, senza svolgere difese scritte, il Ministero dell’Interno.
Con ordinanza n. 3982/2024 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20 marzo 2025.
2. Il motivo del diniego è una segnalazione di polizia a carico del -OMISSIS- – -OMISSIS- – della ricorrente per guida senza patente e per false dichiarazioni sull’identità.
La stessa Questura di Reggio Emilia, peraltro, aveva dato parere favorevole all’accoglimento dell’istanza, pur segnalando il fatto.
La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso mediante richiamo ad alcune pronunce giurisprudenziali in materia e, con riferimento alla fattispecie specifica, affermando che “ il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione dell’odierna ricorrente, risultando a carico del -OMISSIS- una segnalazione del 17 luglio 2009 per i reati di guida senza patente e per false dichiarazioni sulla identità propria o di altri, che rappresentano un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale ”; e che “ la circostanza che i precedenti penali vagliati dall’Amministrazione non riguardino specificatamente la ricorrente, bensì il -OMISSIS-, non intacca la legittimità del diniego impugnato, risultando inconferente il richiamo al principio di responsabilità personale - consacrato dall’art. 27 della Costituzione –che non può ritenersi applicabile, al di fuori del processo penale, per la formulazione delle valutazioni prognostiche richieste al fine della concessione della cittadinanza ”.
Il primo giudice ha altresì operato un giudizio ipotetico e prognostico nel senso che “ non si tratta di punire la ricorrente per concorso di colpa nei reati commessi dal -OMISSIS-, bensì di evitare l’effetto indiretto sopra indicato, dato che la concessione della cittadinanza ad un soggetto si estende in modo pressoché automatico al -OMISSIS- che intenda ottenerla, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992, il quale ha un vero e proprio diritto soggettivo al suo conseguimento una volta conseguita la riabilitazione, senza che gli si possano più opporre quegli ostacoli che sarebbero opponibili a chi chiede la naturalizzazione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992 (tanto che, proprio con riferimento a tali conseguenze giuridiche, è stato osservato che talvolta il richiedente può essere stato indotto dal -OMISSIS- a richiederla proprio al fine di agevolare alcune condotte evitando l’espulsione) ”.
3. Il ricorso in appello deduce:
3.1. “ violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 9 l. n. 91/1992. violazione di legge per mancanza di motivazione dell’atto ex art: 3 l. 241/1990 ”;
3.2. “ eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche e segnatamente per carenza, illogicità e irragionevolezza della motivazione, contraddittorietà tra atti della medesima amministrazione, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e difetto di motivazione ”;
3.3. “ violazione di legge in relazione all’art. 97 Cost. in relazione al buon andamento della pubblica
Amministrazione ”.
L’appellante lamenta, in particolare, che “ La Sentenza impugnata contiene macroscopici errori in fatto ed in diritto ”.
4. Il ricorso in appello è fondato.
Va anzitutto premesso che, in fattispecie analoga, questa Sezione con la sentenza n. 7716/2024 ha ricordato che “ l’amministrazione, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della l. n. 91 del 1992, è chiamata ad effettuare una delicata valutazione in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, ma non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di fatti risalenti, per quanto sanzionati penalmente, senza contestualizzarli all’interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare, perlomeno e indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento, di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza ”.
Nel caso di specie, come correttamente dedotto dall’appellante, risulta fortemente carente la motivazione del diniego, che s’incentra totalmente su precedenti segnalazioni di reato (peraltro non sfociate in procedimenti penali) a carico del -OMISSIS- della richiedente, in carenza di qualsivoglia disamina della posizione di quest’ultima e della sua integrazione sul territorio nazionale (cfr., per fattispecie analoghe, Cons. Stato, sez. III, 23 settembre 2024, n. 7716, cit.; id., 5 febbraio 2024, n. 1143; id., 19 agosto 2022, n. 7903).
5. Né può costituire valida motivazione del diniego la circostanza che, ove l’istanza venisse accolta, il -OMISSIS- della appellante acquisirebbe un vero e proprio diritto soggettivo alla cittadinanza, giusta l’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91: al riguardo, in disparte la circostanza rappresentata dall’appellante (che l’Amministrazione dovrà verificare in sede di riesame dell’istanza) per cui il -OMISSIS- -OMISSIS- ormai da anni risiede e lavora all’estero, donde potrebbe escludersi che sia interessato ad acquistare la cittadinanza italiana, una motivazione del genere esula comunque dal perimetro degli elementi valutabili dall’Amministrazione a norma dell’articolo 8 della stessa legge n. 91/1992, che richiama le cause ostative di cui al precedente articolo 6 riferibili esclusivamente alla persona del richiedente, e non a suoi familiari (a meno che – ma nella specie neanche ciò è ipotizzato – la posizione di questi ultimi integri i “ comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ” di cui alla lettera c ) del comma 1 del precitato articolo 6).
6. Conseguentemente, in accoglimento del ricorso in appello, e in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado ed annullato il provvedimento con esso impugnato, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del Ministero dell’Interno, secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore dell’appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro cinquemila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO