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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/07/2025, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 9848/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
Il Giudice, dott.ssa Sara Monteleone, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 5 giugno 2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 9848 del Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 pendente tra
, rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato nel proprio Parte_1
studio legale sito in Palermo, Corso Alberto Amedeo n. 224 ricorrente
e
, nato a [...] il [...] cod. fiscale e CP_1 C.F._1
resi dente in Palermo, Via Boris Giuliano, già viale Piemonte, n. 51 convenuto contumace
***
Con il ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 2.8.2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio il fratello , chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento CP_1 dell'importo di € 97.800,00 a titolo di indennità risarcitoria per il mancato godimento dell'immobile sito in Palermo in via Boris Giuliano n. 51 (già via Piemonte) e dell'annesso box auto, a decorrere dal 26.12.2010, data di decesso del padre, . Persona_1
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha dedotto:
- di essere, unitamente al fratello , comproprietario dell'immobile sito CP_1
in Palermo alla Via Boris Giuliano n.51 (identificato presso il Nuovo Catasto Edilizio
Urbano del Comune di Palermo al Foglio 3, Particella 78, Sub 13) con annesso box sottostante con ingresso da viale Lazio angolo via Boris Giuliano;
- che il fratello si trova nel possesso esclusivo del predetto immobile e CP_1
vi risiede stabilmente dalla data di decesso del padre, , ossia dal 26 dicembre Persona_1
2010;
- che l'uso esclusivo dell'immobile da parte del convenuto non è mai stato autorizzato dal ricorrente, il quale al contrario ha chiesto ripetutamente al fratello il pagamento della relativa indennità di occupazione;
- che il resistente ha altresì formalmente chiesto più volte al fratello di accedere agli immobili, oggetto di comproprietà, e di poterli utilizzare in modo turnario ma che ciò gli è stato sempre negato.
Sulla base delle esposte circostanze, ha quindi chiesto accertarsi che l'uso Parte_1 esclusivo dell'immobile in questione da parte del fratello viola l'art. 1102 c.c, nonché conseguentemente condannarsi quest'ultimo al pagamento della relativa indennità di occupazione quantificata prendendo come riferimento il valore locativo dell'appartamento e dell'annesso locale adibito a box auto.
, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_1
All'udienza del 5 giugno 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata assunta in decisione, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., con deposito della sentenza entro trenta giorni.
***
Orbene, va rammentato in punto di diritto che il codice civile ammette l'utilizzo esclusivo del bene indiviso, stabilendo in particolare, all'art. 1102 c.c., che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Pertanto, l'uso individuale del bene, nei limiti dell'art. 1102 c.c., non fa sorgere in capo ai comproprietari che siano rimasti inerti o che vi abbiano acconsentito alcun diritto al risarcimento, né il riconoscimento di una indennità per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune (cfr. Cass. Civile n. 18458/2022).
Orbene, in materia di successioni, la previsione sopra richiamata comporta che, ove il bene ereditario appartenga pro-indiviso a più coeredi, ciascuno di essi può, nei limiti previsti dall'art. 1102 c.c., servirsi del bene comune, potendo anche occuparlo in via esclusiva, posto che tale condotta non determina per ciò solo alcun pregiudizio in capo agli altri coeredi.
Sul punto è ragionevole e condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso.” (Cass. n. 2423/2015).
Pertanto, laddove un coerede utilizzi in via diretta ed esclusiva del bene, non si verifica tout court un pregiudizio in capo agli altri coeredi, salvo che questi dimostrino di aver provato a godere dello stesso e che ciò sia stato impedito dal comproprietario nel possesso esclusivo.
In siffatta ipotesi, l'ordinamento accorda tutela al coerede al quale sia stato impedito il godimento del bene, riconoscendo allo stesso il diritto di ottenere una somma di denaro a titolo di indennità di occupazione, che spetta tuttavia - alla stregua dei criteri esposti - soltanto a decorrere dal momento in cui il coerede pretermesso dall'uso del bene si sia attivato manifestando l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta.
Ciò premesso, nel caso di specie la domanda non può trovare accoglimento.
Il ricorrente, invero, non ha adeguatamente provato né che il che il convenuto abbia goduto in via esclusiva dell'immobile in violazione dei limiti di cui all'art. 1102 c.c., né tanto meno che quest'ultimo gli abbia impedito l'uso diretto del bene comune.
Deve invero osservarsi che il certificato di residenza - unico documento a tal fine prodotto dal ricorrente - non è idoneo a provare che il convenuto abiti nell'appartamento in questione, rivestendo com'è noto le risultanze anagrafiche un valore meramente formale, senza nulla dimostrare sotto il profilo dell'effettivo domicilio e, dunque, del diretto utilizzo dell'immobile come propria abitazione.
Non può a tal fine soccorrere - come elemento presuntivo - neanche la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, poiché la stessa si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non essendo il convenuto stato reperito all'indirizzo in questione.
La totale mancanza di prova che il convenuto utilizzi stabilmente l'immobile come proprio domicilio o sia comunque nel possesso esclusivo dello stesso - il ricorrente non chiede neanche di provvedervi con testimoni ed essendo rimasto contumace il convenuto non può com'è noto applicarsi il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. - esime il giudice dall'accertamento della prova che il ricorrente abbia validamente manifestato la propria intenzione di utilizzo del bene comune al coerede convenuto, in quanto manca proprio la prova del fatto integrante la violazione dell'art. 1102 c.c. Tuttavia per completezza va rilevato che difetta nel caso di specie anche la prova che il ricorrente abbia mai validamente manifestato al convenuto - prima dell'introduzione del presente giudizio - la propria intenzione di utilizzare il bene.
Nessun rilievo può invero attribuirsi alla lettera datata 2.3.2020, con cui il ricorrente asserisce di avere chiesto al fratello il pagamento dell'indennità di occupazione e l'uso turnario dell'appartamento: si tratta invero di un foglio dattiloscritto del quale non vi alcuna prova né di invio né tanto meno di ricezione da parte del destinatario.
Per analoghe ragioni non può attribuirsi tale valore - facendo decorrere dalla relativa data il diritto alla rivendicata indennità - neanche all'istanza di mediazione del 26.4.2020 in quanto nel verbale di mediazione non viene dato atto della modalità con cui sarebbe stato notificato l'avviso di convocazione in mediazione, né del modo in cui tale notifica si sarebbe perfezionata.
Alla luce di quanto detto il ricorso deve essere interamente respinto.
Nulla sulle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, 4 luglio 2025
IL GIUDICE
Sara Monteleone
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott.ssa Serena Pezzano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
Il Giudice, dott.ssa Sara Monteleone, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 5 giugno 2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 9848 del Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 pendente tra
, rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato nel proprio Parte_1
studio legale sito in Palermo, Corso Alberto Amedeo n. 224 ricorrente
e
, nato a [...] il [...] cod. fiscale e CP_1 C.F._1
resi dente in Palermo, Via Boris Giuliano, già viale Piemonte, n. 51 convenuto contumace
***
Con il ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 2.8.2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio il fratello , chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento CP_1 dell'importo di € 97.800,00 a titolo di indennità risarcitoria per il mancato godimento dell'immobile sito in Palermo in via Boris Giuliano n. 51 (già via Piemonte) e dell'annesso box auto, a decorrere dal 26.12.2010, data di decesso del padre, . Persona_1
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha dedotto:
- di essere, unitamente al fratello , comproprietario dell'immobile sito CP_1
in Palermo alla Via Boris Giuliano n.51 (identificato presso il Nuovo Catasto Edilizio
Urbano del Comune di Palermo al Foglio 3, Particella 78, Sub 13) con annesso box sottostante con ingresso da viale Lazio angolo via Boris Giuliano;
- che il fratello si trova nel possesso esclusivo del predetto immobile e CP_1
vi risiede stabilmente dalla data di decesso del padre, , ossia dal 26 dicembre Persona_1
2010;
- che l'uso esclusivo dell'immobile da parte del convenuto non è mai stato autorizzato dal ricorrente, il quale al contrario ha chiesto ripetutamente al fratello il pagamento della relativa indennità di occupazione;
- che il resistente ha altresì formalmente chiesto più volte al fratello di accedere agli immobili, oggetto di comproprietà, e di poterli utilizzare in modo turnario ma che ciò gli è stato sempre negato.
Sulla base delle esposte circostanze, ha quindi chiesto accertarsi che l'uso Parte_1 esclusivo dell'immobile in questione da parte del fratello viola l'art. 1102 c.c, nonché conseguentemente condannarsi quest'ultimo al pagamento della relativa indennità di occupazione quantificata prendendo come riferimento il valore locativo dell'appartamento e dell'annesso locale adibito a box auto.
, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_1
All'udienza del 5 giugno 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata assunta in decisione, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., con deposito della sentenza entro trenta giorni.
***
Orbene, va rammentato in punto di diritto che il codice civile ammette l'utilizzo esclusivo del bene indiviso, stabilendo in particolare, all'art. 1102 c.c., che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Pertanto, l'uso individuale del bene, nei limiti dell'art. 1102 c.c., non fa sorgere in capo ai comproprietari che siano rimasti inerti o che vi abbiano acconsentito alcun diritto al risarcimento, né il riconoscimento di una indennità per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune (cfr. Cass. Civile n. 18458/2022).
Orbene, in materia di successioni, la previsione sopra richiamata comporta che, ove il bene ereditario appartenga pro-indiviso a più coeredi, ciascuno di essi può, nei limiti previsti dall'art. 1102 c.c., servirsi del bene comune, potendo anche occuparlo in via esclusiva, posto che tale condotta non determina per ciò solo alcun pregiudizio in capo agli altri coeredi.
Sul punto è ragionevole e condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso.” (Cass. n. 2423/2015).
Pertanto, laddove un coerede utilizzi in via diretta ed esclusiva del bene, non si verifica tout court un pregiudizio in capo agli altri coeredi, salvo che questi dimostrino di aver provato a godere dello stesso e che ciò sia stato impedito dal comproprietario nel possesso esclusivo.
In siffatta ipotesi, l'ordinamento accorda tutela al coerede al quale sia stato impedito il godimento del bene, riconoscendo allo stesso il diritto di ottenere una somma di denaro a titolo di indennità di occupazione, che spetta tuttavia - alla stregua dei criteri esposti - soltanto a decorrere dal momento in cui il coerede pretermesso dall'uso del bene si sia attivato manifestando l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta.
Ciò premesso, nel caso di specie la domanda non può trovare accoglimento.
Il ricorrente, invero, non ha adeguatamente provato né che il che il convenuto abbia goduto in via esclusiva dell'immobile in violazione dei limiti di cui all'art. 1102 c.c., né tanto meno che quest'ultimo gli abbia impedito l'uso diretto del bene comune.
Deve invero osservarsi che il certificato di residenza - unico documento a tal fine prodotto dal ricorrente - non è idoneo a provare che il convenuto abiti nell'appartamento in questione, rivestendo com'è noto le risultanze anagrafiche un valore meramente formale, senza nulla dimostrare sotto il profilo dell'effettivo domicilio e, dunque, del diretto utilizzo dell'immobile come propria abitazione.
Non può a tal fine soccorrere - come elemento presuntivo - neanche la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, poiché la stessa si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non essendo il convenuto stato reperito all'indirizzo in questione.
La totale mancanza di prova che il convenuto utilizzi stabilmente l'immobile come proprio domicilio o sia comunque nel possesso esclusivo dello stesso - il ricorrente non chiede neanche di provvedervi con testimoni ed essendo rimasto contumace il convenuto non può com'è noto applicarsi il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. - esime il giudice dall'accertamento della prova che il ricorrente abbia validamente manifestato la propria intenzione di utilizzo del bene comune al coerede convenuto, in quanto manca proprio la prova del fatto integrante la violazione dell'art. 1102 c.c. Tuttavia per completezza va rilevato che difetta nel caso di specie anche la prova che il ricorrente abbia mai validamente manifestato al convenuto - prima dell'introduzione del presente giudizio - la propria intenzione di utilizzare il bene.
Nessun rilievo può invero attribuirsi alla lettera datata 2.3.2020, con cui il ricorrente asserisce di avere chiesto al fratello il pagamento dell'indennità di occupazione e l'uso turnario dell'appartamento: si tratta invero di un foglio dattiloscritto del quale non vi alcuna prova né di invio né tanto meno di ricezione da parte del destinatario.
Per analoghe ragioni non può attribuirsi tale valore - facendo decorrere dalla relativa data il diritto alla rivendicata indennità - neanche all'istanza di mediazione del 26.4.2020 in quanto nel verbale di mediazione non viene dato atto della modalità con cui sarebbe stato notificato l'avviso di convocazione in mediazione, né del modo in cui tale notifica si sarebbe perfezionata.
Alla luce di quanto detto il ricorso deve essere interamente respinto.
Nulla sulle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, 4 luglio 2025
IL GIUDICE
Sara Monteleone
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott.ssa Serena Pezzano