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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 4237/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice relatore dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al N. 4237/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Tusset, elettivamente domiciliati C.F._2
a Venezia, Santa Croce n. 312/A;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.10.2024 e adivano il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Venezia esponendo: che avevano contratto matrimonio civile a Venezia il 10.09.2005, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che dalla loro unione non erano nati figli;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, così che essi avevano maturato la decisione di procedere alla pagina 1 di 5 separazione personale;
che avevano raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione anche rispetto alla prole.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano l'omologa della separazione alle seguente condizioni:
“I coniugi vivranno separati.
2. Nell'ottica di definizione dei rapporti economici tra i coniugi e di riequilibrio degli assetti conseguenti alla loro separazione, anche in considerazione degli effettivi esborsi sostenuti da ciascuno con riferimento all'acquisto delle unità abitative site a
Milano (rispettivamente intestate) e alle spese per la ristrutturazione, le parti pattuiscono concordemente e con reciproca soddisfazione, a saldo e stralcio di ogni pretesa, titolo e ragione, quanto segue:
(A)
Il NO , nato a [...], il [...] (C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
promette di cedere a trasferire alla NOa nata a [...], il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), la quale si impegna ad accettare, la piena proprietà dell'immobile allo stesso intestato sito a Milano, C.F._1
Via Casati Felice 29 [di cui all'Atto di provenienza Compravendita 13.11.2018 – Pubblico Ufficiale Notaio Dott.
[...]
Rep. N. 46280], così individuato al Catastato Fabbricati: Per_1
Comune di Milano (F205) – Foglio 313 – Particella 104 – Subalterno 720 – Piano 5 – 6 – ZC 2 – Cat. A/3
– Classe 7 – Vani 4,5 – Rendita Castale Euro 999,34 con pertinenze, scoperti e parti comuni dell'edificio a norma dell'art. 1117 cod. civ..
▪ Le parti pattuiscono che il predetto trasferimento in favore della NOa avverrà a fronte della Parte_1
corresponsione della somma di Euro 200.000,00 (Euro duecenetomila,00), per la causale di cui in premessa della condizione in oggetto, somma che verrà corrisposta da parte della NOa in favore del NO Parte_1 Parte_2
contestualmente al rogito notarile.
▪ Il bene verrà trasferito nello stato di fatto e di diritto nel quale ora si trova, con ogni annesso e connesso, infisso ed accessorio, con le inerenti servitù attive e passive, libero da ipoteche e/o iscrizioni pregiudizievoli, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a favore di Intesa San Paolo S.p.A. di cui all'Atto pubblico di mutuo Notaio di Milano di data 13 novembre 2018 Persona_1
(N. 46.281 di Rep. N. 20.387 di Raccolta), con ipoteca iscritta il 16 novembre 2018 al n. 87519 Reg. Gen. – n. 15220
Reg. Part. (cfr. doc. 8).
pagina 2 di 5 ▪ A fronte del trasferimento del bene, la NOa si accolla l'intero mutuo residuo, obbligandosi sin d'ora a Parte_1
provvedere ai ratei futuri e spese connesse al mutuo sino all'estinzione, tenendo manlevato il NO da Parte_2
ogni obbligazione inerente e conseguente a detto mutuo.
▪ Le parti si impegnano a dare esecuzione al trasferimento della proprietà di detto immobile sopra contemplato, in esecuzione alla condizione separatizia, entro 60 giorni dall'emissione della emananda sentenza di separazione, avanti al Notaio prescelto dalla NOa la quale comunicherà al NO la data del rogito almeno 10 giorni Parte_1 Parte_2
prima.
▪ I costi dell'Atto notarile saranno a carico della NOa ivi comprese eventuali tasse, imposte e costi relativi Parte_1
e necessari al perfezionamento del trasferimento.
▪ Il NO in quella sede rinuncerà ad iscrivere ipoteca legale. Parte_2
▪ Il NO si impegna a rilasciare il bene in favore della NOa entro la data del Parte_2 Parte_1
rogito notarile.
▪ Le parti pattuiscono che unitamente al trasferimento dell'immobile in favore della NOa devono intendersi Parte_1
trasferiti alla stessa gli arredi e i mobili ivi già giacenti, ad eccezione degli effetti personali del NO che Parte_2
provvederà ad asportare in accordo tra le parti.
▪ In relazione alla presente cessione la NOa sin d'ora chiede di poter beneficiare delle esenzioni e degli Parte_1
esoneri previsti dalla legge 898/1970 così come modificata dalla legge 74/1987 (e successive integrazioni), nonché come da disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, applicabili dunque nella fattispecie.
(B)
La NOa nata a [...], il [...] (C.F. ), promette Parte_1 CodiceFiscale_1
di cedere a trasferire al NO , nato a [...], il [...] (C.F. Parte_2 [...]
), il quale si impegna ad accettare, la piena proprietà dell'immobile alla stessa intestato sito a Milano, Via C.F._2
Varanini n. 12 [di cui all'Atto di provenienza Compravendita del 28.03.2019 – Pubblico Ufficiale Notaio Dott.
[...]
sede di Codogno (LO) Rep. N. 56259], così individuato al Catastato Fabbricati: Per_2
• Comune di Milano (F205) – Foglio 231 – Particella 213 – Subalterno 14 – Partita 168232 – Piano S1 – ZC
2 – Cat. C/3 – Classe 5 – Consistenza mq 27 – Rendita Castale Euro 58,57 con pertinenze, scoperti e parti comuni dell'edificio a norma dell'art. 1117 cod. civ..
pagina 3 di 5 ▪ Le parti pattuiscono che il predetto trasferimento in favore del NO avverrà senza corresponsione di Parte_2
prezzo, per la causale di cui in premessa della condizione in oggetto.
▪ Il bene verrà trasferito nello stato di fatto e di diritto nel quale ora si trova, con ogni annesso e connesso, infisso ed accessorio, con le inerenti servitù attive e passive, libero da ipoteche e/o iscrizioni pregiudizievoli.
▪ Le parti si impegnano a dare esecuzione al trasferimento della proprietà di detto immobile sopra contemplato, in esecuzione alla condizione separatizia, entro 60 giorni dall'emissione della emananda sentenza di separazione, avanti al Notaio prescelto dalla NOa la quale comunicherà al NO la data del rogito almeno 10 giorni Parte_1 Parte_2
prima.
▪ I costi dell'Atto notarile saranno a carico della NOa ivi comprese eventuali costi relativi e necessari al Parte_1
perfezionamento del trasferimento.
▪ La NOa in quella sede rinuncerà ad iscrivere ipoteca legale. Parte_1
▪ La NOa si impegna a rilasciare il bene in favore NO contestualmente alla data Parte_1 Parte_2
del rogito notarile.
▪ Le parti pattuiscono che unitamente al trasferimento dell'immobile in favore del NO devono Parte_2
intendersi trasferiti allo stesso gli arredi e i mobili ivi già giacenti, ad eccezione degli effetti personali della NOa Pt_1
che provvederà ad asportare in accordo tra le parti.
[...]
▪ In relazione alla presente cessione il NO sin d'ora chiede di poter beneficiare delle esenzioni e degli Parte_2
esoneri previsti dalla legge 898/1970 così come modificata dalla legge 74/1987 (e successive integrazioni), nonché come da disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, applicabili dunque nella fattispecie.
3. Le parti si dichiarano tra loro economicamente autosufficienti.
4. Le parti con l'esecuzione delle condizioni di cui al punto 2, Lett. A) e B) dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
5. Spese legali del presente procedimento resteranno a carico della NOa . Parte_1
I ricorrenti inoltre formulavano contestuale domanda di divorzio, chiedendo, una volta decorso il periodo temporale previsto dall'art. 3, comma 3, lett. b) legge n. 898/1970, la declaratoria di scioglimento del matrimonio alle condizioni meglio indicati nel ricorso.
All'udienza del 19.12.2024, fissata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti insistevano per l'accoglimento delle domande formulate. La causa veniva quindi riservata in decisione al Collegio.
pagina 4 di 5 Gli atti sono stati comunicati al Pubblico Ministero ai fini del suo intervento in giudizio.
****
Osserva il Collegio che va recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite (anche in punto di regolamentazione delle spese di lite) che vanno ratificate dal Tribunale, poiché conformi alla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, pronunciando nella causa n. V.G. 4237/2024, recependo l'accordo delle parti, così provvede:
- omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente ove il matrimonio fu trascritto;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso il 11.03.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Tania Vettore
pagina 5 di 5