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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°810 R. G. anno 2024 promossa in grado di appello
DA
con sede in Palermo, in persona del suo liquidatore e legale Parte_1 rappresentate pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Josè Libero Bonomo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, nella via Giuseppe Ventimiglia Principe di Belmonte, n. 78.
Appellante
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Palermo, nella Piazza Giuseppe Verdi CP_1
n. 53, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Bonfante, che lo rappresenta e difende.
Appellato
OGGETTO: licenziamento individuale per giusta causa.
All'udienza del 9 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato nella Cancelleria del Tribunale G.L. di Palermo il 20 gennaio 2024 aveva impugnato il licenziamento intimatogli il 3-13 CP_1 luglio 2023 da , chiedendo l'annullamento del Controparte_2 provvedimento e la condanna della società alla sua reintegrazione in servizio ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra, oltre al versamento della connessa retribuzione previdenziale e assistenziale;
in subordine, aveva chiesto
1 la risoluzione del rapporto di lavoro e la condanna della società al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Aveva premesso di essere stato dipendente della società dal 2 febbraio 2013 (“in nero” sino al 18 novembre 2014) ed aveva eccepito la tardività della contestazione disciplinare - pervenutagli il 27 giugno 2023, in relazione ad un fatto risalente al 15 maggio 2023 - per insubordinazione (asseritamente derivata dall'assenza presso la nuova sede di lavoro – il parcheggio di Via Guccia – ove era stato trasferito con provvedimento del 20.04.2023); aveva dedotto di aver regolarmente fornito la prestazione lavorativa presso l'originaria sede di lavoro (il parcheggio di Via Pignatelli) fino al licenziamento e contestato il trasferimento, perché disposto senza giustificazione e per ragioni ritorsive. La , ritualmente evocata in giudizio, è rimasta Controparte_2 contumace. Con sentenza n.2816/2024 il Tribunale, accogliendo la domanda, ha annullato il licenziamento e condannato la società alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (in ogni caso non superiore a dodici mensilità) oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Disattesa l'eccezione di tardività della contestazione e ritenuta non dimostrata la dedotta implicita revoca del trasferimento, quale conseguenza dell'accettazione della prestazione lavorativa nella originaria sede di Via Pignatelli, ha valutato illegittimo il provvedimento di trasferimento rimasto inadempiuto (per carenza di prova delle ragioni poste a fondamento dello stesso) e, di conseguenza, insussistente la giusta causa di licenziamento avendo, peraltro, il lavoratore, dimostrando assoluta diligenza e correttezza, continuato a svolgere la sua prestazione, seppure nella vecchia sede.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello la Controparte_2
, con ricorso depositato il 15 luglio 2024.
[...] si è costituito con memoria dell'8 dicembre 2024 chiedendo il CP_1 rigetto del gravame.
In assenza di attività istruttoria, il 9 gennaio 2025, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
**********
L'appellante, dopo una lunga dissertazione sulla disciplina normativa del trasferimento, sulle ragioni idonee a giustificarlo e sulla natura dell'indagine demandata al giudice in ordine alla sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e
2 produttive poste a fondamento dello stesso, di cui all'art.2013 c.c. (v. pagg. da 13 a 16 dell'atto di appello), dolendosi della ritenuta illegittimità di tale trasferimento, deduce testualmente:
Analizziamo cosa è avvenuto nel caso concreto.
Con comunicazione del 20 aprile 2023 parte appellante comunicava la sede di lavoro dalla via Pignatelli Aragona alla via Giovan Battista Guccia, n. 37 che dista mt
250 in linea d'aria, fermo restando tutto il regolamento contrattuale nonché il trattamento e le mansioni.
Non si tratta di trasferimento del posto di lavoro da una unità produttiva all'altra ma trattasi di cessazione di attività.
La società in liquidazione ha sciolto il rapporto di locazione con il garage sito alla via Pignatelli Aragona poiché lo stesso non garantiva le condizioni urbanistico – edilizie per poter consentire l'esercizio dell'attività nel solo garage di via Giovan Battista Guccia, n. 37 peraltro per pochi mesi.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, modificare la sentenza impugnata, in contrasto con la norma invocata. Pertanto, voglia l'Ecc.ma Corte di appello modificare anche in punto di condanna alle spese la sentenza oggetto del presente gravame.
Si tratta di un motivo di gravame che, oltre a non confrontarsi con le ragioni della decisione e con gli argomenti che il Giudice ha sviluppato per sostenerle, introduce una inammissibile, perché tardiva, motivazione del provvedimento di trasferimento adottato dalla società.
Il lavoratore aveva, difatti, contestato la legittimità del licenziamento CP_1 intimato per “insubordinazione” perché, nella sostanza, il proprio inadempimento all'ordine di eseguire la prestazione presso una sede aziendale diversa era giustificato dalla ritenuta illegittimità del disposto trasferimento.
Secondo il Tribunale nella controversia concernente la validità di un licenziamento intimato per insubordinazione del lavoratore per inadempimento di un ordine datoriale, ove il dipendente deduca espressamente l'illegittimità di quest'ultimo,
“il giudice adito deve procedere ad una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti, verificando in primo luogo la correttezza dell'operato del datore di lavoro in relazione all'eventuale illegittimità dell'esercizio” del suo potere organizzativo “e tenendo conto della rispondenza a buona fede del comportamento del lavoratore, occorrendo valutare alla luce dell'obbligo di correttezza ex art. 1460 cod.
Civ. il rifiuto di quest'ultimo” (Cass., sez. lav., sentenza n. 10187 del 12 luglio 2002; cfr., altresì, in senso conforme Cass., sez. lav., sentenza n. 3039 del 2 aprile 1996).
Su tale premessa ha, quindi, concluso il giudice che il trasferimento di cui si discute va ritenuto illegittimo in conseguenza della contumacia della società resistente:
3 infatti, posto che spettava a quest'ultima allegare e dimostrare le ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificavano il provvedimento, tale onere di allegazione
e prova va ritenuto inesorabile non assolto (cfr.Cass., sez. lav., sentenza n. 807 del 13 gennaio 2017, secondo cui “in tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento”).v. anche Cass. n.22100/2019. Rimanendo contumace in prime cure la società ha omesso di assolvere all'onere di dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificavano il provvedimento datoriale di trasferimento del 20 aprile 2023, la cui inosservanza è stata posta a base del licenziamento.
Ne è conseguita l'insussistenza della condotta di insubordinazione contestata e, quindi, della giusta causa del licenziamento.
Né la società ha giustificato in questo grado le ragioni di tale provvedimento essendosi limitata a dedurre (senza dimostrare) una asserita cessazione dell'attività presso il parcheggio di Via Pignatelli, smentita dalle risultanze documentali.
Si legge, difatti, nella lettera di trasferimento del 23.4.2023 (v. doc.7 fasc. di parte): Oggetto: Variazione sede di lavoro
Egr. Sig. CP_1
La presente per comunicarLe che, come in precedenza anticipatoLe, con decorrenza 08/05/2023 la sede di lavoro a Lei assegnata sarà presso il nostro garage sito in via Giovan Battista Guccia, n° 37 Palermo.
Restano invariate le mansioni, la retribuzione e la distribuzione dell'orario di lavoro in precedenza concordate e, per quanto non espressamente previsto, varranno le norme del vigente CCNL di riferimento e le norme di legge.
Le ricordiamo che ci riserviamo la possibilità di variare la sede di lavoro in funzione delle esigenze aziendali sempre nell'ambito dello stesso comune, previa opportuna comunicazione.
La preghiamo di restituirci copia della presente controfirmata in segno di ricezione ed accettazione.
Certi della continuità della collaborazione finora dimostrataci, l'occasione è gradita per porgere Distinti Saluti. Palermo, 20/04/2023
4 Risulta, poi, dalla nota di comunicazione delle motivazioni del trasferimento dell'8.5.2023, che “In riscontro alla sua del 4 maggio c.a. nell'interesse del sig. CP_1 precisiamo che il trasferimento del suo assistito nasce da un'organizzazione aziendale al fine di meglio garantire il servizio da svolgere in tutti i vari garage. Si sottolinea altresì che il disposto trasferimento avviene nell'ambito dello stesso comune di
Palermo, e che la distanza tra i due garage è risibile” (v.doc.9 fasc. di parte). Dunque, nessuna cessazione di attività viene rappresentata tra i motivi del trasferimento.
Tale pretesa ragione è, altresì, smentita dalla circostanza, già accertata in prime cure, che dal 15 maggio 2023 (data di ricezione della comunicazione del licenziamento)
e sino al licenziamento (13.7.2023), il lavoratore ha regolarmente reso la prestazione presso la sede di lavoro di via Pignatelli Aragona in Palermo, ove, dunque, non era affatto cessata l'attività.
La sentenza va, quindi, confermata.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, in favore dell'Erario, essendo l'appellato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.2816/2024, resa dal Tribunale G.L. di Palermo il 18 giugno 2024.
Condanna la società appellante, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore dell'Erario delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 1.736,5, per compensi professionali del difensore dell'appellato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02.
Così deciso in Palermo, il 9 gennaio 2025.
Il Presidente Estensore
Cinzia Alcamo
5
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°810 R. G. anno 2024 promossa in grado di appello
DA
con sede in Palermo, in persona del suo liquidatore e legale Parte_1 rappresentate pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Josè Libero Bonomo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, nella via Giuseppe Ventimiglia Principe di Belmonte, n. 78.
Appellante
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Palermo, nella Piazza Giuseppe Verdi CP_1
n. 53, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Bonfante, che lo rappresenta e difende.
Appellato
OGGETTO: licenziamento individuale per giusta causa.
All'udienza del 9 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato nella Cancelleria del Tribunale G.L. di Palermo il 20 gennaio 2024 aveva impugnato il licenziamento intimatogli il 3-13 CP_1 luglio 2023 da , chiedendo l'annullamento del Controparte_2 provvedimento e la condanna della società alla sua reintegrazione in servizio ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra, oltre al versamento della connessa retribuzione previdenziale e assistenziale;
in subordine, aveva chiesto
1 la risoluzione del rapporto di lavoro e la condanna della società al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Aveva premesso di essere stato dipendente della società dal 2 febbraio 2013 (“in nero” sino al 18 novembre 2014) ed aveva eccepito la tardività della contestazione disciplinare - pervenutagli il 27 giugno 2023, in relazione ad un fatto risalente al 15 maggio 2023 - per insubordinazione (asseritamente derivata dall'assenza presso la nuova sede di lavoro – il parcheggio di Via Guccia – ove era stato trasferito con provvedimento del 20.04.2023); aveva dedotto di aver regolarmente fornito la prestazione lavorativa presso l'originaria sede di lavoro (il parcheggio di Via Pignatelli) fino al licenziamento e contestato il trasferimento, perché disposto senza giustificazione e per ragioni ritorsive. La , ritualmente evocata in giudizio, è rimasta Controparte_2 contumace. Con sentenza n.2816/2024 il Tribunale, accogliendo la domanda, ha annullato il licenziamento e condannato la società alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (in ogni caso non superiore a dodici mensilità) oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Disattesa l'eccezione di tardività della contestazione e ritenuta non dimostrata la dedotta implicita revoca del trasferimento, quale conseguenza dell'accettazione della prestazione lavorativa nella originaria sede di Via Pignatelli, ha valutato illegittimo il provvedimento di trasferimento rimasto inadempiuto (per carenza di prova delle ragioni poste a fondamento dello stesso) e, di conseguenza, insussistente la giusta causa di licenziamento avendo, peraltro, il lavoratore, dimostrando assoluta diligenza e correttezza, continuato a svolgere la sua prestazione, seppure nella vecchia sede.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello la Controparte_2
, con ricorso depositato il 15 luglio 2024.
[...] si è costituito con memoria dell'8 dicembre 2024 chiedendo il CP_1 rigetto del gravame.
In assenza di attività istruttoria, il 9 gennaio 2025, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
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L'appellante, dopo una lunga dissertazione sulla disciplina normativa del trasferimento, sulle ragioni idonee a giustificarlo e sulla natura dell'indagine demandata al giudice in ordine alla sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e
2 produttive poste a fondamento dello stesso, di cui all'art.2013 c.c. (v. pagg. da 13 a 16 dell'atto di appello), dolendosi della ritenuta illegittimità di tale trasferimento, deduce testualmente:
Analizziamo cosa è avvenuto nel caso concreto.
Con comunicazione del 20 aprile 2023 parte appellante comunicava la sede di lavoro dalla via Pignatelli Aragona alla via Giovan Battista Guccia, n. 37 che dista mt
250 in linea d'aria, fermo restando tutto il regolamento contrattuale nonché il trattamento e le mansioni.
Non si tratta di trasferimento del posto di lavoro da una unità produttiva all'altra ma trattasi di cessazione di attività.
La società in liquidazione ha sciolto il rapporto di locazione con il garage sito alla via Pignatelli Aragona poiché lo stesso non garantiva le condizioni urbanistico – edilizie per poter consentire l'esercizio dell'attività nel solo garage di via Giovan Battista Guccia, n. 37 peraltro per pochi mesi.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, modificare la sentenza impugnata, in contrasto con la norma invocata. Pertanto, voglia l'Ecc.ma Corte di appello modificare anche in punto di condanna alle spese la sentenza oggetto del presente gravame.
Si tratta di un motivo di gravame che, oltre a non confrontarsi con le ragioni della decisione e con gli argomenti che il Giudice ha sviluppato per sostenerle, introduce una inammissibile, perché tardiva, motivazione del provvedimento di trasferimento adottato dalla società.
Il lavoratore aveva, difatti, contestato la legittimità del licenziamento CP_1 intimato per “insubordinazione” perché, nella sostanza, il proprio inadempimento all'ordine di eseguire la prestazione presso una sede aziendale diversa era giustificato dalla ritenuta illegittimità del disposto trasferimento.
Secondo il Tribunale nella controversia concernente la validità di un licenziamento intimato per insubordinazione del lavoratore per inadempimento di un ordine datoriale, ove il dipendente deduca espressamente l'illegittimità di quest'ultimo,
“il giudice adito deve procedere ad una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti, verificando in primo luogo la correttezza dell'operato del datore di lavoro in relazione all'eventuale illegittimità dell'esercizio” del suo potere organizzativo “e tenendo conto della rispondenza a buona fede del comportamento del lavoratore, occorrendo valutare alla luce dell'obbligo di correttezza ex art. 1460 cod.
Civ. il rifiuto di quest'ultimo” (Cass., sez. lav., sentenza n. 10187 del 12 luglio 2002; cfr., altresì, in senso conforme Cass., sez. lav., sentenza n. 3039 del 2 aprile 1996).
Su tale premessa ha, quindi, concluso il giudice che il trasferimento di cui si discute va ritenuto illegittimo in conseguenza della contumacia della società resistente:
3 infatti, posto che spettava a quest'ultima allegare e dimostrare le ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificavano il provvedimento, tale onere di allegazione
e prova va ritenuto inesorabile non assolto (cfr.Cass., sez. lav., sentenza n. 807 del 13 gennaio 2017, secondo cui “in tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento”).v. anche Cass. n.22100/2019. Rimanendo contumace in prime cure la società ha omesso di assolvere all'onere di dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificavano il provvedimento datoriale di trasferimento del 20 aprile 2023, la cui inosservanza è stata posta a base del licenziamento.
Ne è conseguita l'insussistenza della condotta di insubordinazione contestata e, quindi, della giusta causa del licenziamento.
Né la società ha giustificato in questo grado le ragioni di tale provvedimento essendosi limitata a dedurre (senza dimostrare) una asserita cessazione dell'attività presso il parcheggio di Via Pignatelli, smentita dalle risultanze documentali.
Si legge, difatti, nella lettera di trasferimento del 23.4.2023 (v. doc.7 fasc. di parte): Oggetto: Variazione sede di lavoro
Egr. Sig. CP_1
La presente per comunicarLe che, come in precedenza anticipatoLe, con decorrenza 08/05/2023 la sede di lavoro a Lei assegnata sarà presso il nostro garage sito in via Giovan Battista Guccia, n° 37 Palermo.
Restano invariate le mansioni, la retribuzione e la distribuzione dell'orario di lavoro in precedenza concordate e, per quanto non espressamente previsto, varranno le norme del vigente CCNL di riferimento e le norme di legge.
Le ricordiamo che ci riserviamo la possibilità di variare la sede di lavoro in funzione delle esigenze aziendali sempre nell'ambito dello stesso comune, previa opportuna comunicazione.
La preghiamo di restituirci copia della presente controfirmata in segno di ricezione ed accettazione.
Certi della continuità della collaborazione finora dimostrataci, l'occasione è gradita per porgere Distinti Saluti. Palermo, 20/04/2023
4 Risulta, poi, dalla nota di comunicazione delle motivazioni del trasferimento dell'8.5.2023, che “In riscontro alla sua del 4 maggio c.a. nell'interesse del sig. CP_1 precisiamo che il trasferimento del suo assistito nasce da un'organizzazione aziendale al fine di meglio garantire il servizio da svolgere in tutti i vari garage. Si sottolinea altresì che il disposto trasferimento avviene nell'ambito dello stesso comune di
Palermo, e che la distanza tra i due garage è risibile” (v.doc.9 fasc. di parte). Dunque, nessuna cessazione di attività viene rappresentata tra i motivi del trasferimento.
Tale pretesa ragione è, altresì, smentita dalla circostanza, già accertata in prime cure, che dal 15 maggio 2023 (data di ricezione della comunicazione del licenziamento)
e sino al licenziamento (13.7.2023), il lavoratore ha regolarmente reso la prestazione presso la sede di lavoro di via Pignatelli Aragona in Palermo, ove, dunque, non era affatto cessata l'attività.
La sentenza va, quindi, confermata.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, in favore dell'Erario, essendo l'appellato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.2816/2024, resa dal Tribunale G.L. di Palermo il 18 giugno 2024.
Condanna la società appellante, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore dell'Erario delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 1.736,5, per compensi professionali del difensore dell'appellato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02.
Così deciso in Palermo, il 9 gennaio 2025.
Il Presidente Estensore
Cinzia Alcamo
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