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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/09/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Giudice onorario dott. Paolo Marescalco, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione , all'udienza odierna all'esito della camera di consiglio ,ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3031/2024 R.G. promossa da: con sede in Rosolini via Montanara n.28 ( c.f. e P.IVA ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 nato a [...] il [...] (c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe M. C.F._1 CANNELLA ricorrente contro rappresentata e difesa dall'avv. Ivano MARCEDONE , resistente CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.07.2024 l'avv. Cannella ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza di ingiunzione nr. OI-000738840 , l'Ordinanza di Ingiunzione nr. OI-002604017 e l'Ordinanza di Ingiunzione nr. OI-001959723 tutte notificate il20.06.2024 con cui l' ha intimato il pagamento CP_1 delle somme indicate in atti relative all'asserito mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali.
Deduce l'opponente diversi motivi di opposizione , conseguentemente è nulla la richiesta di pagamento ora contestata.
Instauratosi il presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 04.06.2025 si costituiva l' deducendo che effettivamente la somma azionata non era dovuta e ne stava provvedendo allo CP_1 sgravio e quindi chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In assenza di attività istruttoria all'udienza odierna la causa è stata posta in decisione .
Il ricorso va accolto.
pagina 1 di 2 Invero così come riconosciuto dall' non sussistono i presupposti per le sanzioni contestate. CP_1 Quindi se il giudizio va definito per cessazione della materia del contendere resta il problema della condanna al pagamento delle spese legali sulle quali le posizioni sono divergenti.
Ma è indubbio che la parte è stata costretta a proporre il giudizio, e questo certo non può giustificare la richiesta di compensazione delle spese legali , sia pur dando atto alle giustificazioni addotte dall' . CP_1
Quindi all'accoglimento della domanda segue la condanna al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza , eccezione e/o deduzione
Accoglie il ricorso promosso da e e per l'effetto annulla le Ordinanze di Parte_1 Parte_2 Ingiunzione indicate in premessa e notificate il 20.06.2024.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 900,00 oltre 15% per CP_1 spese generali, IVA e CPA.
Siracusa 16.09.2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
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