Articolo 654 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 651 bisArticolo 655
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
26 febbraio 2014
Art. 654. Condizioni per il reclutamento straordinario nei ruoli normali 1. I concorsi di cui all'articolo 652 possono essere banditi se il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concludono nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulta inferiore a ((7/5)) del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo dalle norme del presente codice.
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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