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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 30/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1452/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1452/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 02.08.2024, congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.20.1968 ed ivi residente, Via Dalmazia n. 395, elettivamente domiciliata in Pistoia (PT), Via Cavour n. 5 presso e nello studio dell'Avv. Cristina Arcangeli che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
26.12.1967, domiciliato in Pistoia, Via Del Nespolo n. 2;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 02.08.2024, Pt_1
e , esponendo di aver contratto matrimonio
[...] CP_1 in Pistoia (PT) in data 11.06.2005, precisavano che dalla loro unione era nato il figlio (il 19.07.2004), maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente.
Le parti evidenziavano peraltro che l'unione affettiva e sentimentale tra loro veniva meno a causa di gravi incomprensioni, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) Il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente dunque nulla si prevede sul punto;
3) Nella casa familiare, condotta in affitto, vivrà la moglie che tuttora ivi vive con il figlio mentre il Sig. ha già lasciato il CP_1 tetto coniugale e si è trasferito in Via Del Nespolo a Pistoia;
4) La moglie lavora ma il suo reddito non le consente di essere economicamente autosufficiente e per questo il Sig. si CP_1 impegna a versare, a titolo di contributo al suo mantenimento, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 750,00
(settecentocinquanta/00), rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, da corrispondersi mediante bonifico bancario sul seguente
IBAN: IT 92 L 36 081 051 382 367 168 36 741 (Poste pay Evolution intestata alla Sig.ra ); Parte_1
5) I beni mobili, arredi e suppellettili che adornano e corredano la casa coniugale e quant'altro di rispettiva proprietà, saranno eventualmente divisi di comune accordo fra i coniugi .
6) I coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente e reciprocamente ogni notizia sulla propria residenza o sul cambiamento della stessa;
2 7) I coniugi, fino da adesso, reciprocamente si concedono (e comunque si impegnano a concedersi), il consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o di ogni altra autorizzazione amministrativa.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 24.02.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] CP_1
(PT) il 26.12.1967, che hanno contratto matrimonio in Pistoia (PT) in data 11.06.2005, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
3 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
65, P. II, S.A, anno 2005);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 30.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1452/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 02.08.2024, congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.20.1968 ed ivi residente, Via Dalmazia n. 395, elettivamente domiciliata in Pistoia (PT), Via Cavour n. 5 presso e nello studio dell'Avv. Cristina Arcangeli che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
26.12.1967, domiciliato in Pistoia, Via Del Nespolo n. 2;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 02.08.2024, Pt_1
e , esponendo di aver contratto matrimonio
[...] CP_1 in Pistoia (PT) in data 11.06.2005, precisavano che dalla loro unione era nato il figlio (il 19.07.2004), maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente.
Le parti evidenziavano peraltro che l'unione affettiva e sentimentale tra loro veniva meno a causa di gravi incomprensioni, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) Il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente dunque nulla si prevede sul punto;
3) Nella casa familiare, condotta in affitto, vivrà la moglie che tuttora ivi vive con il figlio mentre il Sig. ha già lasciato il CP_1 tetto coniugale e si è trasferito in Via Del Nespolo a Pistoia;
4) La moglie lavora ma il suo reddito non le consente di essere economicamente autosufficiente e per questo il Sig. si CP_1 impegna a versare, a titolo di contributo al suo mantenimento, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 750,00
(settecentocinquanta/00), rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, da corrispondersi mediante bonifico bancario sul seguente
IBAN: IT 92 L 36 081 051 382 367 168 36 741 (Poste pay Evolution intestata alla Sig.ra ); Parte_1
5) I beni mobili, arredi e suppellettili che adornano e corredano la casa coniugale e quant'altro di rispettiva proprietà, saranno eventualmente divisi di comune accordo fra i coniugi .
6) I coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente e reciprocamente ogni notizia sulla propria residenza o sul cambiamento della stessa;
2 7) I coniugi, fino da adesso, reciprocamente si concedono (e comunque si impegnano a concedersi), il consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o di ogni altra autorizzazione amministrativa.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 24.02.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] CP_1
(PT) il 26.12.1967, che hanno contratto matrimonio in Pistoia (PT) in data 11.06.2005, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
3 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
65, P. II, S.A, anno 2005);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 30.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4