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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/10/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 776/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 15.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra
(CF: ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Ernesto Di Vizio appellante
contro
AVV. (CF: ) CP_1 C.F._1 appellato contumace
(CF/P.IVA: ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Piluso. appellata
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Corigliano Calabro l'Avv. CP_1 proponeva opposizione alla cartella di pagamento n.
[...]
03420230002833229000 notificata in data 22.3.2023, dell'importo complessivo di € 601,22, per il mancato pagamento di una sanzione amministrativa comminata per la violazione di norme del c.d. Codice della Strada come da verbale n. 846/2018 e alla cartella di pagamento n. 03420200004128210000 notificata in data 29.9.2022, per il mancato pagamento all' di imposte sulle persone Controparte_3 fisiche anno 2016, per un importo pari a € 454,22.
Quanto alla prima cartella eccepiva la mancata notifica del verbale di accertamento e la violazione dell'art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992. Quanto alla seconda cartella eccepiva la prescrizione del credito. Con riferimento ad ambedue le cartelle eccepiva: -la nullità delle stesse poiché inviate da un indirizzo PEC non valido;
-la nullità dell'avviso di mora per mancata sottoscrizione del concessionario;
-la mancata indicazione del calcolo degli interessi;
-l'erronea applicazione delle maggiorazione ex art. 27 della L. n. 689/1981; -la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000; -la mancata sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio o di un suo delegato, la mancata indicazione della data di consegna del ruolo, la mancata indicazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che disciplina le modalità di consegna del ruolo al concessionario.
1.1. Si costituivano l' e il Controparte_2 Parte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito Parte_1 in favore del Giudice del luogo della commessa violazione corrispondente al Giudice di Pace di Lucera.
1.2. Con Sentenza n. 451/2023 pubblicata il 26.10.2023 il Giudice di Pace di Corigliano Calabro rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale e, in accoglimento dell'opposizione, annullava le cartelle di pagamento impugnate.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello il chiedendone la Parte_1 riforma con limitato riferimento ai capi concernenti la cartella di pagamento n. 03420230002833229000 per i seguenti motivi: -illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, alla luce delle risultanze documentali versate in atti;
-errata e/o falsa interpretazione dei fatti di causa, -omesso esame del fatto notificatorio decisivo per il giudizio e pure oggetto di contraddittorio tra le parti, inficiato dal possibile travisamento dei documenti di parte. Ha poi riproposto le istanze e le eccezioni già proposte in primo grado.
2.1. Si è costituita in appello l' la quale ha Controparte_2 ribadito tutte le deduzioni già formulate in primo grado richiamando tutto quanto dedotto e rilevato in ordine alla legittimità della notifica delle cartelle di pagamento effettuata a mezzo PEC, all'infondatezza delle eccezioni relative alla mancata indicazione del calcolo degli interessi come di quelle relative alla carenza di sottoscrizione della cartella di pagamento. Ha chiesto l'accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1
2.2. L'Avv. , pur a fronte della regolare notifica eseguita nei suoi CP_1 confronti, non si è costituito nel presente grado di appello. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
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3. Preliminarmente va evidenziato che il Giudice di Pace di Corigliano Calabro si è pronunciato, rigettandola, in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale formulata in primo grado dall'appellante, Su tale questione deve pertanto ritenersi che sia intervenuto il giudicato. Invero il non ha espressamente riproposto detta eccezione con i Parte_1 motivi di impugnazione né ha indicato il relativo capo della decisione tra quelli di cui ha chiesto l'esplicita riforma. La parte nell'atto di appello “onde evitare le decadenze di cui all'art. 346 c.p.c.” si è limitata a richiamarla insieme alle ulteriori difese articolate in primo grado avverso i motivi di opposizione avanzati dall'Avv. . CP_1
Pur tuttavia nelle conclusioni non ha avanzato espressa richiesta affinché il giudice del gravame, in riforma della pronuncia appellata, dichiari l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Corigliano Calabro. Venendo al merito delle questioni su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi, si osserva quanto segue.
4. L'appello è fondato. Il Giudice di prime cure ha statuito l'annullamento della cartella di pagamento n. 03420230002833229000 in quanto “l e l'Ente impositore, non hanno Controparte_4 fornito la prova di avere correttamente notificato all'istante il provvedimento sottostante a quello impugnato“. Tale assunto è palesemente smentito dalla documentazione prodotta dal Parte_1 dalla quale si evince che il verbale di accertamento n. 846/V/2018 era stato
[...] correttamente notificato secondo le modalità previste dall'art. 8 della Legge n. 890/1982 e la relativa notifica si era perfezionata in data 18.8.2018 a seguito del ritiro del piego presso l'ufficio postale. Peraltro è lo stesso opponente ad ammettere implicitamente che tale notifica sia avvenuta avendo egli rappresentato dinanzi al Giudice di prime cure di aver proposto contro detto verbale ricorso amministrativo al Prefetto ai sensi dell'art. 203 del D.Lgs. n. 285/1992. Dunque la doglianza con cui l'Avv. ha lamentato di non aver mai CP_1 ricevuto la notifica del verbale di accertamento su cui poggia la pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n. 03420230002833229000 è infondata. Ne consegue che, in accoglimento dell'appello proposto dal va Parte_1 disposta la parziale riforma della pronuncia impugnata con conseguente rigetto dell'opposizione proposta dall'appellato avverso la predetta cartella di pagamento.
5. Gli ulteriori motivi di opposizione formulati dall'appellato avverso la cartella di pagamento n. 03420230002833229000, così come la questione afferente l'asserito annullamento del verbale di accertamento sulla scorta del silenzio-accoglimento formatosi ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. n. 285/1992, non sono stati esaminati in primo grado in quanto assorbiti dall'accoglimento del motivo di opposizione concernente la mancata notifica del verbale di accertamento.
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Ne consegue che tali doglianze possano considerarsi implicitamente rinunciate in quanto l'Avv. non le ha riproposte nel presente grado di appello. CP_1
Invero, “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione – che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae – nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale;
art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado” (Cass., Sezioni Unite, 21.03.2019 n. 7940).
6. Occorre provvedere ad un nuovo regolamento delle spese giudiziali, alla stregua dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 12 aprile 2018, n. 9064; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259). Le spese del doppio grado di giudizio tra l'appellato Avv. e il CP_1 seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in Parte_1 applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio tenendo conto dell'attività in concreto svolta e della non elevata complessità della causa. Per quanto concerne la posizione dell' nulla va Controparte_5 disposto in relazione alle spese del primo grado di giudizio non avendo essa proposto appello incidentale sul relativo capo di condanna. Per quel che concerne le spese del presente grado, considerato che l'
[...] non ha ritualmente proposto appello incidentale adesivo, Controparte_5 appare congruo disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
ACCOGLIE l'appello proposto dal e in riforma parziale della sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Corigliano Calabro n. 451/2023 pubblicata il 26.10.2023
RIGETTA l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. CP_1
03420230002833229000;
AN
al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in CP_1 favore del che si liquidano in complessivi € 350,00 per il primo Parte_1
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grado ed in complessivi € 588,50 per il grado d'appello, di cui € 88,50 per spese, oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge;
COMPENSA le spese di lite del presente grado di giudizio tra , il CP_1 Parte_1
e l' .
[...] Controparte_5
Castrovillari, 15/10/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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