Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. Alessandro Maggiore, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5737 2022 R.G. avente ad oggetto “Contratti bancari(deposito bancario, etc) ”, promossa da
, con l'Avv. ERRIQUEZ GIUSEPPE;
Parte_1
parte attrice contro
con l'Avv. SCHIAVONE ANTONIO;
CP_1
parte convenuta
L'opposta, assumendo di essere creditrice dell'odierna parte opponente per il mancato pagamento della somma concessa con il finanziamento oggetto di causa, otteneva decreto ingiuntivo n. 1079/22 D.I. per il pagamento dell'importo indicato in ricorso oltre spese e competenze del procedimento monitorio.
Veniva proposta opposizione al suddetto decreto ingiuntivo.
L'opposta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Successivamente alla decisione sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva assegnato il termine per dare avvio al procedimento di mediazione.
La causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc sull'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda giudiziale, proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, per mancata proposizione del procedimento di mediazione presso la sede di Lecce territorialmente competente.
L'eccezione di improcedibilità della domanda è fondata e può essere accolta per i seguenti motivi.
L'art 4 comma 1 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n.98, prevede che: “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.”.
Nel caso di specie, invece, la parte opposta ha presentato la domanda di Mediazione
Civile presso l'Istituto – Sede Centrale 2”. Come eccepito Controparte_2 dall'opponente, nel mentre è nota la sede legale di Torino, non è invece esattamente identificata la “Sede Centrale2” (presso cui è stata depositata la istanza di mediazione) giacchè nella domanda di mediazione non vi è alcun riferimento utile né per la individuazione della data né per il luogo di deposito. Inoltre, dalla convocazione inviata con pec del 5/12/2023 dall'Istituito di Mediazione al procuratore costituito dell'opponente risulta che: 1) tale PEC proviene dalla sede i Milano CP_3
(pec: ); 2) i Mediatori nominati sono la Dr.ssa Marta Email_1
Andreina Vercellini e l'avv.Diego Comba i quali, per quanto risulta dal sito internet dell'Istituto e per come emerge dalla documentazione depositata in atti (stampa sito internet https://www.aequitasadr.eu/aequitas/ depositata dall'opponente), sono i
Coordinatori della sede di Milano di . CP_2
Da tanto discende che la domanda di mediazione è stata incardinata presso la sede Contr
di Milano.
Pertanto, la mediazione non può ritenersi validamente svolta, in quanto incardinata in luogo diverso da quello del Giudice competente, ed a nulla rileva il fatto che l'Organismo sia accreditato ed abbia sedi presso tutto il territorio nazionale. Inoltre, la possibilità di partecipare al procedimento per via telematica è da ritenersi rimessa alla volontà di chi è chiamato ed è da ritenere come mera modalità di svolgimento dell'incontro e che, quindi, non vale a derogare la competenza territoriale. Tanto risponde alla ratio di favorire l'incontro preventivo delle parti al fine di addivenire ad un accordo in sede di mediazione.
Stante al complessità della materia compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, pronunciando sulla sollevata eccezione preliminare di improcedibilità, così provvede:
- accoglie l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo per mancata proposizione del procedimento di mediazione dinanzi all'Organismo di mediazione di Lecce territorialmente competente e per l'effetto revoca il decreto opposto;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Lecce, il 03/04/2025
Il giudice
Alessandro Maggiore