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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 26/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. 4316/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4316/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Alba (Cn), rappresentato e difeso dall'avv. ORNATO MASSIMO come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. CALZOLARO SILVIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Alba (CN), il 27/06/2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Alba (CN) (atto n. 31 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nato il figlio , ad Alba, il 03.04.2015. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 17.02.2021 (R.G. 70/2021).
1 Con ricorso depositato il 17/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Con decreto del 24.01.2025, la Presidente del Tribunale di Asti, Dott.ssa Ombretta Salvetti, fissava udienza di comparizione delle parti al giorno 18.02.2025, per sentire i coniugi a chiarimenti sulle condizioni della separazione onde verificarne l'effettiva corrispondenza all'interesse del minore.
All'udienza del 18.02.2025, i coniugi precisavano ed illustravano le condizioni richieste ed insistevano nelle loro comuni istanze, modificandole parzialmente nell'interesse della prole.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in Alba (CN) il 27/06/2010, iscritto nel registro del Parte_1 Controparte_1 detto Comune all'anno 2010, parte II, serie A, n. 31 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
Il figlio minore , nato ad [...] il [...] venga affidato, in modo condiviso, ad Persona_1 entrambi i genitori;
egli avrà la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
Al fine di garantire il diritto del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di ricevere dagli stessi cura, educazione e istruzione, i genitori potranno vedere e tenere con loro il figlio secondo le seguenti modalità, alternando le settimane: Per_1
- Una settimana: Il lunedì mattina la madre accompagnerà il figlio a scuola durante il periodo scolastico o presso le strutture di intrattenimento che i genitori avranno scelto per il figlio, durante il periodo non scolastico. Alle ore 18:30 il figlio verrà preso in consegna dal padre, con il quale cenerà, pernotterà e verrà accompagnato, il mattino successivo a scuola o presso le strutture di intrattenimento. dal martedì sino al venerdì al termine delle lezioni o delle attività svolte Per_1 presso le strutture di intrattenimento, rimarrà con la madre. I nonni paterni il mercoledì e il venerdì lo andranno a prendere a scuola o presso le strutture di intrattenimento che i genitori avranno scelto per il figlio durante il periodo non scolastico e lo consegneranno alla madre il mercoledì e al padre il
2 venerdì entro le ore 18:30. Dal venerdì alle ore 18.30 e per l'intero fine settimana rimarrà con Per_1 il padre.
- La settimana successiva: il lunedì mattina il padre accompagnerà il figlio a scuola durante il periodo scolastico o presso le strutture di intrattenimento che i genitori avranno scelto per il figlio durante il periodo non scolastico. Al termine delle lezioni o delle attività svolte presso le strutture di intrattenimento, il figlio verrà ripreso in consegna dal padre, con il quale cenerà, pernotterà e verrà accompagnato, il mattino successivo a scuola o presso le strutture di intrattenimento. Al termine delle lezioni o delle attività svolte presso le strutture di intrattenimento, dal martedì sino al giovedì, il figlio verrà preso in consegna dalla madre;
il giovedì sera alle 18.30 verrà preso in consegna dal Per_1 padre con il quale cenerà, pernotterà e verrà accompagnato, il mattino successivo a scuola o presso le strutture di intrattenimento. I nonni paterni il mercoledì e il venerdì lo andranno a prendere a scuola o presso le strutture di intrattenimento che i genitori avranno scelto per il figlio durante il periodo non scolastico e lo consegneranno alla madre entro le ore 18:30; dal venerdì alle ore 18.30 e per l'intero fine settimana rimarrà con la madre;
Per_1
- Ad anni alterni, il periodo delle vacanze natalizie, dal 23 al 30 dicembre con l'uno e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, salvo diversi accordi di volta in volta conclusi fra le parti;
- Ad anni alterni le vacanze di Pasqua, salvo diversi accordi di volta in volta conclusi fra le parti;
- 2 settimane anche non consecutive, durante le vacanze estive da comunicare all'altro coniuge entro il 31 maggio di ogni anno;
il sig. corrisponderà alla SI , nella sua qualità di genitore Parte_1 Controparte_1 collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alle seguenti coordinate bancarie [...], l'importo mensile di Euro 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00), quale assegno di mantenimento ordinario di destinato alle spese Per_1 ordinarie, prevedibili, quotidiane e ripetitive (ad esempio l'abbigliamento, il vitto, le utenze domestiche, i medicinali da banco) e ciò sino al raggiungimento dell'autonomia economica di importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici Istat costo vita, con prima Per_1 rivalutazione mese di luglio anno 2025;
Per la determinazione e regolarizzazione delle spese straordinarie le parti si riportano al Protocollo delle spese straordinarie adottate dal Tribunale di Asti in data 7 luglio 2017. Le spese straordinarie per il minore verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Per_1
La casa coniugale sita in Alba, via Alessandro Manzoni n. 5 è assegnata con tutti gli arredi a CP_1
nella sua qualità di genitore collocatario prevalente del figlio e ciò sino al
[...] Per_1 raggiungimento dell'autonomia economica di Per_1
PRENDE ATTO CHE:
Il minore sarà fiscalmente a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno unico sarà goduto al 50% da entrambi i coniugi;
I coniugi riconoscono che i beni e gli arredi a tutt'oggi staggiti nell'ex casa coniugale sono di proprietà degli stessi nella misura del 50% ciascuno e, dal momento della separazione a tutt'oggi sono stati lasciati in uso in detta abitazione alla SI e al figlio CP_1 Per_1
I beni e gli arredi che si trovano nell'ex casa coniugale di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno sono i seguenti:
- Cucina completa di mobili piano cottura, cappa, frigorifero, forno elettrico, lavastoviglie, tavolo allungabile e quattro sedie e lampadario;
- Salotto comprensivo di divano a L e mobile televisore;
3 - Camera da letto completa di letto matrimoniale dotato di contenitore, armadio con ante scorrevoli, armadio con ante battenti, cassettiera, 2 comodini;
- Camera da letto bambino completa di letto, armadio con ante battenti, mobile televisore con ante battenti;
- Bagno con sanitari, mobile e specchio;
- Asciugatrice;
- Stampe musicali con cornice;
- Servizio di bicchieri ED e TE in cristallo.
In caso di futura dismissione parziale o totale dei sopra menzionati beni e arredi, ovvero nel momento in cui, al raggiungimento dell'autonomia economica di la casa coniugale non sarà più oggetto Per_1 di assegnazione ad uno dei coniugi, i coniugi si impegnano a concordare le modalità di dismissione degli stessi, nonché a provvedere alla loro valutazione economica affinché a ciascuno di essi venga riconosciuta la propria quota del 50%;
I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
Controparte_1 Parte_1
I coniugi dichiarano di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale;
I coniugi si rilasciano il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per il minore Per_2
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alba (CN) di annotare l'emananda sentenza
[...] a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 26/02/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4316/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Alba (Cn), rappresentato e difeso dall'avv. ORNATO MASSIMO come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. CALZOLARO SILVIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Alba (CN), il 27/06/2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Alba (CN) (atto n. 31 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nato il figlio , ad Alba, il 03.04.2015. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 17.02.2021 (R.G. 70/2021).
1 Con ricorso depositato il 17/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Con decreto del 24.01.2025, la Presidente del Tribunale di Asti, Dott.ssa Ombretta Salvetti, fissava udienza di comparizione delle parti al giorno 18.02.2025, per sentire i coniugi a chiarimenti sulle condizioni della separazione onde verificarne l'effettiva corrispondenza all'interesse del minore.
All'udienza del 18.02.2025, i coniugi precisavano ed illustravano le condizioni richieste ed insistevano nelle loro comuni istanze, modificandole parzialmente nell'interesse della prole.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in Alba (CN) il 27/06/2010, iscritto nel registro del Parte_1 Controparte_1 detto Comune all'anno 2010, parte II, serie A, n. 31 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
Il figlio minore , nato ad [...] il [...] venga affidato, in modo condiviso, ad Persona_1 entrambi i genitori;
egli avrà la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
Al fine di garantire il diritto del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di ricevere dagli stessi cura, educazione e istruzione, i genitori potranno vedere e tenere con loro il figlio secondo le seguenti modalità, alternando le settimane: Per_1
- Una settimana: Il lunedì mattina la madre accompagnerà il figlio a scuola durante il periodo scolastico o presso le strutture di intrattenimento che i genitori avranno scelto per il figlio, durante il periodo non scolastico. Alle ore 18:30 il figlio verrà preso in consegna dal padre, con il quale cenerà, pernotterà e verrà accompagnato, il mattino successivo a scuola o presso le strutture di intrattenimento. dal martedì sino al venerdì al termine delle lezioni o delle attività svolte Per_1 presso le strutture di intrattenimento, rimarrà con la madre. I nonni paterni il mercoledì e il venerdì lo andranno a prendere a scuola o presso le strutture di intrattenimento che i genitori avranno scelto per il figlio durante il periodo non scolastico e lo consegneranno alla madre il mercoledì e al padre il
2 venerdì entro le ore 18:30. Dal venerdì alle ore 18.30 e per l'intero fine settimana rimarrà con Per_1 il padre.
- La settimana successiva: il lunedì mattina il padre accompagnerà il figlio a scuola durante il periodo scolastico o presso le strutture di intrattenimento che i genitori avranno scelto per il figlio durante il periodo non scolastico. Al termine delle lezioni o delle attività svolte presso le strutture di intrattenimento, il figlio verrà ripreso in consegna dal padre, con il quale cenerà, pernotterà e verrà accompagnato, il mattino successivo a scuola o presso le strutture di intrattenimento. Al termine delle lezioni o delle attività svolte presso le strutture di intrattenimento, dal martedì sino al giovedì, il figlio verrà preso in consegna dalla madre;
il giovedì sera alle 18.30 verrà preso in consegna dal Per_1 padre con il quale cenerà, pernotterà e verrà accompagnato, il mattino successivo a scuola o presso le strutture di intrattenimento. I nonni paterni il mercoledì e il venerdì lo andranno a prendere a scuola o presso le strutture di intrattenimento che i genitori avranno scelto per il figlio durante il periodo non scolastico e lo consegneranno alla madre entro le ore 18:30; dal venerdì alle ore 18.30 e per l'intero fine settimana rimarrà con la madre;
Per_1
- Ad anni alterni, il periodo delle vacanze natalizie, dal 23 al 30 dicembre con l'uno e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, salvo diversi accordi di volta in volta conclusi fra le parti;
- Ad anni alterni le vacanze di Pasqua, salvo diversi accordi di volta in volta conclusi fra le parti;
- 2 settimane anche non consecutive, durante le vacanze estive da comunicare all'altro coniuge entro il 31 maggio di ogni anno;
il sig. corrisponderà alla SI , nella sua qualità di genitore Parte_1 Controparte_1 collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alle seguenti coordinate bancarie [...], l'importo mensile di Euro 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00), quale assegno di mantenimento ordinario di destinato alle spese Per_1 ordinarie, prevedibili, quotidiane e ripetitive (ad esempio l'abbigliamento, il vitto, le utenze domestiche, i medicinali da banco) e ciò sino al raggiungimento dell'autonomia economica di importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici Istat costo vita, con prima Per_1 rivalutazione mese di luglio anno 2025;
Per la determinazione e regolarizzazione delle spese straordinarie le parti si riportano al Protocollo delle spese straordinarie adottate dal Tribunale di Asti in data 7 luglio 2017. Le spese straordinarie per il minore verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Per_1
La casa coniugale sita in Alba, via Alessandro Manzoni n. 5 è assegnata con tutti gli arredi a CP_1
nella sua qualità di genitore collocatario prevalente del figlio e ciò sino al
[...] Per_1 raggiungimento dell'autonomia economica di Per_1
PRENDE ATTO CHE:
Il minore sarà fiscalmente a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno unico sarà goduto al 50% da entrambi i coniugi;
I coniugi riconoscono che i beni e gli arredi a tutt'oggi staggiti nell'ex casa coniugale sono di proprietà degli stessi nella misura del 50% ciascuno e, dal momento della separazione a tutt'oggi sono stati lasciati in uso in detta abitazione alla SI e al figlio CP_1 Per_1
I beni e gli arredi che si trovano nell'ex casa coniugale di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno sono i seguenti:
- Cucina completa di mobili piano cottura, cappa, frigorifero, forno elettrico, lavastoviglie, tavolo allungabile e quattro sedie e lampadario;
- Salotto comprensivo di divano a L e mobile televisore;
3 - Camera da letto completa di letto matrimoniale dotato di contenitore, armadio con ante scorrevoli, armadio con ante battenti, cassettiera, 2 comodini;
- Camera da letto bambino completa di letto, armadio con ante battenti, mobile televisore con ante battenti;
- Bagno con sanitari, mobile e specchio;
- Asciugatrice;
- Stampe musicali con cornice;
- Servizio di bicchieri ED e TE in cristallo.
In caso di futura dismissione parziale o totale dei sopra menzionati beni e arredi, ovvero nel momento in cui, al raggiungimento dell'autonomia economica di la casa coniugale non sarà più oggetto Per_1 di assegnazione ad uno dei coniugi, i coniugi si impegnano a concordare le modalità di dismissione degli stessi, nonché a provvedere alla loro valutazione economica affinché a ciascuno di essi venga riconosciuta la propria quota del 50%;
I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
Controparte_1 Parte_1
I coniugi dichiarano di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale;
I coniugi si rilasciano il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per il minore Per_2
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alba (CN) di annotare l'emananda sentenza
[...] a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 26/02/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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