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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1570/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1570/2022 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento matrimonio”, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Leone Luigi Fiumalbo Parte_1 C.F._1
Spadoni e dall'avv. Mariarita Calderoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Alfonsine, via Stroppata 38, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Galan presso il CP_1 C.F._2
cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, viale Vincenzo Randi n.37, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna dell'8/11/2022
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 per “pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio tra il sig. Parte_1 Parte_1
e la sig.ra contratto in data 12.03.2005, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio CP_1 del Comune di Faenza (RA) dell'anno 2005, atto n. 9, Parte I;
ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Faenza di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio, sottoposto alle seguenti condizioni:
(a) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione anche ai fini Persona_1
anagrafici presso il domicilio materno - solo nel caso in cui la sig.ra dimostri di possedere CP_1
adeguate capacità genitoriali - costituito attualmente dalla casa familiare in proprietà di entrambi i sigg.ri ed Pt_1 CP_1
(b) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno prese dai Persona_1
genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della bambina. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione provvederà il genitore in quel momento affidatario;
(c) il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia due giorni alla settimana senza pernotto e i fine Pt_1 settimana dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera, 15 giorni durante le vacanze estive
e le vacanze natalizie e pasquali come da Protocollo del Tribunale di Ravenna;
(d) disporre che il sig. quale contributo nel mantenimento della figlia minore, versi alla Pt_1 signora in via anticipata ed entro il 15 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di;
Per_1
(e) disporre che, in ossequio al vigente Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare, siano ricomprese nel predetto assegno mensile le seguenti voci di spesa: vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica, spese per l'ordinaria cura della persona;
(f) disporre che il signor e la signora sostengano in ragione del 50% ciascuno tutte le Pt_1 CP_1
spese extra assegno che si renderanno necessarie per la figlia minore, corrispondenti a scelte già condivise tra i genitori e dotate della caratteristica della continuità e quindi: spese mediche specialistiche prescritte dal medico di base, comprese le spese per i relativi trattamenti e farmaci;
ticket sanitari;
apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
le spese mediche aventi carattere d'urgenza; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico e quindi spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport, incluse le spese per
pagina 2 di 13 l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo;
spese ludicoricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività, incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature, il tutto come da Protocollo del Tribunale di Ravenna;
(g) disporre che tutte le altre spese straordinarie debbano essere concordate tra i genitori: il genitore proponente la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (via email anticipata telefonicamente) anche in relazione all'entità della spesa. Decorsi 60 giorni dalla richiesta formale senza che l'altro genitore abbia manifestato il proprio dissenso in forma scritta e motivandolo adeguatamente, si intenderà presunto il suo tacito consenso, salvi diversi accordi e sempre nel rispetto del vigente Protocollo del
Tribunale di Ravenna;
(h) disporre che i coniugi provvederanno reciprocamente al rimborso delle spese extra assegno e/o delle altre spese straordinarie a favore dell'anticipatario, previa esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa (la documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della sua corretta deducibilità) non oltre 15 giorni dalla richiesta, che dovrà avvenire in prossimità dell'esborso e comunque non oltre 7 gg da esso;
(i) disporre che il sig. nulla versi alla sig.ra quale assegno divorzile, in considerazione Pt_1 CP_1
della mancanza dei presupposti economici per il suo riconoscimento;
(j) disporre che il sig. nulla versi alla sig.ra quale assegno alimentare, essendo la stessa Pt_1 CP_1
economicamente autosufficiente e disponendo di mezzi propri.
In via subordinata:
Si chiede disporsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre atteso i gravi fatti di cui si è data evidenza in atti e che integrano gravissimo pregiudizio alla piccola ”; Per_1 per “dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Faenza (RA) il 12.03.2005 CP_1
da e , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto CP_1 Parte_1
Comune dell'anno 2005 al n.9, Parte 1 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 abitativa presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore devono essere assunte di comune accordo dai genitori che, invece, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente su tutte le questioni di ordinaria amministrazione;
assegnare la casa coniugale sita in Russi (RA), Via Modigliani n.4, in comproprietà di e Parte_1 di , a quest'ultima affinché ci viva con la figlia;
CP_1
pagina 3 di 13 disporre che il padre: tenga con sé tutti i giovedì dalle 13.00 all'uscita di scuola fino alla sera Per_1
dopo cena alle 21.00 quando la riaccompagnerà dalla madre;
tenga con sé a week end alternati, Per_1 durante la scuola, dal sabato all'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola e durante le vacanze scolastiche estive, dal venerdì pomeriggio alle 17.00/17.30 fino alla domenica sera dopo cena alle ore 21.00; prelevi la figlia tutti i giorni dall'uscita di scuola alle ore
13.00 per riaccompagnarla presso l'abitazione materna per il pranzo nonché che vada a prendere la figlia dagli allenamenti di pallavolo, indicativamente alle ore 17.00/17.30 il lunedì, il mercoledì ed il venerdì; tenga con sé per una settimana durante le vacanze natalizie, dal 23.12 al 30.12 un anno Per_1
e dal 31.12 al 06.01 l'anno successivo;
per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo nonché per due settimane anche non consecutive durante il mese di agosto;
disporre che, in occasione delle vacanze estive, anche la madre trascorra con due settimane Per_1
anche non consecutive;
disporre che durante le vacanze invernali ed estive sia sospeso il diritto di visita del genitore che non è con e che i genitori si comunichino reciprocamente i periodi di vacanza entro il 31 maggio di Per_1
ogni anno;
porre a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, della somma di € 500,00, da rivalutarsi ex indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dal genitore presso cui è collocata stabilmente e, cioè, ; Per_1 CP_1 porre a carico di l'onere di contribuire al mantenimento di mediante il Parte_1 CP_1 versamento, entro il giorno cinque di ogni mese, della somma di € 250,00, da meno nel momento in cui la Sig.ra rinverrà una stabile occupazione. CP_1
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/5/2022 ha chiesto di sciogliere il matrimonio con Parte_1
celebrato in Faenza (RA), il 12/3/2005, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1
predetto Comune dell'anno 2005, atto n. 9, p. I, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in
Per_ particolare, che dall'unione nacque la figlia , in data 1/8/2012.
Con memoria difensiva depositata il 16/11/2022 si è costituita in giudizio che non si è CP_1
opposta alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dal marito.
pagina 4 di 13 All'esito dell'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno integrati i rispettivi atti difensivi.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., espletata una CTU sulle capacità genitoriali, acquisita documentazione varia, entro il termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio con ordinanza depositata il 10/10/2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il
P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. La domanda di scioglimento del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, per essere fallito l'esperimento del tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dalla moglie.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con decreto di omologazione di cui alla camera di consiglio del 14/12/2020, pronunciato nel procedimento n. 2988/2020, questo Tribunale omologò la separazione consensuale tra i coniugi;
risulta, dunque, ampiamente decorso il termine di sei mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione consensuale.
2. Circa l'affidamento ed il collocamento della figlia minore va premesso, in diritto, che l'affido dei figli ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare e, di per sé, la conflittualità tra i coniugi - normalmente manifestantesi nell'ambito del conflitto familiare - non può impedire il ricorso all'istituto dell'affido condiviso, purché, però, si mantenga nell'ambito di un tollerabile disagio per la prole. Tale conflittualità, invece, è ostativa all'applicazione del regime ordinario di affido dei figli, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, in modo tale da pregiudicare il loro interesse (Cass. ord. n. 5604/2020).
Nel caso di specie risulta dalla CTU depositata in data 11/3/2024 – le cui conclusioni devono condividersi in ragione della motodologia usata dal CTU (cfr. premesse metodologiche nella CTU, riconosciute dalla comunità scientifica) e dell'assenza di vizi o aporie logiche nelle conclusioni cui è pervenuta la Consulente) -, limitatamente a quanto qui rileva, che:
- entrambi i genitori hanno adeguate capacità di cura ed accudimento della minore;
in particolare “la madre si prende cura dell'aspetto medico, scolastico e formativo, come di quello sportivo e sociale,
pagina 5 di 13 mentre il padre sta collaborando, sia per quanto riguarda le cure da seguire, sia per i compiti scolastici, mentre per l'aspetto sociale sta cercando attività vicino a casa sua. Sembra che in questo periodo siano entrambi focalizzati sui bisogni evolutivi della figlia anche se per l'organizzazione e la gestione se ne fa carico più che altro la madre che preferisce avere tutto sotto controllo” (cfr. punto 1) della “risposta ai quesiti”);
- la figlia ha un buon rapporto con entrambi i genitori. Sebbene ella trascorra più tempo con la madre ed abbia maggiore confidenza con lei, tuttavia ha un rapporto di complicità anche col padre (cfr. punto
2) della “risposta ai quesiti”);
- “la madre è molto presente per tutto ciò che riguarda l'organizzazione e la programmazione della
vita della minore, ma a volte sembra eccedere nelle preoccupazioni e nel controllo e per questo è opportuno che venga seguita assieme al padre che continua a provare avversione nei suoi confronti e reagisce aggressivamente al continuo monitoraggio della madre. L'alta conflittualità presente viene
percepita dalla figlia anche quando non è esternata e sia il padre che la madre trovano difficile preservare l'immagine dell'altro genitore agli occhi della bambina” (cfr. “considerazioni conclusive”);
- “la bambina si trova meglio nella casa materna, dove ha sempre vissuto e dove ha amicizie e contatti anche perché vicino alla scuola frequentata. Comunque vede volentieri il padre nei giorni e momenti stabiliti, non pregiudicando l'affido condiviso, anche perché in qualche modo i genitori riescono a
mettersi d'accordo sulle questioni che la riguardano” (cfr. punto 4 della “risposta ai quesiti”);
- “ultimamente hanno raggiunto un certo equilibrio in questo modo: durante il periodo scolastico il padre va a prendere la figlia tutti i giorni da scuola alle 13 e la porta nella casa materna e il giovedì pomeriggio rimane con lei. Inoltre si propone che a settimane alterne la minore stia dal padre dal sabato pomeriggio al lunedì mattina, quando la porterà a scuola e, durante le vacanze scolastiche, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Per quanto riguarda l'attività sportiva il padre potrebbe accompagnarla e andarla a prendere quando gli orari di lavoro lo permettono e comunque almeno una volta a settimana” (cfr. punto 5 della “risposta ai quesiti”).
Ebbene, il Collegio osserva, allora, innanzitutto che non v'è ragione nel caso di specie per derogare al regime ordinario di affido della figlia minore d'età, conformemente del resto alle conclusioni di entrambi i genitori, segnatamente considerando che la conflittualità tra i genitori – seppure alta e foriera certamente di disagio, anche rilevante, per la figlia (cfr. punto 6 della “risposta ai quesiti” del CTU) non si traduce all'attualità in un forme pericolose per lo sviluppo della minore, riuscendo “in qualche pagina 6 di 13 modo i genitori (…) a mettersi d'accordo sulle questioni che la riguardano” (cfr punto 4 della “risposta ai quesiti” del CTU). Tale conflittualità ed i conseguenti disagi per la figlia minore potrebbero essere leniti, nell'interesse della minore stessa, mediante l'accesso dei genitori ad un percorso di ausilio
(mediazione familiare), nell'esplicazione della loro libertà di autodeterminazione (art. 13 e 32 Cost.), come del resto suggerito già dalla Consulente.
Pertanto la figlia minore va affidata in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c.
In relazione, invece, alla frequentazione tra il padre e la figlia il Collegio osserva che la Consulente ha dato atto di come le parti avessero raggiunto un equilibrio nel riparto dei tempi di collocamento della figlia e la stessa Consulente ha proposto un regime di frequentazione padre-figlia (“durante il periodo scolastico il padre va a prendere la figlia tutti i giorni da scuola alle 13 e la porta nella casa materna e il giovedì pomeriggio rimane con lei. Inoltre si propone che a settimane alterne la minore stia dal padre dal sabato pomeriggio al lunedì mattina, quando la porterà a scuola e, durante le vacanze scolastiche, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Per quanto riguarda l'attività sportiva il
padre potrebbe accompagnarla e andarla a prendere quando gli orari di lavoro lo permettono e comunque almeno una volta a settimana”: cfr. punto 5 della “risposta ai quesiti”).
In mancanza dell'allegazione specifica di ragioni per discostarsi dal regime di permanenza della figlia presso il padre di cui la Consulente ha dato atto e che la stessa Consulente ha suggerito, il Collegio ritiene di dover disporre che possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il libero Parte_1
accordo tra i genitori, tenuto conto dei rispettivi impegni di lavoro e delle necessità della figlia e, in mancanza di accordo, con le seguenti modalità:
a) durante il periodo scolastico dall'uscita di scuola con accompagnamento presso la casa familiare, salvo che per il giovedì pomeriggio in cui la figlia resterà con il padre che la riaccompagnerà presso la casa familiare dopo cena, oltre che almeno una volta ogni settimana per accompagnarla a praticare l'attività sportiva pomeridiana e riportarla presso la casa familiare al termine dell'attività;
b) a settimane alterne dal sabato all'uscita da scuola al lunedì mattina, quando la porterà a scuola e, durante le vacanze scolastiche, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
c) quindici giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il
30 maggio di ogni anno, 7 giorni durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di
Natale e quello di capodanno, nonché 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
pagina 7 di 13 d) ogni altra festività o ricorrenza secondo la regola dell'alternanza.
3. Circa la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata da essa deve CP_1
ritenersi fondata ai sensi dell'art. 6, comma 6, l. div., trattandosi di conservare l'habitat domestico della figlia minore d'età, collocata prevalentemente presso la madre.
Pertanto la casa coniugale sita in Russi (RA), via Modigliani n.4, va assegnata ad . CP_1
4. Quanto alla domanda di mantenimento della figlia, nata l'[...], va premesso in diritto che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Laddove, poi, un provvedimento giudiziale abbia stabilito la misura dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, il provvedimento di revisione di tale assegno presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice del conflitto familiare non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr., in tal senso, Cass. ord. n. 18608/2021).
Ebbene il Collegio osserva che le parti concordano in questa causa a che corrisponda a Parte_1
per il mantenimento della figlia, la somma di euro 500,00 mensili, rivalutabili, oltre al CP_1
50 % di spese straordinarie. Tale misura del mantenimento da porsi a carico del padre deve ritenersi congrua rispetto alle capacità reddituali e patrimoniali delle parti – ricostruite al paragrafo che segue -
e, peraltro, coerente con quanto concordato dalle parti in sede di separazione consensuale (a quel tempo i genitori concordarono che il padre avrebbe contribuito al mantenimento della figlia nella misura di euro 500,00 mensili, rivalutabili, oltre al 50 % delle spese straordinarie ed avrebbe percepito, però, gli assegni familiari).
Pertanto tenuto conto: a) degli accordi dei genitori in sede di separazione e delle loro omogenee capacità reddituali e patrimoniali (eccezion fatta per l'acquisto a causa di morte del patrimonio paterno da parte dell'odierno ricorrente, unitamente ai fratelli: il valore complessivo dell'asse ereditario netto è
pagina 8 di 13 indicato nella dichiarazione di successione in atti in euro 119269,00), b) della collocazione prevalente della figlia presso la madre e delle maggiori incombenze sulla stessa ricadenti, c) della rivalutazione occorsa rispetto al tempo della separazione e della circostanza che allora i genitori concordarono che il padre avrebbe percepito per l'intero gli assegni familiari, il Collegio stima equo porre a carico di Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia convivente con la madre versando a
[...]
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 500,00 rivalutabile annualmente in CP_1
base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al
50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale. L'assegno unico sarà percepito dai genitori nella misura del 50 % per ciascuno come per legge.
5. Circa la domanda di assegno divorzile avanzata da va premesso, in diritto, che il CP_1
riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6. l. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno (Cass. S.U. n. 18287/2018).
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 prima parte, l. 898/1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass. n. 32398/2019).
Il giudizio deve essere espresso, dunque, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
In particolare, la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In quest'ottica, l'assegno deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni dell'altro coniuge o della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e,
pagina 9 di 13 conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (v. da ultimo Cass. n. 35434/2023).
In assenza dell'esplicabilità di tale funzione compensativo-perequativa l'assegno divorzile può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr., in motivazione, tra diverse, Cass. ord. n. 10614/2023).
Nel caso di specie risulta dalla documentazione in atti che ha percepito un reddito Parte_1
lavorativo netto (reddito di lavoro dipendente ed assimilato – imposta netta – addizionale regionale – addizionale comunale) nell'ultima annualità fiscale documentata (cfr. 730/2023) pari ad euro 21088,00, intermedio rispetto al reddito percepito nelle annualità fiscali 2020 e 2021 (cfr. 730/21-22). L'odierno ricorrente risulta altresì comproprietario della casa familiare, assegnata alla moglie, comproprietario dell'abitazione appartenuta al di lui padre, acquistata per successione ereditaria nella misura di 1/3 (cfr. dichiarazione di successione in atti depositata in data 26/9/2024, da cui si desume anche l'attivo ereditario complessivamente dichiarato). La parte ha, poi, documentato di essere proprietario di titoli con un controvalore al 30/6/2023 pari ad euro 10.898,57 ed ha prodotto l'estratto del c/c da cui risulta un saldo al 30/6/2023 pari ad euro 363,48; infine, come già sopra evidenziato, risulta Parte_1
aver acquistato per successione ereditaria, unitamente ai fratelli, il patrimonio appartenuto al padre (cfr. dichiarazione di successione in atti).
Per quanto concerne, invece, le capacità reddituali e patrimoniali di ella ha dichiarato CP_1
di svolgere attività come colf con introiti pari a circa 500,00 euro mensili (non risultano dichiarazioni dei redditi in atti). L'odierna resistente risulta, poi, comproprietaria della casa familiare ed ha dichiarato di essere titolare di un piano individuale pensionistico con versamenti pari ad euro 6150,00 al
19/12/2023 e di investimenti in fondi comuni per un controvalore di euro 16662,43 al 19/12/2023 (cfr. dichiarazione sostitutiva della parte e documentazione allegata).
Orbene, il Collegio ritiene che non possegga all'attualità mezzi sufficienti per condurre CP_1
un'esistenza dignitosa, atteso che, di fatto, il lavoro precario ed irregolare che svolge “più probabilmente che non” non le consente di essere economicamente autosufficiente, tenuto conto del regime di permanenza della figlia presso i genitori (la figlia minore sta presso la madre tutti i pomeriggi feriali, con esclusione del giovedì e, a settimane alterne, del sabato) e delle condizioni contrattuali del mercato di riferimento (pulizie domestiche).
Pertanto tenuto conto a) della non autosufficienza economica di b) delle risorse CP_1
economiche, anche presumibili, delle parti, c) dell'impossibilità di estendere il dovere solidaristico di pagina 10 di 13 assistenza materiale a carico del coniuge più forte fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'altro deve ritenersi in grado di procurarsi da solo, facendosi parte diligente al fine di cercare un'occupazione maggiormente stabile e più remunerativa, anche tenuto conto della giovane età della resistente (non avendo la parte dimostrato di essersi attivata in tal senso), e) della durata del matrimonio, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di pagare a Parte_1
un assegno divorzile - con funzione meramente assistenziale - dell'importo di euro CP_1
125,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da aggiornarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
6. Circa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di deve considerarsi che ai fini CP_1
della determinazione dei limiti di reddito per fruire dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vanno computati, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte - vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché, di fatto, non hanno subito alcuna imposizione - giacché il legislatore assume, quale indice della condizione dell'interessato, l'elemento del reddito complessivo effettivamente percepito o posseduto nel periodo d'imposta. Pertanto tra i redditi da imputare alla parte istante vanno nel caso di specie considerati anche quelli derivanti dagli assegni di mantenimento versati da per la Parte_1
figlia (cfr. Cass. sent. n. 24378/2019) ed in favore della moglie.
Consegue da tanto che deve ritenersi, ai sensi dell'art. 136, comma 2, DPR 115/2002, che non sussistessero sin dall'inizio del presente giudizio i presupposti per l'ammissione di al CP_1
patrocinio a spese dello Stato, poiché:
- la parte ha dichiarato nel corso di questo giudizio che “non appena inserita all'asilo, Per_1
l' iniziò a fare le pulizie presso un paio di famiglie di Russi, per due o tre ore alcune CP_1 mattine, ottenendo un riconoscimento di circa € 500,00 al mese. Da allora la condizione lavorativa ed economica della resistente non è affatto cambiata” (cfr. memoria difensiva depositata il 16/11/2022);
- a tale reddito deve sommarsi l'assegno di mantenimento per la figlia versato a CP_1
da nella misura di euro 500,00 mensili - oltre il mantenimento versato alla Parte_1
resistente da nella misura di euro 250,00 mensili (confermato dal Parte_1
provvedimento presidenziale che ha confermato le condizioni del decreto di omologa) -.
Pertanto deve essere revocata in questa sede l'ammissione al patrocinio di CP_1 provvisoriamente disposta dal COA di Ravenna, ai sensi dell'art. 136, comma 2, DPR 115/2002, dovendosi assumere l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione della parte “ex tunc”, per pagina 11 di 13 superamento dei limiti di reddito (1250,00 euro x 12 mensilità percepiti dalla odierna resistente, a fronte di un limite di reddito annuo per l'ammissione al beneficio fissato in euro 11746,68 per il 2022.
7. Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza di rispetto alla domanda dell'assegno Parte_1
divorzile avanzata da vanno compensate per la metà e sono liquidate per intero, vale a CP_1
dire in misura comprensiva della parte compensata, come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione indeterminabile, valori medi), con pagamento da parte di Parte_1
della restante metà di tali spese in favore di CP_1
Le spese di CTU, già liquidate con decreto dell'11/7/2024 vanno definitivamente poste a carico delle parti in misura della metà per ciascuna di esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al RG n. 1570/2022, rigettata ogni diversa domanda come in motivazione, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato in Faenza Parte_1 CP_1
(RA), il 12/3/2005, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005, atto n. 9, p. I;
2. dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Faenza (RA), all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
3. affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c.;
4. dispone che possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il libero accordo tra i Parte_1
genitori, tenuto conto dei rispettivi impegni di lavoro e delle necessità della figlia e, in mancanza di accordo, con le seguenti modalità:
a) durante il periodo scolastico dall'uscita di scuola con accompagnamento presso la casa familiare, salvo che per il giovedì pomeriggio in cui la figlia resterà con il padre che la riaccompagnerà presso la casa familiare dopo cena, oltre che almeno una volta ogni settimana per accompagnarla a praticare l'attività sportiva pomeridiana e riportarla presso la casa familiare al termine dell'attività;
b) a settimane alterne dal sabato all'uscita da scuola al lunedì mattina, quando la porterà a scuola e, durante le vacanze scolastiche, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
c) quindici giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il
30 maggio di ogni anno, 7 giorni durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di
Natale e quello di capodanno, nonché 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
pagina 12 di 13 d) ogni altra festività o ricorrenza secondo la regola dell'alternanza;
5. assegna la casa familiare sita in Russi (RA), via Modigliani n.4 ad;
CP_1
6. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia convivente con Parte_1
la madre versando a entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 500,00 CP_1
rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
assegno unico come per legge;
7. pone a carico di l'obbligo di pagare a un assegno divorzile - con Parte_1 CP_1
funzione meramente assistenziale - dell'importo di euro 125,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da aggiornarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
8. revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta Controparte_2
dal COA di Ravenna con delibera dell'8/11/2022, ai sensi dell'art. 136, comma 2, DPR 115/2002;
9. compensa per 1/2 le spese di lite e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
dei restanti 1/2 di tali spese che liquida per intero, vale a dire in misura comprensiva della parte
[...]
compensata, in euro 7616,00 per compenso professionale, oltre al 15% di spese generali, c.p.a. e i.v.a come per legge se dovuta.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 20/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1570/2022 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento matrimonio”, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Leone Luigi Fiumalbo Parte_1 C.F._1
Spadoni e dall'avv. Mariarita Calderoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Alfonsine, via Stroppata 38, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Galan presso il CP_1 C.F._2
cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, viale Vincenzo Randi n.37, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna dell'8/11/2022
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 per “pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio tra il sig. Parte_1 Parte_1
e la sig.ra contratto in data 12.03.2005, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio CP_1 del Comune di Faenza (RA) dell'anno 2005, atto n. 9, Parte I;
ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Faenza di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio, sottoposto alle seguenti condizioni:
(a) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione anche ai fini Persona_1
anagrafici presso il domicilio materno - solo nel caso in cui la sig.ra dimostri di possedere CP_1
adeguate capacità genitoriali - costituito attualmente dalla casa familiare in proprietà di entrambi i sigg.ri ed Pt_1 CP_1
(b) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno prese dai Persona_1
genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della bambina. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione provvederà il genitore in quel momento affidatario;
(c) il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia due giorni alla settimana senza pernotto e i fine Pt_1 settimana dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera, 15 giorni durante le vacanze estive
e le vacanze natalizie e pasquali come da Protocollo del Tribunale di Ravenna;
(d) disporre che il sig. quale contributo nel mantenimento della figlia minore, versi alla Pt_1 signora in via anticipata ed entro il 15 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di;
Per_1
(e) disporre che, in ossequio al vigente Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare, siano ricomprese nel predetto assegno mensile le seguenti voci di spesa: vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica, spese per l'ordinaria cura della persona;
(f) disporre che il signor e la signora sostengano in ragione del 50% ciascuno tutte le Pt_1 CP_1
spese extra assegno che si renderanno necessarie per la figlia minore, corrispondenti a scelte già condivise tra i genitori e dotate della caratteristica della continuità e quindi: spese mediche specialistiche prescritte dal medico di base, comprese le spese per i relativi trattamenti e farmaci;
ticket sanitari;
apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
le spese mediche aventi carattere d'urgenza; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico e quindi spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport, incluse le spese per
pagina 2 di 13 l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo;
spese ludicoricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività, incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature, il tutto come da Protocollo del Tribunale di Ravenna;
(g) disporre che tutte le altre spese straordinarie debbano essere concordate tra i genitori: il genitore proponente la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (via email anticipata telefonicamente) anche in relazione all'entità della spesa. Decorsi 60 giorni dalla richiesta formale senza che l'altro genitore abbia manifestato il proprio dissenso in forma scritta e motivandolo adeguatamente, si intenderà presunto il suo tacito consenso, salvi diversi accordi e sempre nel rispetto del vigente Protocollo del
Tribunale di Ravenna;
(h) disporre che i coniugi provvederanno reciprocamente al rimborso delle spese extra assegno e/o delle altre spese straordinarie a favore dell'anticipatario, previa esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa (la documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della sua corretta deducibilità) non oltre 15 giorni dalla richiesta, che dovrà avvenire in prossimità dell'esborso e comunque non oltre 7 gg da esso;
(i) disporre che il sig. nulla versi alla sig.ra quale assegno divorzile, in considerazione Pt_1 CP_1
della mancanza dei presupposti economici per il suo riconoscimento;
(j) disporre che il sig. nulla versi alla sig.ra quale assegno alimentare, essendo la stessa Pt_1 CP_1
economicamente autosufficiente e disponendo di mezzi propri.
In via subordinata:
Si chiede disporsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre atteso i gravi fatti di cui si è data evidenza in atti e che integrano gravissimo pregiudizio alla piccola ”; Per_1 per “dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Faenza (RA) il 12.03.2005 CP_1
da e , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto CP_1 Parte_1
Comune dell'anno 2005 al n.9, Parte 1 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 abitativa presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore devono essere assunte di comune accordo dai genitori che, invece, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente su tutte le questioni di ordinaria amministrazione;
assegnare la casa coniugale sita in Russi (RA), Via Modigliani n.4, in comproprietà di e Parte_1 di , a quest'ultima affinché ci viva con la figlia;
CP_1
pagina 3 di 13 disporre che il padre: tenga con sé tutti i giovedì dalle 13.00 all'uscita di scuola fino alla sera Per_1
dopo cena alle 21.00 quando la riaccompagnerà dalla madre;
tenga con sé a week end alternati, Per_1 durante la scuola, dal sabato all'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola e durante le vacanze scolastiche estive, dal venerdì pomeriggio alle 17.00/17.30 fino alla domenica sera dopo cena alle ore 21.00; prelevi la figlia tutti i giorni dall'uscita di scuola alle ore
13.00 per riaccompagnarla presso l'abitazione materna per il pranzo nonché che vada a prendere la figlia dagli allenamenti di pallavolo, indicativamente alle ore 17.00/17.30 il lunedì, il mercoledì ed il venerdì; tenga con sé per una settimana durante le vacanze natalizie, dal 23.12 al 30.12 un anno Per_1
e dal 31.12 al 06.01 l'anno successivo;
per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo nonché per due settimane anche non consecutive durante il mese di agosto;
disporre che, in occasione delle vacanze estive, anche la madre trascorra con due settimane Per_1
anche non consecutive;
disporre che durante le vacanze invernali ed estive sia sospeso il diritto di visita del genitore che non è con e che i genitori si comunichino reciprocamente i periodi di vacanza entro il 31 maggio di Per_1
ogni anno;
porre a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, della somma di € 500,00, da rivalutarsi ex indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dal genitore presso cui è collocata stabilmente e, cioè, ; Per_1 CP_1 porre a carico di l'onere di contribuire al mantenimento di mediante il Parte_1 CP_1 versamento, entro il giorno cinque di ogni mese, della somma di € 250,00, da meno nel momento in cui la Sig.ra rinverrà una stabile occupazione. CP_1
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/5/2022 ha chiesto di sciogliere il matrimonio con Parte_1
celebrato in Faenza (RA), il 12/3/2005, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1
predetto Comune dell'anno 2005, atto n. 9, p. I, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in
Per_ particolare, che dall'unione nacque la figlia , in data 1/8/2012.
Con memoria difensiva depositata il 16/11/2022 si è costituita in giudizio che non si è CP_1
opposta alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dal marito.
pagina 4 di 13 All'esito dell'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno integrati i rispettivi atti difensivi.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., espletata una CTU sulle capacità genitoriali, acquisita documentazione varia, entro il termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio con ordinanza depositata il 10/10/2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il
P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. La domanda di scioglimento del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, per essere fallito l'esperimento del tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dalla moglie.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con decreto di omologazione di cui alla camera di consiglio del 14/12/2020, pronunciato nel procedimento n. 2988/2020, questo Tribunale omologò la separazione consensuale tra i coniugi;
risulta, dunque, ampiamente decorso il termine di sei mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione consensuale.
2. Circa l'affidamento ed il collocamento della figlia minore va premesso, in diritto, che l'affido dei figli ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare e, di per sé, la conflittualità tra i coniugi - normalmente manifestantesi nell'ambito del conflitto familiare - non può impedire il ricorso all'istituto dell'affido condiviso, purché, però, si mantenga nell'ambito di un tollerabile disagio per la prole. Tale conflittualità, invece, è ostativa all'applicazione del regime ordinario di affido dei figli, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, in modo tale da pregiudicare il loro interesse (Cass. ord. n. 5604/2020).
Nel caso di specie risulta dalla CTU depositata in data 11/3/2024 – le cui conclusioni devono condividersi in ragione della motodologia usata dal CTU (cfr. premesse metodologiche nella CTU, riconosciute dalla comunità scientifica) e dell'assenza di vizi o aporie logiche nelle conclusioni cui è pervenuta la Consulente) -, limitatamente a quanto qui rileva, che:
- entrambi i genitori hanno adeguate capacità di cura ed accudimento della minore;
in particolare “la madre si prende cura dell'aspetto medico, scolastico e formativo, come di quello sportivo e sociale,
pagina 5 di 13 mentre il padre sta collaborando, sia per quanto riguarda le cure da seguire, sia per i compiti scolastici, mentre per l'aspetto sociale sta cercando attività vicino a casa sua. Sembra che in questo periodo siano entrambi focalizzati sui bisogni evolutivi della figlia anche se per l'organizzazione e la gestione se ne fa carico più che altro la madre che preferisce avere tutto sotto controllo” (cfr. punto 1) della “risposta ai quesiti”);
- la figlia ha un buon rapporto con entrambi i genitori. Sebbene ella trascorra più tempo con la madre ed abbia maggiore confidenza con lei, tuttavia ha un rapporto di complicità anche col padre (cfr. punto
2) della “risposta ai quesiti”);
- “la madre è molto presente per tutto ciò che riguarda l'organizzazione e la programmazione della
vita della minore, ma a volte sembra eccedere nelle preoccupazioni e nel controllo e per questo è opportuno che venga seguita assieme al padre che continua a provare avversione nei suoi confronti e reagisce aggressivamente al continuo monitoraggio della madre. L'alta conflittualità presente viene
percepita dalla figlia anche quando non è esternata e sia il padre che la madre trovano difficile preservare l'immagine dell'altro genitore agli occhi della bambina” (cfr. “considerazioni conclusive”);
- “la bambina si trova meglio nella casa materna, dove ha sempre vissuto e dove ha amicizie e contatti anche perché vicino alla scuola frequentata. Comunque vede volentieri il padre nei giorni e momenti stabiliti, non pregiudicando l'affido condiviso, anche perché in qualche modo i genitori riescono a
mettersi d'accordo sulle questioni che la riguardano” (cfr. punto 4 della “risposta ai quesiti”);
- “ultimamente hanno raggiunto un certo equilibrio in questo modo: durante il periodo scolastico il padre va a prendere la figlia tutti i giorni da scuola alle 13 e la porta nella casa materna e il giovedì pomeriggio rimane con lei. Inoltre si propone che a settimane alterne la minore stia dal padre dal sabato pomeriggio al lunedì mattina, quando la porterà a scuola e, durante le vacanze scolastiche, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Per quanto riguarda l'attività sportiva il padre potrebbe accompagnarla e andarla a prendere quando gli orari di lavoro lo permettono e comunque almeno una volta a settimana” (cfr. punto 5 della “risposta ai quesiti”).
Ebbene, il Collegio osserva, allora, innanzitutto che non v'è ragione nel caso di specie per derogare al regime ordinario di affido della figlia minore d'età, conformemente del resto alle conclusioni di entrambi i genitori, segnatamente considerando che la conflittualità tra i genitori – seppure alta e foriera certamente di disagio, anche rilevante, per la figlia (cfr. punto 6 della “risposta ai quesiti” del CTU) non si traduce all'attualità in un forme pericolose per lo sviluppo della minore, riuscendo “in qualche pagina 6 di 13 modo i genitori (…) a mettersi d'accordo sulle questioni che la riguardano” (cfr punto 4 della “risposta ai quesiti” del CTU). Tale conflittualità ed i conseguenti disagi per la figlia minore potrebbero essere leniti, nell'interesse della minore stessa, mediante l'accesso dei genitori ad un percorso di ausilio
(mediazione familiare), nell'esplicazione della loro libertà di autodeterminazione (art. 13 e 32 Cost.), come del resto suggerito già dalla Consulente.
Pertanto la figlia minore va affidata in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c.
In relazione, invece, alla frequentazione tra il padre e la figlia il Collegio osserva che la Consulente ha dato atto di come le parti avessero raggiunto un equilibrio nel riparto dei tempi di collocamento della figlia e la stessa Consulente ha proposto un regime di frequentazione padre-figlia (“durante il periodo scolastico il padre va a prendere la figlia tutti i giorni da scuola alle 13 e la porta nella casa materna e il giovedì pomeriggio rimane con lei. Inoltre si propone che a settimane alterne la minore stia dal padre dal sabato pomeriggio al lunedì mattina, quando la porterà a scuola e, durante le vacanze scolastiche, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Per quanto riguarda l'attività sportiva il
padre potrebbe accompagnarla e andarla a prendere quando gli orari di lavoro lo permettono e comunque almeno una volta a settimana”: cfr. punto 5 della “risposta ai quesiti”).
In mancanza dell'allegazione specifica di ragioni per discostarsi dal regime di permanenza della figlia presso il padre di cui la Consulente ha dato atto e che la stessa Consulente ha suggerito, il Collegio ritiene di dover disporre che possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il libero Parte_1
accordo tra i genitori, tenuto conto dei rispettivi impegni di lavoro e delle necessità della figlia e, in mancanza di accordo, con le seguenti modalità:
a) durante il periodo scolastico dall'uscita di scuola con accompagnamento presso la casa familiare, salvo che per il giovedì pomeriggio in cui la figlia resterà con il padre che la riaccompagnerà presso la casa familiare dopo cena, oltre che almeno una volta ogni settimana per accompagnarla a praticare l'attività sportiva pomeridiana e riportarla presso la casa familiare al termine dell'attività;
b) a settimane alterne dal sabato all'uscita da scuola al lunedì mattina, quando la porterà a scuola e, durante le vacanze scolastiche, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
c) quindici giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il
30 maggio di ogni anno, 7 giorni durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di
Natale e quello di capodanno, nonché 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
pagina 7 di 13 d) ogni altra festività o ricorrenza secondo la regola dell'alternanza.
3. Circa la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata da essa deve CP_1
ritenersi fondata ai sensi dell'art. 6, comma 6, l. div., trattandosi di conservare l'habitat domestico della figlia minore d'età, collocata prevalentemente presso la madre.
Pertanto la casa coniugale sita in Russi (RA), via Modigliani n.4, va assegnata ad . CP_1
4. Quanto alla domanda di mantenimento della figlia, nata l'[...], va premesso in diritto che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Laddove, poi, un provvedimento giudiziale abbia stabilito la misura dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, il provvedimento di revisione di tale assegno presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice del conflitto familiare non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr., in tal senso, Cass. ord. n. 18608/2021).
Ebbene il Collegio osserva che le parti concordano in questa causa a che corrisponda a Parte_1
per il mantenimento della figlia, la somma di euro 500,00 mensili, rivalutabili, oltre al CP_1
50 % di spese straordinarie. Tale misura del mantenimento da porsi a carico del padre deve ritenersi congrua rispetto alle capacità reddituali e patrimoniali delle parti – ricostruite al paragrafo che segue -
e, peraltro, coerente con quanto concordato dalle parti in sede di separazione consensuale (a quel tempo i genitori concordarono che il padre avrebbe contribuito al mantenimento della figlia nella misura di euro 500,00 mensili, rivalutabili, oltre al 50 % delle spese straordinarie ed avrebbe percepito, però, gli assegni familiari).
Pertanto tenuto conto: a) degli accordi dei genitori in sede di separazione e delle loro omogenee capacità reddituali e patrimoniali (eccezion fatta per l'acquisto a causa di morte del patrimonio paterno da parte dell'odierno ricorrente, unitamente ai fratelli: il valore complessivo dell'asse ereditario netto è
pagina 8 di 13 indicato nella dichiarazione di successione in atti in euro 119269,00), b) della collocazione prevalente della figlia presso la madre e delle maggiori incombenze sulla stessa ricadenti, c) della rivalutazione occorsa rispetto al tempo della separazione e della circostanza che allora i genitori concordarono che il padre avrebbe percepito per l'intero gli assegni familiari, il Collegio stima equo porre a carico di Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia convivente con la madre versando a
[...]
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 500,00 rivalutabile annualmente in CP_1
base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al
50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale. L'assegno unico sarà percepito dai genitori nella misura del 50 % per ciascuno come per legge.
5. Circa la domanda di assegno divorzile avanzata da va premesso, in diritto, che il CP_1
riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6. l. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno (Cass. S.U. n. 18287/2018).
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 prima parte, l. 898/1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass. n. 32398/2019).
Il giudizio deve essere espresso, dunque, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
In particolare, la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In quest'ottica, l'assegno deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni dell'altro coniuge o della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e,
pagina 9 di 13 conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (v. da ultimo Cass. n. 35434/2023).
In assenza dell'esplicabilità di tale funzione compensativo-perequativa l'assegno divorzile può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr., in motivazione, tra diverse, Cass. ord. n. 10614/2023).
Nel caso di specie risulta dalla documentazione in atti che ha percepito un reddito Parte_1
lavorativo netto (reddito di lavoro dipendente ed assimilato – imposta netta – addizionale regionale – addizionale comunale) nell'ultima annualità fiscale documentata (cfr. 730/2023) pari ad euro 21088,00, intermedio rispetto al reddito percepito nelle annualità fiscali 2020 e 2021 (cfr. 730/21-22). L'odierno ricorrente risulta altresì comproprietario della casa familiare, assegnata alla moglie, comproprietario dell'abitazione appartenuta al di lui padre, acquistata per successione ereditaria nella misura di 1/3 (cfr. dichiarazione di successione in atti depositata in data 26/9/2024, da cui si desume anche l'attivo ereditario complessivamente dichiarato). La parte ha, poi, documentato di essere proprietario di titoli con un controvalore al 30/6/2023 pari ad euro 10.898,57 ed ha prodotto l'estratto del c/c da cui risulta un saldo al 30/6/2023 pari ad euro 363,48; infine, come già sopra evidenziato, risulta Parte_1
aver acquistato per successione ereditaria, unitamente ai fratelli, il patrimonio appartenuto al padre (cfr. dichiarazione di successione in atti).
Per quanto concerne, invece, le capacità reddituali e patrimoniali di ella ha dichiarato CP_1
di svolgere attività come colf con introiti pari a circa 500,00 euro mensili (non risultano dichiarazioni dei redditi in atti). L'odierna resistente risulta, poi, comproprietaria della casa familiare ed ha dichiarato di essere titolare di un piano individuale pensionistico con versamenti pari ad euro 6150,00 al
19/12/2023 e di investimenti in fondi comuni per un controvalore di euro 16662,43 al 19/12/2023 (cfr. dichiarazione sostitutiva della parte e documentazione allegata).
Orbene, il Collegio ritiene che non possegga all'attualità mezzi sufficienti per condurre CP_1
un'esistenza dignitosa, atteso che, di fatto, il lavoro precario ed irregolare che svolge “più probabilmente che non” non le consente di essere economicamente autosufficiente, tenuto conto del regime di permanenza della figlia presso i genitori (la figlia minore sta presso la madre tutti i pomeriggi feriali, con esclusione del giovedì e, a settimane alterne, del sabato) e delle condizioni contrattuali del mercato di riferimento (pulizie domestiche).
Pertanto tenuto conto a) della non autosufficienza economica di b) delle risorse CP_1
economiche, anche presumibili, delle parti, c) dell'impossibilità di estendere il dovere solidaristico di pagina 10 di 13 assistenza materiale a carico del coniuge più forte fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'altro deve ritenersi in grado di procurarsi da solo, facendosi parte diligente al fine di cercare un'occupazione maggiormente stabile e più remunerativa, anche tenuto conto della giovane età della resistente (non avendo la parte dimostrato di essersi attivata in tal senso), e) della durata del matrimonio, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di pagare a Parte_1
un assegno divorzile - con funzione meramente assistenziale - dell'importo di euro CP_1
125,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da aggiornarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
6. Circa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di deve considerarsi che ai fini CP_1
della determinazione dei limiti di reddito per fruire dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vanno computati, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte - vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché, di fatto, non hanno subito alcuna imposizione - giacché il legislatore assume, quale indice della condizione dell'interessato, l'elemento del reddito complessivo effettivamente percepito o posseduto nel periodo d'imposta. Pertanto tra i redditi da imputare alla parte istante vanno nel caso di specie considerati anche quelli derivanti dagli assegni di mantenimento versati da per la Parte_1
figlia (cfr. Cass. sent. n. 24378/2019) ed in favore della moglie.
Consegue da tanto che deve ritenersi, ai sensi dell'art. 136, comma 2, DPR 115/2002, che non sussistessero sin dall'inizio del presente giudizio i presupposti per l'ammissione di al CP_1
patrocinio a spese dello Stato, poiché:
- la parte ha dichiarato nel corso di questo giudizio che “non appena inserita all'asilo, Per_1
l' iniziò a fare le pulizie presso un paio di famiglie di Russi, per due o tre ore alcune CP_1 mattine, ottenendo un riconoscimento di circa € 500,00 al mese. Da allora la condizione lavorativa ed economica della resistente non è affatto cambiata” (cfr. memoria difensiva depositata il 16/11/2022);
- a tale reddito deve sommarsi l'assegno di mantenimento per la figlia versato a CP_1
da nella misura di euro 500,00 mensili - oltre il mantenimento versato alla Parte_1
resistente da nella misura di euro 250,00 mensili (confermato dal Parte_1
provvedimento presidenziale che ha confermato le condizioni del decreto di omologa) -.
Pertanto deve essere revocata in questa sede l'ammissione al patrocinio di CP_1 provvisoriamente disposta dal COA di Ravenna, ai sensi dell'art. 136, comma 2, DPR 115/2002, dovendosi assumere l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione della parte “ex tunc”, per pagina 11 di 13 superamento dei limiti di reddito (1250,00 euro x 12 mensilità percepiti dalla odierna resistente, a fronte di un limite di reddito annuo per l'ammissione al beneficio fissato in euro 11746,68 per il 2022.
7. Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza di rispetto alla domanda dell'assegno Parte_1
divorzile avanzata da vanno compensate per la metà e sono liquidate per intero, vale a CP_1
dire in misura comprensiva della parte compensata, come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione indeterminabile, valori medi), con pagamento da parte di Parte_1
della restante metà di tali spese in favore di CP_1
Le spese di CTU, già liquidate con decreto dell'11/7/2024 vanno definitivamente poste a carico delle parti in misura della metà per ciascuna di esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al RG n. 1570/2022, rigettata ogni diversa domanda come in motivazione, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato in Faenza Parte_1 CP_1
(RA), il 12/3/2005, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005, atto n. 9, p. I;
2. dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Faenza (RA), all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
3. affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c.;
4. dispone che possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il libero accordo tra i Parte_1
genitori, tenuto conto dei rispettivi impegni di lavoro e delle necessità della figlia e, in mancanza di accordo, con le seguenti modalità:
a) durante il periodo scolastico dall'uscita di scuola con accompagnamento presso la casa familiare, salvo che per il giovedì pomeriggio in cui la figlia resterà con il padre che la riaccompagnerà presso la casa familiare dopo cena, oltre che almeno una volta ogni settimana per accompagnarla a praticare l'attività sportiva pomeridiana e riportarla presso la casa familiare al termine dell'attività;
b) a settimane alterne dal sabato all'uscita da scuola al lunedì mattina, quando la porterà a scuola e, durante le vacanze scolastiche, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
c) quindici giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il
30 maggio di ogni anno, 7 giorni durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di
Natale e quello di capodanno, nonché 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
pagina 12 di 13 d) ogni altra festività o ricorrenza secondo la regola dell'alternanza;
5. assegna la casa familiare sita in Russi (RA), via Modigliani n.4 ad;
CP_1
6. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia convivente con Parte_1
la madre versando a entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 500,00 CP_1
rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
assegno unico come per legge;
7. pone a carico di l'obbligo di pagare a un assegno divorzile - con Parte_1 CP_1
funzione meramente assistenziale - dell'importo di euro 125,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da aggiornarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
8. revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta Controparte_2
dal COA di Ravenna con delibera dell'8/11/2022, ai sensi dell'art. 136, comma 2, DPR 115/2002;
9. compensa per 1/2 le spese di lite e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
dei restanti 1/2 di tali spese che liquida per intero, vale a dire in misura comprensiva della parte
[...]
compensata, in euro 7616,00 per compenso professionale, oltre al 15% di spese generali, c.p.a. e i.v.a come per legge se dovuta.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 20/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
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