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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/05/2024, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3373/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3373/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TIZIANA BARRANCA
APPELLANTE contro col patrocinio dell'avv. ROBERTO VANNINI Controparte_1
APPELLATO- appellante incidentale oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Sassari n. 371 del 29 giugno 2022
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione a) In via principale: in riforma integrale della sentenza impugnata, accertare che la somma di
€ 1.000,00 è stata corrisposta a titolo di acconto e, per l'effetto: – condannare la in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, alla restituzione della somma di € 1.000,00 oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo;
– con vittoria di spese e compenso del doppio grado del giudizio, oltre 15 % rimb forf. Spese generali sui compensi e accessori di legge, oltre il rimborso delle spese legali corrisposte in esecuzione della sentenza, come giustificate dagli all. 1 e 2; b) In subordine: in riforma integrale della sentenza impugnata, accertare che il si era impegnato all'acquisto dell'auto Pt_1 accedendo alla forma agevolata di pagamento e che il venire meno di tale presupposto aveva risolto o comunque reso inefficace il contratto di acquisto e, per l'effetto: – condannare la in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, alla restituzione della somma di € 1.000,00 oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo;
– con vittoria di spese e compenso del doppio grado del giudizio, oltre 15 % rimb forf. Spese generali sui compensi e accessori di legge, oltre il rimborso delle spese legali corrisposte in esecuzione della sentenza, come giustificate dagli all. 1 e 2; c) In ulteriore subordine: in riforma integrale della sentenza impugnata, accertare che la risoluzione del contratto è avvenuta per impossibilità sopravvenuta e/o eccessiva onerosità della prestazione a seguito del diniego della pagina 1 di 5 finanziaria e, per l'effetto: – condannare la in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 alla restituzione della somma di € 1.000,00 oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo;
– con vittoria di spese e compenso del doppio grado del giudizio, oltre 15 % rimb forf. Spese generali sui compensi e accessori di legge, oltre il rimborso delle spese legali corrisposte in esecuzione della sentenza, come giustificate dagli all. 1 e 2; d) In ulteriore subordine: in riforma integrale della sentenza impugnata, accertare comunque il mancato perfezionamento e/o l'inefficacia del contratto di acquisto per l'omessa registrazione della prenotazione del contributo statale e, per l'effetto: – condannare la Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, alla restituzione della somma di € 1.000,00 oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo;
– con vittoria di spese e compenso del doppio grado del giudizio (…)”.
PER L'APPELLATA: “In via preliminare: a) dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig.
, per tutti i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
b) con Parte_1 vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge. Nel merito: c) rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
d) con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge. In accoglimento dell'appello incidentale : a) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la liquidazione delle spese di lite in euro 330,00, e, per l'effetto, b) condannare l'appellante al pagamento di tutte le spese e compensi del primo grado di giudizio, così come richieste nella nota spese in data 22.03.2020; c) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96 comma 3 cpc dell'odierno appellante e per l'effetto, d) condannare lo stesso al pagamento in favore della di un Controparte_1 indennizzo da liquidarsi in via equitativa;
e) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, e accessori di legge del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 10 novembre 2022 conveniva davanti a questo Parte_1 tribunale proponendo tempestivo appello contro la sentenza di cui in epigrafe che Controparte_1 aveva interamente accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'odierna appellata, diretta a sentir dichiarare non dovuta la somma pretesa dal ricorrente, odierno appellante.
Esponeva l'appellante che ingiustamente il giudice adito aveva revocato il provvedimento monitorio con cui era stata ordinata a la restituzione della somma di 1000 euro, da lui versata Controparte_1 alla società quale acconto sul prezzo d'acquisto di un'autovettura, contratto poi non perfezionatosi in quanto l'acquirente non aveva ottenuto il necessario finanziamento. Con detta sentenza il giudice di primo grado aveva ritenuto che l'importo era stato corrisposto dal cliente a titolo di caparra confirmatoria e che dovesse pertanto essere trattenuto dalla concessionaria, come previsto dal contratto, avendo il esercitato il recesso fuori dei casi consentiti dalle relative pattuizioni. Pt_1
L'appellante proponeva quindi un primo motivo di gravame, osservando come fosse erronea la valutazione del fatto operata dal giudicante che, ignorando le risultanze documentali, aveva ritenuto che la somma fosse stata versata a titolo di caparra confirmatoria all'atto della firma del contratto di acquisto in data 25 agosto 2020, ignorando che essa era stata in realtà corrisposta dal Pt_1 solamente quale acconto il 13 agosto 2020, quindi diversi giorni prima della sottoscrizione del contratto, come risultava dalla ricevuta sottoscritta dalla stessa e senza che il cliente CP_1 conoscesse il contenuto delle relative clausole contrattuali. Aggiungeva come anche l'art 1 delle condizioni generali del contratto, richiamando la nozione di caparra confirmatoria, avvalorasse la tesi pagina 2 di 5 dell'appellante, trattandosi di somma non pagata contestualmente alla sottoscrizione del contratto ma in data anteriore e in difetto di alcuna pattuizione scritta, essendo quindi evidente la violazione della disposizione di cui all'art 1385, cc., con conseguente illogicità della pronuncia ed errata ricostruzione dei fatti da parte del giudice.
Assumeva inoltre che il contratto fosse stato risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, divenuta eccessivamente onerosa per il cliente a seguito dell'immotivato diniego della società finanziaria, convenzionata con di erogargli la somma concordata, sostenendo che il Controparte_1 giudice avrebbe dovuto comunque disporre la restituzione di quanto versato a titolo di indebito oggettivo, rilevando anche, in accoglimento del relativo assunto dell'opposto, che non si era trattato di recesso in senso proprio bensì di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità e/o eccessiva onerosità della prestazione.
Ribadiva infine come il gdp avesse erroneamente escluso l'applicazione dell'istituto della presupposizione. Interpretando il contratto secondo buona fede, non poteva ignorarsi come alla fosse ben noto che il intendeva acquistare il bene accedendo al finanziamento, CP_1 Pt_1 peraltro per il tramite di un intermediario del credito convenzionato con la ( CP_1 Org_1
), sicché entrambe le parti avevano il comune intento di concludere la compravendita
[...] dell'autovettura mediante accensione del prestito, col pagamento immediato da parte della finanziaria in favore della venditrice.
Sulla base di tali motivi di gravame chiedeva la riforma della sentenza impugnata, concludendo come sopra trascritto.
Si costituiva e, ritenendo l'appello inammissibile per mancanza della necessaria Controparte_1 specificità dei motivi, nel merito ne chiedeva comunque il rigetto, sostenendo che il giudice di pace adito avesse correttamente applicato sia gli artt. 1341 e 1342 c.c., sia le clausole contrattuali, specificamente approvate dal non essendo rilevante il fatto che questi avesse corrisposto la Pt_1 caparra qualche giorno prima della sottoscrizione della compravendita, ben potendo il relativo versamento avvenire prima del perfezionamento del contratto.
Aggiungeva come il giudice di prime cure avesse correttamente tralasciato le altre difese dell'opposto, motivando la decisione solo con argomenti ad essa funzionali ed omettendo di affrontare le questioni non dirimenti ed infondate proposte dall'appellante, attore sostanziale in primo grado, dovendo comunque escludersi che l'approvazione del finanziamento, potesse reputarsi conditio sine qua non ai fini dell'adempimento del contratto d'acquisto del veicolo. Né il diniego della società finanziaria poteva giustificare l'inadempimento del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, configurandosi nella specie una mera difficoltà di pagamento irrilevante e peraltro ben prevedibile dal Pt_1
Concludeva quindi per la conferma della sentenza, eccettuata la parte relativa alla liquidazione delle spese processuali, su cui proponeva appello incidentale lamentando l'omesso riconoscimento in suo favore del contributo unificato, dovutole per euro 21,50, e l'ingiusta determinazione del compenso con riferimento ai valori minimi, essendo nella specie evidente la complessità delle questioni giuridiche affrontate e trattate dal difensore e la conseguente, doverosa applicazione dei valori medi che avrebbe pagina 3 di 5 dovuto condurre ad una liquidazione conforme a quella della notula depositata nel fascicolo di primo grado.
Domandava inoltre la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, cpc, assumendone la colpa grave e la mala fede, in ragione dell'insistenza della controparte in tesi giuridiche inconsistenti e già reputate infondate dal giudicante.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 19 ottobre 2023 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
L'appello è fondato e dev'essere accolto, risultando ingiustificato il rifiuto di pagamento opposto dalla
Controparte_1
Deve premettersi che i motivi di appello sono chiaramente esplicitati e indicano con sufficiente precisione le parti della sentenza interessate dal gravame, le specifiche ragioni dell'impugnazione e le modificazioni invocate dall'appellante, non ravvisandosi quindi i profili d'inammissibilità eccepiti dall'appellata.
Quanto al merito, deve ritenersi inadeguatamente motivata ed erronea perché avulsa dalle risultanze documentali l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui la somma di 1000 euro, di cui il aveva chiesto la restituzione in fase monitoria, era stata versata a titolo di caparra e non di Pt_1 mero acconto. Rilievo, peraltro, sostanzialmente irrilevante, non emergendo affatto che il cliente avesse esercitato propriamente un recesso né comunque che l'avesse esercitato al di fuori delle previsioni contrattuali che glielo consentivano (v. clausole sub 1 e 10 delle condizioni generali di vendita formanti parte integrante del contratto).
In particolare, dai dati documentali versati in atti e, segnatamente, dalla ricevuta di versamento della somma e dalle richiamate condizioni della compravendita, predisposte unilateralmente dalla società venditrice, risulta solamente che il aveva versato, il 13 agosto 2020, quindi oltre Parte_1 dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto, come risulta chiaramente dalla ricevuta sottoscritta dalla stessa e senza che il cliente avesse alcuna conoscenza delle clausole contrattuali che CP_1 solo in un secondo momento sarebbero state sottoposte alla sua attenzione, la somma di 1000 euro a titolo di acconto e non di caparra confirmatoria, dato che al momento del pagamento il cliente nulla poteva sapere della relativa, futura pattuizione. Nessuna caparra era stata pertanto versata dal consumatore, anche a voler tacere del fatto, pure valorizzato dall'appellante, che l'art 1 delle condizioni generali del contratto, richiamando la nozione di caparra confirmatoria, non solo non conteneva alcun cenno all'importo in precedenza versato dal cliente, ma ne prevedeva comunque la restituzione solo qualora il recesso (che invero nemmeno risulta propriamente esercitato dal fosse avvenuto al Pt_1 di fuori dei casi previsti dal successivo art. 10 delle condizioni generali. Clausola quest'ultima che consentiva al cliente, in linea con la vincolante disciplina consumeristica in materia, di recedere ad nutum senza alcuna penalità e senza alcun diritto per la concessionaria di ritenere l'eventuale caparra, entro quattordici giorni dalla materiale consegna dell'autoveicolo (nella specie non avvenuta), sicché non si vede per quale ragione abbia potuto invocare il preteso diritto a ritenere Controparte_1
l'importo versatole (quale acconto, peraltro, come specificato). pagina 4 di 5 L'accoglimento del gravame comporta la totale riforma della sentenza impugnata e, come chiesto dall'appellante, la condanna dell'appellata alla restituzione di quanto versatole e alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, secondo la soccombenza. dovrà anche restituire quanto corrispostole in esecuzione della Controparte_1 sentenza di primo grado (doc. 1 e 2 appellante).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie l'appello proposto da e, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna la Parte_1 CP_1
in persona del suo rappresentante legale, a restituire all'appellante la somma di € 1.000,00, con gli
[...] interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna altresì la società appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, liquidate in complessivi € 330,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge, per il giudizio di primo grado ed in ulteriori € 500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge, per il presente grado d'appello, nonché al pagamento della somma di complessivi €
3183,18 per quanto corrispostole dall'appellante in esecuzione della sentenza riformata.
Sassari 7 maggio 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3373/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TIZIANA BARRANCA
APPELLANTE contro col patrocinio dell'avv. ROBERTO VANNINI Controparte_1
APPELLATO- appellante incidentale oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Sassari n. 371 del 29 giugno 2022
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione a) In via principale: in riforma integrale della sentenza impugnata, accertare che la somma di
€ 1.000,00 è stata corrisposta a titolo di acconto e, per l'effetto: – condannare la in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, alla restituzione della somma di € 1.000,00 oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo;
– con vittoria di spese e compenso del doppio grado del giudizio, oltre 15 % rimb forf. Spese generali sui compensi e accessori di legge, oltre il rimborso delle spese legali corrisposte in esecuzione della sentenza, come giustificate dagli all. 1 e 2; b) In subordine: in riforma integrale della sentenza impugnata, accertare che il si era impegnato all'acquisto dell'auto Pt_1 accedendo alla forma agevolata di pagamento e che il venire meno di tale presupposto aveva risolto o comunque reso inefficace il contratto di acquisto e, per l'effetto: – condannare la in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, alla restituzione della somma di € 1.000,00 oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo;
– con vittoria di spese e compenso del doppio grado del giudizio, oltre 15 % rimb forf. Spese generali sui compensi e accessori di legge, oltre il rimborso delle spese legali corrisposte in esecuzione della sentenza, come giustificate dagli all. 1 e 2; c) In ulteriore subordine: in riforma integrale della sentenza impugnata, accertare che la risoluzione del contratto è avvenuta per impossibilità sopravvenuta e/o eccessiva onerosità della prestazione a seguito del diniego della pagina 1 di 5 finanziaria e, per l'effetto: – condannare la in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 alla restituzione della somma di € 1.000,00 oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo;
– con vittoria di spese e compenso del doppio grado del giudizio, oltre 15 % rimb forf. Spese generali sui compensi e accessori di legge, oltre il rimborso delle spese legali corrisposte in esecuzione della sentenza, come giustificate dagli all. 1 e 2; d) In ulteriore subordine: in riforma integrale della sentenza impugnata, accertare comunque il mancato perfezionamento e/o l'inefficacia del contratto di acquisto per l'omessa registrazione della prenotazione del contributo statale e, per l'effetto: – condannare la Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, alla restituzione della somma di € 1.000,00 oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo;
– con vittoria di spese e compenso del doppio grado del giudizio (…)”.
PER L'APPELLATA: “In via preliminare: a) dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig.
, per tutti i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
b) con Parte_1 vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge. Nel merito: c) rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
d) con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge. In accoglimento dell'appello incidentale : a) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la liquidazione delle spese di lite in euro 330,00, e, per l'effetto, b) condannare l'appellante al pagamento di tutte le spese e compensi del primo grado di giudizio, così come richieste nella nota spese in data 22.03.2020; c) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96 comma 3 cpc dell'odierno appellante e per l'effetto, d) condannare lo stesso al pagamento in favore della di un Controparte_1 indennizzo da liquidarsi in via equitativa;
e) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, e accessori di legge del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 10 novembre 2022 conveniva davanti a questo Parte_1 tribunale proponendo tempestivo appello contro la sentenza di cui in epigrafe che Controparte_1 aveva interamente accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'odierna appellata, diretta a sentir dichiarare non dovuta la somma pretesa dal ricorrente, odierno appellante.
Esponeva l'appellante che ingiustamente il giudice adito aveva revocato il provvedimento monitorio con cui era stata ordinata a la restituzione della somma di 1000 euro, da lui versata Controparte_1 alla società quale acconto sul prezzo d'acquisto di un'autovettura, contratto poi non perfezionatosi in quanto l'acquirente non aveva ottenuto il necessario finanziamento. Con detta sentenza il giudice di primo grado aveva ritenuto che l'importo era stato corrisposto dal cliente a titolo di caparra confirmatoria e che dovesse pertanto essere trattenuto dalla concessionaria, come previsto dal contratto, avendo il esercitato il recesso fuori dei casi consentiti dalle relative pattuizioni. Pt_1
L'appellante proponeva quindi un primo motivo di gravame, osservando come fosse erronea la valutazione del fatto operata dal giudicante che, ignorando le risultanze documentali, aveva ritenuto che la somma fosse stata versata a titolo di caparra confirmatoria all'atto della firma del contratto di acquisto in data 25 agosto 2020, ignorando che essa era stata in realtà corrisposta dal Pt_1 solamente quale acconto il 13 agosto 2020, quindi diversi giorni prima della sottoscrizione del contratto, come risultava dalla ricevuta sottoscritta dalla stessa e senza che il cliente CP_1 conoscesse il contenuto delle relative clausole contrattuali. Aggiungeva come anche l'art 1 delle condizioni generali del contratto, richiamando la nozione di caparra confirmatoria, avvalorasse la tesi pagina 2 di 5 dell'appellante, trattandosi di somma non pagata contestualmente alla sottoscrizione del contratto ma in data anteriore e in difetto di alcuna pattuizione scritta, essendo quindi evidente la violazione della disposizione di cui all'art 1385, cc., con conseguente illogicità della pronuncia ed errata ricostruzione dei fatti da parte del giudice.
Assumeva inoltre che il contratto fosse stato risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, divenuta eccessivamente onerosa per il cliente a seguito dell'immotivato diniego della società finanziaria, convenzionata con di erogargli la somma concordata, sostenendo che il Controparte_1 giudice avrebbe dovuto comunque disporre la restituzione di quanto versato a titolo di indebito oggettivo, rilevando anche, in accoglimento del relativo assunto dell'opposto, che non si era trattato di recesso in senso proprio bensì di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità e/o eccessiva onerosità della prestazione.
Ribadiva infine come il gdp avesse erroneamente escluso l'applicazione dell'istituto della presupposizione. Interpretando il contratto secondo buona fede, non poteva ignorarsi come alla fosse ben noto che il intendeva acquistare il bene accedendo al finanziamento, CP_1 Pt_1 peraltro per il tramite di un intermediario del credito convenzionato con la ( CP_1 Org_1
), sicché entrambe le parti avevano il comune intento di concludere la compravendita
[...] dell'autovettura mediante accensione del prestito, col pagamento immediato da parte della finanziaria in favore della venditrice.
Sulla base di tali motivi di gravame chiedeva la riforma della sentenza impugnata, concludendo come sopra trascritto.
Si costituiva e, ritenendo l'appello inammissibile per mancanza della necessaria Controparte_1 specificità dei motivi, nel merito ne chiedeva comunque il rigetto, sostenendo che il giudice di pace adito avesse correttamente applicato sia gli artt. 1341 e 1342 c.c., sia le clausole contrattuali, specificamente approvate dal non essendo rilevante il fatto che questi avesse corrisposto la Pt_1 caparra qualche giorno prima della sottoscrizione della compravendita, ben potendo il relativo versamento avvenire prima del perfezionamento del contratto.
Aggiungeva come il giudice di prime cure avesse correttamente tralasciato le altre difese dell'opposto, motivando la decisione solo con argomenti ad essa funzionali ed omettendo di affrontare le questioni non dirimenti ed infondate proposte dall'appellante, attore sostanziale in primo grado, dovendo comunque escludersi che l'approvazione del finanziamento, potesse reputarsi conditio sine qua non ai fini dell'adempimento del contratto d'acquisto del veicolo. Né il diniego della società finanziaria poteva giustificare l'inadempimento del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, configurandosi nella specie una mera difficoltà di pagamento irrilevante e peraltro ben prevedibile dal Pt_1
Concludeva quindi per la conferma della sentenza, eccettuata la parte relativa alla liquidazione delle spese processuali, su cui proponeva appello incidentale lamentando l'omesso riconoscimento in suo favore del contributo unificato, dovutole per euro 21,50, e l'ingiusta determinazione del compenso con riferimento ai valori minimi, essendo nella specie evidente la complessità delle questioni giuridiche affrontate e trattate dal difensore e la conseguente, doverosa applicazione dei valori medi che avrebbe pagina 3 di 5 dovuto condurre ad una liquidazione conforme a quella della notula depositata nel fascicolo di primo grado.
Domandava inoltre la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, cpc, assumendone la colpa grave e la mala fede, in ragione dell'insistenza della controparte in tesi giuridiche inconsistenti e già reputate infondate dal giudicante.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 19 ottobre 2023 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
L'appello è fondato e dev'essere accolto, risultando ingiustificato il rifiuto di pagamento opposto dalla
Controparte_1
Deve premettersi che i motivi di appello sono chiaramente esplicitati e indicano con sufficiente precisione le parti della sentenza interessate dal gravame, le specifiche ragioni dell'impugnazione e le modificazioni invocate dall'appellante, non ravvisandosi quindi i profili d'inammissibilità eccepiti dall'appellata.
Quanto al merito, deve ritenersi inadeguatamente motivata ed erronea perché avulsa dalle risultanze documentali l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui la somma di 1000 euro, di cui il aveva chiesto la restituzione in fase monitoria, era stata versata a titolo di caparra e non di Pt_1 mero acconto. Rilievo, peraltro, sostanzialmente irrilevante, non emergendo affatto che il cliente avesse esercitato propriamente un recesso né comunque che l'avesse esercitato al di fuori delle previsioni contrattuali che glielo consentivano (v. clausole sub 1 e 10 delle condizioni generali di vendita formanti parte integrante del contratto).
In particolare, dai dati documentali versati in atti e, segnatamente, dalla ricevuta di versamento della somma e dalle richiamate condizioni della compravendita, predisposte unilateralmente dalla società venditrice, risulta solamente che il aveva versato, il 13 agosto 2020, quindi oltre Parte_1 dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto, come risulta chiaramente dalla ricevuta sottoscritta dalla stessa e senza che il cliente avesse alcuna conoscenza delle clausole contrattuali che CP_1 solo in un secondo momento sarebbero state sottoposte alla sua attenzione, la somma di 1000 euro a titolo di acconto e non di caparra confirmatoria, dato che al momento del pagamento il cliente nulla poteva sapere della relativa, futura pattuizione. Nessuna caparra era stata pertanto versata dal consumatore, anche a voler tacere del fatto, pure valorizzato dall'appellante, che l'art 1 delle condizioni generali del contratto, richiamando la nozione di caparra confirmatoria, non solo non conteneva alcun cenno all'importo in precedenza versato dal cliente, ma ne prevedeva comunque la restituzione solo qualora il recesso (che invero nemmeno risulta propriamente esercitato dal fosse avvenuto al Pt_1 di fuori dei casi previsti dal successivo art. 10 delle condizioni generali. Clausola quest'ultima che consentiva al cliente, in linea con la vincolante disciplina consumeristica in materia, di recedere ad nutum senza alcuna penalità e senza alcun diritto per la concessionaria di ritenere l'eventuale caparra, entro quattordici giorni dalla materiale consegna dell'autoveicolo (nella specie non avvenuta), sicché non si vede per quale ragione abbia potuto invocare il preteso diritto a ritenere Controparte_1
l'importo versatole (quale acconto, peraltro, come specificato). pagina 4 di 5 L'accoglimento del gravame comporta la totale riforma della sentenza impugnata e, come chiesto dall'appellante, la condanna dell'appellata alla restituzione di quanto versatole e alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, secondo la soccombenza. dovrà anche restituire quanto corrispostole in esecuzione della Controparte_1 sentenza di primo grado (doc. 1 e 2 appellante).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie l'appello proposto da e, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna la Parte_1 CP_1
in persona del suo rappresentante legale, a restituire all'appellante la somma di € 1.000,00, con gli
[...] interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna altresì la società appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, liquidate in complessivi € 330,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge, per il giudizio di primo grado ed in ulteriori € 500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge, per il presente grado d'appello, nonché al pagamento della somma di complessivi €
3183,18 per quanto corrispostole dall'appellante in esecuzione della sentenza riformata.
Sassari 7 maggio 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 5 di 5