Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 554/2024 R.C.
N......................Sent.
REPUBBLICA ITALIANA N......................Cron
.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA N......................Rep.
Terza Sezione Civile Oggetto:
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei
Magistrati
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 554/2024 R.G. promossa da:
(C.F. e P. I.V.A.: , in persona Parte_1 P.IVA_1
del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in VIALE SAULI, N. 39/4,
GENOVA, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Vio e rappresentata e difesa dall'Avv. GIORDANO
BALOSSI in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P. I.V.A.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
curatore e rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA V. VENETO, N. 11,
LA SPEZIA, presso lo studio dell'Avv. MARIA PIA AMODEO che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti e di provvedimento di autorizzazione del Giudice Delegato;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante: “Nel merito:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, in particolare per aver il Tribunale di La Spezia nella persona del Giudice Unico
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto dichiarato la sussistenza di tutti gli indici sintomatici finalizzati alla realizzazione della garanzia dell'immobile ceduto in spregio al divieto imposto dall'art. 2744
1
Tribunale di La Spezia nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Grazia Barbuto omesso qualsivoglia pronuncia circa un aspetto fondamentale della vicenda ovvero la presenza di una clausola marciana costituita dall'articolo 17 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria de quo che è stata evidenziata sin da subito in sede di comparsa di costituzione e reiterata in tutti i successivi scritti difensivi ma completamente ignorata dal Giudice di primo grado;
- per l'effetto, e come già chiesto da ultimo con le note di trattazione scritta riversate in atti in data
22 gennaio 2024, rigettare integralmente ogni avversaria domanda svolta dal Controparte_2
nei confronti, o comunque spiegante effetto nei confronti, di
[...] Parte_1
in quanto palesemente infondata in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa,
[...]
assolvendo la convenuta da qualsivoglia richiesta di accertamento, pagamento e/o condanna;
- alla luce di quanto statuito con la sentenza di primo grado di giudizio impugnata, condannare la parte appellata alla ripetizione e restituzione in favore della parte Controparte_2
appellante di tutte le somme già versate o versande nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza di primo grado e comunque di tutte le somme eventualmente ed ulteriormente a questo titolo versate o versande, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre accessori di legge.”;
Per la parte appellata: “Piaccia alla Corta d'Appello Ecc.ma, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione respinta, respingere l'appello ex adverso proposto confermando integralmente la sentenza 415/24 emessa dal Tribunale della Spezia l'8/5/24 e, comunque, dichiarare, per i motivi svolti nel presente giudizio, la nullità per illiceità di causa (in base al combinato disposto dagli artt. 1344 e 1418 II comma c.c) e/o per contrarietà a norma imperativa (in base al combinato disposto dagli artt. 2744
e 1418 I comma c.c.) dell'atto not. 23/2/09 - Rep. 186.483 (trascritto presso la Per_1
Conservatoria di Sarzana il 3/3/09 – Reg. Gen. 920 – Reg Part. 696) con cui ha Controparte_3
venduto a Paschi l'immobile sito in Sarzana – Via Parte_1 Controparte_4
Muccini 74 bis ed iscritto a NCEU di Sarzana fg 41 mapp 262 sub 55 - 54 - 37
Con vittoria di spese, compenso, 15% spese forfettarie, Iva e Cpa dei due gradi di giudizio”.
MOTIVAZIONE
2 1. Con atto di citazione notificato il 28/04/2016, il conveniva in Controparte_2
giudizio, nanti il Tribunale della Spezia, Controparte_5
deducendo che:
[...]
- in data 23/02/2009, aveva ceduto con rogito Notaio Rep. 186.483 alla convenuta Per_1
l'immobile sito in Sarzana, Via Muccini n. 74bis (identificato al NCEU al Fg. 41, mapp. 262, subb.
55, 54 e 37) per il prezzo di € 1.800.000,00;
- contestualmente, Controparte_5 aveva concesso in leasing finanziario all'attrice il medesimo immobile, alle
[...] seguenti condizioni: versamento di un canone iniziale di € 486.168,00, corresponsione di ulteriori
215 canoni mensili di € 7.596,72, oltre I.V.A., e riscatto finale di € 459.042,00, oltre I.V.A.;
- nella medesima data 23/02/2009, aveva stipulato con un Controparte_6
contratto di capitalizzazione con premio unico di € 360.000,00 nonché costituito in pegno – a favore della convenuta e a garanzia del pagamento dei canoni del leasing – il credito di cui era titolare in virtù del contratto di capitalizzazione;
- tale operazione negoziale doveva qualificarsi come “sale and lease back” in violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c., quindi, nulla, considerato il collegamento negoziale esistente tra i diversi contratti perché la vendita era stata conclusa con scopo di garanzia, tenuto conto dell'esistenza di tutti e tre gli indici sintomatici individuati dalla giurisprudenza per l'accertamento della violazione dell'art. 2744 c.c., ossia:
a) la preesistente situazione di debito-credito tra l'attrice e Controparte_7
b) le difficoltà economiche dell'allora comprovate dai bilanci del 2007 e del Controparte_3
2008 e, dal fatto che, al momento dell'operazione negoziale, l'esposizione debitoria dell'attrice era di circa € 566.000,00, successivamente aumentata a € 59.000.000,00, che aveva condotto alla dichiarazione di fallimento come da sentenza n. 16/2015 del Tribunale della Spezia;
c) la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo effettivamente versato, in quanto, a fronte del versamento sul conto corrente dell'attrice presso del Controparte_7 corrispettivo della vendita di € 1.800.000,00, erano state contestualmente addebitate le somme dovute alla convenuta a titolo di canone iniziale per il leasing finanziario e il premio di capitalizzazione per complessivi € 944.616,22 (I.V.A. inclusa), con conseguente incasso effettivo di soli € 855.383,78;
- inoltre, al momento dei fatti, (intervenuta quale procuratrice della Controparte_7
convenuta in tutti gli atti citati), già parte del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, unitamente alla
3 convenuta e ad stava per essere fusa per incorporazione in Controparte_6
operazione realizzatasi nel successivo mese di marzo 2009. CP_5 Controparte_5
Pertanto, il chiedeva l'accertamento della nullità della compravendita del Controparte_2
23/02/2009.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado Controparte_5
(odierna
[...] Parte_1
, contestando le deduzioni avversarie ed eccependo, in particolare, che:
[...]
- pur trattandosi di un'operazione di sale and lease back, non era nulla per violazione del divieto di patto commissorio, in quanto le società Controparte_5
e
[...] Controparte_7 Controparte_6
erano soggetti giuridici distinti, anche se appartenenti al medesimo gruppo e
[...] [...]
aveva preso parte ai negozi solo nella veste di procuratrice della convenuta;
CP_7
- la fusione per incorporazione di in era Controparte_7 Parte_1 intervenuta solo il mese successivo a quello della vendita dell'immobile;
- pertanto, non poteva ritenersi che la convenuta avesse inteso profittare della situazione di insolvenza in cui versava l'allora non essendo sua creditrice e quindi Controparte_3 ignorava le sue difficoltà economiche in cui versava al momento della cessione dell'immobile.
Inoltre, la convenuta deduceva la pendenza del giudizio di opposizione al decreto con cui il Giudice
Delegato (e il Tribunale in composizione collegiale) aveva rigettato la domanda di rivendica formulata dalla stessa convenuta in relazione all'immobile oggetto di causa, chiedendo la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Pertanto, Controparte_5
chiedeva, previa sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., il rigetto della
[...]
domanda attorea.
3. Il Tribunale sospendeva il giudizio che veniva riassunto in seguito alla definizione del giudizio di rivendica, conclusosi con sentenza del Tribunale della Spezia n. 28034 del 4/10/2023, rispetto alla quale l'attrice invocava il giudicato esterno, in quanto la sentenza aveva incidentalmente accertato la nullità dell'atto di vendita dell'immobile ex art. 92 e ss. L.F.
4. Con sentenza n. 415 dell'8/05/2024, il Tribunale della Spezia:
- accoglieva la domanda proposta dal e conseguentemente Controparte_2
accertava e dichiarava la nullità dell'atto di compravendita del 23/02/2009;
- ordinava la trascrizione nel registro immobiliare della sentenza;
4 - condannava a rifondere al Controparte_5 [...]
le spese di lite. Controparte_2
Il Tribunale accertava il carattere elusivo del contratto di compravendita, connessa al leasing finanziario ed al pegno stipulato, in quanto avente scopo di garanzia rilevando che in base alla documentazione prodotta in giudizio:
- l'operazione negoziale aveva lo scopo pratico di estinguere il debito dell'attrice, finanziandolo nuovamente e tenendo in garanzia il bene immobile oggetto di contratto, in quanto l'allora
[...] pur di avere il godimento dell'immobile, aveva provveduto ad estinguere il debito Controparte_3 contratto con e aveva venduto l'immobile; Controparte_7
- l'estinzione del canone di godimento avrebbe comportato il riacquisto della piena proprietà dell'immobile da parte della convenuta.
Al riguardo, il Tribunale osservava che la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che, ai fini della violazione del divieto ex art. 2744 c.c., non è necessario che ricorrano tutti e tre i requisiti individuati anche dall'attrice, né l'identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, a condizione che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo di garanzia.
5. In data 27/05/2024, proponeva appello avverso detta Parte_1
sentenza, formulando due motivi di impugnazione.
5.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del contratto di trasferimento dell'immobile, ravvisando tutti gli indici sintomatici della violazione del divieto di patto commissorio, nella specie insussistente in quanto, a suo dire:
- al tempo della stipula del contratto di compravendita e del leasing, Controparte_5
era soggetto distinto e autonomo da
[...] Controparte_6
e da di talché non poteva essere a conoscenza dell'esposizione
[...] Controparte_7 debitoria che controparte aveva con quest'ultima, né, in generale della sua situazione di difficoltà economica;
- era intervenuta sia nella fase di verifica crediti, sia nel Parte_1
giudizio di opposizione allo stato passivo, non già in proprio, ma solamente in nome e per conto di quale soggetto che, pur facente parte del Controparte_5
gruppo era da considerarsi distinta anche da Controparte_7
- il fallimento dell'allora era stato dichiarato nel 2015, ossia circa sei anni di Controparte_3
dopo la conclusione dei citati contratti;
5 - non vi era sproporzione tra il valore dell'immobile e il corrispettivo effettivamente incassato da controparte, in quanto doveva considerarsi sia la durata del leasing (18 anni), sia il fatto che il contratto stipulato con era vantaggioso per controparte, Controparte_6 siccome, a fronte del versamento di un premio unico di € 360.000,00, la società assicuratrice garantiva, alla scadenza, ai beneficiari, il pagamento del capitale assicurato comprensivo sia del capitale iniziale investito, sia degli interessi maturati nel frattempo;
- a nulla rilevava che tale contratto di capitalizzazione era stato costituito in pegno a favore di in quanto, se non fosse Controparte_5 Controparte_3 fallita, alla scadenza della polizza, l'incasso di tale somma avrebbe ridotto sensibilmente l'importo capitale da restituire alla concedente del leasing.
5.2 Con il secondo motivo di censura, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione di prime cure per non aver considerato l'art. 17 delle Condizioni generali del contratto di leasing, secondo cui, dal totale delle somme dovute dall'utilizzatrice doveva essere dedotto quanto eventualmente ricavato dalla vendita del bene immobile (al netto dell'I.V.A.), o il diverso importo assunto a base di calcolo per la sua diversa ricollocazione, e quanto eventualmente ricevuto a titolo di risarcimento e/o di indennizzo assicurativo, con obbligo per la concedente, in caso di ricavo superiore a quanto dovutole in base al contratto di leasing, di riconoscere l'eccedenza all'utilizzatrice, clausola marciana che rendeva lecita l'intera operazione contrattuale, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità in materia.
Infine, chiedeva la riforma del regolamento delle spese di Parte_1 lite del primo grado, quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
6. Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_2
avversario e la conferma della sentenza di primo grado in ragione della sussistenza di tutti gli elementi sintomatici della violazione dell'art. 2744 c.c. individuati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Inoltre eccepiva l'inammissibilità del secondo motivo di appello, in quanto eccezione non tempestivamente formulata in primo grado nella comparsa di costituzione e risposta, ma solo nella comparsa conclusionale depositata prima della sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e riproposta con la comparsa in riassunzione.
Nel merito, il assumeva, comunque, l'inidoneità della clausola ex Controparte_2 art. 17 delle Condizioni generali del contratto di leasing a rendere lecita l'operazione de qua, in quanto:
- non prevede alcun procedimento volto alla stima del bene, entro tempi certi e con modalità definite, che assicurino la presenza di una valutazione imparziale ancorata a parametri oggettivi
6 automatici al fine della corretta determinazione dell'an e del quantum dell'eventuale differenza da corrispondere all'utilizzatrice, come espressamente richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la validità dell'operazione negoziale;
- non vincola la vendita e/o collocazione del bene a valori di mercato, come richiesto dall'art. 72 quater L.F. in caso di fallimento, al fine di una corretta determinazione dell'eventuale differenza da corrispondere all'utilizzatrice nell'ipotesi di scioglimento del contratto.
Infine, assumeva l'irrilevanza della previsione di una vendita a mezzo commissionario e/o incaricato nominato dal giudice, peraltro, da ritenersi un'ipotesi alternativa e non necessaria, alla luce del tenore letterale della clausola.
7. All'udienza del 20/03/2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusionali, il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
8. In via preliminare si osserva che non può essere invocato il giudicato derivante dalla sentenza del
Tribunale della Spezia che ha pronunciato sulla opposizione allo stato passivo avente ad oggetto il medesimo immobile oggetto del presente giudizio in quanto “L'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 11808 del 12/04/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 27709 del 03/12/2020).
9. L'appello è infondato e pertanto va rigettato.
9.1 Il primo motivo di appello è infondato.
Come evidenziato dal Giudice di primo grado, nella specie, dalla documentazione prodotta in giudizio, è possibile riscontrare la presenza di tutti e tre gli indici sintomatici dello scopo di garanzia del leasing, in violazione dell'art. 2744 c.c., evidenziandosi tuttavia che la giurisprudenza di legittimità non ne richieda, ai fini della violazione di tale divieto, la compresenza.
9.2 In primo luogo, risulta pacifico e non contestato, oltre che provato dai documenti prodotti in causa, il collegamento negoziale tra il contratto di vendita dell'immobile oggetto di causa, la locazione finanziaria (entrambi stipulati dal con CP_2 Controparte_5
, il contratto di capitalizzazione stipulato con
[...] Controparte_6
e la relativa costituzione di pegno a favore di Controparte_5
Infatti, tali contratti sono stati stipulati dal lo stesso giorno (23/02/2009) con soggetti CP_2
che, seppur formalmente distinti, erano in stretto rapporto di collaborazione commerciale, facendo parte del medesimo gruppo bancario e come dimostrato dal fatto che, circa un mese dopo la
7 conclusione dell'operazione negoziale, hanno concluso un'operazione di Controparte_7
fusione per incorporazione nel gruppo Parte_1
9.3 Tale operazione commerciale configura pacificamente un'ipotesi qualificata come “sale and lease back”.
9.4 Tanto considerato, si rileva la sussistenza della sproporzione tra il valore dell'immobile trasferito e la somma incassata dal all'esito dell'intera operazione Controparte_8 contrattuale, in quanto, a fronte dell'accredito di € 1.800.000,00 – corrispondente al valore del bene
– erano state contestualmente addebitate al le somme dovute a titolo di canone iniziale CP_2
per il leasing finanziario e di premio di capitalizzazione per complessivi € 944.616,22 (I.V.A. inclusa). Di talché, il ha incassato, dall'intera operazione di sale Controparte_2 and lease back, la somma di € 855.383,78, a fronte di un valore economico del bene di €
1.800.000,00.
9.5 A ciò deve aggiungersi che, dagli atti di causa, risulta che, al momento dell'operazione negoziale, l'allora aveva un'esposizione debitoria consistente, pari a circa € Controparte_3
566.000,00, aumentata negli anni successivi prima del fallimento in € 5.900.000,00.
Al riguardo, non rileva il fatto che l'appellata sia stata dichiarata fallita nel 2015, a sei anni di distanza dal contratto, stante la considerevole esposizione debitoria della stessa al momento della stipula dei contratti, inoltre non appare credibile che l'odierna appellante (all'epoca
[...]
non fosse a quel tempo a conoscenza dell'esposizione Controparte_5
debitoria e, quindi, delle difficoltà economiche, che controparte aveva nei confronti di
[...]
come si desume dalla qualifica professionale di quest'ultima e di CP_7 [...]
– entrambi istituti di credito – e lo stretto rapporto Controparte_5
commerciale e di fiducia tra le due società – evincibile dal ruolo di procuratrice dell'appellante nell'operazione negoziale svolto da e dalla successiva fusione per Controparte_7
incorporazione.
9.6 Tali circostanze conducono a ritenere sussistente lo scopo di garanzia per l'atto di compravendita stipulata il 23/02/2009 inserito nella più articolata operazione di sale and lease back, da ritenersi nullo per violazione del divieto ex art. 2744 c.c., in aderenza alla giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. Cass. Civ., n. 34899/2023; Cass. Civ., n. 16376/2023; Cass. Civ., n.
16367/2023; Cass. Civ., n. 27362/2021; Cass. Civ., n. 23553/2020).
10. Il secondo motivo di appello è infondato.
8 10.1 In primo luogo, il rilievo sollevato da circa l'esistenza Parte_1
di una clausola marciana nel contratto di leasing non può considerarsi tardivo, in quanto non è qualificabile alla stregua di un'eccezione in senso stretto.
Invero, deve evidenziarsi che le “eccezioni non rilevabili d'ufficio sono solo quelle in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile
l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito
(Cass. 12353/2010).” (Cass. Civ., Sez. VI, 13/01/2012, n. 409).
L'eccezione formulata dall'Istituto di credito è riconducibile ad una tipologia di fatto impeditivo dell'azione di nullità la cui allegazione non è sottoposta a termine di decadenza dalla legge, né da quest'ultima relegata alla sola iniziativa di parte.
Inoltre, la circostanza in argomento è verificabile ex actis, essendo stato prodotto in giudizio il contratto di leasing.
10.2 Tanto premesso, deve rilevarsi l'inidoneità dell'art. 17 delle Condizioni generali del contratto di leasing ad escludere lo scopo di garanzia del contratto di sale and lease back e, quindi, la sua nullità per violazione del divieto ex art. 2744 c.c.
Invero, tale norma stabilisce che: “L'Utilizzatore, in ogni caso di anticipata risoluzione del presente contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art.16 delle condizioni generali di contratto sarà tenuto a:
a) riconsegnare immediatamente (nel solo caso di beni immobili: entro 60 giorni dalla data di risoluzione per dar tempo all'Utilizzatore di liberarli da persone e cose) i beni oggetto del contratto alla ON con le modalità indicate nell'art.13 delle condizioni generali di contratto;
b) corrispondere le spese sostenute dalla ON per il recupero e l'eventuale riparazione dei beni oggetto del contratto;
c) versare i corrispettivi scaduti e non pagati e tutto quant'altro specificatamente previsto dal presente contratto fino alla data della risoluzione, maggiorati degli interessi di mora nella misura indicata all'art.5 delle condizioni generali di contratto, dalle singole scadenze fino alla data dell'effettivo pagamento, nonché, in caso di ritardo nella restituzione dei beni e sino alla data dell'effettiva riconsegna, versare, a titolo di indennità, un importo pari al corrispettivo periodico convenuto oltre agli interessi di mora come sopra indicati;
9 d) versare i restanti corrispettivi a scadere a far data dall'avvenuta riconsegna dei beni come previsto al precedente punto a), attualizzati al tasso indicalo all'art.7 delle condizioni particolari di contratto. In caso di ritardato pagamento della somma da parte dell'Utilizzatore su di essa si applicheranno gli interessi di mora contrattuali.
Dal totale delle somme dovute dall'Utilizzatore, verrà dedotto quanto eventualmente ricavato della vendita dei beni (al netto d'IVA), o il diverso importo assunto a base di calcolo per la loro diversa ricollocazione, e quanto eventualmente ricevuto a titolo di risarcimento e/o di indennizzo assicurativo.
In ogni caso la ON avrà diritto a trattenere tutte le somme corrispostegli dall'Utilizzatore a qualunque titolo. E' fatto salvo il diritto della ON stessa al risarcimento dei maggiori danni conseguenti alla risoluzione del presente contratto. Ove poi la ON, per effetto dei pagamenti ricevuti e della vendita dei beni oggetto del contratto o della loro ricollocazione, ricavi un importo superiore a quanto dovutole così come previsto dal presente contratto, tale eccedenza verrà riconosciuta all'Utilizzatore.
La ON, salvo che non provveda alla vendita o ricollocazione dei beni oggetto del contratto
a mezzo di commissionario ovvero di altro incaricato che all'uopo sia stato nominato dal giudice, prima di vendere o ricollocare i beni riconsegnati dall'Utilizzatore, dovrà comunicargli, per lettera raccomandata o telegramma, il prezzo di vendita od il valore attribuito ai beni nella ricollocazione assegnandogli un termine di 5 giorni (10 se trattasi di beni immobili) perché possa indicare il nominativo di un eventuale altro acquirente a condizioni migliori, o di altro soggetto disposto a riconoscere un valore di ricollocazione maggiore. Decorso tale termine, nessuna eccezione contestazione potrà essere sollevata dall'Utilizzatore in ordine alla congruità del prezzo di vendita
o alla sua modalità o del valoro di ricollocazione dei beni. E' in ogni caso facoltà della ON rifiutare l'offerta del nominativo segnalato dall'Utilizzatore, qualora lo stesso non dia obbiettive e sufficienti garanzie di solvibilità e non venga dallo stesso messa preventivamente a disposizione la somma necessaria al pagamento del prezzo offerto.”.
Tale clausola, per la sua genericità, non può essere qualificata alla stregua di una stipulazione marciana, in quanto non prevede modalità definite e tempistiche certe per la valutazione dell'immobile e la sua vendita, non prevedendo nemmeno la nomina di un soggetto terzo per la stima, necessaria per assicurare una valutazione imparziale del bene ancorata a parametri oggettivi e per una corretta determinazione dell'eventuale differenza da corrispondere all'utilizzatrice, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la validità dell'operazione negoziale in argomento
(cfr Sez. 1, Sentenza n. 1625 del 28/01/2015: “Il contratto di sale and lease back è nullo, per
10 illiceità della causa in concreto, ove violi il divieto di patto commissorio, salvo che le parti, con apposita clausola (cd. patto marciano), abbiano preventivamente convenuto che al termine del rapporto - effettuata la stima del bene con tempi certi e modalità definite, tali da assicurare una valutazione imparziale ancorata a parametri oggettivi ed autonomi ad opera di un terzo - il creditore debba, per acquisire il bene, pagare l'importo eccedente l'entità del suo credito, sì da ristabilire l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni e da evitare che il debitore subisca una lesione dal trasferimento del bene in garanzia. Resta peraltro ammissibile la previsione di differenti modalità di stima del bene, per come emerse nella pratica degli affari, purché dalla struttura del patto marciano in ogni caso risulti, anticipatamente, che il debitore perderà la proprietà del bene ad un giusto prezzo, determinato al momento dell'inadempimento, con restituzione della differenza rispetto al maggior valore, mentre non costituisce requisito necessario che il trasferimento della proprietà sia subordinato al suddetto pagamento, potendosi articolare la clausola marciana nel senso di ancorare il passaggio della proprietà sia al solo inadempimento, sia alla corresponsione della differenza di valore.”).
10.3 Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
11. Le spese legali seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nella misura di €
34.001,00 per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. (€ 7.418,00 per la fase di studio,
€ 4.314,00 per la fase introduttiva, € 9.937,00 per la fase istruttoria o di trattazione, € 12.333,00 per la fase della decisione, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta, in applicazione dei parametri medi ex D.M. 147/2022).
12 Si dà atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini dell'art. 1, c. 17 l. 228/2012, introduttivo dell'art. 13, c. 1 quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da in persona del Parte_1
rappresentante legale pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale della Spezia n. 415/2024 dell'8/05/2024 che conferma;
2) condanna in persona del rappresentante legale pro Parte_1
tempore, al pagamento, in favore del in persona del curatore, Controparte_2 delle spese legali del grado che liquida nella misura di € 34.001,00 per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
11 3) dichiara l'integrale rigetto dell'appello proposto da in Parte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, ai fini dell'art. 1, c. 17 l. 228/2012, introduttivo dell'art. 13, c. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Genova, 26 marzo 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott.ssa Rossella Atzeni
12