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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/03/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1726/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Prima Sezione Civile
La D.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Responsabilità ex art. 2049.2051.2052
Promossa da
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
CodiceFiscale_1 Con l'Avv. Jenny Bestetti ATTRICE
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te pro.tempore CP_1 Con l'Avv. Vincenzo Mirmina CONVENUTA
CLONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
“ Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accertato e dichiarato che • Nel merito: a) Accertare che i danni subiti dalla Sig.ra a seguito del sinistro occorso in data Parte_1 28.08.2016 presso l'azienda Cantine GU, sita in Fanusa di Siracusa, sono imputabili alla società in quanto, in Controparte_1 qualità di custode del bene immobile, non sono state adottate le opportune e dovute misure di controllo e di vigilanza ex art. 2051 C.c. e/o in subordine, ai sensi dell'art. 2043 C.c.. b) Per l'effetto, condannare la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, tra cui biologici, morali ed esistenziali causati dal suddetto sinistro, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) Per l'effetto, condannare altresì la società al Controparte_1 pagina 1 di 9 risarcimento del danno patrimoniale, a titolo di lucro cessante, per il mancato guadagno economico sofferto dalla Sig.ra a Parte_1 seguito del sinistro occorso in data 29.08.2016 e per tutti i motivi dedotti in narrativa, oltre interessi da quantificarsi ai sensi dell'art. 1284 comma IV C.c. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari
PARTE CONVENUTA PIACCIA AL TRIBUNALE preliminarmente, ritenere e dichiarare improcedibili le domande giudiziali avanzate dalla sig.ra Parte_1
ai sensi e per gli effetti dell'art.3 D.L. n.132/2014
[...] conv. in L. n. 162/2014 o, in subordine, tenere in ogni caso conto del comportamento processuale tenuto da controparte anche ai fini delle spese del giudizio, essendo la dichiarazione di mancato accordo di negoziazione assistita ex art. 4 D.L. n.132/2014 conv. in L. n. 162/2014 conclusa attraverso un procedimento irrituale, per le ragioni sopra esposte• nel merito, ritenere e dichiarare la sig.ra
[...] esclusiva responsabile del sinistro avvenuto il 29 Parte_1 agosto 2016 presso le Cantine GU, con conseguenziale rigetto di tutte le domande di parte attrice, in quanto interamente infondate, in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra evidenziate;
• in via subordinata, ritenere e dichiarare il concorso di colpa della sig.ra ex art. 1227, I comma, c.c. per i danni patiti dall'attrice Parte_1 nel sinistro del 29/08/2016 presso le Cantine GU limitando il risarcimento in base alla gravità della colpa dell'attrice ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, per le ragioni sopra esposte;
• con vittoria di spese e compensi. Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il presente atto non contiene domande che possano modificare il valore della controversia In via istruttoria, si chiede che l'Ill.mo Decidente valuti: - le calzature indossate dalla sig.ra il giorno del sinistro, - la buona Parte_1 conosceva dello stato dei luoghi da parte dell'attrice, - la buona illuminazione dei locali del punto vendite il giorno del sinistro, - il precedente passaggio del marito dell'attrice dall'ingresso e dallo stesso scalino del punto vendite, quali presunzioni ex art. 2729 c.c., sintomatiche dell'esclusiva responsabilità della sig.ra
[...] del sinistro per cui è causa o, in subordine, Parte_1 sintomatiche del concorso di colpa ex art. 1227, I comma, c.c., della sig.ra nella verificazione dell'evento dannoso Parte_1 de quo
BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In data 29.08.2016 ed il proprio coniuge in Parte_1 vacanza a Siracusa città natale della attrice, si recavano presso l'azienda vitivinicola “Cantine GU” siti in contrada Fanusa di Siracusa. Assume parte attrice che in quella occasione la responsabile dell'azienda consentiva il passaggio dei visitatori/avventori non dall'entrata principale, come di consueto,
pagina 2 di 9 bensì da una porta posizionata al lato dell'edificio, normalmente adibita ad entrata secondaria. Accadde che nell'atto di entrare nei suddetti locali l'attrice cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza del gradino di accesso assai alto rispetto al piano di calpestìo, procurandosi significativi danni fisici. Fallito ogni tentativo di bonario componimento oggi Parte_1
cita in giudizio la convenuta epigrafata ritenendola
[...] responsabile quale proprietaria dei luoghi. Si costituiva la odierna convenuta che contestava sia l'an che il quantum, chiedendo pertanto il rigetto della domanda, in subordine di riconoscere il concorso di colpa della danneggiata stessa. Il giudizio è stato istruito con l'assunzione di prove orali, interrogatori formali e CTU MDL. Conclusa l'istruttoria, il procedimento all'udienza dell'11.12.2024 è stato trattenuto in decisine ed evaso sulle rassegnate conclusioni delle parti, spirati i termini ex art. 190 cpc. maturati in data 3.03.2025. Tanto premesso Come detto, l'attrice agisce nei confronti della convenuta quale proprietaria dei luoghi teatro dell'incidente, occorre pertanto scrutinare i fatti applicando l'art. 2051 c.c. che impone al danneggiato l'onere di provare esclusivamente il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno;
spettando invece al custode la prova liberatoria mediante la dimostrazione del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia che ha valenza di fattore causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Questi caratteri dovrebbero essere presenti pure nel comportamento del danneggiato, nel caso in cui si voglia addurre tale giustificazione quale prova contraria ai sensi dell'art. 2051 c.c.: dovendo il custode prevenire anche il fatto del danneggiato, per quanto possibile evitandolo;
si dovrebbe trattare di comportamenti sui quali il custode non abbia avuto alcuna signorìa di controllo e il cui verificarsi apparisse poco probabile, altrimenti il custode è pienamente responsabile verso la vittima. Pertanto il proprietario e/o custode del sito può superare la responsabilità solo quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della “cosa”, ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato, dovendo dimostrare quindi che la condotta di costui ha i caratteri dell'autonomia, dell'eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità e che sia stata da sola idonea a produrre l'evento, escludendo i fattori causali concorrenti.
-La caduta del “pedone” in corrispondenza di un dislivello, non può evidentemente essere considerata come imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione e/o dislivello possa determinare la caduta del passante e imprevedibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o almeno, di segnalarlo pagina 3 di 9 adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano. Ciò non significa, peraltro, che tale condotta – ancorché' non integrante il fortuito – non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'articolo 2051 c.c., bensì ai sensi dell'articolo 1227 c.c. (operante, ex articolo 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex articolo 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex articolo 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte. Occorre ricordare tuttavia, che non esiste alcun automatismo tra la presenza di una “insidia” quale che sia e la responsabilità del custode. Come sempre, infatti, il discrimine che consente di stabilire se il danno va risarcito o meno, non sta tanto nel verificare se ci sia una colpa del custode (dato che è possibile far valere la colpa presunta del custode ex art. 2051 c.c.) quanto nell'accertare se si è effettivamente in presenza di una situazione "insidiosa" caratterizzata dalla non visibilità oggettiva del pericolo e dalla non prevedibilità soggettiva dello stesso. Perché la “cosa“sia intesa come insidia, deve trattarsi di un ostacolo oggettivamente non visibile e non evitabile, neanche nel caso in cui si sia stati molto prudenti. Ora nel caso specifico è rimasto provato che la danneggiata conoscesse i luoghi. Depone a favore di questo dato, innanzitutto la dichiarazione in tal senso resa al CTU – e riportata dallo stesso nella relazione (cfr. pag.3)durante le O.P. allorché la perizianda riferì di conoscere bene le cantine GU perché anche altre volte vi si era recata per acquistarvi vini da portare a Milano dove risiede. Tale assunto è desumibile altresì dalle affermazioni versate in citazione laddove si riferisce: “la responsabile dell'azienda consentiva il passaggio degli ospiti non dall'entrata principale, come di consueto, bensì da una porta posizionata al lato dell'edificio, normalmente adibita ad entrata secondaria”(cfr. citazione pag 2). Affermazioni, dunque, che non lasciano dubbi sulla conoscenza dei luoghi. In ordine alla posizione della convenuta si osserva. Nel rendere il deferito interrogatorio formale il legale rapp.te pro pagina 4 di 9 tempore rispondendo rispettivamente sugli articolati da 1 a 9 della seconda memoria 183 6° comma cpc di parte attrice:
Art 1: “Vero che in data 29.08.2016 nel primo pomeriggio, la Sig.ra si trovava in Fanusa di Parte_1 Siracusa, nelle vicinanze dei locali dell'azienda vitivinicola “Cantine GU”; 2. “Vero che nella circostanza di cui al punto 1 la Sig.ra si accingeva ad entrare nei locali delle cantine Parte_1 GU”; 3. “Vero che i locali in Fanusa di Siracusa in uso all'azienda vitivinicola “Cantine GU” ed adibiti a cantina, sono dotati di una entrata principale, utilizzata per far accedere la clientela, e di una entrata secondaria, che è quella rappresentata nei rilievi fotografici, prodotti come documento 1 e che si rammostrano al teste”; 4. “Vero che nell'occasione di cui al capitolo 1 e 2, la Sig.ra Parte_1 veniva invitata dal personale delle Cantine GU ad entrare nei locali dall'ingresso secondario, come da documento 1 che si rammostra al teste, poiché l'ingresso principale era chiuso”; 5. “Vero che nell'occasione di cui al capitolo 1, 2 e 4 i locali della cantine GU erano in penombra, poiché le imposte erano socchiuse, così come la porta di ingresso”; 6. “Vero che subito dopo l'entrata secondaria dei locali siti in Fanusa di Siracusa ed in uso alle Cantine GU, si trovano dei gradini, come da rilievi fotografici prodotti come documento 1 e che si rammostrano al teste”; 7. “Vero che nei locali siti in Fanusa di Siracusa ed in uso alle Cantine GU, i gradini presenti all'ingresso del locale sono privi di corrimano e non vi sono cartelli che avvertono la clientela della presenza dei gradini”; 8.
“Vero che la Sig.ra in data 29.08.2016 nell'occasione di cui al capitolo 2, mentre entrava Parte_1 nei locali delle cantine GU, cadeva a terra, scivolando sui gradini”; 9. “Vero che nell'occasione di cui al precedente capitolo 8, sui gradini presenti all'ingresso si trovavano sassolini e ghiaia”; Cosi rispettivamente rispondeva:
”sì è vero la cantina ha due ingressi, uno principale posto sulla facciata principale dell'immobile e l'altro sempre sulla stessa facciata posto a circa 2/3 metri dall'altro”;” la sig.ra fu invitata ad accedere ai locali, ma ritengo di specificare che “” l'ingresso secondario”” di cui all'articolato, è quello principale che d'estate viene utilizzato in quanto l'altro rimane chiuso al fine di non disperdere il condizionamento termico”.
“Confermo che non c'ero (al momento della caduta)e che comunque nel locale di cui all'articolato non ci sono scuri o imposte di altro genere” Sull'articolato 6/7 rispondeva: “si è vero c'è un gradino, è vero che non c'è un passamano e cartelli indicativi;
sull'art. 9:” nulla so dire perché come già detto non c'ero; tuttavia, ritengo di specificare che tutto l'edificio è circondato da un battuto di cemento e non esiste ghiaia”. Prescindendo comunque dalla tipologia dell'ingresso se come principale o secondario, resta provata la circostanza dell'esistenza del gradino, della assenza di adeguata segnalazione dello stesso, della assenza di passamano. Relativamente al comportamento tenuto dalla attrice, dalla prova orale assunta (cfr. verbale del 19.11.2019)è rimasto provato che la sig.ra indossava occhiali da sole che poi tolse al momento dell'ingresso alla cantina, circostanza che fa ritenere verosimilmente presumibile che il passaggio dalla piena luce esterna alla penombra interna, possa aver inciso sulla percezione dei luoghi, anche perché il coniuge dell'attrice entrato per primo non aveva avuto alcuna difficoltà ad entrare usando il medesimo scalino e si era avviato verso il centro della cantina (cfr. verbale del 19.11.201). In ordine poi alla tipologia delle calzature se con zeppa pagina 5 di 9 o meno, il dato è rimasto incerto. Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene sussistere la responsabilità dell'evento lesivo in capo ad entrambe le parti in egual misura: l'uno, per negligenza per omessa accorta vigilanza e messa in sicurezza dei luoghi;
l'altra per non avere prestato la dovuta attenzione anche in considerazione della conoscenza dei luoghi già frequentati. Dunque, la domanda in punto di ristoro dei danni fisici va ritenuta fondata e da accogliere nei termini suddetti del concorso di colpa. Relativamente alla quantificazione soccorre la CTU MDL con la quale il professionista così conclude:”
“La sig.ra esente da precedenti morbosi concorrenti e/o coesistenti in grado Parte_1 di incidere sull'insorgenza della riferita lesione per cui è causa, il 29.08.2016 è caduta mentre si trovava, insieme al marito, nei locali dell'azienda vitivinicola “Cantine GU in Siracusa;
tale evento non è contestato dalla parte convenuta. In sede di visita peritale è stato riferito che è insorta immediata sintomatologia dolorosa alla caviglia sinistra e che, per tale evento, ha consultato il P.S. dell'Ospedale di Siracusa ma, agli atti, non è presente alcuna prestazione sanitaria, redatta nell'immediatezza dell'evento, descrittiva per la lesione riportata che, viceversa, è riferita nel ricorso del legale di parte ricorrente, con: … a seguito della predetta caduta, parte attrice, nell'immediatezza del fatto, lamentava intollerabili dolori alla caviglia sinistra, cui seguiva un'abbondante perdita di sangue. Invero, la caduta aveva cagionato la rottura del perone che, di conseguenza, bucava la pelle del piede, determinando perdite ematiche. La prima prestazione medica è datata il 31.08.2016 ed è redatta dal Dipartimento di
Patologia dell'Apparato Locomotore, Unità Operativa di Traumatologia II dell'Istituto Clinico
Humanitas di Milano che, acquisendo l'anamnesi della ricorrente, rileva che la stessa è caduta in vacanza con frattura lussazione caviglia sx con esposizione puntiforme, ridotta la lussazione dal marito, trasportata al locale pronto soccorso, posta indicazione chirurgica, la paziente si autodimetteva per giungere alla nostra osservazione. La documentazione agli atti non rileva come e con quale mezzo la ricorrente ha lasciato Siracusa il 29.08.2016 per raggiungere Milano il 31.08.2016 e soprattutto se, nell'immediatezza, è stata trattata con un tutore o con un'ingessatura per permettere alla ricorrente di raggiungere Milano, inoltre non è dato sapere se l'esposizione puntiforme alla caviglia sinistra, diagnosticata il 31.08.2016 dal Dipartimento di Patologia dell'Apparato Locomotore, Unità Operativa di Traumatologia II dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano, è stata conseguenza della caduta e/o dalle manovre di riduzione della lussazione ad opera del marito che, in sede di visita peritale, è stato riferito non avere competenze sanitarie. Non è dato inoltre sapere se la … frattura trimalleolare con lieve apertura della pinza intermalleolare sul versante interno ... e la ... minima angolatura dei frammenti ossei peroneali, rilevata solo con l'esame radiografico del 31.08.2016, effettuato dal Servizio di Radiologia Diagnostica dell'Humanitas di Milano, sono la conseguenza diretta della riferita lesione riportata e/o si sono aggravate per lo stress del viaggio da Siracusa a Milano e se i sanitari di Siracusa, che posero il 29.08.2016, come rileva la certificazione del 31.08.2016 dell'Istituto Clinico Humanitas di
Milano, l'indicazione chirurgica, rifiutata dalla ricorrente, avallarono o sconsigliarono tale scelta. Non avendo documentazione sanitaria atta a descrivere le condizioni cliniche della caviglia sinistra al momento dell'evento non è possibile riferire se la compromissione dei tessuti molli, riscontrata dai sanitari dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano, è conseguenza della lesione o dalla mancanza di cure immediate per espresso rifiuto avanzato dalla ricorrente ai sanitari di Siracusa;
dato certo è che i sanitari dell' Humanitas di Milano, per il riscontro di importante sofferenza cutanea con flittene mediale alla caviglia sinistra, hanno dovuto trattare inizialmente la lesione della ricorrente con il posizionamento di ex fix. Il fissatore esterno è stato rimosso nel ricovero dal 02.10.2016 al 07.10.2016 presso il Dipartimento di Patologia dell'Apparato Locomotore, Unità Operativa di Traumatologia II dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano, quando è stato effettuato intervento di conversione in pagina 6 di 9 osteosintesi interna. Il decorso post operatorio fu caratterizzato da precoce mobilizzazione delle due viti da spongiose distali e, per tale motivo, in data 05.10.2016, la ricorrente è stata nuovamente sottoposta ad intervento chirurgico con rimozione dei mezzi di sintesi, nuova osteosintesi con due placche al terzo tubolare e fili di K ed a confezionamento di emistivaletto gessato. Il decorso post operatorio, in riferimento alla documentazione agli atti, è descritto regolare. Allo stato attuale sono residuati: Esiti cicatriziali da intervento di osteosintesi metallica caviglia sinistra con motilità articolare alla TT e SA in anchilosi per frattura bimalleolare in soggetto con riferite successive lesioni al ginocchio e caviglia di destra per ulteriori cadute. • La durata della inabilità temporanea è quantizzabile in giorni 7 (sette gg. - periodo di degenza ospedaliera) di ITA + ulteriori 40 giorni (quaranta gg.) di ITP ridotta al 75% + 30 gg. (trenta gg.) di ITP ridotta al 50%. • per il caso in oggetto, in riferimento all'obiettività clinica rilevata in sede di visita peritale, è possibile esprimere un D.B., inteso quale incidenza sull'integrità psicofica della ricorrente, pari 12% (dodici x 100). Nell'ambito della quantizzazione del danno biologico espresso non possono rientrano tutte le fattispecie di danno non reddituale quali quelli ricadenti sulle attitudini personali compatibili con l'età e le condizioni psicofisiche pregresse, giacché l'incidenza della lesione alla caviglia sinistra, al momento della visita, risulta ulteriormente aggravata da successivi eventi riferiti occorsi nel luglio 2020, che hanno compromesso maggiormente la funzione deambulatoria. • Il fascicolo giudiziario non contiene alcuna documentazione per spese mediche sostenute per la lesione alla caviglia sinistra. • Non sono, al momento, ipotizzabili spese mediche future rapportabili al sinistro de quo. • Le lesioni attualmente diagnosticate, nel rispetto della criteriologia medico legale della ricerca del nesso di causalità, per mancanza di certificazione sanitaria suggestiva per lesioni riportate nell'immediatezza del 29.08.2016, non possono di certo con serenità essere riconducibili a tale epoca. Non è dato sapere se il sanitario del
Dipartimento di Patologia dell'Apparato Locomotore – U.O. di Traumatologia II dell'Istituto Clinico
Humanitas di Milano, il 31.08.2016, nel redigere l'anamnesi infortunistica ed il motivo della sua prestazione, ha preso visione di una prestazione sanitaria con i relativi rilievi clinici, redatta dai sanitari del P.S. di Siracusa il 29.08.2016 o si è limitato a riportare il racconto anamnestico riferito dalla ricorrente. Quanto riportato dal ricorso di parte ricorrente, costituito da: … a seguito della predetta caduta (del 29.08.2016), parte attrice, nell'immediatezza del fatto, lamentava intollerabili dolori alla caviglia sinistra, cui seguiva un'abbondante perdita di sangue. Invero, la caduta aveva cagionato la rottura del perone che, di conseguenza, bucava la pelle del piede, determinando perdite ematiche non avendo riscontro medico legale può trovare sostegno solo in prove testimoniali. E' comunque un dato riportato nella certificazione rilasciata dall'Humanitas di Milano, confermato anche dall'anamnesi raccolta in sede di visita peritale, che la ricorrente, alla prima riferita prestazione effettuata al P.S. dell'Ospedale di Siracusa, all'indicazione chirurgica ... si autodimetteva. Non è dato conoscere la scelta della cattiva compliance intenzionale della ricorrente effettuata nei confronti dei sanitari di Siracusa nella circostanza del 29.09.2016 per poi seguire scrupolosamente, le prescrizioni sanitarie dettate dai colleghi dell'Humanitas di Milano il 31.08.2016 ma di certo, il ritardo di cure di 2 giorni e soprattutto l'aver affrontato un viaggio da Siracusa – Milano, senza documentata assistenza sanitaria e senza una documenta immobilizzazione della zona lesa, ha contribuito negativamente alla riferita lesione occorsa il 29.08.2016. La cattiva compliance, intesa quale sinonimo di scarsa aderenza alla terapia prescritta dai sanitari del P.S. di Siracusa, a parere di questa consulenza medica, può aver inciso, nella stabilizzazione dei postumi della riferita lesione, quantizzati da questa consulenza medica, nella misura del 50%. Sono successivamente pervenute, via e-mail, il 01.04.2022, dai legali di parte convenuta, note medico legali controdeduttive redatte il 28.03.2022, dal loro C.T.P. dott. C. Cro, che rileva, prima di ogni altra cosa, che: • … Per quanto riportato dal dott. nella CTU, sono pienamente concorde con quanto scritto. Per_1 ma osserva che le sue considerazioni: • … riguardano solamente il periodo dell'infortunio, in quanto la sig.ra ha puntualizzato che è caduta all'interno delle cantine GU e che è stata Parte_1 prontamente aiutata dal marito che ha ridotto la lussazione. e sostiene che: • Diverse sono … le criticità che emergono1) la prima, inerente la “riduzione della frattura” ad opera del marito, il quale ha pagina 7 di 9 dichiarato di essere un insegnante e non un medico. Elemento questo che di per sé elimina ogni nesso causale tra l'evento lesivo e danno, 2) la seconda, inerente l'assoluta mancanza di documentazione sanitaria relativa alle cure eventualmente effettuate nel nosocomio siracusano. Mancanza questa che non permette di dimostrare quanto lamentato dall'attrice, 3) la terza, inerente il lungo viaggio in automobile per raggiungere Milano, durante il quale l'attrice potrebbe aver peggiorato se non addirittura causato il danno di cui si duole. E conclude che: • Per tali elementi di criticità … si disconosce il nesso causale tra l'evento lesivo e il danno. Questa consulenza medica, in risposta alle osservazioni avanzate dal CTP di parte convenuta, non può che riferire che le criticità che emergono dalla lettura della documentazione agli atti, come evidenziate dal dott. , sono state già da me Per_2 rilevate ed esplicitate nell'elaborato peritale e, di certo, la mancata produzione, da parte della ricorrente, di certificazione sanitaria suggestiva per le lesioni riportate nell'immediatezza del 29.08.2016, non può essere colmata da alcun sanitario e, pertanto, in questa sede, si ribadisce che il nesso di causalità fra il riferito evento e le lesioni riportate nell'immediatezza del 29.08.2016, non è di certo espresso con serenità per la mancata riconducibilità della lesione a quell'epoca. L'insorgenza delle lesioni, riferite prodotte il 29.08.2016, non ha, come già rilevato, nessun riscontro medico legale, la stesse, eventualmente, può trovare sostegno solo in valide e competenti prove testimoniali”. Ritenuto che tali risultanze appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con criteri corretti e con iter logico ineccepibile codesto ufficio ritiene di farli propri. Pertanto, in applicazione delle tabelle di Milano il quantum risarcibile ammonta ad euro 36.643,00 somma che è da dimezzare in ragione del concorso di colpa della danneggiata e da cui vanno detratti eventuali acconti percepiti per il medesimo titolo Non sussistono i requisiti per la personalizzazione richiesta. Relativamente alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale c.d di lucro cessante/ mancato guadagno si osserva. Seppure sia certamente vero che la danneggiata abbia subìto il danno fisico lamentato, tuttavia non vi è certezza che il lamentato ridotto reddito sia imputabile solo ed esclusivamente all'incidente subìto. Infatti il prospetto dei redditi prodotto ed afferente agli anni dal 2009 al 2017, riportano guadagni altalenanti già prima del 2017, dato che induce ritenere verosimile che la contrazione del reddito non possa essere imputata solo ed esclusivamente all'incidente. D'altronde la stessa attrice ha riferito che la propria attività consiste nella promulgazione dall'insegnamento della lingua inglese presso aziende e/o istituti e di aver avuto bisogno di essere accompagnata per gli spostamenti per non essere autonoma nel deambulare, ciò significando di aver potuto verosimilmente continuare la propria attività. Dunque, la domanda per quanto detto, va rigettata. In ordine alle spese di lite restano a carico delle parti nella misura del 50% quelle della CTU MdL per come liquidate con altro provvedimento. Compensate per il resto in ragione del concorso di colpa.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa P. Fugallo Reictis adversis pagina 8 di 9 Accoglie la domanda nei termini di cui in parte motiva Condanna in persona del legale rapp.te pro.tempore CP_1 A risarcire a per quanto in parte motiva la Parte_1 somma di euro 36.643,00 somma che va dimezzata in ragione del concorso di colpa e da cui detrarre eventuali acconti percepiti per il medesimo titolo. Su tale somma calcolata secondo i parametri attuali, spettano per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo o in mancanza, al passaggio in giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata però al momento del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati;
Le spese di lite restano a carico delle parti nella misura del 50% quelle della CTU MdL per come liquidate con altro provvedimento. Compensate per il resto in ragione del concorso di colpa. Così deciso Siracusa 18.03.2025
Il Giudice onorario
Dr.ssa P.Fugallo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Prima Sezione Civile
La D.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Responsabilità ex art. 2049.2051.2052
Promossa da
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
CodiceFiscale_1 Con l'Avv. Jenny Bestetti ATTRICE
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te pro.tempore CP_1 Con l'Avv. Vincenzo Mirmina CONVENUTA
CLONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
“ Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accertato e dichiarato che • Nel merito: a) Accertare che i danni subiti dalla Sig.ra a seguito del sinistro occorso in data Parte_1 28.08.2016 presso l'azienda Cantine GU, sita in Fanusa di Siracusa, sono imputabili alla società in quanto, in Controparte_1 qualità di custode del bene immobile, non sono state adottate le opportune e dovute misure di controllo e di vigilanza ex art. 2051 C.c. e/o in subordine, ai sensi dell'art. 2043 C.c.. b) Per l'effetto, condannare la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, tra cui biologici, morali ed esistenziali causati dal suddetto sinistro, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) Per l'effetto, condannare altresì la società al Controparte_1 pagina 1 di 9 risarcimento del danno patrimoniale, a titolo di lucro cessante, per il mancato guadagno economico sofferto dalla Sig.ra a Parte_1 seguito del sinistro occorso in data 29.08.2016 e per tutti i motivi dedotti in narrativa, oltre interessi da quantificarsi ai sensi dell'art. 1284 comma IV C.c. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari
PARTE CONVENUTA PIACCIA AL TRIBUNALE preliminarmente, ritenere e dichiarare improcedibili le domande giudiziali avanzate dalla sig.ra Parte_1
ai sensi e per gli effetti dell'art.3 D.L. n.132/2014
[...] conv. in L. n. 162/2014 o, in subordine, tenere in ogni caso conto del comportamento processuale tenuto da controparte anche ai fini delle spese del giudizio, essendo la dichiarazione di mancato accordo di negoziazione assistita ex art. 4 D.L. n.132/2014 conv. in L. n. 162/2014 conclusa attraverso un procedimento irrituale, per le ragioni sopra esposte• nel merito, ritenere e dichiarare la sig.ra
[...] esclusiva responsabile del sinistro avvenuto il 29 Parte_1 agosto 2016 presso le Cantine GU, con conseguenziale rigetto di tutte le domande di parte attrice, in quanto interamente infondate, in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra evidenziate;
• in via subordinata, ritenere e dichiarare il concorso di colpa della sig.ra ex art. 1227, I comma, c.c. per i danni patiti dall'attrice Parte_1 nel sinistro del 29/08/2016 presso le Cantine GU limitando il risarcimento in base alla gravità della colpa dell'attrice ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, per le ragioni sopra esposte;
• con vittoria di spese e compensi. Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il presente atto non contiene domande che possano modificare il valore della controversia In via istruttoria, si chiede che l'Ill.mo Decidente valuti: - le calzature indossate dalla sig.ra il giorno del sinistro, - la buona Parte_1 conosceva dello stato dei luoghi da parte dell'attrice, - la buona illuminazione dei locali del punto vendite il giorno del sinistro, - il precedente passaggio del marito dell'attrice dall'ingresso e dallo stesso scalino del punto vendite, quali presunzioni ex art. 2729 c.c., sintomatiche dell'esclusiva responsabilità della sig.ra
[...] del sinistro per cui è causa o, in subordine, Parte_1 sintomatiche del concorso di colpa ex art. 1227, I comma, c.c., della sig.ra nella verificazione dell'evento dannoso Parte_1 de quo
BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In data 29.08.2016 ed il proprio coniuge in Parte_1 vacanza a Siracusa città natale della attrice, si recavano presso l'azienda vitivinicola “Cantine GU” siti in contrada Fanusa di Siracusa. Assume parte attrice che in quella occasione la responsabile dell'azienda consentiva il passaggio dei visitatori/avventori non dall'entrata principale, come di consueto,
pagina 2 di 9 bensì da una porta posizionata al lato dell'edificio, normalmente adibita ad entrata secondaria. Accadde che nell'atto di entrare nei suddetti locali l'attrice cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza del gradino di accesso assai alto rispetto al piano di calpestìo, procurandosi significativi danni fisici. Fallito ogni tentativo di bonario componimento oggi Parte_1
cita in giudizio la convenuta epigrafata ritenendola
[...] responsabile quale proprietaria dei luoghi. Si costituiva la odierna convenuta che contestava sia l'an che il quantum, chiedendo pertanto il rigetto della domanda, in subordine di riconoscere il concorso di colpa della danneggiata stessa. Il giudizio è stato istruito con l'assunzione di prove orali, interrogatori formali e CTU MDL. Conclusa l'istruttoria, il procedimento all'udienza dell'11.12.2024 è stato trattenuto in decisine ed evaso sulle rassegnate conclusioni delle parti, spirati i termini ex art. 190 cpc. maturati in data 3.03.2025. Tanto premesso Come detto, l'attrice agisce nei confronti della convenuta quale proprietaria dei luoghi teatro dell'incidente, occorre pertanto scrutinare i fatti applicando l'art. 2051 c.c. che impone al danneggiato l'onere di provare esclusivamente il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno;
spettando invece al custode la prova liberatoria mediante la dimostrazione del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia che ha valenza di fattore causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Questi caratteri dovrebbero essere presenti pure nel comportamento del danneggiato, nel caso in cui si voglia addurre tale giustificazione quale prova contraria ai sensi dell'art. 2051 c.c.: dovendo il custode prevenire anche il fatto del danneggiato, per quanto possibile evitandolo;
si dovrebbe trattare di comportamenti sui quali il custode non abbia avuto alcuna signorìa di controllo e il cui verificarsi apparisse poco probabile, altrimenti il custode è pienamente responsabile verso la vittima. Pertanto il proprietario e/o custode del sito può superare la responsabilità solo quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della “cosa”, ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato, dovendo dimostrare quindi che la condotta di costui ha i caratteri dell'autonomia, dell'eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità e che sia stata da sola idonea a produrre l'evento, escludendo i fattori causali concorrenti.
-La caduta del “pedone” in corrispondenza di un dislivello, non può evidentemente essere considerata come imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione e/o dislivello possa determinare la caduta del passante e imprevedibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o almeno, di segnalarlo pagina 3 di 9 adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano. Ciò non significa, peraltro, che tale condotta – ancorché' non integrante il fortuito – non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'articolo 2051 c.c., bensì ai sensi dell'articolo 1227 c.c. (operante, ex articolo 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex articolo 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex articolo 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte. Occorre ricordare tuttavia, che non esiste alcun automatismo tra la presenza di una “insidia” quale che sia e la responsabilità del custode. Come sempre, infatti, il discrimine che consente di stabilire se il danno va risarcito o meno, non sta tanto nel verificare se ci sia una colpa del custode (dato che è possibile far valere la colpa presunta del custode ex art. 2051 c.c.) quanto nell'accertare se si è effettivamente in presenza di una situazione "insidiosa" caratterizzata dalla non visibilità oggettiva del pericolo e dalla non prevedibilità soggettiva dello stesso. Perché la “cosa“sia intesa come insidia, deve trattarsi di un ostacolo oggettivamente non visibile e non evitabile, neanche nel caso in cui si sia stati molto prudenti. Ora nel caso specifico è rimasto provato che la danneggiata conoscesse i luoghi. Depone a favore di questo dato, innanzitutto la dichiarazione in tal senso resa al CTU – e riportata dallo stesso nella relazione (cfr. pag.3)durante le O.P. allorché la perizianda riferì di conoscere bene le cantine GU perché anche altre volte vi si era recata per acquistarvi vini da portare a Milano dove risiede. Tale assunto è desumibile altresì dalle affermazioni versate in citazione laddove si riferisce: “la responsabile dell'azienda consentiva il passaggio degli ospiti non dall'entrata principale, come di consueto, bensì da una porta posizionata al lato dell'edificio, normalmente adibita ad entrata secondaria”(cfr. citazione pag 2). Affermazioni, dunque, che non lasciano dubbi sulla conoscenza dei luoghi. In ordine alla posizione della convenuta si osserva. Nel rendere il deferito interrogatorio formale il legale rapp.te pro pagina 4 di 9 tempore rispondendo rispettivamente sugli articolati da 1 a 9 della seconda memoria 183 6° comma cpc di parte attrice:
Art 1: “Vero che in data 29.08.2016 nel primo pomeriggio, la Sig.ra si trovava in Fanusa di Parte_1 Siracusa, nelle vicinanze dei locali dell'azienda vitivinicola “Cantine GU”; 2. “Vero che nella circostanza di cui al punto 1 la Sig.ra si accingeva ad entrare nei locali delle cantine Parte_1 GU”; 3. “Vero che i locali in Fanusa di Siracusa in uso all'azienda vitivinicola “Cantine GU” ed adibiti a cantina, sono dotati di una entrata principale, utilizzata per far accedere la clientela, e di una entrata secondaria, che è quella rappresentata nei rilievi fotografici, prodotti come documento 1 e che si rammostrano al teste”; 4. “Vero che nell'occasione di cui al capitolo 1 e 2, la Sig.ra Parte_1 veniva invitata dal personale delle Cantine GU ad entrare nei locali dall'ingresso secondario, come da documento 1 che si rammostra al teste, poiché l'ingresso principale era chiuso”; 5. “Vero che nell'occasione di cui al capitolo 1, 2 e 4 i locali della cantine GU erano in penombra, poiché le imposte erano socchiuse, così come la porta di ingresso”; 6. “Vero che subito dopo l'entrata secondaria dei locali siti in Fanusa di Siracusa ed in uso alle Cantine GU, si trovano dei gradini, come da rilievi fotografici prodotti come documento 1 e che si rammostrano al teste”; 7. “Vero che nei locali siti in Fanusa di Siracusa ed in uso alle Cantine GU, i gradini presenti all'ingresso del locale sono privi di corrimano e non vi sono cartelli che avvertono la clientela della presenza dei gradini”; 8.
“Vero che la Sig.ra in data 29.08.2016 nell'occasione di cui al capitolo 2, mentre entrava Parte_1 nei locali delle cantine GU, cadeva a terra, scivolando sui gradini”; 9. “Vero che nell'occasione di cui al precedente capitolo 8, sui gradini presenti all'ingresso si trovavano sassolini e ghiaia”; Cosi rispettivamente rispondeva:
”sì è vero la cantina ha due ingressi, uno principale posto sulla facciata principale dell'immobile e l'altro sempre sulla stessa facciata posto a circa 2/3 metri dall'altro”;” la sig.ra fu invitata ad accedere ai locali, ma ritengo di specificare che “” l'ingresso secondario”” di cui all'articolato, è quello principale che d'estate viene utilizzato in quanto l'altro rimane chiuso al fine di non disperdere il condizionamento termico”.
“Confermo che non c'ero (al momento della caduta)e che comunque nel locale di cui all'articolato non ci sono scuri o imposte di altro genere” Sull'articolato 6/7 rispondeva: “si è vero c'è un gradino, è vero che non c'è un passamano e cartelli indicativi;
sull'art. 9:” nulla so dire perché come già detto non c'ero; tuttavia, ritengo di specificare che tutto l'edificio è circondato da un battuto di cemento e non esiste ghiaia”. Prescindendo comunque dalla tipologia dell'ingresso se come principale o secondario, resta provata la circostanza dell'esistenza del gradino, della assenza di adeguata segnalazione dello stesso, della assenza di passamano. Relativamente al comportamento tenuto dalla attrice, dalla prova orale assunta (cfr. verbale del 19.11.2019)è rimasto provato che la sig.ra indossava occhiali da sole che poi tolse al momento dell'ingresso alla cantina, circostanza che fa ritenere verosimilmente presumibile che il passaggio dalla piena luce esterna alla penombra interna, possa aver inciso sulla percezione dei luoghi, anche perché il coniuge dell'attrice entrato per primo non aveva avuto alcuna difficoltà ad entrare usando il medesimo scalino e si era avviato verso il centro della cantina (cfr. verbale del 19.11.201). In ordine poi alla tipologia delle calzature se con zeppa pagina 5 di 9 o meno, il dato è rimasto incerto. Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene sussistere la responsabilità dell'evento lesivo in capo ad entrambe le parti in egual misura: l'uno, per negligenza per omessa accorta vigilanza e messa in sicurezza dei luoghi;
l'altra per non avere prestato la dovuta attenzione anche in considerazione della conoscenza dei luoghi già frequentati. Dunque, la domanda in punto di ristoro dei danni fisici va ritenuta fondata e da accogliere nei termini suddetti del concorso di colpa. Relativamente alla quantificazione soccorre la CTU MDL con la quale il professionista così conclude:”
“La sig.ra esente da precedenti morbosi concorrenti e/o coesistenti in grado Parte_1 di incidere sull'insorgenza della riferita lesione per cui è causa, il 29.08.2016 è caduta mentre si trovava, insieme al marito, nei locali dell'azienda vitivinicola “Cantine GU in Siracusa;
tale evento non è contestato dalla parte convenuta. In sede di visita peritale è stato riferito che è insorta immediata sintomatologia dolorosa alla caviglia sinistra e che, per tale evento, ha consultato il P.S. dell'Ospedale di Siracusa ma, agli atti, non è presente alcuna prestazione sanitaria, redatta nell'immediatezza dell'evento, descrittiva per la lesione riportata che, viceversa, è riferita nel ricorso del legale di parte ricorrente, con: … a seguito della predetta caduta, parte attrice, nell'immediatezza del fatto, lamentava intollerabili dolori alla caviglia sinistra, cui seguiva un'abbondante perdita di sangue. Invero, la caduta aveva cagionato la rottura del perone che, di conseguenza, bucava la pelle del piede, determinando perdite ematiche. La prima prestazione medica è datata il 31.08.2016 ed è redatta dal Dipartimento di
Patologia dell'Apparato Locomotore, Unità Operativa di Traumatologia II dell'Istituto Clinico
Humanitas di Milano che, acquisendo l'anamnesi della ricorrente, rileva che la stessa è caduta in vacanza con frattura lussazione caviglia sx con esposizione puntiforme, ridotta la lussazione dal marito, trasportata al locale pronto soccorso, posta indicazione chirurgica, la paziente si autodimetteva per giungere alla nostra osservazione. La documentazione agli atti non rileva come e con quale mezzo la ricorrente ha lasciato Siracusa il 29.08.2016 per raggiungere Milano il 31.08.2016 e soprattutto se, nell'immediatezza, è stata trattata con un tutore o con un'ingessatura per permettere alla ricorrente di raggiungere Milano, inoltre non è dato sapere se l'esposizione puntiforme alla caviglia sinistra, diagnosticata il 31.08.2016 dal Dipartimento di Patologia dell'Apparato Locomotore, Unità Operativa di Traumatologia II dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano, è stata conseguenza della caduta e/o dalle manovre di riduzione della lussazione ad opera del marito che, in sede di visita peritale, è stato riferito non avere competenze sanitarie. Non è dato inoltre sapere se la … frattura trimalleolare con lieve apertura della pinza intermalleolare sul versante interno ... e la ... minima angolatura dei frammenti ossei peroneali, rilevata solo con l'esame radiografico del 31.08.2016, effettuato dal Servizio di Radiologia Diagnostica dell'Humanitas di Milano, sono la conseguenza diretta della riferita lesione riportata e/o si sono aggravate per lo stress del viaggio da Siracusa a Milano e se i sanitari di Siracusa, che posero il 29.08.2016, come rileva la certificazione del 31.08.2016 dell'Istituto Clinico Humanitas di
Milano, l'indicazione chirurgica, rifiutata dalla ricorrente, avallarono o sconsigliarono tale scelta. Non avendo documentazione sanitaria atta a descrivere le condizioni cliniche della caviglia sinistra al momento dell'evento non è possibile riferire se la compromissione dei tessuti molli, riscontrata dai sanitari dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano, è conseguenza della lesione o dalla mancanza di cure immediate per espresso rifiuto avanzato dalla ricorrente ai sanitari di Siracusa;
dato certo è che i sanitari dell' Humanitas di Milano, per il riscontro di importante sofferenza cutanea con flittene mediale alla caviglia sinistra, hanno dovuto trattare inizialmente la lesione della ricorrente con il posizionamento di ex fix. Il fissatore esterno è stato rimosso nel ricovero dal 02.10.2016 al 07.10.2016 presso il Dipartimento di Patologia dell'Apparato Locomotore, Unità Operativa di Traumatologia II dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano, quando è stato effettuato intervento di conversione in pagina 6 di 9 osteosintesi interna. Il decorso post operatorio fu caratterizzato da precoce mobilizzazione delle due viti da spongiose distali e, per tale motivo, in data 05.10.2016, la ricorrente è stata nuovamente sottoposta ad intervento chirurgico con rimozione dei mezzi di sintesi, nuova osteosintesi con due placche al terzo tubolare e fili di K ed a confezionamento di emistivaletto gessato. Il decorso post operatorio, in riferimento alla documentazione agli atti, è descritto regolare. Allo stato attuale sono residuati: Esiti cicatriziali da intervento di osteosintesi metallica caviglia sinistra con motilità articolare alla TT e SA in anchilosi per frattura bimalleolare in soggetto con riferite successive lesioni al ginocchio e caviglia di destra per ulteriori cadute. • La durata della inabilità temporanea è quantizzabile in giorni 7 (sette gg. - periodo di degenza ospedaliera) di ITA + ulteriori 40 giorni (quaranta gg.) di ITP ridotta al 75% + 30 gg. (trenta gg.) di ITP ridotta al 50%. • per il caso in oggetto, in riferimento all'obiettività clinica rilevata in sede di visita peritale, è possibile esprimere un D.B., inteso quale incidenza sull'integrità psicofica della ricorrente, pari 12% (dodici x 100). Nell'ambito della quantizzazione del danno biologico espresso non possono rientrano tutte le fattispecie di danno non reddituale quali quelli ricadenti sulle attitudini personali compatibili con l'età e le condizioni psicofisiche pregresse, giacché l'incidenza della lesione alla caviglia sinistra, al momento della visita, risulta ulteriormente aggravata da successivi eventi riferiti occorsi nel luglio 2020, che hanno compromesso maggiormente la funzione deambulatoria. • Il fascicolo giudiziario non contiene alcuna documentazione per spese mediche sostenute per la lesione alla caviglia sinistra. • Non sono, al momento, ipotizzabili spese mediche future rapportabili al sinistro de quo. • Le lesioni attualmente diagnosticate, nel rispetto della criteriologia medico legale della ricerca del nesso di causalità, per mancanza di certificazione sanitaria suggestiva per lesioni riportate nell'immediatezza del 29.08.2016, non possono di certo con serenità essere riconducibili a tale epoca. Non è dato sapere se il sanitario del
Dipartimento di Patologia dell'Apparato Locomotore – U.O. di Traumatologia II dell'Istituto Clinico
Humanitas di Milano, il 31.08.2016, nel redigere l'anamnesi infortunistica ed il motivo della sua prestazione, ha preso visione di una prestazione sanitaria con i relativi rilievi clinici, redatta dai sanitari del P.S. di Siracusa il 29.08.2016 o si è limitato a riportare il racconto anamnestico riferito dalla ricorrente. Quanto riportato dal ricorso di parte ricorrente, costituito da: … a seguito della predetta caduta (del 29.08.2016), parte attrice, nell'immediatezza del fatto, lamentava intollerabili dolori alla caviglia sinistra, cui seguiva un'abbondante perdita di sangue. Invero, la caduta aveva cagionato la rottura del perone che, di conseguenza, bucava la pelle del piede, determinando perdite ematiche non avendo riscontro medico legale può trovare sostegno solo in prove testimoniali. E' comunque un dato riportato nella certificazione rilasciata dall'Humanitas di Milano, confermato anche dall'anamnesi raccolta in sede di visita peritale, che la ricorrente, alla prima riferita prestazione effettuata al P.S. dell'Ospedale di Siracusa, all'indicazione chirurgica ... si autodimetteva. Non è dato conoscere la scelta della cattiva compliance intenzionale della ricorrente effettuata nei confronti dei sanitari di Siracusa nella circostanza del 29.09.2016 per poi seguire scrupolosamente, le prescrizioni sanitarie dettate dai colleghi dell'Humanitas di Milano il 31.08.2016 ma di certo, il ritardo di cure di 2 giorni e soprattutto l'aver affrontato un viaggio da Siracusa – Milano, senza documentata assistenza sanitaria e senza una documenta immobilizzazione della zona lesa, ha contribuito negativamente alla riferita lesione occorsa il 29.08.2016. La cattiva compliance, intesa quale sinonimo di scarsa aderenza alla terapia prescritta dai sanitari del P.S. di Siracusa, a parere di questa consulenza medica, può aver inciso, nella stabilizzazione dei postumi della riferita lesione, quantizzati da questa consulenza medica, nella misura del 50%. Sono successivamente pervenute, via e-mail, il 01.04.2022, dai legali di parte convenuta, note medico legali controdeduttive redatte il 28.03.2022, dal loro C.T.P. dott. C. Cro, che rileva, prima di ogni altra cosa, che: • … Per quanto riportato dal dott. nella CTU, sono pienamente concorde con quanto scritto. Per_1 ma osserva che le sue considerazioni: • … riguardano solamente il periodo dell'infortunio, in quanto la sig.ra ha puntualizzato che è caduta all'interno delle cantine GU e che è stata Parte_1 prontamente aiutata dal marito che ha ridotto la lussazione. e sostiene che: • Diverse sono … le criticità che emergono1) la prima, inerente la “riduzione della frattura” ad opera del marito, il quale ha pagina 7 di 9 dichiarato di essere un insegnante e non un medico. Elemento questo che di per sé elimina ogni nesso causale tra l'evento lesivo e danno, 2) la seconda, inerente l'assoluta mancanza di documentazione sanitaria relativa alle cure eventualmente effettuate nel nosocomio siracusano. Mancanza questa che non permette di dimostrare quanto lamentato dall'attrice, 3) la terza, inerente il lungo viaggio in automobile per raggiungere Milano, durante il quale l'attrice potrebbe aver peggiorato se non addirittura causato il danno di cui si duole. E conclude che: • Per tali elementi di criticità … si disconosce il nesso causale tra l'evento lesivo e il danno. Questa consulenza medica, in risposta alle osservazioni avanzate dal CTP di parte convenuta, non può che riferire che le criticità che emergono dalla lettura della documentazione agli atti, come evidenziate dal dott. , sono state già da me Per_2 rilevate ed esplicitate nell'elaborato peritale e, di certo, la mancata produzione, da parte della ricorrente, di certificazione sanitaria suggestiva per le lesioni riportate nell'immediatezza del 29.08.2016, non può essere colmata da alcun sanitario e, pertanto, in questa sede, si ribadisce che il nesso di causalità fra il riferito evento e le lesioni riportate nell'immediatezza del 29.08.2016, non è di certo espresso con serenità per la mancata riconducibilità della lesione a quell'epoca. L'insorgenza delle lesioni, riferite prodotte il 29.08.2016, non ha, come già rilevato, nessun riscontro medico legale, la stesse, eventualmente, può trovare sostegno solo in valide e competenti prove testimoniali”. Ritenuto che tali risultanze appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con criteri corretti e con iter logico ineccepibile codesto ufficio ritiene di farli propri. Pertanto, in applicazione delle tabelle di Milano il quantum risarcibile ammonta ad euro 36.643,00 somma che è da dimezzare in ragione del concorso di colpa della danneggiata e da cui vanno detratti eventuali acconti percepiti per il medesimo titolo Non sussistono i requisiti per la personalizzazione richiesta. Relativamente alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale c.d di lucro cessante/ mancato guadagno si osserva. Seppure sia certamente vero che la danneggiata abbia subìto il danno fisico lamentato, tuttavia non vi è certezza che il lamentato ridotto reddito sia imputabile solo ed esclusivamente all'incidente subìto. Infatti il prospetto dei redditi prodotto ed afferente agli anni dal 2009 al 2017, riportano guadagni altalenanti già prima del 2017, dato che induce ritenere verosimile che la contrazione del reddito non possa essere imputata solo ed esclusivamente all'incidente. D'altronde la stessa attrice ha riferito che la propria attività consiste nella promulgazione dall'insegnamento della lingua inglese presso aziende e/o istituti e di aver avuto bisogno di essere accompagnata per gli spostamenti per non essere autonoma nel deambulare, ciò significando di aver potuto verosimilmente continuare la propria attività. Dunque, la domanda per quanto detto, va rigettata. In ordine alle spese di lite restano a carico delle parti nella misura del 50% quelle della CTU MdL per come liquidate con altro provvedimento. Compensate per il resto in ragione del concorso di colpa.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa P. Fugallo Reictis adversis pagina 8 di 9 Accoglie la domanda nei termini di cui in parte motiva Condanna in persona del legale rapp.te pro.tempore CP_1 A risarcire a per quanto in parte motiva la Parte_1 somma di euro 36.643,00 somma che va dimezzata in ragione del concorso di colpa e da cui detrarre eventuali acconti percepiti per il medesimo titolo. Su tale somma calcolata secondo i parametri attuali, spettano per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo o in mancanza, al passaggio in giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata però al momento del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati;
Le spese di lite restano a carico delle parti nella misura del 50% quelle della CTU MdL per come liquidate con altro provvedimento. Compensate per il resto in ragione del concorso di colpa. Così deciso Siracusa 18.03.2025
Il Giudice onorario
Dr.ssa P.Fugallo
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