Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 163 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili di Volontaria Giurisdizione, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nata ad [...]- Parte_1 C.F._1 gento in data 04/08/1982, e (C.F. ), Parte_2 C.F._2 nato a [...] in data [...], rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppina Sintino (PEC Email_1
ricorrenti
CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALER- MO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
OGGETTO: Esecutorietà sentenza Sacra Rota nullità di matrimonio - do- manda congiunta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con ricorso congiunto del 24/3/2022, e Parte_1 [...] hanno chiesto che venga dichiarata efficace nella Repubblica Ita- Parte_2 liana la sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Agrigen- to il 21/04-02/09/2021 e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribuna- le della Segnatura Apostolica del 7/12/2021, con la quale è stato dichiara- to nullo il matrimonio da loro celebrato con rito concordatario a Castrofi-
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2. Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
3. E' noto che, ai sensi dell'art. 8, n. 2, del c.d. nuovo accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando sia accertato che:
a) il giudice ecclesiastico è competente a conoscere della causa in quanto il matrimonio è stato celebrato in conformità dell'art. 8 del predetto accordo (e cioè secondo le norme del diritto ca- nonico);
b) nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assi- curato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
4. Nella specie, trattandosi di matrimonio concordatario celebrato a Ca- strofilippo e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comu- ne, ricorreva senz'altro la competenza del Tribunale Ecclesiastico, che ha, altresì, emesso la sentenza delibanda al termine di un processo in cui è stato garantito il contraddittorio e rispettato il diritto di difesa di entram- be le parti.
5. Avanti il giudice italiano non risulta pendente, peraltro, altro procedi- mento avente lo stesso oggetto.
6. Non sussiste, poi, contrasto con l'ordine pubblico interno italiano, do- vendosi sottolineare, a tal proposito, come non si pongano problemi di tu- tela dell'affidamento del coniuge incolpevole, visto che almeno una delle cause di nullità era ampiamente conosciuta anche dall'altro nubendo, come si ricava dall'esame della sentenza ecclesiastica.
7. E' noto, peraltro, che la declaratoria di esecutività della sentenza del Tribunale ecclesiastico, che ha pronunciato la nullità del matrimonio con- cordatario per esclusione di uno dei “bona matrimonii” da parte di uno
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 4 soltanto dei coniugi, richiede che tale divergenza sia effettivamente cono- sciuta dall'altro coniuge, ovvero che non gli sia stata nota a causa della sua negligenza, essendo altrimenti di ostacolo alla delibazione la contra- rietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il princi- pio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevo- le. La violazione di tale principio va esclusa, poi, se l'altro coniuge si avvale della pronunzia, chiedendo l'esecutività della sentenza delibanda (Cass. 11 giugno 1997 n.5243; Cass. 7 luglio 1998 n.6590).
8. Nella specie, con riferimento alla prima delle due cause di nullità, ri- guardante solamente la ricorrente , il fatto che Parte_1 anche il abbia chiesto l'esecutività della delibanda sentenza, Parte_2 esclude la rilevanza dell'accertamento in questione.
9. È bene aggiungere, ancora, che la non menzione della esclusione della prole tra i doveri nascenti dal matrimonio (art. 143 c.c.) non significa che, se un diverso ordinamento valorizzi tale circostanza, si verifichi un radica- le contrasto con principi fondamentali dell'ordinamento statuale.
10. Nel caso di specie, le parti hanno contratto matrimonio in data 6/9/2018 e la loro convivenza è meno di un anno, fino alla separazione consensuale, richiesta con ricorso del 30/5/2019 e omologata dal Tribuna- le di Agrigento con decreto in data 19/9/2019.
11. Posto, quindi, che il motivo di nullità non contrasta con l'ordine pub- blico italiano e considerato che, in sede di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale emessa dal giudice ecclesiastico, il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in quella pronuncia (non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell'istruttoria, con acquisizione di nuovi materiali probatori), risulta allora esaurito l'oggetto dell'accertamento devoluto a questa Corte.
12. Non vi è ostacolo, in definitiva, alla delibazione della sentenza pro- nunciata dal Tribunale Ecclesiastico e la domanda va conseguentemente accolta, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune nei cui regi- stri il matrimonio è stato trascritto di procedere ai prescritti adempimenti.
13. Nulla in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
− dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Agrigento il 21/04-02/09/2021 e
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 4 resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 7/12/2021, con la quale è stato dichiarato nullo il ma- trimonio da loro celebrato con rito concordatario a PP (Ag) il 6/9/2018 da , nata ad Agrigento in [...]- Parte_1 ta 04/08/1982, e nato a Canicatti' (AG) in [...] Parte_2
10/06/1981 e trascritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 6, parte II, serie A dell'anno del 2018;
− ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di PP di procedere ai prescritti adempimenti consequenziali;
− nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 15/01/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
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