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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 14/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Giulia Capannoli Presidente rel.
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice o.p.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili iscritto al n. 164/2025 V.G. promosso da
), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Cecilia Bartalini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via della Sapienza n. 62, Siena
PARTE RICORRENTE
e da
, rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 giusto procura in atti dall'Avv. Nunzia Basile ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale Marconi n. 20, Poggibonsi (SI)
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 3.12.2005 in Castellina in Chianti, trascritto nei registri del Comune di Castellina in Chianti, anno 2005, parte I, serie n.
32;
- ordinare al Comune di Castellina in Chianti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
Omologare le seguenti condizioni
1) I coniugi si impegnano affinché i figli e mantengano un Per_1 Per_2 rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cura ed istruzione da entrambi i genitori;
2) La casa coniugale in Castellina in Chianti, Via Aldo Moro 2, verrà assegnata alla Sig.ra con la quale continueranno a convivere i CP_1 figli e;
Per_1 Per_2
3) Vista la maggiore età raggiunta dai figli, gli stessi decideranno in autonomia i tempi di frequentazione col padre. In linea di massima, previo accordo con i figli secondo i loro impegni e le loro esigenze, il padre potrà tenerli con sé uno o più pomeriggi infrasettimanali, nei giorni da concordare con loro, e i weekend in modo alternato con la madre. Così per le festività, i genitori terranno con sé i figli in modo alternato tra loro, sempre concordemente con gli impegni e le esigenze dei figli;
4) Il Sig. verserà alla moglie un contributo per il mantenimento dei figli Pt_1 pari ad euro 475,00 mensili (euro 237,50 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo le indicazioni contenute nel Protocollo in materia di diritto di famiglia del Tribunale di Siena;
5) L'assegno unico per i figli verrà percepito interamente dalla Sig. CP_1
2 6) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano l'uno nei confronti dell'altra e reciprocamente al diritto all'assegno ex art. 5 L. 898/1970;
7) In sede di separazione personale i coniugi hanno regolato ogni rapporto economico intercorrente tra di loro, e si danno reciprocamente atto di aver già provveduto a dividere tutti i residui beni immobili, mobili, e i valori mobiliari comuni, di essere autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione derivante dal matrimonio e dal regime patrimoniale della famiglia dagli stessi prescelto;
8) Le spese del presente procedimento saranno sopportate dalle parti ciascuno per il proprio legale con rinuncia alla solidarietà professionale;
9) Con ogni conseguenziale pronuncia disponendo le relative annotazioni di legge”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 03/12/2005, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castellina in
Chianti, anno 2005, parte I, serie n. 32 e che si sono separati con sentenza di questo Tribunale del 15.9.2023; ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati i figli e , entrambi il 30.1.2006, e che le condizioni pattuite non Per_1 Per_2 contrastino con l'interesse degli stessi;
3 rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970,
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
03/12/2005 dai coniugi nato il [...] a [...] e Parte_1
nata il [...] a [...], atto trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castellina in Chianti, anno
2005, parte I, serie n. 32 alle condizioni di cui in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castellina in Chianti in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso oggi in Siena, 07/03/2025 La Presidente rel.
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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