TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 05/05/2026, n. 8217
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Decreto presidenziale 7 aprile 2023
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Ordinanza presidenziale 20 giugno 2023
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Ordinanza cautelare 5 agosto 2023
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Sentenza 5 maggio 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che gli atti impugnati, pur definiti "provvedimenti", non esprimono un potere autoritativo delle regioni, ma una mera attività tecnico-contabile di accertamento dei presupposti per il ripiano degli oneri. Tale attività è interamente vincolata e non lascia margini di discrezionalità, configurando un rapporto obbligatorio tra l'amministrazione e il fornitore, basato su un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo dovuto. La cognizione spetta quindi al giudice ordinario, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che gli atti impugnati, pur definiti "provvedimenti", non esprimono un potere autoritativo delle regioni, ma una mera attività tecnico-contabile di accertamento dei presupposti per il ripiano degli oneri. Tale attività è interamente vincolata e non lascia margini di discrezionalità, configurando un rapporto obbligatorio tra l'amministrazione e il fornitore, basato su un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo dovuto. La cognizione spetta quindi al giudice ordinario, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 05/05/2026, n. 8217
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8217
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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