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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/06/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
RG 654/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sergio Palmas, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via
Mazzini n. 6;
RICORRENTE contro
(P. IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Macciotta, elettivamente P.IVA_1
domiciliata all'indirizzo telematico all'indirizzo PEC
Email_1
CONVENUTA
OGGETTO: collocazione temporale prestazione lavorativa part time
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 3
maggio 2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
( chiedendo Controparte_1 CP_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte.
2. Parte ricorrente ha allegato di svolgere attività lavorativa alle dipendenze di CP_1
con contratto a tempo indeterminato e parziale (77,922%) dall'1.7.2007, con qualifica di operaio ed inquadramento al livello 6° del CCNL Assaeroporti.
3. Il sig. ha lamentato che determinava i turni orari solamente con Pt_1 CP_1
cadenza mensile e senza un programma articolato su fasce stabilite, procedendo altresì a frequenti variazioni della turnistica nel corso della stessa mensilità e senza adeguato preavviso al lavoratore.
4. Tale condotta sarebbe illegittima in quanto adottata in violazione di quanto disposto dall'art. 5 del d.lgs. n. 81 del 2015, che imporrebbe una predeterminazione dell'orario lavorativo del dipendente a tempo parziale, mediante riferimento a turni programmati su fasce orarie prestabilite, in ordine al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
5. avrebbe invece indicato 48 differenti turni giornalieri, articolati nel corso delle CP_1
24 ore. Ciò equivarrebbe a tesi del ricorrente a mancata predeterminazione dell'orario lavorativo.
6. Il sig. ha dunque convenuto in giudizio chiedendo Pt_1 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice unico del
Lavoro, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, per le ragioni gradatamente esposte in narrativa, accertare e dichiarare:
A. accertare e dichiarare il diritto del signor alla preventiva indicazione Parte_1
della collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
B. accertare e dichiarare l'inadempimento in capo a in relazione CP_1 all'obbligo di cui al punto A);
C. condannare alla preventiva indicazione della collocazione temporale CP_1
dell'orario di lavoro del ricorrente con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
D. condannare, anche ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs.vo 81/2015 ed in ragione del suindicato inadempimento, la al risarcimento del danno in favore CP_1 dell'odierno ricorrente, da liquidarsi in € 5.000,00 o nella diversa misura da determinarsi in via equitativa;
E. con vittoria delle spese del giudizio”.
7. Si è tempestivamente costituita contestando tutte le deduzioni di parte CP_1
ricorrente.
2 8. La convenuta ha sostenuto di aver sempre adottato una pianificazione mensile dei turni dei propri dipendenti. Tale pianificazione poi poteva subire della variazioni in corso d'opera, in ragione delle esigenze tecniche, organizzative ed operative aziendali, ma sempre con tempestive comunicazioni ai propri dipendenti.
9. Sicché, la resistente ha chiesto l'integrale rigetto del ricorso avversario.
10. Istruita la causa solo documentalmente, quest'ultima viene definita all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
11. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
12. A livello normativo, l'art. 5 del d. lgs. n. 81 del 2015 così prevede: “
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma
2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”.
13. Tali disposizioni stabiliscono dunque la necessità di indicare puntualmente nel contratto di lavoro non solo la durata della prestazione lavorativa, ma anche la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno (come, peraltro, già previsto dall'articolo 2, comma 2 del d. lgs. n. 61 del 2000), al fine di garantire la programmabilità del tempo di lavoro dei part-timer, che è condizione di legittimità costituzionale di tale figura negoziale, alla luce della sentenza n. 210/1992 della Corte
Costituzionale, che ha escluso l'ammissibilità di un contratto di lavoro a tempo parziale nel quale sia riconosciuto al datore di lavoro il potere unilaterale di determinare o variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, assoggettando il lavoratore ad un potere di chiamata esercitabile ad libitum.
14. Nel caso di attività lavorativa organizzata su turni, poi, l'indicazione di cui al comma 2 della norma in esame può essere operata attraverso il rinvio a dei turni programmati stabiliti in fasce orarie predefinite. Ciò implica, dunque, un onere di programmazione
3 specifica in capo a parte datoriale, quantomeno in ordine all'indicazione di “fasce orarie prestabilite”.
15. La disposizione si inserisce nel solco del principio tracciato dalla Corte Costituzionale, risultando chiaro l'intento di consentire al lavoratore di prevedere la collocazione temporale dell'impegno lavorativo al fine di poter organizzare il tempo restante.
16. In tale contesto si aggiunge la possibilità, determinata dall'art. 6, commi 4, 5 e 6, d.lgs. n.
81 del 2015 che, nel rispetto dei contratti collettivi, le parti pattuiscano, per iscritto, clausole cd. “flessibili o elastiche” relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
17. La giurisprudenza ha chiarito che, anche in caso di contrattualizzazione di una clausola relativa alla variazione della collocazione temporale della prestazione, non è consentito derogare all'obbligo di garantire al lavoratore la prevedibilità delle tempistiche della propria prestazione lavorativa, poiché, come rilevato, la programmabilità del tempo di lavoro costituisce condizione di legittimità del contratto part-time (cfr. Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 6900 del 2018, che stabilisce l'illegittimità delle clausole elastiche che consentono al datore di lavoro di richiedere “a comando” la prestazione lavorativa dedotta in contratto part-time poiché comportano una maggiore penosità e onerosità del lavoro;
nello stesso senso Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 25680 del 2014).
18. La disciplina legale posta dall'art. 6 cit. in difetto di regolamentazione contrattuale, prevede, infatti, che le clausole elastiche o flessibili devono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro e che devono prevedere, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento - che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale - e comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
4 19. La procedura individuata per la sottoscrizione delle clausole, le condizioni della loro validità, le modalità di attivazione e quelle di compensazione economica, lasciano emergere che l'intentio legis è quella tutelare il lavoratore, proprio al fine di garantirgli, anche in queste ipotesi, la prevedibilità dell'impegno lavorativo.
20. In altre parole, nell'ambito del lavoro part-time deve essere riconosciuto al datore di lavoro un potere di variazione unilaterale della collocazione temporale ridotto e regolamentato, dovendosi comunque garantire il contemperamento degli interessi dei lavoratori ai quali sarebbe, altrimenti, del tutto impossibile programmare altre attività lavorative così come la gestione delle esigenze della vita familiare.
21. Il contratto part-time risulta, infatti, in astratto compatibile anche con una seconda attività lavorativa (l'incompatibilità deve essere dimostrata in concreto, cfr. Cass. civ, sez. lav., sentenza n. 13196 del 2017) e, a tale scopo, risulta indispensabile che al lavoratore sia garantita certa stabilità nella collocazione temporale dei turni nonché la loro comunicazione con congruo preavviso.
22. Quanto alle sanzioni per la violazione della disciplina richiamata, l'art. 10 d.lgs. n. 81 del
2015 prevede: “Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
3. Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.
23. Con riferimento all'emolumento da corrispondere al lavoratore, la giurisprudenza di legittimità, formatasi in relazione al previgente art. 8, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2000 contenente, per il caso di omessa indicazione nel contratto della distribuzione dell'orario part-time, una disciplina sovrapponibile a quella applicabile al caso in esame, è ormai consolidata nell'affermare che lo stesso abbia natura di misura sanzionatoria, e deve
5 pertanto essere liquidato equitativamente senza necessità di prova del danno procurato, che deriva dall'obiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione (cfr. Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 9229 del 2021; Cass. civ., sez. lav., sez. lav., sentenza n. 8882 del
2015).
24. Nel caso di specie, è pacifico che la programmazione dei turni sia solamente mensile. Né è poi oggetto di censura la deduzione di parte ricorrente secondo cui nell'arco di una giornata lavorativa vengono programmati ben 48 differenti turni, che coprono ogni mezz'ora l'arco temporale che va dalle 00:00 alle 24:00.
25. Peraltro, tale circostanza emerge altresì dal documento nel quale vengono indicati con varie sigle tutti i possibili turni distribuiti sulle 24 ore (doc. 3 fasc. ricorrente).
26. Sempre a livello documentale è poi possibile accertare la ripetuta e variegata distribuzione dei turni assegnati a parte ricorrente, risultando tutta una serie diffusa di fasce lavorative differenti nella distribuzione mensile (doc. 4 fasc. ricorrente). A mero titolo esemplificativo, nel mese di maggio 2021, il ricorrente ha svolto almeno 7 differenti turni, con orizzonte temporale della prestazione lavorativa compreso tra le 05:00 e le 24:30.
27. Vista l'ampia copertura temporale indicata, è evidente che risulta sostanzialmente omessa la predeterminazione dei turni con riferimento a fasce orarie prestabilite, e che dunque risulta violata la disciplina posta dall'art. 5 del d.lgs. n. 81 del 2015. Deve inoltre rilevarsi che, anche in concreto, la condotta della non garantisce al lavoratore la CP_1
programmabilità del tempo di lavoro: a fronte della lamentata tardiva comunicazione dei turni nonché della loro variabilità, la datrice di lavoro si è limitata ad allegare che i turni venivano comunicati tempestivamente, con cadenza mensile.
28. Alla luce di questa estrema variabilità dei turni, deve ritenersi esclusa la possibilità del lavoratore di programmare per il futuro il suo tempo di lavoro.
29. pur potendo contare su un consistente numero di dipendenti che CP_1
consentirebbe una regolazione ordinata e prevedibile della turnazione, quanto meno secondo fasce orarie assegnate a ciascun lavoratore, ha, di fatto, esercitato quel potere di chiamata ad libitum che mina il diritto del lavoratore di organizzare la propria vita lavorativa e personale.
6 30. La prestazione lavorativa del ricorrente viene invece sostanzialmente distribuita su una serie di turni mensili del tutto eterogenei tra loro, ciò evidenziando una particolare soggezione del dipendente alle direttive organizzative imposte dal datore.
31. Il rilievo è ulteriormente amplificato dal fatto che i turni venivano altresì modificati in corso d'opera da come allegato dal ricorrente e non contestato da CP_1
quest'ultima. Peraltro, la circostanza emerge anche a livello documentale (doc. 4 fasc. ricorrente), ove saltano all'evidenza delle frequenti interlineature alla programmazione dei turni, con sostituzioni 'a penna'.
32. Deve quindi ritenersi che la condotta della datrice di lavoro sia illegittima.
33. Tale conclusione non muta alla luce delle dedotte - peraltro genericamente - esigenze che caratterizzano il settore di apparenza della SOGEAAL - società che opera nell'ambito dei servizi aeroportuali - posto che le stesse non possono certo derogare alla norma di legge.
34. A tali esigenze fa fronte il CCNL di settore che prevede, con riferimento ai lavoratori a tempo parziale, al paragrafo 6 dell'art. G11: “in presenza di esigenze tecnico-produttive, anche non programmabili, l'azienda ha la facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di personale a tempo parziale, dandone un preavviso ai soggetti interessati di almeno 48 ore. Le prestazioni lavorative effettuate a seguito dell'applicazione di questo comma sono compensate con una maggiorazione forfettaria legata all'effettiva presenza senza riflesso alcuno sugli istituti retributivi indiretti e differiti contrattuali e legali, pari a euro 0,52 giornalieri. Ai sensi inoltre dell'art. 2120 comma 2 c.c., la stessa non è utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro con le modalità di cui al presente paragrafo richiede il consenso scritto del lavoratore”.
35. È evidente come anche tale norma, nel regolamentare la possibilità di variare l'orario del lavoratore part-time in ragione delle “esigenze tecnico-produttive” del settore aeroportuale, presuppone che vi sia stata la predeterminazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa la quale, appunto, può essere “variata” dal datore di lavoro secondo la procedura e con gli effetti indicati.
36. Nel caso di specie, l'assenza di qualsivoglia predeterminazione della collocazione temporale e la comunicazione dei turni nell'imminenza della loro attuazione, qualifica, a
7 monte, la condotta della come illegittima precludendo ogni ulteriore CP_1
valutazione in ordine alla legittimità della individuazione del turno.
37. In ogni caso, sebbene l'art. G11, comma sesto, del CCNL Trasporto Aereo accordi al datore di lavoro uno ius variandi in ordine alla collocazione temporale della prestazione in presenza di esigenze tecnico produttive, lo stesso richiede pur sempre che “la disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro con le modalità di cui al presente paragrafo richiede il consenso scritto del lavoratore”.
38. Nel caso di specie, al di là delle poche richieste di cambio turno effettuate dal ricorrente
(doc. 1 c fasc. convenuta), non consta alcuna allegazione di parte convenuta in ordine alla sussistenza del consenso del lavoratore al cambio di turno rispetto alla programmazione mensile (programmazione già di per sé insufficiente, per quanto già detto sopra), né vi è comunque evidenza documentale di tale circostanza.
39. Con riferimento alle conseguenze dell'accertata illegittimità della condotta del datore di lavoro, in assenza di una specifica domanda volta a richiedere la determinazione dell'orario lavorativo tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 10 del d.lgs. n. 81 del 2015, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno sofferto dal ricorrente in ragione dell'illegittima condotta datoriale.
40. Data la necessaria oggettivizzazione del percorso valutativo da condurre per la determinazione equitativa delle poste risarcitorie, deve ritenersi congruo stabilire il risarcimento nella misura del 10% della RAL dei 5 anni precedenti all'introduzione del giudizio;
quest'ultimo viene dunque parametrato sullo stipendio lordo mensile ricavato dall'ultima busta paga in atti, incrementato della tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, e infine ridotto in virtù dell'orario a tempo parziale del 77,922%; sicché
l'importo viene determinato in complessivi € 9.690,37.
41. Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa e della natura seriale della stessa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
8 - accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad essere assegnata a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite nonché l'inadempimento di
[...]
in ordine a tale obbligo;
Controparte_1
- condanna al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 9.690,37, oltre interessi Parte_2
e rivalutazione monetaria;
- condanna la parte soccombente Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di
[...]
, liquidate in complessivi € 2.100,00, oltre agli accessori fiscali e Parte_2
previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 06/06/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
9
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sergio Palmas, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via
Mazzini n. 6;
RICORRENTE contro
(P. IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Macciotta, elettivamente P.IVA_1
domiciliata all'indirizzo telematico all'indirizzo PEC
Email_1
CONVENUTA
OGGETTO: collocazione temporale prestazione lavorativa part time
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 3
maggio 2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
( chiedendo Controparte_1 CP_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte.
2. Parte ricorrente ha allegato di svolgere attività lavorativa alle dipendenze di CP_1
con contratto a tempo indeterminato e parziale (77,922%) dall'1.7.2007, con qualifica di operaio ed inquadramento al livello 6° del CCNL Assaeroporti.
3. Il sig. ha lamentato che determinava i turni orari solamente con Pt_1 CP_1
cadenza mensile e senza un programma articolato su fasce stabilite, procedendo altresì a frequenti variazioni della turnistica nel corso della stessa mensilità e senza adeguato preavviso al lavoratore.
4. Tale condotta sarebbe illegittima in quanto adottata in violazione di quanto disposto dall'art. 5 del d.lgs. n. 81 del 2015, che imporrebbe una predeterminazione dell'orario lavorativo del dipendente a tempo parziale, mediante riferimento a turni programmati su fasce orarie prestabilite, in ordine al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
5. avrebbe invece indicato 48 differenti turni giornalieri, articolati nel corso delle CP_1
24 ore. Ciò equivarrebbe a tesi del ricorrente a mancata predeterminazione dell'orario lavorativo.
6. Il sig. ha dunque convenuto in giudizio chiedendo Pt_1 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice unico del
Lavoro, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, per le ragioni gradatamente esposte in narrativa, accertare e dichiarare:
A. accertare e dichiarare il diritto del signor alla preventiva indicazione Parte_1
della collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
B. accertare e dichiarare l'inadempimento in capo a in relazione CP_1 all'obbligo di cui al punto A);
C. condannare alla preventiva indicazione della collocazione temporale CP_1
dell'orario di lavoro del ricorrente con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
D. condannare, anche ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs.vo 81/2015 ed in ragione del suindicato inadempimento, la al risarcimento del danno in favore CP_1 dell'odierno ricorrente, da liquidarsi in € 5.000,00 o nella diversa misura da determinarsi in via equitativa;
E. con vittoria delle spese del giudizio”.
7. Si è tempestivamente costituita contestando tutte le deduzioni di parte CP_1
ricorrente.
2 8. La convenuta ha sostenuto di aver sempre adottato una pianificazione mensile dei turni dei propri dipendenti. Tale pianificazione poi poteva subire della variazioni in corso d'opera, in ragione delle esigenze tecniche, organizzative ed operative aziendali, ma sempre con tempestive comunicazioni ai propri dipendenti.
9. Sicché, la resistente ha chiesto l'integrale rigetto del ricorso avversario.
10. Istruita la causa solo documentalmente, quest'ultima viene definita all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
11. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
12. A livello normativo, l'art. 5 del d. lgs. n. 81 del 2015 così prevede: “
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma
2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”.
13. Tali disposizioni stabiliscono dunque la necessità di indicare puntualmente nel contratto di lavoro non solo la durata della prestazione lavorativa, ma anche la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno (come, peraltro, già previsto dall'articolo 2, comma 2 del d. lgs. n. 61 del 2000), al fine di garantire la programmabilità del tempo di lavoro dei part-timer, che è condizione di legittimità costituzionale di tale figura negoziale, alla luce della sentenza n. 210/1992 della Corte
Costituzionale, che ha escluso l'ammissibilità di un contratto di lavoro a tempo parziale nel quale sia riconosciuto al datore di lavoro il potere unilaterale di determinare o variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, assoggettando il lavoratore ad un potere di chiamata esercitabile ad libitum.
14. Nel caso di attività lavorativa organizzata su turni, poi, l'indicazione di cui al comma 2 della norma in esame può essere operata attraverso il rinvio a dei turni programmati stabiliti in fasce orarie predefinite. Ciò implica, dunque, un onere di programmazione
3 specifica in capo a parte datoriale, quantomeno in ordine all'indicazione di “fasce orarie prestabilite”.
15. La disposizione si inserisce nel solco del principio tracciato dalla Corte Costituzionale, risultando chiaro l'intento di consentire al lavoratore di prevedere la collocazione temporale dell'impegno lavorativo al fine di poter organizzare il tempo restante.
16. In tale contesto si aggiunge la possibilità, determinata dall'art. 6, commi 4, 5 e 6, d.lgs. n.
81 del 2015 che, nel rispetto dei contratti collettivi, le parti pattuiscano, per iscritto, clausole cd. “flessibili o elastiche” relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
17. La giurisprudenza ha chiarito che, anche in caso di contrattualizzazione di una clausola relativa alla variazione della collocazione temporale della prestazione, non è consentito derogare all'obbligo di garantire al lavoratore la prevedibilità delle tempistiche della propria prestazione lavorativa, poiché, come rilevato, la programmabilità del tempo di lavoro costituisce condizione di legittimità del contratto part-time (cfr. Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 6900 del 2018, che stabilisce l'illegittimità delle clausole elastiche che consentono al datore di lavoro di richiedere “a comando” la prestazione lavorativa dedotta in contratto part-time poiché comportano una maggiore penosità e onerosità del lavoro;
nello stesso senso Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 25680 del 2014).
18. La disciplina legale posta dall'art. 6 cit. in difetto di regolamentazione contrattuale, prevede, infatti, che le clausole elastiche o flessibili devono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro e che devono prevedere, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento - che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale - e comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
4 19. La procedura individuata per la sottoscrizione delle clausole, le condizioni della loro validità, le modalità di attivazione e quelle di compensazione economica, lasciano emergere che l'intentio legis è quella tutelare il lavoratore, proprio al fine di garantirgli, anche in queste ipotesi, la prevedibilità dell'impegno lavorativo.
20. In altre parole, nell'ambito del lavoro part-time deve essere riconosciuto al datore di lavoro un potere di variazione unilaterale della collocazione temporale ridotto e regolamentato, dovendosi comunque garantire il contemperamento degli interessi dei lavoratori ai quali sarebbe, altrimenti, del tutto impossibile programmare altre attività lavorative così come la gestione delle esigenze della vita familiare.
21. Il contratto part-time risulta, infatti, in astratto compatibile anche con una seconda attività lavorativa (l'incompatibilità deve essere dimostrata in concreto, cfr. Cass. civ, sez. lav., sentenza n. 13196 del 2017) e, a tale scopo, risulta indispensabile che al lavoratore sia garantita certa stabilità nella collocazione temporale dei turni nonché la loro comunicazione con congruo preavviso.
22. Quanto alle sanzioni per la violazione della disciplina richiamata, l'art. 10 d.lgs. n. 81 del
2015 prevede: “Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
3. Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.
23. Con riferimento all'emolumento da corrispondere al lavoratore, la giurisprudenza di legittimità, formatasi in relazione al previgente art. 8, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2000 contenente, per il caso di omessa indicazione nel contratto della distribuzione dell'orario part-time, una disciplina sovrapponibile a quella applicabile al caso in esame, è ormai consolidata nell'affermare che lo stesso abbia natura di misura sanzionatoria, e deve
5 pertanto essere liquidato equitativamente senza necessità di prova del danno procurato, che deriva dall'obiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione (cfr. Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 9229 del 2021; Cass. civ., sez. lav., sez. lav., sentenza n. 8882 del
2015).
24. Nel caso di specie, è pacifico che la programmazione dei turni sia solamente mensile. Né è poi oggetto di censura la deduzione di parte ricorrente secondo cui nell'arco di una giornata lavorativa vengono programmati ben 48 differenti turni, che coprono ogni mezz'ora l'arco temporale che va dalle 00:00 alle 24:00.
25. Peraltro, tale circostanza emerge altresì dal documento nel quale vengono indicati con varie sigle tutti i possibili turni distribuiti sulle 24 ore (doc. 3 fasc. ricorrente).
26. Sempre a livello documentale è poi possibile accertare la ripetuta e variegata distribuzione dei turni assegnati a parte ricorrente, risultando tutta una serie diffusa di fasce lavorative differenti nella distribuzione mensile (doc. 4 fasc. ricorrente). A mero titolo esemplificativo, nel mese di maggio 2021, il ricorrente ha svolto almeno 7 differenti turni, con orizzonte temporale della prestazione lavorativa compreso tra le 05:00 e le 24:30.
27. Vista l'ampia copertura temporale indicata, è evidente che risulta sostanzialmente omessa la predeterminazione dei turni con riferimento a fasce orarie prestabilite, e che dunque risulta violata la disciplina posta dall'art. 5 del d.lgs. n. 81 del 2015. Deve inoltre rilevarsi che, anche in concreto, la condotta della non garantisce al lavoratore la CP_1
programmabilità del tempo di lavoro: a fronte della lamentata tardiva comunicazione dei turni nonché della loro variabilità, la datrice di lavoro si è limitata ad allegare che i turni venivano comunicati tempestivamente, con cadenza mensile.
28. Alla luce di questa estrema variabilità dei turni, deve ritenersi esclusa la possibilità del lavoratore di programmare per il futuro il suo tempo di lavoro.
29. pur potendo contare su un consistente numero di dipendenti che CP_1
consentirebbe una regolazione ordinata e prevedibile della turnazione, quanto meno secondo fasce orarie assegnate a ciascun lavoratore, ha, di fatto, esercitato quel potere di chiamata ad libitum che mina il diritto del lavoratore di organizzare la propria vita lavorativa e personale.
6 30. La prestazione lavorativa del ricorrente viene invece sostanzialmente distribuita su una serie di turni mensili del tutto eterogenei tra loro, ciò evidenziando una particolare soggezione del dipendente alle direttive organizzative imposte dal datore.
31. Il rilievo è ulteriormente amplificato dal fatto che i turni venivano altresì modificati in corso d'opera da come allegato dal ricorrente e non contestato da CP_1
quest'ultima. Peraltro, la circostanza emerge anche a livello documentale (doc. 4 fasc. ricorrente), ove saltano all'evidenza delle frequenti interlineature alla programmazione dei turni, con sostituzioni 'a penna'.
32. Deve quindi ritenersi che la condotta della datrice di lavoro sia illegittima.
33. Tale conclusione non muta alla luce delle dedotte - peraltro genericamente - esigenze che caratterizzano il settore di apparenza della SOGEAAL - società che opera nell'ambito dei servizi aeroportuali - posto che le stesse non possono certo derogare alla norma di legge.
34. A tali esigenze fa fronte il CCNL di settore che prevede, con riferimento ai lavoratori a tempo parziale, al paragrafo 6 dell'art. G11: “in presenza di esigenze tecnico-produttive, anche non programmabili, l'azienda ha la facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di personale a tempo parziale, dandone un preavviso ai soggetti interessati di almeno 48 ore. Le prestazioni lavorative effettuate a seguito dell'applicazione di questo comma sono compensate con una maggiorazione forfettaria legata all'effettiva presenza senza riflesso alcuno sugli istituti retributivi indiretti e differiti contrattuali e legali, pari a euro 0,52 giornalieri. Ai sensi inoltre dell'art. 2120 comma 2 c.c., la stessa non è utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro con le modalità di cui al presente paragrafo richiede il consenso scritto del lavoratore”.
35. È evidente come anche tale norma, nel regolamentare la possibilità di variare l'orario del lavoratore part-time in ragione delle “esigenze tecnico-produttive” del settore aeroportuale, presuppone che vi sia stata la predeterminazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa la quale, appunto, può essere “variata” dal datore di lavoro secondo la procedura e con gli effetti indicati.
36. Nel caso di specie, l'assenza di qualsivoglia predeterminazione della collocazione temporale e la comunicazione dei turni nell'imminenza della loro attuazione, qualifica, a
7 monte, la condotta della come illegittima precludendo ogni ulteriore CP_1
valutazione in ordine alla legittimità della individuazione del turno.
37. In ogni caso, sebbene l'art. G11, comma sesto, del CCNL Trasporto Aereo accordi al datore di lavoro uno ius variandi in ordine alla collocazione temporale della prestazione in presenza di esigenze tecnico produttive, lo stesso richiede pur sempre che “la disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro con le modalità di cui al presente paragrafo richiede il consenso scritto del lavoratore”.
38. Nel caso di specie, al di là delle poche richieste di cambio turno effettuate dal ricorrente
(doc. 1 c fasc. convenuta), non consta alcuna allegazione di parte convenuta in ordine alla sussistenza del consenso del lavoratore al cambio di turno rispetto alla programmazione mensile (programmazione già di per sé insufficiente, per quanto già detto sopra), né vi è comunque evidenza documentale di tale circostanza.
39. Con riferimento alle conseguenze dell'accertata illegittimità della condotta del datore di lavoro, in assenza di una specifica domanda volta a richiedere la determinazione dell'orario lavorativo tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 10 del d.lgs. n. 81 del 2015, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno sofferto dal ricorrente in ragione dell'illegittima condotta datoriale.
40. Data la necessaria oggettivizzazione del percorso valutativo da condurre per la determinazione equitativa delle poste risarcitorie, deve ritenersi congruo stabilire il risarcimento nella misura del 10% della RAL dei 5 anni precedenti all'introduzione del giudizio;
quest'ultimo viene dunque parametrato sullo stipendio lordo mensile ricavato dall'ultima busta paga in atti, incrementato della tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, e infine ridotto in virtù dell'orario a tempo parziale del 77,922%; sicché
l'importo viene determinato in complessivi € 9.690,37.
41. Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa e della natura seriale della stessa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
8 - accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad essere assegnata a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite nonché l'inadempimento di
[...]
in ordine a tale obbligo;
Controparte_1
- condanna al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 9.690,37, oltre interessi Parte_2
e rivalutazione monetaria;
- condanna la parte soccombente Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di
[...]
, liquidate in complessivi € 2.100,00, oltre agli accessori fiscali e Parte_2
previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 06/06/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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