Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1455/2023 R.G.
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E C I V I L E
V E R B A L E D I U D I E N Z A
All'udienza del 21 gennaio 2025, è presente per parte ricorrente l'avv.
Benedetto Manasseri mentre nessuno è comparso per l'ente resistente.
Il Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso, invita la parte presente alla discussione orale e alla precisazione delle conclusioni.
Parte ricorrente discute e conclude, insistendo nelle domande e difese già
spiegate in atti e nel preverbale depositato il 17-01-2025.
La causa viene posta in decisione ex art. 429 comma 1 c.p.c. (come richiamato dall'art. 447 bis c.p.c.) a tenore del quale “Nell'udienza, il giudice,
esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e
della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di
particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un
termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza”.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
IL Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1455/2023 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), in proprio e nella qualità di socio e legale C.F._1
rappresentante della Farmacia Controparte_1 Pt_2
, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello (ME), via CP_2
Campidoglio n. 26, presso lo studio dell'avv. Benedetto Manasseri, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente;
CONTRO
[...]
Controparte_3
, in
[...]
2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in via Ugo Bassi is. 116 n. 103/A, rappresentato e difeso dal CP_3
Dirigente, arch. Enrico Zaccone;
Resistente;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21 gennaio 2025.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30 novembre 2023, Parte_1
proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 23/0176 del 26/10/2023, emessa dall' , con la quale le era stato Controparte_3
ingiunto il pagamento della somma di € 19.999.92, oltre spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa derivante dalla violazione dell'art. 1
comma 910 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.
La ricorrente eccepiva:
1. l'inesistenza della violazione contestata, allegando che “la creazione della
nuova sede operativa di Acquedolci, nel 2018, ha richiesto ingenti spese e la
ricorrente, come pure le cugine della stessa, dottoresse e Persona_1 [...]
, negli anni 2018 e 2019…hanno accettato di buon grado il Persona_2
rinvio della riscossione della retribuzione, per far fronte alle spese necessarie...”, e,
pertanto, di non avere “…mai corrisposto alle dipendenti somme a titolo di
retribuzione o anticipi delle, con mezzi di pagamento diversi da quelli previsti dalla
legge”;
3 2. la mancanza di prova dei fatti integranti la condotta sanzionata ai sensi della norma che si asserisce violata, attesa l'inidoneità del verbale ispettivo ad assumere valore probatorio in relazione a “..tutte le altre circostanze di
fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle
apprese (o de relato o in seguito ad ispezione di documenti)…”, nonché “la
illegittimità e irritualità delle modalità di richiesta e acquisizione delle
dichiarazioni da parte degli ispettori in sede di primo accesso ispettivo del
13/11/2019, in contrasto con le norme di cui all'art. 33 L. 183/2010, delle
istruzioni di cui alla Circolare del Ministero del lavoro n. 41 del 09/12/2010”;
3. la mancanza di motivazione del provvedimento opposto, dal quale non emergerebbe “l'iter logico giuridico seguito dalla P.A. procedente nell'adottare la
decisione finale”, anche con riguardo ai criteri utilizzati per determinare la misura della sanzione irrogata;
4. la mancanza di prova della responsabilità, ovvero dell' ascrivibilità della condotta integrante la violazione contestata in capo alla ricorrente, la quale non sarebbe stata “…neppure deputata al pagamento delle retribuzioni delle
effettive dipendenti della farmacia…”;
5. l'erronea determinazione dell'ammontare della sanzione comminata, che sarebbe stata quantificata “nella misura abnorme di € 19.999,92, ignorando del
tutto l'art. 8 e seg. L. 689/1981 che detta criteri per la determinazione della
sanzione in caso di più violazioni amministrative”.
Sulla scorta di tali motivi di opposizione, chiedeva al Tribunale adito di
“1) preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione
opposta poiché ricorrono le gravi e circostanziate ragioni sopra indicate;
2) disporre
4 la riunione della presente causa con quelle aventi a oggetto le proposte contro le
ordinanze ingiunzioni n. 744-089 del 18/06/2020 a carico di Controparte_4
nata a San Fratello il [...] in [...] amministratore dal
[...]
13/05/1999 della con Controparte_5
sede legale a San Fratello per € 26.666,56 e la n. 744-089 del 18/06/2020 a carico
di nata a San Fratello il [...] in [...]_6
amministratore dal 13/05/1999 al 05/12/2018 della
[...]
con sede legale a San Fratello per € 6.666,64; 3) Controparte_5
nel merito accogliere il ricorso e, per l'effetto annullare il provvedimento
impugnato; 4) in subordine, rideterminare l'entità della sanzione dovuta, e ridurla
al minimo edittale;
5) con vittoria di spese e compensi, oltre accessori e rimborso
forfetario, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore che ha
anticipato le spese e non ha percepito i compensi.”
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, con comparsa depositata il
27.03.2024, si costituiva l'ente resistente, chiedendo di “1) in via preliminare
rigettare la richiesta di sospensione dell'ordinanza impugnata;
2) rigettare la
richiesta di prova testimoniale di controparte poiché inconducente considerato che
la causa in questione è da considerarsi di natura documentale;
3) dichiarare
infondato il ricorso proposto ex adverso, rigettando in toto le domande avversarie
con vittoria di spese”.
Con ordinanza dell'11 aprile 2024 il G.I., sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8 aprile 2024, rilevato che “Alla luce della documentazione in
atti, ad un primo e sommario esame qual è quello tipico di questa fase e
impregiudicata ogni valutazione di merito, non si ritengono sussistenti i
5 presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva
del provvedimento impugnato non ravvisandosi, anche alla luce del vaglio delle
controdeduzioni di parte resistente, il fumus boni iuris”; osservato altresì che
“…le prove testimoniali chieste da parte ricorrente appaiono irrilevanti ai fini della
decisione della causa, che presenta natura strettamente documentale…”, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto e rinviava la causa all'udienza del 14 ottobre 2024.
Alla predetta udienza, sostituita, giusto decreto del 13 settembre 2024, dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti precisavano le domande e conclusioni già formulate, insistendo per il loro accoglimento;
di talché il G.I., con ordinanza del 19 ottobre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la discussione all'udienza del 21/01/2025,
assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima per il deposito di una sintetica nota conclusionale.
Le parti depositavano tempestivamente i propri scritti conclusivi e, all'
esito dell'udienza del 21 gennaio 2025, il Giudice poneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Tanto premesso, nel merito, occorre esaminare i motivi sui quali parte ricorrente fonda la propria opposizione.
Quanto alla prima eccezione, relativa alla dedotta inesistenza della violazione contestata, essa si basa essenzialmente sull'allegazione secondo cui le dipendenti della avrebbero accettato, per gli Controparte_5
anni 2018 e 2019, la temporanea sospensione del pagamento delle retribuzioni, stante la contingente esigenza di far fronte a spese
6 straordinarie legate all'apertura di una nuova sede operativa.
Di talché non si sarebbe verificata alcuna violazione dell'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai dipendenti attraverso una banca o un ufficio postale, avvalendosi di uno dei mezzi indicati dall'art. 1 comma 910
della legge n. 205 del 2017, atteso che, nel periodo di tempo considerato, le retribuzioni non sarebbero state affatto corrisposte.
Il motivo è infondato.
Invero, tale allegazione non appare compatibile con le risultanze dell'istruttoria espletata dall'amministrazione procedente, posto che, in sede di accertamento ispettivo, risulta essere stata esibita dal consulente del lavoro delegato dalla ditta, fra l'altro, la documentazione relativa al regolare adempimento degli obblighi contributivi in relazione ai dipendenti, nonché i prospetti paga e le denunce retributive fatte all' CP_7
per il periodo compreso tra il 2014 e il 2018 (vedi verbale interlocutorio n.
739/2 del 25/11/2019, in atti relativo alla prosecuzione degli accertamenti avviati con il verbale di primo accesso ispettivo del 13/11/2019).
Non essendo stata riscontrata alcuna irregolarità con riguardo alle comunicazioni obbligatorie da effettuarsi agli enti competenti, da parte del datore di lavoro, in relazione ai rapporti di natura subordinata in essere nel periodo di riferimento del controllo ispettivo, è verosimile ritenere che non vi fosse alcuna sospensione degli obblighi discendenti dai contratti di lavoro con le dipendenti.
A ciò si aggiunga che, con dichiarazione spontaneamente resa nel corso del primo accesso ispettivo effettuato il 13 novembre 2019, Persona_1
7 ha affermato di essere impiegata alle dipendenze della ditta, con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, dal mese di marzo del
2018, e di percepire regolarmente la retribuzione nonché di ricevere mensilmente i prospetti paga (vedi verbale della dichiarazione resa dalla dipendente in data 13/11/2019, in atti). Persona_1
Sicché, desumendosi dalla documentazione in atti che, nel periodo considerato, l'attività lavorativa venisse regolarmente svolta da tutte le dipendenti, la circostanza dei rapporti di parentela e di stretta amicizia intercorrenti tra le suddette dipendenti e le amministratrici della società
non autorizza a far presumere che la prestazione venisse resa, anche solo temporaneamente, a titolo gratuito, restando fermo che ogni attività lavorativa oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato deve presumersi effettuata a titolo oneroso, pur “potendo le
parti – nell'esercizio dell'autonomia privata – legittimamente prevedere
la prestazione di attività lavorativa gratuita…tale ultima prova – che va ricavata
in modo rigoroso da elementi oggettivi e soggettivi, quali il tipo e le concrete
modalità del rapporto, la qualità e la condizione economico-sociale dei soggetti,
nonché le relazioni personali tra essi – è a carico del beneficiario
della prestazione lavorativa (ovverosia del datore di lavoro), e non può
consistere nella semplice inerzia del prestatore d'opera, seppur prolungata nel
tempo, nel chiedere un compenso per la prestazione stessa, né nel mero rapporto di
convivenza.” (Tribunale di Roma, sez. lav., 13/02/2018, n.1092).
Da quanto sopra argomentato, deriva l'infondatezza della doglianza sollevata dall'opponente.
8 3. Con riferimento alla dedotta carenza di prova dei fatti integranti la violazione contestata, si osserva che la condotta sanzionata consiste nella mancata corresponsione, ai lavoratori dipendenti, della retribuzione nonché di ogni anticipo di essa, tramite un mezzo di pagamento tracciabile, avvalendosi di una banca o di un ufficio postale, in violazione dell'obbligo sancito dall'art. 1 comma 910 della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
A tale riguardo, dalla dichiarazione spontaneamente resa dalla dipendente in sede di primo controllo ispettivo, emerge che la Persona_1
retribuzione, oltre ad essere regolarmente corrisposta, fosse erogata in contanti (vedi verbale di acquisizione della dichiarazione spontanea resa in data 13/11/2019, in atti, nel quale viene testualmente riportata la seguente affermazione: “La mia retribuzione mensile è di circa 600 €, senza assegni per il
nucleo familiare in quanto non sono coniugata, e mi viene corrisposta dalla
titolare dell'azienda che è mia madre, in Controparte_4
contanti…”).
Ora, posto che il verbale ispettivo, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni rese nonché degli altri fatti che il pubblico ufficiale, che lo ha redatto, attesta avvenuti in sua presenza, per quanto concerne in particolare le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati in sede ispettiva, “…il materiale probatorio è liberamente
valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo
prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro
contenuto in concorso di altri elementi consentano al giudice di ritenere
9 provati i fatti in questione” (Tribunale di Sulmona sez. lav., 06/11/2020, n.
166).
Nel caso di specie, dalle allegazioni prodotte dalle parti non risulta sia stata esibita dalla ditta documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni, in favore della totalità delle dipendenti e per l'intero periodo temporale di riferimento del controllo effettuato, tramite i mezzi previsti dalla legge (si vedano verbale del 26 settembre 2023 di audizione del legale rappresentante della ditta ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981 e pec del
16/10/2023, inviata all' , contenente Controparte_3
integrazioni documentali in atti).
Pertanto, il tenore delle dichiarazioni rese dalla dipendente Persona_1
, unitamente all'ulteriore materiale probatorio acquisito agli atti,
[...]
consentono di ritenere integrata la prova dei fatti contestati, come dettagliatamente descritti nel verbale unico di accertamento n. 744-089 del
18/06/2020, cui ha fatto seguito l'ordinanza n. 23-0176 del 26/10/2023
contenente l'ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa.
3.1 Né potrebbe negarsi valore probatorio alle dichiarazioni rese dalla dipendente , in virtù della asserita “…irritualità delle Persona_1
modalità di richiesta e acquisizione delle dichiarazioni da parte degli ispettori in
sede di primo accesso ispettivo del 13/11/2019, in contrasto con le norme di cui
all'art. 33 L. 183/2010, delle istruzioni di cui alla Circolare del Ministero del
lavoro n. 41 del 09/12/2010” (vedi pagina 10 del ricorso introduttivo).
Invero, la normativa invocata dalla ricorrente, contenente indicazioni e istruzioni operative per l'effettuazione degli accessi sui luoghi di lavoro da
10 parte del personale ispettivo, prevede la facoltà di acquisire dichiarazioni da parte dei dipendenti trovati intenti al lavoro, le quali devono essere trasposte nel verbale di accesso e devono risultare “inequivocabilmente
riferibili al soggetto che le fornisce, attraverso la sottoscrizione delle stesse” (vedi pagina 4 della Circolare n. 41/2010 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali).
Pertanto, nel caso di specie, non è dato riscontrare alcun profilo di illegittimità, neppure di ordine procedurale, atteso che le dichiarazioni sono state rese dalla dipendente in maniera spontanea e che la stessa ne ha confermato la riferibilità a se stessa attraverso la sottoscrizione del relativo verbale.
Per quanto sopra esposto, appare infondato anche tale motivo di opposizione.
4. In ordine all'asserito difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione opposta, si osserva come la stessa, oltre a recare la dettagliata indicazione della normativa violata e la descrizione puntuale della condotta contestata,
indica le generalità dei lavoratori ai quali si riferisce e i periodi nei quali si
è consumato l'illecito, nonché riporta gli estremi del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo presupposto.
La presenza degli elementi appena descritti, unitamente al riferimento in merito alla circostanza dell'avvenuta audizione “a difesa” del legale rappresentante della ditta a seguito di sua formale richiesta, consentono di ritenere integrato l'obbligo motivazionale, nella misura in cui deve ritenersi pienamente legittima una motivazione “per relationem”, ovvero che
11 contenga l'esplicitazione delle ragioni poste alla base della determinazione amministrativa mediante il riferimento ad altri atti del procedimento,
espressamente richiamati, già entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato, atteso che “In tema di motivazione dell'atto amministrativo, si
precisa che l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa
non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un
provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di
una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della
decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di
contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente”. (Tribunale di Ascoli Piceno, 20/01/2023,
n. 30).
Ne deriva l'infondatezza anche di tale ulteriore motivo di opposizione.
5. Avuto riguardo all'eccepita “impossibilità” di ascrivere la condotta integrante la violazione contestata in capo alla ricorrente, dalla documentazione versata in atti emerge che, in data 6 dicembre 2018, a seguito della donazione, da parte di , della propria Controparte_6
quota di partecipazione al capitale sociale in favore della figlia Parte_1
avvenuta in data 6 dicembre 2018, la stessa abbia assunto anche la
[...]
qualità di amministratore della ditta, unitamente al socio amministratore già in carica (vedi atto di donazione di quota Controparte_4
sociale e di modifica dei patti sociali del 6 dicembre 2018, in atti).
Ora, a detta della ricorrente, pur dopo avere acquisito la partecipazione alla metà del capitale sociale e la qualifica di amministratore, la stessa non
12 avrebbe comunque concorso alla violazione perché “non si occupava della
retribuzione dei dipendenti” (vedi note di trattazione scritta relative all'udienza del 14/10/2024, in atti).
Sennonché, posto che la violazione contestata si ricollega ad una condotta di tipo omissivo, consistente nel non avere adempiuto un obbligo imposto dalla legge, ne deriva che possano esserne chiamati a rispondere a titolo di concorso i soci amministratori che – ancorché non si occupino materialmente dell'assolvimento di quello specifico compito – abbiano,
comunque, un dovere di vigilare sul corretto esercizio dei poteri di amministrazione della società e sull'osservanza degli obblighi di legge da parte dei co-amministratori, considerato che “In tema di illeciti
amministrativi compiuti nell'interesse di una società in nome collettivo, in forza
dell'articolo 3 della legge 689/1981, risponde dell'illecito, se consistente in un
comportamento attivo, il singolo socio che lo ha posto in essere… Ove, invece, la
violazione amministrativa sia integrata da un'omissione, rispondono di
essa i soci ai quali è stata attribuita l'amministrazione della società a norma dell'articolo 2295 del Cc” (Cassazione civile sez. II, 09/09/2021, n.
24373).
Da qui discende l'infondatezza di questa ulteriore doglianza.
6. Resta da esaminare l'ultima eccezione sollevata dalla ricorrente nell'atto di opposizione, secondo cui l'amministrazione procedente avrebbe erroneamente determinato il quantum della sanzione dovuta, in violazione dei criteri dettati dagli artt. 8 e seguenti della Legge n. 689/1981.
L'art. 8 della legge invocata estende alle sanzioni amministrative il regime
13 del c.d. cumulo giuridico di matrice penalistica, secondo cui, in caso di più
violazioni della medesima o di diverse disposizioni normative, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Tuttavia, l'applicabilità di tale regime sanzionatorio di maggior favore presuppone l'unicità dell'azione o dell'omissione, non essendo invocabile in caso di pluralità di condotte dalle quali scaturiscono plurime violazioni.
Nel caso di specie, la condotta consistente nell'avere omesso di corrispondere, per più di una mensilità, la retribuzione ai propri dipendenti attraverso uno dei mezzi di pagamento tracciabili indicati dalla legge, va ricondotta a una pluralità di violazioni, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'illecito riguardi uno o più lavoratori, essendo rilevante soltanto la circostanza della reiterazione dell'omissione nel corso del tempo.
Escludendosi, quindi, una configurazione unitaria delle condotte da cui scaturisce l'applicazione della sanzione stabilita dall'art. 1 comma 913 della
Legge n. 205/2017, ne deriva l'inapplicabilità del regime del cumulo giuridico previsto dall'art. 8 comma 1 della Legge n. 689/1981.
Sul tema, come affermato dalla Suprema Corte, “L'istituto
del cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso
formale (omogeneo o eterogeneo) tra le violazioni contestate. Nei soli casi, quindi,
di violazioni plurime commesse con un'unica azione o omissione, non
essendo per converso invocabile in caso di concorso materiale (violazione
commesse con più azioni o omissioni). Al riguardo, inoltre, in caso pluralità di
violazioni della stessa norma…è esclusa la possibilità di invocare l'articolo 81 del
14 Cp in tema di continuazione tra reati, sia perché l'articolo 8 della legge n. 689 del
1981 prevede espressamente tale possibilità solo per le violazioni in materia di
previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e
illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di
integrazione analogica le norme di favore previste in materia penale vengano tout
court estese alla materia degli illeciti amministrativi.” (Cassazione civile sez. VI,
09/03/2022, n. 7704).
Pertanto, l'amministrazione procedente ha correttamente rapportato l'importo della sanzione al numero delle mensilità in cui sono state poste in essere le condotte da cui ha avuto origine la violazione, posto che, come ribadito anche dalla Direzione centrale per il coordinamento giuridico dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, l'illecito si perfeziona “ogni qualvolta
venga corrisposta la retribuzione in violazione del comma 910 dell'art. 1 L.
205/2017, secondo la periodicità di erogazione che, di norma, avviene
mensilmente.” (vedi nota prot. 606 del 15 aprile 2021 della Direzione centrale per il coordinamento giuridico dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in atti).
La determinazione della misura della sanzione da applicare prescinde anche dal numero dei lavoratori interessati dalla violazione, atteso che,
sempre secondo i chiarimenti forniti dalla Direzione centrale per il coordinamento giuridico dell'Ispettorato Nazionale del lavoro nella nota sopra citata, “la formulazione normativa sembra consentire, nell'applicazione
della sanzione, il riferimento alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo
datore di lavoro, con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero
15 di lavoratori interessati dalla violazione”.
Discende, dalle argomentazioni svolte, l'infondatezza anche dell'ultimo motivo di opposizione.
7. In conclusione, stante l'infondatezza dei motivi posti a base dell'opposizione, il ricorso va rigettato, con conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
8. Sul piano della regolamentazione delle spese di lite, rileva notare che la costituzione in giudizio dell'ente resistente è avvenuta tramite il Dirigente
pro tempore della struttura territoriale, in conformità alla previsione di cui all'art. 6 comma 9 del D. lgs. 1° settembre 2011 n. 150, secondo cui, nel giudizio di primo grado avente ad oggetto l'opposizione ad ordinanza-
ingiunzione emessa da un'autorità amministrativa, “…l'opponente e
l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente.
L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari
appositamente delegati.”
Sennonché, la costituzione in giudizio con tali modalità giustifica, in caso di rigetto dell'opposizione, soltanto il rimborso delle spese vive relative al processo sostenute dall'ente, se documentate, atteso che “l'autorità
amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in
giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente
delegato…non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al
pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le
relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono,
in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle
16 generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché
risultino da apposita nota” (Cassazione civile, sez. VI, ord. 15 aprile 2021
n. 9900).
Nel caso di specie, non avendo l'ente resistente documentato di avere sostenuto delle spese di lite, nulla va disposto al riguardo.
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di Giudice
unico, dott. Gianluca Antonio Peluso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1455/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 23/0176, emessa dall'
[...]
di il 26/10/2023; Controparte_3 CP_3
2. Nulla sulle spese.
Così deciso in Patti, il 21 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
17