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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/10/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 324/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 324/2024 promossa da:
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
, , , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
, , , Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 [...]
, , , , CP_15 Controparte_16 CP_17 Controparte_18 CP_19
, , , ,
[...] CP_20 Controparte_21 CP_22 CP_23
, , , ,
[...] CP_24 Controparte_25 Controparte_26 Pt_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, rappresentati e difesi dall'avv. STACCHIETTI DANIELE elett. dom.to in VIA
[...] Parte_6
TUNISIA N. 3 INTERNO 10 Parte_7
APPELLANTE/I contro
rappresentato e Controparte_27 difeso dall'avv. FERRI ALESSANDRO elett.te dom.to in VIALE DELLA VITTORIA, 7 60123 CP_27
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
+ altri 31, tutti dipendenti dell'ex Controparte_1 Controparte_28 ed impiegati con diverse mansioni presso le strutture del Distretto Sanitario di Tolentino, propongono
[...] appello avverso la sentenza numero 265/2023, emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione del Giudice del
Lavoro, depositata in cancelleria in data 19 luglio 2024 la quale respingeva la loro domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla mensa ovvero al sostitutivo buono pasto per tutti i giorni di effettiva presenza sul posto di lavoro con un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore, con conseguente condanna dell' CP_27 al pagamento della complessiva somma pari ad Euro 73.680,20 da suddividere tra i singoli ricorrenti nella misura indicata per ognuno nel corpo del ricorso introduttivo, quale risarcimento del danno per non aver usufruito del diritto alla mensa ovvero al sostituto buono per i cinque anni pregressi dalla domanda.
Il Tribunale riteneva doversi escludere la sussistenza del cd. “diritto alla mensa” in capo ai ricorrenti e, conseguentemente, del diritto degli stessi di percepire le somme vantante nei confronti dell'Amministrazione convenuta a titolo di risarcimento del danno per la mancata fruizione del diritto reclamato, in quanto, da un lato, non si trattava di un diritto soggettivo perfetto, come desumibile dal tenore dell'art. 29, 1° co., CCNL di categoria, dall'altro, per non avere i ricorrenti dimostrato o cercato di dimostrare l'adozione da parte dell' CP_27 di provvedimenti di riconoscimento in concreto del diritto de quo.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata per difetto di motivazione , ovvero per omessa, carente o insufficiente motivazione nella misura in cui il Giudice ha escluso la sussistenza del diritto alla mensa affermando in sentenza il mancato raggiungimento dell'onere della prova senza però nulla riferire circa le prove dedotte nel ricorso e nella nota di trattazione scritta ai sensi dell'art. 420 quarto comma c.p.c..
In particolare, secondo l'appellante il primo giudice avrebbe ignorato le prove dedotte nel ricorso di primo grado e/o travisato le circostanze rimaste incontestate e cioè che: - in tutti gli altri nosocomi riconducibili Contr Cont all'ex oggi di Macerata è a tutt'oggi funzionante la mensa aziendale e pure riconosciuta la modalità sostitutiva del buono pasto, - la mensa sino al 2013 era persino operativa e funzionante nell' Ospedale di
Tolentino per poi unilateralmente cessare - nella Determina del Direttore Area Vasta 3 n. 1250/AV3 dell'1-9-
2022 e relativo regolamento allegato si dà atto dell'esistenza del diritto alla mensa anche per il tempo precedente riguardando il termine del 1-10-2022 la sola entrata in vigore della parte normativa del nuovo regolamento aziendale. Inoltre, espletate le prove testimoniali e l'interrogatorio, il Giudice avrebbe potuto a tal fine ordinare ex articoli 421 e 210 Cod. Civ. all'Ente datore di lavoro di produrre gli atti – CP_27 delibere, determine, regolamenti e contratto di appalto – delle mense istituite nell'ex Area Vasta 3 ivi compresa quella insistente nell'Ospedale di Tolentino poi unilateralmente cessata nel 2013 e disporre una C.T.U. contabile.
Insistono, dunque, gli appellanti per l'accoglimento della domanda proposta in primo grado. pagina 2 di 9 Si è costituita l' , quale gestione liquidatoria dell'ex Controparte_30 [...]
resistendo al gravame di cui si assume la completa infondatezza. CP_27
La Corte, all'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., si è riservata la decisione.
L'appello, deciso allo stato degli atti, appare fondato e va accolto.
Si premette che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è regolamentato dall'art.29 del
CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL 07.04.1999, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.07.2009, a norma del quale “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto sociosanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente e tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Sull'interpretazione di tale disposto contrattuale (che pure si presterebbe ad una diversa lettura) la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di servizio sostitutivo di mensa, l'art. 29 del c.c.n.l. 20 settembre 2001 per il personale del comparto sanità, integrativo del c.c.n.l. del 07 aprile 1999, nel prevedere il potere dell'aziende, “in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente alle risorse disponibili”, di
“istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive”, non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né in quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili” (Cass. civ. sez. lav. 02.10.2012, n. 16736)
La Corte ha, dunque, ritenuto che, con la formula adottata dall'art. 29 CCNL del 2001 - vale a dire con la clausola “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive”- le parti sociali abbiano optato per l'insussistenza di un diritto/dovere al servizio mensa, ovvero alla pagina 3 di 9 fruizione dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto), espressamente prevedendo, peraltro, l'abrogazione sia dell'art. 33, primo comma, d.p.r. n. 270 del 1987, sia del secondo comma dell'art. 68 d.p.r. n. 384 del 1990.
In particolare, sempre Cass. 16736/2012 ha precisato: “lo conferma altresì la disposta disapplicazione
(cfr. comma 5) del d.p.r. n. 270 del 1987, art. 33, che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori. Sarebbe stato quindi necessario che il diritto venisse previsto in sede di contrattazione decentrata”.
Corretta è, dunque, la premessa da cui il primo giudice è partito.
Ciò che, tuttavia, non sembra essere stato correttamente inteso è che i ricorrenti non chiedevano, tout court, il riconoscimento del buono pasto sostitutivo ma lamentavano che l'azienda sanitaria convenuta, che, all'epoca della domanda, era un'azienda unica regionale, avesse istituito la mensa solo in alcuni nosocomi o strutture sanitarie, in particolare facenti parte dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, tranne che presso il Presidio sanitario di Tolentino, lasciando, dunque, i dipendenti di tale struttura privi sia del diritto a mensa che del buono pasto sostitutivo di questa.
Che questo fosse il presupposto della domanda è stato anche rettamente inteso dall'azienda sanitaria convenuta che sul punto, tuttavia, ha approntato una difesa del tutto generica, trincerandosi dietro il citato decisum della Corte.
Ad ogni modo, il fatto che presso l'AV di Macerata vi fossero strutture ove la mensa era istituita è stato, seppure modo non insistito, chiaramente allegato da parte degli originari ricorrenti, tant'è che, ad esempio, in relazione alla posizione dei ricorrente e , la domanda veniva espressamente CP_23 Controparte_25 limitata agli anni in cui avevano lavorato presso l'Ospedale di Tolentino, essendo al momento del ricorso
“collocati presso l'Ospedale di San Severino godono del servizio mensa ivi istituito dall' . I CP_27 ricorrenti lamentavano, poi, espressamente la “disparità di trattamento tra i dipendenti/ricorrenti collocati presso il distretto di Tolentino e tutti gli altri lavoratori collocati in altri distretti”, formulando, in proposito, anche il capitolo di prova di cui al n. 5 del ricorso. Cont Ebbene, come detto, la circostanza in questione non è stata contestata dall' convenuta, sicché la stessa si deve considerare pacifica, con conseguente irrilevanza in proposito della prova testimoniale e per interrogatorio formale articolata.
Ciò premesso, ritiene questa Corte come, anche confermando la lettura della Suprema Corte circa la mancanza di un diritto soggettivo perfetto, tuttavia, allorquando una medesima azienda sanitaria esercita la propria discrezionalità gestoria provvedendo all'istituzione di mense, il relativo diritto di fruizione debba essere assicurato, a parità di condizioni, a tutto il personale avente diritto. In altre parole, non pare possibile che all'intero di una medesima azienda, la mensa sia istituita, anche nella modalità sostitutiva del buono pasto, solo in alcune singole strutture, escludendone altre con il relativo personale addetto. pagina 4 di 9 D'altronde, il medesimo art. 29 è chiaro nel disporre che “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti”, con ciò intendendo riservare a tutti i dipendenti il medesimo trattamento, una volta che il relativo servizio sia stato istituito.
Quanto meno, in una situazione del genere, l'azienda convenuta avrebbe dovuto specificare quali fossero le eccezionali esigenze organizzative od economiche a giustificazione della disparità di trattamento creata tra i propri dipendenti ma nulla di ciò è stato allegato in giudizio.
D'altronde, che non vi fossero tali pressanti ragioni e che il diritto dovesse essere riconosciuto a tutto il personale è dimostrato dalla stessa condotta datoriale che, all'esito di procedure di confronto sindacale instaurate in epoca prossima all'introduzione del presente contenzioso, ha provveduto, con la Determina del
Direttore Area Vasta 3 n. 1250/AV3 dell'1-9-2022, ad assicurare i servizi di mensa all'interno delle principali strutture operative, garantendo ai dipendenti che operano in strutture prive di mensa aziendale il buono pasto sostitutivo.
Né può ritenersi, come sostenuto da parte appellata, che parte ricorrente avesse l'onere di provare l'impossibilità di usufruire delle mense aperte presso altre strutture sanitarie, in quanto, essendo il diritto alla mensa strettamente collegato alla pausa lavorativa (come da orientamento giurisprudenziale consolidato, v.
Cass. n. 5547/2021), la fruizione di una mensa posta a decine di chilometri di distanza sarebbe inevitabilmente impossibile.
Deve, pertanto, ritenersi che il mancato riconoscimento dei buoni pasto sostitutivi in capo ai ricorrenti costituisca inadempimento contrattuale, foriero di conseguenze risarcitorie.
Come affermato anche da ultimo dalla Suprema Corte (v. sentenza, n. 20621/2025) in un caso in cui la Parte aveva negato in via giudiziale e stragiudiziale il buono pasto, non aveva realizzato la mensa presso il presidio ospedaliero di servizio del ricorrente e non aveva corrisposto succedanei, “si tratta, allora, di una prestazione contrattualmente dovuta e negata. Il lavoratore a fronte della condotta datoriale può agire in giudizio per accertare l'inadempimento e ove siano sussistenti e dimostrati i relativi presupposti ottenere il risarcimento del danno che, negata la prestazione dovuta, non può che riguardare il risarcimento per equivalente. A queste conclusioni reca la giurisprudenza di questa Corte e l'esatta interpretazione del precedente, citato dalla sentenza impugnata ma non rettamente inteso, costituito da Cass. 31/10/2022, n.
32113, pronuncia che afferma come, una volta accertato il diritto alla fruizione del buono pasto e
l'inadempimento del datore di lavoro, il lavoratore possa agire non per ottenere un importo economico a titolo retributivo, atteso che il buono pasto non è monetizzabile, ma per ottenere un ristoro economico a titolo di risarcimento del danno per equivalente”.
Per ciò che concerne la quantificazione della somma richiesta a titolo di equivalente monetario, ovvero di succedaneo economico, i ricorrenti oggi appellanti hanno prodotto i cartellini delle presenze e, sulla base di pagina 5 di 9 questi, hanno richiesto il risarcimento in misura pari ad euro 4,13 (ossia il valore del buono pasto all'interno dell' ) per ogni turno di lavoro svolto eccedente le 6 ore previste dalla norma. CP_27
Ancora da ultimo con ordinanza n. 25525/2025, la Cassazione ha, infatti, ribadito “l'orientamento ormai consolidato (cfr., da ultimo, Cass. n. 22478 dell'8.8.2024, Cass. n. 32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell'1.3.2021) secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”. Pertanto, deve ritenersi aver la
Corte territoriale correttamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all'art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 riconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede legislativa ove l'intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro, a prescindere dalla natura turnista
o meno dell'orario lavorativo”.
Sulla quantificazione proposta da parte degli originari ricorrenti, la parte appellata ha mosso solo generiche contestazioni, affermando non esservi la prova dell'orario superiore alle 6 ore, prova che, invece, risulta dai cartellini presenza prodotti in atti, unitamente alle buste paga, sicché qualora all'azienda fossero risultati dati diversi avrebbe avuto l'onere di specificarli.
Non appare, poi, accoglibile l'obiezione circa l'impossibilità della prestazione durante la Pandemia da
Covid-19 in quanto la modalità del buono pasto sostitutivo ha proprio la funzione di ristorare il lavoratore dei costi sostenuti in tutti i casi in cui la mensa non sia funzionante o assente.
Allo stesso modo, non appare accoglibile l'eccezione di prescrizione (che, comunque, riguarderebbe solo pochi mesi, avendo già i ricorrenti limitato la domanda, a ritroso, al 2017 ed avendo la convenuta eccepito la prescrizione fino al 05/04/2017, ossia ai cinque anni precedenti la data di notifica della domanda/ricorso avvenuta in data 06/04/2022), essendovi agli atti sia la diffida a mezzo del legale inviata via pec che le richieste depositate a mano e protocollate dall'azienda, da valere quali atti interruttivi.
Quanto, poi, alla posizione di , al quale, come eccepito da parte appellata, in qualità di Controparte_5 unico dirigente medico tra i ricorrenti, non può trovare applicazione l'art. 29 CCNL 2001 dettato per il comparto sanitario, la domanda va ugualmente accolta.
Infatti, si rileva che, in ragione della conoscibilità "ex officio" dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego (cfr. Cass. Ordinanza n. 6394 del 05/03/2019), il CCNL della dirigenza medica contiene pagina 6 di 9 disposizione del tutto identica a quella dettata per il comparto sanitario, sicché ricorrono le medesime ragioni già sopra esposte per l'accoglimento della domanda anche nei suoi confronti.
In definitiva, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, vanno riconosciute a titolo di risarcimento del danno le seguenti somme così determinate: ad anni 2017 per 209 giorni, 2018 per 209 e nel 2019 per 213, moltiplicati per Euro Controparte_1
4,13 per un totale pari a 2.606,03 Euro;
a : anni 2017 per 216 giorni, 2018 per 192 e nel 2019 per 195, moltiplicati per Euro 4,13 Controparte_2 totale pari a 2.490,39 Euro;
a anni 2018 per 115 giorni, nel 2019 per 193, nel 2020 per 207, nel 2021 per 101, Controparte_3 moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 2.544,08 Euro;
a anni 2018 per 131 giorni, nel 2019 per 120, nel 2020 per 128, nel 2021 per 32, Controparte_4 moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 1.697,43 Euro;
a anni 2017 per 220 giorni, nel 2018 per 212, nel 2019 per 221, moltiplicati per Euro Controparte_6
4,13 per un totale pari a 2.696,89 Euro;
a anni 2017 per 203 giorni, nel 2018 per 245, nel 2019 per 264, nel 2020 per 269 ed Controparte_5 infine nel 2021 per 200 moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 4.878,53 Euro;
a anni 2017 per 102 giorni, 2018 per 96, nel 2019 per 84, nel 2020 per 113, nel 2021 per CP_7
95, moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 2023,70 Euro;
a anni 2017 per 218 giorni, nel 2018 per 205, nel 2019 per 208, moltiplicati per Euro Controparte_8
4,13 per un totale pari a 2.606,03 Euro;
a anni 2017 per 197 giorni, nel 2018 per 206, nel 2019 per 219, moltiplicati per Controparte_9
Euro 4,13 per un totale pari a 2.568,86 Euro;
a anni 2017 per 213 giorni, nel 2018 per 210, nel 2019 per 218, moltiplicati per Euro Controparte_10
4,13 per un totale pari a 2.647,33 Euro;
a anni 2017 per 107 giorni, nel 2018 per 146, nel 2019 per 185, nel 2020 per 110 Controparte_11 ed infine per il 2021 per 85, moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 2.614,29 Euro;
a anni 2017 per 211 giorni, nel 2018 per 124, nel 2019 per 76, moltiplicati per Euro Controparte_13
4,13 per un totale pari a 1.697,43 Euro;
a anni 2018 per 82 giorni, nel 2019 per 141, nel 2020 per 154, nel 2021 per 71, Controparte_14 moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 1.850,24 Euro;
a anni 2017 per 196 giorni, nel 2018 per 212 ed infine nel 2019 per 182 moltiplicati Controparte_15 per Euro 4,13 per un totale pari a 2.436,7 Euro;
a anni 2017 per 163 giorni, 2018 per 193, nel 2019 per 191, nel 2020 per 176, nel Controparte_16
pagina 7 di 9 2021 per 115, moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 3.460,94 Euro;
a anni 2020 per 34 giorni e nel 2021 per 103, moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a CP_17
565,81 Euro;
a anni 2020 per 142 giorni e nel 2021 per 68, moltiplicati per Euro 4,13 per un totale Controparte_18 pari a 867,3 Euro;
a anni 2019 per 56, 2020 per 180 e nel 2021 per 118, moltiplicati per Euro 4,13 per un Parte_9 totale pari a 1.462,02 Euro;
a anni 2018 per 131 giorni, 2019 per 133, 2020 per 136 e nel 2021 per 68, Controparte_19 moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 1.932,84 Euro;
a anni 2017 per 221 giorni, 2018 per 222, 2019 per 204, moltiplicati per Euro 4,13 per CP_20 un totale pari a 2.672,11 Euro;
a anni 2018 per 121 giorni, 2019 per 124, 2020 per 120, 2021 per 65, moltiplicati Controparte_21 per Euro 4,13 per un totale pari a 1.775,9 Euro;
a anno 2017 per 97 giorni moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 400,61 Euro;
CP_22
a anni 2017 per 167 giorni, 2018 per 193, 2019 per 162, 2020 per 113, 2021 per 97, CP_23 moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 3.023,16 Euro;
a anni 2017 per 217 giorni, 2018 per 192, 2019 per 224, moltiplicati per Euro 4,13 per un CP_24 totale pari a 2.614,29 Euro;
a anni 2017 per 154 giorni, 2018 per 187, 2019 per 173 moltiplicati per Euro 4,13 per un Parte_1 totale pari a 2.122,82 Euro;
a Santarelli anni 2018 per 197 giorni, 2019 per 200 e nel 2020 per 149, moltiplicati per Euro CP_25
4,13 per un totale pari a 2.254,98 Euro;
a anni 2017 per 165 giorni, 2018 per 189, 2019 per 205, 2020 per 210 e 2021 per 107, Controparte_26 moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 3.617,88 Euro;
a anni 2017 per 207 giorni, 2018 per 169, 2019 per 212, 2020 per 216 ed infine nel Parte_2
2021 per 90 moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 3.692,22 Euro;
a anni 2018 per giorni 129, 2019 per 125, 2020 per 128 ed infine nell'anno 2021 per 70 Parte_3 giorni, moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 1.866,76 Euro;
a anni 2017 per 220 giorni, 2018 per 205 ed infine nell'anno 2019 per 212, Parte_4 moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 2.630,81 Euro;
a anni 2019 per 66 giorni, 2020 per 176, 2021 per 124, moltiplicati per Euro 4,13 Parte_5 per un totale pari a 1.511,58 Euro;
a anni 2018 per 129 giorni, 2019 per 133, 2020 per 126 ed infine nell'anno 2021 per 60 Parte_6
pagina 8 di 9 giorni, moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 1.850,24 Euro.
Le spese del doppio grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna l'
[...]
a risarcire il danno subito dai ricorrenti con il pagamento della complessiva somma pari ad Euro CP_27
73.680,20 da suddividere tra i singoli ricorrenti nella misura indicata per ognuno in parte motiva, oltre interessi legali;
2) - condanna l'appellata a rifondere alla parte appellante le spese del doppio grado, che liquida, per il primo grado, in euro 10.700,00 e per il secondo grado in euro 10.000,00, oltre contributo unificato, spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ancona, deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 324/2024 promossa da:
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
, , , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
, , , Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 [...]
, , , , CP_15 Controparte_16 CP_17 Controparte_18 CP_19
, , , ,
[...] CP_20 Controparte_21 CP_22 CP_23
, , , ,
[...] CP_24 Controparte_25 Controparte_26 Pt_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, rappresentati e difesi dall'avv. STACCHIETTI DANIELE elett. dom.to in VIA
[...] Parte_6
TUNISIA N. 3 INTERNO 10 Parte_7
APPELLANTE/I contro
rappresentato e Controparte_27 difeso dall'avv. FERRI ALESSANDRO elett.te dom.to in VIALE DELLA VITTORIA, 7 60123 CP_27
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
+ altri 31, tutti dipendenti dell'ex Controparte_1 Controparte_28 ed impiegati con diverse mansioni presso le strutture del Distretto Sanitario di Tolentino, propongono
[...] appello avverso la sentenza numero 265/2023, emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione del Giudice del
Lavoro, depositata in cancelleria in data 19 luglio 2024 la quale respingeva la loro domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla mensa ovvero al sostitutivo buono pasto per tutti i giorni di effettiva presenza sul posto di lavoro con un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore, con conseguente condanna dell' CP_27 al pagamento della complessiva somma pari ad Euro 73.680,20 da suddividere tra i singoli ricorrenti nella misura indicata per ognuno nel corpo del ricorso introduttivo, quale risarcimento del danno per non aver usufruito del diritto alla mensa ovvero al sostituto buono per i cinque anni pregressi dalla domanda.
Il Tribunale riteneva doversi escludere la sussistenza del cd. “diritto alla mensa” in capo ai ricorrenti e, conseguentemente, del diritto degli stessi di percepire le somme vantante nei confronti dell'Amministrazione convenuta a titolo di risarcimento del danno per la mancata fruizione del diritto reclamato, in quanto, da un lato, non si trattava di un diritto soggettivo perfetto, come desumibile dal tenore dell'art. 29, 1° co., CCNL di categoria, dall'altro, per non avere i ricorrenti dimostrato o cercato di dimostrare l'adozione da parte dell' CP_27 di provvedimenti di riconoscimento in concreto del diritto de quo.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata per difetto di motivazione , ovvero per omessa, carente o insufficiente motivazione nella misura in cui il Giudice ha escluso la sussistenza del diritto alla mensa affermando in sentenza il mancato raggiungimento dell'onere della prova senza però nulla riferire circa le prove dedotte nel ricorso e nella nota di trattazione scritta ai sensi dell'art. 420 quarto comma c.p.c..
In particolare, secondo l'appellante il primo giudice avrebbe ignorato le prove dedotte nel ricorso di primo grado e/o travisato le circostanze rimaste incontestate e cioè che: - in tutti gli altri nosocomi riconducibili Contr Cont all'ex oggi di Macerata è a tutt'oggi funzionante la mensa aziendale e pure riconosciuta la modalità sostitutiva del buono pasto, - la mensa sino al 2013 era persino operativa e funzionante nell' Ospedale di
Tolentino per poi unilateralmente cessare - nella Determina del Direttore Area Vasta 3 n. 1250/AV3 dell'1-9-
2022 e relativo regolamento allegato si dà atto dell'esistenza del diritto alla mensa anche per il tempo precedente riguardando il termine del 1-10-2022 la sola entrata in vigore della parte normativa del nuovo regolamento aziendale. Inoltre, espletate le prove testimoniali e l'interrogatorio, il Giudice avrebbe potuto a tal fine ordinare ex articoli 421 e 210 Cod. Civ. all'Ente datore di lavoro di produrre gli atti – CP_27 delibere, determine, regolamenti e contratto di appalto – delle mense istituite nell'ex Area Vasta 3 ivi compresa quella insistente nell'Ospedale di Tolentino poi unilateralmente cessata nel 2013 e disporre una C.T.U. contabile.
Insistono, dunque, gli appellanti per l'accoglimento della domanda proposta in primo grado. pagina 2 di 9 Si è costituita l' , quale gestione liquidatoria dell'ex Controparte_30 [...]
resistendo al gravame di cui si assume la completa infondatezza. CP_27
La Corte, all'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., si è riservata la decisione.
L'appello, deciso allo stato degli atti, appare fondato e va accolto.
Si premette che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è regolamentato dall'art.29 del
CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL 07.04.1999, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.07.2009, a norma del quale “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto sociosanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente e tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Sull'interpretazione di tale disposto contrattuale (che pure si presterebbe ad una diversa lettura) la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di servizio sostitutivo di mensa, l'art. 29 del c.c.n.l. 20 settembre 2001 per il personale del comparto sanità, integrativo del c.c.n.l. del 07 aprile 1999, nel prevedere il potere dell'aziende, “in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente alle risorse disponibili”, di
“istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive”, non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né in quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili” (Cass. civ. sez. lav. 02.10.2012, n. 16736)
La Corte ha, dunque, ritenuto che, con la formula adottata dall'art. 29 CCNL del 2001 - vale a dire con la clausola “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive”- le parti sociali abbiano optato per l'insussistenza di un diritto/dovere al servizio mensa, ovvero alla pagina 3 di 9 fruizione dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto), espressamente prevedendo, peraltro, l'abrogazione sia dell'art. 33, primo comma, d.p.r. n. 270 del 1987, sia del secondo comma dell'art. 68 d.p.r. n. 384 del 1990.
In particolare, sempre Cass. 16736/2012 ha precisato: “lo conferma altresì la disposta disapplicazione
(cfr. comma 5) del d.p.r. n. 270 del 1987, art. 33, che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori. Sarebbe stato quindi necessario che il diritto venisse previsto in sede di contrattazione decentrata”.
Corretta è, dunque, la premessa da cui il primo giudice è partito.
Ciò che, tuttavia, non sembra essere stato correttamente inteso è che i ricorrenti non chiedevano, tout court, il riconoscimento del buono pasto sostitutivo ma lamentavano che l'azienda sanitaria convenuta, che, all'epoca della domanda, era un'azienda unica regionale, avesse istituito la mensa solo in alcuni nosocomi o strutture sanitarie, in particolare facenti parte dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, tranne che presso il Presidio sanitario di Tolentino, lasciando, dunque, i dipendenti di tale struttura privi sia del diritto a mensa che del buono pasto sostitutivo di questa.
Che questo fosse il presupposto della domanda è stato anche rettamente inteso dall'azienda sanitaria convenuta che sul punto, tuttavia, ha approntato una difesa del tutto generica, trincerandosi dietro il citato decisum della Corte.
Ad ogni modo, il fatto che presso l'AV di Macerata vi fossero strutture ove la mensa era istituita è stato, seppure modo non insistito, chiaramente allegato da parte degli originari ricorrenti, tant'è che, ad esempio, in relazione alla posizione dei ricorrente e , la domanda veniva espressamente CP_23 Controparte_25 limitata agli anni in cui avevano lavorato presso l'Ospedale di Tolentino, essendo al momento del ricorso
“collocati presso l'Ospedale di San Severino godono del servizio mensa ivi istituito dall' . I CP_27 ricorrenti lamentavano, poi, espressamente la “disparità di trattamento tra i dipendenti/ricorrenti collocati presso il distretto di Tolentino e tutti gli altri lavoratori collocati in altri distretti”, formulando, in proposito, anche il capitolo di prova di cui al n. 5 del ricorso. Cont Ebbene, come detto, la circostanza in questione non è stata contestata dall' convenuta, sicché la stessa si deve considerare pacifica, con conseguente irrilevanza in proposito della prova testimoniale e per interrogatorio formale articolata.
Ciò premesso, ritiene questa Corte come, anche confermando la lettura della Suprema Corte circa la mancanza di un diritto soggettivo perfetto, tuttavia, allorquando una medesima azienda sanitaria esercita la propria discrezionalità gestoria provvedendo all'istituzione di mense, il relativo diritto di fruizione debba essere assicurato, a parità di condizioni, a tutto il personale avente diritto. In altre parole, non pare possibile che all'intero di una medesima azienda, la mensa sia istituita, anche nella modalità sostitutiva del buono pasto, solo in alcune singole strutture, escludendone altre con il relativo personale addetto. pagina 4 di 9 D'altronde, il medesimo art. 29 è chiaro nel disporre che “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti”, con ciò intendendo riservare a tutti i dipendenti il medesimo trattamento, una volta che il relativo servizio sia stato istituito.
Quanto meno, in una situazione del genere, l'azienda convenuta avrebbe dovuto specificare quali fossero le eccezionali esigenze organizzative od economiche a giustificazione della disparità di trattamento creata tra i propri dipendenti ma nulla di ciò è stato allegato in giudizio.
D'altronde, che non vi fossero tali pressanti ragioni e che il diritto dovesse essere riconosciuto a tutto il personale è dimostrato dalla stessa condotta datoriale che, all'esito di procedure di confronto sindacale instaurate in epoca prossima all'introduzione del presente contenzioso, ha provveduto, con la Determina del
Direttore Area Vasta 3 n. 1250/AV3 dell'1-9-2022, ad assicurare i servizi di mensa all'interno delle principali strutture operative, garantendo ai dipendenti che operano in strutture prive di mensa aziendale il buono pasto sostitutivo.
Né può ritenersi, come sostenuto da parte appellata, che parte ricorrente avesse l'onere di provare l'impossibilità di usufruire delle mense aperte presso altre strutture sanitarie, in quanto, essendo il diritto alla mensa strettamente collegato alla pausa lavorativa (come da orientamento giurisprudenziale consolidato, v.
Cass. n. 5547/2021), la fruizione di una mensa posta a decine di chilometri di distanza sarebbe inevitabilmente impossibile.
Deve, pertanto, ritenersi che il mancato riconoscimento dei buoni pasto sostitutivi in capo ai ricorrenti costituisca inadempimento contrattuale, foriero di conseguenze risarcitorie.
Come affermato anche da ultimo dalla Suprema Corte (v. sentenza, n. 20621/2025) in un caso in cui la Parte aveva negato in via giudiziale e stragiudiziale il buono pasto, non aveva realizzato la mensa presso il presidio ospedaliero di servizio del ricorrente e non aveva corrisposto succedanei, “si tratta, allora, di una prestazione contrattualmente dovuta e negata. Il lavoratore a fronte della condotta datoriale può agire in giudizio per accertare l'inadempimento e ove siano sussistenti e dimostrati i relativi presupposti ottenere il risarcimento del danno che, negata la prestazione dovuta, non può che riguardare il risarcimento per equivalente. A queste conclusioni reca la giurisprudenza di questa Corte e l'esatta interpretazione del precedente, citato dalla sentenza impugnata ma non rettamente inteso, costituito da Cass. 31/10/2022, n.
32113, pronuncia che afferma come, una volta accertato il diritto alla fruizione del buono pasto e
l'inadempimento del datore di lavoro, il lavoratore possa agire non per ottenere un importo economico a titolo retributivo, atteso che il buono pasto non è monetizzabile, ma per ottenere un ristoro economico a titolo di risarcimento del danno per equivalente”.
Per ciò che concerne la quantificazione della somma richiesta a titolo di equivalente monetario, ovvero di succedaneo economico, i ricorrenti oggi appellanti hanno prodotto i cartellini delle presenze e, sulla base di pagina 5 di 9 questi, hanno richiesto il risarcimento in misura pari ad euro 4,13 (ossia il valore del buono pasto all'interno dell' ) per ogni turno di lavoro svolto eccedente le 6 ore previste dalla norma. CP_27
Ancora da ultimo con ordinanza n. 25525/2025, la Cassazione ha, infatti, ribadito “l'orientamento ormai consolidato (cfr., da ultimo, Cass. n. 22478 dell'8.8.2024, Cass. n. 32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell'1.3.2021) secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”. Pertanto, deve ritenersi aver la
Corte territoriale correttamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all'art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 riconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede legislativa ove l'intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro, a prescindere dalla natura turnista
o meno dell'orario lavorativo”.
Sulla quantificazione proposta da parte degli originari ricorrenti, la parte appellata ha mosso solo generiche contestazioni, affermando non esservi la prova dell'orario superiore alle 6 ore, prova che, invece, risulta dai cartellini presenza prodotti in atti, unitamente alle buste paga, sicché qualora all'azienda fossero risultati dati diversi avrebbe avuto l'onere di specificarli.
Non appare, poi, accoglibile l'obiezione circa l'impossibilità della prestazione durante la Pandemia da
Covid-19 in quanto la modalità del buono pasto sostitutivo ha proprio la funzione di ristorare il lavoratore dei costi sostenuti in tutti i casi in cui la mensa non sia funzionante o assente.
Allo stesso modo, non appare accoglibile l'eccezione di prescrizione (che, comunque, riguarderebbe solo pochi mesi, avendo già i ricorrenti limitato la domanda, a ritroso, al 2017 ed avendo la convenuta eccepito la prescrizione fino al 05/04/2017, ossia ai cinque anni precedenti la data di notifica della domanda/ricorso avvenuta in data 06/04/2022), essendovi agli atti sia la diffida a mezzo del legale inviata via pec che le richieste depositate a mano e protocollate dall'azienda, da valere quali atti interruttivi.
Quanto, poi, alla posizione di , al quale, come eccepito da parte appellata, in qualità di Controparte_5 unico dirigente medico tra i ricorrenti, non può trovare applicazione l'art. 29 CCNL 2001 dettato per il comparto sanitario, la domanda va ugualmente accolta.
Infatti, si rileva che, in ragione della conoscibilità "ex officio" dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego (cfr. Cass. Ordinanza n. 6394 del 05/03/2019), il CCNL della dirigenza medica contiene pagina 6 di 9 disposizione del tutto identica a quella dettata per il comparto sanitario, sicché ricorrono le medesime ragioni già sopra esposte per l'accoglimento della domanda anche nei suoi confronti.
In definitiva, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, vanno riconosciute a titolo di risarcimento del danno le seguenti somme così determinate: ad anni 2017 per 209 giorni, 2018 per 209 e nel 2019 per 213, moltiplicati per Euro Controparte_1
4,13 per un totale pari a 2.606,03 Euro;
a : anni 2017 per 216 giorni, 2018 per 192 e nel 2019 per 195, moltiplicati per Euro 4,13 Controparte_2 totale pari a 2.490,39 Euro;
a anni 2018 per 115 giorni, nel 2019 per 193, nel 2020 per 207, nel 2021 per 101, Controparte_3 moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 2.544,08 Euro;
a anni 2018 per 131 giorni, nel 2019 per 120, nel 2020 per 128, nel 2021 per 32, Controparte_4 moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 1.697,43 Euro;
a anni 2017 per 220 giorni, nel 2018 per 212, nel 2019 per 221, moltiplicati per Euro Controparte_6
4,13 per un totale pari a 2.696,89 Euro;
a anni 2017 per 203 giorni, nel 2018 per 245, nel 2019 per 264, nel 2020 per 269 ed Controparte_5 infine nel 2021 per 200 moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 4.878,53 Euro;
a anni 2017 per 102 giorni, 2018 per 96, nel 2019 per 84, nel 2020 per 113, nel 2021 per CP_7
95, moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 2023,70 Euro;
a anni 2017 per 218 giorni, nel 2018 per 205, nel 2019 per 208, moltiplicati per Euro Controparte_8
4,13 per un totale pari a 2.606,03 Euro;
a anni 2017 per 197 giorni, nel 2018 per 206, nel 2019 per 219, moltiplicati per Controparte_9
Euro 4,13 per un totale pari a 2.568,86 Euro;
a anni 2017 per 213 giorni, nel 2018 per 210, nel 2019 per 218, moltiplicati per Euro Controparte_10
4,13 per un totale pari a 2.647,33 Euro;
a anni 2017 per 107 giorni, nel 2018 per 146, nel 2019 per 185, nel 2020 per 110 Controparte_11 ed infine per il 2021 per 85, moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 2.614,29 Euro;
a anni 2017 per 211 giorni, nel 2018 per 124, nel 2019 per 76, moltiplicati per Euro Controparte_13
4,13 per un totale pari a 1.697,43 Euro;
a anni 2018 per 82 giorni, nel 2019 per 141, nel 2020 per 154, nel 2021 per 71, Controparte_14 moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 1.850,24 Euro;
a anni 2017 per 196 giorni, nel 2018 per 212 ed infine nel 2019 per 182 moltiplicati Controparte_15 per Euro 4,13 per un totale pari a 2.436,7 Euro;
a anni 2017 per 163 giorni, 2018 per 193, nel 2019 per 191, nel 2020 per 176, nel Controparte_16
pagina 7 di 9 2021 per 115, moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 3.460,94 Euro;
a anni 2020 per 34 giorni e nel 2021 per 103, moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a CP_17
565,81 Euro;
a anni 2020 per 142 giorni e nel 2021 per 68, moltiplicati per Euro 4,13 per un totale Controparte_18 pari a 867,3 Euro;
a anni 2019 per 56, 2020 per 180 e nel 2021 per 118, moltiplicati per Euro 4,13 per un Parte_9 totale pari a 1.462,02 Euro;
a anni 2018 per 131 giorni, 2019 per 133, 2020 per 136 e nel 2021 per 68, Controparte_19 moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 1.932,84 Euro;
a anni 2017 per 221 giorni, 2018 per 222, 2019 per 204, moltiplicati per Euro 4,13 per CP_20 un totale pari a 2.672,11 Euro;
a anni 2018 per 121 giorni, 2019 per 124, 2020 per 120, 2021 per 65, moltiplicati Controparte_21 per Euro 4,13 per un totale pari a 1.775,9 Euro;
a anno 2017 per 97 giorni moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 400,61 Euro;
CP_22
a anni 2017 per 167 giorni, 2018 per 193, 2019 per 162, 2020 per 113, 2021 per 97, CP_23 moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 3.023,16 Euro;
a anni 2017 per 217 giorni, 2018 per 192, 2019 per 224, moltiplicati per Euro 4,13 per un CP_24 totale pari a 2.614,29 Euro;
a anni 2017 per 154 giorni, 2018 per 187, 2019 per 173 moltiplicati per Euro 4,13 per un Parte_1 totale pari a 2.122,82 Euro;
a Santarelli anni 2018 per 197 giorni, 2019 per 200 e nel 2020 per 149, moltiplicati per Euro CP_25
4,13 per un totale pari a 2.254,98 Euro;
a anni 2017 per 165 giorni, 2018 per 189, 2019 per 205, 2020 per 210 e 2021 per 107, Controparte_26 moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 3.617,88 Euro;
a anni 2017 per 207 giorni, 2018 per 169, 2019 per 212, 2020 per 216 ed infine nel Parte_2
2021 per 90 moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 3.692,22 Euro;
a anni 2018 per giorni 129, 2019 per 125, 2020 per 128 ed infine nell'anno 2021 per 70 Parte_3 giorni, moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 1.866,76 Euro;
a anni 2017 per 220 giorni, 2018 per 205 ed infine nell'anno 2019 per 212, Parte_4 moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 2.630,81 Euro;
a anni 2019 per 66 giorni, 2020 per 176, 2021 per 124, moltiplicati per Euro 4,13 Parte_5 per un totale pari a 1.511,58 Euro;
a anni 2018 per 129 giorni, 2019 per 133, 2020 per 126 ed infine nell'anno 2021 per 60 Parte_6
pagina 8 di 9 giorni, moltiplicati per Euro 4,13 per un totale pari a 1.850,24 Euro.
Le spese del doppio grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna l'
[...]
a risarcire il danno subito dai ricorrenti con il pagamento della complessiva somma pari ad Euro CP_27
73.680,20 da suddividere tra i singoli ricorrenti nella misura indicata per ognuno in parte motiva, oltre interessi legali;
2) - condanna l'appellata a rifondere alla parte appellante le spese del doppio grado, che liquida, per il primo grado, in euro 10.700,00 e per il secondo grado in euro 10.000,00, oltre contributo unificato, spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ancona, deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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