Sentenza 27 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 27/11/2023, n. 17652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17652 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/11/2023
N. 17652/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12413/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12413 del 2014, proposto da
LA LA, IA FO e MO FO, rappresentate e difese dall'avvocato Pasquale Frisina, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Gaetano Donizetti, 7;
contro
Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
“ Ncc Costruzioni AM ” S.r.l., IA Rosa D'CE, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
della nota ministeriale prot. n. 23532 del 10.9.2013 (conosciuta il 9.6.2014) di presa d’atto del decorso del termine di cui all’art. 140, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004 per l’adozione del provvedimento ministeriale di dichiarazione di notevole interesse pubblico
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 novembre 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con gravame ritualmente proposto, le ricorrenti impugnavano la nota, meglio in premessa specificata, con cui la Direzione generale per il paesaggio del Ministero resistente comunicava che, in merito al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico di un’area compresa tra il Fosso dell’CQ ER e la via della AM in Roma, distinta in catasto al foglio n. 228, p.lle 174 e 176 di proprietà di EN D’CE e ES IA LU PI D’Aprile, “ Atteso che i termini di cui al richiamato art. 140, comma 1, sono ampiamente scaduti, lo scrivente Direttore Generale non può che prendere atto del fatto che il provvedimento ministeriale in oggetto non esplica più da tempo i suoi effetti, con avvenuta implicita conclusione, senza effetti, del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico in questione ”.
Esse premettevano di essere proprietarie di un’unità immobiliare con annesso giardino pertinenziale confinante, sul lato a valle, con il fondo di proprietà delle controinteressate e che entrambe le aree fanno parte del comprensorio dell’CQ ER, area dichiarata di notevole interesse pubblico con il DM n. 50800/1991.
Il decreto in questione veniva annullato con pronuncia di questo Tribunale n. 12 del 9.1.1998, poi confermata dal Consiglio di Stato con sent. n. 6833 del 3.11.2002, entrambe rese su ricorso della dante causa delle attuali controinteressate e motivate in ragione dell’omessa comunicazione, nei confronti di quest’ultima, dell’avvio del procedimento di imposizione del vincolo, ferma restando la validità e l’efficacia del decreto ministeriale per tutte le restanti aree ricomprese nel medesimo comprensorio.
Una volta divenuta definitiva la sentenza di annullamento, le ricorrenti notificavano atto di diffida al Ministero per i beni e le attività culturali volto a dare nuovamente avvio al procedimento di imposizione del vincolo, nelle more del quale, però, Roma Capitale aveva già rilasciato il permesso di costruire in favore della società controinteressata per la realizzazione di un immobile sul fondo in questione.
Le ricorrenti agivano, allora, avverso il contegno inerte serbato dal Ministero e, con sentenza n. 11331/2010, questo Tribunale accertava l’obbligo dell’amministrazione resistente di concludere il procedimento di imposizione del vincolo sull’area in questione.
Perdurando l’inerzia dell’amministrazione, le ricorrenti esperivano azione giurisdizionale per accedere agli atti del procedimento in questione e infine, il 9.6.2014, esse venivano a conoscenza, nell’ambito di un giudizio promosso dalle controinteressate avverso un provvedimento di diniego di proroga del permesso di costruire precedentemente accordato, della nota impugnata con cui, nella sostanza, la Direzione generale ministeriale per il paesaggio (in veste di autorità titolare del potere sostitutivo ex art. 2, commi 9-bis e 9-ter), comunicava di ritenere concluso senza effetto il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico poiché non era stato adottato il provvedimento ministeriale di adozione entro il termine di cui all’art. 140, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, con conseguente cessazione degli effetti di salvaguardia previsti dall’art. 146, comma 1, d.lgs. cit.
Contro la citata nota, le ricorrenti avanzavano due motivi di impugnazione.
Premessa la sussistenza, in loro favore di tutte le condizioni dell’azione, esse deducevano che, stante
la natura vincolata e non discrezionale dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (meramente ricognitivi e dichiarativi di caratteri già immanenti nei beni) ed il carattere unitario e non divisibile delle c.d. bellezze d’insieme di cui all’art. 136, comma 1, lett. d ), cod. bb.cc., la nota impugnata avrebbe trasgredito il codice dei beni culturali, gli artt. 9 e 97 Cost. e gli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990 in quanto, a loro avviso, da una parte, il carattere unitario ed inscindibile del comprensorio dell’CQ ER (già riconosciuto di notevole interesse pubblico con DM n, 50800/1991 poi annullato in sede giurisdizionale solo con riferimento alla posizione delle controinteressate) avrebbe imposto la riedizione del vincolo anche sul fondo di proprietà delle controinteressate e, dall’altro, l’apposizione del vincolo, emendato dai vizi procedimentali che avevano condotto all’annullamento del primo DM, costituirebbe un atto dovuto.
Con un secondo motivo, le ricorrenti contestavano, tra l’altro, anche la violazione del giudicato discendente dalla sent. n. 11331/2010 con cui il TAR aveva riconosciuto l’obbligo del Ministero di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso, mentre la nota avversata non presenterebbe i caratteri del provvedimento con cui l’amministrazione si sarebbe esplicitamente rideterminata in ordine alla riapposizione del vincolo, ritenendo solo implicitamente concluso il procedimento.
Si concludeva il gravame con l’articolazione della domanda di annullamento dell’atto impugnato.
Il Ministero dei beni e delle attività culturali si costituiva con memoria di stile.
Con memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a., parte ricorrente insisteva nell’accoglimento dei motivi di ricorso originariamente proposti.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 10.11.2023 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Il gravame proposto merita accoglimento nei limiti di quanto sinteticamente si andrà ad esporre.
Non v’è dubbio che, diversamente da quanto affermato nel provvedimento avversato, all’inutile decorso del termine di cui all’art. 140, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 non si riconnetta l’effetto di precludere definitivamente all’amministrazione il potere di esprimersi in ordine alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili o delle aree di cui all’art. 136 del d.lgs. cit., consumandosi il relativo potere, ma che, piuttosto, l’unica conseguenza normativamente prevista per il superamento del termine in questione (richiamato, per quel che concerne i procedimenti di competenza ministeriale, dall’art. 141, comma 5, d.lgs. cit.) è la scadenza del c.d. ‘vincolo preliminare’ ed il conseguente venir meno delle misure di salvaguardia previste dal successivo art. 146, comma 1.
A tale conclusione mostra di aderire la più recente giurisprudenza secondo la quale la scadenza del termine procedimentale per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico non consuma il potere amministrativo, essendosi la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13 del 22.12.2017 limitata a rilevare la perentorietà, stabilita dall’art. 141, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, del termine di 180 giorni del vincolo preliminare ex art. 139, comma 2, del medesimo d.lgs., come misura di salvaguardia, che deriva dalla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, decorso il quale il predetto vincolo preliminare non è più efficace, ma non certo a ritenere precluso all’amministrazione di esprimersi in ordine a siffatta proposta anche dopo il decorso del termine in questione (cfr. T.A.R. Basilicata, sent. n. 231 dell’8.4.2023).
Pertanto, l’amministrazione resistente, con l’atto impugnato, ha del tutto illegittimamente abdicato al proprio dovere di esprimersi in ordine alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree del comprensorio dell’CQ ER di proprietà delle odierne controinteressate adducendo a ragione della propria posizione la dedotta (ma, in realtà, insussistente) consumazione del potere per decorso del termine di cui all’art. 140, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, tanto più allorché, come nel caso di specie, l’obbligo su di essa incombente di portare a conclusione, con un provvedimento espresso, il procedimento in questione era stato reso ancor più cogente per effetto dell’ordine di provvedere impartito da questo Tribunale con la sent. n. 11331/2010.
Di conseguenza, e nei limiti di quanto sopra esposto, il provvedimento avversato va annullato, fermo restando il potere/dovere dell’amministrazione resistente di rideterminarsi (stavolta esplicitamente) in ordine alla dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree oggetto di proprietà delle controinteressate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in Euro 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO