Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 12962/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12962 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale” vertente tra
CF: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], AT ed elettivamente domiciliato in Via Domenico Fontana n.
150 Napoli con l'Avv. Paolo Rosauro (CF: ), che lo rappresenta e difende C.F._2
come da procura in atti
- attore e
(PI: , in persona del l.r.p.t., con sede in Viale Controparte_1 P.IVA_1
Spagna n. 2 - 80010 Villaricca (NA), elettivamente domiciliata in Via Sepe Liguori n. 58, Ottaviano
(NA) presso lo studio dell'Avv. Antonio Cozzolino (CF: , che la rappresenta C.F._3
e difende come da procura in atti
- convenuta nonché
(PI: , in persona del l.r.p.t., con sede in Via Controparte_2 P.IVA_2
Marocchesa n. 14 – Mogliano Veneto (TV), elettivamente domiciliata alla Via Galatina n. 3 - 81030
San Marcellino (CE) presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Fabozzi (CF: ), C.F._4
che la rappresenta e difende come da procura in atti
- terza chiamata
1
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata il IG. , conveniva innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale l' deducendo che il giorno 13.12.2021 alle ore 20.45 Controparte_1 trovandosi all'interno del detto hotel, sito al Viale Spagna, n. 2 in Villaricca (NA), mentre scendeva le scale per raggiungere il parcheggio auto, rovinava pesantemente al suolo a causa del cedimento di una parte di un gradino che appariva assolutamente integro, riportando gravi lesioni personali per le quali si imponeva l'immediato trasferimento del medesimo a mezzo del servizio emergenze territoriali del 118 presso l'ospedale “San Giuliano” di Giugliano in Campania (NA), ove i sanitari provvedevano alle prime cure del caso riscontrando la frattura del femore dx, come da certificazione medica in atti.
Affermava l'attore che inutilmente aveva richiesto il risarcimento dei danni per le lesioni personali subite.
Tanto premesso, il IG. rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Accertare ed ascrivere la responsabilità dell'infortunio per cui è causa a carico esclusivo del convenuto in persona del legale rapp.te p.t. e per l'effetto condannare Controparte_3 quest'ultimo, al pagamento in favore dell'istante della somma di €. 51.278,00 - giusta relazione medico-legale in atti che assegna alla medesima un DB pari al 16/17%, una ITT di gg. 30; una ITP di gg. 30 una ITP di gg. 60, oltre danno morale, spese mediche documentate e non, interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e/o quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà in giustizia, per i titoli e le causali di cui innanzi, anche a seguito di CTU medico legale di cui sin d'ora si formula richiesta;
contenendo la domanda nei limiti della somma di €. 52.000,00;
b; interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
e) Vinte le spese e le competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario.”.
TU la convenuta società, eccepiva la nullità della citazione per Controparte_1 non avere l'attrice indicato i minimi elementi di fatto e le ragioni di diritto a sostegno delle proprie pretese;
l'improcedibilità della domanda per la violazione delle disposizioni vigenti in materia;
la carenza di legittimazione passiva non avendo assolto l'attrice all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.; nel merito contestava l'assunto attoreo non essendo stata indicata in modo chiaro la dinamica del sinistro, né gli estremi della responsabilità della convenuta.
2 Instava, pertanto, per essere autorizzata alla chiamata in causa di giusta Controparte_2
polizza n. 410630491, al fine di essere manlevato da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata dalla parte attrice in relazione al dedotto infortunio.
Tanto premesso, l' rassegnava le seguenti conclusioni. Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) In via preliminare, nel merito, rigettare la domanda attorea perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
2) Ancora in via preliminare, autorizzare il convenuto in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa la compagnia di assicurazioni
, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica alla Via Marocchesa, n. 14 – Controparte_2
31021 Mogliano Veneto (Tv) per essere manlevato e garantito da ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice in ordine al lamentato infortunio per cui è causa e per
l'effetto voglia il G.U., ai sensi dell'art. 269 c.p.c., differire la data della prima udienza o udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art.
163- bis c.p.c..
3) In via istruttoria, sin da ora ci si riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
4) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese.”
TU contestava l'assunto attoreo, in particolare la qualità di cliente del Controparte_2
pensionato, affermandone la qualità di dipendente della struttura e di conseguenza Pt_1
l'inoperatività della garanzia assicurativa;
comunque, deduceva la ricorrenza del caso fortuito essendo il gradino integro e lesionatosi solo al passaggio dell'attore; instava, pertanto, per il rigetto della domanda. Vinte le spese.
Concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c. ammessa ed espletata la prova testimoniale, denegata la richiesta CTU medico legale sulla persona dell'attore, con ordinanza del 08.12.2024 la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse e memorie di replica.
In via preliminare
In via preliminare va dato conto che l'esame delle questioni prospettate dalle parti del presente giudizio è stato condotto secondo il principio della cd. “ragione più liquida” il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente
3 alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. tra le tante, Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
Sul merito
Nel merito la domanda è infondata e va disattesa, l'istruzione probatoria svolta non è idonea a supportarla, come emerge alla luce delle osservazioni critiche di seguito che mettono sostanzialmente in discussione l'esistenza stessa del fatto come indicato in citazione.
Difatti, le circostanze descritte in citazione non hanno trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruzione probatoria, come correttamente osservato dalla terza chiamata.
I testi escussi all'udienza del 18.04.2024 hanno reso le seguenti dichiarazioni.
La teste IG.ra , dipendente della convenuta fino al dicembre 2023 come Tes_1 Testimone_2 cameriera ai piani: “Io non conoscevo il l'ho visto la sera dell'incidente. Io ricordo che Pt_1
stavo facendo le mie mansioni, cioè la pulizia delle camere, quando dalla reception mi chiamarono
e mi chiesero di accompagnare il sig. al secondo piano per fargli vedere delle due Parte_1 camere quale gli sarebbe piaciuta. Io salii con il sig. al secondo piano a piedi, c'era Parte_1 anche l'ascensore, ma preferimmo salire a piedi, gli feci vedere le camere e dopo scendemmo giù, perché io stavo finendo di pulire una camera al piano terra”. “Ricordo che era l'anno 2021 del mese di dicembre poco prima di Natale, non ricordo bene se 13 o 15 dicembre. Io lavoravo il giorno dell'incidente dalle ore 19:00 alle ore due di notte. Io mi dovevo trattenere in portineria perché il portiere era andato a prendere qualcosa da mangiare, in effetti doveva andare incontro al ragazzo delle pizze. Io prima dell'incidente non avevo mai visto e lo stesso non mi disse Pt_1 che aveva lavorato per l'albergo in passato”. “Io ho accompagnato il alla scala che porta Pt_1
al garage, ho aperto le porte scorrevoli che hanno un oblò, e non ho fatto in tempo a girarmi per andare via che ho visto il cadere. Ho visto il che si manteneva al corrimano e Pt_1 Pt_1
4 improvvisamente cadere. Il era riuscito a scendere due gradini ed è caduto piegando il Pt_1 piede sinistro e battendo con il lato destro, anche perché la scala è fatta a chiocciola”. “Ho sentito che la camera serviva al per un parente che doveva venire per Capodanno”. “Le luci delle Pt_1
scale che portano al garage non sono molto forti, però i gradini si vedono;
io personalmente non usavo le scale, però le pulivo, io non ho mai notato cedimenti nei gradini che pulivo tutti i giorni quando facevo il turno di mattina, quando non pulivo io c'era comunque un'altra dipendente che puliva. Posso dire che l'albergo era ben tenuto e veniva curata la manutenzione”. “Posso riferire che ho visto il cadere, ma non ho visto esattamente perché è caduto. Dopo ho visto che Pt_1
c'era un pezzo di marmo del gradino che si era staccato”. “Non c'era nessun segnale di pericolo”;
“Io ho chiamato il 118. Preciso che il scendeva le scale e dietro di lui c'era un altro Pt_1
signore che lo accompagnava che lo distanziava di circa un metro e stava sul ballatoio, vicino a me, questo signore personalmente io lo conosco solo di vista perché è di Villaricca”. “Dopo
l'incidente la società ha messo in sicurezza l'area e ci volle una settimana per completare come si deve i lavori della scala che venne controllata tutta”. “Quando ho lavato le scale due giorni prima le scale erano integre”. “Ho chiamato il 118 tre volte e sono stata anche richiamata perché il paziente era grave”. “Possono accedere al garage solo i clienti e la lavanderia ed anche il personale;
c'è una portineria. Prima del garage c'è un'ampia area scoperta dove si può parcheggiare di uso dell'albergo e non lontano dall'ingresso dell'albergo”; “ricordo che la sera dell'incidente pioveva a dirotto”.
Il teste IG. : “Siccome sono amico del nipote di questi mi aveva chiesto di Testimone_3 Pt_1 accompagnare lo zio nell'albergo perché loro dovevano fare un veglione alla “Lanterna”. Io sono della zona e loro invece di AT ed io ero a conoscenza dell'albergo, la stanza la dovevano prendere solo per il 31 dicembre credo. Mi feci venire a prendere dallo zio e lo accompagnai all'albergo che conosco di nome, non so se il lo conoscesse, mi chiese di CP_1 Pt_1 consigliargli un albergo vicino alla “Lanterna” ed io gli ho indicato proprio l' CP_1
raggiungibile anche a piedi dal ristorante. Ricordo che era lunedì 13 dicembre
[...] dell'anno 2021, alle ore 20:30/21:00, ricordo bene la data perché quando succedono le disgrazie la memoria mi rimane impressa”. “Era una serata umida e stava iniziando a piovere. Abbiamo parcheggiato l'auto giù al garage dell'albergo. Non c'era nessuno che controllava gli accessi al garage, preciso che il garage era aperto. C'è anche uno spiazzo davanti all'albergo dove si può parcheggiare. Entrammo nel garage anche perché stava cominciando a piovere e prendemmo
l'ascensore per salire seguendo le indicazioni, perché il non conosceva l'albergo”; Pt_1
“Siamo giunti alla hall e uscendo dall'ascensore siamo andati in portineria ed abbiamo trovato la signora che è uscita prima dall'aula di udienza, ricordo che aveva il camice e il le chiese Pt_1
5 informazioni di una camera per il 31 dicembre e la signora ci spiegò che c'erano alcune camere qualcuna più piccola e qualcuna più grande e ci portò a vederle. La signora di cui ho detto stava dietro al bancone della reception che è attaccato al bancone del bar, e subito si è resa disponibile a darci le informazioni. Le camere che abbiamo visto erano al secondo piano così era segnato sulle etichette sul muro, comunque era solo una rampa di scale rispetto alla hall. Dopo aver visto le camere la signora ci ha detto che se volevamo potevamo scendere per le scale e ci ha accompagnato vicino alla porta delle scale. ha aperto la porta delle scale che era una Parte_1
porta scorrevole con dei vetri sopra, e mentre si accingeva a scendere le scale, io lo Parte_1
seguivo circa un metro un metro e mezzo dietro. Le scale sono subito a destra della porta e ci sono vari corridoi. stava per scendere, la scala era a chiocciola e portava sia a destra che a Parte_1
sinistra il corrimano, non ricordo se si stava mantenendo al corrimano. Ho visto Parte_1
che subito dopo aver fatto due scalini è caduto sul lato destro. Non è ruzzolato per tutte Parte_1
le scale ma solo per tre o quattro scalini. Dopo la caduta lamentava dolori al lato destro, Parte_1
io ho chiesto alla signora di prendere una coperta per alzarlo e portarlo in un posto più confortevole. La signora è andata a prendere una coperta e lo abbiamo trasportato vicino alla hall nell'attesa dell'ambulanza. È stata la signora a chiamare l'ambulanza, non ho sentito la signora ricevere telefonate. L'ambulanza è arrivata dopo circa 40/45 minuti. “Dopo la caduta di Parte_1
ho visto il pezzo di marmo del secondo gradino rotto, era un pezzo di marmo della estremità sinistra del gradino;
“Non so dire se la scala era già lesionata;
ho visto il pezzo rotto dopo;
l'illuminazione della scala era sufficiente a vedere i gradini”. “Non c'era alcuna segnalazione di pericolo;
…”All'esterno io non ho visto nessuno controllare gli accessi allo spiazzo e al garage”.
“Ricordo che quando sono uscito stava piovendo piano piano. Era una serata in cui ogni tanto cadeva un po' di pioggia”.
Dall'esame delle riportate dichiarazioni testimoniali emergono gravi e rilevanti discrepanze, anche con quanto dichiarato dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale.
Difatti, il teste ha asserito di aver accompagnato il perché questi non conosceva Tes_3 Pt_1
l'albergo, mentre l'attore in sede di interrogatorio formale ha dichiarato “Ho lavorato per la struttura alberghiera Hotel Piper negli anni dal 2010 per diversi anni, ricordo che ero già andato in pensione, lavoravo in portineria come concierge, ciò è avvenuto fino a circa sei sette anni fa, non posso essere più preciso. Non venivo pagato e lavoravo poche ore per circa dieci giorni al mese, mi versavano anche i contributi”; l'attore ha, poi, dichiarato in merito al sinistro “sono sceso al secondo gradino con il piede sinistro, il gradino è venuto meno e sono caduto per tutta la scala e ho battuto il lato destro sulle scale, sono finito a terra e mi sono fratturato il femore”, mentre il ha dichiarato “Non è ruzzolato per tutte le scale ma solo per tre o quattro scalini”; Tes_3
6 ancora il ha affermato “Solo era con me non c'era nessun altro sulle scale”, Pt_1 Tes_3 mentre la teste ha asserito di essere rimasta il tempo di vedere l'attore cadere, Testimone_4
sebbene in via stragiudiziale abbia dichiarato di aver solo sentito le urla del e di essere Pt_1
stata allertata dal (All. dichiarazione del 08.04.2022 Tes_3 Controparte_2 Tes_1
). Tes_2
Ancora l'attore ha affermato: “Io non avevo buste in mano e quando scendevo, non mi appoggiavo al corrimano, io scendevo le scale tenendomi vicino al corrimano”, mentre il teste ha Tes_3 dichiarato: “non ricordo se si stava mantenendo al corrimano” e la teste Parte_1 Tes_4
“Ho visto il che si manteneva al corrimano e improvvisamente cadere”.
[...] Pt_1
Riguardo all'accesso al garage, secondo la teste “Possono accedere al garage Testimone_4 solo i clienti e la lavanderia ed anche il personale;
c'è una portineria. Prima del garage c'è un'ampia area scoperta dove si può parcheggiare di uso dell'albergo e non lontano dall'ingresso dell'albergo”, secondo il teste “Abbiamo parcheggiato l'auto giù al garage dell'albergo. Tes_3
Non c'era nessuno che controllava gli accessi al garage, preciso che il garage era aperto. C'è anche uno spiazzo davanti all'albergo dove si può parcheggiare. Entrammo nel garage anche perché stava cominciando a piovere e prendemmo l'ascensore per salire seguendo le indicazioni, perché il non conosceva l'albergo”, nonostante l'attore vi avesse lavorato. Pt_1
In merito alle condizioni meteo, la RA ha dichiarato: “ricordo che la sera Tes_2 dell'incidente pioveva a dirotto”, mentre il : “Ricordo che quando sono uscito stava Tes_3 piovendo piano piano. Era una serata in cui ogni tanto cadeva un po' di pioggia”.
Tali gravi contraddizioni, inducono il giudicante a nutrire seri dubbi sul reale accadimento del fatto come indicato in citazione, dubbi che non sono dissipati né dalla condotta tenuta dal né Pt_1 dal complesso dell'istruzione processuale, dalla quale emerge, come rilevato, la assoluta inattendibilità dei testi escussi.
Conforta tale conclusione anche la omessa allegazione del certificato di pronto soccorso del P.O. S.
Giuliano del 13.12.2021 h. 22:00 da parte dell'attore, allegato dalla terza chiamata (con la comparsa di costituzione il 15.06.2023), dal quale emerge che il paziente dichiarava “caduta accidentale”.
In definitiva, va ricordato che, come statuito dalla Suprema Corte, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua dì elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), il venir meno anche di uno solo degli elementi di carattere oggettivo e/o soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza,
7 può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cfr.: Cassazione civile sez. VI,
13/03/2019 n.7222; Cass. 18/04/2016, n. 7623). Le contraddizioni rilevate appaiono gravi in quanto attengono alle modalità del verificarsi dell'incidente, che non hanno trovato conferma.
Deve concludersi che chi vuole far valere un proprio diritto in giudizio, anche per effetto del principio della così detta “vicinanza della prova” (onere di allegare fatti che attengano alla sfera di vita prossimale e che solo la parte istante può conoscere e rappresentare in causa) ha l'onere di esporre i fatti che abbiano una soglia di credibilità e verosimiglianza accettabile prima ancora che il giudice possa dare ingresso alle prove ammissibili, per creare così il proprio convincimento sulla reale dinamica degli accadimenti narrati ed emettere una decisione.
L'art. 2697 c.c. dispone che colui il quale vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione.
La richiamata regola, in tema di riparto dell'onere probatorio tra le parti in giudizio, assume un'importanza fondamentale, assurgendo a criterio di «decisione» dei fatti controversi, nell'ipotesi di mancata prova.
In sostanza, infatti, è l'art. 2697 c.c. a ripartire tra le parti in causa il c.d. rischio della mancata prova dei fatti allegati.
Il divieto di non liquet posto in capo al giudice determina, in ogni sistema processuale, l'esigenza di individuare una regola di giudizio che ripartisca il rischio della mancata prova tra le parti, affinché, nell'ipotesi in cui manchi, anche in via presuntiva, la dimostrazione dell'esistenza di un fatto idoneo a produrre determinate conseguenze giuridiche, la carenza di prova venga posta a carico della parte alla quale spettava l'onere di dimostrare la sussistenza di tale fatto.
Per le superiori considerazioni non può ritenersi provata la riconducibilità dell'evento dannoso né al bene in custodia, ex art. 2051 c.c., né al comportamento colposo della società convenuta, ex art. 2043 c.c.
In definitiva, va, poi, rilevato che seppure la struttura convenuta ha apparentemente contestato la domanda attorea, in sostanza sia nella fase stragiudiziale che in quella processuale, ha maliziosamente avallato la richiesta del sia comunicando un “sinistro” alla compagnia Pt_1
assicuratrice con missiva del 23.02.2022 (Allegato citazione il 09.12.2022), sia chiamando in causa la medesima compagnia nel presente giudizio, astenendosi dal porre in essere qualsiasi attività difensiva tesa a contrastare la tesi avversa.
La condotta tenuta dalle dette parti va fortemente stigmatizzata, non emergendo dagli atti alcun elemento atto a provare la loro buona fede.
Per le superiori considerazioni la domanda va disattesa
8 Le spese di lite
Quanto alle spese di lite esse vanno integralmente compensate tra la parte attrice e la convenuta per quanto dianzi rilevato. Controparte_1
In merito alle spese dovute alla terza chiamata, secondo la Suprema Corte la regolamentazione delle spese di giudizio è retta dal principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza costituisce applicazione: le spese di giudizio sono a carico della parte che ha provocato ingiustificatamente la necessità del processo. Nella fattispecie in esame per quanto evidenziato, circa la condotta tenuta dall'attore, e della parte convenuta essi vanno Parte_1 Controparte_1
condannati in solido alle spese di lite nei confronti della terza chiamata, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M.
147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia, delle fasi effettivamente svolte, con aumento del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (ex art. 4, comma 2 D.M. 55/2024).
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa integralmente le spese tra la parte attrice e la parte convenuta Parte_1
Controparte_1
3) Condanna l'attore e la convenuta in solido al Parte_1 Controparte_1
pagamento in favore di delle spese processuali che liquida in €. 9.980,00 per Controparte_2
competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovuti come per legge.
Così deciso in Aversa, 23 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011,
n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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