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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/10/2025, n. 5047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5047 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1491 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 30.5.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(p.i.: ), in persona del l.r.p.t., (c.f.: Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
), (c.f.: ), tutti rappresentati e C.F._1 Parte_3 C.F._2 difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Tiso (c.f.: ), C.F._3 domiciliatario in S. Angelo a Cupolo (BN), alla via Chiodo n. 4; appellanti
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Paolo Tartaglia (c.f.: , elett. te dom.ta in Napoli, al viale C.F._4
Augusto n. 162, in virtù di mandato in atti;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.23/2022 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 10.1.2022, nel proc. di primo grado n.1155/2018 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 30.5.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1 citò in giudizio nonché Controparte_1 Parte_1 Parte_3
e dinanzi al tribunale di Benevento deducendo: a) di aver sottoscritto con la
[...] Pt_2 debitrice principale in data 23.1.2014, polizza fideiussoria in Parte_1 favore dell'agenzia delle entrate di Benevento, a garanzia di una richiesta di rimborso IVA per l'anno d'imposta 2012, con la contestuale coobbligazione assunta in solido da Parte_3
e (cd. polizza fideiussoria per anticipato rimborso iva, disciplinata dall'art.
[...] Pt_2
38 - bis d.p.r. n. 633 del 1972); b) che l'amministrazione finanziaria, con accertamento in rettifica della dichiarazione iva anno 2012, aveva chiesto alla società le somme precedentemente rimborsate, senza che quest'ultima onorasse la richiesta;
c) che l'indicata agenzia aveva conseguentemente provveduto ad escutere la polizza chiedendo ad essa garante il pagamento di € 120.940,87, importo versato in data 7.9.2017; d) che aveva invano chiesto il pagamento degli importi garantiti alla ed ai coobbligati. Tanto Parte_1 premesso in fatto - e qualificato il rapporto come contratto autonomo di garanzia - esercitò azione di regresso nei confronti dei convenuti e chiese la condanna della società e dei coobbligati alla restituzione, in solido, della somma di € 120.940,87, oltre interessi dalla data del pagamento (7.9.2017) al saldo, vinte le spese di lite.
Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, disconoscendo la conformità all'originale dei documenti, prodotti solo in copia, e sollevando questioni sulla illegittima ed abusiva escussione della garanzia;
chiesero, dunque, il rigetto di ogni domanda, vinte le spese oltre i danni per lite temeraria.
Alla prima udienza di trattazione i convenuti eccepirono l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ed il giudice assegnò il termine per l'espletamento della procedura, che fu avviata dall'attrice; alla udienza successiva i convenuti eccepirono tempestivamente la improcedibilità della domanda a causa della mancata partecipazione personale dell'attrice al procedimento di mediazione, come emergeva dal verbale di mediazione prodotto in atti (eccezione reiterata nelle successive difese e nelle conclusioni rassegnate).
Con sentenza n. 23/2022, pubblicata il 10.1.2022, il tribunale di Benevento, dichiarata procedibile la domanda, l'ha accolta ed ha condannato i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 120.940,87, oltre interessi dalla messa in mora al saldo, ed al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.500,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Avverso questa sentenza hanno proposto appello il debitore principale ed i coobbligati, affidato a svariati motivi, ed ha resistito l'appellata chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello per vizio di forma (art. 342 c.p.c.) e manifesta infondatezza (art. 348 – bis c.p.c.); ha
2 chiesto, in ogni caso, di rigettarlo nel merito. All'udienza del 30.5.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Con il primo motivo, rispettoso dei requisiti di forma richiesti dall'art. 342 c.p.c.,
l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ritiene validamente svolto il tentativo di conciliazione (disposto dal giudice all'esito di eccezione di improcedibilità), nonostante la mancata partecipazione all'incontro di mediazione della parte personalmente ed in assenza di valida procura speciale sostanziale in capo al difensore presente. Sul punto specifica l'appellante che, all'incontro del 28.11.2018, per l'istituto assicurativo era presente solo l'avv.
CL OL, domiciliatario dell'avv. Paolo Tartaglia, quest'ultimo unico difensore costituito dell'attrice, in assenza di valida procura speciale sostanziale in capo ad entrambi.
Solo a corredo della comparsa conclusionale l'istituto attoreo aveva depositato documentazione a suo dire attestante i poteri anche sostanziali ma, oltre al tardivo deposito del documento, lo stesso non era utile allo scopo non integrando affatto una procura sostanziale in capo all'avv. OL, ma al più in capo all'avv. Tartaglia.
2.1-Il motivo è fondato ed assorbente rispetto agli ulteriori motivi.
Il Tribunale, a sostegno della procedibilità della domanda, non attribuisce rilevanza alla mancata presenza personale della parte all'incontro di mediazione e così motiva: la parte può farsi sostituire, trattandosi di attività delegabile, da una persona a sua scelta, e quindi anche dal difensore, cui conferire tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Sebbene la motivazione richiami il corretto principio di diritto, la documentazione in atti non consente di ritenere esistente in capo al difensore presente all'incontro una procura sostanziale idonea allo scopo.
2.2-Ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, modificato dal D.L. 12.9.2014 N. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10.11.2014 n. 162 e dal d. lgs 6.8.2015 n. 130, devono essere precedute dal tentativo di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda, le controversie in materia di condominio, locazioni, comodato, affitto di aziende, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con alto mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
3 2.3-Il Tribunale, alla prima udienza, verificato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ha assegnato il termine di giorni 15 per avviare il procedimento, che si è concluso con verbale negativo.
2.4-La questione della riconducibilità della materia in lite alla procedura della mediazione obbligatoria non è stata oggetto di espressa impugnativa dall'appellata che, sul punto, avrebbe dovuto proporre questione in primo grado e formulare appello incidentale.
Tale aspetto deve considerarsi passato in giudicato;
peraltro, la questione non è neppure stata sollevata in appello.
2.5- La Corte di Cassazione, nella sentenza del 2019, n. 8473 (richiamata anche dal tribunale) ha rilevato come la lettera dell'art. 8 del d. lgs. 28/2010 non lasci adito a dubbi nel ritenere obbligatoria la presenza delle parti al primo incontro, argomentando poi come tale partecipazione al primo incontro non comporta che si tratti di attività non delegabile, recependo sul punto un orientamento già espresso da parte della giurisprudenza di merito (cfr.
Trib. Massa, 29 maggio 2018, n. 398), per cui si deve ammettere la astratta possibilità di delegare ad un terzo soggetto il potere sostanziale di partecipare al procedimento (e quindi di conciliare la lite), esito interpretativo peraltro del tutto conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di mandato (art. 1392 c.c.), pacificamente ritenuti applicabili anche alla transazione (Cass. 2012, 1181) e che appaiono del tutto conformi e funzionali anche allo spirito del d. lgs. 28/2010.
La Corte prosegue argomentando che la delega, mancando una previsione espressa, può essere effettuata anche a favore del proprio difensore. In tal caso, tuttavia, affinché la delega sia valida, la parte deve conferire tale potere al difensore mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (in senso analogo, in tempi più recenti,
Cass. 2024, n. 2829).
2.6- In primo grado l'istituto assicurativo era rappresentato e difeso dall'avv. Paolo
Tartaglia; la procura alle liti è stata conferita da procuratore di Persona_1 [...]
in virtù di atto per del 22.5.2015; si legge nella CP_1 Parte_4 procura alle liti: conferisco al medesimo procuratore ogni potere di legge.
2.7-Non integra i requisiti richiesti dalla Cassazione la procura alle liti in atti prodotta, ancorché in forma di procura notarile, né in generale la procura autenticata dal difensore, poiché “il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore”
(cfr. Cass. 2019 già cit.).
4 La descritta procura alle liti, anche se contenente il conferimento al difensore per il giudizio di ogni più ampio potere di legge, non è sufficiente per delegare la partecipazione alla mediazione, che richiede una procura speciale sostanziale e specifica per quella fase, al fine di disporre dei diritti in gioco. Pertanto, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente, ben può farsi sostituire da chiunque e, quindi, anche dal difensore, ma deve rilasciargli una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista (cfr. sent. n.20643/2023 cit., nonché
Cass n. 13029/2022; vedi anche Corte di Appello di Napoli, sez. II, sent. 2020, n.3227).
2.8-Non vi è dubbio poi che all'incontro di mediazione di cui è lite la parte non sia stata presente personalmente.
Nel verbale di mediazione del 5.6.2018 si legge: – non Controparte_1 presente – Rappresentato e difeso da Avv. Prof. Paolo Tartaglia che ha delegato oralmente all'avv. OL
Avv. Caludio PAOLETTI – presente per delega dell'avv. Paolo Tartaglia.
Già dinanzi al mediatore i convenuti eccepirono la mancata comparizione personale del l.r. di evidenziarono che l'avv. OL non era neppure il difensore Controparte_1 costituito ma solo domiciliatario e che l'avv. Tartaglia era unico difensore costituito in giudizio nonché menzionato nella delega del 4.7.2018, allegata alla istanza di mediazione, a firma del LRPT della , Avv. Controparte_1 Persona_1
L'avv. OL replicò di essere presente alla mediazione in virtù di delega orale dell'avv. Paolo Tartaglia, a suo dire sufficiente.
2.9-A corredo della comparsa conclusionale l'attrice ha, poi, depositato la domanda di mediazione presentata all'organismo prescelto, in cui è indicato, quale difensore con specifica procura, sempre l'avv. Paolo Tartaglia, seguìto dal recapito ove ricevere le comunicazioni sulla procedura di mediazione, riferibile stavolta all'avv. OL (domiciliatario). La domanda è sottoscritta solo dall'avv. Tartaglia ed alla stessa è allegato mandato a conciliare conferito dal l.r. dell'istituto assicurativo esclusivamente all'avv. Tartaglia.
La mediazione non risulta ritualmente esperita neppure a voler considerare tale documentazione integrativa perché dal verbale di incontro di mediazione emerge in definitiva che il legale rappresentante di parte attrice non ha partecipato personalmente (assente) all'incontro, al quale era presente solo l'avvocato OL, per delega orale dell'unico avvocato costituito munito di procura speciale a partecipare alla mediazione (Avv. Tartaglia).
Non sono formalizzati impedimenti alla partecipazione e/o giustificati motivi, peraltro, mai dedotti.
5 3.In accoglimento del primo motivo di appello, la domanda proposta in primo grado da va dichiarata improcedibile. Controparte_1
4.Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza di e Controparte_1 sono liquidate nei valori minimi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 52.000,01-260.000,00), quanto al primo grado, nell'importo complessivo di € 5.650,00, e quanto al secondo grado, in complessivi € 6.080,00 (compensi abbattuti solo per la fase istruttoria, che non si è svolta in entrambi i gradi), con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n.23/2022, pubblicata in data 10.1.2022, resa dal Tribunale di Benevento,
a) dichiara improcedibile la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
e ; Parte_1 Pt_2 Parte_3
b) condanna alla rifusione in favore degli appellanti delle spese di Controparte_1 lite, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in € 5.650,00, oltre, spese generali, iva e cpa come per legge, e quanto al presente grado, in € 6.080,00 per compensi, oltre esborsi documentati per € 1.165,5, spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione alla difesa;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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