Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 791/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 791/2022 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STRAMMIELLO MICHELE
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA – CONTUMACE on socio unico (C.F. ), rappre- Controparte_2 P.IVA_2 sentata e difesa dall'Avv. GATTI DEI MAURIZIO
APPELLATA
1
CONCLUSIONI
In data 10 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, per le causali di cui in premessa, disattesa ogni contraria istanze ed eccezione, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Prato e comunicata in data 23.03.2022:
- Accertare e dichiarare l'illegittimità delle segnalazioni del nominativo del Sig.
[...] alla Centrale rischi della Banca d'Italia Persona_1
E, per l'effetto
- Condannare le resistenti, nelle rispettive qualità di segnalante originaria e di istituti succedutesi alla prima nel rapporto controverso, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'odierno attore, quantificabili in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
- Condannare le resistenti a richiedere l'immediata cancellazione, anche con effetto re- troattivo, del nominativo del Sig. della segnalazione del passag- Parte_1 gio a sofferenza del ricorrente all Banca d'Italia nonché alle altre banche dati eventualmente assimilate, detenute da IF SP (Eurosice) ed Experian - Cerved Information Service SP”.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 n.1 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.”
Per Controparte_2
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze rigettare il gravame proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Prato in data 22.03.20
[...] del procedimento civile ex art.702 bis cpc segnato al n.1070/2019 R.G. Tribunale di Prato, questa confermando in ogni sua parte.
Con vittoria di spese e di onorari.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
2 1. con ricorso ex 702 bis c.p.c. conveniva davanti al Parte_1
Tribunale di Prato Controparte_1 Controparte_3
esponendo:
[...]
- di essere venuto a conoscenza di segnalazioni a suo carico presso la Centrale Ri- schi della Banca d'Italia da parte di quale cessionaria del cre- Controparte_2 dito già di;
Controparte_1
- che, interpellata, la comunicava che la segnalazione si Controparte_2 riferiva “al saldo debitore di c/c n. 104180\58 intrattenuto dalla società debitrice e ga- rantito da ipoteca volontaria concessa con atto pubblico del 15.11.1984 da
[...]
” (doc. 5) e “da saldo debitore di c/c n. 717786\07 intrattenuto dal debitore Per_2 presso l'Agenzia di Grignano, garantito da fideiussione rilasciata da De- Per_3 creto Ingiuntivo n. 1657\1990 ottenuto per € 103.291,38 oltre interessi e spese”;
- che la procedura esecutiva immobiliare richiamata nelle comunicazioni della Se-
(R.G.E. 163\1991 Tribunale di Prato) si era in realtà estinta nel Controparte_4
2004;
- che nonostante l'estinzione del giudizio ad R.G.E. n. 163\1991 sin dall'anno 2004 il nominativo del Sig. on era mai stato espunto dal novero dei segnalati presso Pt_1 la Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- che, inoltre, le segnalazioni erano illegittime per omesso preavviso.
Parte ricorrente chiedeva accertarsi l'illegittimità delle iscrizioni e la condanna del- le convenute alla cancellazione ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitati- va. rimaneva contumace;
si costituiva Controparte_1 in giudizio ontestando le domande. Controparte_2
Istruita la causa con documenti il Tribunale di Prato con ordinanza ex 702 ter c.p.c. depositata il 22 marzo 2022 così statuiva:
“a) rigetta le domande proposte;
b) condanna il ricorrente, in favore della parte convenuta costituita, al pagamen- to delle spese processuali, liquidate in complessive € 2768,00 per compenso professio- nale, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.”
3 Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“A. LEGITTIMITA' DELLA PRIMA ISCRIZIONE
Ora, quanto al profilo formale, ai sensi dell'art 125, comma 3, D.lvo 1.9.1993, n
385, gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati
(garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferen- za […].
Su tale aspetto, l'attore ha ottemperato alla ordinanza emessa in data 8 maggio
2021, con la memoria depositata il 27 maggio successivo. Purtuttavia, il punto sottoli- neato nell'ordinanza non concerneva tanto la carenza della documentazione prodotta dall'attore, attesa l'evidenza delle risultanze dalla rilevazione mensile delle iscrizioni a carico dell'attore, al maggio 2018, quanto il non chiaro ed inequivoco del riferimento alla "prima iscrizione" rispetto alla situazione pregressa. In esito a tale integrazione,
l'attore ha precisato - richiamando la documentazione in parte già prodotta- le iscri- zioni mensili risultanti al maggio 2018, così che non può che concludersi che la viola- zione dell'obbligo di preavviso riguardi per l'appunto l'iscrizione del debito a sofferenza al maggio 2018 che, aggiornata ad opera della dopo il subentro nella situa- CP_2 zione di credito dal 2014, è certamente a questa riferibile.
Sotto tale profilo, la domanda non può che essere disattesa in quanto tale iscri- zione non può essere qualificata come "nuova iscrizione”, così che non sussisteva il di- ritto di essere preventivamente informato, né può sostenersi che l'asserita illegittimità delle pregresse iscrizioni – peraltro, almeno in parte, opinabile- si riverberi sulla cor- rettezza delle successive segnalazioni
B . OMESSA CANCELLAZIONE
[…] dall'elenco completo delle rilevazioni mensili effettuate, si nota che la situa- zione indicata come "sofferenze" per € 904.465 nella rilevazione mensile a carico di al maggio 2018 viene ripresa nelle rilevazioni dei mesi antece- Parte_1 denti risalenti al giugno 2014 e che, anche nel periodo antecedente, risultavano ulterio- ri iscrizioni a debito, sia pure di differente importo. A riguardo la difesa di ha CP_2 dedotto che tale segnalazioni riguardavano anche ulteriori situazioni debitorie e, in particolare, quelle derivanti dalle garanzie prestate per rilevanti esposizioni debitorie
4 nei confronti del fratello e di altre società, per le quali l'attore aveva prestato garanzia,
e che lo stesso credito oggetto della procedura esecutiva non era stato estinto, in quan- to risolta la transazione.
[…] l' estinzione della procedura esecutiva non incide direttamente sulla situazio- ne di credito oggetto della procedura, non essendo state richiamate né provate altre fattispecie estintive sul piano sostanziale.
Neanche, in verità, vi è prova che tutte le originarie iscrizioni a sofferenza, non contestate, siano state successivamente estinte, sì da poter ritenere l'inesistenza delle pregresse esposizioni debitorie al giugno 2014, ovvero di quella residuata al settembre
2018, il cui onere, in presenza di contestazioni, non può che essere a carico dello stesso attore.
[…] peraltro, ai fini della liquidazione del danno, in linea con i principi fissati da- gli artt 1223 e 1225 c.c., parte attrice avrebbe dovuto anche offrire adeguata dimostra- zione che proprio in ragione di tale omessa cancellazione richiesta nel settembre ha ri- sentito un concreto pregiudizio economico.
[…] Solo dopo aver assolto tale onere ed aver constatato che permaneva l'impos- sibilità di quantificare con precisione l'ammontare del pregiudizio, poteva chiedere al giudice di liquidarlo con valutazione equitativa […]”.
L'appello.
2. Proponeva appello formulando i seguenti motivi di Parte_1 impugnazione:
1) Sulla prima iscrizione del Sig. alla Centrale Rischi della Parte_1
Banca d'Italia da parte della Banca MPS. Omesso esame di una circostanza rilevante e documentalmente provata. Erronea ricostruzione.
2) Sulla illegittimità dell'iscrizione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia da parte della Erronea applicazione del principio dell'onere della Controparte_2 prova. Omesso esame.
5 Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma dell'ordinanza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della
contro
- parte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. rimaneva contumace;
si costituiva Controparte_1 in giudizio che contestava le censure mosse da par- Controparte_2 te appellante nei confronti dell'ordinanza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 10 ottobre 2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con conferma dell'ordinanza impugnata.
3. Con il primo motivo (“Sulla prima iscrizione del Sig. alla Parte_1
Centrale Rischi della Banca d'Italia da parte della Banca MPS. Omesso esame di una circostanza rilevante e documentalmente provata. Erronea ricostruzione”) parte appel- lante in sintesi lamenta che il Tribunale non avrebbe considerato che con il ricorso inte- grativo depositato il 27 maggio 2020 la prima iscrizione era stata individuata in quella effettuata da Banca del Monte dei Paschi di Siena nell'anno 1995 (“l'odierno appellante, con ricorso integrativo ed in rinnovazione ex art. 702-bis c.p.c. […] versava in atti il prospetto informativo integrale composto da n. 273 pagine rilasciato dalla Centrale
Rischi della Banca d'Italia, aggiornato al mese di maggio 2018 […] precisando che la prima iscrizione a “sofferenza” a carico del Sig. isultava dalla pagina n. 198 del Pt_1 prospetto stesso […] Dalla predetta pagina 198 si evinceva che la prima iscrizione a
“sofferenza” risaliva al mese di dicembre 1995 ed era stata eseguita dalla
[...]
. Invece, dalla pagina 52 del prospetto, versata in atti sub doc Controparte_1
13), la prima iscrizione a “sofferenza” eseguita da risaliva al Controparte_2 mese di giugno 2014.”).
Il motivo è infondato.
Il Tribunale nella propria ordinanza, come emerge dai passaggi motivazionali in precedenza trascritti, ha considerato quanto prodotto con il ricorso integrativo (peraltro
6 neppure notificato alla convenuta contumace ) e il rife- Controparte_1 rimento alla prima iscrizione del 1995, ma ha correttamente osservato che non vi erano elementi per ritenere che tale iscrizione del 1995 (riferita a “SOFFERENZE VECCHIA
CR” per “€ 770.737”) fosse in effetti relativa alle situazioni debitorie per le quali era stato azionato il giudizio, ovvero quelle poi cedute e ed alle comunica- Controparte_2 zioni da quest'ultima inviate, richiamate nel ricorso.
Ad integrazione della motivazione di primo grado, può ulteriormente aggiungersi che l'obbligo di preavviso relativo alla prima segnalazione è, come già osservato dal Tri- bunale, previsto dall'art. 125 TUB comma 3 (“3. I finanziatori informano preventiva- mente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”) quale modificato dal D. Lgs.
141/2010 (e quindi successivamente al 1995) e solo per i consumatori (ed in ricorso nep- pure era stata allegata la qualità di consumatore); la mera omissione di preavviso, in as- senza (come nel caso) di contestazione dell'originaria effettiva sofferenza dà diritto solo al risarcimento del danno ma ove concretamente provato ed allegato, oneri di allegazio- ne e prova non assolti, essendo invocata puramente e semplicemente una liquidazione equitativa (vedi tra le altre Cass. 23/07/2020, n.15680: “l'esercizio del potere discrezio- nale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056
c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obietti- vamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso am- montare. Ciò non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concre- to esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantifi- cazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre”).
4. Con il secondo motivo (“Sulla illegittimità dell'iscrizione presso la Centrale Ri- schi della Banca d'Italia da parte della Erronea applicazio- Controparte_2
7 ne del principio dell'onere della prova. Omesso esame”) parte appellante in sintesi de- duce che l'iscrizione da parte della doveva ritenersi illegittima Controparte_2 in quanto relativa ad una procedura esecutiva già estinta nel 2004, che non vi era stato preavviso e che non poteva porsi a carico del ricorrente, come ritenuto dal Tribunale, la prova della estinzione delle relative posizioni (“In data 19.09.2018, la società Parte_2
, in qualità di procuratrice della precisava la diretta discendenza dei
[...] CP_5 crediti, cui la segnalazione è sottesa […] Dall'esame di dette informative (cfr. Docc 5 e
6) il ricorrente desumeva che per l'escussione dei crediti segnalati fosse stato azionato il giudizio esecutivo immobiliare incardinato ad R.G.E. n. 163/1991 del Tribunale di
Prato, in seguito riunito al già pendente giudizio esecutivo iscritto ad R.G.E. n. 54/1989
(cfr. Doc. 7 allegato al ricorso ex art. 702-bis cpc) ed estinto in data 13.07.2004 (cfr.
Doc. 8 allegato al ricorso ex art. 702-bis cpc). Nonostante, quindi, l'intervenuta estin- zione del predetto procedimento esecutivo e la mancata attivazione di ogni e qualsiasi ulteriore attività, l'iscrizione a “sofferenza” a suo carico veniva reiterata nel tempo. Ciò detto, come ampiamente rilevato nel giudizio di primo grado, la nel procede- CP_5 re alla sua prima iscrizione a carico del ricorrente, non ha proceduto ad alcun preavvi- so […] Non può essere condiviso neanche l'assunto fatto proprio dal Tribunale di Prato per cui sarebbe stato il ricorrente a dover dimostrare di aver estinto tutte le partite di debito risultanti dal prospetto della Centrale Rischi in quanto non contestate”).
Il motivo è destituito di fondamento.
Con il ricorso introduttivo non erano mosse contestazioni in ordine alla originaria sussistenza del credito di (poi ceduto a Controparte_1 Controparte_2
, ma si allegava l'illegittimità della segnalazione da parte del creditore cessionario po-
[...] sto che la relativa procedura esecutiva si era da tempo estinta (vedi, testualmente, ricor- so ex 702 bis c.p.c.: “dall'esame delle dette informative (doc. 5 e 6) diveniva possibile desumere che, per l'escussione dei crediti segnalati, fosse stato azionato il giudizio ese- cutivo immobiliare incardinato ad R.G.E. 163\1991 del Tribunale di Prato, in seguito riunito al già pendente giudizio esecutivo ad R.G.E. 54\1989 (doc. 7); - Occorre segna- lare, in realtà, la circostanza che, sebbene il procedimento esecutivo citato dalla Società resistente, ad R.G.E. 163\1991 del Tribunale di Prato, vedesse tra le proprie parti anche
8 il Sig. ad oggi non sussiste alcuna posizione debitoria a quest'ultimo ricondu- Pt_1 cibile;
- Nella specie, infatti, il detto giudizio, riunito, tra gli altri, con il giudizio allibra- to ad R.G.E. 54\1989 del medesimo Tribunale di Prato (doc. 7) vedeva la propria estin- zione in data 13.07.2004 (doc. 8); - Nonostante l'estinzione del giudizio ad R.G.E. n.
163\1991 (riunito al giudizio ad R.G.E. 54\1989) del Tribunale di Prato sin dall'anno
2004 (doc. 8), espressamente individuato ex adverso quale titolo giustificativo della segnalazione per cui è causa (doc. 5 e 6), il nominativo del Sig. on è mai stato Pt_1 espunto dal novero dei segnalati presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia”).
A fronte di tale allegazione correttamente il Tribunale ha evidenziato che l'estinzione della procedura esecutiva di per sé non era in alcun modo indicativa della estinzione delle posizione debitorie per le quali era stata effettuata la segnalazione (che, certamente, non era la “prima” relativa al Sig. , posto che, come emergeva dalle Pt_1 stesse comunicazioni della richiamate in ricorso (e dallo stesso Controparte_2 verbale prodotto come doc. 8 dalla stessa parte ricorrente: “in conto del maggior avere”) la procedura esecutiva non aveva avuto esito satisfattivo del credito (vedi inoltre quanto allegato e documentato da parte convenuta con la costituzione in giudizio: “nell'anno
2005 a mezzo dell'allora difensore Avv. Sebastiano Zimmitti di Parte_1
Roma, proponeva una definizione a stralcio della propria posizione debitoria con il pa- gamento di complessivi € 154.937,06 e pagava contestualmente € 10.000,00 a confer- ma della serietà della propria intenzione. La Banca MPS SpA accettava la proposta
(nonostante la enorme sproporzione con il credito vantato, che all'epoca ammontava, per capitale e interessi a oltre 12 milioni di euro), e comunicava la propria determina- zione all'Avv. Sebastiano Zimmitti con fax in data 11.04.2005 (all. 13 fasc. primo gra- do). tuttavia non dava seguito a quanto promesso e non pagava Parte_1 la somma pattuita, sicché la banca, con fax in data 08.07.2005, comunicava di ritener risolto l'accordo (all. 14 fasc. primo grado)”).
La motivazione del Tribunale in precedenza richiamata (“l' estinzione della proce- dura esecutiva non incide direttamente sulla situazione di credito oggetto della proce- dura, non essendo state richiamate né provate altre fattispecie estintive sul piano so- stanziale. Neanche, in verità, vi è prova che tutte le originarie iscrizioni a sofferenza,
9 non contestate, siano state successivamente estinte, sì da poter ritenere l'inesistenza delle pregresse esposizioni debitorie al giugno 2014, ovvero di quella residuata al set- tembre 2018”) risulta quindi del tutto corretta.
5. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma dell'ordinanza impu- gnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello se- guono la soccombenza e si liquidano (valore indeterminabile, complessità bassa) in
5.300,00 (fase di studio € 1.600,00; fase introduttiva € 1.100,00; fase decisionale €
2.600,00) oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...] avverso l'ordinanza 702 ter c.p.c. del Tribunale di Pra- Controparte_6 to depositata il 22 marzo 2022 nel giudizio iscritto al N. 1070/2019 R.G., così provvede
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA
l'ordinanza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellata costituita, liquidate in complessivi €
5.300,00 (fase di studio € 1.600,00; fase introduttiva € 1.100,00; fase decisionale €
2.600,00) oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
10 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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