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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1600 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, e vertente
TRA nato a [...] il [...] ed ivi residente, rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Antonello Roberto Piferi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Tarquinia (VT), rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Rossi, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero 2
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 14.06.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 11.05.2021, ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso Parte_1 che in data 24.06.1979 aveva contratto matrimonio in Civitavecchia (RM) con
[...]
e che dalla loro unione era nata (15.07.1981), deduceva che le CP_1 Per_1 parti si erano separate consensualmente in data 15.06.2017 dinanzi all'Ufficiale di
Stato civile del Comune di Tarquinia (VT), che nel frattempo non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per proporre domanda di divorzio, con ogni conseguente statuizione.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che era titolare di trattamento pensionistico con un emolumento di € 12.000,00 annue, che la resistente era economicamente indipendente e percepiva la pensione e che la figlia era coniugata ed economicamente autosufficiente. Per_1
Tanto dedotto, il chiedeva al Tribunale la declaratoria di cessazione Pt_1 degli effetti civili del matrimonio con dichiarazione di autosufficienza economica delle parti.
Con memoria difensiva del 29.07.2021 si costituiva in giudizio la resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che dopo il matrimonio si era trasferita nella casa del marito lasciando il proprio lavoro di contabile presso la IT IA di Civitavecchia;
- che aveva patito la decisione del marito di porre fine all'unione coniugale;
- che, oltre ad essere titolare di una pensione di anzianità, il ricorrente era proprietario di un'azienda agricola, nonché di numerosi beni immobili;
- che aveva dato il proprio contributo alla crescita economica e patrimoniale della famiglia;
- che aveva lavorato per anni nell'azienda ortofrutticola familiare senza 3
percepire alcuna retribuzione;
- che il ricorrente le aveva versato i contributi previdenziali per l'attività prestata e per questo percepiva una modesta pensione;
- che dopo la separazione era stata sottoposta a visite specialistiche e ad interventi chirurgici per numerose patologie (infarto, diabete mellito, dislipidemia, cardiopatia ipertensiva presso IMA con impianto di bypass aorto coronarici, sindrome depressiva di grado severo).
- che aveva richiesto la cessione del quinto della pensione per fare fronte alle spese per le cure mediche.
Tanto dedotto, la resistente aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e richiedeva disporsi in suo favore un assegno divorzile di euro
600,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat.
All'udienza presidenziale del 08.09.2021 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, ritenute non sussistenti ragioni di urgenza per una modifica dei provvedimenti della separazione, confermava le disposizioni vigenti e rinviava quindi per il prosieguo avanti al Giudice istruttore.
I procuratori delle parti depositavano le memorie integrative della fase di merito ed insistevano nell'accoglimento delle loro difese.
All'udienza cartolare del 20.01.2022, il Giudice istruttore, lette le note depositate dai procuratori delle parti, concedeva i termini richiesti di cui all'art. 183
VI comma c.p.c. e fissava l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori.
Le parti depositavano le suddette memorie ed articolavano istanze istruttorie.
All'udienza a trattazione scritta del 13.01.203, il Giudice, viste le note con le quali le parti insistevano nell'ammissione delle prove, le ammetteva nei limiti indicati nell'ordinanza e fissava l'udienza per escussione dei testi, disponendo, inoltre, accertamenti a cura della Guardia di Finanza nei confronti del ricorrente al fine di accertare le effettive capacità economico patrimoniali.
La causa veniva istruita in via documentale e per prova testi, in via diretta e contraria, alle udienze del 14.06.2023 e 17.11.2023 ed all'esito dell'assunzione il
Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni da tenersi in modalità cartolare, onerando le parti al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
All'udienza cartolare del 14.06.2024 i procurati delle parti precisavano le 4
conclusioni a mezzo delle note depositate ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
I procuratori delle parti depositavano gli scritti finali ed insistevano nell'accoglimento delle rispettive eccezioni, difese e domande.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 24.06.1979, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparivano avanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Civitavecchia per la conferma dell'accordo di separazione consensuale (art. 12 D.L. 132/2014 come convertito dalla Legge n. 162/2014 e art. 3 n. 2 lett. B della Legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue
Sulla domanda di assegno divorzile
Il ricorrente ha chiesto dichiararsi le parti economicamente autonome deducendo la carenza dei presupposti per disporre in favore della un CP_1 assegno divorzile poiché percettrice di trattamento pensionistico ed avendo le parti capacità economico-patrimoniale non sperequata.
La resistente, invece, ha dedotto la sussistenza di un'evidente sperequazione reddituale tra gli ex coniugi, in considerazione dell'attività di agricoltore del Pt_1 presso la cui azienda aveva prestato per anni attività lavorativa.
La ha quindi richiesto al Tribunale di porre a carico del ricorrente CP_1 un assegno divorzile a suo beneficio nella misura di euro 600,00 mensili deducendo di avere contribuito alla crescita del patrimonio familiare ed alla cura dei figli.
Nel corso del giudizio il ricorrente ha contestato il carattere continuativo dell'opera prestata dalla moglie durante il matrimonio ed ha sostenuto di averle versato i contributi previdenziali al solo fine di consentirle di percepire un trattamento pensionistico.
Dalla documentazione reddituale depositata emerge che il ricorrente ha 5
dichiarato un reddito complessivo - comprensivo del reddito derivante dal trattamento pensionistico percepito - di euro 12.092,00 per l'anno d'imposta 2019, di euro 13.199,00 per l'anno d'imposta 2020, di euro 14.109,00 per l'anno di imposta 2021, di euro 14.215,00 per l'anno di imposta 2022 e di euro 13.920,00 per l'anno di imposta 2023. Inoltre, il ricorrente ha dichiarato che nell'anno 2023
l'azienda agricola ha avuto un volume di affari di euro 113.000,00 circa con spese di acquisti di euro 85.000,00 circa nonché di essere titolare di un fabbricato di 9 vani adibito ad abitazione principale ed un capannone utilizzato per azienda agricola oltre a terreni e un autocarro utilizzati per la sua attività. Dagli estratti dei conti presso la risultano entrate per 21.000,00 euro circa nel mese di CP_2 gennaio 2023, di euro 19.000,00 circa nel mese di agosto 2022 e di euro 36.000,00 circa nel mese di gennaio 2022 a seguito di bonifici da parte della Controparte_3 per forniture agricole.
Il non ha depositato gli estratti dei conti correnti con movimentazione Pt_1 bancaria della Banca Intesa, né documentazione catastale relativa agli immobili di cui risulta titolare e quella riguardante l'azienda agricola esercente l'attività di coltivazione ortaggi. Si è pertanto reso necessario disporre un accertamento della
Guardia di Finanza e, dunque, ritiene il Collegio che debbano valere le presunzioni di cui all'art. 118 c.p.c. e che il ricorrente abbia voluto occultare parzialmente la propria situazione reddituale e patrimoniale.
In esito agli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza è risultato un valore aggiunto progressivo della ditta agricola (ossia la differenza tra volume di affari e le spese sostenute) nel triennio 2019-2021 da euro 64.740,00 a euro 129.557,00 e per l'anno d'imposta 2021 risulta un valore reddituale ricostruito complessivo di euro 141.456,00.
Con riferimento alle prestazioni svolte dalla nell'impresa familiare, CP_1 costituita dal ricorrente prima del matrimonio, la circostanza è stata confermata dai testi escussi.
In sede istruttoria il teste escussa il 14.06.23 sui capitoli Testimone_1 di prova della resistente ha dichiarato: “Mia LA lavorava in tipografia e quando si è sposata è andata in campagna ed è andata a collaborare nell'azienda agricola del marito. Non sono in grado di ricordare i periodi perché sono passati molti anni. Lavoravo per la centrale di
Montalto di Castro e il sabato o la domenica andavo a trovare mia LA e la trovavo che incassettava la verdura nel cannone adiacente l'abitazione e le cassette venivano caricate su un 6
camioncino” … “Non so se mia LA percepiva un compenso per l'attività svolta nell'azienda agricola del marito”.
Il teste di parte ricorrente ha confermato la presenza della Testimone_2 resistente presso i campi per i raccolti ed ha dichiarato: “la Sig.ra a volte CP_1 veniva e raccoglieva i pomodori ma non veniva in maniera regolare. A volte incassettava anche gli ortaggi”, confermando, nella sostanza, l'attività lavorativa svolta dalla stessa compatibilmente al tempo dedicato alla cura della famiglia e della figlia . Per_1
Il Tribunale ritiene che i contributi versati dal ricorrente e titolare della ditta siano inoltre indice di un effettivo apporto lavorativo prestato dalla resistente alla crescita economica dell'azienda, essendosi verosimilmente integrata la contribuzione solo per gli anni necessari alla percezione della pensione.
Con riferimento allo stato di salute della , la circostanza, già CP_1 documentata in atti dalla documentazione medica depositata dalla resistente, è stata confermata ulteriormente dalle dichiarazioni rese dal teste Tes_1
che all'udienza del 14.06.2023 ha riferito: “Mia LA è diabetica ed ha avuto
[...] un infarto e deve andare continuamente a visite mediche e dal cardiologo nonché dal diabetologo
a Viterbo e deve fare continuamente analisi.
Quanto alla relazione della resistente con il Sig. definito Parte_2 all'udienza presidenziale come suo “accompagnatore” (al quale peraltro ha dichiarato anche essere intestato il contratto di affitto di euro 550,00 mensili), il
Collegio ritiene che non sia emerso in giudizio il carattere di stabilità e continuità del rapporto affettivo nonché di convivenza oltre che di un progetto di vita comune.
In tal senso, le dichiarazioni della resistente appiano veritiere e trovano conferma con quanto è stato anche riferito dal teste al Testimone_1 riguardo: “So che il sig. spesso l'accompagna ai controlli, perché mia LA me lo ha Pt_2 riferito. Mia LA ha richiesto anche a me se potevo accompagnarla ai controlli. Non so se si sia rivolta a parenti ed amici per sostegno economico, ma ricordo che telefonicamente mi diceva di avere problemi economici.”
Dalla documentazione reddituale depositata dalla resistente risulta che la medesima ha dichiarato per l'anno 2022 redditi da pensione di euro 9.027,20 lordi e dagli estratti dei conti correnti risulta esclusivamente un reddito da pensione di euro 600,00 circa mensili e ricorrente spese per farmacia e controllo medici. 7
Ciò premesso e rilevato, per quanto riguarda l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti dell'assegno divorzile, ad avviso del Collegio non può svolgersi che in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite n. 18827 del 2018.
La Corte di cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro”.
Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Nella fattispecie risultano sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile. Sulla base delle difese nonché delle rispettive situazioni economiche, l'assegno richiesto dalla resistente appare dunque accoglibile.
Si ritiene che il debba corrispondere un assegno divorzile di euro Pt_1
600,00 mensili.
Difatti, tale assegno viene stabilito alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali, anche tenuto conto delle giacenze sui conti correnti e delle entrate derivanti dall'attività dell'azienda agricola come ricostruite in base agli accertamenti della guardia di finanza che si aggiungono alla pensione di cui il è titolare, in considerazione del contributo fornito dalla Pt_1
alla conduzione della vita familiare ed all'attività prestata nell'azienda CP_1 agricola, in relazione alla durata del matrimonio (45 anni) ed all'età dell'avente diritto (oggi 75enne).
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo 8
fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/03/2022, n.
8057).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 e DM 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminato di bassa complessità ai valori minimi ed in ragione delle fasi processuali svolte di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione,
e decisionale ed a favore dell'erario essendo ammessa la resistente al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1600/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
24.06.1979 in Civitavecchia (RM) tra nato a [...] il Parte_1
09.12.1955 e , nata a [...] il [...], Controparte_1 registrato agli atti dello Stato civile del Comune di Civitavecchia al n. 22 P.2 S.A. dell'anno 1979; pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese ed a titolo di assegno divorzile, la CP_1 somma di euro 600,00 al mese, con decorrenza dalla domanda della resistente contenuta nella memoria di costituzione del giudizio, luglio 2021, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
condanna il ricorrente lla refusione delle spese processuali Parte_1 in favore della resistente , da corrispondere a favore Controparte_1 dell'erario essendo la resistente ammessa al patrocinio a spese dello stato che liquida in euro 3.809,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 10 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso 9