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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/01/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza, al n.
10923/23
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli ed Emilio
Iacobelli
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12.09.2023 parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver stipulato con il plurimi contratti di lavoro a CP_2 tempo determinato e di essere stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica dal 1.09.2000, ha chiesto accertare e dichiarare la parziale illegittimità dei decreti di ricostruzione carriera n. 3738 del 28.05.2003, (della Controparte_3
e n. 2171 del 04.05.2009 (della Scuola Media Statale SMS
[...]
Basile in Giugliano in Campania) nella parte in cui non riconosce alla stessa l'anzianità retributiva e contributiva maturata, ai fini giuridici ed economici, per tutti gli anni di servizio pre-ruolo effettivamente prestato nonché per il servizio prestato in qualità di docente di ruolo di scuola materna e di scuola secondaria e, previa loro parziale disapplicazione, condannare, per l'effetto, il convenuto alla corretta ricostruzione di carriera nei CP_1 confronti della ricorrente che tenga conto dell'adeguamento del trattamento giuridico/economico spettante mediante riconoscimento alla stessa, - ai fini del computo della sua anzianità giuridico/economica, sia a livello retributivo che contributivo – , così come di tutto il servizio pre-ruolo effettivamente prestato nonché dell'intero servizio di ruolo prestato in qualità di docente di ruolo di scuola materna e di scuola secondaria sino ad oggi;
conseguentemente, condannare il convenuto al pagamento, con CP_1 decorrenza dalla maturazione, della differenza tra quanto percepito e quanto dovuto in virtù del predetto doveroso adeguamento, nella misura di euro 31.738,11 comprensivo di 13^ mensilità, così come da conteggi allegati e parte integrante del presente atto, ovvero della diversa o maggiore somma che l'adito Tribunale riterrà provata o, ancora, in quella diversa misura da valutarsi in corso di causa previa CTU che, in caso di contestazione, sin d'ora si invoca, nonché al pagamento dei relativi contributi previdenziali, il tutto oltre gli interessi legali dalla data di decorrenza delle singole poste attive del credito fino al soddisfo, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Gli enti convenuti, costituitisi in giudizio, hanno nel merito sostenuto l'infondatezza della domanda avanzata, sollevando l'eccezione di prescrizione quinquennale in relazione alle richieste retributive. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla corretta ricostruzione dell'anzianità di servizio e dal riconoscimento del servizio pre ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera ed al riconoscimento delle conseguenti differenze retributive, correlate alla maggiore anzianità di servizio.
Occorre allora ricostruire il quadro normativo di riferimento relativo ai docenti assunti in ruolo ed al riconoscimento del servizio pre ruolo, con specifico riguardo al caso della lavoratrice a tempo indeterminato che chiede il riconoscimento del servizio svolto a tempo determinato.
Il C.C.N.L. del 14 agosto 2011, in particolare, individua sei posizioni stipendiali corrispondenti alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre in precedenza il C.C.N.L. per i periodi 1994/97 ed il
C.C.N.L. del 29.11.2017 dividevano la prima fascia in due (una prima di anzianità 0/2 anni ed una seconda 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio.
Dall'a.s. 2011/2012, quindi, la seconda posizione stipendiale (cd. primo scatto) matura dopo 8 anni di servizio continuativo, la terza dopo 14, la quarta dopo 20, la sesta dopo 27, l'ultima dopo 34. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1.9.2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
La norma contrattuale transitoria prevede che “il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010” aveva diritto a conservare “ad personam” il trattamento economico della fascia stipendiale 3 – 8 anni – abolita dal predetto C.C.N.L. – sino alla maturazione della successiva fascia stipendiale 9 – 14 anni”.
La finalità di conservazione di un trattamento economico già in godimento da parte del dipendente, riassorbibile nel successivo aumento contrattuale (fascia 9 – 14), consente di escluderne la sua applicazione a quei soggetti che, alla data del 01.09.2010, non avevano ancora maturato alcun diritto ad un determinato trattamento economico e rende irragionevole la sua applicazione ai dipendenti a tempo determinato, con l'inserimento in detta fascia stipendiale abolita, perché non ancora assunti a tempo indeterminato.
In base all'art. 526 d.lgs. 297/1994, infatti, “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”. In altre parole, ai docenti non è riconosciuta alcuna anzianità in relazione ai precedenti rapporti di lavoro a termine fino all'immissione in ruolo, in cui si procede alla ricostruzione di carriera in base all'art. 485 d.lgs. 297/1994 secondo cui “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
L'anzianità maturata nel corso di rapporti a termine riceve, quindi, una parziale valorizzazione soltanto dopo l'immissione in ruolo e solo con efficacia ex nunc dal momento della conferma in ruolo. Il
, cioè, corrisponde soltanto eventuali arretrati maturati da CP_1 tale momento e fino alla ricostruzione di carriera. Al momento dell'immissione in ruolo, il dipendente è inquadrato nella prima fascia stipendiale;
in seguito al superamento positivo del periodo di prova, però, a domanda dell'interessato, il Ministero prende in considerazione i servizi eventualmente prestati anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, in un apposito decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo, quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione, compreso il pagamento di eventuali arretrati che risultino dovuti per il periodo dalla conferma al decreto.
L'art. 4 co. 3 l. 399/1988, integrando l'art. 485 cit., prevede, inoltre, che “al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
In applicazione dell'art. 489 d.lgs. 297/1994, come interpretato dall'art. 11 co. 14 l. 124/1999, il raggruppa i servizi a CP_2 termine in base all'anno scolastico di riferimento, quindi prende in considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli che, sommati tra loro, raggiungono almeno 180 giorni nell'ambito dell'anno scolastico corrispondente.
Gli anni scolastici in cui sono presenti da 180 a 365 giorni di servizio entrano dunque nel computo dell'anzianità come anno intero, mentre quelli in cui sono calcolati meno di 180 giorni non rilevano.
Una volta calcolata così l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, il Ministero fa applicazione dell'art. 485 cit. e ricostruisce l'anzianità utile a fini retributivi prendendo in considerazione i primi 4 anni per intero e quelli successivi soltanto per due terzi.
Il terzo escluso dal computo dell'anzianità utile ai fini retributivi
– che nei decreti di ricostruzione della carriera viene definita come “utile ai fini giuridici ed economici” – è accantonato con la qualificazione come utile “ai soli fini economici” in attesa che il docente maturi l'anzianità complessiva di cui all'art. 4 co. 3 l.
399/1988.
Superato tale momento, a domanda dell'interessato, l'amministrazione scolastica emette un nuovo decreto di ricostruzione di carriera in cui – con efficacia ex nunc dal compimento dell'anzianità rilevante in base all'art.
4 - anche gli anni accantonati sono inseriti nell'anzianità “utile ai fini giuridici ed economici”, con conseguente adeguamento della fascia stipendiale spettante. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
Tale sistema di ricostruzione del servizio pre-ruolo è stato oggetto di valutazione da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(CGUE sent. 20.9.2018 causa C-466/2017) la quale ha ritenuto che “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
In questo contesto si è inserita la recente pronuncia della Corte di
Cassazione (cfr. sent. Cass. n. 31149/19), la quale, confermando il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha evidenziato che “9. Più complessa è
l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni "alla rovescia" in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del ricorrente, si produrrebbero qualora in sede di CP_1 ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perchè in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore. L'argomento non è privo di pregio, ma non può essere ritenuto decisivo per affermare tout court la conformità alla direttiva della norma di diritto interno, innanzitutto perchè la verifica non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto, nel quale, in ipotesi, potrebbe anche non venire in rilievo l'applicazione della disposizione sopra indicata, sulla quale la
Corte di Giustizia ha fatto leva nell'affermare che l'abbattimento potrebbe essere ritenuto applicazione del principio del pro rata temporis. Si è già detto, infatti, che la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta. Corollario del principio è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la norma che legittima la diversità di trattamento si leghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto. 9.1.
L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011,
Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perchè il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al
D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perchè l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56). Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perchè la disapplicazione non può essere parziale nè può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile”.
Con particolare riguardo al caso in esame, invece, parte ricorrente non ha allegato il presupposto di fatto delle pretese creditorie richieste, non essendo indicati in ricorso i diversi rapporti di lavoro a tempo determinato con la specifica indicazione delle relative modalità di svolgimento della prestazione (con riferimento, ad esempio, alla loro durata, all'orario di lavoro, alla sede di servizio). Parte ricorrente, infatti, si è limitata a censurare il decreto di ricostruzione di carriera evidenziando, genericamente, che le era stato negato il riconoscimento integrale del servizio prestato in qualità di docente svolto antecedentemente al passaggio al ruolo di scuola secondaria superiore (in particolare pre-ruolo e scuola materna). Non è possibile, quindi, ricostruire il periodo di servizio effettivamente svolto dalla ricorrente al fine di compararlo con l'anzianità di servizio così come ricostruita dal M.I.U.R. Le carenze assertive non possono inoltre essere sanate neppure valorizzando la documentazione allegata al ricorso. Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. 1878/2012) secondo cui “nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova.
Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”.
Deve pertanto pervenirsi al rigetto della richiesta di differenze retributive relative al riconoscimento di una diversa progressione economica in quanto non può ritenersi, nel caso concreto, che l'anzianità di servizio riconosciuta nel caso in esame sia stata calcolata con un criterio penalizzante rispetto all'anzianità di servizio effettivamente svolta.
Tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni affrontate, appare equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Aversa, il 23.01.2025
IL GIUDICE
Anna Pia Perpetua
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza, al n.
10923/23
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli ed Emilio
Iacobelli
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12.09.2023 parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver stipulato con il plurimi contratti di lavoro a CP_2 tempo determinato e di essere stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica dal 1.09.2000, ha chiesto accertare e dichiarare la parziale illegittimità dei decreti di ricostruzione carriera n. 3738 del 28.05.2003, (della Controparte_3
e n. 2171 del 04.05.2009 (della Scuola Media Statale SMS
[...]
Basile in Giugliano in Campania) nella parte in cui non riconosce alla stessa l'anzianità retributiva e contributiva maturata, ai fini giuridici ed economici, per tutti gli anni di servizio pre-ruolo effettivamente prestato nonché per il servizio prestato in qualità di docente di ruolo di scuola materna e di scuola secondaria e, previa loro parziale disapplicazione, condannare, per l'effetto, il convenuto alla corretta ricostruzione di carriera nei CP_1 confronti della ricorrente che tenga conto dell'adeguamento del trattamento giuridico/economico spettante mediante riconoscimento alla stessa, - ai fini del computo della sua anzianità giuridico/economica, sia a livello retributivo che contributivo – , così come di tutto il servizio pre-ruolo effettivamente prestato nonché dell'intero servizio di ruolo prestato in qualità di docente di ruolo di scuola materna e di scuola secondaria sino ad oggi;
conseguentemente, condannare il convenuto al pagamento, con CP_1 decorrenza dalla maturazione, della differenza tra quanto percepito e quanto dovuto in virtù del predetto doveroso adeguamento, nella misura di euro 31.738,11 comprensivo di 13^ mensilità, così come da conteggi allegati e parte integrante del presente atto, ovvero della diversa o maggiore somma che l'adito Tribunale riterrà provata o, ancora, in quella diversa misura da valutarsi in corso di causa previa CTU che, in caso di contestazione, sin d'ora si invoca, nonché al pagamento dei relativi contributi previdenziali, il tutto oltre gli interessi legali dalla data di decorrenza delle singole poste attive del credito fino al soddisfo, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Gli enti convenuti, costituitisi in giudizio, hanno nel merito sostenuto l'infondatezza della domanda avanzata, sollevando l'eccezione di prescrizione quinquennale in relazione alle richieste retributive. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla corretta ricostruzione dell'anzianità di servizio e dal riconoscimento del servizio pre ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera ed al riconoscimento delle conseguenti differenze retributive, correlate alla maggiore anzianità di servizio.
Occorre allora ricostruire il quadro normativo di riferimento relativo ai docenti assunti in ruolo ed al riconoscimento del servizio pre ruolo, con specifico riguardo al caso della lavoratrice a tempo indeterminato che chiede il riconoscimento del servizio svolto a tempo determinato.
Il C.C.N.L. del 14 agosto 2011, in particolare, individua sei posizioni stipendiali corrispondenti alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre in precedenza il C.C.N.L. per i periodi 1994/97 ed il
C.C.N.L. del 29.11.2017 dividevano la prima fascia in due (una prima di anzianità 0/2 anni ed una seconda 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio.
Dall'a.s. 2011/2012, quindi, la seconda posizione stipendiale (cd. primo scatto) matura dopo 8 anni di servizio continuativo, la terza dopo 14, la quarta dopo 20, la sesta dopo 27, l'ultima dopo 34. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1.9.2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
La norma contrattuale transitoria prevede che “il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010” aveva diritto a conservare “ad personam” il trattamento economico della fascia stipendiale 3 – 8 anni – abolita dal predetto C.C.N.L. – sino alla maturazione della successiva fascia stipendiale 9 – 14 anni”.
La finalità di conservazione di un trattamento economico già in godimento da parte del dipendente, riassorbibile nel successivo aumento contrattuale (fascia 9 – 14), consente di escluderne la sua applicazione a quei soggetti che, alla data del 01.09.2010, non avevano ancora maturato alcun diritto ad un determinato trattamento economico e rende irragionevole la sua applicazione ai dipendenti a tempo determinato, con l'inserimento in detta fascia stipendiale abolita, perché non ancora assunti a tempo indeterminato.
In base all'art. 526 d.lgs. 297/1994, infatti, “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”. In altre parole, ai docenti non è riconosciuta alcuna anzianità in relazione ai precedenti rapporti di lavoro a termine fino all'immissione in ruolo, in cui si procede alla ricostruzione di carriera in base all'art. 485 d.lgs. 297/1994 secondo cui “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
L'anzianità maturata nel corso di rapporti a termine riceve, quindi, una parziale valorizzazione soltanto dopo l'immissione in ruolo e solo con efficacia ex nunc dal momento della conferma in ruolo. Il
, cioè, corrisponde soltanto eventuali arretrati maturati da CP_1 tale momento e fino alla ricostruzione di carriera. Al momento dell'immissione in ruolo, il dipendente è inquadrato nella prima fascia stipendiale;
in seguito al superamento positivo del periodo di prova, però, a domanda dell'interessato, il Ministero prende in considerazione i servizi eventualmente prestati anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, in un apposito decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo, quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione, compreso il pagamento di eventuali arretrati che risultino dovuti per il periodo dalla conferma al decreto.
L'art. 4 co. 3 l. 399/1988, integrando l'art. 485 cit., prevede, inoltre, che “al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
In applicazione dell'art. 489 d.lgs. 297/1994, come interpretato dall'art. 11 co. 14 l. 124/1999, il raggruppa i servizi a CP_2 termine in base all'anno scolastico di riferimento, quindi prende in considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli che, sommati tra loro, raggiungono almeno 180 giorni nell'ambito dell'anno scolastico corrispondente.
Gli anni scolastici in cui sono presenti da 180 a 365 giorni di servizio entrano dunque nel computo dell'anzianità come anno intero, mentre quelli in cui sono calcolati meno di 180 giorni non rilevano.
Una volta calcolata così l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, il Ministero fa applicazione dell'art. 485 cit. e ricostruisce l'anzianità utile a fini retributivi prendendo in considerazione i primi 4 anni per intero e quelli successivi soltanto per due terzi.
Il terzo escluso dal computo dell'anzianità utile ai fini retributivi
– che nei decreti di ricostruzione della carriera viene definita come “utile ai fini giuridici ed economici” – è accantonato con la qualificazione come utile “ai soli fini economici” in attesa che il docente maturi l'anzianità complessiva di cui all'art. 4 co. 3 l.
399/1988.
Superato tale momento, a domanda dell'interessato, l'amministrazione scolastica emette un nuovo decreto di ricostruzione di carriera in cui – con efficacia ex nunc dal compimento dell'anzianità rilevante in base all'art.
4 - anche gli anni accantonati sono inseriti nell'anzianità “utile ai fini giuridici ed economici”, con conseguente adeguamento della fascia stipendiale spettante. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
Tale sistema di ricostruzione del servizio pre-ruolo è stato oggetto di valutazione da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(CGUE sent. 20.9.2018 causa C-466/2017) la quale ha ritenuto che “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
In questo contesto si è inserita la recente pronuncia della Corte di
Cassazione (cfr. sent. Cass. n. 31149/19), la quale, confermando il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha evidenziato che “9. Più complessa è
l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni "alla rovescia" in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del ricorrente, si produrrebbero qualora in sede di CP_1 ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perchè in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore. L'argomento non è privo di pregio, ma non può essere ritenuto decisivo per affermare tout court la conformità alla direttiva della norma di diritto interno, innanzitutto perchè la verifica non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto, nel quale, in ipotesi, potrebbe anche non venire in rilievo l'applicazione della disposizione sopra indicata, sulla quale la
Corte di Giustizia ha fatto leva nell'affermare che l'abbattimento potrebbe essere ritenuto applicazione del principio del pro rata temporis. Si è già detto, infatti, che la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta. Corollario del principio è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la norma che legittima la diversità di trattamento si leghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto. 9.1.
L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011,
Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perchè il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al
D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perchè l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56). Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perchè la disapplicazione non può essere parziale nè può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile”.
Con particolare riguardo al caso in esame, invece, parte ricorrente non ha allegato il presupposto di fatto delle pretese creditorie richieste, non essendo indicati in ricorso i diversi rapporti di lavoro a tempo determinato con la specifica indicazione delle relative modalità di svolgimento della prestazione (con riferimento, ad esempio, alla loro durata, all'orario di lavoro, alla sede di servizio). Parte ricorrente, infatti, si è limitata a censurare il decreto di ricostruzione di carriera evidenziando, genericamente, che le era stato negato il riconoscimento integrale del servizio prestato in qualità di docente svolto antecedentemente al passaggio al ruolo di scuola secondaria superiore (in particolare pre-ruolo e scuola materna). Non è possibile, quindi, ricostruire il periodo di servizio effettivamente svolto dalla ricorrente al fine di compararlo con l'anzianità di servizio così come ricostruita dal M.I.U.R. Le carenze assertive non possono inoltre essere sanate neppure valorizzando la documentazione allegata al ricorso. Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. 1878/2012) secondo cui “nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova.
Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”.
Deve pertanto pervenirsi al rigetto della richiesta di differenze retributive relative al riconoscimento di una diversa progressione economica in quanto non può ritenersi, nel caso concreto, che l'anzianità di servizio riconosciuta nel caso in esame sia stata calcolata con un criterio penalizzante rispetto all'anzianità di servizio effettivamente svolta.
Tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni affrontate, appare equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Aversa, il 23.01.2025
IL GIUDICE
Anna Pia Perpetua