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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36673/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Giorgia Carbone ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36673/2024 trattenuta in decisione il 29/1/2025 promossa da:
( C.F. ), rappresentata e difesa nella presente procedura Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Ruocco, giusta delega in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Foggia, via Lustro n. 29 presso lo studio del medesimo in Foggia alla Via Lustro n. 29 (pec:
. Email_1
RICORRENTE contro (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore RESISTENTE CONTUMACE CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, condannare la Società convenuta alla consegna in favore del ricorrente di copia dei documenti bancari di cui in premessa. b) con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio veniva introdotto da nei confronti di Parte_1 CP_1 al fine di ottenerne la condanna alla consegna in suo favore di copia del conto relativo
[...] all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n. 14956302.
A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva: di aver stipulato con la resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio;
di aver richiesto alla stessa, con PEC del 27/5/2024, copia del contratto, del conto relativo all'estinzione anticipata e relativa quietanza di pagamento;
che l'intermediario consegnava copia del contratto, della quietanza di pagamento relativa all'estinzione anticipata, omettendo di consegnare copia del conto relativo all'estinzione anticipata;
di avere sollecitato l'intermediario con PEC del 10.7.2024 a consegnare copia del conteggio estintivo senza ricevere riscontro, relativa al pagina 1 di 2 rapporto sopra indicato ai sensi dell'art. 117, 119 e 125 bis T.U.B.
In primo luogo si osserva che il presente procedimento non è soggetto a mediazione obbligatoria, in quanto il contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio non rientra fra i contratti per cui è richiesta la mediazione obbligatoria. La resistente sebbene regolarmente citata non si è costituita né è comparsa all'udienza del 29.1.2025 e ne è stata dichiarata la contumacia. La domanda della ricorrente è infondata e non merita accoglimento atteso che dopo avere ricevuto dalla resistente soltanto una parte della documentazione richiesta a mezzo PEC del 27.5.2024 – copia del contratto, quietanza di pagamento relativa all'estinzione anticipata- afferma, ma non dimostra, di avere sollecitato alla la richiesta di consegna CP_1 della copia del conto relativo all'estinzione anticipata. Infatti la ricorrente deposita la PEC del 10.7.2024 (doc. 2) alla quale non risulta allegata alcuna richiesta di ulteriore documentazione. Ne consegue che la resistente non può ritenersi inadempiente all'obbligo di consegna della documentazione, non essendo stata espressamente richiesta la consegna di documentazione ulteriore rispetto a quella consegnata su richiesta del 27.5.2024. Nulla sulla spese, che, stante la contumacia della resistente vittoriosa, restano a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
nulla sulle le spese.
Milano, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Giorgia Carbone
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Giorgia Carbone ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36673/2024 trattenuta in decisione il 29/1/2025 promossa da:
( C.F. ), rappresentata e difesa nella presente procedura Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Ruocco, giusta delega in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Foggia, via Lustro n. 29 presso lo studio del medesimo in Foggia alla Via Lustro n. 29 (pec:
. Email_1
RICORRENTE contro (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore RESISTENTE CONTUMACE CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, condannare la Società convenuta alla consegna in favore del ricorrente di copia dei documenti bancari di cui in premessa. b) con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio veniva introdotto da nei confronti di Parte_1 CP_1 al fine di ottenerne la condanna alla consegna in suo favore di copia del conto relativo
[...] all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n. 14956302.
A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva: di aver stipulato con la resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio;
di aver richiesto alla stessa, con PEC del 27/5/2024, copia del contratto, del conto relativo all'estinzione anticipata e relativa quietanza di pagamento;
che l'intermediario consegnava copia del contratto, della quietanza di pagamento relativa all'estinzione anticipata, omettendo di consegnare copia del conto relativo all'estinzione anticipata;
di avere sollecitato l'intermediario con PEC del 10.7.2024 a consegnare copia del conteggio estintivo senza ricevere riscontro, relativa al pagina 1 di 2 rapporto sopra indicato ai sensi dell'art. 117, 119 e 125 bis T.U.B.
In primo luogo si osserva che il presente procedimento non è soggetto a mediazione obbligatoria, in quanto il contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio non rientra fra i contratti per cui è richiesta la mediazione obbligatoria. La resistente sebbene regolarmente citata non si è costituita né è comparsa all'udienza del 29.1.2025 e ne è stata dichiarata la contumacia. La domanda della ricorrente è infondata e non merita accoglimento atteso che dopo avere ricevuto dalla resistente soltanto una parte della documentazione richiesta a mezzo PEC del 27.5.2024 – copia del contratto, quietanza di pagamento relativa all'estinzione anticipata- afferma, ma non dimostra, di avere sollecitato alla la richiesta di consegna CP_1 della copia del conto relativo all'estinzione anticipata. Infatti la ricorrente deposita la PEC del 10.7.2024 (doc. 2) alla quale non risulta allegata alcuna richiesta di ulteriore documentazione. Ne consegue che la resistente non può ritenersi inadempiente all'obbligo di consegna della documentazione, non essendo stata espressamente richiesta la consegna di documentazione ulteriore rispetto a quella consegnata su richiesta del 27.5.2024. Nulla sulla spese, che, stante la contumacia della resistente vittoriosa, restano a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
nulla sulle le spese.
Milano, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Giorgia Carbone
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