Sentenza 27 gennaio 2025
Decreto presidenziale 15 marzo 2025
Ordinanza cautelare 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, decreto presidenziale 15/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00173/2025 REG.PROV.PRES.
N. 02151/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2151 del 2025, proposto da
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Pasquali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Kelly’S S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Marco Serra e Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi pec: angelo.clarizia@pec.it, marcoserra@ordineavvocatiroma.org, cellamare.vincenzo@oravta.legalmail.it e domicilio fisico presso lo studio del primo in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2
nei confronti
Agenzia del Demanio, non costituita in giudizio
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 1629/2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che l’Amministrazione appellante ha formulato istanza di abbreviazione dei termini processuali ai sensi dell’articolo 53 cod. proc. amm. ma non ha anche articolato una puntuale istanza di misure presidenziali di carattere interinale ai sensi dell’articolo 56 cod. proc. amm.;
Considerato che l’Amministrazione appellante ha plausibilmente rappresentato ragioni di particolare urgenza ai fini della trattazione del ricorso in oggetto, anche in considerazione della sospensione disposta dal TAR dell’intera procedura di evidenza pubblica e dell’imminenza dell’apertura della stagione balneare;
Considerato che, pertanto, l’istanza di abbreviazione in questione può trovare accoglimento, con conseguente dimidiazione dei termini processuali (e, conseguentemente, per la fissazione dell’udienza camerale di cui all’articolo 55, comma 5 cod.proc. amm.)
Considerato che la controversia in oggetto appare sussumibile alle previsioni di cui all’articolo 119 cod. proc. amm. e che, conseguentemente, la camera di consiglio per l’esame dell’appello cautelare può essere fissata al giorno 25 marzo 2025
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di cui in premessa e, conseguentemente, dispone la dimidiazione dei termini della presente fase cautelare.
Fissa, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 15 marzo 2025.
| Il Presidente |
| Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO