Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2025, n. 4427
CASS
Sentenza 20 febbraio 2025

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 24 gennaio 2025, con numero di registro generale 30404/2022. Le parti in causa sono l'Agenzia delle Entrate, ricorrente, e Mezzanove Capital s.r.l. in liquidazione, controricorrente e ricorrente incidentale. L'Agenzia ha contestato l'applicazione dell'esenzione da ritenuta sugli interessi passivi derivanti da finanziamenti ricevuti da un socio estero, sostenendo che i requisiti per l'esenzione non fossero soddisfatti. La società contribuente, al contrario, ha richiesto il rimborso delle ritenute versate, invocando l'applicabilità della nuova normativa introdotta dall'art. 26, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600/1973.

Il giudice ha respinto il ricorso dell'Agenzia, affermando che l'esenzione si applica anche ai finanziamenti "indiretti", in quanto il beneficiario effettivo degli interessi deve essere considerato il soggetto sostanziale che ha erogato il finanziamento. La Corte ha argomentato che la ratio della norma è quella di prevenire la doppia imposizione e favorire l'accesso al credito estero, e che l'approccio look-through è necessario per identificare il reale titolare del reddito. Pertanto, la sentenza della Commissione tributaria regionale è stata confermata, riconoscendo il diritto al rimborso della società contribuente.

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Massime1

La previsione dell'art. 26, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973, che esonera dalla ritenuta alla fonte (di cui al precedente comma 5) gli interessi e gli altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese italiane, è volta a favorire l'accesso al credito estero da parte degli operatori residenti, eliminando il rischio di una doppia imposizione giuridica degli interessi, che verrebbe altrimenti traslato sul debitore attraverso apposite clausole contrattuali; ne consegue che, nel caso di finanziamento "indiretto", caratterizzato dall'interposizione di un soggetto che percepisce materialmente gli interessi ma è poi tenuto a retrocederli ad un terzo (sostanziale erogatore), il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla norma va accertato con riferimento a quest'ultimo, inteso quale beneficiario effettivo del reddito imponibile.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2025, n. 4427
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4427
Data del deposito : 20 febbraio 2025

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