Articolo 134 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
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Versione
13 novembre 1960
Art. 134. Procedimento a carico di impiegati addetti ad uffici giudiziari

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione o il procuratore generale presso la Corte di appello, quando in seguito alle indagini preliminari e alle giustificazioni dell'interessato ritenga applicabile una sanzione disciplinare piu' grave della censura, e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina presso la rispettiva Corte, ai sensi e per gli effetti degli articoli 106 e seguenti, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono prevenute le giustificazioni.
Se, invece, ritenga opportune ulteriori indagini, procede agli accertamenti necessari.
Per le indagini di cui all'art. 129 e per quelle di cui al precedente comma il procuratore generale puo' richiedere un procuratore della Repubblica.
Qualora la natura delle indagini lo richieda, il procuratore generale e il procuratore della Repubblica possono farsi assistere da un funzionario di segreteria con qualifica non inferiore a quella dell'incolpato.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960