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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 376/2023 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1
Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Alessandria, Via Venezia n.
6, presso lo studio dell'Avv. Carlo Castellotti, che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Elio
Gianni Garibaldi e Maria Daniela Cogo per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
DOTT. (C.F. ), in proprio e in qualità di legale Controparte_1 C.F._1
rappresentante della Controparte_2
(P. IVA ), elettivamente domiciliati in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 71, presso lo P.IVA_2 studio dell'Avv. Paolo Virano, che li rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Francesco Setti e
Pietro Zambonardi per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di discussione del 28.1.2025.
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
Riformare la sentenza impugnata e/o revocarla e/o annullarla per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, respingere le domande tutte formulate in primo grado dal sig. in proprio e in Controparte_1
qualità di legale rappresentante della Controparte_2
Con riserva di ogni diritto e difesa anche in via istruttoria.
Con vittoria di spese, anche relativamente al primo grado di giudizio.
PER PARTE APPELLATA:
Nel merito
In via principale:
- Rigettare integralmente l'appello promosso dall' per i motivi esposti in Parte_1 atti e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 671/2022 emessa in data 19 luglio 2022 dal
Tribunale di Alessandria e pubblicata in data 15 settembre 2022.
In via subordinata:
- Considerata la pendenza della Causa 47/22 presso la CGUE, sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte di Giustizia o, alternativamente, rimettere la questione pregiudiziale se sia compatibile con la direttiva comunitaria una disposizione di diritto interno che vieti al possessore della duplice autorizzazione di esercizio della farmacia e di distribuzione all'ingrosso di esercitare l'impresa in modo integrato sia a monte che a valle;
- Dichiarare applicabile l'esimente di cui all'art. 3 della L. 689/1981 per errore sul fatto non determinato da colpa del Dott. . CP_1
In via ulteriormente subordinata:
- Determinare l'ammontare della sanzione irrogata in un importo pari al minimo edittale alla luce di tutti gli elementi esposti nel presente atto.
In ogni caso,
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali (15%), oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con tre separati ricorsi ex artt. 22 L.689/1981 e 6 D.Lgs. 150/2011, il dott. , in Controparte_1
proprio e quale legale rappresentante della ha Controparte_2
proposto opposizione avverso le seguenti 21 ordinanze-ingiunzione emesse dalla : Pt_2 pagina 2 di 13 -n.407/2020, n.408/2020, n.409/2020 del 15/12/2020;
-n.410/2020, n.411/2020, n.412/2020, n.413/2020 del 21/01/2021;
-n.414/2020, n.415/2020, n.416/2020, n.417/2020 del 17/02/2021; n.418/2020, n.419/2020,
n.420/2020, n.421/2020, n.422/2020, n.423/2020, n.424/2020, n.425/2020, n.426/2020, n.427/2020 del
16/03/2021.
Con tali ordinanze la aveva ingiunto al dott. in qualità di trasgressore e alla Pt_2 CP_1 [...]
in qualità di obbligata in solido, il pagamento della somma Controparte_2 di € 6.000,00 per ciascuna ingiunzione, contestando la violazione dell'art. 100 comma 1 D.Lgs.
219/2006 (secondo cui “La distribuzione all'ingrosso di medicinali è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome. Tale autorizzazione precisa per quali locali, stabiliti sul loro territorio, è valida”), come sanzionata dall'art. 148 comma 13 del medesimo decreto, “per aver consentito, nella sua qualità di rappresentante legale di impresa autorizzata ad esercizio di farmacia per i locali siti in Alessandria, Via Dante n. 128, nonché autorizzata alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano per i locali siti in San Damiano d'Asti (AT)
Via Industria n. 38, che l'approvvigionamento dei medicinali destinati alla distribuzione all'ingrosso ed il loro primo stoccaggio avvenissero presso i locali siti in Alessandria, Via Dante n. 128, con successivo trasferimento, cui al D.D.T n. (…) presso i locali siti in San Damiano d'Asti (AT) Via
Industria n. 38”.
L'opponente ha dedotto che: non era configurabile la violazione dell'art. 100 comma 1 D.Lgs.
219/2006 perché la era in possesso delle Controparte_2
autorizzazioni per operare sul mercato, sia come distributrice di medicinali all'ingrosso, sia come farmacia distributrice al dettaglio;
nessuna norma vietava il passaggio interno di medicinali dal magazzino della farmacia al magazzino destinato al commercio all'ingrosso, nel caso di specie debitamente tracciato tramite documento di trasporto. In subordine ha invocato la scriminante di cui all'art. 3 L.689/81 per errore sul fatto non determinato da colpa dell'agente; in ulteriore subordine ha chiesto di rideterminare la sanzione previa applicazione alla fattispecie del cumulo giuridico di cui all'art. 8 L. 689/1981, o di ridurla ai minimi edittali per la lievità delle violazioni contestate e la trascurabilità delle conseguenze da esse derivate.
La , costituendosi, ha eccepito l'infondatezza di tutti i profili delle opposizioni, evidenziando Pt_2
che parte ricorrente aveva violato l'autorizzazione al commercio all'ingrosso perché si era presentata sul mercato come farmacia (utilizzando il codice identificativo univoco della farmacia) invece che come grossista, conseguendo l'approvvigionamento di medicinali destinati al commercio all'ingrosso pagina 3 di 13 mediante l'esercizio al dettaglio, e per ricevere le forniture aveva utilizzando i locali della farmacia
(anziché i locali indicati nell'autorizzazione); che non vi erano i presupposti per l'esimente dell'errore sul fatto non colpevole e per una riduzione della sanzione.
Previa riunione dei tre procedimenti, il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 671/2022 pronunciata in data 19.7.2022 e pubblicata il 15.9.2022, ha accolto i ricorsi e annullato le ordinanze-ingiunzione, rilevando che:
-la normativa in materia, attesa la necessità di una costante ed esaustiva dispensazione dei medicinali al cittadino, prevede una filiera distributiva del prodotto farmaco che segue regole rigide, in un flusso che, originando dal produttore, passa per il distributore all'ingrosso fino ad arrivare agli esercizi deputati alla vendita al dettaglio, ovvero le farmacie;
la legge fissa pertanto una netta differenza tra il ruolo del distributore all'ingrosso, che deve rifornire le farmacie, e il ruolo della farmacia, che deve vendere farmaci al pubblico, pur potendo tali due attività essere svolte dallo stesso soggetto;
-tuttavia la giurisprudenza richiamata dalla per ritenere contra legem l'attività della parte Pt_2 ricorrente, che utilizzerebbe codici e locali della farmacia per svolgere alcune fasi connesse all'attività di distribuzione all'ingrosso, invertendo le fasi della filiera ed eludendo le disposizioni in materia di distribuzione e tracciabilità (TAR Campania 5285/2016, TAR Sicilia 256/2016), deve essere coordinata con la giurisprudenza TAR Sicilia 143/2017 e TAR Lazio 11240/2016, che in modo condivisibile rileva che non si rinviene una norma che impedisca al medesimo farmacista passaggi “interni”, tracciati tramite documento di trasporto, di medicinali dal magazzino della farmacia al magazzino del grossista, entrambi gestiti dallo stesso professionista;
né un divieto in tal senso si può ricavare dal complessivo assetto della materia;
pertanto la fornitura di farmaci in via “ascendente” non deve ritenersi aprioristicamente vietata dall'ordinamento;
-le pronunce giurisprudenziali citate si integrano a vicenda;
invero, una commistione contra legem tra l'attività di farmacista e quella di grossista, laddove gestite dallo stesso soggetto, può verificarsi allorquando si consegua un'effettiva e concreta commistione di prodotti farmaceutici, per cui alcuni di questi, acquistati dal professionista con codice identificativo della farmacia e stoccati presso il proprio magazzino al fine di essere poi veduti al dettaglio, vengano invece ceduti alla propria attività di grossista omettendo l'impiego di tale codice, così venendo meno l'obiettivo del tracciamento del farmaco;
al contrario, nel caso in cui il trasferimento interno sia riscontrabile tramite l'emissione di documento di trasporto in cui venga indicato il codice identificativo della farmacia cedente, e il successivo trasferimento da parte del grossista a soggetto terzo veda correlativamente impiegato il codice identificativo del grossista, non viene meno l'obiettivo del tracciamento del farmaco e non si riscontra alcun tipo di commistione potenzialmente illecita;
pagina 4 di 13 -parte ricorrente era titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione all'ingrosso di farmaci, del codice identificativo come grossista e del codice identificativo come farmacista, e i trasferimenti interni tra il magazzino della farmacia e quello relativo all'attività di grossista sono stati tracciati, nei documenti di trasporto, con codice univoco relativo all'attività di farmacia, così come i successivi trasferimenti in qualità di grossista sono stati tracciati tramite documenti di trasporto con codice univoco relativo all'attività di commercializzazione all'ingrosso;
-di conseguenza, pur qualificando correttamente la contestazione come ex art. 104 comma 1 lett. b)
D.Lgs. 219/2016 (“Il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali è tenuto a…approvvigionarsi di medicinali unicamente da persone o società che possiedono esse stesse l'autorizzazione ovvero sono esonerate dall'obbligo di possederla…”), e non ex art. 100 comma 1 - atteso che l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso sussisteva in capo a parte ricorrente - la condotta posta in essere non ha impedito il rispetto dei principi della tracciabilità del farmaco e della sua immediata disponibilità (essendo indimostrata l'esistenza di un effetto di inefficienza del sistema farmaceutico causalmente collegato) e non integra la fattispecie illecita;
diversamente opinando, si perverrebbe ad una inammissibile interpretazione estensiva di tali disposizioni normative, in potenziale contrasto con gli artt. 1 L. 689/1981 e 1 L. 27/2012.
Con ricorso in appello la ha impugnato la sentenza del Tribunale, chiedendone la riforma per Pt_2
il motivo di seguito illustrato, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Il dott. , in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1 [...]
costituendosi, ha chiesto di rigettare l'appello in quanto infondato e di Controparte_2
confermare la sentenza, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 28.1.2025, all'esito della discussione, è stata pronunciata la sentenza mediante lettura del dispositivo.
II. La propone un unico motivo di appello, con cui censura la sentenza nella parte in cui il Pt_2
Tribunale ha ritenuto insussistenti gli illeciti contestati, allegando che: come emerso dalle attività ispettive del 13.9.2016 e 29.9.2016 svolte dai Carabinieri del N.A.S. di Alessandria, la
[...]
era autorizzata sia all'esercizio di farmacia con vendita al Controparte_2
dettaglio nei locali siti in Alessandria Via Dante 128, sia al commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano nel magazzino sito in San Damiano d'Asti (AT) Via Industria 38; la stessa, in veste di grossista e in base ad un accordo commerciale acquisito agli atti, era dedita alla fornitura in via preferenziale alla (grossista) di taluni farmaci, reperendoli sul mercato attraverso il codice Parte_3 univoco attribuito all'attività di farmacista;
presso i locali della farmacia di Alessandria venivano, in pagina 5 di 13 una prima fase, ricevuti dai distributori i medicinali richiesti dalla che successivamente Parte_3 venivano trasferiti presso i magazzini di San Damiano d'Asti e poi venduti alla richiedente Parte_3
i medicinali venivano acquistati indistintamente con unico ordine sia se destinati all'esercizio di farmacia sia se destinati all'esercizio di distribuzione all'ingrosso; pertanto la per Controparte_2 soddisfare le esigenze di approvvigionamento del proprio esercizio di commercio all'ingrosso, ha reperito i medicinali qualificandosi sul mercato nella sua qualità di farmacista anziché di grossista, effettuando ordini cumulativi delle necessità di approvvigionamento sia dell'esercizio all'ingrosso che dell'esercizio di farmacia;
questo ha permesso alla stessa di godere dei vantaggi derivanti dall'obbligo di fornitura, in capo ai distributori cedenti, entro dodici ore lavorative successive alla richiesta ex art. 105 comma 3 D.Lgs. 219/2006 e, in capo ai produttori/titolari di AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio), entro quarantotto ore per i medicinali non reperibili nella rete di distribuzione regionale, ex art. 105 comma 4 D.Lgs. 219/2006; nei d.d.t. di acquisto, emessi dai distributori cedenti, non era indicato il numero di lotto dei medicinali, trattandosi di cessione nei confronti di una farmacia;
in un caso analogo il Tribunale di Asti, con sentenza n. 455/2022, ha correttamente ritenuto sussistere la violazione dell'art. 100 comma 1 D. Lgs. 219/2006 perché la società, utilizzando il codice identificativo abbinato alla farmacia al dettaglio, poneva in essere attività di distribuzione all'ingrosso senza la necessaria autorizzazione, che comprendeva l'effettivo uso del relativo codice identificativo, e utilizzando i locali della farmacia anziché i locali abbinati all'autorizzazione alla vendita all'ingrosso; anche ritenendo di qualificare la condotta posta in essere nell'ambito dell'art. 104 comma 1 lett. b)
D.Lgs. 219/2006, la stessa sarebbe illecita, come ritenuto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 240/2021 e dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza n.
1013/2022, anche richiamando la nota del 15.10.2015 emessa ad esito del parere reso in data 2.10.2015 dal Ministero della Salute.
La parte appellata rileva l'infondatezza del motivo di appello, richiama le argomentazioni della sentenza con cui sono state accolte le proprie tesi ed evidenzia in particolare che: l'appellante, strumentalizzando il ragionamento del Tribunale, ritiene che la condotta posta in essere sia da sanzionare anche come violazione dell'art. 104 comma 1 lett. b) D.Lgs. 219/2016; tale nuovo riferimento normativo non deve essere preso in considerazione, poiché la sanzione amministrativa va valutata per come è stata irrogata, nel caso di specie per violazione dell'art. 100 comma 1, e non è consentita al giudice dell'impugnazione una diversa configurazione giuridica, che violerebbe i principi di legalità e di determinatezza;
la violazione dell'art. 104 presuppone inoltre che non si possieda l'autorizzazione al commercio all'ingrosso ex art. 100 comma 1; vi è comunque incertezza da parte pagina 6 di 13 Parte della sull'applicabilità dell'art. 100 o 104, considerato che i medesimi fatti sono stati altre volte sanzionati per violazione non dell'art. 100 ma dell'art. 104 (come nel caso oggetto della sentenza n.
1013/2022 della Corte d'Appello di Torino, impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, e del giudizio pendente innanzi alla Corte d'Appello di Torino r.g. n.1327/2022); peraltro è evidente che, una volta soppressa l'incompatibilità tra svolgimento di attività di farmacia e svolgimento di attività di grossista, nessuna delle due ipotesi sanzionatorie può trovare applicazione quando l'operatore è in possesso delle due autorizzazioni e assicuri la separatezza dei due magazzini e il tracciamento delle movimentazioni, come avvenuto nel caso di specie;
il Tribunale ha correttamente valutato la condotta di parte appellata in conformità alla normativa in materia, che consente la concentrazione in un unico soggetto dell'attività di distributore di farmaci e di farmacista e non vieta il cosiddetto passaggio interno qualora effettuato in maniera corretta;
l'unico limite è che si deve evitare una confusione tra le due attività che porti alla perdita della tracciabilità del farmaco;
la movimentazione interna, quando effettuata attraverso un sistema di tracciatura con apposito documento di trasporto e con utilizzo corretto dei codici identificativi univoci, non interrompe il percorso di tracciabilità e permette il monitoraggio dei
Parte medicinali;
quella fornita dalla è un'interpretazione estensiva della norma, in violazione del principio del divieto di analogia in malam partem.
In subordine, chiede di applicare l'esimente di cui all'art. 3 L. 689/1981 per avere il dott. CP_1
dimostrato di essersi comportato in buona fede e di avere fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per garantire la disponibilità dei farmaci e la tracciabilità degli stessi, in conformità al dettato normativo.
In via di ulteriore subordine, chiede di rideterminare l'importo della sanzione nel minimo edittale secondo i criteri indicati nell'art. 11 L. 689/1981, per essere l'ammontare sproporzionato e ingiusto, a fronte di una violazione di particolare tenuità, con conseguenze trascurabili, non essendo stata accertata una carenza di farmaci o un difetto di tracciabilità.
L'appello è fondato.
Nel caso in esame non si pongono questioni di diversa qualificazione della fattispecie rispetto a quanto contestato nelle ordinanze-ingiunzione; questa Corte ritiene, infatti, che la condotta di parte appellata integri la violazione dell'art. 100 comma 1 D.Lgs. 219/2006, così come rilevato dalla nelle Pt_2
ordinanze oggetto di opposizione.
In ordine alla sussistenza dell'illecito si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le precedenti sentenze conformi emesse da questa stessa Corte d'Appello in casi analoghi (sentenze n.586/2024, n.587/2024, n.588/2024, n.589/2024).
pagina 7 di 13 L'art. 100 comma 1 citato (la cui violazione è sanzionata dall'art. 148 comma 13 del medesimo testo normativo) dispone che “La distribuzione all'ingrosso di medicinali è subordinata al possesso di un'autorizzazione” e che “Tale autorizzazione precisa per quali locali, stabiliti sul loro territorio, è valida”.
La “distribuzione all'ingrosso” ricomprende, ai sensi dell'art. 1 lett. r) D.Lgs. 219/2006, “qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali, salvo la fornitura di medicinali al pubblico”; rientrano quindi nell'attività di distribuzione, ai fini dell'applicazione della normativa in questione, anche l'approvvigionamento (“procurarsi”) e lo stoccaggio (“detenere”).
La è titolare di autorizzazione per lo Controparte_2 svolgimento di attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali presso i locali in San Damiano d'Asti via Industria 38, con codice identificativo univoco , nonché di autorizzazione per lo P.IVA_3
svolgimento di attività di farmacia, che esercita in Alessandria via Dante 128, con codice identificativo univoco 1382.
Non è condivisibile la tesi di parte appellata secondo cui la titolarità dell'autorizzazione per attività di grossista e del relativo codice univoco identificativo, escluderebbe l'illecito di cui all'art. 100 comma
1.
La condotta illecita è consistita nell'approvvigionamento di medicinali destinati all'attività di grossista, in quanto da rivendere alla in virtù di accordo commerciale con la medesima, ordinandoli e Parte_3
acquistandoli utilizzando il codice identificativo univoco 1382 dell'attività di farmacia (anziché il codice identificativo univoco 009167 dell'attività di grossista), e nello stoccaggio di tali medicinali nei locali della farmacia (anziché nei locali del grossista), per poi trasferirli nei magazzini del grossista.
L'esercizio dell'attività di grossista di medicinali richiede infatti non solo il possesso, ma anche l'effettivo utilizzo del codice univoco identificativo, che serve ad identificare i soggetti legittimati in forza dell'autorizzazione ad operare quali grossisti nella filiera del farmaco;
se il soggetto, pur essendo munito di autorizzazione con relativo codice, non si identifica sul mercato con tale codice univoco (ma, come nel caso di specie, con un codice univoco diverso), non viene riconosciuto sul mercato come soggetto autorizzato ad operare quale grossista (ma, nel caso in esame, quale farmacista).
L'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso è inoltre espressamente rilasciata per determinati locali
(in San Damiano d'Asti via Industria 38); lo stoccaggio, anche temporaneo, dei medicinali presso altri locali, quali il magazzino della farmacia, non è quindi consentito.
Parte appellata, approvvigionandosi di medicinali destinati alla commercializzazione all'ingrosso con il codice univoco ottenuto per l'attività di vendita al dettaglio e immagazzinandoli nei locali della pagina 8 di 13 farmacia, ha posto in essere un'attività di distribuzione all'ingrosso al di fuori dei limiti entro i quali tale attività le era consentita.
Né risulta fondata l'allegazione di parte appellata secondo cui la ratio della normativa è di escludere dalla filiera soggetti non sottoposti a vigilanza sanitaria e assicurare la tracciabilità fisica del farmaco, e secondo cui lo scopo perseguito dal legislatore nel caso di specie sarebbe assicurato sussistendo le necessarie autorizzazioni ed essendo i passaggi interni, dal magazzino della farmacia al magazzino del grossista, nonché la successiva cessione a terzi, avvenuti in modo tracciabile con i documenti di trasporto.
La netta separazione prevista dalla normativa in materia delle due sfere di attività di vendita al dettaglio come farmacista e di distribuzione all'ingrosso, che possono essere svolte dallo stesso soggetto, non risponde solo ad esigenze di tracciabilità del farmaco.
Il Ministero della Salute, nella nota prot. n. 46884 del 2.10.2015 richiamata e prodotta dall'appellante, ha precisato che “Le norme che disciplinano l'esercizio di farmacia sono diverse da quelle che disciplinano l'attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali … le due attività sopradette, anche se svolte da una medesima persona, debbono essere assolutamente separate tra di loro … I medicinali acquistati dalla farmacia, utilizzando il codice univoco della farmacia, debbono essere conservati nei magazzini annessi alla farmacia, quali risultano dall'autorizzazione all'esercizio di farmacia, e non possono che essere venduti al pubblico, in quanto destinati all'esercizio di farmacia. La farmacia in quanto tale è deputata all'erogazione dell'assistenza farmaceutica e non può svolgere attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, anche se il suo titolare possiede l'autorizzazione all'esercizio di detta attività. Alla luce di quanto sopra, il passaggio dei medicinali dal distributore al titolare di farmacia, ancorché le due figure coincidano in un'unica persona, deve risultare formalmente attraverso l'uso dei distinti codici identificativi che tracciano il cambiamento del titolo di possesso;
detti medicinali, inoltre, anche fisicamente debbono confluire nel magazzino della farmacia e non possono, una volta avvenuto il passaggio dal distributore al farmacista, rimanere nei magazzini del distributore, ma debbono essere conservati nel magazzino annesso alla farmacia acquirente, che deve venderli solo ed esclusivamente al pubblico e non ad altro distributore e/o farmacia;
pertanto in nessun caso il deposito può approvvigionarsi di medicinali dalla farmacia e l'unico movimento previsto dalla farmacia al grossista è la restituzione, che avviene a fronte di errori di fornitura o rientri dal cliente”.
La distribuzione dei farmaci deve quindi seguire un andamento “discendente” che va dal produttore al grossista al singolo farmacista, senza che sia consentito il percorso inverso (se non nei casi di errori di fornitura o rientri dal cliente); e tale ordine nella catena di distribuzione dei farmaci è giustificato dalle esigenze di efficienza connesse alla tutela della salute pubblica.
pagina 9 di 13 Per contro, l'approvvigionamento dei farmaci destinati alla rivendita all'ingrosso, attuato mediante l'utilizzo del codice univoco attribuito alla farmacia, ha consentito a parte appellata di sfruttare i tempi di consegna maggiormente rapidi imposti al distributore e al titolare dell'A.I.C. nei confronti delle farmacie dall'art. 105 D.Lgs. 219/2006, comma 3 (secondo cui la fornitura alle farmacie dei medicinali di cui il distributore è provvisto deve avvenire entro le dodici ore lavorative successive alla richiesta) e comma 4 (secondo cui il titolare dell'A.I.C. è obbligato a fornire entro le quarantotto ore, su richiesta delle farmacie, un medicinale che non è reperibile nella rete di distribuzione regionale), e al contempo di sottrarre alcuni medicinali alla dispensazione locale, ponendo a rischio il funzionamento, a livello generale, del sistema di approvvigionamento delle farmacie stabilito dalla legge a tutela della salute dei cittadini.
Non rileva che nel caso concreto non vi sia prova di un effettivo pregiudizio all'approvvigionamento delle farmacie, in quanto la violazione delle norme che regolano il sistema di approvvigionamento e rivendita dei medicinali da parte dei grossisti e dei singoli farmacisti costituisce un illecito di pericolo, ampiamente giustificato dalle esigenze di tutela della salute pubblica;
non è quindi condivisibile l'interpretazione della normativa data dal Tribunale, volta a trasformare l'illecito in esame come illecito di evento e non di mero pericolo, onde conformarlo al disposto dell'art. 1 comma 1 e 2 L. 27/2012.
E la condotta di parte appellata non è conseguita all'esistenza di partite di medicinali rivelatesi eccedenti le necessità di distribuzione al pubblico, come allegato in comparsa di risposta in appello, ma
è stata posta in essere sulla base di accordo commerciale stipulato dalla con la Controparte_2
sicché con un unico ordine, utilizzando il codice univoco della farmacia, sono stati Parte_3
acquistati medicinali destinati all'attività di farmacia e medicinali destinati ab origine all'attività di grossista e alla vendita alla (circostanza provata dagli accertamenti svolti dai Carabinieri Parte_3
dei N.A.S. riportati nei relativi verbali e dalle dichiarazioni rese dallo stesso dott. , nonché non CP_1
contestata con l'opposizione in primo grado).
Si osserva anche che la procedura di tracciamento dei farmaci non è comunque stata pienamente rispettata;
come rilevato nelle ordinanze-ingiunzione e mai contestato da parte appellata, i documenti di trasporto relativi ai medicinali pervenuti alla farmacia acquirente dal distributore, non contenevano l'indicazione del numero di lotto, non necessario per la fornitura alle farmacie e richiesto invece per la fornitura ai grossisti.
Infine, la sentenza della Corte di Giustizia UE del 21.9.2023 resa nella causa C-47/22, è estranea alla materia dei trasferimenti interni di medicinali dall'attività di farmacia all'attività di grossista svolte dal medesimo soggetto. La CGUE, con riferimento al caso di una società titolare di autorizzazione all'esercizio di attività di grossista di medicinali che acquistava medicinali da farmacie (terzi soggetti),
pagina 10 di 13 stabilisce che l'articolo 80 primo comma lettera b) della direttiva 2001/83/CE (che prevede che il titolare di un'autorizzazione di distribuzione può procurarsi gli approvvigionamenti di medicinali unicamente da persone in possesso dell'autorizzazione di distribuzione o esentate da tale autorizzazione perché autorizzati alla produzione) deve essere interpretato secondo il suo chiaro tenore letterale, nel senso che una persona titolare di un'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso di medicinali non può procurarsi medicinali da altre persone che, in forza della normativa nazionale, sono autorizzate a fornire medicinali al pubblico, ma che non sono a loro volta titolari di siffatta autorizzazione di distribuzione né sono esentate dall'obbligo di ottenere detta autorizzazione, anche se l'approvvigionamento abbia luogo solo su scala ridotta o se i medicinali così acquisiti sono destinati alla rivendita solo a persone autorizzate o abilitate a fornire medicinali al pubblico o a persone che sono a loro volta titolari di un'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso.
Né vi sono questioni interpretative da sottoporre alla CGUE, come richiesto in modo del tutto generico da parte appellata.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 comma 2 L. 689/1981, secondo cui “Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
La giurisprudenza richiamata dalla stessa parte appellata ha statuito che l'esimente si applica quando
“l'errore sulla liceità del fatto (…) risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ., n. 19579/2015).
Nessun elemento è stato fornito a supporto dell'inevitabilità dell'errore e dell'assenza di colpa, non avendo parte appellata allegato, né tantomeno provato, alcun elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione su cui fondare il proprio convincimento;
né sono stati documentati precedenti controlli dei N.A.S. che avessero ritenuto la liceità della condotta, indicati in modo del tutto generico.
Viene invece parzialmente accolta la domanda svolta in via ulteriormente subordinata da parte appellata, di ridurre l'importo della sanzione.
Esigenze di proporzionamento della sanzione complessivamente irrogata al disvalore della condotta posta in essere, oltre a ragioni di sostanziale equità, suggeriscono alla Corte di rideterminare l'importo di ciascuna sanzione in € 4.500,00 (comunque superiore al minimo previsto dall'art. 148 comma 13
D.Lgs. 219/2006, pari a € 3.000,00), per un totale di € 94.500,00.
pagina 11 di 13 L'appello viene pertanto parzialmente accolto, con riforma della sentenza di primo grado e rideterminazione della sanzione in € 4.500,00 per ciascuna ordinanza-ingiunzione.
III. Le spese processuali del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello vengono poste a carico di parte appellata, a fronte della soccombenza assolutamente prevalente della medesima.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi:
-per il giudizio di primo grado, € 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva,
€ 4.253,00 per fase decisionale, pari a totali € 8.433,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta;
-per il giudizio d'appello, € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, pari a totali € 9.991,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, €
1.165,50 per esposti, CPA e IVA se dovuta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' contro il Parte_1
dr. , in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_2
con ricorso ex artt. 6 D.Lgs. 150/2011 e 434 c.p.c. depositato in data 15.3.2023,
[...]
avverso la sentenza n. 671/2022, pronunciata in data 19.7.2022 dal Tribunale di Alessandria e pubblicata il 15.9.2022: in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata,
-ridetermina in € 4.500,00 la sanzione per ciascuna delle ordinanze-ingiunzione n.407/2020,
n.408/2020, n.409/2020 del 15/12/2020; n.410/2020, n.411/2020, n.412/2020, n.413/2020 del
21/01/2021; n.414/2020, n.415/2020, n.416/2020, n.417/2020 del 17/02/2021; n.418/2020, n.419/2020,
n.420/2020, n.421/2020, n.422/2020, n.423/2020, n.424/2020, n.425/2020, n.426/2020, n.427/2020 del
16/03/2021, emesse dall' ; Parte_1
-condanna il dr. e la a Controparte_1 Controparte_2 rimborsare all' le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per il Pt_1 Parte_1 primo grado in € 8.433,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta, e pagina 12 di 13 per l'appello in € 9.991,00 per compensi, € 1.165,50 per esposti, oltre rimborso spese forfettario 15%,
CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Torino il 28.1.2025.
Il Consigliere Relatore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 376/2023 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1
Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Alessandria, Via Venezia n.
6, presso lo studio dell'Avv. Carlo Castellotti, che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Elio
Gianni Garibaldi e Maria Daniela Cogo per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
DOTT. (C.F. ), in proprio e in qualità di legale Controparte_1 C.F._1
rappresentante della Controparte_2
(P. IVA ), elettivamente domiciliati in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 71, presso lo P.IVA_2 studio dell'Avv. Paolo Virano, che li rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Francesco Setti e
Pietro Zambonardi per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di discussione del 28.1.2025.
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
Riformare la sentenza impugnata e/o revocarla e/o annullarla per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, respingere le domande tutte formulate in primo grado dal sig. in proprio e in Controparte_1
qualità di legale rappresentante della Controparte_2
Con riserva di ogni diritto e difesa anche in via istruttoria.
Con vittoria di spese, anche relativamente al primo grado di giudizio.
PER PARTE APPELLATA:
Nel merito
In via principale:
- Rigettare integralmente l'appello promosso dall' per i motivi esposti in Parte_1 atti e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 671/2022 emessa in data 19 luglio 2022 dal
Tribunale di Alessandria e pubblicata in data 15 settembre 2022.
In via subordinata:
- Considerata la pendenza della Causa 47/22 presso la CGUE, sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte di Giustizia o, alternativamente, rimettere la questione pregiudiziale se sia compatibile con la direttiva comunitaria una disposizione di diritto interno che vieti al possessore della duplice autorizzazione di esercizio della farmacia e di distribuzione all'ingrosso di esercitare l'impresa in modo integrato sia a monte che a valle;
- Dichiarare applicabile l'esimente di cui all'art. 3 della L. 689/1981 per errore sul fatto non determinato da colpa del Dott. . CP_1
In via ulteriormente subordinata:
- Determinare l'ammontare della sanzione irrogata in un importo pari al minimo edittale alla luce di tutti gli elementi esposti nel presente atto.
In ogni caso,
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali (15%), oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con tre separati ricorsi ex artt. 22 L.689/1981 e 6 D.Lgs. 150/2011, il dott. , in Controparte_1
proprio e quale legale rappresentante della ha Controparte_2
proposto opposizione avverso le seguenti 21 ordinanze-ingiunzione emesse dalla : Pt_2 pagina 2 di 13 -n.407/2020, n.408/2020, n.409/2020 del 15/12/2020;
-n.410/2020, n.411/2020, n.412/2020, n.413/2020 del 21/01/2021;
-n.414/2020, n.415/2020, n.416/2020, n.417/2020 del 17/02/2021; n.418/2020, n.419/2020,
n.420/2020, n.421/2020, n.422/2020, n.423/2020, n.424/2020, n.425/2020, n.426/2020, n.427/2020 del
16/03/2021.
Con tali ordinanze la aveva ingiunto al dott. in qualità di trasgressore e alla Pt_2 CP_1 [...]
in qualità di obbligata in solido, il pagamento della somma Controparte_2 di € 6.000,00 per ciascuna ingiunzione, contestando la violazione dell'art. 100 comma 1 D.Lgs.
219/2006 (secondo cui “La distribuzione all'ingrosso di medicinali è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome. Tale autorizzazione precisa per quali locali, stabiliti sul loro territorio, è valida”), come sanzionata dall'art. 148 comma 13 del medesimo decreto, “per aver consentito, nella sua qualità di rappresentante legale di impresa autorizzata ad esercizio di farmacia per i locali siti in Alessandria, Via Dante n. 128, nonché autorizzata alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano per i locali siti in San Damiano d'Asti (AT)
Via Industria n. 38, che l'approvvigionamento dei medicinali destinati alla distribuzione all'ingrosso ed il loro primo stoccaggio avvenissero presso i locali siti in Alessandria, Via Dante n. 128, con successivo trasferimento, cui al D.D.T n. (…) presso i locali siti in San Damiano d'Asti (AT) Via
Industria n. 38”.
L'opponente ha dedotto che: non era configurabile la violazione dell'art. 100 comma 1 D.Lgs.
219/2006 perché la era in possesso delle Controparte_2
autorizzazioni per operare sul mercato, sia come distributrice di medicinali all'ingrosso, sia come farmacia distributrice al dettaglio;
nessuna norma vietava il passaggio interno di medicinali dal magazzino della farmacia al magazzino destinato al commercio all'ingrosso, nel caso di specie debitamente tracciato tramite documento di trasporto. In subordine ha invocato la scriminante di cui all'art. 3 L.689/81 per errore sul fatto non determinato da colpa dell'agente; in ulteriore subordine ha chiesto di rideterminare la sanzione previa applicazione alla fattispecie del cumulo giuridico di cui all'art. 8 L. 689/1981, o di ridurla ai minimi edittali per la lievità delle violazioni contestate e la trascurabilità delle conseguenze da esse derivate.
La , costituendosi, ha eccepito l'infondatezza di tutti i profili delle opposizioni, evidenziando Pt_2
che parte ricorrente aveva violato l'autorizzazione al commercio all'ingrosso perché si era presentata sul mercato come farmacia (utilizzando il codice identificativo univoco della farmacia) invece che come grossista, conseguendo l'approvvigionamento di medicinali destinati al commercio all'ingrosso pagina 3 di 13 mediante l'esercizio al dettaglio, e per ricevere le forniture aveva utilizzando i locali della farmacia
(anziché i locali indicati nell'autorizzazione); che non vi erano i presupposti per l'esimente dell'errore sul fatto non colpevole e per una riduzione della sanzione.
Previa riunione dei tre procedimenti, il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 671/2022 pronunciata in data 19.7.2022 e pubblicata il 15.9.2022, ha accolto i ricorsi e annullato le ordinanze-ingiunzione, rilevando che:
-la normativa in materia, attesa la necessità di una costante ed esaustiva dispensazione dei medicinali al cittadino, prevede una filiera distributiva del prodotto farmaco che segue regole rigide, in un flusso che, originando dal produttore, passa per il distributore all'ingrosso fino ad arrivare agli esercizi deputati alla vendita al dettaglio, ovvero le farmacie;
la legge fissa pertanto una netta differenza tra il ruolo del distributore all'ingrosso, che deve rifornire le farmacie, e il ruolo della farmacia, che deve vendere farmaci al pubblico, pur potendo tali due attività essere svolte dallo stesso soggetto;
-tuttavia la giurisprudenza richiamata dalla per ritenere contra legem l'attività della parte Pt_2 ricorrente, che utilizzerebbe codici e locali della farmacia per svolgere alcune fasi connesse all'attività di distribuzione all'ingrosso, invertendo le fasi della filiera ed eludendo le disposizioni in materia di distribuzione e tracciabilità (TAR Campania 5285/2016, TAR Sicilia 256/2016), deve essere coordinata con la giurisprudenza TAR Sicilia 143/2017 e TAR Lazio 11240/2016, che in modo condivisibile rileva che non si rinviene una norma che impedisca al medesimo farmacista passaggi “interni”, tracciati tramite documento di trasporto, di medicinali dal magazzino della farmacia al magazzino del grossista, entrambi gestiti dallo stesso professionista;
né un divieto in tal senso si può ricavare dal complessivo assetto della materia;
pertanto la fornitura di farmaci in via “ascendente” non deve ritenersi aprioristicamente vietata dall'ordinamento;
-le pronunce giurisprudenziali citate si integrano a vicenda;
invero, una commistione contra legem tra l'attività di farmacista e quella di grossista, laddove gestite dallo stesso soggetto, può verificarsi allorquando si consegua un'effettiva e concreta commistione di prodotti farmaceutici, per cui alcuni di questi, acquistati dal professionista con codice identificativo della farmacia e stoccati presso il proprio magazzino al fine di essere poi veduti al dettaglio, vengano invece ceduti alla propria attività di grossista omettendo l'impiego di tale codice, così venendo meno l'obiettivo del tracciamento del farmaco;
al contrario, nel caso in cui il trasferimento interno sia riscontrabile tramite l'emissione di documento di trasporto in cui venga indicato il codice identificativo della farmacia cedente, e il successivo trasferimento da parte del grossista a soggetto terzo veda correlativamente impiegato il codice identificativo del grossista, non viene meno l'obiettivo del tracciamento del farmaco e non si riscontra alcun tipo di commistione potenzialmente illecita;
pagina 4 di 13 -parte ricorrente era titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione all'ingrosso di farmaci, del codice identificativo come grossista e del codice identificativo come farmacista, e i trasferimenti interni tra il magazzino della farmacia e quello relativo all'attività di grossista sono stati tracciati, nei documenti di trasporto, con codice univoco relativo all'attività di farmacia, così come i successivi trasferimenti in qualità di grossista sono stati tracciati tramite documenti di trasporto con codice univoco relativo all'attività di commercializzazione all'ingrosso;
-di conseguenza, pur qualificando correttamente la contestazione come ex art. 104 comma 1 lett. b)
D.Lgs. 219/2016 (“Il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali è tenuto a…approvvigionarsi di medicinali unicamente da persone o società che possiedono esse stesse l'autorizzazione ovvero sono esonerate dall'obbligo di possederla…”), e non ex art. 100 comma 1 - atteso che l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso sussisteva in capo a parte ricorrente - la condotta posta in essere non ha impedito il rispetto dei principi della tracciabilità del farmaco e della sua immediata disponibilità (essendo indimostrata l'esistenza di un effetto di inefficienza del sistema farmaceutico causalmente collegato) e non integra la fattispecie illecita;
diversamente opinando, si perverrebbe ad una inammissibile interpretazione estensiva di tali disposizioni normative, in potenziale contrasto con gli artt. 1 L. 689/1981 e 1 L. 27/2012.
Con ricorso in appello la ha impugnato la sentenza del Tribunale, chiedendone la riforma per Pt_2
il motivo di seguito illustrato, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Il dott. , in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1 [...]
costituendosi, ha chiesto di rigettare l'appello in quanto infondato e di Controparte_2
confermare la sentenza, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 28.1.2025, all'esito della discussione, è stata pronunciata la sentenza mediante lettura del dispositivo.
II. La propone un unico motivo di appello, con cui censura la sentenza nella parte in cui il Pt_2
Tribunale ha ritenuto insussistenti gli illeciti contestati, allegando che: come emerso dalle attività ispettive del 13.9.2016 e 29.9.2016 svolte dai Carabinieri del N.A.S. di Alessandria, la
[...]
era autorizzata sia all'esercizio di farmacia con vendita al Controparte_2
dettaglio nei locali siti in Alessandria Via Dante 128, sia al commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano nel magazzino sito in San Damiano d'Asti (AT) Via Industria 38; la stessa, in veste di grossista e in base ad un accordo commerciale acquisito agli atti, era dedita alla fornitura in via preferenziale alla (grossista) di taluni farmaci, reperendoli sul mercato attraverso il codice Parte_3 univoco attribuito all'attività di farmacista;
presso i locali della farmacia di Alessandria venivano, in pagina 5 di 13 una prima fase, ricevuti dai distributori i medicinali richiesti dalla che successivamente Parte_3 venivano trasferiti presso i magazzini di San Damiano d'Asti e poi venduti alla richiedente Parte_3
i medicinali venivano acquistati indistintamente con unico ordine sia se destinati all'esercizio di farmacia sia se destinati all'esercizio di distribuzione all'ingrosso; pertanto la per Controparte_2 soddisfare le esigenze di approvvigionamento del proprio esercizio di commercio all'ingrosso, ha reperito i medicinali qualificandosi sul mercato nella sua qualità di farmacista anziché di grossista, effettuando ordini cumulativi delle necessità di approvvigionamento sia dell'esercizio all'ingrosso che dell'esercizio di farmacia;
questo ha permesso alla stessa di godere dei vantaggi derivanti dall'obbligo di fornitura, in capo ai distributori cedenti, entro dodici ore lavorative successive alla richiesta ex art. 105 comma 3 D.Lgs. 219/2006 e, in capo ai produttori/titolari di AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio), entro quarantotto ore per i medicinali non reperibili nella rete di distribuzione regionale, ex art. 105 comma 4 D.Lgs. 219/2006; nei d.d.t. di acquisto, emessi dai distributori cedenti, non era indicato il numero di lotto dei medicinali, trattandosi di cessione nei confronti di una farmacia;
in un caso analogo il Tribunale di Asti, con sentenza n. 455/2022, ha correttamente ritenuto sussistere la violazione dell'art. 100 comma 1 D. Lgs. 219/2006 perché la società, utilizzando il codice identificativo abbinato alla farmacia al dettaglio, poneva in essere attività di distribuzione all'ingrosso senza la necessaria autorizzazione, che comprendeva l'effettivo uso del relativo codice identificativo, e utilizzando i locali della farmacia anziché i locali abbinati all'autorizzazione alla vendita all'ingrosso; anche ritenendo di qualificare la condotta posta in essere nell'ambito dell'art. 104 comma 1 lett. b)
D.Lgs. 219/2006, la stessa sarebbe illecita, come ritenuto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 240/2021 e dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza n.
1013/2022, anche richiamando la nota del 15.10.2015 emessa ad esito del parere reso in data 2.10.2015 dal Ministero della Salute.
La parte appellata rileva l'infondatezza del motivo di appello, richiama le argomentazioni della sentenza con cui sono state accolte le proprie tesi ed evidenzia in particolare che: l'appellante, strumentalizzando il ragionamento del Tribunale, ritiene che la condotta posta in essere sia da sanzionare anche come violazione dell'art. 104 comma 1 lett. b) D.Lgs. 219/2016; tale nuovo riferimento normativo non deve essere preso in considerazione, poiché la sanzione amministrativa va valutata per come è stata irrogata, nel caso di specie per violazione dell'art. 100 comma 1, e non è consentita al giudice dell'impugnazione una diversa configurazione giuridica, che violerebbe i principi di legalità e di determinatezza;
la violazione dell'art. 104 presuppone inoltre che non si possieda l'autorizzazione al commercio all'ingrosso ex art. 100 comma 1; vi è comunque incertezza da parte pagina 6 di 13 Parte della sull'applicabilità dell'art. 100 o 104, considerato che i medesimi fatti sono stati altre volte sanzionati per violazione non dell'art. 100 ma dell'art. 104 (come nel caso oggetto della sentenza n.
1013/2022 della Corte d'Appello di Torino, impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, e del giudizio pendente innanzi alla Corte d'Appello di Torino r.g. n.1327/2022); peraltro è evidente che, una volta soppressa l'incompatibilità tra svolgimento di attività di farmacia e svolgimento di attività di grossista, nessuna delle due ipotesi sanzionatorie può trovare applicazione quando l'operatore è in possesso delle due autorizzazioni e assicuri la separatezza dei due magazzini e il tracciamento delle movimentazioni, come avvenuto nel caso di specie;
il Tribunale ha correttamente valutato la condotta di parte appellata in conformità alla normativa in materia, che consente la concentrazione in un unico soggetto dell'attività di distributore di farmaci e di farmacista e non vieta il cosiddetto passaggio interno qualora effettuato in maniera corretta;
l'unico limite è che si deve evitare una confusione tra le due attività che porti alla perdita della tracciabilità del farmaco;
la movimentazione interna, quando effettuata attraverso un sistema di tracciatura con apposito documento di trasporto e con utilizzo corretto dei codici identificativi univoci, non interrompe il percorso di tracciabilità e permette il monitoraggio dei
Parte medicinali;
quella fornita dalla è un'interpretazione estensiva della norma, in violazione del principio del divieto di analogia in malam partem.
In subordine, chiede di applicare l'esimente di cui all'art. 3 L. 689/1981 per avere il dott. CP_1
dimostrato di essersi comportato in buona fede e di avere fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per garantire la disponibilità dei farmaci e la tracciabilità degli stessi, in conformità al dettato normativo.
In via di ulteriore subordine, chiede di rideterminare l'importo della sanzione nel minimo edittale secondo i criteri indicati nell'art. 11 L. 689/1981, per essere l'ammontare sproporzionato e ingiusto, a fronte di una violazione di particolare tenuità, con conseguenze trascurabili, non essendo stata accertata una carenza di farmaci o un difetto di tracciabilità.
L'appello è fondato.
Nel caso in esame non si pongono questioni di diversa qualificazione della fattispecie rispetto a quanto contestato nelle ordinanze-ingiunzione; questa Corte ritiene, infatti, che la condotta di parte appellata integri la violazione dell'art. 100 comma 1 D.Lgs. 219/2006, così come rilevato dalla nelle Pt_2
ordinanze oggetto di opposizione.
In ordine alla sussistenza dell'illecito si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le precedenti sentenze conformi emesse da questa stessa Corte d'Appello in casi analoghi (sentenze n.586/2024, n.587/2024, n.588/2024, n.589/2024).
pagina 7 di 13 L'art. 100 comma 1 citato (la cui violazione è sanzionata dall'art. 148 comma 13 del medesimo testo normativo) dispone che “La distribuzione all'ingrosso di medicinali è subordinata al possesso di un'autorizzazione” e che “Tale autorizzazione precisa per quali locali, stabiliti sul loro territorio, è valida”.
La “distribuzione all'ingrosso” ricomprende, ai sensi dell'art. 1 lett. r) D.Lgs. 219/2006, “qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali, salvo la fornitura di medicinali al pubblico”; rientrano quindi nell'attività di distribuzione, ai fini dell'applicazione della normativa in questione, anche l'approvvigionamento (“procurarsi”) e lo stoccaggio (“detenere”).
La è titolare di autorizzazione per lo Controparte_2 svolgimento di attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali presso i locali in San Damiano d'Asti via Industria 38, con codice identificativo univoco , nonché di autorizzazione per lo P.IVA_3
svolgimento di attività di farmacia, che esercita in Alessandria via Dante 128, con codice identificativo univoco 1382.
Non è condivisibile la tesi di parte appellata secondo cui la titolarità dell'autorizzazione per attività di grossista e del relativo codice univoco identificativo, escluderebbe l'illecito di cui all'art. 100 comma
1.
La condotta illecita è consistita nell'approvvigionamento di medicinali destinati all'attività di grossista, in quanto da rivendere alla in virtù di accordo commerciale con la medesima, ordinandoli e Parte_3
acquistandoli utilizzando il codice identificativo univoco 1382 dell'attività di farmacia (anziché il codice identificativo univoco 009167 dell'attività di grossista), e nello stoccaggio di tali medicinali nei locali della farmacia (anziché nei locali del grossista), per poi trasferirli nei magazzini del grossista.
L'esercizio dell'attività di grossista di medicinali richiede infatti non solo il possesso, ma anche l'effettivo utilizzo del codice univoco identificativo, che serve ad identificare i soggetti legittimati in forza dell'autorizzazione ad operare quali grossisti nella filiera del farmaco;
se il soggetto, pur essendo munito di autorizzazione con relativo codice, non si identifica sul mercato con tale codice univoco (ma, come nel caso di specie, con un codice univoco diverso), non viene riconosciuto sul mercato come soggetto autorizzato ad operare quale grossista (ma, nel caso in esame, quale farmacista).
L'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso è inoltre espressamente rilasciata per determinati locali
(in San Damiano d'Asti via Industria 38); lo stoccaggio, anche temporaneo, dei medicinali presso altri locali, quali il magazzino della farmacia, non è quindi consentito.
Parte appellata, approvvigionandosi di medicinali destinati alla commercializzazione all'ingrosso con il codice univoco ottenuto per l'attività di vendita al dettaglio e immagazzinandoli nei locali della pagina 8 di 13 farmacia, ha posto in essere un'attività di distribuzione all'ingrosso al di fuori dei limiti entro i quali tale attività le era consentita.
Né risulta fondata l'allegazione di parte appellata secondo cui la ratio della normativa è di escludere dalla filiera soggetti non sottoposti a vigilanza sanitaria e assicurare la tracciabilità fisica del farmaco, e secondo cui lo scopo perseguito dal legislatore nel caso di specie sarebbe assicurato sussistendo le necessarie autorizzazioni ed essendo i passaggi interni, dal magazzino della farmacia al magazzino del grossista, nonché la successiva cessione a terzi, avvenuti in modo tracciabile con i documenti di trasporto.
La netta separazione prevista dalla normativa in materia delle due sfere di attività di vendita al dettaglio come farmacista e di distribuzione all'ingrosso, che possono essere svolte dallo stesso soggetto, non risponde solo ad esigenze di tracciabilità del farmaco.
Il Ministero della Salute, nella nota prot. n. 46884 del 2.10.2015 richiamata e prodotta dall'appellante, ha precisato che “Le norme che disciplinano l'esercizio di farmacia sono diverse da quelle che disciplinano l'attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali … le due attività sopradette, anche se svolte da una medesima persona, debbono essere assolutamente separate tra di loro … I medicinali acquistati dalla farmacia, utilizzando il codice univoco della farmacia, debbono essere conservati nei magazzini annessi alla farmacia, quali risultano dall'autorizzazione all'esercizio di farmacia, e non possono che essere venduti al pubblico, in quanto destinati all'esercizio di farmacia. La farmacia in quanto tale è deputata all'erogazione dell'assistenza farmaceutica e non può svolgere attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, anche se il suo titolare possiede l'autorizzazione all'esercizio di detta attività. Alla luce di quanto sopra, il passaggio dei medicinali dal distributore al titolare di farmacia, ancorché le due figure coincidano in un'unica persona, deve risultare formalmente attraverso l'uso dei distinti codici identificativi che tracciano il cambiamento del titolo di possesso;
detti medicinali, inoltre, anche fisicamente debbono confluire nel magazzino della farmacia e non possono, una volta avvenuto il passaggio dal distributore al farmacista, rimanere nei magazzini del distributore, ma debbono essere conservati nel magazzino annesso alla farmacia acquirente, che deve venderli solo ed esclusivamente al pubblico e non ad altro distributore e/o farmacia;
pertanto in nessun caso il deposito può approvvigionarsi di medicinali dalla farmacia e l'unico movimento previsto dalla farmacia al grossista è la restituzione, che avviene a fronte di errori di fornitura o rientri dal cliente”.
La distribuzione dei farmaci deve quindi seguire un andamento “discendente” che va dal produttore al grossista al singolo farmacista, senza che sia consentito il percorso inverso (se non nei casi di errori di fornitura o rientri dal cliente); e tale ordine nella catena di distribuzione dei farmaci è giustificato dalle esigenze di efficienza connesse alla tutela della salute pubblica.
pagina 9 di 13 Per contro, l'approvvigionamento dei farmaci destinati alla rivendita all'ingrosso, attuato mediante l'utilizzo del codice univoco attribuito alla farmacia, ha consentito a parte appellata di sfruttare i tempi di consegna maggiormente rapidi imposti al distributore e al titolare dell'A.I.C. nei confronti delle farmacie dall'art. 105 D.Lgs. 219/2006, comma 3 (secondo cui la fornitura alle farmacie dei medicinali di cui il distributore è provvisto deve avvenire entro le dodici ore lavorative successive alla richiesta) e comma 4 (secondo cui il titolare dell'A.I.C. è obbligato a fornire entro le quarantotto ore, su richiesta delle farmacie, un medicinale che non è reperibile nella rete di distribuzione regionale), e al contempo di sottrarre alcuni medicinali alla dispensazione locale, ponendo a rischio il funzionamento, a livello generale, del sistema di approvvigionamento delle farmacie stabilito dalla legge a tutela della salute dei cittadini.
Non rileva che nel caso concreto non vi sia prova di un effettivo pregiudizio all'approvvigionamento delle farmacie, in quanto la violazione delle norme che regolano il sistema di approvvigionamento e rivendita dei medicinali da parte dei grossisti e dei singoli farmacisti costituisce un illecito di pericolo, ampiamente giustificato dalle esigenze di tutela della salute pubblica;
non è quindi condivisibile l'interpretazione della normativa data dal Tribunale, volta a trasformare l'illecito in esame come illecito di evento e non di mero pericolo, onde conformarlo al disposto dell'art. 1 comma 1 e 2 L. 27/2012.
E la condotta di parte appellata non è conseguita all'esistenza di partite di medicinali rivelatesi eccedenti le necessità di distribuzione al pubblico, come allegato in comparsa di risposta in appello, ma
è stata posta in essere sulla base di accordo commerciale stipulato dalla con la Controparte_2
sicché con un unico ordine, utilizzando il codice univoco della farmacia, sono stati Parte_3
acquistati medicinali destinati all'attività di farmacia e medicinali destinati ab origine all'attività di grossista e alla vendita alla (circostanza provata dagli accertamenti svolti dai Carabinieri Parte_3
dei N.A.S. riportati nei relativi verbali e dalle dichiarazioni rese dallo stesso dott. , nonché non CP_1
contestata con l'opposizione in primo grado).
Si osserva anche che la procedura di tracciamento dei farmaci non è comunque stata pienamente rispettata;
come rilevato nelle ordinanze-ingiunzione e mai contestato da parte appellata, i documenti di trasporto relativi ai medicinali pervenuti alla farmacia acquirente dal distributore, non contenevano l'indicazione del numero di lotto, non necessario per la fornitura alle farmacie e richiesto invece per la fornitura ai grossisti.
Infine, la sentenza della Corte di Giustizia UE del 21.9.2023 resa nella causa C-47/22, è estranea alla materia dei trasferimenti interni di medicinali dall'attività di farmacia all'attività di grossista svolte dal medesimo soggetto. La CGUE, con riferimento al caso di una società titolare di autorizzazione all'esercizio di attività di grossista di medicinali che acquistava medicinali da farmacie (terzi soggetti),
pagina 10 di 13 stabilisce che l'articolo 80 primo comma lettera b) della direttiva 2001/83/CE (che prevede che il titolare di un'autorizzazione di distribuzione può procurarsi gli approvvigionamenti di medicinali unicamente da persone in possesso dell'autorizzazione di distribuzione o esentate da tale autorizzazione perché autorizzati alla produzione) deve essere interpretato secondo il suo chiaro tenore letterale, nel senso che una persona titolare di un'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso di medicinali non può procurarsi medicinali da altre persone che, in forza della normativa nazionale, sono autorizzate a fornire medicinali al pubblico, ma che non sono a loro volta titolari di siffatta autorizzazione di distribuzione né sono esentate dall'obbligo di ottenere detta autorizzazione, anche se l'approvvigionamento abbia luogo solo su scala ridotta o se i medicinali così acquisiti sono destinati alla rivendita solo a persone autorizzate o abilitate a fornire medicinali al pubblico o a persone che sono a loro volta titolari di un'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso.
Né vi sono questioni interpretative da sottoporre alla CGUE, come richiesto in modo del tutto generico da parte appellata.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 comma 2 L. 689/1981, secondo cui “Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
La giurisprudenza richiamata dalla stessa parte appellata ha statuito che l'esimente si applica quando
“l'errore sulla liceità del fatto (…) risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ., n. 19579/2015).
Nessun elemento è stato fornito a supporto dell'inevitabilità dell'errore e dell'assenza di colpa, non avendo parte appellata allegato, né tantomeno provato, alcun elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione su cui fondare il proprio convincimento;
né sono stati documentati precedenti controlli dei N.A.S. che avessero ritenuto la liceità della condotta, indicati in modo del tutto generico.
Viene invece parzialmente accolta la domanda svolta in via ulteriormente subordinata da parte appellata, di ridurre l'importo della sanzione.
Esigenze di proporzionamento della sanzione complessivamente irrogata al disvalore della condotta posta in essere, oltre a ragioni di sostanziale equità, suggeriscono alla Corte di rideterminare l'importo di ciascuna sanzione in € 4.500,00 (comunque superiore al minimo previsto dall'art. 148 comma 13
D.Lgs. 219/2006, pari a € 3.000,00), per un totale di € 94.500,00.
pagina 11 di 13 L'appello viene pertanto parzialmente accolto, con riforma della sentenza di primo grado e rideterminazione della sanzione in € 4.500,00 per ciascuna ordinanza-ingiunzione.
III. Le spese processuali del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello vengono poste a carico di parte appellata, a fronte della soccombenza assolutamente prevalente della medesima.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi:
-per il giudizio di primo grado, € 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva,
€ 4.253,00 per fase decisionale, pari a totali € 8.433,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta;
-per il giudizio d'appello, € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, pari a totali € 9.991,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, €
1.165,50 per esposti, CPA e IVA se dovuta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' contro il Parte_1
dr. , in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_2
con ricorso ex artt. 6 D.Lgs. 150/2011 e 434 c.p.c. depositato in data 15.3.2023,
[...]
avverso la sentenza n. 671/2022, pronunciata in data 19.7.2022 dal Tribunale di Alessandria e pubblicata il 15.9.2022: in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata,
-ridetermina in € 4.500,00 la sanzione per ciascuna delle ordinanze-ingiunzione n.407/2020,
n.408/2020, n.409/2020 del 15/12/2020; n.410/2020, n.411/2020, n.412/2020, n.413/2020 del
21/01/2021; n.414/2020, n.415/2020, n.416/2020, n.417/2020 del 17/02/2021; n.418/2020, n.419/2020,
n.420/2020, n.421/2020, n.422/2020, n.423/2020, n.424/2020, n.425/2020, n.426/2020, n.427/2020 del
16/03/2021, emesse dall' ; Parte_1
-condanna il dr. e la a Controparte_1 Controparte_2 rimborsare all' le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per il Pt_1 Parte_1 primo grado in € 8.433,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta, e pagina 12 di 13 per l'appello in € 9.991,00 per compensi, € 1.165,50 per esposti, oltre rimborso spese forfettario 15%,
CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Torino il 28.1.2025.
Il Consigliere Relatore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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