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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/05/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il collegio composto dai seguenti magistrati:
dott. Roberto Monteverde Presidente dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice relatore dott. Massimiliano Sturiale Giudice
Nel procedimento iscritto al n.r.g.13334/2023 e promosso da
, con il patrocinio dell'avv.PANERAI ILARIA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il Controparte_1 patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE
Nella camera di consiglio del 16.4.2025
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc e ex art. 19-ter d.lgs 286/98
1. I fatti di lite e lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 22/11/2023, Pt_1
, nato in [...] il [...], impugna il decreto adottato dalla Questura della
[...]
Provincia di emesso in data 24.10.2023 e notificato il 24/10/2023 , con cui il Questore ha CP_1
rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19
pagina 1 di 11 comma1.1. D.L.vo 286\1998, adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze in data 23.12.2022
Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento del Questore, e la non corretta valutazione sia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che del Questore allorché non hanno riconosciuto i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del d. lgs. 286/98.
Deduce il ricorrente che, per contro, è persona integrata nel tessuto sociale italiano, avendo anche ottenuto diversi impieghi lavorativi.
Il ricorrente depositava, a riprova di quanto asserito documentazione Decreto rigetto 273/2023
A12/2023 Immig Questura Prato, Istanza protezione speciale 22PO019175, Verbale audizione,.
Attestato corso alfabetizzazione, Documentazione lavorativa, Visura del Casellario Giudiziale
Lamenta quindi di essere nato nel Gujrat, in Pakistan da una famiglia molto povera.
Di aver lasciato all'età di 18 anni a il Pakistan scappando dal suo Paese di origine a seguito dell'uccisione di suo fratello, di sua cognata e dei suoi genitori e dopo aver presentato denuncia alle
Autorità in data 18.12.2014 fermandosi un anno in Grecia e, da marzo 2015, per stabilirsi in Italia, che tale circostanze sono state documentate durante l' audizione resa di fronte alla Commissione
Territoriale di Siracusa Sez TT a seguito della presentazione dell'istanza di riconoscimento della protezione internazionale che, tuttavia, decisione negativa veniva confermata anche dalla Corte di
Appello di SE .
Il ricorrente riferisce altresì di aver provveduto al proprio sostentamento economico da quando è arrivato in Italia lavorando in nero, ma di essere finalmente riuscito a regolarizzare anche la propria posizione lavorativa ottenendo un contratto a tempo indeterminato presso l'azienda Confezione Tablig
RI Ayub ove svolge le mansione di operaio addetto alle macchine da cucire, a seguito della presentazione dell'istanza di protezione speciale.
Deduce inoltre la violazione del principio di non respingimento, laddove venisse respinto in patria, in considerazione della situazione di sistematica violazione dei diritti umani dovuta alla condizione culturale, sociale, politica ed economica del PAKISTAN, quale emerge dalle principali fonti internazionali, laddove permane una situazione di diffusa instabilità il rischio di subire attentati è molto elevato e sono sconsigliati viaggi per i soggetti provenienti dall'estero.
Insiste poi, sulla base della novellata formulazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, perché sia valorizzata la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi, ove fosse costretto a tornare in patria, rapportata alla perdita di legami sociali e familiari nel paese di provenienza, nonché al percorso di integrazione anche lavorativa in Italia.
pagina 2 di 11 Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, nonché perché sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del Controparte_2
ricorso e decreto fissazione udienza.
In data 29.11.2023 la causa veniva assegnata allo scrivente G.D., il quale con provvedimento del 22.12.2023 sospendeva l'efficacia del provvedimento impugnato.
Con istanza del 4.3.2023 il difensore di parte ricorrente chiedeva al G.D. di confermare il provvedimento di sospensione emesso inaudita altera parte in data 22.12.2023 e per l'effetto ordinare al Questore di Prato la restituzione delle ricevute di presentazione della domanda di protezione speciale.
All'udienza di comparizione fissata per la discussione il 16.4.2023, il difensore di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento dell'istanza ed il Giudice relatore ritenuti sussistenti i presupposti, confermava il provvedimento emesso inaudita altera parte ordinando al Questore il rilascio al ricorrente delle ricevute della domanda di protezione speciale.
Con decreto del 24.11.2024 il G.D. fissava per la trattazione scritta della causa l'udienza del
13/02/2025, da tenersi secondo le modalità previste ex art 127 ter cpc, e assegnando termine alle parti fino all'udienza per il deposito di note scritte.
Con note in sostituzione udienza dell'11.2.2025 il difensore di parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni iv rassegnate , specificava come il ricorrente lavoratore in data 21.02.2024 si sia rivolto al sindacato per la tutela dei propri diritti di promuovendo uno sciopero e denunciando la condizione di grave sfruttamento lavorativo in cui era costretto a lavorare nell'azienda
CP_3
Nella relazione Cobas prodotta in atti si descrive in maniera molto precisa i turni di lavoro giornalieri in cui il ricorrente ed altri suoi colleghi erano costretti a lavorare ovvero oltre 12 ore lavorative, l'assenza di ferie e malattia o di turni di riposo domenicale, della dolosa assunzione part time anziché full time, del mancato pagamento delle ore di straordinario lavorate, della presenza ed individuazione di lavoratori a nero, e della persistente e sistematica violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro quale causa di gravi infortuni avvenuti nell'azienda.
A seguito della vertenza il ricorrente l'11.12.2024, ha sottoscritto un verbale di conciliazione con il quale ha ottenuto il riconoscimento dei propri diritti di lavoratore nei confronti dell'azienda pagina 3 di 11 impugnando il proprio licenziamento perché ritenuto illegittimo e denunciando il mancato CP_3
pagamento di una mensilità e del TFR e spettanze di fine rapporto, dei quali otteneva il pagamento.
Nonostante tale conciliazione, l'azienda chiudeva e il ricorrente reperiva un contratto Part- time a tempo indeterminato presso un connazionale che lo ha assunto nella propria attività di ristorazione ove è addetto alle vendite di Kebab.
A riprova di quanto sopra depositava in atti : Accordo sindacale , Verbale di conciliazione,
CP_ Unilav, Estratto conto previdenziale conteggi e busta paga gennaio 2025
Chiusa l'istruttoria, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il quadro normativo.
Il Collegio Osserva preliminarmente il Collegio che la domanda oggetto di causa viene trattata, per il principio del tempus regit actum, col rito sommario collegiale di cui agli artt. 702 bis c.p.c. e 19 ter D.l.vo 115\2011 quali norme processuali vigenti all'epoca di azionamento della domanda amministrativa (inoltrata nel maggio 2020).
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore (2022) che ha poi deciso, acquisito il parere della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
Va rilevato al proposito che la domanda di rilascio è stata proposta successivamente all'emanazione del decreto-legge 113/2018 (entrato in vigore il 5.10.2018) che attraverso la tipizzazione di nuovi titoli di soggiorno ha sostanzialmente abolito il permesso di soggiorno
'umanitario', restringendo notevolmente l'ambito applicativo dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 che ha perso la connotazione di atipicità\residualità che caratterizzava la precedente formulazione .
IL D.L. 113\2018 ha comunque previsto, oltre alle ipotesi più tipizzate dei permessi per 'casi speciali' 1, all'art. 1 comma 8, la possibilità di concessione di permessi per 'protezione speciale', in caso di presupposti di sussistenza dei presupposti ex articolo 19, commi 1 e 1.1 e . 19 comma 2 lettera d-bis, in caso di valutazione di istanza di rinnovo di permesso di soggiorno 'umanitario' già una prima volta riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del D.L.vo 25\2008 “.
Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”. 1 i permessi di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'art. 18-bis D.L.vo 286\1998 , per ipotesi di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22 D.L.vo 286\1998, per protezione sociale di cui all'art. 18 D.L.vo 286\1998 , per calamità di cui all'art. 20-bis D.L.vo 286\1998 e per atti di particolare valore civile di cui all'art. 42-bis D.L.vo 286\1998 pagina 4 di 11 E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.”
Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1- bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e )
e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI.
Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost).
La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU.
Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica.
Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018).
La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria - che hanno invece derivazione comunitaria ed pagina 5 di 11 internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194).
Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso. Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni “maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento.
Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate:“Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali;
sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un.
29461/2019). La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.
Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento
pagina 6 di 11 delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”.
In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021).
Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale.
La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass. 7861/2022; Cass. 24945/2022).
La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità
pagina 7 di 11 appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che “"tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata".
Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”.
Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e l'eventuale esistenza Per_ di “legami familiari culturali o sociali con il di origine”.
In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio.
Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita pagina 8 di 11 privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza.
Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 è perciò previsto il rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt.
19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
3. Il merito della decisione.
Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda meriti accoglimento in quanto, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, sono ravvisabili i presupposti dell'art. 19 comma 1.1. nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 130/20 attualmente vigente.
Ed invero il ricorrente risulta aver dimostrato di avere realizzato in Italia un significativo inserimento sociale, integrandosi nel contesto nazionale ed emancipandosi con successo dal sistema dell'accoglienza.
Tale percorso risulta in modo chiaro dalla seguente documentazione:
CP_
- Estratto previdenziale in cui risulta che il ricorrente ha lavorato sul territorio italiano fin dal giugno 2023 ( all. 11 nota dell'11.2.2025);
- contratto a tempo indeterminato presso l'azienda Confezione Tablig RI Ayub con sede a ove svolge le mansione di operaio addetto alle macchine da cucire a far data dal CP_1
13.6.2023 ( all. ricorso);
- Contratto a tempo determinato con la dal 27.6.2024 e conclusosi in data 31.10.2024 CP_3 con la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione ( all. 9 nota dell'11.2.2025)
- Contratto Part- Time a tempo indeterminato dal 27.1.2025 con Parte_2
con sede in Castelfranco Di Sotto quale addetto alle vendite di Kebab (All. 10 nota
[...] dell'11.2.2025)
- Con un guadagno che nel tempo è andato a migliorare, e che a seguito del nuovo lavoro part time reperito dal ricorrente è di circa € 100 mensili, come da buste paga depositate in atti ( all.
5 ricorso e all. 12 nota dell'11.2.2025)
- ha frequentato il corso di alfabetizzazione presso il Cara di SE;
- È uscito dal circuito dell'accoglienza vivendo in affitto stabilmente presso l'abitazione di , CP_1
Via Calimara 4 che condivide con dei connazionali, in particolare con il suo amico Per_2
pagina 9 di 11 Ancorché il ricorrente non abbia raggiunto, allo stato, una piena indipendenza economica, anche in considerazione della precarietà del suo status, la regolarità e stabilità dell'impiego nonché la professionalità acquisita presso le medesima impresa e fanno ritenere probabile un consolidamento della posizione lavorativa.
Inoltre, per quanto riguarda il contratto di lavoro sottoscritto dal ricorrente con la CP_3
con sede a , come risulta dalla relazione Cobas depositata in atti, il ricorrente in data 21.2.2024 si CP_1
è rivolto al sindacato per tutelare i propri diritti di lavoratore e prendendo parte allo sciopero per denunciare le precarie condizioni in cui lui e i suoi colleghi erano costretti a svolgere le loro mansioni all'interno della società stessa, ovvero i turni di lavoro giornalieri in cui il ricorrente ed altri suoi colleghi erano costretti a lavorare di oltre 12 ore lavorative, l'assenza di ferie e malattia o di turni di riposo domenicale, della dolosa assunzione part time anziché full time, del mancato pagamento delle ore di straordinario lavorate, della presenza ed individuazione di lavoratori a nero, e della persistente e sistematica violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro quale causa di gravi infortuni avvenuti nell'azienda, sottoscrivendo in data 11.12.2024 un vero e proprio accordo di conciliazione con la società stessa al fine di vedersi riconoscere le somme di denaro a lui spettanti.
Considerata, dunque, la situazione di vulnerabilità emersa e la volontà manifestata dal ricorrente di emanciparsi da una situazione di sfruttamento lavorativo, dimostrando una progressiva presa di coscienza dei propri diritti e del funzionamento del mercato del lavoro, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale
L'assenza di legami familiari in Italia, come detto, non costituisce motivo ostativo al riconoscimento della protezione speciale assumendo rilievo anche la sola “vita privata”, ovvero l'identità sociale del soggetto con particolare riferimento alle relazioni lavorative instaurate ed alla professionalità acquisita.
In caso di rimpatrio, verrebbe reimmesso in un contesto che non gli consentirebbe un livello di vita dignitoso, essendo privo di risorse lavorative (e di riferimenti parentali e sociali parentali che lo possano aiutare in tal senso). Egli vedrebbe vanificati gli sforzi finora effettuati per ottenere uno stabile impiego e per assicurarsi un'esistenza dignitosa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in quanto il rimpatrio determinerebbe una violazione della vita privata del ricorrente ex art. 8 CEDU e 19 c.1.1.
TUI.
Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 oggi riconosciuti, va riconosciuto al ricorrente il diritto al il rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai pagina 10 di 11 sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.a ) e 1 co.1 2 lett. e) del D.L.
130/2020.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.
Le spese del giudizio non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso,
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, disponendo che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. d.lgs
286/1998, come introdotto dal d.l. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
1) Nulla sulle spese;
2) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 16.4.2025 su relazione della dott.ssa Barbara
dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Il Giudice estensore dott.ssa Barbara Fabbrini
Il Presidente
Dott.Roberto Monteverde
pagina 11 di 11
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il collegio composto dai seguenti magistrati:
dott. Roberto Monteverde Presidente dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice relatore dott. Massimiliano Sturiale Giudice
Nel procedimento iscritto al n.r.g.13334/2023 e promosso da
, con il patrocinio dell'avv.PANERAI ILARIA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il Controparte_1 patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE
Nella camera di consiglio del 16.4.2025
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc e ex art. 19-ter d.lgs 286/98
1. I fatti di lite e lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 22/11/2023, Pt_1
, nato in [...] il [...], impugna il decreto adottato dalla Questura della
[...]
Provincia di emesso in data 24.10.2023 e notificato il 24/10/2023 , con cui il Questore ha CP_1
rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19
pagina 1 di 11 comma1.1. D.L.vo 286\1998, adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze in data 23.12.2022
Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento del Questore, e la non corretta valutazione sia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che del Questore allorché non hanno riconosciuto i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del d. lgs. 286/98.
Deduce il ricorrente che, per contro, è persona integrata nel tessuto sociale italiano, avendo anche ottenuto diversi impieghi lavorativi.
Il ricorrente depositava, a riprova di quanto asserito documentazione Decreto rigetto 273/2023
A12/2023 Immig Questura Prato, Istanza protezione speciale 22PO019175, Verbale audizione,.
Attestato corso alfabetizzazione, Documentazione lavorativa, Visura del Casellario Giudiziale
Lamenta quindi di essere nato nel Gujrat, in Pakistan da una famiglia molto povera.
Di aver lasciato all'età di 18 anni a il Pakistan scappando dal suo Paese di origine a seguito dell'uccisione di suo fratello, di sua cognata e dei suoi genitori e dopo aver presentato denuncia alle
Autorità in data 18.12.2014 fermandosi un anno in Grecia e, da marzo 2015, per stabilirsi in Italia, che tale circostanze sono state documentate durante l' audizione resa di fronte alla Commissione
Territoriale di Siracusa Sez TT a seguito della presentazione dell'istanza di riconoscimento della protezione internazionale che, tuttavia, decisione negativa veniva confermata anche dalla Corte di
Appello di SE .
Il ricorrente riferisce altresì di aver provveduto al proprio sostentamento economico da quando è arrivato in Italia lavorando in nero, ma di essere finalmente riuscito a regolarizzare anche la propria posizione lavorativa ottenendo un contratto a tempo indeterminato presso l'azienda Confezione Tablig
RI Ayub ove svolge le mansione di operaio addetto alle macchine da cucire, a seguito della presentazione dell'istanza di protezione speciale.
Deduce inoltre la violazione del principio di non respingimento, laddove venisse respinto in patria, in considerazione della situazione di sistematica violazione dei diritti umani dovuta alla condizione culturale, sociale, politica ed economica del PAKISTAN, quale emerge dalle principali fonti internazionali, laddove permane una situazione di diffusa instabilità il rischio di subire attentati è molto elevato e sono sconsigliati viaggi per i soggetti provenienti dall'estero.
Insiste poi, sulla base della novellata formulazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, perché sia valorizzata la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi, ove fosse costretto a tornare in patria, rapportata alla perdita di legami sociali e familiari nel paese di provenienza, nonché al percorso di integrazione anche lavorativa in Italia.
pagina 2 di 11 Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, nonché perché sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del Controparte_2
ricorso e decreto fissazione udienza.
In data 29.11.2023 la causa veniva assegnata allo scrivente G.D., il quale con provvedimento del 22.12.2023 sospendeva l'efficacia del provvedimento impugnato.
Con istanza del 4.3.2023 il difensore di parte ricorrente chiedeva al G.D. di confermare il provvedimento di sospensione emesso inaudita altera parte in data 22.12.2023 e per l'effetto ordinare al Questore di Prato la restituzione delle ricevute di presentazione della domanda di protezione speciale.
All'udienza di comparizione fissata per la discussione il 16.4.2023, il difensore di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento dell'istanza ed il Giudice relatore ritenuti sussistenti i presupposti, confermava il provvedimento emesso inaudita altera parte ordinando al Questore il rilascio al ricorrente delle ricevute della domanda di protezione speciale.
Con decreto del 24.11.2024 il G.D. fissava per la trattazione scritta della causa l'udienza del
13/02/2025, da tenersi secondo le modalità previste ex art 127 ter cpc, e assegnando termine alle parti fino all'udienza per il deposito di note scritte.
Con note in sostituzione udienza dell'11.2.2025 il difensore di parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni iv rassegnate , specificava come il ricorrente lavoratore in data 21.02.2024 si sia rivolto al sindacato per la tutela dei propri diritti di promuovendo uno sciopero e denunciando la condizione di grave sfruttamento lavorativo in cui era costretto a lavorare nell'azienda
CP_3
Nella relazione Cobas prodotta in atti si descrive in maniera molto precisa i turni di lavoro giornalieri in cui il ricorrente ed altri suoi colleghi erano costretti a lavorare ovvero oltre 12 ore lavorative, l'assenza di ferie e malattia o di turni di riposo domenicale, della dolosa assunzione part time anziché full time, del mancato pagamento delle ore di straordinario lavorate, della presenza ed individuazione di lavoratori a nero, e della persistente e sistematica violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro quale causa di gravi infortuni avvenuti nell'azienda.
A seguito della vertenza il ricorrente l'11.12.2024, ha sottoscritto un verbale di conciliazione con il quale ha ottenuto il riconoscimento dei propri diritti di lavoratore nei confronti dell'azienda pagina 3 di 11 impugnando il proprio licenziamento perché ritenuto illegittimo e denunciando il mancato CP_3
pagamento di una mensilità e del TFR e spettanze di fine rapporto, dei quali otteneva il pagamento.
Nonostante tale conciliazione, l'azienda chiudeva e il ricorrente reperiva un contratto Part- time a tempo indeterminato presso un connazionale che lo ha assunto nella propria attività di ristorazione ove è addetto alle vendite di Kebab.
A riprova di quanto sopra depositava in atti : Accordo sindacale , Verbale di conciliazione,
CP_ Unilav, Estratto conto previdenziale conteggi e busta paga gennaio 2025
Chiusa l'istruttoria, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il quadro normativo.
Il Collegio Osserva preliminarmente il Collegio che la domanda oggetto di causa viene trattata, per il principio del tempus regit actum, col rito sommario collegiale di cui agli artt. 702 bis c.p.c. e 19 ter D.l.vo 115\2011 quali norme processuali vigenti all'epoca di azionamento della domanda amministrativa (inoltrata nel maggio 2020).
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore (2022) che ha poi deciso, acquisito il parere della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
Va rilevato al proposito che la domanda di rilascio è stata proposta successivamente all'emanazione del decreto-legge 113/2018 (entrato in vigore il 5.10.2018) che attraverso la tipizzazione di nuovi titoli di soggiorno ha sostanzialmente abolito il permesso di soggiorno
'umanitario', restringendo notevolmente l'ambito applicativo dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 che ha perso la connotazione di atipicità\residualità che caratterizzava la precedente formulazione .
IL D.L. 113\2018 ha comunque previsto, oltre alle ipotesi più tipizzate dei permessi per 'casi speciali' 1, all'art. 1 comma 8, la possibilità di concessione di permessi per 'protezione speciale', in caso di presupposti di sussistenza dei presupposti ex articolo 19, commi 1 e 1.1 e . 19 comma 2 lettera d-bis, in caso di valutazione di istanza di rinnovo di permesso di soggiorno 'umanitario' già una prima volta riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del D.L.vo 25\2008 “.
Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”. 1 i permessi di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'art. 18-bis D.L.vo 286\1998 , per ipotesi di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22 D.L.vo 286\1998, per protezione sociale di cui all'art. 18 D.L.vo 286\1998 , per calamità di cui all'art. 20-bis D.L.vo 286\1998 e per atti di particolare valore civile di cui all'art. 42-bis D.L.vo 286\1998 pagina 4 di 11 E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.”
Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1- bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e )
e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI.
Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost).
La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU.
Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica.
Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018).
La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria - che hanno invece derivazione comunitaria ed pagina 5 di 11 internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194).
Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso. Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni “maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento.
Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate:“Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali;
sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un.
29461/2019). La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.
Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento
pagina 6 di 11 delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”.
In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021).
Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale.
La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass. 7861/2022; Cass. 24945/2022).
La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità
pagina 7 di 11 appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che “"tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata".
Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”.
Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e l'eventuale esistenza Per_ di “legami familiari culturali o sociali con il di origine”.
In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio.
Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita pagina 8 di 11 privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza.
Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 è perciò previsto il rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt.
19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
3. Il merito della decisione.
Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda meriti accoglimento in quanto, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, sono ravvisabili i presupposti dell'art. 19 comma 1.1. nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 130/20 attualmente vigente.
Ed invero il ricorrente risulta aver dimostrato di avere realizzato in Italia un significativo inserimento sociale, integrandosi nel contesto nazionale ed emancipandosi con successo dal sistema dell'accoglienza.
Tale percorso risulta in modo chiaro dalla seguente documentazione:
CP_
- Estratto previdenziale in cui risulta che il ricorrente ha lavorato sul territorio italiano fin dal giugno 2023 ( all. 11 nota dell'11.2.2025);
- contratto a tempo indeterminato presso l'azienda Confezione Tablig RI Ayub con sede a ove svolge le mansione di operaio addetto alle macchine da cucire a far data dal CP_1
13.6.2023 ( all. ricorso);
- Contratto a tempo determinato con la dal 27.6.2024 e conclusosi in data 31.10.2024 CP_3 con la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione ( all. 9 nota dell'11.2.2025)
- Contratto Part- Time a tempo indeterminato dal 27.1.2025 con Parte_2
con sede in Castelfranco Di Sotto quale addetto alle vendite di Kebab (All. 10 nota
[...] dell'11.2.2025)
- Con un guadagno che nel tempo è andato a migliorare, e che a seguito del nuovo lavoro part time reperito dal ricorrente è di circa € 100 mensili, come da buste paga depositate in atti ( all.
5 ricorso e all. 12 nota dell'11.2.2025)
- ha frequentato il corso di alfabetizzazione presso il Cara di SE;
- È uscito dal circuito dell'accoglienza vivendo in affitto stabilmente presso l'abitazione di , CP_1
Via Calimara 4 che condivide con dei connazionali, in particolare con il suo amico Per_2
pagina 9 di 11 Ancorché il ricorrente non abbia raggiunto, allo stato, una piena indipendenza economica, anche in considerazione della precarietà del suo status, la regolarità e stabilità dell'impiego nonché la professionalità acquisita presso le medesima impresa e fanno ritenere probabile un consolidamento della posizione lavorativa.
Inoltre, per quanto riguarda il contratto di lavoro sottoscritto dal ricorrente con la CP_3
con sede a , come risulta dalla relazione Cobas depositata in atti, il ricorrente in data 21.2.2024 si CP_1
è rivolto al sindacato per tutelare i propri diritti di lavoratore e prendendo parte allo sciopero per denunciare le precarie condizioni in cui lui e i suoi colleghi erano costretti a svolgere le loro mansioni all'interno della società stessa, ovvero i turni di lavoro giornalieri in cui il ricorrente ed altri suoi colleghi erano costretti a lavorare di oltre 12 ore lavorative, l'assenza di ferie e malattia o di turni di riposo domenicale, della dolosa assunzione part time anziché full time, del mancato pagamento delle ore di straordinario lavorate, della presenza ed individuazione di lavoratori a nero, e della persistente e sistematica violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro quale causa di gravi infortuni avvenuti nell'azienda, sottoscrivendo in data 11.12.2024 un vero e proprio accordo di conciliazione con la società stessa al fine di vedersi riconoscere le somme di denaro a lui spettanti.
Considerata, dunque, la situazione di vulnerabilità emersa e la volontà manifestata dal ricorrente di emanciparsi da una situazione di sfruttamento lavorativo, dimostrando una progressiva presa di coscienza dei propri diritti e del funzionamento del mercato del lavoro, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale
L'assenza di legami familiari in Italia, come detto, non costituisce motivo ostativo al riconoscimento della protezione speciale assumendo rilievo anche la sola “vita privata”, ovvero l'identità sociale del soggetto con particolare riferimento alle relazioni lavorative instaurate ed alla professionalità acquisita.
In caso di rimpatrio, verrebbe reimmesso in un contesto che non gli consentirebbe un livello di vita dignitoso, essendo privo di risorse lavorative (e di riferimenti parentali e sociali parentali che lo possano aiutare in tal senso). Egli vedrebbe vanificati gli sforzi finora effettuati per ottenere uno stabile impiego e per assicurarsi un'esistenza dignitosa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in quanto il rimpatrio determinerebbe una violazione della vita privata del ricorrente ex art. 8 CEDU e 19 c.1.1.
TUI.
Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 oggi riconosciuti, va riconosciuto al ricorrente il diritto al il rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai pagina 10 di 11 sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.a ) e 1 co.1 2 lett. e) del D.L.
130/2020.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.
Le spese del giudizio non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso,
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, disponendo che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. d.lgs
286/1998, come introdotto dal d.l. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
1) Nulla sulle spese;
2) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 16.4.2025 su relazione della dott.ssa Barbara
dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Il Giudice estensore dott.ssa Barbara Fabbrini
Il Presidente
Dott.Roberto Monteverde
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