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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 20/11/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 141 / 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
nell'udienza del 18 novembre 2025, ai sensi degli artt. 437 c.p.c. e 2-7 d.lgs. n. 150/2011, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Ispica (RG), p.i. , rappresentata e P.IVA_1 difesa, come da procura in calce al ricorso di primo grado, dall'Avv. Silvia Sapienza presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Ispica, via Brescia n. 1
- APPELLANTE -
CONTRO
, in Controparte_1 persona del Prefetto pro tempore, c.f. rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, via Arsenale n.
21
- APPELLATA -
1 E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con sede in Roma, c.f. , contumace P.IVA_3
- APPELLATA -
OGGETTO: appello sentenza Giudice di Pace di CP_1
n. 266/2024 del 9.12.2024
Le parti costituite hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- ritenere e dichiarare che la sentenza appellata è incorsa in 'violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento', come sopra esposto;
- conseguentemente e per l'effetto, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza appellata,
- ritenere e dichiarare l'inesistenza giuridica e/o materiale della notifica del verbale PTR
2743000375 dell'11/04/2022 elevato dalla Sez. PolStrada di Novara;
- ritenere e dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagamento;
- conseguentemente e per l'effetto, annullare il ruolo e l'impugnata cartella limitatamente al verbale n. PTR 2743000375 dell'11/04/2022 elevato dal , e ciò Parte_2 per i motivi di cui sopra;
- Condannare gli appellati, in solido tra di loro, alle spese e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario che ne fa espressa richiesta.”
Per l'appellata : CP_1
“Rigettarsi il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza emessa in prime cure.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado, oltre accessori come per legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 1. - conveniva avanti al Giudice di Pace di Vercelli Parte_1 la e , proponendo opposizione Controparte_1 Controparte_2 avverso la cartella di pagamento n. 29720240006177605/000, notificata il 23.4.2024, per la somma di Euro 2.440,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria derivante da violazione del codice della strada.
L'opponente deduceva che la cartella opposta era nulla o comunque annullabile, in quanto il verbale da essa richiamato n. PTR 2743000375 dell'11.4.2022 elevato dalla
Sezione Polizia Stradale di Novara non risultava essere mai stato materialmente e legalmente notificato a . Contestava pertanto il diritto di Parte_1 Controparte_2
a notificare la cartella opposta e a procedere esecutivamente. IV
[...] inoltre l'estinzione del diritto a contestare le violazioni per inosservanza del termine di novanta giorni previsto per la notificazione dall'art. 201 cod. strada, con conseguente decadenza dell'ente impositore dal diritto di esigere la somma richiesta a titolo di sanzione amministrativa. Per l'effetto chiedeva l'annullamento del ruolo e dell'impugnata cartella limitatamente al verbale n. PTR 2743000375.
La si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione poiché CP_1 infondata. Deduceva che dall'esame delle controdeduzioni prodotte dalla Sezione Polizia
Stradale di Novara emergeva che la cartella impugnata era stata emessa a seguito del mancato pagamento del verbale n. PTR274300375, con il quale era stata accertata la violazione dell'art. 179 co.
2-9 cod. strada. Il verbale era stato notificato a , Parte_1 quale proprietario del veicolo targato FR872HX, tramite servizio postale, con plico spedito in data 1.6.2022 e consegnato in data 16.6.2022.
Il Giudice di Pace con la sentenza n. 266 del 9.12.2024 respingeva il ricorso, confermando il provvedimento opposto e compensando le spese di causa.
2. - Avverso la sentenza interponeva appello , deducendo che la pronuncia di Parte_1 primo grado era stata emessa in violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento in punto a valutazione delle prove. Chiedeva pertanto che la sentenza fosse riformata e che fossero dichiarate l'inesistenza giuridica e/o materiale della notificazione del verbale n. PTR 2743000375 e l'estinzione dell'obbligo di pagamento, con annullamento del ruolo e della cartella impugnata limitatamente al predetto verbale.
L'appellante deduceva che la non aveva prodotto in atti il verbale n. CP_1
PTR2743000375, ma soltanto una stampa interna presuntivamente riassuntiva del
3 contenuto del verbale stesso. Inoltre la ricevuta di ritorno prodotta non era materialmente e giuridicamente riferibile al verbale, mancando anche la relata di notifica. Non vi era dunque alcun collegamento giuridicamente probante tra il numero del verbale e il numero della raccomandata. L'appellante sosteneva infine l'inesistenza giuridica della notificazione del verbale, in quanto eseguita a mezzo posta ordinaria e non a mezzo pec, come avrebbe dovuto obbligatoriamente avvenire in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (avendo un domicilio digitale). Parte_1
rimaneva contumace. Controparte_2
La si costitutiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'appello, deducendo CP_1 che la notificazione era avvenuta correttamente, poiché la cartolina di notifica indirizzata all'appellante recava sul fronte il numero del registro cronologico 505211 (ossia lo stesso numero indicato nel verbale) e l'avvenuta consegna era provata dal retro della cartolina.
L'appellata rilevava inoltre l'inammissibilità per tardività delle eccezioni relative alla presunta assenza della relata di notifica e alla modalità della notifica a mezzo posta anziché a mezzo pec.
3. - Preliminarmente va rilevato che, conformemente a quanto statuito da Cass. civ., S.U.,
22.9.2017 n. 22080, “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”.
Nel caso di specie le parti convenute da non hanno eccepito, né in primo Parte_1 grado né nel presente giudizio di appello, l'inammissibilità dell'opposizione per mancato rispetto del termine di cui all'art. 7, comma 3, d.lgs. 150/2011, con conseguente formazione del giudicato implicito circa la tempestività dell'opposizione.
Peraltro il gravame proposto non risulta fondato nel merito e, come tale, va rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
4. - La ha comprovato di avere effettivamente notificato a il verbale CP_1 Parte_1 su cui si fonda la cartella di pagamento opposta. Ha infatti prodotto (v. doc. 2 primo grado)
4 un rapporto informativo redatto dalla Polizia Stradale della Sezione di Novara in data
29.5.2024, il quale reca come allegati l'estratto del verbale n. PTR2743000375 e l'avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo servizio postale.
Sul fronte dell'avviso di ricevimento si legge il numero di “registro cronologico”
505211, il quale è riportato anche nell'intestazione dell'estratto del verbale prima del numero del verbale stesso (PTR2743000375). Sul retro dell'avviso è invece ritualmente indicata l'avvenuta consegna del plico al destinatario in data 16.6.2022. Parte_1
Emerge dunque il collegamento tra l'avviso di ricevimento della raccomandata e il verbale su cui si fonda la cartella di pagamento, essendo entrambi contrassegnati dal medesimo numero di registro cronologico.
D'altra parte non ha né provato né tanto meno specificamente dedotto Parte_1 che con quella raccomandata A.R. (che non ha contestato di avere ricevuto) le sia stato notificato un atto diverso dal verbale oggetto della presente causa.
Non ha poi fondamento l'ulteriore deduzione dell'appellante secondo cui “la ricevuta di ritorno non è neanche riferibile alla notifica di atti da parte della Polizia Stradale di
Novara, bensì della Polizia Stradale di Reggio Calabria”. In realtà, come risulta dall'avviso di ricevimento, la menzione di Reggio Calabria è collegata al “Centro Servizi
S.I.N.”, ossia al Servizio Integrato Notifiche di cui si avvalgono per la CP_3 gestione e la notifica di atti giudiziari e violazioni del codice stradale.
5. - Per ciò che infine concerne le ulteriori censure svolte dall'appellante, rispettivamente relative al difetto di relata di notifica e all'avvenuta notificazione a mezzo posta ordinaria anziché a mezzo pec, l'appellata ha dedotto trattarsi di eccezioni nuove e inammissibili in quanto tardivamente proposte. Effettivamente la prima questione è stata sollevata per la prima volta in appello e la seconda solo nelle note conclusive di primo grado.
In ogni caso, anche a non voler considerare questo profilo procedurale, si deve osservare che tali affermati vizi del procedimento notificatorio possono comportare al più la nullità della notificazione, ma non anche la sua inesistenza.
Infatti l'inesistenza di una notificazione si verifica quando essa esorbita dallo schema tipico legale, dando luogo a una discrepanza tra le modalità utilizzate e il destinatario dell'atto tale da non consentire alcun collegamento tra i due elementi. La nullità di una notificazione, invece, è disciplinata dall'art. 160 c.p.c., il quale prevede che essa può discendere soltanto dall'inosservanza delle disposizioni circa la persona a cui deve essere
5 consegnata la copia dell'atto oppure dall'incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c.
Dunque l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell'atto, soltanto quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella nullità.
Orbene, in base a tali principi, la notificazione del verbale oggetto di causa a Pt_1
perfezionatasi tramite il servizio postale, può essere considerata al più nulla, ma
[...] non certo giuridicamente inesistente. Pertanto trova applicazione l'art. 156 c.p.c., il quale contempla la sanatoria della nullità quando l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La notificazione del verbale tramite il servizio postale, quand'anche priva di relata di notifica e non effettuata a mezzo pec, è avvenuta comunque con uno strumento disciplinato dalla legge e presso la sede dell'appellante. Essa ha così determinato il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla posta elettronica certificata con notifica nel luogo virtuale della sede della società.
In argomento Cass. civ., sez. trib., 22.4.2009 n. 9493 ha anche statuito che la mancata apposizione della relata di notifica sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell'art. 3 l. n. 890/1982, “comporta, non l'inesistenza, ma la mera irregolarità della notificazione, atteso che la fase essenziale del procedimento notificatorio è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale
è stato consegnato il plico;
conseguentemente, qualora sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente completato, l'omessa apposizione della relata integra un semplice vizio, che non può essere fatto valere dal destinatario, non essendo tale adempimento previsto nel suo interesse”.
6. - Le considerazioni sin qui svolte evidenziano l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione e comportano l'integrale rigetto dell'appello proposto da . Parte_1
Per ciò che concerne il regolamento delle spese processuali, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, dell'obiettiva controvertibilità della lite e dei motivi della decisione, ricorrono ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti anche nel presente grado di giudizio.
6 Trattandosi di rigetto integrale dell'impugnazione, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
In proposito va ricordato che il menzionato art. 13, comma 1-quater, trova applicazione nonostante la disposta compensazione, da parte del giudice dell'impugnazione, delle spese di lite tra le parti (v. Cass. civ., sez. VI-3, 28.5.2014 n.
12034).
P.Q.M.
Il Giudice, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così decide:
1) - rigetta l'appello proposto da , e per l'effetto Parte_1 conferma integralmente la sentenza n. 266/2024 del Giudice di Pace di resa inter CP_1 partes in data 9.12.2024;
2) - compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Vercelli, il 18 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
nell'udienza del 18 novembre 2025, ai sensi degli artt. 437 c.p.c. e 2-7 d.lgs. n. 150/2011, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Ispica (RG), p.i. , rappresentata e P.IVA_1 difesa, come da procura in calce al ricorso di primo grado, dall'Avv. Silvia Sapienza presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Ispica, via Brescia n. 1
- APPELLANTE -
CONTRO
, in Controparte_1 persona del Prefetto pro tempore, c.f. rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, via Arsenale n.
21
- APPELLATA -
1 E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con sede in Roma, c.f. , contumace P.IVA_3
- APPELLATA -
OGGETTO: appello sentenza Giudice di Pace di CP_1
n. 266/2024 del 9.12.2024
Le parti costituite hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- ritenere e dichiarare che la sentenza appellata è incorsa in 'violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento', come sopra esposto;
- conseguentemente e per l'effetto, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza appellata,
- ritenere e dichiarare l'inesistenza giuridica e/o materiale della notifica del verbale PTR
2743000375 dell'11/04/2022 elevato dalla Sez. PolStrada di Novara;
- ritenere e dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagamento;
- conseguentemente e per l'effetto, annullare il ruolo e l'impugnata cartella limitatamente al verbale n. PTR 2743000375 dell'11/04/2022 elevato dal , e ciò Parte_2 per i motivi di cui sopra;
- Condannare gli appellati, in solido tra di loro, alle spese e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario che ne fa espressa richiesta.”
Per l'appellata : CP_1
“Rigettarsi il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza emessa in prime cure.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado, oltre accessori come per legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 1. - conveniva avanti al Giudice di Pace di Vercelli Parte_1 la e , proponendo opposizione Controparte_1 Controparte_2 avverso la cartella di pagamento n. 29720240006177605/000, notificata il 23.4.2024, per la somma di Euro 2.440,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria derivante da violazione del codice della strada.
L'opponente deduceva che la cartella opposta era nulla o comunque annullabile, in quanto il verbale da essa richiamato n. PTR 2743000375 dell'11.4.2022 elevato dalla
Sezione Polizia Stradale di Novara non risultava essere mai stato materialmente e legalmente notificato a . Contestava pertanto il diritto di Parte_1 Controparte_2
a notificare la cartella opposta e a procedere esecutivamente. IV
[...] inoltre l'estinzione del diritto a contestare le violazioni per inosservanza del termine di novanta giorni previsto per la notificazione dall'art. 201 cod. strada, con conseguente decadenza dell'ente impositore dal diritto di esigere la somma richiesta a titolo di sanzione amministrativa. Per l'effetto chiedeva l'annullamento del ruolo e dell'impugnata cartella limitatamente al verbale n. PTR 2743000375.
La si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione poiché CP_1 infondata. Deduceva che dall'esame delle controdeduzioni prodotte dalla Sezione Polizia
Stradale di Novara emergeva che la cartella impugnata era stata emessa a seguito del mancato pagamento del verbale n. PTR274300375, con il quale era stata accertata la violazione dell'art. 179 co.
2-9 cod. strada. Il verbale era stato notificato a , Parte_1 quale proprietario del veicolo targato FR872HX, tramite servizio postale, con plico spedito in data 1.6.2022 e consegnato in data 16.6.2022.
Il Giudice di Pace con la sentenza n. 266 del 9.12.2024 respingeva il ricorso, confermando il provvedimento opposto e compensando le spese di causa.
2. - Avverso la sentenza interponeva appello , deducendo che la pronuncia di Parte_1 primo grado era stata emessa in violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento in punto a valutazione delle prove. Chiedeva pertanto che la sentenza fosse riformata e che fossero dichiarate l'inesistenza giuridica e/o materiale della notificazione del verbale n. PTR 2743000375 e l'estinzione dell'obbligo di pagamento, con annullamento del ruolo e della cartella impugnata limitatamente al predetto verbale.
L'appellante deduceva che la non aveva prodotto in atti il verbale n. CP_1
PTR2743000375, ma soltanto una stampa interna presuntivamente riassuntiva del
3 contenuto del verbale stesso. Inoltre la ricevuta di ritorno prodotta non era materialmente e giuridicamente riferibile al verbale, mancando anche la relata di notifica. Non vi era dunque alcun collegamento giuridicamente probante tra il numero del verbale e il numero della raccomandata. L'appellante sosteneva infine l'inesistenza giuridica della notificazione del verbale, in quanto eseguita a mezzo posta ordinaria e non a mezzo pec, come avrebbe dovuto obbligatoriamente avvenire in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (avendo un domicilio digitale). Parte_1
rimaneva contumace. Controparte_2
La si costitutiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'appello, deducendo CP_1 che la notificazione era avvenuta correttamente, poiché la cartolina di notifica indirizzata all'appellante recava sul fronte il numero del registro cronologico 505211 (ossia lo stesso numero indicato nel verbale) e l'avvenuta consegna era provata dal retro della cartolina.
L'appellata rilevava inoltre l'inammissibilità per tardività delle eccezioni relative alla presunta assenza della relata di notifica e alla modalità della notifica a mezzo posta anziché a mezzo pec.
3. - Preliminarmente va rilevato che, conformemente a quanto statuito da Cass. civ., S.U.,
22.9.2017 n. 22080, “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”.
Nel caso di specie le parti convenute da non hanno eccepito, né in primo Parte_1 grado né nel presente giudizio di appello, l'inammissibilità dell'opposizione per mancato rispetto del termine di cui all'art. 7, comma 3, d.lgs. 150/2011, con conseguente formazione del giudicato implicito circa la tempestività dell'opposizione.
Peraltro il gravame proposto non risulta fondato nel merito e, come tale, va rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
4. - La ha comprovato di avere effettivamente notificato a il verbale CP_1 Parte_1 su cui si fonda la cartella di pagamento opposta. Ha infatti prodotto (v. doc. 2 primo grado)
4 un rapporto informativo redatto dalla Polizia Stradale della Sezione di Novara in data
29.5.2024, il quale reca come allegati l'estratto del verbale n. PTR2743000375 e l'avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo servizio postale.
Sul fronte dell'avviso di ricevimento si legge il numero di “registro cronologico”
505211, il quale è riportato anche nell'intestazione dell'estratto del verbale prima del numero del verbale stesso (PTR2743000375). Sul retro dell'avviso è invece ritualmente indicata l'avvenuta consegna del plico al destinatario in data 16.6.2022. Parte_1
Emerge dunque il collegamento tra l'avviso di ricevimento della raccomandata e il verbale su cui si fonda la cartella di pagamento, essendo entrambi contrassegnati dal medesimo numero di registro cronologico.
D'altra parte non ha né provato né tanto meno specificamente dedotto Parte_1 che con quella raccomandata A.R. (che non ha contestato di avere ricevuto) le sia stato notificato un atto diverso dal verbale oggetto della presente causa.
Non ha poi fondamento l'ulteriore deduzione dell'appellante secondo cui “la ricevuta di ritorno non è neanche riferibile alla notifica di atti da parte della Polizia Stradale di
Novara, bensì della Polizia Stradale di Reggio Calabria”. In realtà, come risulta dall'avviso di ricevimento, la menzione di Reggio Calabria è collegata al “Centro Servizi
S.I.N.”, ossia al Servizio Integrato Notifiche di cui si avvalgono per la CP_3 gestione e la notifica di atti giudiziari e violazioni del codice stradale.
5. - Per ciò che infine concerne le ulteriori censure svolte dall'appellante, rispettivamente relative al difetto di relata di notifica e all'avvenuta notificazione a mezzo posta ordinaria anziché a mezzo pec, l'appellata ha dedotto trattarsi di eccezioni nuove e inammissibili in quanto tardivamente proposte. Effettivamente la prima questione è stata sollevata per la prima volta in appello e la seconda solo nelle note conclusive di primo grado.
In ogni caso, anche a non voler considerare questo profilo procedurale, si deve osservare che tali affermati vizi del procedimento notificatorio possono comportare al più la nullità della notificazione, ma non anche la sua inesistenza.
Infatti l'inesistenza di una notificazione si verifica quando essa esorbita dallo schema tipico legale, dando luogo a una discrepanza tra le modalità utilizzate e il destinatario dell'atto tale da non consentire alcun collegamento tra i due elementi. La nullità di una notificazione, invece, è disciplinata dall'art. 160 c.p.c., il quale prevede che essa può discendere soltanto dall'inosservanza delle disposizioni circa la persona a cui deve essere
5 consegnata la copia dell'atto oppure dall'incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c.
Dunque l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell'atto, soltanto quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella nullità.
Orbene, in base a tali principi, la notificazione del verbale oggetto di causa a Pt_1
perfezionatasi tramite il servizio postale, può essere considerata al più nulla, ma
[...] non certo giuridicamente inesistente. Pertanto trova applicazione l'art. 156 c.p.c., il quale contempla la sanatoria della nullità quando l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La notificazione del verbale tramite il servizio postale, quand'anche priva di relata di notifica e non effettuata a mezzo pec, è avvenuta comunque con uno strumento disciplinato dalla legge e presso la sede dell'appellante. Essa ha così determinato il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla posta elettronica certificata con notifica nel luogo virtuale della sede della società.
In argomento Cass. civ., sez. trib., 22.4.2009 n. 9493 ha anche statuito che la mancata apposizione della relata di notifica sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell'art. 3 l. n. 890/1982, “comporta, non l'inesistenza, ma la mera irregolarità della notificazione, atteso che la fase essenziale del procedimento notificatorio è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale
è stato consegnato il plico;
conseguentemente, qualora sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente completato, l'omessa apposizione della relata integra un semplice vizio, che non può essere fatto valere dal destinatario, non essendo tale adempimento previsto nel suo interesse”.
6. - Le considerazioni sin qui svolte evidenziano l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione e comportano l'integrale rigetto dell'appello proposto da . Parte_1
Per ciò che concerne il regolamento delle spese processuali, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, dell'obiettiva controvertibilità della lite e dei motivi della decisione, ricorrono ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti anche nel presente grado di giudizio.
6 Trattandosi di rigetto integrale dell'impugnazione, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
In proposito va ricordato che il menzionato art. 13, comma 1-quater, trova applicazione nonostante la disposta compensazione, da parte del giudice dell'impugnazione, delle spese di lite tra le parti (v. Cass. civ., sez. VI-3, 28.5.2014 n.
12034).
P.Q.M.
Il Giudice, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così decide:
1) - rigetta l'appello proposto da , e per l'effetto Parte_1 conferma integralmente la sentenza n. 266/2024 del Giudice di Pace di resa inter CP_1 partes in data 9.12.2024;
2) - compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Vercelli, il 18 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
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