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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/07/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 753/2018 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
Parte_1
( ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PartitaIVA_1
PALERMO PEC: PEC Email_1 appellante contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FIORE IGNAZIO , PEC: P.IVA_2
Email_2 appellato
Conclusioni: per l'appellante
Voglia la Corte
Pag. 1 di 12 preliminarmente sospendere l'esecutività della sentenza impugnata;
nel merito dichiarare infondate le pretese dell'opposta per le ragioni sopra descritte e annullare la sentenza impugnata rigettando tutte le domande proposte dall'appellato.
Si chiede, altresì, la condanna di controparte al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio;
salve beninteso, ed a parte, le spese prenotate a debito, nell'importo che risulterà dalle annotazioni a campione, la cui liquidazione spetta, secondo la normativa in vigore, al competente ufficio amministrativo che cura la tenuta del campione.
Per l'appellato
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
- In sede di inibitoria, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per mancanza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, in particolare perchè trattandosi di provvedimento e condannatorio già eseguito in sede di giudizio monitorio il chiesto provvedimento risulterebbe nella sostanza inutiliter datum;
- In via preliminare, accertare e dichiarare con ordinanza l'inammissibilità dei proposti motivi appello formulati dall' per le ragioni ed i motivi di cui in premessa;
Parte_1
- Nel merito, rigettare -in ogni caso- l'appello proposto dall' Parte_1 confermando in toto l'impugnata sentenza, sempre per le ragioni ivi spiegate in comparsa adottando ogni provvedimento ritenuto di giustizia;
- Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale dichiara di non avere ricevuto alcun acconto in relazione al presente giudizio e di cui chiede la liquidazione ex
D.M 55/14 e s.m.i.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 3/2014, emesso dal Tribunale di ER su richiesta dell' veniva ingiunto Parte_2
all'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione
Siciliana il pagamento dell'importo di euro 421.535,00 quale somma dovuta a titolo di
Pag. 2 di 12 finanziamento per la manifestazione denominata “Millegiri: Rally d'Italia 2012, dalla
Targa Florio al Giro di Sicilia”, realizzata nell'anno 2012.
2. Con citazione depositata il 26.3.2014, l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di ER l di ER, proponendo CP_2
opposizione al predetto decreto ingiuntivo e chiedendo che venisse accertata l'insussistenza del credito vantato da quest'ultimo.
3. L'ente convenuto si costituiva in giudizio con comparsa del 24.6.2014, opponendosi all'accoglimento dell'opposizione e chiedendo, in via subor-dinata, la condanna dell'amministrazione opponente al rimborso dei costi sostenuti per l'attività organizzativa svolta, pari a euro 421.535,00, oltre accessori, ai sensi dell'art. 2028 c.c., o, in ulteriore subordine, a titolo di responsabilità ex art. 1337 c.c., ovvero, in via ulteriormente subordinata, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
4. Con sentenza n. 813/2018, pronunciata in data 9/6/2017-20/02/2018, il
Tribunale di ER revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'amministrazione opponente al pagamento in favore dell'ente opposto della somma di euro 421.535,00, oltre interessi legali, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., nonché al pagamento delle spese processuali, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
5. Con citazione del 26/3/2018, depositata il 3/4/2018, l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti.
6. L' si è costituita con Controparte_1
comparsa del 10/7/2018, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
7. Sostituita l'udienza del 2 ottobre 2024 ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno depositato le note scritte e il Collegio ha assunto la causa in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali
Pag. 3 di 12 8. Si impone, in via preliminare, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della parte appellata, per violazione dell'art. 342
c.p.c..
9. Al riguardo questa Corte di Appello ritiene di aderire all'orientamento da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza SS.UU. n. 27199/2017 secondo il quale il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c. esige «che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge».
10. La pronuncia citata precisa che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado, di tal che ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri, insomma, di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.
11. Viene, ulteriormente, chiarito che l'individuazione di un «percorso logico alternativo a quello del primo giudice», però, non dovrà necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», e che il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e
434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio.
12. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta,
Pag. 4 di 12 dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
13. Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di impugnazione si evince che l'amministrazione appellante ha, per un verso, dimostrato di aver compreso le ragioni del primo giudice e ha, per altro verso, illustrato compiutamente le motivazioni in base alle quali ritiene che le stesse siano censurabili, con una accuratezza direttamente proporzionale alla completezza della motivazione del provvedimento impugnato.
14. Ciò posto, con il primo motivo di impugnazione l'Assessorato regionale appellante eccepisce la sussistenza di un concorso del fatto colposo del creditore e l'errata applicazione della disposizione dell'art. 1337 cod. civ., sulla base del rilievo che, nel riconoscere la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione regionale, il Tribunale di ER non avrebbe tenuto conto del fatto che il danno avrebbe potuto essere evitato dall' laddove questa avesse usato Controparte_1
l'ordinaria diligenza, considerata la complessità dell'iter procedurale.
15. Al riguardo va premesso che l'originaria pretesa avanzata dall' CP_1
con il ricorso monitorio aveva a oggetto delle somme asseritamente dovute
[...]
in relazione allo svolgimento della manifestazione denominata «Millegiri: Rally
d'Italia 2012, dalla Targa Flo-rio al Giro di Sicilia» realizzata nell'anno 2012, articolata in tre distinti eventi turistico-sportivi, ossia la 'Targa Florio - Rally di Sicilia', di cui era titolare l'AC ER, la 'Millegiri: dalla Targa Florio al Giro Aereo di Sicilia' di cui era titolare l' , ed il 'Giro Aereo Internazionale di Sicilia', di cui era CP_1
titolare l'Aeroclub ER.
16. Tale manifestazione era stata inserita nel Calendario regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico per l'anno 2012 fra quelle “a titolarità” con riferimento alla linea di intervento 3.3.1.1. del PO FESR per la Sicilia 2007-2013, adottato definitivamente con D.A. 24/Gab del 30.5.2012, registrato alla Corte dei
Conti il 7.6.2012.
Pag. 5 di 12 17. Con successivo DDG n. 1334 del 14.6.2012 l'Assessorato aveva stanziato in favore dell'associazione temporanea tra , AC ER ed AEROCLUB CP_1
ER un finanziamento di euro 855.600,00 per la mani-festazione complessa di cui sopra. Detto DDG era stato registrato alla Corte dei Conti il 22.6.2012, mentre la manifestazione era in corso, avendo esaurito le prime due tranches, ossia la “Targa
Florio – Rally di Sicilia” e la “Millegiri, dalla Targa Florio al Giro Aereo di Sicilia”, ma non era mai stata stipulata la successiva convenzione, necessaria perché sorgesse un credito in capo al privato contraente.
18. Il provvedimento impugnato, al riguardo, trae le mosse dai seguenti presupposti di fatto:
- , AC ER ed avevano ceduto CP_1 Controparte_3 all' la titolarità dell'edizione 2012 di ciascuno dei tre eventi Parte_1
componenti la più complessa manifestazione denominata «Millegiri: Rally d'Italia
2012, dalla Targa Florio al Giro di Sicilia», di cui erano rispettivamente titolari;
- è incontestato l'effettivo svolgimento dei tre eventi in questione, assunti “in titolarità” dal Servizio Turistico Regionale ed organizzati da questo in collaborazione con , AC ER ed , coerentemente con i progetti CP_1 Controparte_3
da questi unitaria-mente presentati per la manifestazione “Millegiri”;
- nessuna convenzione risulta essere stata sottoscritta dall'amministrazione regionale con le predette associazioni, per disciplinare i rispettivi compiti nell'ambito dell'organizzazione dei tre eventi.
19. Da tali presupposti, il Tribunale di ER ha fatto conseguire l'insussistenza di alcuna fonte negoziale idonea a fondare una obbligazione avente a oggetto l'erogazione del finanziamento originariamente stanziato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo originariamente emesso.
20. Ciò nondimeno, dall'esame del comportamento delle parti nella vicenda oggetto del processo, il Tribunale di ER ha riconosciuto la sussistenza di una responsabilità precontrattuale dell'amministrazione regionale, avendo ritenuto che la mancata stipula della convenzione tra le parti integri un comportamento ingiustificato e contrario ai doveri di lealtà e correttezza nelle trattative
Pag. 6 di 12 precontrattuali, imputabile all'amministrazione regionale e valutabile ai sensi dell'art. 1337 c.c..
21. In particolar modo, ha rilevato che il comportamento tenuto dall'Amministrazione attraverso i suoi funzionari lungo tutto lo svolgimento del rapporto intercorso con l'associazione appellata sarebbe stato orientato inequivocabilmente verso la conclusione di una convenzione scritta, che, come precisato al punto 4 del DDG n. 1344 del 14.6.2012, il Funzionario delegato, nominato con lo stesso provvedimento quale responsabile unico del procedimento e individuato nel dirigente pro tempo-re del Servizio Turistico Regionale n. 17 di
ER. avrebbe dovuto stipulare con le associazioni AC, e CP_1 CP_3
“al fine di specificare le modalità operative inerenti la gestione della manifestazione”.
22. In particolar modo ha evidenziato che la convenzione mancante, peraltro, nell'ambito di un progetto esecutivo già inoltrato l'8.6.2012 con nota prot. 21211/S8, pure menzionato nel predetto D.D.G. n. 1344 citato, avrebbe avuto un contenuto limitato alla sola specifica delle modalità operative, mentre in merito ai costi, i rilievi già effettuati nel corso del procedimento dal servizio Ragioneria dell'Assessorato avevano trovato riscontro nel detto decreto, che prevedeva un preventivo di spesa ridotto e dettagliato.
23. Il provvedimento impugnato sottolinea che la tempistica della cessione dei diritti dei tre eventi all' , indispensabile perché la Regione ne Parte_1
assumesse la titolarità, con i conseguenti maggiori oneri organizzativi per l'Amministrazione, non può ritenersi aver giustificatamente ritardato l'iter della stipula della convenzione, giacché era logico che la titolarità dei tre eventi venisse ceduta da ciascuna delle tre associazioni soltanto dopo l'inserimento della manifestazione unitaria nel Calendario Regionale, che costituisce passaggio necessario, benché non sufficiente, per l'accesso al finanziamento richiesto.
24. Come correttamente osservato, risulta che il predetto DDG n. 1344 legittimasse già il RUP, funzionario delegato, alla stipula della convenzione con le tre associazioni coorganizzatrici, di tal che se, per un verso, era indispensabile attendere l'esito del
Pag. 7 di 12 controllo contabile, per altro verso non sono state acclarate ragioni che, dopo l'esito positivo di tale controllo, giustificassero l'omissione della stipula della convenzione.
25. Al riguardo il Tribunale di ER ha evidenziato che circostanze analoghe risultano essersi verificate nella stessa stagione estiva 2012 per altre manifestazioni che, con lo specifico avallo del Direttore Generale dell'Assessorato, dr. , CP_4
erano state contrattualizzate in corso di svolgimento, come nel caso del “Circuito del
Mito 2012” (cfr. nota del Direttore Generale prot. 25597/DG/TUR del 31.7.2012, in risposta alla nota prot. 2894 del dr. dirigente del Servizio Turistico Regionale Per_1
n. 17 di ER del 3.7.2012), e della manifestazione “Circuito di Bacco 2012” (cfr. nota prot. 27348/DG/Tur del 5.9.2012, in risposta alla richiesta di istruzioni prot.
3471 del 10.82012 del dirigente del STR 17 di ER).
26. Con specifico riferimento alla manifestazione “Millegiri”, risulta acclarato che il dirigente del STR 17 di ER, Avv. Filippo Nasca, ebbe a richiedere specifiche istruzioni, con la nota prot. 2985/90.4/S.17.00 del 10.7.2012, ed il Dirigente del
Dipartimento Turismo dell'Assessorato, dott. , rispose con nota prot. CP_4
27666/DG/Tur dell'11.9.2012, con la quale richiamava i citati precedenti, ossia ritenendo possibile, sebbene in via eccezionale, la contrattualizzazione successiva all'inizio della manifestazione, pur esprimendo riserve sull'ammissibilità al finanziamento di spese inerenti prestazioni e servizi commissionate da privati e non dalla stazione appaltante, trattandosi di manifestazione “a titolarità regionale”. Al riguardo il Tribunale di ER rileva che, invece, nella nota prot. 25597/DG/TUR citata era contenuta anche l'espressa autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento delle spese sostenute, purché successive all'emissione del DDG che decretava il finanziamento, senza ulteriori riserve. A ciò si aggiunge che la nota prot.
27348/DG/TUR, richiamata nella nota 27666 inerente la Millegiri, aveva riconosciuto che il comportamento dell'Amministrazione aveva già generato nei fatti "una legittima aspettativa tra gli organizzatori delle manifestazioni, in particolare 'a titolarità".
27. Il giudice di primo grado, pertanto, ha ritenuto che in assenza di comportamenti o atti amministrativi con rilevanza esterna dissonanti rispetto alla
Pag. 8 di 12 conclusione del procedimento volto all'erogazione del finanziamento, l'associazione appellata, alla luce della sequenza procedimentale fino a quel punto seguita, avesse maturato un legittimo affidamento sulla stipula della convenzione, intraprendendo l'esecuzione del progetto già finanziato prima del controllo contabile, poi intervenuto con esito positivo (l'apposizione del visto della Corte dei Conti sul DDG che aveva disposto il finanziamento risulta intervenuta il 22 giugno, mentre il primo evento del- la manifestazione, la Targa Florio, si era conclusa il 16 giugno e la Millegiri il 17 giugno, mentre il Giro aereo di Sicilia sarebbe seguito a metà luglio).
28. A fronte di ciò, con il primo motivo di impugnazione, l'amministrazione appellante rileva che l' avrebbe potuto e dovuto prevedere la Controparte_1
possibilità che la convenzione non venisse stipulata tempestivamente ed evitare il danno lamentato, tenuto conto del fatto che:
- il calendario delle manifestazioni e degli eventi di grande richiamo turistico previsti per l'anno 2012 era stato adottato con un anno di ritardo rispetto a quanto previsto dall'art. 39 della Legge della Regione Siciliana n. 2 del 2002;
- tale inserimento, secondo quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione, non dava diritto automaticamente all'erogazione del finanziamento regionale;
- il progetto in questione, da finanziare con fondi dell'Unione Europea, rientrava tra gli atti sottoposti al controllo preventivo obbligatorio della Corte dei Conti.
29. Va evidenziato, tuttavia, che la circostanza che il calendario degli eventi di grande richiamo turistico per l'anno 2012 sia stato adottato con un anno di ritardo rispetto a quanto previsto dall'art. 39 della Legge della Regione Siciliana n. 2 del 2002 non risulta imputabile all'associazione appellante, di tal che il motivo di impugnazione in esame si risolve in un'affermazione dogmatica, secondo la quale sarebbe contrario ai canoni dell'ordinaria diligenza fare affidamento sulla pubblica amministrazione quale contraente, attesa la incapacità della stessa di rispettare le tempistiche previste dalla legge.
30. Nel caso in esame, peraltro, secondo la puntuale ricostruzione dell'iter procedimentale, come precedentemente richiamata, il giudice di primo grado ha
Pag. 9 di 12 correttamente evidenziato che l'affidamento sulla stipula della convenzione è maturato a seguito di passaggi ulteriori rispetto all'inserimento della manifestazione nel predetto calendario, e in particolar modo sulla base di un provvedimento di stanziamento del finanziamento, che era il frutto di una interlocuzione tra le associazioni consociate e l' all'esito della quale erano stati Parte_3
definiti tutti gli elementi essenziali necessari per procedere al finanziamento.
31. Il motivo di appello in questione, peraltro, risulta, altresì, generico, dal momento che l'amministrazione appellante non chiarisce quale comportamento conforme all'ordinaria diligenza avrebbe potuto e dovuto essere adottato dall'associazione appellata per ridurre o eliminare il danno, al di là della mancata maturazione di alcun affidamento.
32. Con il secondo motivo di impugnazione, l'amministrazione appellante rileva l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2041 c.c., giacché, nel caso in esame, si sarebbe verificato un arricchimento indiretto.
33. Al riguardo va rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di
ER, pur rilevando che il comportamento ingiusto dell'Amministrazione avrebbe consentito la condanna risarcitoria al ristoro delle spese affrontate dall'altro contraente in vista della conclusione del contratto, poi mancata, ha evidenziato che l' ha dato anche completa attuazione al progetto, di tal che Controparte_1 nel caso in esame i costi sostenuti non sarebbero soltanto quelli la stessa ha sostenuto in vista della conclusione dell'accordo atteso, ma quelli derivanti dall'integrale esecuzione dell'accordo stesso, giacché la condotta dell'amministrazione ebbe a portare l'altro contraente a confidare nell'imminente conclusione dell'accordo scritto con tanta sicurezza da indurlo a dare anticipata esecuzione allo stesso, allo scopo di garantire il rispetto della cronologia degli eventi in calendario, peraltro già debitamente pubblicizzati.
34. È stata, dunque, ritenuta ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità che ha affermato la compatibilità di tale azione con quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale quando l'azione, teoricamente spettante all'impoverito,
Pag. 10 di 12 sia prevista da clausole generali, come la domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale (così . Cass. sent. n. 4620 del 2012, nonché Cass. sent. n.
27827 del 2017 e Cass. sent. n. 843 del 2020).
35. Nel caso in esame, l'arricchimento è stato individuato nel fatto che l'amministrazione si sia giovata dell'attività organizzativa e della sopportazione dei costi da parte dell'associazione appellata, giacché ciascuna delle tre manifestazioni aveva avuto regolare corso, arricchimento che dovrebbe parametrarsi all'ammontare dei costi sostenuti dall'associazione per realizzare gli eventi in programma, in vista del finanziamento già stanziato.
36. A fronte di ciò, l'amministrazione appellante rileva, in proposito, che dallo svolgimento della manifestazione non sarebbe derivato alcun arricchimento diretto in capo ad essa, sia in termini di vantaggio apprezzabile, che di risparmio di spesa, non potendo conseguire un arricchimento dal fatto che l'Amministrazione avesse un interesse pubblico alla manifestazione né il beneficio che possa averne tratto la comunità. Evidenzia, ulteriormente, che, giacché nel caso di specie era stata individuata la linea d'intervento 3.3.1.1 del PO FESR 2007/2013, la quale disponeva un finanziamento il cui onere, in caso di stipula, sarebbe stato totalmente a carico dei fondi U.E., l'eventuale mancato esborso non potrebbe essere riconducibile alla
Regione.
37. Il motivo di impugnazione non coglie nel segno, giacché trascura del tutto la circostanza che le tre associazioni consociate ebbero a cedere espressamente alla
Regione Siciliana la titolarità dei tre eventi che componevano la manifestazione
“Millegiri”, di tal che l'amministrazione cessionaria, essendo titolare dei relativi diritti, avrebbe dovuto provvedere in prima persona alla loro organizzazione.
38. Da ciò consegue l'esistenza di un arricchimento diretto e di un nesso di causalità evidente tra l'attività organizzativa svolta dalle associazioni medesime, da cui è conseguito il loro depauperamento, e il vantaggio patrimoniale conseguito dall'amministrazione.
39. Sulla base di tali considerazioni, l'appello proposto non può trovare accoglimento.
Pag. 11 di 12 40. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
41. Di tali spese va disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione in favore del procuratore costituito dell'associazione appellata, avv. Ignazio Fiore, alla luce della dichiarazione di averle anticipate, formulata nella comparsa di costituzione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di ER n. 813/2018 pubblicata il 20.2.2018 proposto dall'ASSESSORATO REGIONALE DEL
TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO nei confronti dell' . Parte_2
- Condanna l'ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E
DELLO SPETTACOLO al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
10.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Ignazio Fiore, antistatario.
Così deciso in ER, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 27 giugno 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 753/2018 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
Parte_1
( ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PartitaIVA_1
PALERMO PEC: PEC Email_1 appellante contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FIORE IGNAZIO , PEC: P.IVA_2
Email_2 appellato
Conclusioni: per l'appellante
Voglia la Corte
Pag. 1 di 12 preliminarmente sospendere l'esecutività della sentenza impugnata;
nel merito dichiarare infondate le pretese dell'opposta per le ragioni sopra descritte e annullare la sentenza impugnata rigettando tutte le domande proposte dall'appellato.
Si chiede, altresì, la condanna di controparte al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio;
salve beninteso, ed a parte, le spese prenotate a debito, nell'importo che risulterà dalle annotazioni a campione, la cui liquidazione spetta, secondo la normativa in vigore, al competente ufficio amministrativo che cura la tenuta del campione.
Per l'appellato
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
- In sede di inibitoria, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per mancanza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, in particolare perchè trattandosi di provvedimento e condannatorio già eseguito in sede di giudizio monitorio il chiesto provvedimento risulterebbe nella sostanza inutiliter datum;
- In via preliminare, accertare e dichiarare con ordinanza l'inammissibilità dei proposti motivi appello formulati dall' per le ragioni ed i motivi di cui in premessa;
Parte_1
- Nel merito, rigettare -in ogni caso- l'appello proposto dall' Parte_1 confermando in toto l'impugnata sentenza, sempre per le ragioni ivi spiegate in comparsa adottando ogni provvedimento ritenuto di giustizia;
- Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale dichiara di non avere ricevuto alcun acconto in relazione al presente giudizio e di cui chiede la liquidazione ex
D.M 55/14 e s.m.i.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 3/2014, emesso dal Tribunale di ER su richiesta dell' veniva ingiunto Parte_2
all'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione
Siciliana il pagamento dell'importo di euro 421.535,00 quale somma dovuta a titolo di
Pag. 2 di 12 finanziamento per la manifestazione denominata “Millegiri: Rally d'Italia 2012, dalla
Targa Florio al Giro di Sicilia”, realizzata nell'anno 2012.
2. Con citazione depositata il 26.3.2014, l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di ER l di ER, proponendo CP_2
opposizione al predetto decreto ingiuntivo e chiedendo che venisse accertata l'insussistenza del credito vantato da quest'ultimo.
3. L'ente convenuto si costituiva in giudizio con comparsa del 24.6.2014, opponendosi all'accoglimento dell'opposizione e chiedendo, in via subor-dinata, la condanna dell'amministrazione opponente al rimborso dei costi sostenuti per l'attività organizzativa svolta, pari a euro 421.535,00, oltre accessori, ai sensi dell'art. 2028 c.c., o, in ulteriore subordine, a titolo di responsabilità ex art. 1337 c.c., ovvero, in via ulteriormente subordinata, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
4. Con sentenza n. 813/2018, pronunciata in data 9/6/2017-20/02/2018, il
Tribunale di ER revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'amministrazione opponente al pagamento in favore dell'ente opposto della somma di euro 421.535,00, oltre interessi legali, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., nonché al pagamento delle spese processuali, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
5. Con citazione del 26/3/2018, depositata il 3/4/2018, l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti.
6. L' si è costituita con Controparte_1
comparsa del 10/7/2018, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
7. Sostituita l'udienza del 2 ottobre 2024 ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno depositato le note scritte e il Collegio ha assunto la causa in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali
Pag. 3 di 12 8. Si impone, in via preliminare, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della parte appellata, per violazione dell'art. 342
c.p.c..
9. Al riguardo questa Corte di Appello ritiene di aderire all'orientamento da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza SS.UU. n. 27199/2017 secondo il quale il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c. esige «che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge».
10. La pronuncia citata precisa che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado, di tal che ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri, insomma, di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.
11. Viene, ulteriormente, chiarito che l'individuazione di un «percorso logico alternativo a quello del primo giudice», però, non dovrà necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», e che il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e
434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio.
12. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta,
Pag. 4 di 12 dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
13. Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di impugnazione si evince che l'amministrazione appellante ha, per un verso, dimostrato di aver compreso le ragioni del primo giudice e ha, per altro verso, illustrato compiutamente le motivazioni in base alle quali ritiene che le stesse siano censurabili, con una accuratezza direttamente proporzionale alla completezza della motivazione del provvedimento impugnato.
14. Ciò posto, con il primo motivo di impugnazione l'Assessorato regionale appellante eccepisce la sussistenza di un concorso del fatto colposo del creditore e l'errata applicazione della disposizione dell'art. 1337 cod. civ., sulla base del rilievo che, nel riconoscere la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione regionale, il Tribunale di ER non avrebbe tenuto conto del fatto che il danno avrebbe potuto essere evitato dall' laddove questa avesse usato Controparte_1
l'ordinaria diligenza, considerata la complessità dell'iter procedurale.
15. Al riguardo va premesso che l'originaria pretesa avanzata dall' CP_1
con il ricorso monitorio aveva a oggetto delle somme asseritamente dovute
[...]
in relazione allo svolgimento della manifestazione denominata «Millegiri: Rally
d'Italia 2012, dalla Targa Flo-rio al Giro di Sicilia» realizzata nell'anno 2012, articolata in tre distinti eventi turistico-sportivi, ossia la 'Targa Florio - Rally di Sicilia', di cui era titolare l'AC ER, la 'Millegiri: dalla Targa Florio al Giro Aereo di Sicilia' di cui era titolare l' , ed il 'Giro Aereo Internazionale di Sicilia', di cui era CP_1
titolare l'Aeroclub ER.
16. Tale manifestazione era stata inserita nel Calendario regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico per l'anno 2012 fra quelle “a titolarità” con riferimento alla linea di intervento 3.3.1.1. del PO FESR per la Sicilia 2007-2013, adottato definitivamente con D.A. 24/Gab del 30.5.2012, registrato alla Corte dei
Conti il 7.6.2012.
Pag. 5 di 12 17. Con successivo DDG n. 1334 del 14.6.2012 l'Assessorato aveva stanziato in favore dell'associazione temporanea tra , AC ER ed AEROCLUB CP_1
ER un finanziamento di euro 855.600,00 per la mani-festazione complessa di cui sopra. Detto DDG era stato registrato alla Corte dei Conti il 22.6.2012, mentre la manifestazione era in corso, avendo esaurito le prime due tranches, ossia la “Targa
Florio – Rally di Sicilia” e la “Millegiri, dalla Targa Florio al Giro Aereo di Sicilia”, ma non era mai stata stipulata la successiva convenzione, necessaria perché sorgesse un credito in capo al privato contraente.
18. Il provvedimento impugnato, al riguardo, trae le mosse dai seguenti presupposti di fatto:
- , AC ER ed avevano ceduto CP_1 Controparte_3 all' la titolarità dell'edizione 2012 di ciascuno dei tre eventi Parte_1
componenti la più complessa manifestazione denominata «Millegiri: Rally d'Italia
2012, dalla Targa Florio al Giro di Sicilia», di cui erano rispettivamente titolari;
- è incontestato l'effettivo svolgimento dei tre eventi in questione, assunti “in titolarità” dal Servizio Turistico Regionale ed organizzati da questo in collaborazione con , AC ER ed , coerentemente con i progetti CP_1 Controparte_3
da questi unitaria-mente presentati per la manifestazione “Millegiri”;
- nessuna convenzione risulta essere stata sottoscritta dall'amministrazione regionale con le predette associazioni, per disciplinare i rispettivi compiti nell'ambito dell'organizzazione dei tre eventi.
19. Da tali presupposti, il Tribunale di ER ha fatto conseguire l'insussistenza di alcuna fonte negoziale idonea a fondare una obbligazione avente a oggetto l'erogazione del finanziamento originariamente stanziato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo originariamente emesso.
20. Ciò nondimeno, dall'esame del comportamento delle parti nella vicenda oggetto del processo, il Tribunale di ER ha riconosciuto la sussistenza di una responsabilità precontrattuale dell'amministrazione regionale, avendo ritenuto che la mancata stipula della convenzione tra le parti integri un comportamento ingiustificato e contrario ai doveri di lealtà e correttezza nelle trattative
Pag. 6 di 12 precontrattuali, imputabile all'amministrazione regionale e valutabile ai sensi dell'art. 1337 c.c..
21. In particolar modo, ha rilevato che il comportamento tenuto dall'Amministrazione attraverso i suoi funzionari lungo tutto lo svolgimento del rapporto intercorso con l'associazione appellata sarebbe stato orientato inequivocabilmente verso la conclusione di una convenzione scritta, che, come precisato al punto 4 del DDG n. 1344 del 14.6.2012, il Funzionario delegato, nominato con lo stesso provvedimento quale responsabile unico del procedimento e individuato nel dirigente pro tempo-re del Servizio Turistico Regionale n. 17 di
ER. avrebbe dovuto stipulare con le associazioni AC, e CP_1 CP_3
“al fine di specificare le modalità operative inerenti la gestione della manifestazione”.
22. In particolar modo ha evidenziato che la convenzione mancante, peraltro, nell'ambito di un progetto esecutivo già inoltrato l'8.6.2012 con nota prot. 21211/S8, pure menzionato nel predetto D.D.G. n. 1344 citato, avrebbe avuto un contenuto limitato alla sola specifica delle modalità operative, mentre in merito ai costi, i rilievi già effettuati nel corso del procedimento dal servizio Ragioneria dell'Assessorato avevano trovato riscontro nel detto decreto, che prevedeva un preventivo di spesa ridotto e dettagliato.
23. Il provvedimento impugnato sottolinea che la tempistica della cessione dei diritti dei tre eventi all' , indispensabile perché la Regione ne Parte_1
assumesse la titolarità, con i conseguenti maggiori oneri organizzativi per l'Amministrazione, non può ritenersi aver giustificatamente ritardato l'iter della stipula della convenzione, giacché era logico che la titolarità dei tre eventi venisse ceduta da ciascuna delle tre associazioni soltanto dopo l'inserimento della manifestazione unitaria nel Calendario Regionale, che costituisce passaggio necessario, benché non sufficiente, per l'accesso al finanziamento richiesto.
24. Come correttamente osservato, risulta che il predetto DDG n. 1344 legittimasse già il RUP, funzionario delegato, alla stipula della convenzione con le tre associazioni coorganizzatrici, di tal che se, per un verso, era indispensabile attendere l'esito del
Pag. 7 di 12 controllo contabile, per altro verso non sono state acclarate ragioni che, dopo l'esito positivo di tale controllo, giustificassero l'omissione della stipula della convenzione.
25. Al riguardo il Tribunale di ER ha evidenziato che circostanze analoghe risultano essersi verificate nella stessa stagione estiva 2012 per altre manifestazioni che, con lo specifico avallo del Direttore Generale dell'Assessorato, dr. , CP_4
erano state contrattualizzate in corso di svolgimento, come nel caso del “Circuito del
Mito 2012” (cfr. nota del Direttore Generale prot. 25597/DG/TUR del 31.7.2012, in risposta alla nota prot. 2894 del dr. dirigente del Servizio Turistico Regionale Per_1
n. 17 di ER del 3.7.2012), e della manifestazione “Circuito di Bacco 2012” (cfr. nota prot. 27348/DG/Tur del 5.9.2012, in risposta alla richiesta di istruzioni prot.
3471 del 10.82012 del dirigente del STR 17 di ER).
26. Con specifico riferimento alla manifestazione “Millegiri”, risulta acclarato che il dirigente del STR 17 di ER, Avv. Filippo Nasca, ebbe a richiedere specifiche istruzioni, con la nota prot. 2985/90.4/S.17.00 del 10.7.2012, ed il Dirigente del
Dipartimento Turismo dell'Assessorato, dott. , rispose con nota prot. CP_4
27666/DG/Tur dell'11.9.2012, con la quale richiamava i citati precedenti, ossia ritenendo possibile, sebbene in via eccezionale, la contrattualizzazione successiva all'inizio della manifestazione, pur esprimendo riserve sull'ammissibilità al finanziamento di spese inerenti prestazioni e servizi commissionate da privati e non dalla stazione appaltante, trattandosi di manifestazione “a titolarità regionale”. Al riguardo il Tribunale di ER rileva che, invece, nella nota prot. 25597/DG/TUR citata era contenuta anche l'espressa autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento delle spese sostenute, purché successive all'emissione del DDG che decretava il finanziamento, senza ulteriori riserve. A ciò si aggiunge che la nota prot.
27348/DG/TUR, richiamata nella nota 27666 inerente la Millegiri, aveva riconosciuto che il comportamento dell'Amministrazione aveva già generato nei fatti "una legittima aspettativa tra gli organizzatori delle manifestazioni, in particolare 'a titolarità".
27. Il giudice di primo grado, pertanto, ha ritenuto che in assenza di comportamenti o atti amministrativi con rilevanza esterna dissonanti rispetto alla
Pag. 8 di 12 conclusione del procedimento volto all'erogazione del finanziamento, l'associazione appellata, alla luce della sequenza procedimentale fino a quel punto seguita, avesse maturato un legittimo affidamento sulla stipula della convenzione, intraprendendo l'esecuzione del progetto già finanziato prima del controllo contabile, poi intervenuto con esito positivo (l'apposizione del visto della Corte dei Conti sul DDG che aveva disposto il finanziamento risulta intervenuta il 22 giugno, mentre il primo evento del- la manifestazione, la Targa Florio, si era conclusa il 16 giugno e la Millegiri il 17 giugno, mentre il Giro aereo di Sicilia sarebbe seguito a metà luglio).
28. A fronte di ciò, con il primo motivo di impugnazione, l'amministrazione appellante rileva che l' avrebbe potuto e dovuto prevedere la Controparte_1
possibilità che la convenzione non venisse stipulata tempestivamente ed evitare il danno lamentato, tenuto conto del fatto che:
- il calendario delle manifestazioni e degli eventi di grande richiamo turistico previsti per l'anno 2012 era stato adottato con un anno di ritardo rispetto a quanto previsto dall'art. 39 della Legge della Regione Siciliana n. 2 del 2002;
- tale inserimento, secondo quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione, non dava diritto automaticamente all'erogazione del finanziamento regionale;
- il progetto in questione, da finanziare con fondi dell'Unione Europea, rientrava tra gli atti sottoposti al controllo preventivo obbligatorio della Corte dei Conti.
29. Va evidenziato, tuttavia, che la circostanza che il calendario degli eventi di grande richiamo turistico per l'anno 2012 sia stato adottato con un anno di ritardo rispetto a quanto previsto dall'art. 39 della Legge della Regione Siciliana n. 2 del 2002 non risulta imputabile all'associazione appellante, di tal che il motivo di impugnazione in esame si risolve in un'affermazione dogmatica, secondo la quale sarebbe contrario ai canoni dell'ordinaria diligenza fare affidamento sulla pubblica amministrazione quale contraente, attesa la incapacità della stessa di rispettare le tempistiche previste dalla legge.
30. Nel caso in esame, peraltro, secondo la puntuale ricostruzione dell'iter procedimentale, come precedentemente richiamata, il giudice di primo grado ha
Pag. 9 di 12 correttamente evidenziato che l'affidamento sulla stipula della convenzione è maturato a seguito di passaggi ulteriori rispetto all'inserimento della manifestazione nel predetto calendario, e in particolar modo sulla base di un provvedimento di stanziamento del finanziamento, che era il frutto di una interlocuzione tra le associazioni consociate e l' all'esito della quale erano stati Parte_3
definiti tutti gli elementi essenziali necessari per procedere al finanziamento.
31. Il motivo di appello in questione, peraltro, risulta, altresì, generico, dal momento che l'amministrazione appellante non chiarisce quale comportamento conforme all'ordinaria diligenza avrebbe potuto e dovuto essere adottato dall'associazione appellata per ridurre o eliminare il danno, al di là della mancata maturazione di alcun affidamento.
32. Con il secondo motivo di impugnazione, l'amministrazione appellante rileva l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2041 c.c., giacché, nel caso in esame, si sarebbe verificato un arricchimento indiretto.
33. Al riguardo va rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di
ER, pur rilevando che il comportamento ingiusto dell'Amministrazione avrebbe consentito la condanna risarcitoria al ristoro delle spese affrontate dall'altro contraente in vista della conclusione del contratto, poi mancata, ha evidenziato che l' ha dato anche completa attuazione al progetto, di tal che Controparte_1 nel caso in esame i costi sostenuti non sarebbero soltanto quelli la stessa ha sostenuto in vista della conclusione dell'accordo atteso, ma quelli derivanti dall'integrale esecuzione dell'accordo stesso, giacché la condotta dell'amministrazione ebbe a portare l'altro contraente a confidare nell'imminente conclusione dell'accordo scritto con tanta sicurezza da indurlo a dare anticipata esecuzione allo stesso, allo scopo di garantire il rispetto della cronologia degli eventi in calendario, peraltro già debitamente pubblicizzati.
34. È stata, dunque, ritenuta ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità che ha affermato la compatibilità di tale azione con quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale quando l'azione, teoricamente spettante all'impoverito,
Pag. 10 di 12 sia prevista da clausole generali, come la domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale (così . Cass. sent. n. 4620 del 2012, nonché Cass. sent. n.
27827 del 2017 e Cass. sent. n. 843 del 2020).
35. Nel caso in esame, l'arricchimento è stato individuato nel fatto che l'amministrazione si sia giovata dell'attività organizzativa e della sopportazione dei costi da parte dell'associazione appellata, giacché ciascuna delle tre manifestazioni aveva avuto regolare corso, arricchimento che dovrebbe parametrarsi all'ammontare dei costi sostenuti dall'associazione per realizzare gli eventi in programma, in vista del finanziamento già stanziato.
36. A fronte di ciò, l'amministrazione appellante rileva, in proposito, che dallo svolgimento della manifestazione non sarebbe derivato alcun arricchimento diretto in capo ad essa, sia in termini di vantaggio apprezzabile, che di risparmio di spesa, non potendo conseguire un arricchimento dal fatto che l'Amministrazione avesse un interesse pubblico alla manifestazione né il beneficio che possa averne tratto la comunità. Evidenzia, ulteriormente, che, giacché nel caso di specie era stata individuata la linea d'intervento 3.3.1.1 del PO FESR 2007/2013, la quale disponeva un finanziamento il cui onere, in caso di stipula, sarebbe stato totalmente a carico dei fondi U.E., l'eventuale mancato esborso non potrebbe essere riconducibile alla
Regione.
37. Il motivo di impugnazione non coglie nel segno, giacché trascura del tutto la circostanza che le tre associazioni consociate ebbero a cedere espressamente alla
Regione Siciliana la titolarità dei tre eventi che componevano la manifestazione
“Millegiri”, di tal che l'amministrazione cessionaria, essendo titolare dei relativi diritti, avrebbe dovuto provvedere in prima persona alla loro organizzazione.
38. Da ciò consegue l'esistenza di un arricchimento diretto e di un nesso di causalità evidente tra l'attività organizzativa svolta dalle associazioni medesime, da cui è conseguito il loro depauperamento, e il vantaggio patrimoniale conseguito dall'amministrazione.
39. Sulla base di tali considerazioni, l'appello proposto non può trovare accoglimento.
Pag. 11 di 12 40. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
41. Di tali spese va disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione in favore del procuratore costituito dell'associazione appellata, avv. Ignazio Fiore, alla luce della dichiarazione di averle anticipate, formulata nella comparsa di costituzione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di ER n. 813/2018 pubblicata il 20.2.2018 proposto dall'ASSESSORATO REGIONALE DEL
TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO nei confronti dell' . Parte_2
- Condanna l'ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E
DELLO SPETTACOLO al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
10.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Ignazio Fiore, antistatario.
Così deciso in ER, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 27 giugno 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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