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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/12/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1710/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Composto dagli Ill.mi SInori
Dott. Gian Andrea MORBELLI PRESIDENTE
Dott.ssa Elga BULGARELLI GIUDICE
Dott.ssa AR POZZETTI GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1710/2022 R.G. avente per oggetto: riconoscimento, affidamento e mantenimento figli naturali;
promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.ti Giuseppina Vitellaro e Oriana Peraboni Parte_1
Ricorrente
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Dante Garofalo CP_1
Resistente
rappresenta e difesa dal curatore speciale Avv.to Luisa DABBENE CP_2 CP_3
Con l'intervento del Pubblico Ministero
****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“confermare l'affidamento della minore ai Servizi Sociali territorialmente Persona_1 competenti, rimettendosi alla decisione del Tribunale in ordine alla collocazione della minore nell'interesse prioritario della stessa adottando tutti i provvedimenti opportuni e necessari affinché venga salvaguardato, reso in concreto possibile ed incrementato il rapporto padre-figlia allo stato evoluto positivamente;
pagina 1 di 16 predisporre, laddove il padre dovesse rimanere genitore non collocatario, un regime di frequentazione ampliato e progressivo tra la minore e il padre, con implementazione degli incontri e progressiva permanenza della minore presso l'abitazione paterna, anche in forma residenziale parziale (weekend alterni e periodi festivi), come proposto dall'Assistente Sociale nella Per_2 relazione del 10/09/2025, in vista di una possibile riallocazione definitiva, come prospettato dai servizi sociali e conforme al parere degli operatori coinvolti;
disporre che la minore possa trascorrere vacanze estive e invernali con il padre secondo un calendario da stabilirsi o da delegare ai servizi, prevedendo, dopo un congruo periodo, anche la possibilità di viaggi con la minore, previa comunicazione all'altro genitore;
dare atto che il sig ha regolarmente adempiuto agli obblighi economici previsti dall'ordinanza Pt_1 dell'11/04/2024, versando il contributo al mantenimento della minore e la quota di spese straordinarie;
ordinare alla resistente di astenersi da comportamenti ostruzionistici e lesivi della bigenitorialità, nel caso in cui mantenesse il ruolo di genitore collocataria con espressa ammonizione in caso di violazione degli obblighi derivanti, stabilendo se del caso che i genitori svolgano un percorso di coordinazione genitoriale che consenta loro di coordinarsi nell'interesse della piccol;
CP_2 disporre eventuali ulteriori accertamenti psicologici, anche mediante integrazione della CTU, volti a migliorare i rapporti conflittuali tra i genitori e le modalità di inserimento progressivo della minore nella famiglia paterna;
porre le spese del presente giudizio, anche di CTU, a carico della resistente, attesa la necessità del ricorso giudiziario dovuta al suo comportamento ostruzionistico e non collaborativo.
Nel caso di collocamento presso la madre, confermare l'assegno per il mantenimento d pari ad CP_2
€ 300,00 (trecento/00) mensili, ponendo a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Asti del 07/07/2017; porre l'assegno unico a favore di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Con il favore delle spese di causa ed onorari di patrocinio”.
Per parte resistente
“Prendere atto dell'avvenuto riconoscimento della minore da parte del SI;
Pt_1
Confermare il collocamento prevalente della minor presso la madre;
Persona_1
Disporre l'affidamento esclusivo con limitazione del ruolo paterno alle sole decisioni di maggiore interesse;
Mantenere le modalità di incontro protette presso i Servizi Sociali, con eventuale revisione solo in caso di comprovati miglioramenti;
Condannare il SI al versamento di un assegno mensile congruo, con decorrenza dalla nascita Pt_1 della minore sino al riconoscimento;
pagina 2 di 16 Porre a suo carico il 50% delle spese straordinarie, comprese quelle scolastiche e sanitarie;
Disporre che i Servizi Sociali relazionino periodicamente sullo stato emotivo della minore e sull'andamento delle frequentazioni;
Condannare il SI alle spese di lite”. Pt_1
Pe Persona_1
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione preliminarmente in via istruttoria: disporre integrazione di CTU psicologica volta a valutare l'evoluzione delle relazioni della minore con entrambi i contesti paterno e materno a seguito del riconoscimento da parte del Persona_1 padre e della conoscenza del medesimo - tenuto conto dell'esigenza di tutelare la possibilità che la relazione della minore con ciascuno dei contesti si sviluppi in modo da favorire una corretta crescita affettiva, cognitiva e relazionale;
esaminare le possibili soluzioni di affidamento, collocazione e tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, evidenziandone gli aspetti positivi e negativi, tenuto conto della personalità dei genitori e della loro capacità di svolgere la funzione genitoriale;
nel merito (in via temporanea, ovvero in via definitiva nell'ipotesi in cui il Tribunale non ritenga di disporre l'integrazione della consulenza tecnica): confermare l'affidamento della minore al servizio sociale territorialmente competente con espressa facoltà di assumere, nell'esclusivo interesse della stessa, tutte le decisioni riguardanti la sua salute, la sua residenza ed effettiva dimora, la sua istruzione ferma restando - sino ad eventuale diversa decisione del servizio affidatario - la collocazione presso la madre;
confermare la presa in carico del servizio sociale del nucleo familiare e della minore (estendendola al contesto familiare paterno e materno allargato: compagna del padre, figlia del padre, nonni paterni, nonni materni,..) con mandato di iscrivere la minore alla scuola dell'Infanzia pubblica e di organizzare un calendario degli incontri settimanali tra , il padre e le altre figure indicate, che CP_2 tenga conto della progressiva e graduale liberalizzazione degli stessi, sino alla completa autonomia, nel rispetto delle esigenze e dei tempi della minore e tenuto conto dell'attuale contesto famigliare del sig. prevedendo altresì – in base all'andamento - l'inserimento della graduale permanenza di Pt_1
presso il papà, anche per più giornate consecutive, con possibilità di pernottamento CP_2 infrasettimanale ed a fine settimana alternati oltre che per le vacanze estive, pasquali e natalizie con onere per il servizio affidatario di monitorare l'andamento degli incontri e dei periodi di permanenza, aggiornare con relazioni periodiche e segnalare, senza ritardo, ogni eventuale situazione di pregiudizio per la minore. Organizzare altresì interventi di supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
confermare l'invito i sig.ri – ad intraprendere ovvero proseguire percorsi psicologici CP_1 Pt_1 individuali;
pagina 3 di 16 confermare che il sig versi alla sig.r - a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_1 CP_1 minore - la somma mensile di € 300,00 (salva ogni diversa valutazione in merito, alla luce CP_2 della documentazione più recente depositata dalle parti) oltre il 50% delle spese straordinarie sulla base del Protocollo del Tribunale di Asti.
Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa della curatrice speciale, da porsi a carico del patrocinio a spese dello Stato e per le quali ci si riserva di depositare apposita istanza di liquidazione”.
Per il PM
“accogliersi il ricorso”
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 10.06.2022, il SI. , ricorreva in giudizio contro , ex art. 250, c. 4, Parte_1 CP_1
c.c. per ottenere l'autorizzazione, in assenza del consenso di quest'ultima, a riconoscere la figlia CP_2 nata dalla loro unione in data 12.01.2022. Allegava il ricorrente che l'ex compagna si rifiutava di prestare il consenso al riconoscimento della figlia al solo fine di punirlo per non aver voluto riprendere la loro relazione. A corredo della domanda, produceva i messaggi intercorsi con la i CP_1 quali evidenziavano l'atteggiamento ambivalente tenuto dalla stessa la quale, in un primo momento, condivideva con lui le varie fasi della gravidanza, nonostante l'interruzione della relazione, per poi escluderlo dalla vita della figlia una volta appurata la volontà del di non riallacciare la Pt_1 relazione sentimentale.
In data 03.10.2022 si costituiva in giudizio la SI.ra che confermava la paternità del CP_1
ma si opponeva al riconoscimento ritenendo il padre non idoneo a svolgere le funzioni Pt_1 genitoriali. Rappresentava, infatti, di aver subito maltrattamenti fisici e psicologici dal durante Pt_1 la loro relazione rammentando, in particolar modo, un episodio occorso nel luglio 2021, quando la stessa era incinta della piccola ed era stata aggredita verbalmente e fisicamente dal compagno. CP_2
Per tale avvenimento la SI.ra aveva sporto denuncia-querela. Chiedeva, altresì, in quanto la CP_1 costituzione era da considerarsi tardiva, di poter essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c.
Alla prima udienza, il 24.10.2022 il Giudice relatore sollevava la questione preliminare dell'opportunità di nominare un curatore speciale per la minore e rimetteva la causa al Collegio affinché provvedesse sul punto. Con ordinanza del 03.11.2022 il Collegio, rilevando preliminarmente la non sussistenza della questione di rimessione in termini, in quanto gli stessi erano da considerarsi ordinatori e non perentori, nominava il curatore speciale per la minore Per_1
nella persona dell'Avv.to Luisa Dabbene.
[...]
pagina 4 di 16 Con comparsa del 22.02.2023 si costituiva la curatrice speciale Avv.to Luisa Dabbene, la quale chiedeva al Tribunale di disporsi CTU psicologica al fine di valutare l'idoneità del padre al riconoscimento della minore.
Con ordinanza del 14.03.2023 il Tribunale disponeva di licenziarsi CTU per verificare le capacità genitoriale delle parti e, in particolar modo, per verificare se il riconoscimento della minore da parte del padre potesse arrecare pregiudizio alla stessa.
Ad esito delle operazioni peritali, consistite in colloqui con le parti, sedute di osservazione della minore e dei genitori nell'interazione con la stessa nonché nella somministrazione di test psico- diagnostici, la Consulente riscontrava in capo ai genitori “un quadro segnato da idealizzazioni reciproche, scarsa maturità nel prendere decisioni, strumentalizzazioni e sfiducia nelle comunicazioni tra le parti”. In particolar modo, la CTU evidenziava che la SI.ra è incline a CP_1 mostrare solo l'immagine di sé che possa essere socialmente accettata risultando invece disconnessa rispetto alle proprie fragilità emotive (cfr. pag. 62); tali caratteristiche idealizzate di sé hanno incoraggiato la ricerca inconsapevole e continua di una gravidanza, dopo svariati tentativi falliti, nonostante il rapporto di coppia non fosse solido.
Di contro, riferiva che il SI. “sebbene presenti una personalità cognitivamente ed Pt_1 emotivamente integrata”, presenta dei tratti ossessivi e ansiosi tali da renderlo poco incline alla riflessione e, quindi, ad un riconoscimento superficiale dei propri vissuti emotivi e, conseguentemente, a prendere decisioni avventate quando la pressione è forte (pag. 72 elaborato peritale); la capacità di giudizio dello stesso, se eccessivamente sollecitato emotivamente, potrebbe risultare compromessa e pertanto, può essere indotto a manifestare pulsioni di tipo aggressivo.
Rispetto al rapporto delle parti con la piccola , la CTU osservava che la SI.ra stimola la CP_2 CP_1 figlia ed è attenta agli aspetti cognitivi e ludici del suo percorso evolutivo, tuttavia, rilevava un accudimento insicuro che la porta ad instaurare una relazione simbiotica con la minore (cfr. pag.
71).
Per quanto riguarda il la CTU osservava che lo stesso dimostra un reale coinvolgimento Pt_1 emotivo e una reale motivazione a prendersi le responsabilità correlate al riconoscimento della figlia e che dalla sua osservazione, non sono emersi tratti personologici che lo possano rendere pericoloso nella costruzione di un rapporto con la piccola (pag. 79). CP_2
Per tali ragioni in risposta, la CTU concludeva a favore del riconoscimento della minore da parte del padre non essendo ravvisabili potenziali pregiudizi derivanti alla minore dal rapporto con il padre, in quanto dalle osservazioni e dai test eseguiti, la personalità del sebbene nevrotica, non Pt_1 presentava elementi psicopatologici rilevanti, ma solo tratti aggressivi contenuti nella norma.
pagina 5 di 16 Esprimeva, inoltre, parere favorevole in ordine ad un affidamento condiviso della minore evidenziando come la presenza del padre, da introdurre gradualmente nella vita della bambina, potesse favorire una maggiore apertura della minore verso l'esterno, apertura auspicata a fronte del riscontrato rapporto simbiotico con la figura materna tale da non consentire a interazioni verso CP_2
l'altro. Reputava necessaria la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale competente per territorio e auspicava la predisposizione di incontri in un luogo neutro mediati dai medesimi Servizi per introdurre gradualmente la figura paterna nella quotidianità della bambina e per garantire la tranquillità di tutte le altre persone coinvolte nella vicenda.
Alle osservazioni della Dott.ssa , CTP nominata dalla resistente, in cui veniva contestata la Per_3 soluzione che propendeva per un affidamento congiunto in quanto dalle osservazioni del Pt_1 emergevano atteggiamenti auto-deresponsabilizzanti e una scarsa consapevolezza dei propri tratti problematici, la CTU ribadiva nell'elaborato finale l'essenzialità di una soluzione quale l'affidamento condiviso in quanto la SI.ra si era dimostrata nel tempo poco capace di garantire il benessere CP_1 della minore considerata la relazione simbiotica che aveva instaurato con la stessa, emersa con evidenza nel corso delle operazioni peritali.
All'udienza dell'11.12.2023 il Giudice relatore, dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni, disponeva la trasmissione degli atti al PM in sede per quanto di competenza e riservava all'esito di riferire al Collegio.
Con sentenza non definitiva n. 21/2024 del 10.01.2024, il Tribunale, visto il parere favorevole del
P.M. all'accoglimento del ricorso, autorizzava al riconoscimento della figlia e, con Parte_1 separata ordinanza, rimetteva la causa innanzi al Giudice Relatore per il prosieguo dell'istruttoria in ordine all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento della minore.
In data 26.03.2025 innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Asti, il SI. riconosceva la Pt_1 figlia , posponendo il proprio cognome a quello della madre, così come disposto dal Collegio. CP_2
Con ordinanza dell'11.04.2024, il Tribunale disponeva l'affidamento congiunto della minore con collocazione presso la madre, l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali competenti per territorio con obbligo di relazione trimestrale, delegando inoltre i medesimi a predisporre una calendarizzazione quindicinale di incontri tra e il padre in luogo neutro e in CP_2 presenza di un operatore del Servizio, con facoltà all'occorrenza di intensificare o diradare i suddetti incontri. Invitava i genitori ad intraprendere percorsi psicologici individuali e a depositare tutta la documentazione fiscale e bancaria;
disponeva, inoltre, a carico del padre un contributo mensile pari ad € 300,00 a titolo di mantenimento della minore, oltre la corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
pagina 6 di 16 In data 26.09.2024 i Servizi incaricati depositavano la prima relazione di aggiornamento rappresentando che, per via di impegni del padre, soltanto nel mese di settembre si era potuto procedere alla calendarizzazione degli incontri e che entrambi i genitori si erano mostrati disponibili ad adempiere alle disposizioni del Tribunale.
All'udienza del 07.10.2024 il Giudice relatore disponeva che i Servizi incaricati organizzassero gli incontri in luogo neutro con cadenza settimanale e per le parti di depositare tutta la documentazione relativa alla loro situazione patrimoniale. Rinviava all'udienza del 24.02.2025 per la disamina della documentazione prodotta e delle relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi.
In data 20.01.2025 il curatore speciale della minore rappresentava al giudice relatore che l'atteggiamento tenuto negli ultimi periodi dalla pregiudicava il percorso di avvicinamento tra CP_1 il padre e la minore.
In data 07.02.2025 i Servizi Sociali del Comune di Asti depositavano la seconda relazione in cui facevano presente che di tutti gli incontri calendarizzati settimanalmente dal periodo settembre – febbraio si erano concretamente tenuti soltanto sei e che ciò era imputabile alle resistenze della SI.ra la quale, per asserite vacanze già programmate in un tempo non definito, faceva saltare ben CP_1 sette incontri senza proporre una data alternativa e senza adeguarsi a quelle proposte dagli assistenti sociali per recuperare. Attraverso tali atteggiamenti, secondo i servizi sociali delegati, la resistente dimostrava di non reputare importante la costruzione del rapporto padre-figlia (cfr. pag. 7 relazione). Rilevavano, altresì, come la stessa si fosse mostrata poco o quasi per nulla collaborativa con i Servizi Sociali al punto da non voler condividere con i medesimi informazioni importanti riguardanti la minore quali, ad esempio, lo stato di salute e il nominativo del pediatra da cui era seguita. In merito al ricorrente, nonostante i pochi incontri effettuati, i Servizi riscontravano elementi positivi nell'instaurazione della relazione con la figlia.
In data 24.02.2025 i Servizi delegati depositavano una terza relazione in cui davano atto di una serena interazione tra padre e figlia e chiedevano l'incremento dell'incontro settimanale fino a due ore consecutive.
Con ordinanza del 26.02.2025, il Tribunale, a parziale modifica di quanto disposto in data
11.04.2024, preso atto di quanto contenuto nelle relazioni dei Servizi Sociali circa gli ostacoli frapposti dalla resistente alla costruzione di un graduale rapporto tra la minore e l'altro genitore e, considerata la necessità di tutelare il diritto della minore alla bigenitorialità, disponeva l'immediato affidamento di ai servizi sociali competenti, ferma la collocazione della minore Persona_1 presso la madre, con facoltà di questi di assumere, nell'interesse della minore, tutte le decisioni circa la salute, la sua residenza e l'effettiva dimora. Richiedeva al P.M. la trasmissione degli atti riguardanti il procedimento penale a carico del ad esito del quale era stato condannato per il reato di cui Pt_1 all'art. 572 c.p. ai danni di e invitava le parti a depositare relazione attestante i CP_1 percorsi psicologici individuali.
pagina 7 di 16 In data 11.06.2025 perveniva un'ulteriore relazione periodica da parte dei servizi sociali, i quali segnalavano, in funzione di un maggiore benessere psico fisico della bambina e al fine di attenuare il legame simbiotico con la madre e favorire la socializzazione tra pari, di aver proposto ai SI.ri e Pt_1
di valutare la possibilità di iscrivere , per l'anno scolastico successivo, ad una scuola CP_1 CP_2 dell'infanzia del territorio, considerata anche l'età della piccola oramai giunta a tre anni e mezzo, proponendo alle parti di accordarsi sulla scelta attraverso il canale mail dedicato alle comunicazione relative alla figlia. Gli assistenti sociali segnalavano la persistenza di un atteggiamento di fatto ambivalente della sig.ra e l'elevata conflittualità all'interno della coppia quali fattori che non CP_1 davano loro modo di poter svolgere adeguatamente il proprio ruolo di affidatari della piccola.
All'udienza del 21.07.2025, parte ricorrente evidenziava l'atteggiamento ostacolante della in CP_1 ordine all'interazione con la piccola rappresentando che, nonostante i positivi progressi nella costruzione di un rapporto, gli incontri si limitavano ad un'ora e mezza a settimana a causa delle resistenze della . Si contestava inoltre, la proposta della di iscrivere senza motivo alcuno CP_1 CP_1 la piccola ad una scuola privata piuttosto che ad una scuola pubblica. Veniva inoltre segnalato che la condanna del per il reato di cui all'art. 572 c.p., in appello era stata derubricata a violenza Pt_1 privata e minacce. Parte resistente contestava quanto ex adverso sostenuto chiedendo il ripristino delle precedenti condizioni di affido della minore e rappresentando che la minore era stata iscritta presso l'Istituto Scolastico Cattedrale di comune accordo con il La curatrice confermava Pt_1
l'iscrizione presso la predetta scuola dell'infanzia e rappresentava le difficoltà nella gestione della bambina a causa della scarsa collaborazione della SI.ra . Il Giudice relatore, ritenuta la causa CP_1 matura per la decisione, concedeva termini alle parti fino al 13.10.2025 per deposito comparse conclusionali nonché fino al 17.11.2025 per rispettive memorie di replica.
In data 10.09.2025, perveniva un ultimo aggiornamento dei servizi sociali i quali evidenziavano che in realtà non frequentava nessuna scuola, ma era solo stata inserita in graduatoria. CP_2
Comunicavano, altresì, di aver ricevuto diffida dal nuovo legale della , in data 03.09.2025, CP_1 dall'assumere decisioni circa l'iscrizione di alla scuola dell'infanzia. Riguardo la relazione CP_2 padre figlia, i Servizi riscontravano un positivo andamento tanto da auspicare una graduale liberalizzazione degli stessi.
Rispettivamente nelle date del 16.09.2025 e 17.09.2025 il ricorrente e la curatrice inoltravano istanza per essere autorizzati all'iscrizione di alla scuola dell'infanzia per l'anno scolastico in CP_2 corso. Il Giudice relatore riservava tale decisione al Collegio stante la prossimità temporale con la decisione.
Nelle proprie rispettive comparse conclusionali, atteso il comportamento ostruzionistico posto più volte in essere dalla , sia il che la curatrice speciale della minore chiedevano la conferma CP_1 Pt_1 dell'affidamento della minore ai Servizi Sociali, ferma la collocazione di presso la madre. CP_2
pagina 8 di 16 Con comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., tardivamente depositata in data 16.10.2025, la resistente evidenziava l'atteggiamento escludente della sua figura da parte dei servizi sociali rappresentando che gli stessi tendevano a favorire il padre e a riportare fatti non veritieri. Segnalava il disagio della bimba in seguito agli incontri con il padre, il quale, disattendendo agli appuntamenti programmati e mostrando un comportamento freddo e distaccato, generava frustrazione nella piccola. Chiedeva perciò l'affidamento esclusivo della minore con limitazione del ruolo paterno alle sole decisioni di maggiore interesse. Ometteva di depositare buste paga ed estratti conto relative all'anno 2025.
In data 26.11.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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Sulla tardività della comparsa conclusionale depositata da parte resistente e sulla richiesta di rimessione in termini.
Parte convenuta ha depositato la propria comparsa conclusionale solo in data 16.10.2025 e, quindi, oltre la scadenza del termine di 60 giorni di cui all'art. 190 c.p.c. (scadente nello specifico il
13.10.2025) e ha formulato per la prima volta in tale comparsa conclusionale domanda di condanna del ricorrente alla corresponsione del mantenimento di dalla nascita fino al suo avvenuto CP_2 riconoscimento.
Premesso che alla presente causa, iscritta a ruolo il 10.6.2022, è applicabile la disciplina codicistica anteriore alla Riforma Cartabia, si osserva che la violazione dei termini perentori di cui all'art. 190
c.p.c. è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sè, del diritto di difesa (cfr. Cass. 26883/2019; Cass. 20180/2015), con la conseguenza che gli scritti conclusionali possono essere presi in considerazione dal giudice alla sola condizione che la parte li abbia tempestivamente depositati.
Posta la inammissibilità della comparsa tardivamente depositata dalla resistente, va evidenziato che, anche ove il succitato scritto defensionale fosse stato tempestivo, la domanda di condanna del Pt_1 alla corresponsione del mantenimento di dalla nascita fino al suo avvenuto riconoscimento CP_2 formulata per la prima volta in tale atto sarebbe stata parimenti inammissibile per violazione dei termini assertivi di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.. La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ha, infatti, la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicchè, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo (Cass. Sez.
III, 5 agosto 2005, n. 16582).
pagina 9 di 16 Circa la richiesta rimessione in termini, osserva il Tribunale che l'istituto della rimessione in termini a favore della parte che ne richiede l'applicazione, opera solo in caso in cui la parte dimostri di essere incorsa nella decadenza per caso fortuito, forza maggiore o comunque per impedimento non imputabile alla stessa, personalmente o al suo difensore. Nel caso di specie il procuratore di parte resistente si è limitato ad allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di malattia che ha impedito di svolgere la propria attività lavorativa nel periodo compreso tra il 10.10.2025 e il
14.10.2025, dichiarazione non idonea ad attestare l'esistenza di un legittimo impedimento. Infatti, la disciplina sulla documentazione amministrativa di cui al DPR 445/2000 ha previsto lo strumento della dichiarazione sostitutiva di certificazione per provare stati, qualità personali e fatti che sono già certificabili da una pubblica amministrazione, tra i quali luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio, ma non può, all'evidenza, avere ad oggetto l'attestazione dell'esistenza di una malattia, attestazione riservata al personale medico dotato delle relative competenze.
La richiesta di rimessione in termini formulata dalla resistente è pertanto infondata.
Sull' istanza istruttoria circa l'espletamento di nuova CTU.
Non si ravvisa la necessità di licenziare nuova CTU ritenendo sufficiente quella in atti, caratterizzata da esaustività, logica e coerenza, così come integrata dalle costanti relazioni dei servizi incaricati che hanno evidenziato l'evoluzione nel tempo delle prescrizioni fornite dalla CTU e hanno consentito al
Tribunale di conformarvi in tempo reale le proprie decisioni.
Sull'affidamento della minore.
Le conclusioni cui è giunta la CTU, così come sopra riportate, hanno trovato nel corso del giudizio puntuale riscontro nelle relazioni dei Servizi Sociali i quali hanno dato atto del contegno tenuto dalla madre che, in spregio alle disposizioni del Tribunale, ha reiteratamente assunto un atteggiamento non collaborativo con i servizi e ostacolante la costruzione di un rapporto tra il padre e la figlia
, atteggiamento mantenuto dalla sig.ra anche a seguito dell'affidamento della minore ai CP_2 CP_1 servizi sociali.
La resistente ha, infatti, continuato ad ostacolare l'operato dei servizi e ad impedire il corretto svolgimento della funzione di affidamento assegnata con ciò arrecando alla minore concreto pregiudizio;
in particolare, senza addurre alcun legittima motivazione, ha diffidato i Servizi Sociali da qualsiasi decisione in merito all'iscrizione della piccola alla scuola dell'infanzia così privando la figlia della possibilità di sperimentare rapporti con i propri pari e di sviluppare la sua socialità, nonché fare esperienza al di fuori della comfort zone costituita da una quotidianità in cui la piccola è
a contatto per la maggior parte del tempo solo con la figura materna o, al massimo, con il nucleo familiare d'origine che gravita attorno a quest'ultima.
pagina 10 di 16 Parallelamente, ostacolando sistematicamente il rapporto con il padre (valutato come indispensabile dalla CTU anche alla luce dell'assenza di alcun potenziale pregiudizio), ha privato la minore di un apporto fondamentale alla sua equilibrata crescita psico fisica. Vanno in tal senso, evidenziati gli innumerevoli sabotaggi posti in essere della nei confronti del Servizio Sociale nonché dello CP_1 stesso ricorrente annullando gli incontri programmati tra il padre e la piccola oppure presentandosi in ritardo e negando la disponibilità agli assistenti sociali incaricati di riprogrammare gli incontri
La SI.ra ha dimostrato, conformemente a quanto evidenziati in sede di CTU, di far confusione CP_1 tra i propri vissuti e quelli della piccola nei rapporti con il sovrapponendo così il piano CP_2 Pt_1 genitoriale e quello personale (cfr. pag. 71 elaborato) e di non aver intenzione di rinunciare a quel rapporto esclusivo ed escludente creato con la figlia che era già stato oggetto di particolare attenzione da parte della CTU.
L'inadeguatezza genitoriale della madre come sopra evidenziata, valutata unitamente all'assenza di un consolidato rapporto di conoscenza e confidenza tra il padre e la minore, impongono la conferma dell'affidamento di ai servizi sociali territorialmente competenti che potranno assumere in via CP_2 esclusiva, previa consultazione con i genitori, e tenuto conto dell'interesse della minore, tutte le decisioni riguardanti l'istruzione (comprensiva, quindi, dell'iscrizione a scuola dell'infanzia o altri istituti scolastici, scelta delle attività di svago e tempo libero), l'educazione, l'abitazione e residenza nonchè la salute della minore.
La tenera età di e il suo rapporto simbiotico con la madre consigliano, allo stato, il CP_2 mantenimento della sua collocazione presso la madre onde evitare un trauma alla piccola dovuto al repentino distacco;
le inadeguatezze genitoriali riscontrate giustificano, tuttavia, l'assoluta necessità della prosecuzione delle prese in carico disposte e di un costante monitoraggio diurno presso l'abitazione materna per valutare l'adeguatezza dell'ambiente e la corretta crescita affettiva e relazionale della minore nonché l'immediata attivazione di un intervento educativo domiciliare in favore di , anche in previsione degli ampliamenti e liberalizzazioni in contesto paterno. CP_2
L'elevata conflittualità genitoriale consiglia la presa in carico di presso la NPI, al fine di CP_2 valutare il benessere psicologico della stessa e fornire un sostegno in relazione alle capacità genitoriali di entrambe le parti, nonché la prosecuzione della presa in carico, non solo del nucleo familiare primario della piccola , ossia dei SInori e , ma anche delle rispettive CP_2 Pt_1 CP_1 famiglie, di origine e di successiva formazione, al fine di arginare situazioni e contesti non confacenti al benessere della minore.
Si rappresenta, inoltre, la necessità che i genitori proseguano i rispettivi percorsi psicologici individuali finalizzati, da un lato, ad elaborare gli eventi traumatici connessi alla loro relazione e alla loro separazione e, dall'altro, ad approcciarsi in modo non disfunzionale alla genitorialità.
pagina 11 di 16 L'andamento positivo degli incontri padre figlia, secondo quanto riscontrato dall'esame delle relazioni periodiche dei Servizi Sociali, nonostante la discontinuità con cui gli stessi sono avvenuti, consiglia un loro ampliamento e una graduale liberalizzazione, nel rispetto delle condizioni di salute psico fisica di , con previsione di due incontri a settimana ciascuno di due ore, con la presenza, CP_2 circoscritta ai primi mesi, di un operatore, con previsione di alcuni momenti a gestione autonoma del padre, all'interno dell'incontro, ipotizzando anche l' allontanamento dell'operatore per alcuni minuti;
in seguito ad ulteriori valutazioni, si provvederà al coinvolgimento graduale del sig. anche Pt_1 negli accompagnamenti a casa dopo la scuola, strutturabili come momenti di merenda insieme sia all'interno che all'esterno dei locali deputati, inizialmente alla presenza dell'operatore, procedendo a graduale liberalizzazione. I Servizi sociali contemporaneamente predisporranno, nei tempi e nei modi ritenuti maggiormente confacenti al benessere della minore, una graduale interazione di CP_2 con la nuova compagna del padre e con la sorellina, nonché, successivamente, con i nonni paterni, al fine di preparare il graduale ingresso della minore all'interno della famiglia paterna e per poter successivamente, sempre previa consultazione degli operatori all'uopo autorizzati, disporre la permanenza della minore presso il padre due giornate infrasettimanali e a week end alterati dal sabato mattina alla domenica sera.
Alla luce delle condotte ostruzionistiche tenute dalla sig.ra nel corso dell'intero giudizio, si CP_1 ammonisce la resistente prescrivendole l'immediata cessazione delle stesse e la astensione per il futuro da comportamenti lesivi del diritto alla bigenitorialità della figlia.
In caso di violazione, i servizi incaricati provvederanno all'immediata segnalazione alla procura presso il Tribunale per i Minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Sull'istanza di autorizzazione all'iscrizione d alla scuola dell'infanzia CP_2
Per quanto sopra esposto, al fine di favorire una maggiore socializzazione di con i suoi coetanei CP_2
e consentirle di sperimentare il rapporto con i pari, stante anche l'età della piccola che è prossima ormai ai quattro anni, si invitano i servizi sociali affidatari ad iscrivere senza ritardo alla scuola CP_2 dell'infanzia, scegliendo tra quelle maggiormente adatte alle esigenze della minore.
Sul contributo di mantenimento
Con ordinanza dell'11.04.2024 questo Collegio ha disposto a carico del un contributo a titolo Pt_1 di mantenimento per la minore nella misura di 300,00 euro mensili da corrispondere alla , CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie. Dall'esame degli estratti conti depositati dal si evince che Pt_1 la suddetta erogazione è regolarmente avvenuta.
Si dà atto, inoltre, della tempestività del deposito da parte del ricorrente della documentazione reddituale, fiscale e bancaria relativa al periodo 2022 - 2025 nonché dell'esaustività della stessa.
Dalla documentazione depositata in atti, emerge che:
pagina 12 di 16 - il sig. dal novembre 2024 lavora come falegname presso la Ferrero Home design con Pt_1 retribuzione mensile netta di circa € 2.100/2.300 per 14 mensilità, è diventato padre nel maggio
2024 di una bambina, vive con la compagna in un appartamento in locazione con canone mensile di
€ 400, oltre utenze e spese condominiali, corrisponde mensilmente € 172 ed € 284 per due finanziamenti, non è titolare di beni immobili, è titolare di una vettura Nissan del 2016 acquistata usata nel 2025 e di una moto immatricolata nel 2005;
- la sig.ra è insegnante a chiamata all'istituito Castigliano di Asti dal mese di ottobre 2023 con CP_1 retribuzione dal 23.9.2024 al 30.6.2025 di € 700 al mese, dichiara di essere in disoccupazione nei mesi estivi in cui percepisce l'indennità di disoccupazione (NASpI), con stipula di nuovo contratto annuale a settembre di ogni anno, di essere titolare di Assegno di Inclusione (ADI), per € 450/470 al mese, di abitare in un immobile condotto in locazione, corrispondendo un canone mensile di €
370,00, oltre utenze e spese condominiali, .
Alla luce di quanto sopra e considerate, da una parte, la prevalente presenza della minore presso la madre e, dall'altra, la tenera età di e i proporzionali costi per il suo mantenimento nonché CP_2
l'esigenza per il sig. di provvedere al mantenimento anche della figlia nata nel 2024, appare Pt_1 adeguato confermare in € 300 il contributo mensile da porre a carico del padre per il mantenimento di , somma rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così CP_2 come individuate dal Protocollo datato 17.7.2017 che qui si richiama, conformemente alle richieste delle parti.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre in ragione della prevalente presenza della minore presso la stessa.
Sulla spese di lite e di CTU.
La prevalente soccombenza della resistente valutata unitamente al contegno tenuto nel corso del procedimento da parte dalla stessa (la quale più volte ha disatteso le diposizioni del Collegio e del
Giudice relatore sia in ordine agli incontri calendarizzati padre - figlia che in ordine alla produzione in giudizio della documentazione patrimoniale richiesta ai fini della determinazione dell'entrate, comprensive di assegno unico o altri eventuali contributi percepiti e/o percepibili per la minore, e delle uscite) giustificano la condanna della stessa alla corresponsione in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa, da considerarsi indeterminabile complessità media, della difficoltà della lite e delle attività in concreto svolte.
pagina 13 di 16 Le spese della curatrice speciale, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 10 marzo
2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa, da considerarsi indeterminabile complessità media, della difficoltà della lite e delle attività in concreto svolte, sono, per il principio di causalità, poste a carico solidale delle parti.
Le spese della CTU, liquidate in corso di casa, sono parimenti poste carico solidale delle parti, in virtù del principio di causalità
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P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa domanda, dispone:
- che la minore (nata a [...] il [...]) sia affidata ai servizi sociali Persona_1 territorialmente competenti che potranno assumere in via esclusiva, previa consultazione con i genitori e tenuto conto dell'interesse della minore, tutte le decisioni riguardanti l'istruzione
(comprensiva, quindi, dell'iscrizione a scuola dell'infanzia o altri istituti scolastici, scelta delle attività di svago e tempo libero), l'educazione, l'abitazione e residenza nonchè la salute della minore;
- che la minore resti collocata presso la madre ove avrà la sua residenza;
- che il sig. potrà vedere la figlia in luogo neutro, alla presenza di un operatore, due volte Parte_1
a settimana per la durata ciascuna di due ore, con progressivo ampliamento e graduale liberalizzazione, nel rispetto delle condizioni di salute psico fisica di , secondo le indicazioni di CP_2 cui in parte motiva;
- la prosecuzione delle prese in carico della minore e del nucleo familiare primario nonchè delle rispettive famiglie, di origine e di successiva formazione, con predisposizione di un costante monitoraggio diurno presso l'abitazione materna per valutare l'adeguatezza dell'ambiente e la corretta crescita affettiva e relazionale della minore, nonché l'immediata attivazione di un intervento educativo domiciliare in favore di , anche in previsione degli ampliamenti e liberalizzazioni in CP_2 contesto paterno;
- la presa in carico di presso la NPI territorialmente competente al fine di valutare il benessere CP_2 psicologico della stessa e fornire un sostegno in relazione alle capacità genitoriali di entrambe le parti;
- che il sig. contribuisca al mantenimento della minore versando entro il 5 di ogni mese Parte_1 alla sig.ra la somma di euro € 300, somma rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo di questo Tribunale datato
17.7.2017 che qui si richiama;
- l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
CP_1
pagina 14 di 16 invita fortemente i genitori a proseguire i rispettivi percorsi psicologici individuali finalizzati, da un lato, ad elaborare gli eventi traumatici connessi alla loro relazione e alla loro separazione e, dall'altro, ad approcciarsi in modo non disfunzionale alla genitorialità; ammonisce la resistente all'immediata cessazione delle condotte ostative e alla futura astensione da comportamenti lesivi del diritto alla bigenitorialità della figlia, prescrivendo, in caso di violazione, che i servizi incaricati provvedano all'immediata segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i
Minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
invita i servizi sociali affidatari ad iscrivere senza ritardo alla scuola dell'infanzia, scegliendo CP_2 tra quelle maggiormente adatte alle esigenze della minore;
condanna la sig. ra a corrispondere in favore del ricorrente le spese del presente CP_1 procedimento che liquida in complessivi € 6.500, oltre spese generali, IVA e CPA, se e come per legge;
condanna e , in via solidale tra loro, a corrispondere in favore dello Stato, le Parte_1 CP_1 spese del curatore speciale della minore che liquida in complessivi € 6.500, oltre spese generali, IVA
e CPA, se e come per legge;
pone definitivamente le spese della CTU, già liquidate in corso di causa, a carico delle parti Pt_1
[... e nella misura del 50%, ferma la solidarietà nei confronti del CTU. CP_1
Manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza alle parti, al PM, ai servizi sociali e di NPI territorialmente competenti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 10.12.2025.
IL GIUDICE Est.
Dr.ssa AR ZZ
IL PRESIDENTE
Dr. Gian Andrea Morbelli
pagina 15 di 16 ZZ
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Composto dagli Ill.mi SInori
Dott. Gian Andrea MORBELLI PRESIDENTE
Dott.ssa Elga BULGARELLI GIUDICE
Dott.ssa AR POZZETTI GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1710/2022 R.G. avente per oggetto: riconoscimento, affidamento e mantenimento figli naturali;
promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.ti Giuseppina Vitellaro e Oriana Peraboni Parte_1
Ricorrente
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Dante Garofalo CP_1
Resistente
rappresenta e difesa dal curatore speciale Avv.to Luisa DABBENE CP_2 CP_3
Con l'intervento del Pubblico Ministero
****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“confermare l'affidamento della minore ai Servizi Sociali territorialmente Persona_1 competenti, rimettendosi alla decisione del Tribunale in ordine alla collocazione della minore nell'interesse prioritario della stessa adottando tutti i provvedimenti opportuni e necessari affinché venga salvaguardato, reso in concreto possibile ed incrementato il rapporto padre-figlia allo stato evoluto positivamente;
pagina 1 di 16 predisporre, laddove il padre dovesse rimanere genitore non collocatario, un regime di frequentazione ampliato e progressivo tra la minore e il padre, con implementazione degli incontri e progressiva permanenza della minore presso l'abitazione paterna, anche in forma residenziale parziale (weekend alterni e periodi festivi), come proposto dall'Assistente Sociale nella Per_2 relazione del 10/09/2025, in vista di una possibile riallocazione definitiva, come prospettato dai servizi sociali e conforme al parere degli operatori coinvolti;
disporre che la minore possa trascorrere vacanze estive e invernali con il padre secondo un calendario da stabilirsi o da delegare ai servizi, prevedendo, dopo un congruo periodo, anche la possibilità di viaggi con la minore, previa comunicazione all'altro genitore;
dare atto che il sig ha regolarmente adempiuto agli obblighi economici previsti dall'ordinanza Pt_1 dell'11/04/2024, versando il contributo al mantenimento della minore e la quota di spese straordinarie;
ordinare alla resistente di astenersi da comportamenti ostruzionistici e lesivi della bigenitorialità, nel caso in cui mantenesse il ruolo di genitore collocataria con espressa ammonizione in caso di violazione degli obblighi derivanti, stabilendo se del caso che i genitori svolgano un percorso di coordinazione genitoriale che consenta loro di coordinarsi nell'interesse della piccol;
CP_2 disporre eventuali ulteriori accertamenti psicologici, anche mediante integrazione della CTU, volti a migliorare i rapporti conflittuali tra i genitori e le modalità di inserimento progressivo della minore nella famiglia paterna;
porre le spese del presente giudizio, anche di CTU, a carico della resistente, attesa la necessità del ricorso giudiziario dovuta al suo comportamento ostruzionistico e non collaborativo.
Nel caso di collocamento presso la madre, confermare l'assegno per il mantenimento d pari ad CP_2
€ 300,00 (trecento/00) mensili, ponendo a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Asti del 07/07/2017; porre l'assegno unico a favore di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Con il favore delle spese di causa ed onorari di patrocinio”.
Per parte resistente
“Prendere atto dell'avvenuto riconoscimento della minore da parte del SI;
Pt_1
Confermare il collocamento prevalente della minor presso la madre;
Persona_1
Disporre l'affidamento esclusivo con limitazione del ruolo paterno alle sole decisioni di maggiore interesse;
Mantenere le modalità di incontro protette presso i Servizi Sociali, con eventuale revisione solo in caso di comprovati miglioramenti;
Condannare il SI al versamento di un assegno mensile congruo, con decorrenza dalla nascita Pt_1 della minore sino al riconoscimento;
pagina 2 di 16 Porre a suo carico il 50% delle spese straordinarie, comprese quelle scolastiche e sanitarie;
Disporre che i Servizi Sociali relazionino periodicamente sullo stato emotivo della minore e sull'andamento delle frequentazioni;
Condannare il SI alle spese di lite”. Pt_1
Pe Persona_1
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione preliminarmente in via istruttoria: disporre integrazione di CTU psicologica volta a valutare l'evoluzione delle relazioni della minore con entrambi i contesti paterno e materno a seguito del riconoscimento da parte del Persona_1 padre e della conoscenza del medesimo - tenuto conto dell'esigenza di tutelare la possibilità che la relazione della minore con ciascuno dei contesti si sviluppi in modo da favorire una corretta crescita affettiva, cognitiva e relazionale;
esaminare le possibili soluzioni di affidamento, collocazione e tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, evidenziandone gli aspetti positivi e negativi, tenuto conto della personalità dei genitori e della loro capacità di svolgere la funzione genitoriale;
nel merito (in via temporanea, ovvero in via definitiva nell'ipotesi in cui il Tribunale non ritenga di disporre l'integrazione della consulenza tecnica): confermare l'affidamento della minore al servizio sociale territorialmente competente con espressa facoltà di assumere, nell'esclusivo interesse della stessa, tutte le decisioni riguardanti la sua salute, la sua residenza ed effettiva dimora, la sua istruzione ferma restando - sino ad eventuale diversa decisione del servizio affidatario - la collocazione presso la madre;
confermare la presa in carico del servizio sociale del nucleo familiare e della minore (estendendola al contesto familiare paterno e materno allargato: compagna del padre, figlia del padre, nonni paterni, nonni materni,..) con mandato di iscrivere la minore alla scuola dell'Infanzia pubblica e di organizzare un calendario degli incontri settimanali tra , il padre e le altre figure indicate, che CP_2 tenga conto della progressiva e graduale liberalizzazione degli stessi, sino alla completa autonomia, nel rispetto delle esigenze e dei tempi della minore e tenuto conto dell'attuale contesto famigliare del sig. prevedendo altresì – in base all'andamento - l'inserimento della graduale permanenza di Pt_1
presso il papà, anche per più giornate consecutive, con possibilità di pernottamento CP_2 infrasettimanale ed a fine settimana alternati oltre che per le vacanze estive, pasquali e natalizie con onere per il servizio affidatario di monitorare l'andamento degli incontri e dei periodi di permanenza, aggiornare con relazioni periodiche e segnalare, senza ritardo, ogni eventuale situazione di pregiudizio per la minore. Organizzare altresì interventi di supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
confermare l'invito i sig.ri – ad intraprendere ovvero proseguire percorsi psicologici CP_1 Pt_1 individuali;
pagina 3 di 16 confermare che il sig versi alla sig.r - a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_1 CP_1 minore - la somma mensile di € 300,00 (salva ogni diversa valutazione in merito, alla luce CP_2 della documentazione più recente depositata dalle parti) oltre il 50% delle spese straordinarie sulla base del Protocollo del Tribunale di Asti.
Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa della curatrice speciale, da porsi a carico del patrocinio a spese dello Stato e per le quali ci si riserva di depositare apposita istanza di liquidazione”.
Per il PM
“accogliersi il ricorso”
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MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 10.06.2022, il SI. , ricorreva in giudizio contro , ex art. 250, c. 4, Parte_1 CP_1
c.c. per ottenere l'autorizzazione, in assenza del consenso di quest'ultima, a riconoscere la figlia CP_2 nata dalla loro unione in data 12.01.2022. Allegava il ricorrente che l'ex compagna si rifiutava di prestare il consenso al riconoscimento della figlia al solo fine di punirlo per non aver voluto riprendere la loro relazione. A corredo della domanda, produceva i messaggi intercorsi con la i CP_1 quali evidenziavano l'atteggiamento ambivalente tenuto dalla stessa la quale, in un primo momento, condivideva con lui le varie fasi della gravidanza, nonostante l'interruzione della relazione, per poi escluderlo dalla vita della figlia una volta appurata la volontà del di non riallacciare la Pt_1 relazione sentimentale.
In data 03.10.2022 si costituiva in giudizio la SI.ra che confermava la paternità del CP_1
ma si opponeva al riconoscimento ritenendo il padre non idoneo a svolgere le funzioni Pt_1 genitoriali. Rappresentava, infatti, di aver subito maltrattamenti fisici e psicologici dal durante Pt_1 la loro relazione rammentando, in particolar modo, un episodio occorso nel luglio 2021, quando la stessa era incinta della piccola ed era stata aggredita verbalmente e fisicamente dal compagno. CP_2
Per tale avvenimento la SI.ra aveva sporto denuncia-querela. Chiedeva, altresì, in quanto la CP_1 costituzione era da considerarsi tardiva, di poter essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c.
Alla prima udienza, il 24.10.2022 il Giudice relatore sollevava la questione preliminare dell'opportunità di nominare un curatore speciale per la minore e rimetteva la causa al Collegio affinché provvedesse sul punto. Con ordinanza del 03.11.2022 il Collegio, rilevando preliminarmente la non sussistenza della questione di rimessione in termini, in quanto gli stessi erano da considerarsi ordinatori e non perentori, nominava il curatore speciale per la minore Per_1
nella persona dell'Avv.to Luisa Dabbene.
[...]
pagina 4 di 16 Con comparsa del 22.02.2023 si costituiva la curatrice speciale Avv.to Luisa Dabbene, la quale chiedeva al Tribunale di disporsi CTU psicologica al fine di valutare l'idoneità del padre al riconoscimento della minore.
Con ordinanza del 14.03.2023 il Tribunale disponeva di licenziarsi CTU per verificare le capacità genitoriale delle parti e, in particolar modo, per verificare se il riconoscimento della minore da parte del padre potesse arrecare pregiudizio alla stessa.
Ad esito delle operazioni peritali, consistite in colloqui con le parti, sedute di osservazione della minore e dei genitori nell'interazione con la stessa nonché nella somministrazione di test psico- diagnostici, la Consulente riscontrava in capo ai genitori “un quadro segnato da idealizzazioni reciproche, scarsa maturità nel prendere decisioni, strumentalizzazioni e sfiducia nelle comunicazioni tra le parti”. In particolar modo, la CTU evidenziava che la SI.ra è incline a CP_1 mostrare solo l'immagine di sé che possa essere socialmente accettata risultando invece disconnessa rispetto alle proprie fragilità emotive (cfr. pag. 62); tali caratteristiche idealizzate di sé hanno incoraggiato la ricerca inconsapevole e continua di una gravidanza, dopo svariati tentativi falliti, nonostante il rapporto di coppia non fosse solido.
Di contro, riferiva che il SI. “sebbene presenti una personalità cognitivamente ed Pt_1 emotivamente integrata”, presenta dei tratti ossessivi e ansiosi tali da renderlo poco incline alla riflessione e, quindi, ad un riconoscimento superficiale dei propri vissuti emotivi e, conseguentemente, a prendere decisioni avventate quando la pressione è forte (pag. 72 elaborato peritale); la capacità di giudizio dello stesso, se eccessivamente sollecitato emotivamente, potrebbe risultare compromessa e pertanto, può essere indotto a manifestare pulsioni di tipo aggressivo.
Rispetto al rapporto delle parti con la piccola , la CTU osservava che la SI.ra stimola la CP_2 CP_1 figlia ed è attenta agli aspetti cognitivi e ludici del suo percorso evolutivo, tuttavia, rilevava un accudimento insicuro che la porta ad instaurare una relazione simbiotica con la minore (cfr. pag.
71).
Per quanto riguarda il la CTU osservava che lo stesso dimostra un reale coinvolgimento Pt_1 emotivo e una reale motivazione a prendersi le responsabilità correlate al riconoscimento della figlia e che dalla sua osservazione, non sono emersi tratti personologici che lo possano rendere pericoloso nella costruzione di un rapporto con la piccola (pag. 79). CP_2
Per tali ragioni in risposta, la CTU concludeva a favore del riconoscimento della minore da parte del padre non essendo ravvisabili potenziali pregiudizi derivanti alla minore dal rapporto con il padre, in quanto dalle osservazioni e dai test eseguiti, la personalità del sebbene nevrotica, non Pt_1 presentava elementi psicopatologici rilevanti, ma solo tratti aggressivi contenuti nella norma.
pagina 5 di 16 Esprimeva, inoltre, parere favorevole in ordine ad un affidamento condiviso della minore evidenziando come la presenza del padre, da introdurre gradualmente nella vita della bambina, potesse favorire una maggiore apertura della minore verso l'esterno, apertura auspicata a fronte del riscontrato rapporto simbiotico con la figura materna tale da non consentire a interazioni verso CP_2
l'altro. Reputava necessaria la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale competente per territorio e auspicava la predisposizione di incontri in un luogo neutro mediati dai medesimi Servizi per introdurre gradualmente la figura paterna nella quotidianità della bambina e per garantire la tranquillità di tutte le altre persone coinvolte nella vicenda.
Alle osservazioni della Dott.ssa , CTP nominata dalla resistente, in cui veniva contestata la Per_3 soluzione che propendeva per un affidamento congiunto in quanto dalle osservazioni del Pt_1 emergevano atteggiamenti auto-deresponsabilizzanti e una scarsa consapevolezza dei propri tratti problematici, la CTU ribadiva nell'elaborato finale l'essenzialità di una soluzione quale l'affidamento condiviso in quanto la SI.ra si era dimostrata nel tempo poco capace di garantire il benessere CP_1 della minore considerata la relazione simbiotica che aveva instaurato con la stessa, emersa con evidenza nel corso delle operazioni peritali.
All'udienza dell'11.12.2023 il Giudice relatore, dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni, disponeva la trasmissione degli atti al PM in sede per quanto di competenza e riservava all'esito di riferire al Collegio.
Con sentenza non definitiva n. 21/2024 del 10.01.2024, il Tribunale, visto il parere favorevole del
P.M. all'accoglimento del ricorso, autorizzava al riconoscimento della figlia e, con Parte_1 separata ordinanza, rimetteva la causa innanzi al Giudice Relatore per il prosieguo dell'istruttoria in ordine all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento della minore.
In data 26.03.2025 innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Asti, il SI. riconosceva la Pt_1 figlia , posponendo il proprio cognome a quello della madre, così come disposto dal Collegio. CP_2
Con ordinanza dell'11.04.2024, il Tribunale disponeva l'affidamento congiunto della minore con collocazione presso la madre, l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali competenti per territorio con obbligo di relazione trimestrale, delegando inoltre i medesimi a predisporre una calendarizzazione quindicinale di incontri tra e il padre in luogo neutro e in CP_2 presenza di un operatore del Servizio, con facoltà all'occorrenza di intensificare o diradare i suddetti incontri. Invitava i genitori ad intraprendere percorsi psicologici individuali e a depositare tutta la documentazione fiscale e bancaria;
disponeva, inoltre, a carico del padre un contributo mensile pari ad € 300,00 a titolo di mantenimento della minore, oltre la corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
pagina 6 di 16 In data 26.09.2024 i Servizi incaricati depositavano la prima relazione di aggiornamento rappresentando che, per via di impegni del padre, soltanto nel mese di settembre si era potuto procedere alla calendarizzazione degli incontri e che entrambi i genitori si erano mostrati disponibili ad adempiere alle disposizioni del Tribunale.
All'udienza del 07.10.2024 il Giudice relatore disponeva che i Servizi incaricati organizzassero gli incontri in luogo neutro con cadenza settimanale e per le parti di depositare tutta la documentazione relativa alla loro situazione patrimoniale. Rinviava all'udienza del 24.02.2025 per la disamina della documentazione prodotta e delle relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi.
In data 20.01.2025 il curatore speciale della minore rappresentava al giudice relatore che l'atteggiamento tenuto negli ultimi periodi dalla pregiudicava il percorso di avvicinamento tra CP_1 il padre e la minore.
In data 07.02.2025 i Servizi Sociali del Comune di Asti depositavano la seconda relazione in cui facevano presente che di tutti gli incontri calendarizzati settimanalmente dal periodo settembre – febbraio si erano concretamente tenuti soltanto sei e che ciò era imputabile alle resistenze della SI.ra la quale, per asserite vacanze già programmate in un tempo non definito, faceva saltare ben CP_1 sette incontri senza proporre una data alternativa e senza adeguarsi a quelle proposte dagli assistenti sociali per recuperare. Attraverso tali atteggiamenti, secondo i servizi sociali delegati, la resistente dimostrava di non reputare importante la costruzione del rapporto padre-figlia (cfr. pag. 7 relazione). Rilevavano, altresì, come la stessa si fosse mostrata poco o quasi per nulla collaborativa con i Servizi Sociali al punto da non voler condividere con i medesimi informazioni importanti riguardanti la minore quali, ad esempio, lo stato di salute e il nominativo del pediatra da cui era seguita. In merito al ricorrente, nonostante i pochi incontri effettuati, i Servizi riscontravano elementi positivi nell'instaurazione della relazione con la figlia.
In data 24.02.2025 i Servizi delegati depositavano una terza relazione in cui davano atto di una serena interazione tra padre e figlia e chiedevano l'incremento dell'incontro settimanale fino a due ore consecutive.
Con ordinanza del 26.02.2025, il Tribunale, a parziale modifica di quanto disposto in data
11.04.2024, preso atto di quanto contenuto nelle relazioni dei Servizi Sociali circa gli ostacoli frapposti dalla resistente alla costruzione di un graduale rapporto tra la minore e l'altro genitore e, considerata la necessità di tutelare il diritto della minore alla bigenitorialità, disponeva l'immediato affidamento di ai servizi sociali competenti, ferma la collocazione della minore Persona_1 presso la madre, con facoltà di questi di assumere, nell'interesse della minore, tutte le decisioni circa la salute, la sua residenza e l'effettiva dimora. Richiedeva al P.M. la trasmissione degli atti riguardanti il procedimento penale a carico del ad esito del quale era stato condannato per il reato di cui Pt_1 all'art. 572 c.p. ai danni di e invitava le parti a depositare relazione attestante i CP_1 percorsi psicologici individuali.
pagina 7 di 16 In data 11.06.2025 perveniva un'ulteriore relazione periodica da parte dei servizi sociali, i quali segnalavano, in funzione di un maggiore benessere psico fisico della bambina e al fine di attenuare il legame simbiotico con la madre e favorire la socializzazione tra pari, di aver proposto ai SI.ri e Pt_1
di valutare la possibilità di iscrivere , per l'anno scolastico successivo, ad una scuola CP_1 CP_2 dell'infanzia del territorio, considerata anche l'età della piccola oramai giunta a tre anni e mezzo, proponendo alle parti di accordarsi sulla scelta attraverso il canale mail dedicato alle comunicazione relative alla figlia. Gli assistenti sociali segnalavano la persistenza di un atteggiamento di fatto ambivalente della sig.ra e l'elevata conflittualità all'interno della coppia quali fattori che non CP_1 davano loro modo di poter svolgere adeguatamente il proprio ruolo di affidatari della piccola.
All'udienza del 21.07.2025, parte ricorrente evidenziava l'atteggiamento ostacolante della in CP_1 ordine all'interazione con la piccola rappresentando che, nonostante i positivi progressi nella costruzione di un rapporto, gli incontri si limitavano ad un'ora e mezza a settimana a causa delle resistenze della . Si contestava inoltre, la proposta della di iscrivere senza motivo alcuno CP_1 CP_1 la piccola ad una scuola privata piuttosto che ad una scuola pubblica. Veniva inoltre segnalato che la condanna del per il reato di cui all'art. 572 c.p., in appello era stata derubricata a violenza Pt_1 privata e minacce. Parte resistente contestava quanto ex adverso sostenuto chiedendo il ripristino delle precedenti condizioni di affido della minore e rappresentando che la minore era stata iscritta presso l'Istituto Scolastico Cattedrale di comune accordo con il La curatrice confermava Pt_1
l'iscrizione presso la predetta scuola dell'infanzia e rappresentava le difficoltà nella gestione della bambina a causa della scarsa collaborazione della SI.ra . Il Giudice relatore, ritenuta la causa CP_1 matura per la decisione, concedeva termini alle parti fino al 13.10.2025 per deposito comparse conclusionali nonché fino al 17.11.2025 per rispettive memorie di replica.
In data 10.09.2025, perveniva un ultimo aggiornamento dei servizi sociali i quali evidenziavano che in realtà non frequentava nessuna scuola, ma era solo stata inserita in graduatoria. CP_2
Comunicavano, altresì, di aver ricevuto diffida dal nuovo legale della , in data 03.09.2025, CP_1 dall'assumere decisioni circa l'iscrizione di alla scuola dell'infanzia. Riguardo la relazione CP_2 padre figlia, i Servizi riscontravano un positivo andamento tanto da auspicare una graduale liberalizzazione degli stessi.
Rispettivamente nelle date del 16.09.2025 e 17.09.2025 il ricorrente e la curatrice inoltravano istanza per essere autorizzati all'iscrizione di alla scuola dell'infanzia per l'anno scolastico in CP_2 corso. Il Giudice relatore riservava tale decisione al Collegio stante la prossimità temporale con la decisione.
Nelle proprie rispettive comparse conclusionali, atteso il comportamento ostruzionistico posto più volte in essere dalla , sia il che la curatrice speciale della minore chiedevano la conferma CP_1 Pt_1 dell'affidamento della minore ai Servizi Sociali, ferma la collocazione di presso la madre. CP_2
pagina 8 di 16 Con comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., tardivamente depositata in data 16.10.2025, la resistente evidenziava l'atteggiamento escludente della sua figura da parte dei servizi sociali rappresentando che gli stessi tendevano a favorire il padre e a riportare fatti non veritieri. Segnalava il disagio della bimba in seguito agli incontri con il padre, il quale, disattendendo agli appuntamenti programmati e mostrando un comportamento freddo e distaccato, generava frustrazione nella piccola. Chiedeva perciò l'affidamento esclusivo della minore con limitazione del ruolo paterno alle sole decisioni di maggiore interesse. Ometteva di depositare buste paga ed estratti conto relative all'anno 2025.
In data 26.11.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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Sulla tardività della comparsa conclusionale depositata da parte resistente e sulla richiesta di rimessione in termini.
Parte convenuta ha depositato la propria comparsa conclusionale solo in data 16.10.2025 e, quindi, oltre la scadenza del termine di 60 giorni di cui all'art. 190 c.p.c. (scadente nello specifico il
13.10.2025) e ha formulato per la prima volta in tale comparsa conclusionale domanda di condanna del ricorrente alla corresponsione del mantenimento di dalla nascita fino al suo avvenuto CP_2 riconoscimento.
Premesso che alla presente causa, iscritta a ruolo il 10.6.2022, è applicabile la disciplina codicistica anteriore alla Riforma Cartabia, si osserva che la violazione dei termini perentori di cui all'art. 190
c.p.c. è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sè, del diritto di difesa (cfr. Cass. 26883/2019; Cass. 20180/2015), con la conseguenza che gli scritti conclusionali possono essere presi in considerazione dal giudice alla sola condizione che la parte li abbia tempestivamente depositati.
Posta la inammissibilità della comparsa tardivamente depositata dalla resistente, va evidenziato che, anche ove il succitato scritto defensionale fosse stato tempestivo, la domanda di condanna del Pt_1 alla corresponsione del mantenimento di dalla nascita fino al suo avvenuto riconoscimento CP_2 formulata per la prima volta in tale atto sarebbe stata parimenti inammissibile per violazione dei termini assertivi di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.. La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ha, infatti, la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicchè, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo (Cass. Sez.
III, 5 agosto 2005, n. 16582).
pagina 9 di 16 Circa la richiesta rimessione in termini, osserva il Tribunale che l'istituto della rimessione in termini a favore della parte che ne richiede l'applicazione, opera solo in caso in cui la parte dimostri di essere incorsa nella decadenza per caso fortuito, forza maggiore o comunque per impedimento non imputabile alla stessa, personalmente o al suo difensore. Nel caso di specie il procuratore di parte resistente si è limitato ad allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di malattia che ha impedito di svolgere la propria attività lavorativa nel periodo compreso tra il 10.10.2025 e il
14.10.2025, dichiarazione non idonea ad attestare l'esistenza di un legittimo impedimento. Infatti, la disciplina sulla documentazione amministrativa di cui al DPR 445/2000 ha previsto lo strumento della dichiarazione sostitutiva di certificazione per provare stati, qualità personali e fatti che sono già certificabili da una pubblica amministrazione, tra i quali luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio, ma non può, all'evidenza, avere ad oggetto l'attestazione dell'esistenza di una malattia, attestazione riservata al personale medico dotato delle relative competenze.
La richiesta di rimessione in termini formulata dalla resistente è pertanto infondata.
Sull' istanza istruttoria circa l'espletamento di nuova CTU.
Non si ravvisa la necessità di licenziare nuova CTU ritenendo sufficiente quella in atti, caratterizzata da esaustività, logica e coerenza, così come integrata dalle costanti relazioni dei servizi incaricati che hanno evidenziato l'evoluzione nel tempo delle prescrizioni fornite dalla CTU e hanno consentito al
Tribunale di conformarvi in tempo reale le proprie decisioni.
Sull'affidamento della minore.
Le conclusioni cui è giunta la CTU, così come sopra riportate, hanno trovato nel corso del giudizio puntuale riscontro nelle relazioni dei Servizi Sociali i quali hanno dato atto del contegno tenuto dalla madre che, in spregio alle disposizioni del Tribunale, ha reiteratamente assunto un atteggiamento non collaborativo con i servizi e ostacolante la costruzione di un rapporto tra il padre e la figlia
, atteggiamento mantenuto dalla sig.ra anche a seguito dell'affidamento della minore ai CP_2 CP_1 servizi sociali.
La resistente ha, infatti, continuato ad ostacolare l'operato dei servizi e ad impedire il corretto svolgimento della funzione di affidamento assegnata con ciò arrecando alla minore concreto pregiudizio;
in particolare, senza addurre alcun legittima motivazione, ha diffidato i Servizi Sociali da qualsiasi decisione in merito all'iscrizione della piccola alla scuola dell'infanzia così privando la figlia della possibilità di sperimentare rapporti con i propri pari e di sviluppare la sua socialità, nonché fare esperienza al di fuori della comfort zone costituita da una quotidianità in cui la piccola è
a contatto per la maggior parte del tempo solo con la figura materna o, al massimo, con il nucleo familiare d'origine che gravita attorno a quest'ultima.
pagina 10 di 16 Parallelamente, ostacolando sistematicamente il rapporto con il padre (valutato come indispensabile dalla CTU anche alla luce dell'assenza di alcun potenziale pregiudizio), ha privato la minore di un apporto fondamentale alla sua equilibrata crescita psico fisica. Vanno in tal senso, evidenziati gli innumerevoli sabotaggi posti in essere della nei confronti del Servizio Sociale nonché dello CP_1 stesso ricorrente annullando gli incontri programmati tra il padre e la piccola oppure presentandosi in ritardo e negando la disponibilità agli assistenti sociali incaricati di riprogrammare gli incontri
La SI.ra ha dimostrato, conformemente a quanto evidenziati in sede di CTU, di far confusione CP_1 tra i propri vissuti e quelli della piccola nei rapporti con il sovrapponendo così il piano CP_2 Pt_1 genitoriale e quello personale (cfr. pag. 71 elaborato) e di non aver intenzione di rinunciare a quel rapporto esclusivo ed escludente creato con la figlia che era già stato oggetto di particolare attenzione da parte della CTU.
L'inadeguatezza genitoriale della madre come sopra evidenziata, valutata unitamente all'assenza di un consolidato rapporto di conoscenza e confidenza tra il padre e la minore, impongono la conferma dell'affidamento di ai servizi sociali territorialmente competenti che potranno assumere in via CP_2 esclusiva, previa consultazione con i genitori, e tenuto conto dell'interesse della minore, tutte le decisioni riguardanti l'istruzione (comprensiva, quindi, dell'iscrizione a scuola dell'infanzia o altri istituti scolastici, scelta delle attività di svago e tempo libero), l'educazione, l'abitazione e residenza nonchè la salute della minore.
La tenera età di e il suo rapporto simbiotico con la madre consigliano, allo stato, il CP_2 mantenimento della sua collocazione presso la madre onde evitare un trauma alla piccola dovuto al repentino distacco;
le inadeguatezze genitoriali riscontrate giustificano, tuttavia, l'assoluta necessità della prosecuzione delle prese in carico disposte e di un costante monitoraggio diurno presso l'abitazione materna per valutare l'adeguatezza dell'ambiente e la corretta crescita affettiva e relazionale della minore nonché l'immediata attivazione di un intervento educativo domiciliare in favore di , anche in previsione degli ampliamenti e liberalizzazioni in contesto paterno. CP_2
L'elevata conflittualità genitoriale consiglia la presa in carico di presso la NPI, al fine di CP_2 valutare il benessere psicologico della stessa e fornire un sostegno in relazione alle capacità genitoriali di entrambe le parti, nonché la prosecuzione della presa in carico, non solo del nucleo familiare primario della piccola , ossia dei SInori e , ma anche delle rispettive CP_2 Pt_1 CP_1 famiglie, di origine e di successiva formazione, al fine di arginare situazioni e contesti non confacenti al benessere della minore.
Si rappresenta, inoltre, la necessità che i genitori proseguano i rispettivi percorsi psicologici individuali finalizzati, da un lato, ad elaborare gli eventi traumatici connessi alla loro relazione e alla loro separazione e, dall'altro, ad approcciarsi in modo non disfunzionale alla genitorialità.
pagina 11 di 16 L'andamento positivo degli incontri padre figlia, secondo quanto riscontrato dall'esame delle relazioni periodiche dei Servizi Sociali, nonostante la discontinuità con cui gli stessi sono avvenuti, consiglia un loro ampliamento e una graduale liberalizzazione, nel rispetto delle condizioni di salute psico fisica di , con previsione di due incontri a settimana ciascuno di due ore, con la presenza, CP_2 circoscritta ai primi mesi, di un operatore, con previsione di alcuni momenti a gestione autonoma del padre, all'interno dell'incontro, ipotizzando anche l' allontanamento dell'operatore per alcuni minuti;
in seguito ad ulteriori valutazioni, si provvederà al coinvolgimento graduale del sig. anche Pt_1 negli accompagnamenti a casa dopo la scuola, strutturabili come momenti di merenda insieme sia all'interno che all'esterno dei locali deputati, inizialmente alla presenza dell'operatore, procedendo a graduale liberalizzazione. I Servizi sociali contemporaneamente predisporranno, nei tempi e nei modi ritenuti maggiormente confacenti al benessere della minore, una graduale interazione di CP_2 con la nuova compagna del padre e con la sorellina, nonché, successivamente, con i nonni paterni, al fine di preparare il graduale ingresso della minore all'interno della famiglia paterna e per poter successivamente, sempre previa consultazione degli operatori all'uopo autorizzati, disporre la permanenza della minore presso il padre due giornate infrasettimanali e a week end alterati dal sabato mattina alla domenica sera.
Alla luce delle condotte ostruzionistiche tenute dalla sig.ra nel corso dell'intero giudizio, si CP_1 ammonisce la resistente prescrivendole l'immediata cessazione delle stesse e la astensione per il futuro da comportamenti lesivi del diritto alla bigenitorialità della figlia.
In caso di violazione, i servizi incaricati provvederanno all'immediata segnalazione alla procura presso il Tribunale per i Minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Sull'istanza di autorizzazione all'iscrizione d alla scuola dell'infanzia CP_2
Per quanto sopra esposto, al fine di favorire una maggiore socializzazione di con i suoi coetanei CP_2
e consentirle di sperimentare il rapporto con i pari, stante anche l'età della piccola che è prossima ormai ai quattro anni, si invitano i servizi sociali affidatari ad iscrivere senza ritardo alla scuola CP_2 dell'infanzia, scegliendo tra quelle maggiormente adatte alle esigenze della minore.
Sul contributo di mantenimento
Con ordinanza dell'11.04.2024 questo Collegio ha disposto a carico del un contributo a titolo Pt_1 di mantenimento per la minore nella misura di 300,00 euro mensili da corrispondere alla , CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie. Dall'esame degli estratti conti depositati dal si evince che Pt_1 la suddetta erogazione è regolarmente avvenuta.
Si dà atto, inoltre, della tempestività del deposito da parte del ricorrente della documentazione reddituale, fiscale e bancaria relativa al periodo 2022 - 2025 nonché dell'esaustività della stessa.
Dalla documentazione depositata in atti, emerge che:
pagina 12 di 16 - il sig. dal novembre 2024 lavora come falegname presso la Ferrero Home design con Pt_1 retribuzione mensile netta di circa € 2.100/2.300 per 14 mensilità, è diventato padre nel maggio
2024 di una bambina, vive con la compagna in un appartamento in locazione con canone mensile di
€ 400, oltre utenze e spese condominiali, corrisponde mensilmente € 172 ed € 284 per due finanziamenti, non è titolare di beni immobili, è titolare di una vettura Nissan del 2016 acquistata usata nel 2025 e di una moto immatricolata nel 2005;
- la sig.ra è insegnante a chiamata all'istituito Castigliano di Asti dal mese di ottobre 2023 con CP_1 retribuzione dal 23.9.2024 al 30.6.2025 di € 700 al mese, dichiara di essere in disoccupazione nei mesi estivi in cui percepisce l'indennità di disoccupazione (NASpI), con stipula di nuovo contratto annuale a settembre di ogni anno, di essere titolare di Assegno di Inclusione (ADI), per € 450/470 al mese, di abitare in un immobile condotto in locazione, corrispondendo un canone mensile di €
370,00, oltre utenze e spese condominiali, .
Alla luce di quanto sopra e considerate, da una parte, la prevalente presenza della minore presso la madre e, dall'altra, la tenera età di e i proporzionali costi per il suo mantenimento nonché CP_2
l'esigenza per il sig. di provvedere al mantenimento anche della figlia nata nel 2024, appare Pt_1 adeguato confermare in € 300 il contributo mensile da porre a carico del padre per il mantenimento di , somma rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così CP_2 come individuate dal Protocollo datato 17.7.2017 che qui si richiama, conformemente alle richieste delle parti.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre in ragione della prevalente presenza della minore presso la stessa.
Sulla spese di lite e di CTU.
La prevalente soccombenza della resistente valutata unitamente al contegno tenuto nel corso del procedimento da parte dalla stessa (la quale più volte ha disatteso le diposizioni del Collegio e del
Giudice relatore sia in ordine agli incontri calendarizzati padre - figlia che in ordine alla produzione in giudizio della documentazione patrimoniale richiesta ai fini della determinazione dell'entrate, comprensive di assegno unico o altri eventuali contributi percepiti e/o percepibili per la minore, e delle uscite) giustificano la condanna della stessa alla corresponsione in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa, da considerarsi indeterminabile complessità media, della difficoltà della lite e delle attività in concreto svolte.
pagina 13 di 16 Le spese della curatrice speciale, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 10 marzo
2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa, da considerarsi indeterminabile complessità media, della difficoltà della lite e delle attività in concreto svolte, sono, per il principio di causalità, poste a carico solidale delle parti.
Le spese della CTU, liquidate in corso di casa, sono parimenti poste carico solidale delle parti, in virtù del principio di causalità
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P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa domanda, dispone:
- che la minore (nata a [...] il [...]) sia affidata ai servizi sociali Persona_1 territorialmente competenti che potranno assumere in via esclusiva, previa consultazione con i genitori e tenuto conto dell'interesse della minore, tutte le decisioni riguardanti l'istruzione
(comprensiva, quindi, dell'iscrizione a scuola dell'infanzia o altri istituti scolastici, scelta delle attività di svago e tempo libero), l'educazione, l'abitazione e residenza nonchè la salute della minore;
- che la minore resti collocata presso la madre ove avrà la sua residenza;
- che il sig. potrà vedere la figlia in luogo neutro, alla presenza di un operatore, due volte Parte_1
a settimana per la durata ciascuna di due ore, con progressivo ampliamento e graduale liberalizzazione, nel rispetto delle condizioni di salute psico fisica di , secondo le indicazioni di CP_2 cui in parte motiva;
- la prosecuzione delle prese in carico della minore e del nucleo familiare primario nonchè delle rispettive famiglie, di origine e di successiva formazione, con predisposizione di un costante monitoraggio diurno presso l'abitazione materna per valutare l'adeguatezza dell'ambiente e la corretta crescita affettiva e relazionale della minore, nonché l'immediata attivazione di un intervento educativo domiciliare in favore di , anche in previsione degli ampliamenti e liberalizzazioni in CP_2 contesto paterno;
- la presa in carico di presso la NPI territorialmente competente al fine di valutare il benessere CP_2 psicologico della stessa e fornire un sostegno in relazione alle capacità genitoriali di entrambe le parti;
- che il sig. contribuisca al mantenimento della minore versando entro il 5 di ogni mese Parte_1 alla sig.ra la somma di euro € 300, somma rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo di questo Tribunale datato
17.7.2017 che qui si richiama;
- l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
CP_1
pagina 14 di 16 invita fortemente i genitori a proseguire i rispettivi percorsi psicologici individuali finalizzati, da un lato, ad elaborare gli eventi traumatici connessi alla loro relazione e alla loro separazione e, dall'altro, ad approcciarsi in modo non disfunzionale alla genitorialità; ammonisce la resistente all'immediata cessazione delle condotte ostative e alla futura astensione da comportamenti lesivi del diritto alla bigenitorialità della figlia, prescrivendo, in caso di violazione, che i servizi incaricati provvedano all'immediata segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i
Minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
invita i servizi sociali affidatari ad iscrivere senza ritardo alla scuola dell'infanzia, scegliendo CP_2 tra quelle maggiormente adatte alle esigenze della minore;
condanna la sig. ra a corrispondere in favore del ricorrente le spese del presente CP_1 procedimento che liquida in complessivi € 6.500, oltre spese generali, IVA e CPA, se e come per legge;
condanna e , in via solidale tra loro, a corrispondere in favore dello Stato, le Parte_1 CP_1 spese del curatore speciale della minore che liquida in complessivi € 6.500, oltre spese generali, IVA
e CPA, se e come per legge;
pone definitivamente le spese della CTU, già liquidate in corso di causa, a carico delle parti Pt_1
[... e nella misura del 50%, ferma la solidarietà nei confronti del CTU. CP_1
Manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza alle parti, al PM, ai servizi sociali e di NPI territorialmente competenti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 10.12.2025.
IL GIUDICE Est.
Dr.ssa AR ZZ
IL PRESIDENTE
Dr. Gian Andrea Morbelli
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