Articolo 201 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 200Articolo 202
Versione
20 settembre 1975
Art. 201.
L' articolo 737 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 737 - Soggetti tenuti alla collazione. - I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto cio' che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da cio' dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975