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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/10/2025, n. 4065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4065 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4134/2020
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
TA NN Presidente UD ER Giudice relatrice Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4134/2020 R.G., avente come oggetto: “separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Chiari (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dall'Avv. Roberta Massetti, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso CP_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. Salvatore Interlici, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata nel fascicolo telematico in data
14.11.2022
RESISTENTE
Con l'intervento di in qualità di curatore speciale dei minori e Controparte_2 Persona_1
Persona_2 E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTI
CONCLUSIONI (come da udienza del 14.5.2025)
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa”:
1. sulla separazione dei coniugi:
- pronunciare la separazione tra i coniugi e unitisi con Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario a ad RO (BS) il giorno 25.09.2004 trascritto nel Registro dell'Ufficio dello stato civile di RO al n. 14 - Parte II – Serie A;
2. Affido e collocamento dei figli minori e Per_1 Per_2 Per Alla luce del percorso intrapreso con il Servizio Tutela Minori di , si chiede: 2a) disporre l'affidamento ai Servizi Sociali dei minori e con collocamento Per_2 Persona_1 degli stessi presso la residenza del padre;
CP_1 2b) prosecuzione del servizio di monitoraggio della situazione familiare da parte del Servizio Per Tutela Minori di , che potrà impartire direttive e prescrizioni ai genitori;
2c) disporre che la madre concordi direttamente con i Servizi Sociali la ripresa Parte_1 degli incontri protetti con i figli e attualmente sospesi, stante le attuali difficoltà Per_1 Per_2 riscontrate e secondo le modalità meglio rispondenti all'interesse dei minori e nell'ottica di riavvicinamento dei rapporti madre-figli;
2d) la madre proseguirà a contattare i figli telefonicamente ed il signor Parte_1 Per_1 si renderà parte attiva nel sostenere tali contatti madre-figli;
3) Concorso al mantenimento dei figli minori e Per_2 Per_1 3a. Porre a carico della signora a titolo di concorso al mantenimento dei figli, Parte_1 fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'indipendenza economica, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di Euro 200,00= ovvero Euro 100,00= per ciascun figlio, da corrispondere alla madre, somma in ogni caso rivalutabile annualmente al 100% sulla base degli indici ISTAT oltre al 50% delle spese di carattere straordinario come da “Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” sottoscritto dall'intestato Tribunale in data 14 luglio 2016. Tale contributo comprende le spese ordinarie, ed in particolare: vitto, spese per utenze ed occupazioni domestiche, compiti di cura delle minori, spese per acquisto di cancelleria, acquisto abbigliamento, mensa scolastica, trasporto, trasporto scolastico, etc…; - disporre che le spese straordinarie necessarie, che quindi non richiedono il preventivo accordo, con imputazione tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, sono le seguenti: spese medico- sanitarie (visite specialistiche prescritte dal medico curante, trattamenti sanitari non coperti dal SSN, cure dentistiche ed odontoiatriche presso strutture pubbliche) e spese scolastiche ( rette, tasse scolastiche o universitarie imposte da istituti pubblici, gite scolastiche senza pernottamento, acquisto dei libri di testo dalla scuola elementare sino all'università);
- disporre che le ulteriori spese straordinarie, che quindi richiedono il previo accordo dei genitori, con imputazione in ragione del 50% a carico del padre e 50% a carico della madre, purché previamente concordate e documentate;
sono: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari anche erogati da SSN, farmaci particolari;
spese scolastiche, quali rette e tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, lezioni private, corsi di recupero, spese di permanenza fuori casa presso la sede universitaria, gite scolastiche con pernottamento;
spese ricreative, sportive ed extrascolastiche ( corsi estivi, grest, hobbies, abbonamenti a riviste, viaggi). 3b. L'assegno unico erogato dall'Inps a sostegno della famiglia da destinare alle necessità quotidiane dei figli verrà richiesto e percepito integralmente dal signor;
CP_1
3c. tutte le somme percepite a titolo di assegno di invalidità INPS dal figlio minore Per_1 passate, presenti e future rimarrano accreditate sull'apposito libretto postale e potranno essere utilizzate solo ed in espresso accordo tra i genitori;
4) Sulla casa coniugale La casa coniugale, sita nel Comune di RO (BS), Via Orti n. 41 è già stata venduta di comune accordo tra i coniugi e l'arredo è stato diviso tra gli stessi.
5) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa a titolo di mantenimento dichiarando di essere economicamente autonomi ed in grado di provvedere a se stessi;
6) I coniugi si danno atto reciprocamente, di avere provveduto a comporre e definire, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione di natura patrimoniale relativa ai loro rapporti economici, e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione, essendo gli stessi economicamente indipendenti”; Per parte resistente:
“1) In merito all'affido e al collocamento dei minori a) disporre l'affido esclusivo al signor dei minori e , con CP_1 Per_2 Per_1 collocazione e residenza presso l'abitazione del padre in Nigoline di Corte Franca, Via Giovanni Casa n. 41; b) mantenere sospesi gli incontri con la madre in quanto giudicati impossibili da effettuare. 2) In merito al concorso nel mantenimento a) rigettare le istanze avversarie in tema di mantenimento dei figli minori e e porre Per_2 Per_1 a carico della signora a titolo di concorso al mantenimento dei figli, fino a Parte_1 quando gli stessi non avranno raggiunto l'indipendenza economica, la somma di €.500,00 (€.250,00 per ogni figlio), mensile da versarsi al signor rivalutabile annualmente CP_1 del 100% sulla base degli indici ISTAT e/o la diversa somma ritenuta di giustizia;
b) le spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludico-sportive-ricreative, necessarie per i figli, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore. c) l'assegno universale sia chiesto e disposto in favore dei minori;
d) le spese richieste dal Comune di Corte Franca relative alle rette servizi educative, a favore dei minori e per cui è previsto piano di rateazione N. 51401202500007254 a Per_1 Per_2 carico del signor , vengano corrisposte nella misura del 50% dalla signora CP_1
.”; Parte_1 Per l'intervenuto curatore speciale dei minori e : “preso atto del contenuto delle Per_2 Per_1 ultime relazioni, dell'incontro avuto con i minori, chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia: 1) In merito all'affido e al collocamento dei minori In via principale: a) disporre l'affido esclusivo al Sig. che, secondo quanto emerge CP_1 dall'osservazione dell'equipe minorile, presenta capacità a livello affettivo, pur mantenendo alcune lacune dal punto di vista normativo. Tale scelta incontra la volontà dei minori, mentre l'eventuale affido condiviso non si ritiene sia attuabile in quanto permangono le difficoltà di dialogo tra i genitori e tra i minori e la madre inquanto gli stessi ravvisano maggiormente nella figura del padre il loro centro decisionale. b) Confermare l'attuale collocazione presso l'abitazione del padre, che consente di avere la presenza dei nonni paterni come forma di supporto. c) Mantenere sospesi gli incontri con la madre poiché, al momento, sono stati giudicati impossibili da effettuare in quanto, anche il solo parlarne, crea fortissima resistenza ed attivazione psicologica nei minori;
In via subordinata: mantenere l'affido dei minori al Servizio Tutela per la prosecuzione della vigilanza e del monitoraggio rispetto alle dinamiche relazionali, di accudimento e gestionali di e Per_1
Per_2
2) In merito al concorso nel mantenimento Data la collocazione di e disporre Per_1 Per_2 che la Sig.ra versi al Sig. a titolo di contributo nel mantenimento dei Parte_1 Per_1 due figli e sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno), o altra ritenuta di giustizia e compatibile con le disponibilità economiche della stessa, a mezzo bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT;
Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludico-sportive-ricreative necessarie per i figli, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore secondo il Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli avvocati di Brescia del 14.07.2016; L'assegno universale sia richiesto e disposto in favore dei minori.
3) In ogni caso mantenere in capo ai servizi sociali territorialmente competenti il monitoraggio della situazione dei genitori e dei minori fornendo agli stessi tutti i supporti utili e necessari compreso il sostegno psicologico, con obbligo di aggiornamento all'Autorità Giudiziaria in caso di pregiudizio per i minori”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.4.2020 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario ad RO (BS) in data 25.9.2004 con trascritto nel registro degli atti CP_1 di matrimonio del predetto Comune al n. 14, parte II, serie A, anno 2004, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale erano nati, entrambi il 2.8.2010, i figli gemelli e aggiungendo che la casa familiare, in comproprietà fra i coniugi nella Per_1 Per_2 misura di ½ ciascuno, era sita ad RO (BS), in via Orti n. 14, immobile successivamente venduto nell'accordo dalle parti.
Ella riferiva di aver lavorato come operaia dal 2001 al 2012 e di aver lasciato il lavoro dopo la nascita dei figli in accordo con il marito per dedicarsi in via esclusiva alle esigenze familiari, e di essere stata incolpata della fine del matrimonio dal coniuge, supportato dai figli da lui influenzati, i quali avevano lasciato la casa coniugale nel gennaio 2020 e, da allora, avevano rifiutato di incontrarla.
La ricorrente chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione con affidamento condiviso dei figli
(richiesta poi mutata in affidamento ai Servizi Sociali competenti), con collocamento prevalente presso di sé (richiesta poi mutata in collocamento prevalente presso il padre), frequentazioni della madre mediate dai Servizi Sociali, e un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre di
€ 300,00 mensili per ciascun figlio (domanda poi mutata in un contributo a proprio carico di €
100,00 mensili per ciascun figlio, ossia di € 200,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza presidenziale del 12.1.2021 compariva per affermare l'addebitabilità CP_1 della crisi coniugale alle relazioni fedifraghe intrattenute dalla moglie con due uomini, uno dei quali sarebbe stato il compagno attuale della ricorrente.
Egli chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione con addebito alla ricorrente (domanda di addebito poi oggetto di rinuncia nel corso del giudizio), l'affidamento super esclusivo dei figli a sé, con collocamento prevalente presso di sé, la sospensione degli incontri madre- figli, e di porre,
a carico della madre, un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 250,00 mensili per ciascuno (ossia ad € 500,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale, in via provvisoria ed urgente, veniva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso il padre e frequentazione della madre a weekend alternati e un pomeriggio infrasettimanale (il mercoledì) dall'uscita da scuola alle 20:30, e veniva posto, a carico della ricorrente, un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 50,00 mensili per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dopo essere stato notiziato dai Servizi Sociali dell'abbandono scolastico di il Giudice, Per_2 dapprima, con ordinanza a verbale dell'udienza del 28.7.2021, affidava i minori ai Servizi Sociali competenti con il mandato di inserirli in un ambito di socializzazione di comunità diurna e di curarne l'inserimento scolastico con eventuale doposcuola, e di favorire gli incontri in presenza con la madre, conservando il collocamento prevalente dei minori presso il padre e nominando curatore speciale di e l'Avv. il quale, infine, aderiva alle Per_1 Per_2 CP_2 conclusioni rassegnate dal resistente, e, poi, con ordinanza a verbale dell'udienza del giorno
8.2.2022, disponeva il collocamento di in una comunità educativa, nella quale il minore Per_2 effettivamente si trasferiva il 2.3.2022, mantenendo la frequentazione del centro diurno per Per_1
e prescrivendo alle parti incontri di sostegno alla genitorialità.
Successivamente, preso atto dei buoni risultati dell'inserimento di nella comunità Per_2 educativa, sia sul versante del rispetto delle regole che su quello scolastico, con ordinanza a verbale dell'udienza del 16.11.2022, il Giudice disponeva la cessazione della comunità residenziale per e il suo rientro presso il padre attualmente collocatario, e, infine, preso Per_2 atto del netto rifiuto dei figli di incontrare la madre, con ordinanza a verbale dell'udienza del
28.2.2025, sospendeva gli incontri assistiti madre- figli.
La causa veniva istruita esclusivamente in via documentale e con le relazioni dei Servizi Sociali depositate in giudizio, stante la rinuncia delle parti alle prove orali inizialmente ammesse, e, all'udienza del 14.5.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza, avvenuta il 15.5.2025.
***
1. Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti vivono separate dal gennaio 2020, ossia da quando il resistente ha lasciato insieme ai figli minori la casa coniugale, dove è rimasta ad abitare, almeno in un primo momento, la ricorrente. L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in sede di udienza presidenziale e in sede di precisazione delle conclusioni, ove entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2. Sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici genitori- figli
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento dei figli ai Servizi Sociali territorialmente competenti, mentre il resistente ha insistito nella domanda di affidamento super esclusivo dei minori a sé stesso originariamente proposta.
Nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che vada disposto l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori quando si ravvisa il disinteresse dell'altro genitore, desumibile da inadempienze significative nei doveri genitoriali, che rende concretamente impossibile l'esercizio di una genitorialità condivisa (Trib. Padova sez. I, sent. 12.02.2025).
Nel caso di specie, i rapporti fra la madre e i figli minori si sono interrotti sostanzialmente dal mese di gennaio 2020 poiché i tentativi successivi posti in essere dai Servizi Sociali per ripristinarli non hanno avuto buon esito, pertanto, la non conosce affatto le esigenze dei Parte_1 propri figli né i loro desideri e l'esercizio di un potere decisionale in merito appare impraticabile.
Per converso, il ha dimostrato di riuscire a collaborare con i Servizi Sociali durante il Per_1 corso del presente giudizio, partecipando attivamente agli interventi da loro suggeriti, anche quando ciò ha significato accettare che il figlio fosse trasferito a vivere presso una Per_2 comunità educativa, e cooperando, sebbene dopo l'adozione di un'iniziale condotta ostativa, al recupero dei rapporti madre- figli. Egli, inoltre, rappresenta un indubbio punto di riferimento affettivo e materiale per i figli, così che appare più opportuno attribuire a lui il potere decisorio sulle questioni loro inerenti piuttosto che conservare il regime di affidamento degli stessi ai
Servizi Sociali competenti, regime che ha avuto una propria utilità sinora, soprattutto nel risolvere il problema dell'abbandono scolastico di ma che ha ormai esaurito la sua Per_2 funzione, non essendovi ulteriori spazi, all'attualità, per tentare ancora un riavvicinamento fra madre e figli mediante l'organizzazione di incontri protetti, e non apparendo più il Per_1 animato da un'intenzione ostile nei confronti dell'ex moglie od ostativa alla ripresa dei rapporti fra costei e i minori ove questi ultimi li desiderassero.
Per le ragioni sopra esposte l'affidamento dei minori e alla madre non appare Per_1 Per_2 confacente ai loro interessi, mentre appare tale quello esclusivo al padre, nella forma così detta
“rafforzata” o “superesclusiva” di cui all'art. 337-quater, comma 3, c.c., in cui anche le scelte di maggiore interesse in relazione alla prole (relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale, al rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli) sono assunte dal solo genitore affidatario.
Il collocamento prevalente dei minori non può che essere disposto presso il unico Per_1 genitore col quale essi convivono dal mese di gennaio 2020.
Per quanto riguarda gli incontri con la madre, invece, questi debbono, allo stato, rimanere sospesi e potranno riprendere, su richiesta della madre ai Servizi, solo ove questi ultimi, nel corso del monitoraggio amministrativo del nucleo familiare in questa sede disposto, accertino l'esistenza di indici positivi in tal senso, in conformità ai desideri espressi dai minori.
Appare opportuno, infine, prescrivere ai Servizi Sociali incaricati di monitorare il nucleo familiare in via amministrativa per un anno a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza, per verificare se l'affidamento super esclusivo dei figli al padre sia confacente all'interesse dei minori e se questi ultimi manifestino la volontà di riprendere la frequentazione della madre, con incarico, in tal caso, di provvedere ad organizzare incontri assistiti fra la e i figli, stabilendone il calendario in conformità ai desideri dei minori, con facoltà di Parte_1 disporne una progressiva liberalizzazione in rapporto al loro andamento, e con prescrizione di comunicare eventuali situazioni di pregiudizio riscontrate alla competente procura minorile.
Per quanto attiene agli aspetti economici, considerate le condizioni reddituali delle parti (il reddito netto mensile della ricorrente è stato pari ad € 1.370,00 nel 2022 e ad € 1.509,00 nel 2023, mentre quello del resistente ad € 1.838,00 nel 2018), l'assenza di frequentazioni materne,
l'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sul resistente, l'età e le esigenze dei minori, appare equo porre a carico della madre un contributo al mantenimento dei figli minori di € 250,00 mensili per ciascuno (ossia di € 500,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Sull'ulteriore domanda del resistente
La domanda avanzata dal resistente, di condannare la ricorrente a corrispondergli il 50% delle spese richieste dal Comune di Corte Franca relative alle rette servizi educative, a favore dei minori e per cui è previsto piano di rateazione N. 51401202500007254 a carico Per_1 Per_2 di , deve essere dichiarata inammissibile in quanto priva di connessione forte con CP_1 la domanda di separazione e soggetta al rito ordinario a differenza di quest'ultima, a norma dell'art. 40, comma 3, c.p.c.
4. Sulle spese di lite
In considerazione dell'andamento del presente giudizio e degli accadimenti verificatisi nel nucleo familiare, tali da richiedere l'intervento dei Servizi Sociali e la nomina di un curatore speciale dei minori, le spese di lite debbono essere compensate fra le parti nella misura del 50% e il restante 50% deve essere posto a carico della ricorrente, mentre entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, dovranno rimborsare le spese di lite sostenute dal curatore speciale nominato, avendo entrambe concorso a rendere necessaria la sua nomina. Le spese debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1 CP_1
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Affida in via esclusiva i figli minori e al padre, Persona_1 Persona_2 attribuendo allo stesso l'esercizio in via esclusiva della responsabilità CP_1 genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337- quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale dei figli, ivi compresi il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore degli stessi, con collocamento prevalente presso il padre e sospensione della frequentazione della madre, la quale potrà riprendere solo su richiesta della madre stessa ai Servizi Sociali e solo ove questi ultimi, nel corso del monitoraggio amministrativo del nucleo familiare in questa sede disposto, accertino l'esistenza di indici positivi in tal senso, in conformità ai desideri espressi dai minori;
4) Incarica i Servizi Sociali competenti di monitorare il nucleo familiare in via amministrativa per un anno a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza, per verificare se l'affidamento super esclusivo dei figli al padre sia confacente all'interesse dei minori e se questi ultimi manifestino la volontà di riprendere la frequentazione della madre, con incarico, in tal caso, anche di provvedere ad organizzare incontri assistiti fra la e i figli, Parte_1 stabilendone il calendario in conformità ai desideri dei minori, con facoltà di disporne una progressiva liberalizzazione in rapporto al loro andamento, e con prescrizione di comunicare eventuali situazioni di pregiudizio riscontrate alla competente procura minorile;
5) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1
on il versamento di un assegno dell'importo di Persona_1 Persona_2
€ 250,00 mensili per ciascuno (ossia di € 500,00 mensili complessivi), da corrispondere ogni mese entro il giorno 20, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
6) Dichiara inammissibile la domanda avanzata dal resistente di condanna della ricorrente a corrispondergli il 50% delle spese richieste dal Comune di Corte Franca relative alle rette servizi educative, a favore dei minori e Per_1 Per_2
7) COMPENSA fra le parti, ricorrente e resistente, le spese di lite del presente giudizio nella misura del 50%, e, per l'effetto, CONDANNA la ricorrente, a Parte_1 rimborsare al resistente, il restante 50%, che liquida in € 1.904,50 per CP_1 compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
8) CONDANNA la ricorrente, e il resistente, a Parte_1 CP_1 rimborsare, ciascuno nella misura del 50%, le spese di lite del presente giudizio sostenute dal curatore speciale dei minori, Avv. che liquida in € 3.809,00 per CP_2 compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e ai Servizi Sociali incaricati e per gli ulteriori adempimenti di competenza. Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 25.9.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
UD ER TA NN
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
TA NN Presidente UD ER Giudice relatrice Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4134/2020 R.G., avente come oggetto: “separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Chiari (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dall'Avv. Roberta Massetti, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso CP_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. Salvatore Interlici, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata nel fascicolo telematico in data
14.11.2022
RESISTENTE
Con l'intervento di in qualità di curatore speciale dei minori e Controparte_2 Persona_1
Persona_2 E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTI
CONCLUSIONI (come da udienza del 14.5.2025)
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa”:
1. sulla separazione dei coniugi:
- pronunciare la separazione tra i coniugi e unitisi con Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario a ad RO (BS) il giorno 25.09.2004 trascritto nel Registro dell'Ufficio dello stato civile di RO al n. 14 - Parte II – Serie A;
2. Affido e collocamento dei figli minori e Per_1 Per_2 Per Alla luce del percorso intrapreso con il Servizio Tutela Minori di , si chiede: 2a) disporre l'affidamento ai Servizi Sociali dei minori e con collocamento Per_2 Persona_1 degli stessi presso la residenza del padre;
CP_1 2b) prosecuzione del servizio di monitoraggio della situazione familiare da parte del Servizio Per Tutela Minori di , che potrà impartire direttive e prescrizioni ai genitori;
2c) disporre che la madre concordi direttamente con i Servizi Sociali la ripresa Parte_1 degli incontri protetti con i figli e attualmente sospesi, stante le attuali difficoltà Per_1 Per_2 riscontrate e secondo le modalità meglio rispondenti all'interesse dei minori e nell'ottica di riavvicinamento dei rapporti madre-figli;
2d) la madre proseguirà a contattare i figli telefonicamente ed il signor Parte_1 Per_1 si renderà parte attiva nel sostenere tali contatti madre-figli;
3) Concorso al mantenimento dei figli minori e Per_2 Per_1 3a. Porre a carico della signora a titolo di concorso al mantenimento dei figli, Parte_1 fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'indipendenza economica, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di Euro 200,00= ovvero Euro 100,00= per ciascun figlio, da corrispondere alla madre, somma in ogni caso rivalutabile annualmente al 100% sulla base degli indici ISTAT oltre al 50% delle spese di carattere straordinario come da “Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” sottoscritto dall'intestato Tribunale in data 14 luglio 2016. Tale contributo comprende le spese ordinarie, ed in particolare: vitto, spese per utenze ed occupazioni domestiche, compiti di cura delle minori, spese per acquisto di cancelleria, acquisto abbigliamento, mensa scolastica, trasporto, trasporto scolastico, etc…; - disporre che le spese straordinarie necessarie, che quindi non richiedono il preventivo accordo, con imputazione tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, sono le seguenti: spese medico- sanitarie (visite specialistiche prescritte dal medico curante, trattamenti sanitari non coperti dal SSN, cure dentistiche ed odontoiatriche presso strutture pubbliche) e spese scolastiche ( rette, tasse scolastiche o universitarie imposte da istituti pubblici, gite scolastiche senza pernottamento, acquisto dei libri di testo dalla scuola elementare sino all'università);
- disporre che le ulteriori spese straordinarie, che quindi richiedono il previo accordo dei genitori, con imputazione in ragione del 50% a carico del padre e 50% a carico della madre, purché previamente concordate e documentate;
sono: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari anche erogati da SSN, farmaci particolari;
spese scolastiche, quali rette e tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, lezioni private, corsi di recupero, spese di permanenza fuori casa presso la sede universitaria, gite scolastiche con pernottamento;
spese ricreative, sportive ed extrascolastiche ( corsi estivi, grest, hobbies, abbonamenti a riviste, viaggi). 3b. L'assegno unico erogato dall'Inps a sostegno della famiglia da destinare alle necessità quotidiane dei figli verrà richiesto e percepito integralmente dal signor;
CP_1
3c. tutte le somme percepite a titolo di assegno di invalidità INPS dal figlio minore Per_1 passate, presenti e future rimarrano accreditate sull'apposito libretto postale e potranno essere utilizzate solo ed in espresso accordo tra i genitori;
4) Sulla casa coniugale La casa coniugale, sita nel Comune di RO (BS), Via Orti n. 41 è già stata venduta di comune accordo tra i coniugi e l'arredo è stato diviso tra gli stessi.
5) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa a titolo di mantenimento dichiarando di essere economicamente autonomi ed in grado di provvedere a se stessi;
6) I coniugi si danno atto reciprocamente, di avere provveduto a comporre e definire, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione di natura patrimoniale relativa ai loro rapporti economici, e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione, essendo gli stessi economicamente indipendenti”; Per parte resistente:
“1) In merito all'affido e al collocamento dei minori a) disporre l'affido esclusivo al signor dei minori e , con CP_1 Per_2 Per_1 collocazione e residenza presso l'abitazione del padre in Nigoline di Corte Franca, Via Giovanni Casa n. 41; b) mantenere sospesi gli incontri con la madre in quanto giudicati impossibili da effettuare. 2) In merito al concorso nel mantenimento a) rigettare le istanze avversarie in tema di mantenimento dei figli minori e e porre Per_2 Per_1 a carico della signora a titolo di concorso al mantenimento dei figli, fino a Parte_1 quando gli stessi non avranno raggiunto l'indipendenza economica, la somma di €.500,00 (€.250,00 per ogni figlio), mensile da versarsi al signor rivalutabile annualmente CP_1 del 100% sulla base degli indici ISTAT e/o la diversa somma ritenuta di giustizia;
b) le spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludico-sportive-ricreative, necessarie per i figli, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore. c) l'assegno universale sia chiesto e disposto in favore dei minori;
d) le spese richieste dal Comune di Corte Franca relative alle rette servizi educative, a favore dei minori e per cui è previsto piano di rateazione N. 51401202500007254 a Per_1 Per_2 carico del signor , vengano corrisposte nella misura del 50% dalla signora CP_1
.”; Parte_1 Per l'intervenuto curatore speciale dei minori e : “preso atto del contenuto delle Per_2 Per_1 ultime relazioni, dell'incontro avuto con i minori, chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia: 1) In merito all'affido e al collocamento dei minori In via principale: a) disporre l'affido esclusivo al Sig. che, secondo quanto emerge CP_1 dall'osservazione dell'equipe minorile, presenta capacità a livello affettivo, pur mantenendo alcune lacune dal punto di vista normativo. Tale scelta incontra la volontà dei minori, mentre l'eventuale affido condiviso non si ritiene sia attuabile in quanto permangono le difficoltà di dialogo tra i genitori e tra i minori e la madre inquanto gli stessi ravvisano maggiormente nella figura del padre il loro centro decisionale. b) Confermare l'attuale collocazione presso l'abitazione del padre, che consente di avere la presenza dei nonni paterni come forma di supporto. c) Mantenere sospesi gli incontri con la madre poiché, al momento, sono stati giudicati impossibili da effettuare in quanto, anche il solo parlarne, crea fortissima resistenza ed attivazione psicologica nei minori;
In via subordinata: mantenere l'affido dei minori al Servizio Tutela per la prosecuzione della vigilanza e del monitoraggio rispetto alle dinamiche relazionali, di accudimento e gestionali di e Per_1
Per_2
2) In merito al concorso nel mantenimento Data la collocazione di e disporre Per_1 Per_2 che la Sig.ra versi al Sig. a titolo di contributo nel mantenimento dei Parte_1 Per_1 due figli e sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno), o altra ritenuta di giustizia e compatibile con le disponibilità economiche della stessa, a mezzo bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT;
Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludico-sportive-ricreative necessarie per i figli, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore secondo il Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli avvocati di Brescia del 14.07.2016; L'assegno universale sia richiesto e disposto in favore dei minori.
3) In ogni caso mantenere in capo ai servizi sociali territorialmente competenti il monitoraggio della situazione dei genitori e dei minori fornendo agli stessi tutti i supporti utili e necessari compreso il sostegno psicologico, con obbligo di aggiornamento all'Autorità Giudiziaria in caso di pregiudizio per i minori”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.4.2020 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario ad RO (BS) in data 25.9.2004 con trascritto nel registro degli atti CP_1 di matrimonio del predetto Comune al n. 14, parte II, serie A, anno 2004, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale erano nati, entrambi il 2.8.2010, i figli gemelli e aggiungendo che la casa familiare, in comproprietà fra i coniugi nella Per_1 Per_2 misura di ½ ciascuno, era sita ad RO (BS), in via Orti n. 14, immobile successivamente venduto nell'accordo dalle parti.
Ella riferiva di aver lavorato come operaia dal 2001 al 2012 e di aver lasciato il lavoro dopo la nascita dei figli in accordo con il marito per dedicarsi in via esclusiva alle esigenze familiari, e di essere stata incolpata della fine del matrimonio dal coniuge, supportato dai figli da lui influenzati, i quali avevano lasciato la casa coniugale nel gennaio 2020 e, da allora, avevano rifiutato di incontrarla.
La ricorrente chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione con affidamento condiviso dei figli
(richiesta poi mutata in affidamento ai Servizi Sociali competenti), con collocamento prevalente presso di sé (richiesta poi mutata in collocamento prevalente presso il padre), frequentazioni della madre mediate dai Servizi Sociali, e un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre di
€ 300,00 mensili per ciascun figlio (domanda poi mutata in un contributo a proprio carico di €
100,00 mensili per ciascun figlio, ossia di € 200,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza presidenziale del 12.1.2021 compariva per affermare l'addebitabilità CP_1 della crisi coniugale alle relazioni fedifraghe intrattenute dalla moglie con due uomini, uno dei quali sarebbe stato il compagno attuale della ricorrente.
Egli chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione con addebito alla ricorrente (domanda di addebito poi oggetto di rinuncia nel corso del giudizio), l'affidamento super esclusivo dei figli a sé, con collocamento prevalente presso di sé, la sospensione degli incontri madre- figli, e di porre,
a carico della madre, un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 250,00 mensili per ciascuno (ossia ad € 500,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale, in via provvisoria ed urgente, veniva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso il padre e frequentazione della madre a weekend alternati e un pomeriggio infrasettimanale (il mercoledì) dall'uscita da scuola alle 20:30, e veniva posto, a carico della ricorrente, un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 50,00 mensili per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dopo essere stato notiziato dai Servizi Sociali dell'abbandono scolastico di il Giudice, Per_2 dapprima, con ordinanza a verbale dell'udienza del 28.7.2021, affidava i minori ai Servizi Sociali competenti con il mandato di inserirli in un ambito di socializzazione di comunità diurna e di curarne l'inserimento scolastico con eventuale doposcuola, e di favorire gli incontri in presenza con la madre, conservando il collocamento prevalente dei minori presso il padre e nominando curatore speciale di e l'Avv. il quale, infine, aderiva alle Per_1 Per_2 CP_2 conclusioni rassegnate dal resistente, e, poi, con ordinanza a verbale dell'udienza del giorno
8.2.2022, disponeva il collocamento di in una comunità educativa, nella quale il minore Per_2 effettivamente si trasferiva il 2.3.2022, mantenendo la frequentazione del centro diurno per Per_1
e prescrivendo alle parti incontri di sostegno alla genitorialità.
Successivamente, preso atto dei buoni risultati dell'inserimento di nella comunità Per_2 educativa, sia sul versante del rispetto delle regole che su quello scolastico, con ordinanza a verbale dell'udienza del 16.11.2022, il Giudice disponeva la cessazione della comunità residenziale per e il suo rientro presso il padre attualmente collocatario, e, infine, preso Per_2 atto del netto rifiuto dei figli di incontrare la madre, con ordinanza a verbale dell'udienza del
28.2.2025, sospendeva gli incontri assistiti madre- figli.
La causa veniva istruita esclusivamente in via documentale e con le relazioni dei Servizi Sociali depositate in giudizio, stante la rinuncia delle parti alle prove orali inizialmente ammesse, e, all'udienza del 14.5.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza, avvenuta il 15.5.2025.
***
1. Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti vivono separate dal gennaio 2020, ossia da quando il resistente ha lasciato insieme ai figli minori la casa coniugale, dove è rimasta ad abitare, almeno in un primo momento, la ricorrente. L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in sede di udienza presidenziale e in sede di precisazione delle conclusioni, ove entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2. Sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici genitori- figli
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento dei figli ai Servizi Sociali territorialmente competenti, mentre il resistente ha insistito nella domanda di affidamento super esclusivo dei minori a sé stesso originariamente proposta.
Nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che vada disposto l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori quando si ravvisa il disinteresse dell'altro genitore, desumibile da inadempienze significative nei doveri genitoriali, che rende concretamente impossibile l'esercizio di una genitorialità condivisa (Trib. Padova sez. I, sent. 12.02.2025).
Nel caso di specie, i rapporti fra la madre e i figli minori si sono interrotti sostanzialmente dal mese di gennaio 2020 poiché i tentativi successivi posti in essere dai Servizi Sociali per ripristinarli non hanno avuto buon esito, pertanto, la non conosce affatto le esigenze dei Parte_1 propri figli né i loro desideri e l'esercizio di un potere decisionale in merito appare impraticabile.
Per converso, il ha dimostrato di riuscire a collaborare con i Servizi Sociali durante il Per_1 corso del presente giudizio, partecipando attivamente agli interventi da loro suggeriti, anche quando ciò ha significato accettare che il figlio fosse trasferito a vivere presso una Per_2 comunità educativa, e cooperando, sebbene dopo l'adozione di un'iniziale condotta ostativa, al recupero dei rapporti madre- figli. Egli, inoltre, rappresenta un indubbio punto di riferimento affettivo e materiale per i figli, così che appare più opportuno attribuire a lui il potere decisorio sulle questioni loro inerenti piuttosto che conservare il regime di affidamento degli stessi ai
Servizi Sociali competenti, regime che ha avuto una propria utilità sinora, soprattutto nel risolvere il problema dell'abbandono scolastico di ma che ha ormai esaurito la sua Per_2 funzione, non essendovi ulteriori spazi, all'attualità, per tentare ancora un riavvicinamento fra madre e figli mediante l'organizzazione di incontri protetti, e non apparendo più il Per_1 animato da un'intenzione ostile nei confronti dell'ex moglie od ostativa alla ripresa dei rapporti fra costei e i minori ove questi ultimi li desiderassero.
Per le ragioni sopra esposte l'affidamento dei minori e alla madre non appare Per_1 Per_2 confacente ai loro interessi, mentre appare tale quello esclusivo al padre, nella forma così detta
“rafforzata” o “superesclusiva” di cui all'art. 337-quater, comma 3, c.c., in cui anche le scelte di maggiore interesse in relazione alla prole (relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale, al rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli) sono assunte dal solo genitore affidatario.
Il collocamento prevalente dei minori non può che essere disposto presso il unico Per_1 genitore col quale essi convivono dal mese di gennaio 2020.
Per quanto riguarda gli incontri con la madre, invece, questi debbono, allo stato, rimanere sospesi e potranno riprendere, su richiesta della madre ai Servizi, solo ove questi ultimi, nel corso del monitoraggio amministrativo del nucleo familiare in questa sede disposto, accertino l'esistenza di indici positivi in tal senso, in conformità ai desideri espressi dai minori.
Appare opportuno, infine, prescrivere ai Servizi Sociali incaricati di monitorare il nucleo familiare in via amministrativa per un anno a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza, per verificare se l'affidamento super esclusivo dei figli al padre sia confacente all'interesse dei minori e se questi ultimi manifestino la volontà di riprendere la frequentazione della madre, con incarico, in tal caso, di provvedere ad organizzare incontri assistiti fra la e i figli, stabilendone il calendario in conformità ai desideri dei minori, con facoltà di Parte_1 disporne una progressiva liberalizzazione in rapporto al loro andamento, e con prescrizione di comunicare eventuali situazioni di pregiudizio riscontrate alla competente procura minorile.
Per quanto attiene agli aspetti economici, considerate le condizioni reddituali delle parti (il reddito netto mensile della ricorrente è stato pari ad € 1.370,00 nel 2022 e ad € 1.509,00 nel 2023, mentre quello del resistente ad € 1.838,00 nel 2018), l'assenza di frequentazioni materne,
l'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sul resistente, l'età e le esigenze dei minori, appare equo porre a carico della madre un contributo al mantenimento dei figli minori di € 250,00 mensili per ciascuno (ossia di € 500,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Sull'ulteriore domanda del resistente
La domanda avanzata dal resistente, di condannare la ricorrente a corrispondergli il 50% delle spese richieste dal Comune di Corte Franca relative alle rette servizi educative, a favore dei minori e per cui è previsto piano di rateazione N. 51401202500007254 a carico Per_1 Per_2 di , deve essere dichiarata inammissibile in quanto priva di connessione forte con CP_1 la domanda di separazione e soggetta al rito ordinario a differenza di quest'ultima, a norma dell'art. 40, comma 3, c.p.c.
4. Sulle spese di lite
In considerazione dell'andamento del presente giudizio e degli accadimenti verificatisi nel nucleo familiare, tali da richiedere l'intervento dei Servizi Sociali e la nomina di un curatore speciale dei minori, le spese di lite debbono essere compensate fra le parti nella misura del 50% e il restante 50% deve essere posto a carico della ricorrente, mentre entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, dovranno rimborsare le spese di lite sostenute dal curatore speciale nominato, avendo entrambe concorso a rendere necessaria la sua nomina. Le spese debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1 CP_1
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Affida in via esclusiva i figli minori e al padre, Persona_1 Persona_2 attribuendo allo stesso l'esercizio in via esclusiva della responsabilità CP_1 genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337- quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale dei figli, ivi compresi il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore degli stessi, con collocamento prevalente presso il padre e sospensione della frequentazione della madre, la quale potrà riprendere solo su richiesta della madre stessa ai Servizi Sociali e solo ove questi ultimi, nel corso del monitoraggio amministrativo del nucleo familiare in questa sede disposto, accertino l'esistenza di indici positivi in tal senso, in conformità ai desideri espressi dai minori;
4) Incarica i Servizi Sociali competenti di monitorare il nucleo familiare in via amministrativa per un anno a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza, per verificare se l'affidamento super esclusivo dei figli al padre sia confacente all'interesse dei minori e se questi ultimi manifestino la volontà di riprendere la frequentazione della madre, con incarico, in tal caso, anche di provvedere ad organizzare incontri assistiti fra la e i figli, Parte_1 stabilendone il calendario in conformità ai desideri dei minori, con facoltà di disporne una progressiva liberalizzazione in rapporto al loro andamento, e con prescrizione di comunicare eventuali situazioni di pregiudizio riscontrate alla competente procura minorile;
5) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1
on il versamento di un assegno dell'importo di Persona_1 Persona_2
€ 250,00 mensili per ciascuno (ossia di € 500,00 mensili complessivi), da corrispondere ogni mese entro il giorno 20, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
6) Dichiara inammissibile la domanda avanzata dal resistente di condanna della ricorrente a corrispondergli il 50% delle spese richieste dal Comune di Corte Franca relative alle rette servizi educative, a favore dei minori e Per_1 Per_2
7) COMPENSA fra le parti, ricorrente e resistente, le spese di lite del presente giudizio nella misura del 50%, e, per l'effetto, CONDANNA la ricorrente, a Parte_1 rimborsare al resistente, il restante 50%, che liquida in € 1.904,50 per CP_1 compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
8) CONDANNA la ricorrente, e il resistente, a Parte_1 CP_1 rimborsare, ciascuno nella misura del 50%, le spese di lite del presente giudizio sostenute dal curatore speciale dei minori, Avv. che liquida in € 3.809,00 per CP_2 compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e ai Servizi Sociali incaricati e per gli ulteriori adempimenti di competenza. Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 25.9.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
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