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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 25/06/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 443/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 443/2023 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
Barcellona Pozzo di Gotto, via Mandanici n. 10, presso lo studio dell'Avv. Francesco Aurelio Chillemi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opponente contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo Controparte_1 P.IVA_1 di Gotto, via Garibaldi n. 72, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Cattafi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opposto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., proponeva opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 18/2023 (R.G. n. 1466/2022), emesso dal Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto e con il quale all'odierno opponente veniva ingiunto il pagamento, in favore della la somma di € 58.240,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in forza del CP_1 contratto di compravendita del 15.02.2012 a rogito del notaio (rep. 38177/6779) Persona_1 nonché dell'assegno bancario n. 0 026944982-12 tratto sulla Banca Popolare del Mezzogiorno.
In particolare, l'opponente eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda di controparte per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, nel merito, l'inesigibilità dell'importo richiesto a titolo di IVA nonché l'infondatezza della pretesa di controparte per avvenuta pagina 1 di 5 N. R.G. 443/2023
estinzione del credito, oltre che per illegittimità del computo degli interessi.
Più nello specifico, il deduceva di aver “versato al ricorrente la somma di € 30.000,00 Pt_1 portata dalle fatture nn. 54/2017 e 142/17 (cfr. all.) emesse dalla MSC Costruzioni srl. In detta nota, inviata anche alla MSC Costruzioni srl, è stato chiarito che il pagamento dell'importo di € 30.000,00, ancorché sostanzialmente riferito al prezzo di vendita dell'immobile di cui al rogito del 15/02/2012, è stato effettuato a favore della MSC Costruzioni srl su espressa richiesta del Geom. , Parte_3 legale rappresentante sia della che della MSC Costruzioni srl, il quale a giustificazione della CP_1 richiesta palesò la sussistenza di difficoltà in capo alla nonché di aver effettuato pagamenti – CP_1 come da quietanze di pagamento asseritamente sottoscritte dal legale rappresentante della società opposta – sino a concorrenza dell'importo di € 54.100,00, riconoscendo dunque una rimanenza a dare pari ad € 4.140,00.
Chiedeva, dunque, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio, la contestava i motivi di opposizione sollevati da controparte, CP_1 produceva verbale negativo di mediazione e chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione. Nello specifico, il creditore opposto contestava l'imputazione dell'asserito pagamento della somma di € 30.000,00 al corrispettivo della vendita per cui è causa, deducendo che lo stesso sarebbe stato eseguito in favore di un soggetto diverso – la MSC Costruzioni S.r.l. – nonché per differenti causali, sì come indicato nelle fatture allegate da controparte. Parte opposta ha altresì disconosciuto espressamente l'ulteriore documentazione versata in atti dal – in specie “a) Ricevuta di € 10.200,00 datata 05/09/2012; Pt_1
b) Ricevuta di € 2.700,00 datata 25/10/2012; c) Ricevuta di € 3.500,00 datata 21/12/2012; d) Ricevuta di € 2.200,00 datata 15/07/2013; e) Ricevuta di € 4.500,00 datata 28/02/2017; f) Ricevuta di € 1.000,00 datata 02/04/2017” – evidenziando che dalla stessa non sarebbe possibile evincere gli autori della dazione o del relativo ricevimento oltre che la non identificabilità della firma e la presenza di conteggi apocrifi.
All'udienza del 24.10.2023 veniva concessa l'esecuzione provvisoria del decreto opposto e venivano altresì concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c..
Alla successiva udienza del 14.05.2024 le parti insistevano nelle rispettive richieste istruttorie e parte opponente reiterava l'istanza di verificazione già formulata, esibendo la documentazione disconosciuta in originale
Con ordinanza del 31.05.2024, il Giudice istruttore formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. pagina 2 di 5 N. R.G. 443/2023
185 bis c.p.c., e con ordinanza del 24.09.2024, a seguito dell'omessa accettazione della stessa da parte opposta, disponeva l'esperimento della mediazione delegata ai sensi dell'art. 5, comma 2, D. Lgs.
28/2010, assegnando alle parti termine sino a giorni quindici per l'espletamento dell'incombente, rinviando per la verifica della condizione di procedibilità all'udienza del 14.01.2025.
All'udienza anzidetta, la difesa di parte opponente eccepiva che: “che non risulta avviato il procedimento di mediazione delegata nel termine assegnato dal Giudice ed il cui onere grava sul creditore;
chiede che la causa venga dunque decisa con revoca del decreto ingiuntivo opposto”, mentre parte opposta chiedeva “la rimessione in termini per lo svolgimento della mediazione delegata, in ragione delle condizioni di salute del proprio assistito;
rappresenta in ogni caso che la mediazione quale condizione di procedibilità è stata svolta come da verbale negativo in atti, e che la mediazione delegata incombeva su entrambe le parti e che parte opponente non è stata diligente nell'avviare il predetto tentativo”.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
Alla successiva udienza del 24.06.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
Orbene, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, deve dichiararsi l'improcedibilità del giudizio per omesso espletamento del procedimento di mediazione delegata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, D. Lgs. 28/2010.
Ed invero, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D. Lgs. 28/2010 – secondo la versione vigente ratione temporis: “fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione;
in tal caso,
l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.”.
In virtù di tale disposizione normativa, il Giudice - valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti - può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione, onerando le parti di instaurarlo. In tali casi, come espressamente previsto dalla norma citata, il procedimento di mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale, al pari del tentativo di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. 28/2010.
Deve, infine, rammentarsi che per costante insegnamento della giurisprudenza di merito e di legittimità,
l'onere di esperire il tentativo di mediazione, obbligatoria o delegata, grava sulla parte che ha interesse pagina 3 di 5 N. R.G. 443/2023
al processo e ad introdurre il giudizio di merito (cfr. Trib. Firenze Sentenza n. 958/2023 del
29/03/2023; Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19596).
Con specifico riferimento all'individuazione della parte onerata di promuovere la mediazione nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte, con la pronuncia resa a
Sezioni Unite n. 19596/2020, ha affermato che: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 – bis, del d.lgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Va, inoltre, rilevato che la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 40035/2021 e con specifico riferimento alla mediazione ope iudicis, ciò che rileva ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, commi 2 e 2-bis, D. Lgs. n. 28/2010, è “l'utile esperimento, entro
l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione”.
Ebbene, nel caso di specie è circostanza non contestata tra le parti che la pur essendo CP_1 gravata del relativo onere, non ha provveduto ad attivare il procedimento di mediazione delegata dal
Giudice con ordinanza del 24.09.2024 entro l'udienza del 24.01.2025, fissata per la verifica dell'incombente.
Ne consegue, in applicazione delle norme e dei principi richiamati, la pronuncia di improcedibilità dell'intero giudizio – considerata l'unicità del procedimento secondo gli insegnamenti della Suprema
Corte (“la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso - v. Cassazione civile sez. un., 01/10/2007 n. 20596; cfr. anche Cass., sez. un. n.
23675/2014) - con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cassazione civile sez. II,
11/04/2022, n. 11598).
L'accoglimento dell'eccezione in rito di parte opponente determina l'assorbimento delle ulteriori questioni oggetto del presente giudizio, integrando altresì la sussistenza dei presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
pagina 4 di 5 N. R.G. 443/2023
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 443/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- Dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Barcellona Pozzo di Gotto, 25.06.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 443/2023 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
Barcellona Pozzo di Gotto, via Mandanici n. 10, presso lo studio dell'Avv. Francesco Aurelio Chillemi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opponente contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo Controparte_1 P.IVA_1 di Gotto, via Garibaldi n. 72, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Cattafi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opposto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., proponeva opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 18/2023 (R.G. n. 1466/2022), emesso dal Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto e con il quale all'odierno opponente veniva ingiunto il pagamento, in favore della la somma di € 58.240,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in forza del CP_1 contratto di compravendita del 15.02.2012 a rogito del notaio (rep. 38177/6779) Persona_1 nonché dell'assegno bancario n. 0 026944982-12 tratto sulla Banca Popolare del Mezzogiorno.
In particolare, l'opponente eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda di controparte per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, nel merito, l'inesigibilità dell'importo richiesto a titolo di IVA nonché l'infondatezza della pretesa di controparte per avvenuta pagina 1 di 5 N. R.G. 443/2023
estinzione del credito, oltre che per illegittimità del computo degli interessi.
Più nello specifico, il deduceva di aver “versato al ricorrente la somma di € 30.000,00 Pt_1 portata dalle fatture nn. 54/2017 e 142/17 (cfr. all.) emesse dalla MSC Costruzioni srl. In detta nota, inviata anche alla MSC Costruzioni srl, è stato chiarito che il pagamento dell'importo di € 30.000,00, ancorché sostanzialmente riferito al prezzo di vendita dell'immobile di cui al rogito del 15/02/2012, è stato effettuato a favore della MSC Costruzioni srl su espressa richiesta del Geom. , Parte_3 legale rappresentante sia della che della MSC Costruzioni srl, il quale a giustificazione della CP_1 richiesta palesò la sussistenza di difficoltà in capo alla nonché di aver effettuato pagamenti – CP_1 come da quietanze di pagamento asseritamente sottoscritte dal legale rappresentante della società opposta – sino a concorrenza dell'importo di € 54.100,00, riconoscendo dunque una rimanenza a dare pari ad € 4.140,00.
Chiedeva, dunque, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio, la contestava i motivi di opposizione sollevati da controparte, CP_1 produceva verbale negativo di mediazione e chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione. Nello specifico, il creditore opposto contestava l'imputazione dell'asserito pagamento della somma di € 30.000,00 al corrispettivo della vendita per cui è causa, deducendo che lo stesso sarebbe stato eseguito in favore di un soggetto diverso – la MSC Costruzioni S.r.l. – nonché per differenti causali, sì come indicato nelle fatture allegate da controparte. Parte opposta ha altresì disconosciuto espressamente l'ulteriore documentazione versata in atti dal – in specie “a) Ricevuta di € 10.200,00 datata 05/09/2012; Pt_1
b) Ricevuta di € 2.700,00 datata 25/10/2012; c) Ricevuta di € 3.500,00 datata 21/12/2012; d) Ricevuta di € 2.200,00 datata 15/07/2013; e) Ricevuta di € 4.500,00 datata 28/02/2017; f) Ricevuta di € 1.000,00 datata 02/04/2017” – evidenziando che dalla stessa non sarebbe possibile evincere gli autori della dazione o del relativo ricevimento oltre che la non identificabilità della firma e la presenza di conteggi apocrifi.
All'udienza del 24.10.2023 veniva concessa l'esecuzione provvisoria del decreto opposto e venivano altresì concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c..
Alla successiva udienza del 14.05.2024 le parti insistevano nelle rispettive richieste istruttorie e parte opponente reiterava l'istanza di verificazione già formulata, esibendo la documentazione disconosciuta in originale
Con ordinanza del 31.05.2024, il Giudice istruttore formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. pagina 2 di 5 N. R.G. 443/2023
185 bis c.p.c., e con ordinanza del 24.09.2024, a seguito dell'omessa accettazione della stessa da parte opposta, disponeva l'esperimento della mediazione delegata ai sensi dell'art. 5, comma 2, D. Lgs.
28/2010, assegnando alle parti termine sino a giorni quindici per l'espletamento dell'incombente, rinviando per la verifica della condizione di procedibilità all'udienza del 14.01.2025.
All'udienza anzidetta, la difesa di parte opponente eccepiva che: “che non risulta avviato il procedimento di mediazione delegata nel termine assegnato dal Giudice ed il cui onere grava sul creditore;
chiede che la causa venga dunque decisa con revoca del decreto ingiuntivo opposto”, mentre parte opposta chiedeva “la rimessione in termini per lo svolgimento della mediazione delegata, in ragione delle condizioni di salute del proprio assistito;
rappresenta in ogni caso che la mediazione quale condizione di procedibilità è stata svolta come da verbale negativo in atti, e che la mediazione delegata incombeva su entrambe le parti e che parte opponente non è stata diligente nell'avviare il predetto tentativo”.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
Alla successiva udienza del 24.06.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
Orbene, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, deve dichiararsi l'improcedibilità del giudizio per omesso espletamento del procedimento di mediazione delegata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, D. Lgs. 28/2010.
Ed invero, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D. Lgs. 28/2010 – secondo la versione vigente ratione temporis: “fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione;
in tal caso,
l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.”.
In virtù di tale disposizione normativa, il Giudice - valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti - può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione, onerando le parti di instaurarlo. In tali casi, come espressamente previsto dalla norma citata, il procedimento di mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale, al pari del tentativo di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. 28/2010.
Deve, infine, rammentarsi che per costante insegnamento della giurisprudenza di merito e di legittimità,
l'onere di esperire il tentativo di mediazione, obbligatoria o delegata, grava sulla parte che ha interesse pagina 3 di 5 N. R.G. 443/2023
al processo e ad introdurre il giudizio di merito (cfr. Trib. Firenze Sentenza n. 958/2023 del
29/03/2023; Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19596).
Con specifico riferimento all'individuazione della parte onerata di promuovere la mediazione nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte, con la pronuncia resa a
Sezioni Unite n. 19596/2020, ha affermato che: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 – bis, del d.lgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Va, inoltre, rilevato che la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 40035/2021 e con specifico riferimento alla mediazione ope iudicis, ciò che rileva ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, commi 2 e 2-bis, D. Lgs. n. 28/2010, è “l'utile esperimento, entro
l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione”.
Ebbene, nel caso di specie è circostanza non contestata tra le parti che la pur essendo CP_1 gravata del relativo onere, non ha provveduto ad attivare il procedimento di mediazione delegata dal
Giudice con ordinanza del 24.09.2024 entro l'udienza del 24.01.2025, fissata per la verifica dell'incombente.
Ne consegue, in applicazione delle norme e dei principi richiamati, la pronuncia di improcedibilità dell'intero giudizio – considerata l'unicità del procedimento secondo gli insegnamenti della Suprema
Corte (“la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso - v. Cassazione civile sez. un., 01/10/2007 n. 20596; cfr. anche Cass., sez. un. n.
23675/2014) - con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cassazione civile sez. II,
11/04/2022, n. 11598).
L'accoglimento dell'eccezione in rito di parte opponente determina l'assorbimento delle ulteriori questioni oggetto del presente giudizio, integrando altresì la sussistenza dei presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
pagina 4 di 5 N. R.G. 443/2023
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 443/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- Dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Barcellona Pozzo di Gotto, 25.06.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
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