Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/06/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 11/06/2025davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 8 2023 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. ANTONUCCIO DAVIDE che discute la causa riportandosi alle difese di cui al ricorso e successive difese e note autorizzate
Per l' è presente l'Avv. Alaimo in sostituzione dell'Avv. Marcedone che discute la causa CP_1
riportandosi in memoria di costituzione e precisa che tutti i ruoli del 2011, 2012 e 2013 risultano stralciati come da prospetto che deposita.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio alle ore 16,00
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 11/06/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 8/2023 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Antonuccio giusta procura in atti;
Parte_1
- opponente contro in persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura in atti
-opposto
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 03.01.2023, innanzi all'intestato Tribunale, l'istante impugnava l'intimazione di pagamento n.29820229000478151000 notificata il 2.8.2022 limitatamente alle sottese cartelle ed avvisi di addebito “ n. 1) cartella di pagamento n. 29820110005320327
000; 2) cartella di pagamento n. 298201100025316539 000; 3) cartella di pagamento n.
29820130000741857 000; 4) cartella di pagamento n. 29820140000334054 000; 5) cartella di pagamento n. 29820150017609801 000; 6) cartella di pagamento n. 29820160017744630 000;
7) cartella di pagamento n. 298201700050783116 000; 8) cartella di pagamento n.
29820170009508449 000; 9) avviso di addebito n. 59820112000067109 000; 10) avviso di addebito n. 59820120000096428 000; 11) avviso di addebito n. 59820120000168404 000; 12) avviso di addebito n. 59820120000603375 000; 13) avviso di addebito n. 5982012000099347
000; 14) avviso di addebito n. 5982012000120730 000; 15) avviso di addebito n.
59820120001664686 000; 16) avviso di addebito n. 59820120002193877 000; 17) avviso di addebito n. 59820130000032725; 18) avviso di addebito n. 59820130000295448 000; 19) avviso di addebito n. 59820130000954031 000; 20) avviso di addebito n.
59820130001055826 000; 21) avviso di addebito n. 59820130001606041 000; 22) avviso di addebito n. 59820130002498740 000; 23) avviso di addebito n. 59820150001821826 000; 24) avviso di addebito n. 59820160000726732 000; 25) avviso di addebito n.
59820160002514655 000; 26) avviso di addebito n. 59820170000523428 000; 27) avviso di addebito n. 59820170001408746 000. Dall'esame del “Dettaglio degli addebiti”, emerge che la causale creditizia sottesa alle iscrizioni a ruolo conseguirebbe al mancato pagamento di contributi previdenziali – Modello DM 10, IVS relativi alle annualità 2011-2017, nonché sanzioni civili rate premio 2010-2016”. eccepiva nullità dell'intimazione di pagamento CP_3
opposta per mancata notifica degli atti presupposti, in violazione dell'art. 30, co. 1 e 2 - d.lgs.
n. 78/2010, art. 17, co.
1 - d.lgs. n. 46/99 ed art. 26 - d.p.r. n. 602/73, Il ruolo non preceduto dalla regolare notifica dell'Avviso di Addebito e/o Cartella di pagamento, quale atto meramente interno, non sarà in grado di esplicare i propri effetti nella sfera giuridica del debitore. Ora, nel caso de quo, non sono stati notificati all'odierno Ricorrente i prodromici
Avvisi di Addebito e Cartelle di Pagamento, incorporanti i ruoli, titoli esecutivi del credito intimato- nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione
(apparente motivazione), in violazione degli artt. 7 e 17 - l. n. 212/2000, art.
3 - l. n. 241/1990, art. 41, co. 2, lett. c) della carta dei diritti fondamentali dell'u.e., nonché del diritto di difesa ex art. 24 cost. - errata e/o omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa comprensiva degli interessi moratori- nullità dell'intimazione di pagamento opposta, delle prodromiche cartelle di pagamento ed avvisi di addebito sottesi con conseguente caducazione dei titoli per intervenuta inesorabile prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali iscritti a ruolo e delle somme dovute a titolo assistenziale ex art. 3, co.
9 - l. n. 335/1995, maturata sia a valle (ovvero dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento stante
l'omessa rituale notificazione delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito) che a monte
(ovvero successivamente alla data in cui sarebbe avvenuta la notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento ed avvisi di addebito). Insisteva per l'accoglimento dell'opposizione
Si costituiva in giudizio l' che contestava le difese avversarie, la tardività CP_1 dell'opposizione e deduceva e replicava che gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati e che nessuna prescrizione era maturata anche in ragione dell'intervenuta normativa emergenziale covid che aveva sospeso il decorso del termine di prescrizione.
Anche si costituiva in giudizio contestava l'assunto dell'opponente, deduceva la CP_3 legittimità dell'operato dell'istituto e chiedeva il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante produzione documentale, autorizzate le parti al deposito di note difensive, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti e contestuale motivazione di cui viene data lettura.
Motivi della decisione
Invia preliminare si osserva che legittimati passivi, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della S.C n. 7514/2022 laddove è fatto valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, sono solo gli Enti impositori quali unici titolari della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
In ordine ai punti n.1 e 2 dell'opposizione, essa è tardiva.
Infatti l'opponente deduce un vizio di notifica e, dunque, sotto tale profilo l'opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e va proposta a pena di decadenza entro il termine di venti giorni.
Mentre va qualificata come opposizione all'esecuzione, qualora si intenda far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatesi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento. Nella fattispecie, il ricorrente ha fatto valere anche un atto estintivo successivo alla notifica del titolo, consistente nella sopravvenuta prescrizione del credito, pertanto l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione investendo l'an dell'azione esecutiva, cioè il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata.
Pertanto, non essendo previsto un termine perentorio per l'opposizione all'esecuzione (ex art. 615 co.1°), essa è tempestiva.
Ciò posto, in ordine alla eccepita intervenuta prescrizione si osserva.
A norma della L. 335/95 art.3 co.9, il termine prescrizionale per il versamento dei contributivi previdenziali, prima decennale, è ritornato quinquennale a partire dal gennaio 1996, il successivo comma 10 dell'art. 3 cit. ha fatto salva la permanenza del termine decennale per le contribuzioni relative agli anni precedenti, nel caso di atti interruttivi già compiuti e/o di procedure di recupero iniziate dall' nel rispetto della normativa Controparte_4
preesistente.
Quanto al decorso termine di prescrizione, questo Giudice condivide pienamente l'orientamento prevalente della giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali, di regola quinquennale, che dunque non si trasforma, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., in decennale quale effetto della mancata opposizione della cartella (cfr. ex multis Cass. n.
12263 del 25.05.2007), orientamento pienamente confermato dalla sentenza delle S.U. della
Suprema Corte del 25.10.2016/17.11.2016, n. 2339, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine di acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° 2011 ha sostituito la cartella di CP_1
pagamento per i crediti previdenziali di detto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, CP_2 convertito dalla legge n. 122 del 2010)”. La S.C ha ribadito che “l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri
e, quindi, qualora segua ad una cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, non può essere contestata per ragioni che attengono a tale cartella. Peraltro, occorre rilevare che, comunque, l'amministrazione tributaria è sempre tenuta a fare valere i suoi crediti nel rispetto dei termini di prescrizione. Nell'ipotesi che tali termini non siano rispettati e che la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella di pagamento, ben può il contribuente contestare l'estinzione”( cfr. Cass. 23227/20).
Nel caso che ci occupa per come documentato dall' , e come precisato anche all'udienza CP_1
odierna, i ruoli afferenti gli anni 2011, 2012 e 2013 sono stati oggetto di stralcio. CP_1
In ordine alla eccepita prescrizione si osserva che è maturata, tenuto conto della intervenuta normativa emergenziale covid, solo limitatamente all'avviso di addebito n. CP_ 59820160000726732000 notificato il 14.5.2016 a mezzo pec ( fr produzione mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata il 2.08.2022.
Infatti, "... l'art. 37, co. 2 D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 ha disposto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha, quindi, comportato l'effetto giuridico di sospendere il corso della prescrizione dei crediti contributivi dal 23 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020.
Successivamente, l'articolo 11, co. 9 del D.L. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla
L. 21/2021 ha disposto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” ..."
Mentre, nei confronti degli avvisi di addebito n. 59820160002514655000; n.
59820170000523428 000 e n. 59820170001408746 000 regolarmente notificati all'opponente a mezzo pec, il decorso della prescrizione non è maturato.
Per quanto riguarda le cartelle , si rileva che sono state oggetto di stralcio ex lege, la CP_3
cartella n. 29820110005320327 - 298201100025316539 - 29820130000741857 -
29820140000334054 – 29820150017609801 mentre in riferimento alla cartelle n.
29820160017744630 000, n. 298201700050783116 000 e n. 29820170009508449 000, sottese all'intimazione opposta, in assenza di documentazione che attesta la data di notifica delle stesse, esse devono ritenersi prescritte alla data di notifica dell'intimazione impugnata.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è parzialmente fondato e deve annullarsi l'intimazione di pagamento limitatamente, all'avviso di addebito n.
59820160000726732000, essendo quelli afferenti il ruolo 2011, 2012 e 2013 oggetti di stralcio;
limitatamente alle cartelle 29820160017744630 000, n. 298201700050783116 000 e n. 29820170009508449, perchè prescritti, atteso che le altre sopra richiamate sono state oggetto di sgravio ex lege.
Le spese, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, vanno compensate
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria deduzione disattesa;
-In parziale accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento impugnata e dichiara l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato nell'avviso di addebito n.
59820160000726732000 e le cartelle 29820160017744630 000, n. 298201700050783116 000
e n. 29820170009508449 sottesi all'intimazione di pagamento n. 29820229000478151000.
Rigetta per il resto il ricorso;
Spese compensate
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale alle ore 16,00.
Siracusa, 11.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna