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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 528/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 528/2021 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione giusta ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.10.2024, e vertente TRA rappresentato e difeso dall'Avv. CELESTE ORIETTA presso il cui studio in Parte_1
Montefiascone (VT), Via della Croce n. 10, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore E
in persona del direttore generale e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MORCELLA MANLIO presso il cui studio in Terni, Via Petroni n. 40, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, nonché allegata alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.; convenuta E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
FRANCESCO MURVANA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Colacci, in Terni, Via Ercole Barbarasa n. 23, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta OGGETTO: Responsabilità professionale CONCLUSIONI: per : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e Parte_1 domanda: - Accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute, in solido tra loro e/o ciascuna per il proprio titolo, per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal signor in conseguenza e a causa delle condotte Parte_1 imperite, imprudenti e negligenti dei sanitari che lo ebbero in cura in occasione del ricovero, dell'intervento chirurgico di artroprotesi d'anca destra eseguito presso l'Ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto in data 3.02.2006, e/o della difettosità della protesi e/o delle componenti protesiche impiantate sulla persona del sig. di proprietà della Parte_1 società da cui sono derivate le conseguenze descritte e documentate negli atti allegati, specie nella relazione Controparte_2 medica del Dottor cui integralmente si rimanda, e, per l'effetto, condannarle in solido e/o ciascuna per il Persona_1 proprio titolo a risarcire l'attore nella misura non inferiore ad € 92.000,00, tenuto conto dell'aumento per la personalizzazione per le sofferenze e i danni morali patiti, o comunque nella misura che sarà provata in corso di giudizio o ritenuta congrua dal Giudice. In via subordinata, si chiede in ogni caso che all'attore venga comunque assicurato e riconosciuto
1 il risarcimento per l'eventuale danno di tipo differenziale e/o da perdita di chance, ove riscontrati nel corso del giudizio e ascritti alle convenute in solido tra loro e/o ciascuna per il proprio titolo per le causali di cui alle premesse.” per l' “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Rigettare, per i motivi suesposti, la domanda di parte attrice, in quanto infondata sia in fatto che in diritto e perché comunque sfornita di prova. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda spiegata dall'odierno attore, accertato e rilevato che la responsabilità è da attribuirsi in via esclusiva alla società , CP_2 rigettare la domanda attorea spiegata nei confronti della , perché infondata sia in fatto che in diritto e Parte_2 perché comunque sfornita di prova. IN VIA ULERIORMENTE SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dall'odierno attore anche nei confronti della , previo in Parte_2 ogni caso riconoscimento della maggiore e/o preponderante responsabilità della società , e previa significativa CP_2 riduzione del danno, diminuire gli importi richiesti, in quanto sproporzionati ed eccessivi rispetto alle effettive conseguenze dell'occorso. Comunque con vittoria di spese ed onorari di giudizio.” per la “Voglia il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, in via Controparte_2 preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto e dell'azione di risarcimento del danno da prodotto difettoso;
nel merito, in via principale: respingere tutte le domande svolte nei confronti di;
nel CP_2 merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte nei confronti di , contenere e limitare la denegata condanna in considerazione di quanto esposto in atti. In ogni CP_2 caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori come per legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) 1. Con atto di citazione notificato in data 1.3.2021 conveniva in giudizio Parte_1 dinnanzi al Tribunale di Terni l' e la Controparte_3 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: (1) in via principale, accertare la Controparte_2 responsabilità delle convenute, in solido e/o ciascuna per il proprio titolo, per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi in conseguenza delle condotte imperite, imprudenti e negligenti dei sanitari che lo ebbero in cura in occasione del ricovero e dell'intervento chirurgico di artroprotesi d'anca destra eseguito in data 3.2.2006 presso l'Ospedale S. Maria della Stella di Orvieto e/o in conseguenza della difettosità della protesi e/o delle componenti protesiche su di lui impiantate e di proprietà della per l'effetto, chiedeva la condanna delle convenute, in solido e/o ciascuna per il Controparte_2 proprio titolo, al risarcimento dei danni quantificati in € 92.000,00 o nella diversa misura accertata in giudizio;
(2) in via subordinata, condannare le convenute al risarcimento del danno differenziale e/o da perdita di chance accertati in giudizio ed ascritti alle convenute in solido tra loro e/o ciascuna per il proprio titolo. A sostegno delle rassegnate conclusioni l'attore deduceva: (i) di esser stato sottoposto il 3.2.2006 ad un intervento chirurgico di artroprotesi d'anca destra presso l'Ospedale S. Maria della Stella di Orvieto per una grave coxartrosi destra, nel corso del quale gli era stata impiantata una protesi d'anca completa (una coppa acetabolare 58 e uno stelo) di proprietà della “IC AN”, modello “Jump System”; (ii) che gli RX al femore e all'anca DX eseguiti dopo l'operazione (sempre il 3.2.2006) avevano evidenziato una “…artroprotesi d'anca destra in apparente buona posizione”, tanto che era stato dimesso il successivo 15.2.2006 e che, dopo una regolare riabilitazione, aveva recuperato gradualmente la mobilità dell'anca; (iii) che successivamente aveva iniziato a lamentare dolori e riscontrato una limitata funzionalità nei movimenti, per cui nelle date del 24.1.2012 e del 16.4.2012 si era sottoposto a due successivi RX di controllo dell'anca, del bacino e del ginocchio da cui era emersa una rottura dello “…stelo midollare femorale
2 al terzo-medio distale e ossificazione eterotipica concomitante periprotesica”; (iv) che in data 8.2.2013 si era sottoposto presso la ad un intervento di revisione della protesi dell'anca destra e che, in tale Controparte_4 occasione, l'RX eseguito aveva confermato la “…rottura dello stelo protesico a livello del 1/3 medio con millimetrica fuoriuscita del moncone prossimale e reazione corticale secondaria. Slargamento osseo periprotesico prossimale da mobilizzazione. Accentuata coxartrosi sinistra”; (v) che la diagnosi operatoria riportata in occasione dell'intervento di riprotesizzazione del 9.2.2013 riportava “rottura atraumatica dello stelo femorale protesico con mobilizzazione dello stesso anca destra”, così descrivendo l'operazione “…Lussazione anteriore dell'impianto protesico. Si evidenzia mobilizzazione dello stelo femorale (parte prossimale) con sfondamento della corticale laterale a livello sotto trocanterico…Si evidenzia la rottura completa dello stelo femorale. Si rimuove la porzione prossimale e distale dello stelo …Non si evidenziano segni di usura a livello del polietilene…”; (vi) che l'RX post-operatorio del 12.2.2013 aveva attestato la regolare sostituzione della protesi dell'anca destra, per cui il successivo 17.2.2013 era stato dimesso. Ciò premesso, l'attore deduceva (1) di essere normopeso, non aver praticato sport e non aver riportato eventi traumatici e/o di essersi sottoposto ad ulteriori interventi dopo l'operazione del 3.2.2006 e precedenti rispetto all'RX del 24.1.2012; (2) che la società produttrice della protesi impiantata presso l'Ospedale di Orvieto, la aveva stimato la durata media della protesi d'anca Controparte_2 impiantata sull'attore nel 2006 in 15 anni;
(3) che non si era verificata alcuna usura delle componenti protesiche, specie in corrispondenza dell'inserto del cotile, come risultante dalla descrizione dell'intervento di riprotesizzazione del 9.2.2013; (4) che l'intervento chirurgico praticato dai sanitari nel 2006 non era caratterizzato da particolari difficoltà esecutive, per cui la rottura della componente protesica doveva necessariamente esser imputata ad un errore medico nel posizionamento della stessa o ad un difetto genetico della protesi stessa. Sulla scorta di tali premesse, l'attore chiedeva la condanna delle convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti e ancora subendi. Con comparsa depositata il 6.9.2021 si costituiva in giudizio l' Controparte_3 chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata
[...]
e, comunque, improbata e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di accertare la responsabilità esclusiva della nella causazione dei danni lamentati Controparte_2 dall'attore. In via ulteriormente subordinata, chiedeva di riconoscere la maggiore e/o preponderante responsabilità della e, previa significativa riduzione del danno, di diminuire gli Controparte_2 importi richiesti in quanto sproporzionati ed eccessivi. A sostegno delle rassegnate conclusioni la convenuta esponeva che (i) in data 2.2.2006 l'attore era stato ricoverato presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Orvieto per grave coxartrosi destra ed il giorno seguente (3.2.2006) era stato sottoposto ad un intervento chirurgico di artroprotesi d'anca, in occasione del quale gli era stata impiantata una protesi d'anca completa prodotta dalla (ii) Controparte_2
l'operazione aveva avuto esito positivo e in fase post-operatoria il paziente era stato sottoposto ad un RX al femore e all'anca destra da cui era emerso l“artroprotesi d'anca destra in apparente buona posizione”, tanto che poi il paziente era stato dimesso il 15.2.2006; (iii) solo sei anni dopo l'operazione l'attore aveva lamentato dolori e limitazioni funzionali nei movimenti dell'anca destra e nella deambulazione che il 24.1.2012 lo avevano indotto a sottoporsi ad un RX del bacino, da cui era emersa una “Frattura dello stelo midollare femorale al terzo medio distale e ossificazione eterotopica concomitante periprotesica. All'interfaccia protesi osso si rileva anche area di aumentata radiotrasparenza. Marcata coxoartrosi SN” e a cui era seguito un altro RX del bacino, dell'anca destra e del ginocchio destro il successivo 16.4.2012; (iv) in data 9.2.2013 l'attore si era sottoposto, con esito fausto, ad un'operazione chirurgica di revisione protesica presso la di CP_4
Monteriggioni (SI).
3 Tutto ciò premesso in fatto, la convenuta sosteneva la corretta esecuzione dell'intervento chirurgico del 3.2.2006 e, in particolare, il corretto impianto della protesi all'anca. Evidenziava che il dedotto malposizionamento della protesi era confutato dall'esame RX post-operatorio, dall'assenza di problemi deambulatori nei successivi sei anni, sia da quanto attestato nel referto di reimpianto della protesi dagli operatori sanitari, che avevano attestato una buona collocazione della componente acetabolare e la mancanza di segni di usura delle altre parti del manufatto impiantato in precedenza dai sanitari dell'Ospedale di Orvieto. La convenuta sosteneva l'assenza di nesso di causalità tra l'intervento chirurgico del 2006 e la rottura dello stelo femorale occorsa nel 2012 o, comunque, la mancata dimostrazione dello stesso ad opera dell'attore. Aggiungeva che in occasione dell'intervento chirurgico del 3.2.2006 il paziente aveva sottoscritto il modulo di consenso informato in cui, tra le possibili complicanze, era indicata anche l'ipotesi di una rottura o frattura delle componenti protesiche, con necessità di reintervento. Da ultimo, contestava la quantificazione dei danni operata dall'attore. Con comparsa depositata il 19.7.2021 si costituiva in giudizio la chiedendo: (i) in Controparte_2 via preliminare, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza dal diritto e dall'azione di risarcimento del danno da prodotto difettoso;
(ii) nel merito, di rigettare tutte le domande spiegate nei suoi confronti e, in via subordinata, di contenere e limitare la denegata condanna. Quanto all'eccezione di prescrizione e decadenza, la convenuta invocava come parametro normativo di riferimento l'art. 125 del d.lgs. n. 206/2005, in base al quale il termine triennale decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile. Nel caso di specie, secondo la convenuta il dies a quo coincideva con l'esame radiografico del 24.1.2012 in occasione del quale il era venuto a conoscenza della frattura della protesi. Pt_1
Aggiungeva che, al più tardi, il termine iniziale era iniziato a decorrere dall'intervento di revisione del 9.2.2013, quando il i era convinto di un difetto dell'impianto protesico, precisando che l'identità Pt_1 del relativo produttore – – era nota all'attore sin dal 28.2.2013, quando aveva Controparte_2 acquisito la cartella clinica del primo intervento. Poiché il primo atto interruttivo della prescrizione era datato 12.10.2016, la convenuta eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento del danno da prodotto difettoso. Aggiungeva che era comunque spirato anche il termine decennale di decadenza previsto dall'art. 126 d.lgs. n. 206/2005, decorrente da quando il prodotto viene messo in circolazione e, nel caso di specie, tra il 2003 ed il 2004, come si ricava dalle relative etichette. La convenuta negava, comunque, la difettosità della protesi articolare, sostenendo che non poteva aver causato una frattura dello stelo femorale a sei anni di distanza dall'impianto. A tal riguardo, precisava che la sua ridotta durata poteva esser dovuta anche da altri fattori, all'usura, alla mobilizzazione, così come alla tipologia di impianto ad “ancoraggio biologico” utilizzata nel caso in esame, che si caratterizza per il fatto che non viene utilizzato cemento, ma è lo stesso organismo che stabilizza l'impianto protesico, inglobando la protesi con il tessuto osseo neoformato. In tali casi, secondo la prospettazione della convenuta, la stabilità della protesi nel tempo è legata alla forma e alle dimensioni dello stelo femorale e al grado di congruenza tra l'impianto ed il tessuto osseo preparato. Segnalava, infine, che tra gli effetti collaterali dell'impianto di una protesi articolare vi era anche la rottura da fatica, usura o mobilizzazione. A dimostrazione dell'assenza di difetti nel dispositivo, precisava trattarsi di uno stelo femorale PBF realizzato in lega di titanio alluminio e niobio (Ti6AI7Nb) conforme alle norme ISO5832/11, dotato di marchio CE e sottoposto a stringenti controlli di qualità eseguiti sia sul prodotto, sia sui semilavorati ed ampiamente documentati. Contestava, infine, la quantificazione dei danni operata dall'attore ed il diritto ad una personalizzazione.
4 Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. l'attore eccepiva la nullità della procura alle liti conferita dall' all'avv. Manlio Morcella, in quanto rilasciata per resistere in una generica controversia Parte_2 pendente innanzi al Tribunale di Terni ed attivata da tale . Persona_2
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. la convenuta in persona del direttore Parte_2 generale e legale rappresentante pro tempore, depositava nuova procura alle liti rilasciata all'Avv. Manlio Morcella in relazione al presente procedimento (n.r.g. 528/2021). La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo c.t.u. medico-legale sul quesito assegnato all'udienza del 7.4.2022. Alle udienze del 19.10.2022 e del 17.4.2024 venivano richiesti chiarimenti scritti ai consulenti tecnici. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.10.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190, co. 2, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali (20 giorni) e memorie di replica (20 giorni).
2. Anzitutto, va affermata la procedibilità della domanda giudiziale stante il rituale esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria dinanzi all'organismo di mediazione territorialmente competente, in conformità con quanto previsto dall'art. 5, co. 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010 e dall'art. 8, co. 2, d.lgs. n. 24/2017 (cfr. all. 9 citazione).
3. Nel merito, va anzitutto osservato che l'attore ha proposto due distinte domande di condanna nei confronti delle convenute, fondate su diversi titoli causali. La domanda di risarcimento del danno promossa nei confronti della trova fondamento Parte_2 nel contratto di spedalità concluso tra il e l'Ospedale di Orvieto presso cui il primo veniva Pt_1 ricoverato il 2.2.2006 e trova fondamento nel lamentato inadempimento contrattuale, consistito nell'imperita esecuzione dell'intervento di impianto protesico all'anca destra eseguito il 3.2.2006, dovuta ad un erroneo posizionamento della protesi. Invece, la domanda giudiziale promossa dal ei confronti della i inquadra Pt_1 Controparte_2 come azione di responsabilità del produttore da prodotto difettoso, regolata dagli artt. 114 ss. del codice del consumo, che riconosce al consumatore il diritto di agire direttamente nei confronti del produttore quando viene pregiudicato da un prodotto difettoso da quest'ultimo messo in commercio.
4. Ciò detto, quanto alla domanda promossa nei confronti della , va ora esaminata CP_2
l'eccezione preliminare di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta. L'attore ne ha denunciato l'infondatezza sostenendo che, ai fini di cui all'art. 125 cod. cons., il termine decorreva dal 24.10.2017, ossia dalla data in cui, consegnatagli la relazione del consulente medico di parte, dott. era maturato in lui il pieno convincimento di una responsabilità della Persona_1
Controparte_2
Sul punto, la convenuta ha replicato che già in data 28.2.2013 l'attore aveva estratto copia della cartella clinica relativa all'intervento del 2006 e che il successivo 12.10.2016 le aveva spedito una diffida di pagamento lamentando espressamente una responsabilità risarcitoria per danno da prodotto difettoso. Secondo la convenuta, quindi, in assenza di atti interruttivi della prescrizione prima della domanda di mediazione, datata 20.7.2020, il diritto al risarcimento del danno nei confronti del produttore si sarebbe estinto per prescrizione quantomeno il 12.10.2019. E' opportuno un preliminare inquadramento normativo e giurisprudenziale della vicenda. L'eventuale responsabilità della quale produttore di un prodotto asseritamente Controparte_2 difettoso – qui una protesi d'anca - è regolata dagli artt. 114 e ss. del d.lgs. n. 206/2005, secondo cui il produttore è responsabile dei danni cagionati dai difetti del prodotto che ha messo in commercio.
5 Com'è noto, la responsabilità da prodotto difettoso ha natura non oggettiva, bensì presunta: il danneggiato è tenuto a provare che l'uso del prodotto ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative e tali da evidenziare la sussistenza di un difetto, nonché il danno subito e la connessione causale tra questo e il difetto riscontrato, mentre il produttore, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare che il difetto probabilmente non esisteva ancora nel momento in cui il prodotto era stato messo in circolazione (cfr. Cass. n. 20985 dell'8.10.2007) o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (cfr. Cass. n. 11317/2022 e Cass. n. 29828/2018). In base all'art. 120 cod. cons. il danneggiato deve quindi provare il collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra questo ed il difetto lamentato. Solo una volta fornita tale prova, a norma dell'art. 118 cod. cons., il produttore è tenuto a fornire la prova liberatoria. E allora, va osservato che la protesi d'anca, in quanto bene mobile, si qualifica come prodotto ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 cod. cons., di cui la convenuta risulta pacificamente il Controparte_2 produttore. Nel caso di specie, il stato sottoposto in data 3.2.2006 ad un'artroprotesi di anca Pt_1 completa di coppa acetabolare e stelo femorale prodotta dalla Controparte_2
Nei confronti di detta convenuta trova, quindi, applicazione la disciplina consumeristica invocata dall'attore. Nondimeno, il combinato disposto degli artt. 123 e 125, co. 1, cod. cons. stabilisce che il diritto al risarcimento del danno da lesione personale – quale quello per cui è causa - si prescrive nel termine di tre anni da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile. Ciò che rileva non è, quindi, solo il momento in cui il danneggiato si trova in condizione di piena conoscenza del danno: il dies a quo va anticipato al momento in cui, in base all'ordinaria diligenza, il danneggiato avrebbe dovuto acquisire conoscenza che il pregiudizio subito può esser addebitato al produttore del prodotto. Il dettato normativo appare in linea con l'interpretazione che la giurisprudenza ha accolto dell'art. 2935 c.c., per cui è sufficiente che il danneggiato sia stato nella condizione di conoscere con l'ordinaria diligenza l'illecito, il danno ed il nesso causale che li lega per far decorrere il termine di prescrizione (cfr. Cass. n. 4683/2020). Ebbene, dalle risultanze probatorie in atti emerge che l'8.2.2013 il i era sottoposto presso la Pt_1 [...] ad un intervento di revisione della protesi dell'anca destra impiantata nell'Ospedale di CP_4
Orvieto nel 2006 e che, in tale occasione, l'RX eseguito aveva confermato la “…rottura dello stelo protesico a livello del 1/3 medio con millimetrica fuoriuscita del moncone prossimale e reazione corticale secondaria. Slargamento osseo periprotesico prossimale da mobilizzazione. Accentuata coxartrosi sinistra” (cfr. all. 4 citazione). A seguito di tale intervento di riprotesizzazione risulta che il 28.2.2013 l'attore aveva estratto una copia della cartella clinica relativa all'operazione di impianto della protesi eseguita presso il nosocomio orvietano (cfr. pag. 42 all. 1 citazione). Dai documenti versati in atti risulta, poi, che il 5.10.2016 l'attore aveva inoltrato alla Controparte_2 una diffida (redatta il 9.9.2016), che recava come oggetto “richiesta risarcimento danni per rottura protesi d'anca dovuta a probabile difetto di fabbricazione” (cfr. all. 7 citazione). Detta missiva risulta sottoscritta sia dal legale dell'attore, sia dal ersonalmente. Pt_1
Va, poi, osservato che nella missiva indirizzata alla il successivo 23.11.2016 – il Controparte_5 cui oggetto era “espianto protesi d'anca dovuta a probabile difetto di fabbricazione” - il veva rappresentato Pt_1 di essersi già “rivolto ai fini del risarcimento dovuto […] per la rottura atraumatica della protesi impiantata, alla ditta IC AN […]” (cfr. all. 6 citazione).
6 Alla luce delle informazioni di cui già al tempo era in possesso l'attore, può ben affermarsi che alla data del 9.9.2016 il veva contezza di aver subito dei danni in conseguenza di un potenziale difetto di Pt_1 fabbricazione della protesi che gli era stata impiantata nel 2006 presso il nosocomio orvietano, imputabili, quindi, al produttore ' certo che, quantomeno a tale data, l'attore era nella piena Controparte_2 condizione di esercitare il diritto risarcitorio, come in effetti ha fatto chiedendo all'odierna convenuta il risarcimento dei danni ad essa imputabili lamentando proprio un difetto di fabbricazione della protesi impiantata, che aveva reso necessario un secondo intervento, eseguito l'8.2.2013. Chiarito ciò in ordine al dies a quo, non essendo stati documentati atti interruttivi intervenuti tra il 9.9.2016 ed il 9.9.2019 – si noti che la domanda di mediazione risale al 20.7.2020 - deve affermarsi l'intervenuta prescrizione del diritto del l risarcimento dei danni nei confronti della er Pt_1 Controparte_2 difetto di fabbricazione della protesi d'anca di proprietà di detta convenuta ed impiantata nel 2006 dal personale sanitario dell'ospedale di Orvieto. Conseguentemente, la domanda di risarcimento del danno promossa da nei Parte_1 confronti della convenuta on può essere accolta e deve essere respinta. Controparte_2
5.1. Passando al vaglio la domanda giudiziale promossa nei confronti della si rendono Parte_2 opportune alcune considerazioni preliminari, rilevanti anche in punto di distribuzione dell'onere probatorio. Va, infatti, ricordato che la responsabilità della struttura sanitaria (cfr. Cass. n. 4058/2005) è inquadrata, ormai da tempo, nell'alveo della responsabilità contrattuale (cfr. Cass., S.U. n. 577/2008), con conseguente applicazione dei correlativi regimi di ripartizione dell'onere probatorio, del grado della colpa e della prescrizione. In particolare, si ravvisa la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento dell'accettazione del paziente nella struttura sanitaria, di un contratto di prestazione d'opera atipico (contratto di spedalità), da cui sorge per la struttura sia l'obbligo di adempiere prestazioni principali di natura sanitaria, sia prestazioni secondarie ed accessorie, quali quelle assistenziali e lato sensu alberghiere. Pertanto, la struttura risponde sia per inadempimenti propri, sia per quelli direttamente imputabili ai medici di cui si avvale, in virtù dell'art. 1228 c.c.. Così ribadita la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria convenuta, “incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (così Cass. n. 18392 del 26/07/2017) ed ancora che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, solo ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (così Cass. n. 3704/2018; conf. Cass. n. 26700/2018 e Cass. nn. 28991 e 28992 dell'11.11.2019). In sostanza, il danneggiato è esonerato dal provare la negligenza del sanitario, potendosi limitare ad allegare condotte imperite attive od omissive del personale di cui si è avvalso la struttura, quali species dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contatto di spedalità, e a dimostrare il nesso causale tra la condotta dei sanitari ed il danno-evento. Una volta dimostrato il nesso causale, grava poi sulla struttura convenuta dimostrare che l'inadempimento non è fonte di risarcimento del danno ex artt. 1218 o 1228 c.c.. A tal fine, è necessario che dimostri la correttezza della diagnosi e/o del trattamento sanitario eseguito ovvero dell'insussistenza dell'omissione addebitata.
7 Si noti, infine, che, in tema di contratto di prestazione d'opera ex art. 2236 c.c., il giudice può rilevare officiosamente che la prestazione eseguita comporta la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà sulla base di risultanze istruttorie ritualmente acquisite, non formando oggetto di un'eccezione in senso stretto (cfr. Cass. n. 13874/2020). Ad ogni modo, il tema della colpa va affrontato solo dopo aver riscontrato l'esistenza del nesso eziologico tra la condotta ed il danno lamentato. 5.2. Così ricostruiti i principi giurisprudenziali applicabili al caso di specie, in punto di nesso causale va valorizzata la consulenza tecnica espletata, ricordando che se il giudice ritiene convincenti le conclusioni del c.t.u. non deve esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo motivazionale si può ritenere assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento (cfr. Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016). Nel caso di specie, le conclusioni cui sono giunti i c.t.u., anche all'esito dei chiarimenti richiesti dal Tribunale, appaiono pienamente condivisibili, in quanto immuni da vizi logici e metodologici e frutto di un motivato iter logico-espositivo. 5.3. Anzitutto, va osservato che la stipula del contratto di spedalità tra l'attore ed il nosocomio orvietano presso cui era stato ricoverato il 2.2.2006 non rientra tra i fatti specificamente contestati tra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Acclarato ciò, dalla documentazione in atti emerge che il 3.2.2006 era stato ivi Parte_1
“sottoposto ad intervento di artroprotesi totale d'anca destra, ove gli furono asportati la testa e parte del collo femorale ed impiantati tre componenti protesiche prodotte dalla ditta :- una coppa acetabolare 58,- uno stelo femorale ONC CP_2
(nel referto operatorio non è specificata la misura),- una testa femorale M” (cfr. pag. 10 c.t.u.). I c.t.u. hanno rilevato che il personale sanitario aveva deciso di “impiantare una protesi totale di anca prodotta dalla ditta utilizzando un acetabolo Jump System misura 58, stelo femorale ONC (di cui nella descrizione CP_2 dell'intervento non viene specificata la misura), inserto in polietilene, testina M.” (cfr. pag. 7 c.t.u.). Dopo aver chiarito che la frattura dello stelo femorale all'altezza del terzo medio-distale – non dell'osso femorale ove la protesi era stata inserita (cfr. pag. 11 c.t.u.) - occorsa al in una artroprotesi non Pt_1 cementata) costituisce un “evento alquanto raro” (cfr. pag. 8 c.t.u. e pag. 2 chiarimenti del 13.12.2022, ove si menziona una statistica dell'1,5% in letteratura), i c.t.u. hanno preso in considerazione i diversi possibili antecedenti causali di tale danno-evento, documentato per la prima volta nel referto radiografico del 24.1.2012. Le ipotetiche cause della rottura sono state individuate nella “non corretta scelta delle dimensioni dello stelo, ad esempio un sottodimensionamento oppure in un difetto strutturale della protesi” (cfr. pag. 8 c.t.u.) o, ancora, nel verificarsi di un “evento traumatico” (cfr. pag. 8 c.t.u.). In sede di chiarimenti hanno meglio chiarito la molteplicità di fattori che possono aver concorso all'evento: “- legati alla tecnica chirurgica, come il corretto posizionamento dello stelo ed il corretto dimensionamento dello stelo rispetto al canale femorale, - legati al paziente (obesità, altissima richiesta funzionale e traumi), - legati al dispositivo stesso: ad esempio in letteratura vengono descritti difetti metallici dello stelo, che in alcuni lavori sono stati rilevati mediante accurati esami metallografici” (cfr. pag. 3 chiarimenti del 13.12.2022), oltre ad una “incompleta cementazione e/o fragilità ossea” (cfr. pag. 3 chiarimenti del 13.12.2022). I c.t.u. hanno, anzitutto, escluso lo specifico inadempimento prospettato dall'attore – ossia un erroneo posizionamento della protesi da parte del personale sanitario dell'Ospedale di Orvieto – evidenziando che “nella descrizione dell'intervento non sono emersi elementi preesistenti o sopraggiunti di difficoltà; l'intervallo tra l'impianto della protesi e la situazione clinica locale fu soddisfacente fino al rilievo radiografico del 24 gennaio 2012 nel quale si repertò la rottura protesica, tale elemento porta a considerare che un'eventuale inadeguata esecuzione dell'intervento avrebbe avuto più immediate e ravvicinate conseguenze” (cfr. pag. 8 c.t.u.). La conclusione dei c.t.u. appare coerente con le risultanze dell'RX post-operatorio del 3.2.2006, che dava conto di una “…artroprotesi d'anca
8 destra in apparente buona posizione”. Anche in sede di chiarimenti i c.t.u. hanno ribadito che “la protesi femorale era ben osteointegrata” – confermato anche dalla descrizione dell'intervento di riprotesizzazione del 9.8.2013 e, in particolare, dal fatto che l'estrazione dello stelo femorale, aveva reso necessario realizzare una finestra ossea di 3 x 5 cm (cfr. pag. 2 chiarimenti del 13.12.2022) - e “nei referti radiografici non veniva riportato un alterato posizionamento della protesi” (cfr. pag. 4 chiarimenti del 10.5.2024), valorizzando il fatto che “sia nel referto radiografico del 24 gennaio 2012 sia in quello dell'8 febbraio 2013, non si fa alcuna menzione di alterato posizionamento dello stelo o della cupola acetabolare”, nel fenomeno di radiotrasparenza genericamente indicato nel solo referto del 24.1.2012 (cfr. pag. 2 chiarimenti 13.12.2022), Sempre al riguardo, hanno constatato che “in relazione all'esecuzione del trattamento non sono emersi, dalla documentazione prodotta, elementi di censura sull'esecuzione del trattamento, a riprova di ciò risulta essere il lungo arco di tempo, sei anni, dall'esecuzione del trattamento alla comparsa dei sintomi legati alla rottura dello stelo femorale protesico” (cfr. pagg.
8-9 c.t.u.). Hanno, quindi, concluso che “l'intervento ortopedico fu eseguito secondo scienza medica, non essendo emerso alcun difetto o mancanza o censura” (cfr. pag. 11 c.t.u.). Del resto, secondo i c.t.u. “il benessere con recupero funzionale di cui godette il paziente subito dopo l'intervento fino a che si verificava la complicanza dimostra che l'intervento di artroprotesi era stato eseguito correttamente” (cfr. pag. 11 c.t.u.). Alla luce dello specifico danno-evento verificatosi all'attore, hanno quindi escluso che lo stesso sia conseguenza di un'imperita esecuzione dell'intervento ortopedico del 3.2.2006, poiché “in caso di difetto chirurgico nell'impianto protesico, si sarebbe fratturato l'osso anziché lo stelo protesico, perché il tessuto osseo è senz'altro più debole del metallo” (cfr. pag. 3 chiarimenti del 13.12.2022). Con riferimento alla diversa ipotesi di un evento traumatico occorso al i c.t.u. hanno osservato Pt_1 che “né dalla cartella clinica del successivo intervento di revisione protesica (ricovero dall'8 al 17 febbraio 2013) risulta che il signor avesse subito episodi traumatici a carico dell'anca destra” (cfr. pag. 10 c.t.u.). Hanno, infatti, notato Pt_1 che nessun evento traumatico era “riportato in anamnesi, né esistevano particolari elementi di rischio in quanto al momento dell'impianto della protesi il periziando era già in pensione” (cfr. pag. 8 c.t.u.). Infine, hanno preso in esame l'ipotesi di un errore nella scelta delle dimensioni della protesi. Al riguardo, dopo aver evidenziato che “nessuna delle parti in causa ha prodotto ritualmente immagini radiografiche della protesi impiantata e della rottura dello stelo” (cfr. pag. 7 c.t.u.), i c.t.u. hanno riferito che dall'esame dei soli referti radiografici non sono stati in grado di “valutare la congruità delle dimensioni dello stelo femorale protesico e del canale midollare femorale” (cfr. pag. 8 c.t.u.). Hanno, comunque, osservato che “ove non si fosse realizzata una congruità di rapporti dimensionali tra femore e stelo, è sicuramente molto più probabile il verificarsi di una rottura dell'osso femorale piuttosto che dello stelo protesico, il quale ha sicuramente caratteristiche di resistenza maggiori dell'osso” (cfr. pag. 8 c.t.u.), concludendo che “se l'ortopedico operatore avesse sbagliato nella scelta dell'elemento protesico, si sarebbe verificata una frattura dell'osso, che è sempre più debole rispetto alla protesi” (cfr. pag. 11 c.t.u.). Alla luce di tutte le considerazioni suesposte, in assenza dell'elemento protesico rotto e delle immagini radiografiche, i c.t.u. hanno affermato che il danno lamentato dal ra stato probabilmente causato Pt_1 da “un'anomalia strutturale del dispositivo” (cfr. pag. 9 c.t.u.), “non essendo ipotizzabile nessun altro tipo di causa di rottura della protesi, verosimilmente si trattò di un cedimento meccanico strutturale spontaneo del presidio ortopedico” (cfr. pag. 10 c.t.u.). E' importante qui sottolineare che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (della protesi e/o componenti protesiche espiantate al sig. nell'intervento eseguito in data 9.02.2013 e/o le Pt_1 segnalazioni della rottura alle competenti autorità e/o il verbale comprovante la distruzione della protesi
– cfr. pag. 8 citazione) richiesto nell'atto introduttivo dal non è stato reiterato nella memoria Pt_1 istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., per cui si doveva intendere rinunciato. I c.t.p. della convenuta anno criticato l'elaborato peritale, affermando che qualora Controparte_2
“la scelta dello stelo sia errata, in cui vi sia un sottodimensionamento o un impianto incongruo non si rompe l'osso, ma a lungo andare si rompe lo stelo” poiché “il sottodimensionamento dello stelo protesico, determina un minor contatto
9 sull'interfaccia osso/stelo protesico con inevitabile riduzione dei carichi gravanti sull'osso medesimo ed un'eccessiva sollecitazione sullo stelo medesimo, su cui le forze rotazionali agiscono concentrandosi in particolar modo in sede meta- epifisaria, sede che risulta essere quella lesionata” (cfr. pag. 9 c.t.u.), valorizzando, a tal fine, l'RX del 24.1.2012 secondo cui “All'interfaccia protesi-osso si rileva anche area di aumentata radiotrasparenza –, il che è segno – fino a prova contraria – di un impianto incongruo (sottodimensionato)” (così a pag. 9 c.t.u.). Hanno censurato l'assunto dei c.t.u. secondo cui “un'eventuale inadeguata esecuzione dell'intervento avrebbe avuto più immediate e ravvicinate conseguenze” (cfr. pagg.
9-10 c.t.u.), ribadendo che “il cedimento strutturale dello stelo protesico femorale avviene infatti a seguito di una modificazione dei vettori di forza che scaricano a livello del punto in cui, dopo ripetute sollecitazioni nel tempo, si verifica la rottura” (cfr. pag. 10 c.t.u.). Alla luce di tali osservazioni critiche, su richiesta del giudice (cfr. verbale ud. 17.4.2024), gli ausiliari del Tribunale hanno fornito chiarimenti scritti volti ad approfondire se la rottura dello stelo protesico (al terzo medio) possa esser conseguenza dell'erronea scelta delle dimensioni dello stelo femorale protesico rispetto al canale midollare femorale del GUIDI. Ebbene, come già illustrato, il 3.2.2006 al paziente erano state asportate la testa ed una parte del collo femorale e contestualmente impiantati tre componenti protesiche prodotte dalla Controparte_2 una coppa acetabolare Jump System di taglia 58, uno stelo femorale PBF di taglia 0 (come da etichetta allegata al referto operatorio) ed una testa femorale di taglia M. In sede di chiarimenti i c.t.u. hanno ribadito che in assenza dello stelo protesico rotto e di immagini radiografiche si trovano nella “impossibilità di poter rispondere a tale quesito, anche in base al “più probabile che non”” (cfr. pag. 4 chiarimenti del 10.5.2024). Secondo i c.t.u. “solo la visione diretta di esami radiografici post-operatori, può contribuire a chiarire se lo stelo fosse o meno sottodimensionato” (cfr. pag. 4 chiarimenti del 10.5.2024), potendosi limitare solo a formulare supposizioni, inidonee, quindi, a fondare una pronuncia di condanna. Va, infatti, rammentato che il nesso causale deve esser accertato in base al criterio del “più probabile che non” per cui quando rimane assolutamente incerta la causa del danno-evento, come nel caso di specie, la domanda deve necessariamente esser rigettata (cfr. Cass. n. 3704/2018). I c.t.u. non soltanto non sono stati in grado di individuare l'antecedente causale che più probabilmente ha determinato la rottura dello stelo protesico, ma hanno più volte ribadito il corretto operato del personale chirurgico. Nel caso di specie non si è raggiunta alcuna certezza probabilistica sulla causa del danno-evento. Pertanto, non avendo l'attore dimostrato l'esistenza del nesso eziologico tra una imperita esecuzione dell'intervento ortopedico del 3.2.2006 e la rottura dello stelo protesico occorsa all'inizio del 2012, la domanda di risarcimento del danno promossa dal on può essere accolta neppure nei confronti Pt_1 dell' Parte_2
6. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati dal D.M. n. 147/2022) alla luce del valore indeterminabile di complessità media - giustificata dalla pluralità di parti processuali - della controversia di cui all'art. 5 del citato D.M. per i giudizi di cognizione davanti al Tribunale, applicati i parametri minimi per tutte le fasi processuali, alla luce della mancata assunzione di prove costituende e della ridotta complessità delle questioni giuridiche sottese alla controversia. Le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 17.1.2023, devono essere definitivamente poste a carico dell'attore in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
10 - rigetta le domande promosse da nei confronti della Parte_1 CP_2
e dell
[...] Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore della e Parte_1 Controparte_2 dell' delle spese di lite che liquida, per Controparte_1 ciascuna parte, in € 5.431,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a.;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 17.1.2023 a carico di
[...]
. Parte_1
Così deciso in data 18/02/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 528/2021 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione giusta ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.10.2024, e vertente TRA rappresentato e difeso dall'Avv. CELESTE ORIETTA presso il cui studio in Parte_1
Montefiascone (VT), Via della Croce n. 10, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore E
in persona del direttore generale e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MORCELLA MANLIO presso il cui studio in Terni, Via Petroni n. 40, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, nonché allegata alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.; convenuta E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
FRANCESCO MURVANA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Colacci, in Terni, Via Ercole Barbarasa n. 23, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta OGGETTO: Responsabilità professionale CONCLUSIONI: per : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e Parte_1 domanda: - Accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute, in solido tra loro e/o ciascuna per il proprio titolo, per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal signor in conseguenza e a causa delle condotte Parte_1 imperite, imprudenti e negligenti dei sanitari che lo ebbero in cura in occasione del ricovero, dell'intervento chirurgico di artroprotesi d'anca destra eseguito presso l'Ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto in data 3.02.2006, e/o della difettosità della protesi e/o delle componenti protesiche impiantate sulla persona del sig. di proprietà della Parte_1 società da cui sono derivate le conseguenze descritte e documentate negli atti allegati, specie nella relazione Controparte_2 medica del Dottor cui integralmente si rimanda, e, per l'effetto, condannarle in solido e/o ciascuna per il Persona_1 proprio titolo a risarcire l'attore nella misura non inferiore ad € 92.000,00, tenuto conto dell'aumento per la personalizzazione per le sofferenze e i danni morali patiti, o comunque nella misura che sarà provata in corso di giudizio o ritenuta congrua dal Giudice. In via subordinata, si chiede in ogni caso che all'attore venga comunque assicurato e riconosciuto
1 il risarcimento per l'eventuale danno di tipo differenziale e/o da perdita di chance, ove riscontrati nel corso del giudizio e ascritti alle convenute in solido tra loro e/o ciascuna per il proprio titolo per le causali di cui alle premesse.” per l' “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Rigettare, per i motivi suesposti, la domanda di parte attrice, in quanto infondata sia in fatto che in diritto e perché comunque sfornita di prova. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda spiegata dall'odierno attore, accertato e rilevato che la responsabilità è da attribuirsi in via esclusiva alla società , CP_2 rigettare la domanda attorea spiegata nei confronti della , perché infondata sia in fatto che in diritto e Parte_2 perché comunque sfornita di prova. IN VIA ULERIORMENTE SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dall'odierno attore anche nei confronti della , previo in Parte_2 ogni caso riconoscimento della maggiore e/o preponderante responsabilità della società , e previa significativa CP_2 riduzione del danno, diminuire gli importi richiesti, in quanto sproporzionati ed eccessivi rispetto alle effettive conseguenze dell'occorso. Comunque con vittoria di spese ed onorari di giudizio.” per la “Voglia il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, in via Controparte_2 preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto e dell'azione di risarcimento del danno da prodotto difettoso;
nel merito, in via principale: respingere tutte le domande svolte nei confronti di;
nel CP_2 merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte nei confronti di , contenere e limitare la denegata condanna in considerazione di quanto esposto in atti. In ogni CP_2 caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori come per legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) 1. Con atto di citazione notificato in data 1.3.2021 conveniva in giudizio Parte_1 dinnanzi al Tribunale di Terni l' e la Controparte_3 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: (1) in via principale, accertare la Controparte_2 responsabilità delle convenute, in solido e/o ciascuna per il proprio titolo, per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi in conseguenza delle condotte imperite, imprudenti e negligenti dei sanitari che lo ebbero in cura in occasione del ricovero e dell'intervento chirurgico di artroprotesi d'anca destra eseguito in data 3.2.2006 presso l'Ospedale S. Maria della Stella di Orvieto e/o in conseguenza della difettosità della protesi e/o delle componenti protesiche su di lui impiantate e di proprietà della per l'effetto, chiedeva la condanna delle convenute, in solido e/o ciascuna per il Controparte_2 proprio titolo, al risarcimento dei danni quantificati in € 92.000,00 o nella diversa misura accertata in giudizio;
(2) in via subordinata, condannare le convenute al risarcimento del danno differenziale e/o da perdita di chance accertati in giudizio ed ascritti alle convenute in solido tra loro e/o ciascuna per il proprio titolo. A sostegno delle rassegnate conclusioni l'attore deduceva: (i) di esser stato sottoposto il 3.2.2006 ad un intervento chirurgico di artroprotesi d'anca destra presso l'Ospedale S. Maria della Stella di Orvieto per una grave coxartrosi destra, nel corso del quale gli era stata impiantata una protesi d'anca completa (una coppa acetabolare 58 e uno stelo) di proprietà della “IC AN”, modello “Jump System”; (ii) che gli RX al femore e all'anca DX eseguiti dopo l'operazione (sempre il 3.2.2006) avevano evidenziato una “…artroprotesi d'anca destra in apparente buona posizione”, tanto che era stato dimesso il successivo 15.2.2006 e che, dopo una regolare riabilitazione, aveva recuperato gradualmente la mobilità dell'anca; (iii) che successivamente aveva iniziato a lamentare dolori e riscontrato una limitata funzionalità nei movimenti, per cui nelle date del 24.1.2012 e del 16.4.2012 si era sottoposto a due successivi RX di controllo dell'anca, del bacino e del ginocchio da cui era emersa una rottura dello “…stelo midollare femorale
2 al terzo-medio distale e ossificazione eterotipica concomitante periprotesica”; (iv) che in data 8.2.2013 si era sottoposto presso la ad un intervento di revisione della protesi dell'anca destra e che, in tale Controparte_4 occasione, l'RX eseguito aveva confermato la “…rottura dello stelo protesico a livello del 1/3 medio con millimetrica fuoriuscita del moncone prossimale e reazione corticale secondaria. Slargamento osseo periprotesico prossimale da mobilizzazione. Accentuata coxartrosi sinistra”; (v) che la diagnosi operatoria riportata in occasione dell'intervento di riprotesizzazione del 9.2.2013 riportava “rottura atraumatica dello stelo femorale protesico con mobilizzazione dello stesso anca destra”, così descrivendo l'operazione “…Lussazione anteriore dell'impianto protesico. Si evidenzia mobilizzazione dello stelo femorale (parte prossimale) con sfondamento della corticale laterale a livello sotto trocanterico…Si evidenzia la rottura completa dello stelo femorale. Si rimuove la porzione prossimale e distale dello stelo …Non si evidenziano segni di usura a livello del polietilene…”; (vi) che l'RX post-operatorio del 12.2.2013 aveva attestato la regolare sostituzione della protesi dell'anca destra, per cui il successivo 17.2.2013 era stato dimesso. Ciò premesso, l'attore deduceva (1) di essere normopeso, non aver praticato sport e non aver riportato eventi traumatici e/o di essersi sottoposto ad ulteriori interventi dopo l'operazione del 3.2.2006 e precedenti rispetto all'RX del 24.1.2012; (2) che la società produttrice della protesi impiantata presso l'Ospedale di Orvieto, la aveva stimato la durata media della protesi d'anca Controparte_2 impiantata sull'attore nel 2006 in 15 anni;
(3) che non si era verificata alcuna usura delle componenti protesiche, specie in corrispondenza dell'inserto del cotile, come risultante dalla descrizione dell'intervento di riprotesizzazione del 9.2.2013; (4) che l'intervento chirurgico praticato dai sanitari nel 2006 non era caratterizzato da particolari difficoltà esecutive, per cui la rottura della componente protesica doveva necessariamente esser imputata ad un errore medico nel posizionamento della stessa o ad un difetto genetico della protesi stessa. Sulla scorta di tali premesse, l'attore chiedeva la condanna delle convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti e ancora subendi. Con comparsa depositata il 6.9.2021 si costituiva in giudizio l' Controparte_3 chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata
[...]
e, comunque, improbata e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di accertare la responsabilità esclusiva della nella causazione dei danni lamentati Controparte_2 dall'attore. In via ulteriormente subordinata, chiedeva di riconoscere la maggiore e/o preponderante responsabilità della e, previa significativa riduzione del danno, di diminuire gli Controparte_2 importi richiesti in quanto sproporzionati ed eccessivi. A sostegno delle rassegnate conclusioni la convenuta esponeva che (i) in data 2.2.2006 l'attore era stato ricoverato presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Orvieto per grave coxartrosi destra ed il giorno seguente (3.2.2006) era stato sottoposto ad un intervento chirurgico di artroprotesi d'anca, in occasione del quale gli era stata impiantata una protesi d'anca completa prodotta dalla (ii) Controparte_2
l'operazione aveva avuto esito positivo e in fase post-operatoria il paziente era stato sottoposto ad un RX al femore e all'anca destra da cui era emerso l“artroprotesi d'anca destra in apparente buona posizione”, tanto che poi il paziente era stato dimesso il 15.2.2006; (iii) solo sei anni dopo l'operazione l'attore aveva lamentato dolori e limitazioni funzionali nei movimenti dell'anca destra e nella deambulazione che il 24.1.2012 lo avevano indotto a sottoporsi ad un RX del bacino, da cui era emersa una “Frattura dello stelo midollare femorale al terzo medio distale e ossificazione eterotopica concomitante periprotesica. All'interfaccia protesi osso si rileva anche area di aumentata radiotrasparenza. Marcata coxoartrosi SN” e a cui era seguito un altro RX del bacino, dell'anca destra e del ginocchio destro il successivo 16.4.2012; (iv) in data 9.2.2013 l'attore si era sottoposto, con esito fausto, ad un'operazione chirurgica di revisione protesica presso la di CP_4
Monteriggioni (SI).
3 Tutto ciò premesso in fatto, la convenuta sosteneva la corretta esecuzione dell'intervento chirurgico del 3.2.2006 e, in particolare, il corretto impianto della protesi all'anca. Evidenziava che il dedotto malposizionamento della protesi era confutato dall'esame RX post-operatorio, dall'assenza di problemi deambulatori nei successivi sei anni, sia da quanto attestato nel referto di reimpianto della protesi dagli operatori sanitari, che avevano attestato una buona collocazione della componente acetabolare e la mancanza di segni di usura delle altre parti del manufatto impiantato in precedenza dai sanitari dell'Ospedale di Orvieto. La convenuta sosteneva l'assenza di nesso di causalità tra l'intervento chirurgico del 2006 e la rottura dello stelo femorale occorsa nel 2012 o, comunque, la mancata dimostrazione dello stesso ad opera dell'attore. Aggiungeva che in occasione dell'intervento chirurgico del 3.2.2006 il paziente aveva sottoscritto il modulo di consenso informato in cui, tra le possibili complicanze, era indicata anche l'ipotesi di una rottura o frattura delle componenti protesiche, con necessità di reintervento. Da ultimo, contestava la quantificazione dei danni operata dall'attore. Con comparsa depositata il 19.7.2021 si costituiva in giudizio la chiedendo: (i) in Controparte_2 via preliminare, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza dal diritto e dall'azione di risarcimento del danno da prodotto difettoso;
(ii) nel merito, di rigettare tutte le domande spiegate nei suoi confronti e, in via subordinata, di contenere e limitare la denegata condanna. Quanto all'eccezione di prescrizione e decadenza, la convenuta invocava come parametro normativo di riferimento l'art. 125 del d.lgs. n. 206/2005, in base al quale il termine triennale decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile. Nel caso di specie, secondo la convenuta il dies a quo coincideva con l'esame radiografico del 24.1.2012 in occasione del quale il era venuto a conoscenza della frattura della protesi. Pt_1
Aggiungeva che, al più tardi, il termine iniziale era iniziato a decorrere dall'intervento di revisione del 9.2.2013, quando il i era convinto di un difetto dell'impianto protesico, precisando che l'identità Pt_1 del relativo produttore – – era nota all'attore sin dal 28.2.2013, quando aveva Controparte_2 acquisito la cartella clinica del primo intervento. Poiché il primo atto interruttivo della prescrizione era datato 12.10.2016, la convenuta eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento del danno da prodotto difettoso. Aggiungeva che era comunque spirato anche il termine decennale di decadenza previsto dall'art. 126 d.lgs. n. 206/2005, decorrente da quando il prodotto viene messo in circolazione e, nel caso di specie, tra il 2003 ed il 2004, come si ricava dalle relative etichette. La convenuta negava, comunque, la difettosità della protesi articolare, sostenendo che non poteva aver causato una frattura dello stelo femorale a sei anni di distanza dall'impianto. A tal riguardo, precisava che la sua ridotta durata poteva esser dovuta anche da altri fattori, all'usura, alla mobilizzazione, così come alla tipologia di impianto ad “ancoraggio biologico” utilizzata nel caso in esame, che si caratterizza per il fatto che non viene utilizzato cemento, ma è lo stesso organismo che stabilizza l'impianto protesico, inglobando la protesi con il tessuto osseo neoformato. In tali casi, secondo la prospettazione della convenuta, la stabilità della protesi nel tempo è legata alla forma e alle dimensioni dello stelo femorale e al grado di congruenza tra l'impianto ed il tessuto osseo preparato. Segnalava, infine, che tra gli effetti collaterali dell'impianto di una protesi articolare vi era anche la rottura da fatica, usura o mobilizzazione. A dimostrazione dell'assenza di difetti nel dispositivo, precisava trattarsi di uno stelo femorale PBF realizzato in lega di titanio alluminio e niobio (Ti6AI7Nb) conforme alle norme ISO5832/11, dotato di marchio CE e sottoposto a stringenti controlli di qualità eseguiti sia sul prodotto, sia sui semilavorati ed ampiamente documentati. Contestava, infine, la quantificazione dei danni operata dall'attore ed il diritto ad una personalizzazione.
4 Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. l'attore eccepiva la nullità della procura alle liti conferita dall' all'avv. Manlio Morcella, in quanto rilasciata per resistere in una generica controversia Parte_2 pendente innanzi al Tribunale di Terni ed attivata da tale . Persona_2
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. la convenuta in persona del direttore Parte_2 generale e legale rappresentante pro tempore, depositava nuova procura alle liti rilasciata all'Avv. Manlio Morcella in relazione al presente procedimento (n.r.g. 528/2021). La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo c.t.u. medico-legale sul quesito assegnato all'udienza del 7.4.2022. Alle udienze del 19.10.2022 e del 17.4.2024 venivano richiesti chiarimenti scritti ai consulenti tecnici. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.10.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190, co. 2, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali (20 giorni) e memorie di replica (20 giorni).
2. Anzitutto, va affermata la procedibilità della domanda giudiziale stante il rituale esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria dinanzi all'organismo di mediazione territorialmente competente, in conformità con quanto previsto dall'art. 5, co. 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010 e dall'art. 8, co. 2, d.lgs. n. 24/2017 (cfr. all. 9 citazione).
3. Nel merito, va anzitutto osservato che l'attore ha proposto due distinte domande di condanna nei confronti delle convenute, fondate su diversi titoli causali. La domanda di risarcimento del danno promossa nei confronti della trova fondamento Parte_2 nel contratto di spedalità concluso tra il e l'Ospedale di Orvieto presso cui il primo veniva Pt_1 ricoverato il 2.2.2006 e trova fondamento nel lamentato inadempimento contrattuale, consistito nell'imperita esecuzione dell'intervento di impianto protesico all'anca destra eseguito il 3.2.2006, dovuta ad un erroneo posizionamento della protesi. Invece, la domanda giudiziale promossa dal ei confronti della i inquadra Pt_1 Controparte_2 come azione di responsabilità del produttore da prodotto difettoso, regolata dagli artt. 114 ss. del codice del consumo, che riconosce al consumatore il diritto di agire direttamente nei confronti del produttore quando viene pregiudicato da un prodotto difettoso da quest'ultimo messo in commercio.
4. Ciò detto, quanto alla domanda promossa nei confronti della , va ora esaminata CP_2
l'eccezione preliminare di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta. L'attore ne ha denunciato l'infondatezza sostenendo che, ai fini di cui all'art. 125 cod. cons., il termine decorreva dal 24.10.2017, ossia dalla data in cui, consegnatagli la relazione del consulente medico di parte, dott. era maturato in lui il pieno convincimento di una responsabilità della Persona_1
Controparte_2
Sul punto, la convenuta ha replicato che già in data 28.2.2013 l'attore aveva estratto copia della cartella clinica relativa all'intervento del 2006 e che il successivo 12.10.2016 le aveva spedito una diffida di pagamento lamentando espressamente una responsabilità risarcitoria per danno da prodotto difettoso. Secondo la convenuta, quindi, in assenza di atti interruttivi della prescrizione prima della domanda di mediazione, datata 20.7.2020, il diritto al risarcimento del danno nei confronti del produttore si sarebbe estinto per prescrizione quantomeno il 12.10.2019. E' opportuno un preliminare inquadramento normativo e giurisprudenziale della vicenda. L'eventuale responsabilità della quale produttore di un prodotto asseritamente Controparte_2 difettoso – qui una protesi d'anca - è regolata dagli artt. 114 e ss. del d.lgs. n. 206/2005, secondo cui il produttore è responsabile dei danni cagionati dai difetti del prodotto che ha messo in commercio.
5 Com'è noto, la responsabilità da prodotto difettoso ha natura non oggettiva, bensì presunta: il danneggiato è tenuto a provare che l'uso del prodotto ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative e tali da evidenziare la sussistenza di un difetto, nonché il danno subito e la connessione causale tra questo e il difetto riscontrato, mentre il produttore, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare che il difetto probabilmente non esisteva ancora nel momento in cui il prodotto era stato messo in circolazione (cfr. Cass. n. 20985 dell'8.10.2007) o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (cfr. Cass. n. 11317/2022 e Cass. n. 29828/2018). In base all'art. 120 cod. cons. il danneggiato deve quindi provare il collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra questo ed il difetto lamentato. Solo una volta fornita tale prova, a norma dell'art. 118 cod. cons., il produttore è tenuto a fornire la prova liberatoria. E allora, va osservato che la protesi d'anca, in quanto bene mobile, si qualifica come prodotto ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 cod. cons., di cui la convenuta risulta pacificamente il Controparte_2 produttore. Nel caso di specie, il stato sottoposto in data 3.2.2006 ad un'artroprotesi di anca Pt_1 completa di coppa acetabolare e stelo femorale prodotta dalla Controparte_2
Nei confronti di detta convenuta trova, quindi, applicazione la disciplina consumeristica invocata dall'attore. Nondimeno, il combinato disposto degli artt. 123 e 125, co. 1, cod. cons. stabilisce che il diritto al risarcimento del danno da lesione personale – quale quello per cui è causa - si prescrive nel termine di tre anni da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile. Ciò che rileva non è, quindi, solo il momento in cui il danneggiato si trova in condizione di piena conoscenza del danno: il dies a quo va anticipato al momento in cui, in base all'ordinaria diligenza, il danneggiato avrebbe dovuto acquisire conoscenza che il pregiudizio subito può esser addebitato al produttore del prodotto. Il dettato normativo appare in linea con l'interpretazione che la giurisprudenza ha accolto dell'art. 2935 c.c., per cui è sufficiente che il danneggiato sia stato nella condizione di conoscere con l'ordinaria diligenza l'illecito, il danno ed il nesso causale che li lega per far decorrere il termine di prescrizione (cfr. Cass. n. 4683/2020). Ebbene, dalle risultanze probatorie in atti emerge che l'8.2.2013 il i era sottoposto presso la Pt_1 [...] ad un intervento di revisione della protesi dell'anca destra impiantata nell'Ospedale di CP_4
Orvieto nel 2006 e che, in tale occasione, l'RX eseguito aveva confermato la “…rottura dello stelo protesico a livello del 1/3 medio con millimetrica fuoriuscita del moncone prossimale e reazione corticale secondaria. Slargamento osseo periprotesico prossimale da mobilizzazione. Accentuata coxartrosi sinistra” (cfr. all. 4 citazione). A seguito di tale intervento di riprotesizzazione risulta che il 28.2.2013 l'attore aveva estratto una copia della cartella clinica relativa all'operazione di impianto della protesi eseguita presso il nosocomio orvietano (cfr. pag. 42 all. 1 citazione). Dai documenti versati in atti risulta, poi, che il 5.10.2016 l'attore aveva inoltrato alla Controparte_2 una diffida (redatta il 9.9.2016), che recava come oggetto “richiesta risarcimento danni per rottura protesi d'anca dovuta a probabile difetto di fabbricazione” (cfr. all. 7 citazione). Detta missiva risulta sottoscritta sia dal legale dell'attore, sia dal ersonalmente. Pt_1
Va, poi, osservato che nella missiva indirizzata alla il successivo 23.11.2016 – il Controparte_5 cui oggetto era “espianto protesi d'anca dovuta a probabile difetto di fabbricazione” - il veva rappresentato Pt_1 di essersi già “rivolto ai fini del risarcimento dovuto […] per la rottura atraumatica della protesi impiantata, alla ditta IC AN […]” (cfr. all. 6 citazione).
6 Alla luce delle informazioni di cui già al tempo era in possesso l'attore, può ben affermarsi che alla data del 9.9.2016 il veva contezza di aver subito dei danni in conseguenza di un potenziale difetto di Pt_1 fabbricazione della protesi che gli era stata impiantata nel 2006 presso il nosocomio orvietano, imputabili, quindi, al produttore ' certo che, quantomeno a tale data, l'attore era nella piena Controparte_2 condizione di esercitare il diritto risarcitorio, come in effetti ha fatto chiedendo all'odierna convenuta il risarcimento dei danni ad essa imputabili lamentando proprio un difetto di fabbricazione della protesi impiantata, che aveva reso necessario un secondo intervento, eseguito l'8.2.2013. Chiarito ciò in ordine al dies a quo, non essendo stati documentati atti interruttivi intervenuti tra il 9.9.2016 ed il 9.9.2019 – si noti che la domanda di mediazione risale al 20.7.2020 - deve affermarsi l'intervenuta prescrizione del diritto del l risarcimento dei danni nei confronti della er Pt_1 Controparte_2 difetto di fabbricazione della protesi d'anca di proprietà di detta convenuta ed impiantata nel 2006 dal personale sanitario dell'ospedale di Orvieto. Conseguentemente, la domanda di risarcimento del danno promossa da nei Parte_1 confronti della convenuta on può essere accolta e deve essere respinta. Controparte_2
5.1. Passando al vaglio la domanda giudiziale promossa nei confronti della si rendono Parte_2 opportune alcune considerazioni preliminari, rilevanti anche in punto di distribuzione dell'onere probatorio. Va, infatti, ricordato che la responsabilità della struttura sanitaria (cfr. Cass. n. 4058/2005) è inquadrata, ormai da tempo, nell'alveo della responsabilità contrattuale (cfr. Cass., S.U. n. 577/2008), con conseguente applicazione dei correlativi regimi di ripartizione dell'onere probatorio, del grado della colpa e della prescrizione. In particolare, si ravvisa la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento dell'accettazione del paziente nella struttura sanitaria, di un contratto di prestazione d'opera atipico (contratto di spedalità), da cui sorge per la struttura sia l'obbligo di adempiere prestazioni principali di natura sanitaria, sia prestazioni secondarie ed accessorie, quali quelle assistenziali e lato sensu alberghiere. Pertanto, la struttura risponde sia per inadempimenti propri, sia per quelli direttamente imputabili ai medici di cui si avvale, in virtù dell'art. 1228 c.c.. Così ribadita la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria convenuta, “incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (così Cass. n. 18392 del 26/07/2017) ed ancora che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, solo ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (così Cass. n. 3704/2018; conf. Cass. n. 26700/2018 e Cass. nn. 28991 e 28992 dell'11.11.2019). In sostanza, il danneggiato è esonerato dal provare la negligenza del sanitario, potendosi limitare ad allegare condotte imperite attive od omissive del personale di cui si è avvalso la struttura, quali species dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contatto di spedalità, e a dimostrare il nesso causale tra la condotta dei sanitari ed il danno-evento. Una volta dimostrato il nesso causale, grava poi sulla struttura convenuta dimostrare che l'inadempimento non è fonte di risarcimento del danno ex artt. 1218 o 1228 c.c.. A tal fine, è necessario che dimostri la correttezza della diagnosi e/o del trattamento sanitario eseguito ovvero dell'insussistenza dell'omissione addebitata.
7 Si noti, infine, che, in tema di contratto di prestazione d'opera ex art. 2236 c.c., il giudice può rilevare officiosamente che la prestazione eseguita comporta la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà sulla base di risultanze istruttorie ritualmente acquisite, non formando oggetto di un'eccezione in senso stretto (cfr. Cass. n. 13874/2020). Ad ogni modo, il tema della colpa va affrontato solo dopo aver riscontrato l'esistenza del nesso eziologico tra la condotta ed il danno lamentato. 5.2. Così ricostruiti i principi giurisprudenziali applicabili al caso di specie, in punto di nesso causale va valorizzata la consulenza tecnica espletata, ricordando che se il giudice ritiene convincenti le conclusioni del c.t.u. non deve esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo motivazionale si può ritenere assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento (cfr. Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016). Nel caso di specie, le conclusioni cui sono giunti i c.t.u., anche all'esito dei chiarimenti richiesti dal Tribunale, appaiono pienamente condivisibili, in quanto immuni da vizi logici e metodologici e frutto di un motivato iter logico-espositivo. 5.3. Anzitutto, va osservato che la stipula del contratto di spedalità tra l'attore ed il nosocomio orvietano presso cui era stato ricoverato il 2.2.2006 non rientra tra i fatti specificamente contestati tra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Acclarato ciò, dalla documentazione in atti emerge che il 3.2.2006 era stato ivi Parte_1
“sottoposto ad intervento di artroprotesi totale d'anca destra, ove gli furono asportati la testa e parte del collo femorale ed impiantati tre componenti protesiche prodotte dalla ditta :- una coppa acetabolare 58,- uno stelo femorale ONC CP_2
(nel referto operatorio non è specificata la misura),- una testa femorale M” (cfr. pag. 10 c.t.u.). I c.t.u. hanno rilevato che il personale sanitario aveva deciso di “impiantare una protesi totale di anca prodotta dalla ditta utilizzando un acetabolo Jump System misura 58, stelo femorale ONC (di cui nella descrizione CP_2 dell'intervento non viene specificata la misura), inserto in polietilene, testina M.” (cfr. pag. 7 c.t.u.). Dopo aver chiarito che la frattura dello stelo femorale all'altezza del terzo medio-distale – non dell'osso femorale ove la protesi era stata inserita (cfr. pag. 11 c.t.u.) - occorsa al in una artroprotesi non Pt_1 cementata) costituisce un “evento alquanto raro” (cfr. pag. 8 c.t.u. e pag. 2 chiarimenti del 13.12.2022, ove si menziona una statistica dell'1,5% in letteratura), i c.t.u. hanno preso in considerazione i diversi possibili antecedenti causali di tale danno-evento, documentato per la prima volta nel referto radiografico del 24.1.2012. Le ipotetiche cause della rottura sono state individuate nella “non corretta scelta delle dimensioni dello stelo, ad esempio un sottodimensionamento oppure in un difetto strutturale della protesi” (cfr. pag. 8 c.t.u.) o, ancora, nel verificarsi di un “evento traumatico” (cfr. pag. 8 c.t.u.). In sede di chiarimenti hanno meglio chiarito la molteplicità di fattori che possono aver concorso all'evento: “- legati alla tecnica chirurgica, come il corretto posizionamento dello stelo ed il corretto dimensionamento dello stelo rispetto al canale femorale, - legati al paziente (obesità, altissima richiesta funzionale e traumi), - legati al dispositivo stesso: ad esempio in letteratura vengono descritti difetti metallici dello stelo, che in alcuni lavori sono stati rilevati mediante accurati esami metallografici” (cfr. pag. 3 chiarimenti del 13.12.2022), oltre ad una “incompleta cementazione e/o fragilità ossea” (cfr. pag. 3 chiarimenti del 13.12.2022). I c.t.u. hanno, anzitutto, escluso lo specifico inadempimento prospettato dall'attore – ossia un erroneo posizionamento della protesi da parte del personale sanitario dell'Ospedale di Orvieto – evidenziando che “nella descrizione dell'intervento non sono emersi elementi preesistenti o sopraggiunti di difficoltà; l'intervallo tra l'impianto della protesi e la situazione clinica locale fu soddisfacente fino al rilievo radiografico del 24 gennaio 2012 nel quale si repertò la rottura protesica, tale elemento porta a considerare che un'eventuale inadeguata esecuzione dell'intervento avrebbe avuto più immediate e ravvicinate conseguenze” (cfr. pag. 8 c.t.u.). La conclusione dei c.t.u. appare coerente con le risultanze dell'RX post-operatorio del 3.2.2006, che dava conto di una “…artroprotesi d'anca
8 destra in apparente buona posizione”. Anche in sede di chiarimenti i c.t.u. hanno ribadito che “la protesi femorale era ben osteointegrata” – confermato anche dalla descrizione dell'intervento di riprotesizzazione del 9.8.2013 e, in particolare, dal fatto che l'estrazione dello stelo femorale, aveva reso necessario realizzare una finestra ossea di 3 x 5 cm (cfr. pag. 2 chiarimenti del 13.12.2022) - e “nei referti radiografici non veniva riportato un alterato posizionamento della protesi” (cfr. pag. 4 chiarimenti del 10.5.2024), valorizzando il fatto che “sia nel referto radiografico del 24 gennaio 2012 sia in quello dell'8 febbraio 2013, non si fa alcuna menzione di alterato posizionamento dello stelo o della cupola acetabolare”, nel fenomeno di radiotrasparenza genericamente indicato nel solo referto del 24.1.2012 (cfr. pag. 2 chiarimenti 13.12.2022), Sempre al riguardo, hanno constatato che “in relazione all'esecuzione del trattamento non sono emersi, dalla documentazione prodotta, elementi di censura sull'esecuzione del trattamento, a riprova di ciò risulta essere il lungo arco di tempo, sei anni, dall'esecuzione del trattamento alla comparsa dei sintomi legati alla rottura dello stelo femorale protesico” (cfr. pagg.
8-9 c.t.u.). Hanno, quindi, concluso che “l'intervento ortopedico fu eseguito secondo scienza medica, non essendo emerso alcun difetto o mancanza o censura” (cfr. pag. 11 c.t.u.). Del resto, secondo i c.t.u. “il benessere con recupero funzionale di cui godette il paziente subito dopo l'intervento fino a che si verificava la complicanza dimostra che l'intervento di artroprotesi era stato eseguito correttamente” (cfr. pag. 11 c.t.u.). Alla luce dello specifico danno-evento verificatosi all'attore, hanno quindi escluso che lo stesso sia conseguenza di un'imperita esecuzione dell'intervento ortopedico del 3.2.2006, poiché “in caso di difetto chirurgico nell'impianto protesico, si sarebbe fratturato l'osso anziché lo stelo protesico, perché il tessuto osseo è senz'altro più debole del metallo” (cfr. pag. 3 chiarimenti del 13.12.2022). Con riferimento alla diversa ipotesi di un evento traumatico occorso al i c.t.u. hanno osservato Pt_1 che “né dalla cartella clinica del successivo intervento di revisione protesica (ricovero dall'8 al 17 febbraio 2013) risulta che il signor avesse subito episodi traumatici a carico dell'anca destra” (cfr. pag. 10 c.t.u.). Hanno, infatti, notato Pt_1 che nessun evento traumatico era “riportato in anamnesi, né esistevano particolari elementi di rischio in quanto al momento dell'impianto della protesi il periziando era già in pensione” (cfr. pag. 8 c.t.u.). Infine, hanno preso in esame l'ipotesi di un errore nella scelta delle dimensioni della protesi. Al riguardo, dopo aver evidenziato che “nessuna delle parti in causa ha prodotto ritualmente immagini radiografiche della protesi impiantata e della rottura dello stelo” (cfr. pag. 7 c.t.u.), i c.t.u. hanno riferito che dall'esame dei soli referti radiografici non sono stati in grado di “valutare la congruità delle dimensioni dello stelo femorale protesico e del canale midollare femorale” (cfr. pag. 8 c.t.u.). Hanno, comunque, osservato che “ove non si fosse realizzata una congruità di rapporti dimensionali tra femore e stelo, è sicuramente molto più probabile il verificarsi di una rottura dell'osso femorale piuttosto che dello stelo protesico, il quale ha sicuramente caratteristiche di resistenza maggiori dell'osso” (cfr. pag. 8 c.t.u.), concludendo che “se l'ortopedico operatore avesse sbagliato nella scelta dell'elemento protesico, si sarebbe verificata una frattura dell'osso, che è sempre più debole rispetto alla protesi” (cfr. pag. 11 c.t.u.). Alla luce di tutte le considerazioni suesposte, in assenza dell'elemento protesico rotto e delle immagini radiografiche, i c.t.u. hanno affermato che il danno lamentato dal ra stato probabilmente causato Pt_1 da “un'anomalia strutturale del dispositivo” (cfr. pag. 9 c.t.u.), “non essendo ipotizzabile nessun altro tipo di causa di rottura della protesi, verosimilmente si trattò di un cedimento meccanico strutturale spontaneo del presidio ortopedico” (cfr. pag. 10 c.t.u.). E' importante qui sottolineare che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (della protesi e/o componenti protesiche espiantate al sig. nell'intervento eseguito in data 9.02.2013 e/o le Pt_1 segnalazioni della rottura alle competenti autorità e/o il verbale comprovante la distruzione della protesi
– cfr. pag. 8 citazione) richiesto nell'atto introduttivo dal non è stato reiterato nella memoria Pt_1 istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., per cui si doveva intendere rinunciato. I c.t.p. della convenuta anno criticato l'elaborato peritale, affermando che qualora Controparte_2
“la scelta dello stelo sia errata, in cui vi sia un sottodimensionamento o un impianto incongruo non si rompe l'osso, ma a lungo andare si rompe lo stelo” poiché “il sottodimensionamento dello stelo protesico, determina un minor contatto
9 sull'interfaccia osso/stelo protesico con inevitabile riduzione dei carichi gravanti sull'osso medesimo ed un'eccessiva sollecitazione sullo stelo medesimo, su cui le forze rotazionali agiscono concentrandosi in particolar modo in sede meta- epifisaria, sede che risulta essere quella lesionata” (cfr. pag. 9 c.t.u.), valorizzando, a tal fine, l'RX del 24.1.2012 secondo cui “All'interfaccia protesi-osso si rileva anche area di aumentata radiotrasparenza –, il che è segno – fino a prova contraria – di un impianto incongruo (sottodimensionato)” (così a pag. 9 c.t.u.). Hanno censurato l'assunto dei c.t.u. secondo cui “un'eventuale inadeguata esecuzione dell'intervento avrebbe avuto più immediate e ravvicinate conseguenze” (cfr. pagg.
9-10 c.t.u.), ribadendo che “il cedimento strutturale dello stelo protesico femorale avviene infatti a seguito di una modificazione dei vettori di forza che scaricano a livello del punto in cui, dopo ripetute sollecitazioni nel tempo, si verifica la rottura” (cfr. pag. 10 c.t.u.). Alla luce di tali osservazioni critiche, su richiesta del giudice (cfr. verbale ud. 17.4.2024), gli ausiliari del Tribunale hanno fornito chiarimenti scritti volti ad approfondire se la rottura dello stelo protesico (al terzo medio) possa esser conseguenza dell'erronea scelta delle dimensioni dello stelo femorale protesico rispetto al canale midollare femorale del GUIDI. Ebbene, come già illustrato, il 3.2.2006 al paziente erano state asportate la testa ed una parte del collo femorale e contestualmente impiantati tre componenti protesiche prodotte dalla Controparte_2 una coppa acetabolare Jump System di taglia 58, uno stelo femorale PBF di taglia 0 (come da etichetta allegata al referto operatorio) ed una testa femorale di taglia M. In sede di chiarimenti i c.t.u. hanno ribadito che in assenza dello stelo protesico rotto e di immagini radiografiche si trovano nella “impossibilità di poter rispondere a tale quesito, anche in base al “più probabile che non”” (cfr. pag. 4 chiarimenti del 10.5.2024). Secondo i c.t.u. “solo la visione diretta di esami radiografici post-operatori, può contribuire a chiarire se lo stelo fosse o meno sottodimensionato” (cfr. pag. 4 chiarimenti del 10.5.2024), potendosi limitare solo a formulare supposizioni, inidonee, quindi, a fondare una pronuncia di condanna. Va, infatti, rammentato che il nesso causale deve esser accertato in base al criterio del “più probabile che non” per cui quando rimane assolutamente incerta la causa del danno-evento, come nel caso di specie, la domanda deve necessariamente esser rigettata (cfr. Cass. n. 3704/2018). I c.t.u. non soltanto non sono stati in grado di individuare l'antecedente causale che più probabilmente ha determinato la rottura dello stelo protesico, ma hanno più volte ribadito il corretto operato del personale chirurgico. Nel caso di specie non si è raggiunta alcuna certezza probabilistica sulla causa del danno-evento. Pertanto, non avendo l'attore dimostrato l'esistenza del nesso eziologico tra una imperita esecuzione dell'intervento ortopedico del 3.2.2006 e la rottura dello stelo protesico occorsa all'inizio del 2012, la domanda di risarcimento del danno promossa dal on può essere accolta neppure nei confronti Pt_1 dell' Parte_2
6. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati dal D.M. n. 147/2022) alla luce del valore indeterminabile di complessità media - giustificata dalla pluralità di parti processuali - della controversia di cui all'art. 5 del citato D.M. per i giudizi di cognizione davanti al Tribunale, applicati i parametri minimi per tutte le fasi processuali, alla luce della mancata assunzione di prove costituende e della ridotta complessità delle questioni giuridiche sottese alla controversia. Le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 17.1.2023, devono essere definitivamente poste a carico dell'attore in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
10 - rigetta le domande promosse da nei confronti della Parte_1 CP_2
e dell
[...] Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore della e Parte_1 Controparte_2 dell' delle spese di lite che liquida, per Controparte_1 ciascuna parte, in € 5.431,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a.;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 17.1.2023 a carico di
[...]
. Parte_1
Così deciso in data 18/02/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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