Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/06/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2082/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei Magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere istr. est.
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente sentenza:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato l'8.07.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5655/2024, pubblicata il 04.06.2024 e notificata in data 06.06.2024.
TRA
P.IVA ) e , (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) con degli avvocati SAVINO GENOVESE e SABRINA AMATI ed C.F._1
elettivamente domiciliati presso e nello studio dei propri difensori in Potenza, al Corso
Garibaldi n. 32.,
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ROBERTO ANGELONI, elettivamente domiciliata in 20121 – Milano
(MI), Foro Buonaparte n. 67, presso il difensore;
-APPELLATA-
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ) e per essa Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. STEFANO D'ERCOLE, elettivamente P.IVA_4
domiciliata in Roma, Via in Arcione n.71 presso il difensore;
-APPELLATA-
pagina 1 di 21
04.06.2024, in materia di opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI:
Per e : Parte_1 Parte_2
1 In accoglimento del PRIMO MOTIVO DI APPELLO: Violazione dell'art. 630, c.3 c.p.c. e
130 disp. att. c.p.c. per aver affermato che a seguito di mancato accoglimento – in sede di reclamo – della domanda di estinzione della procedura esecutiva ex art. 630, c.3 c.p.c. parte opponente odierna appellante avrebbe dovuto proporre appello, come desumibile dal dettato dell'art. 130 disp. att. c.p.c., e non introdurre il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.,
parte appellante chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni.
1.1 accertare e dichiarare la proponibilità della domanda di estinzione ex art. 630, c. 3°, c.p.c. nel giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. e, per l'effetto,
1.2 accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito de quo agitur e della legittimazione sostanziale e ad agire di e per essa della e, per CP_2 Controparte_3
l'effetto,
1.3 accertare e dichiarare la estinzione della procedura esecutiva opposta
2 In accoglimento del SECONDO MOTIVO DI APPELLO:
Violazione dell'art. 115 cpc e dell'art. 2697 cc derivante dalla dichiarata tardività dell'eccezione di mancata prova della segnalazione a sofferenza e della iscrizione nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia del credito oggetto di cessione, parte appellante chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
2.1 Accertare e dichiarare la tempestività della eccezione di mancata prova della segnalazione a sofferenza e della iscrizione nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia del credito oggetto di cessione, in subordine:
2.2 accertare e dichiarare la rilevabilità d'ufficio della detta eccezione attenendo al fondamento della pretesa di pagamento avanzata dal cessionario e, per l'effetto,
2.3 accertare e dichiarare l'assenza della prova che il credito oggetto di giudizio rientri pagina 2 di 21 tra quelli oggetto di cessione e, per l'effetto,
2.4 Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva formale a sostanziale della presunta creditrice.
3 In accoglimento del TERZO MOTIVO DI APPELLO:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 106 TUB, dell'art. 1421 cc derivante dalle seguenti circostanze:
(i) affermata tardività dell'eccezione di parte attrice di carenza di legittimazione attiva della mandataria della cessionaria, per omessa iscrizione all'Albo ex Controparte_3
art. 106 TUB;
(ii) affermata irrilevanza della circostanza, parte appellante chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
3.1 Accertare e dichiarare la tempestività e la rilevanza dell'eccezione di omessa iscrizione all'Albo ex art. 106 TUB della mandataria in subordine Controparte_3
3.2 accertare e dichiarare la rilevabilità d'ufficio della detta eccezione attenendo alla violazione di norma imperativa e, per l'effetto,
3.3 accertare e dichiarare la nullità di tutti gli atti compiuti dalla mandataria Controparte_3
in quanto non iscritta all'Albo ex art. 106 TUB risulta priva del potere di
[...]
rappresentanza sostanziale.
NEL MERITO
4 In accoglimento del QUARTO MOTIVO DI APPELLO:
Violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 117 c. 1 tub e dell'art. 1421 cc per aver posto in capo alla parte opponente e poi attrice l'onere di dare la prova dell'esistenza della cessione e della sua validità, parte appellante chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
4.1 Accertare e dichiarare l'esistenza dell'onere della prova dell'esistenza e della validità dell'operazione di cessione in capo al creditore cessionario del credito e, per l'effetto,
pagina 3 di 21 4.2 accertare e dichiarare il mancato rispetto di tale onere della prova e, per l'effetto,
4.3 accertare e dichiarare l'assenza della titolarità formale e sostanziale del credito in capo alla presunta cessionaria.
5 In accoglimento del QUINTO MOTIVO DI APPELLO
Violazione degli artt. 2697, 2729 e 2725 c.c. e dell'art. 117 c. 1° del tub, per aver affermato che l'esistenza e la validità del contratto di cessione in blocco possa essere provata per presunzioni anche in presenza di presunzioni tra loro discordanti, parte appellante chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
5.1 Accertare e dichiarare l'impossibilità di provare per presunzioni l'operazione di cessione oggetto di giudizio in presenza di specifiche contestazioni e comunque di presunzioni tra loro in contrasto e, per l'effetto,
5.2 accertare e dichiarare l'assenza di prova dell'operazione di cessione oggetto di giudizio e, per l'effetto,
5.3 accertare e dichiarare l'assenza della titolarità formale e sostanziale del credito in capo alla presunta cessionaria.
6 In accoglimento del SESTO MOTIVO DI APPELLO:
Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2729 e 2725 c.c. e dell'art. 117 c. 1° del tub, per aver ritenuto provata l'esistenza e la validità della operazione di cessione solo in base all'avviso di cessione pubblicato in G.U., parte appellante chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
6.1 Accertare e dichiarare l'impossibilità di provare in base al solo avviso di cessione pubblicato in GU l'operazione di cessione oggetto di giudizio e, per l'effetto,
6.2 accertare e dichiarare l'assenza di prova dell'operazione di cessione oggetto di giudizio e, per l'effetto,
6.3 accertare e dichiarare l'assenza della titolarità formale e sostanziale del credito in capo alla presunta cessionaria.
pagina 4 di 21 7 In accoglimento del SETTIMO MOTIVO DI APPELLO:
Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2729 e 2725 c.c. e dell'art. 117 c. 1° del tub, per aver ritenuto dimostrata l'esistenza del diritto di credito della cessionaria sulla base di circostanze di fatto che sono tra loro in contraddizione, parte appellante chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
7.1 Accertare e dichiarare l'impossibilità di provare l'esistenza dell'operazione di cessione del credito oggetto di giudizio e la inclusione del credito de quo nella asserita operazione di cessione in base agli elementi presuntivi considerati dal Tribunale nella sentenza oggetto di impugnazione per tutti i motivi espressi in narrativa e, per l'effetto,
7.2 accertare e dichiarare l'assenza di prova dell'operazione di cessione oggetto di giudizio e, per l'effetto,
7.3 accertare e dichiarare l'assenza della titolarità formale e sostanziale del credito in capo alla presunta cessionaria.
8 In accoglimento dell'OTTAVO MOTIVO DI APPELLO:
Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697, 2729 e 2725 c.c. e dell'art. 117 c. 1° derivante dalle seguenti circostanze: a) per aver ritenuto che la irreperibilità dell'elenco crediti ceduti – a mezzo di link riportato nell'Avviso di cessione pubblicato in GU – sia irrilevante ai fini della prova della inclusione del credito de quo nell'operazione di cessione;
b) per aver ritenuto che il credito azionato nella procedura di espropriazione forzata n. 1393/2018 R.G.E. corrisponda al codice identificativo NDG n. 692563, anche in presenza di elementi di fatto di segno contrario, parte appellante chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
8.1 Accertare e dichiarare l'impossibilità di provare l'esistenza dell'operazione di cessione del credito oggetto di giudizio e la inclusione del credito de quo nella asserita operazione di cessione in base agli elementi presuntivi in contraddizione tra loro considerati dal Tribunale nel capo della sentenza oggetto di impugnazione per tutti i motivi espressi in narrativa e, per l'effetto,
8.2 accertare e dichiarare l'assenza di prova dell'operazione di cessione oggetto di giudizio e, per l'effetto,
pagina 5 di 21 8.3 accertare e dichiarare l'assenza della titolarità formale e sostanziale del credito in capo alla presunta cessionaria.
9 In accoglimento del NONO MOTIVO DI APPELLO:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2729 e 2725 c.c. e dell'art. 117 c. 1° derivante dalla valorizzazione del contegno processuale della cedente ai fini della prova dell'esistenza della cessione del credito oggetto di giudizio, parte appellante chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
9.1 Accertare e dichiarare l'impossibilità di provare l'esistenza dell'operazione di cessione del credito oggetto di giudizio e la inclusione del credito de quo nella asserita operazione di cessione in base agli elementi presuntivi in contraddizione tra loro considerati dal Tribunale nel capo della sentenza oggetto di impugnazione e segnatamente in base al contegno della cedente e, per l'effetto,
9.2 accertare e dichiarare l'assenza di prova dell'operazione di cessione oggetto di giudizio e, per l'effetto,
9.3 accertare e dichiarare l'assenza della titolarità formale e sostanziale del credito in capo alla presunta cessionaria.
10 In accoglimento del DECIMO MOTIVO DI APPELLO:
Violazione e/o falsa applicazione art. 58, comma 2°, Tub e degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2729 e 2725 c.c. e dell'art. 117 c. 1° derivante dall'aver ritenuto che la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese dell'operazione di cessione sia irrilevante per dimostrare l'esistenza della cessione del credito, parte appellante chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
10.1 Accertare e dichiarare la rilevanza della Iscrizione nel Registro delle Imprese ai fini della validità e/o efficacia della operazione di cessione
10.2 accertare e dichiarare che non è stata fornita alcuna prova in merito e per l'effetto pagina 6 di 21 10.3 accertare e dichiarare l'impossibilità di provare l'esistenza dell'operazione di cessione del credito oggetto di giudizio e la inclusione del credito de quo nella asserita operazione di cessione in base agli elementi presuntivi
10.4 accertare e dichiarare l'assenza di prova dell'operazione di cessione oggetto di giudizio e, per l'effetto,
10.5 accertare e dichiarare l'assenza della titolarità formale e sostanziale del credito in capo alla presunta cessionaria.
11 In accoglimento del UNDICESIMO MOTIVO DI APPELLO: Errata e/o omessa statuizione in merito alla eccepita carenza di legittimazione attiva della Controparte_3
derivante dalla circostanza che nell'avviso di cessione è indicata quale subservice altra società: la
[...]
parte appellante chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_4
11.1 Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della mandataria della cessionaria in quanto l'avviso di cessione indica quale società incaricata per la riscossione dei crediti la società e non la Controparte_4 Controparte_3
11.2 Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della mandataria stante anche la mancanza agli atti della procura conferita da alla diversa società CP_2 [...]
Controparte_3
12 In accoglimento del DODICESIMO MOTIVO DI APPELLO:
Domanda di riforma della sentenza in ordine alla condanna della parte attrice al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
parte appellante chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
12.1 In via principale condannare la Banca appellata al pagamento di tutte le spese del primo grado di giudizio;
12.2 In subordine disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del primo grado di giudizio.
pagina 7 di 21 13 DOMANDA DI CONDANNA DELLE CONTROPARTI AL PAGAMENTO DELLE
SPESE E COMPETENZE DI LITE DEL GRADO DI APPELLO.
In caso di accoglimento anche di uno solo dei motivi di impugnazione sopra indicati, si chiede la condanna delle controparti al pagamento di spese e competenze del giudizio di appello delle quali si chiede la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così pronunciare:
Nel merito
Rigettare tutte le censure ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Per e per essa : Controparte_2 Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, così pronunciare:
- in via principale e nel merito, respingere integralmente l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.5655/2024, pubblicata in data 04.06.2024 emessa a definizione del giudizio R.G. n. 34502/2022.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze, ed onorari
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16 settembre 2022
[...]
e (“Firma in stock e PT”) convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
(“Banca”) e Controparte_1 CP_2
Cont
( ) e per essa ( ) al fine di
[...] CP_2 Controparte_3 pagina 8 di 21 introdurre un giudizio di merito a seguito del provvedimento di rigetto del Collegio del
Tribunale di Milano del reclamo proposto ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c., avverso il rigetto della domanda di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 1393/2018 R.G.E. avviata dalla Banca in base a un contratto di mutuo del 24.2.2014 e alla garanzia ipotecaria di
Co
.
Gli attori riferivano che, il 16.10.2020, , tramite PCS, era intervenuta nella procedura CP_2 affermando di essere cessionaria del credito e producendo solo l'avviso ex art. 58 TUB Co pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
e avevano contestato l'intervento Parte_1
Cont con due opposizioni (7.7.2021 e 25.1.2022), lamentando l'assenza di legittimazione di e chiedendo la declaratoria di estinzione della procedura, opposizioni respinte dal Giudice dell'Esecuzione (ordinanza 11.2.2022) e dal Collegio (ordinanza 29.6.2022).
In particolare, gli odierni appellanti reiteravano la censura di carenza di legittimazione sostanziale e ad agire in capo a innanzitutto in considerazione del fatto che la prova CP_3 dell'effettiva cessione del credito gravava sulle controparti e poteva essere raggiunta esclusivamente con la produzione del relativo contratto, non essendo sufficiente la prova per testi, presunzioni o documentazione generica, contraddittoria, non firmata;
ritenevano inoltre che il comportamento processuale della Banca non potesse confermare la cessione e che mancasse prova dell'effettiva iscrizione dell'avviso nel Registro delle Imprese, lamentando Cont anche l'irreperibilità online dell'elenco dei crediti ceduti e la non coincidenza tra e il soggetto indicato in Gazzetta come incaricato alla riscossione.
Pertanto, Firma in Stock e PT domandavano l'accertamento e la declaratoria di carenza di titolarità del credito in controversia nonché di carenza di legittimazione sostanziale e ad agire Cont in capo a
Cont Con rituali comparse di risposta si costituivano in giudizio la Banca e contestando in fatto e in diritto la pretesa attrice e chiedendone il rigetto.
In data 4.06. 2024 il Tribunale di Milano emetteva la sentenza oggetto della presente impugnazione con la quale disattendeva in via preliminare talune doglianze attoree in quanto proposte in termini irrituali e rigettava tutte le altre in quanto infondate.
Il presente giudizio di appello:
pagina 9 di 21 Avverso la suddetta sentenza interponevano appello e PT deducendo i seguenti Parte_1
motivi così rubricati:
1. Violazione dell'art. 630, c.3 c.p.c. e 130 disp. att. c.p.c. per aver affermato che a seguito di mancato accoglimento – in sede di reclamo – della domanda di estinzione della procedura esecutiva ex art. 630, c.3 c.p.c. parte opponente-odierna appellante avrebbe dovuto proporre appello, come desumibile dal dettato dell'art. 130 disp. att. c.p.c., e non introdurre il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.,
2. Violazione dell'art. 115 cpc e dell'art. 2697 cc derivante dalla dichiarata tardività dell'eccezione di mancata prova della segnalazione a sofferenza e della iscrizione nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia del credito oggetto di cessione.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 106 TUB, dell'art. 1421 cc derivante dalle seguenti circostanze: (i) affermata tardività dell'eccezione di parte attrice di carenza di legittimazione attiva della mandataria della cessionaria, Controparte_3
per omessa iscrizione all'Albo ex art. 106 TUB;
(ii) affermata irrilevanza della
[...]
circostanza.
4. Violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 117 c. 1 tub e dell'art. 1421 cc per aver posto in capo alla parte opponente e poi attrice l'onere di dare la prova dell'esistenza della cessione e della sua validità.
5. Violazione degli artt. 2697, 2729 e 2725 c.c. e dell'art. 117 c. 1° del tub, per aver affermato che l'esistenza e la validità del contratto di cessione in blocco possa essere provata per presunzioni anche in presenza di presunzioni tra loro discordanti.
6. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2729 e 2725 c.c. e dell'art. 117 c. 1° del tub, per aver ritenuto provata l'esistenza e la validità della operazione di cessione solo in base all'avviso di cessione pubblicato in G.U..
7. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2729 e 2725 c.c. e dell'art. 117 c. 1° del tub, per aver ritenuto dimostrata l'esistenza del diritto di credito della cessionaria sulla base di circostanze di fatto che sono tra loro in contraddizione.
8. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697, 2729 e 2725 c.c. e dell'art. 117 c. 1° derivante dalle seguenti circostanze: a) per aver ritenuto che la irreperibilità dell'elenco crediti pagina 10 di 21 ceduti – a mezzo di link riportato nell'Avviso di cessione pubblicato in GU – sia irrilevante ai fini della prova della inclusione del credito de quo nell'operazione di cessione;
b) per aver ritenuto che il credito azionato nella procedura di espropriazione forzata n. 1393/2018 R.G.E. corrisponda al codice identificativo NDG n. 692563, anche in presenza di elementi di fatto di segno contrario.
9. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2729 e 2725 c.c.
e dell'art. 117 c. 1° derivante dalla valorizzazione del contegno processuale della cedente ai fini della prova dell'esistenza della cessione del credito oggetto di giudizio.
10. Violazione e/o falsa applicazione art. 58, comma 2°, Tub e degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2729 e 2725 c.c. e dell'art. 117 c. 1° derivante dall'aver ritenuto che la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese dell'operazione di cessione sia irrilevante per dimostrare l'esistenza della cessione del credito.
11. Errata e/o omessa statuizione in merito alla eccepita carenza di legittimazione attiva della derivante dalla circostanza che nell'avviso di cessione è indicata Controparte_3
quale subservice altra società: la Controparte_4
12. Domanda di riforma della sentenza in ordine alla condanna della parte attrice al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
Si costituivano in giudizio con due distinte comparse di costituzione e risposta Controparte_7 contestando quanto dedotto da parte appellante, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto la conferma della sentenza n. 5655/2024 emessa dal Tribunale di Milano.
All'udienza di prima comparizione il Consigliere istruttore fissava per la rimessione al collegio l'udienza del 13.05.2025 con indicazione dei termini di legge per deposito di conclusioni e comparse ex art. 352 c.p.c.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
pagina 11 di 21 Con il primo motivo gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 630, comma 3, c.p.c. e dell'art. 130 disp. att. c.p.c., per avere il Giudice di primo grado erroneamente ritenuto che, a seguito del rigetto – in sede di reclamo – della domanda di estinzione della procedura esecutiva per inattività delle parti, la parte opponente avrebbe dovuto proporre appello e non introdurre un giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. L'appellante contesta tale impostazione, evidenziando che l'art. 130 disp. att. c.p.c. si riferirebbe esclusivamente all'appello contro la sentenza di estinzione del processo, mentre nel caso di specie il reclamo riguarderebbe l'accertamento della carenza di legittimazione attiva della cessionaria, presupposto necessario per l'eventuale estinzione della procedura.
Con il secondo motivo gli appellanti contestano la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice avrebbe ritenuto tardiva l'eccezione di mancata prova della segnalazione a sofferenza e dell'iscrizione nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia del credito ceduto in quanto sollevata solo con la comparsa conclusionale. Gli appellanti sostengono che in realtà non vi sarebbe stata alcuna ammissione implicita del passaggio a sofferenza del credito nell'atto di citazione ma anzi la contestazione relativa alla mancata prova della segnalazione sarebbe stata tempestivamente formulata sin dall'atto introduttivo.
Con il terzo motivo di appello gli appellanti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 106 TUB e dell'art. 1421 c.c., per avere il Giudice di primo grado ritenuto tardiva e comunque irrilevante l'eccezione sollevata dagli attori circa la carenza di legittimazione attiva della mandataria della cessionaria, per Controparte_3 omessa iscrizione all'Albo ex art. 106 TUB.
Con il quarto motivo di appello gli appellanti censurano il capo della sentenza in cui il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente posto a carico del debitore opponente l'onere di provare l'esistenza e la validità della cessione del credito. L'appellante contesta tale impostazione con diversi richiami giurisprudenziali, rilevando che, trattandosi di cessione in blocco ex art. 58
TUB, la prova della titolarità del credito (e dell'inclusione dello stesso nella cessione) graverebbe integralmente sulla cessionaria, trattandosi di elemento costitutivo della domanda
(Cass. nn. 13289/2024, 7866/2024, 3405/2024, 17944/2023).
Con il quinto motivo di appello gli appellanti lamentano la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui avrebbe ritenuto provata per presunzioni la validità del contratto di cessione, nonostante la contraddittorietà dei documenti prodotti in quanto generici, inidonei, e privi di sottoscrizione certa e con codici identificativi non corrispondenti. Gli appellanti Sostengono
pagina 12 di 21 che in caso di contestazione della cessione da parte del debitore la prova dovrebbe essere fornita a mezzo della produzione in giudizio del contratto di cessione.
Con il sesto motivo di appello gli appellanti lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
e degli artt. 2697, 2729 e 2725 c.c. e dell'art. 117 c. 1° del TUB, per aver ritenuto provata l'esistenza e la validità della operazione di cessione solo in base all'avviso di cessione pubblicato in G.U. senza ulteriori riscontri documentali dato che l'avviso non dimostrerebbe né l'effettiva prova della cessione né l'inclusione del credito oggetto del giudizio nella stessa;
inoltre mancherebbe la prova della classificazione a sofferenza del credito e della segnalazione in
Centrale dei Rischi, requisiti richiesti dallo stesso avviso e dalla normativa di riferimento.
Con il settimo motivo di appello gli appellanti denunciano il Tribunale per avere erroneamente riconosciuto come provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria, sulla base di elementi contraddittori, carenti o non attendibili. In particolare, si contesta l'aver attribuito valore alla dichiarazione di cessione della del 22.10.2021, redatta solo dopo Controparte_1
l'opposizione all'esecuzione, priva di firma leggibile e con codici identificativi (NDG) difformi rispetto a quelli indicati dalla cessionaria.
Con l'ottavo motivo di appello gli appellanti denunciano la violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., 2697, 2729 e 2725 c.c., nonché dell'art. 117 TUB, per avere il Giudice di primo grado erroneamente ritenuto irrilevante l'attuale irreperibilità dell'elenco dei crediti ceduti tramite il link indicato nell'Avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e per aver identificato il credito azionato (procedura n. 1393/2018 R.G.E.) con il codice NDG 692563, nonostante elementi contrari. L'appellante contesta che il link riportato non condurrebbe ad alcun elenco crediti, rendendo l'Avviso incompleto e inidoneo a dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione, e ribadisce che tale prova dovrebbe essere sempre accessibile per essere valida.
Con il nono motivo di appello gli appellanti lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,
2697, 2729 e 2725 c.c., nonché dell'art. 117 TUB, per avere il Giudice di primo grado valorizzato indebitamente il contegno processuale della cedente (Banca) quale elemento idoneo a provare l'avvenuta cessione del credito. L'appellante contesta tale impostazione, ritenendo che la mancata partecipazione della cedente alle udienze successive all'intervento della cessionaria non potrebbe costituire prova della titolarità sostanziale del credito in capo a quest'ultima, in assenza di documentazione probante.
Con il decimo motivo di appello gli appellanti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 58, comma 2, TUB, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 2729 e 2725 c.c. e dell'art. 117 TUB, per avere il Giudice di primo grado erroneamente ritenuto irrilevante la mancata pagina 13 di 21 iscrizione nel Registro delle Imprese dell'operazione di cessione del credito. Secondo
l'appellante, l'art. 58 TUB richiederebbe espressamente sia la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale che l'iscrizione nel Registro delle Imprese, adempimenti che devono considerarsi cumulativi e non alternativi. L'assenza di prova dell'iscrizione comprometterebbe l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c.
Con l'undicesimo motivo di appello gli appellanti denunciano l'omessa o errata valutazione della carenza di legittimazione attiva della per incongruenza tra Controparte_3 quanto indicato nell'Avviso di cessione e l'effettiva rappresentanza in giudizio. In particolare, nell'Avviso di cessione figurerebbe come subservicer la diversa società Controparte_4
mentre ad agire sarebbe una società differente, ossia
[...] Controparte_3
della quale non sarebbe stata prodotta la procura in giudizio.
Con il dodicesimo motivo di appello gli appellanti contestano la condanna alle spese del giudizio di primo grado, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto infondate le difese della parte attrice, nonostante la complessità e la rilevanza delle questioni sollevate. In considerazione della fondatezza delle eccezioni sollevate in merito alla mancata prova della cessione, l'appellante ritiene ingiustificata la condanna alle spese e chiede in via principale la condanna della Banca appellata al pagamento delle stesse, o in subordine la compensazione integrale tra le parti.
I motivi sopra illustrati, da trattarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sviluppano censure non meritevoli di essere condivise.
In merito alla prima doglianza, osserva la Corte che, come condivisbilmente rilevato dal giudice
a quo, il provvedimento con il quale il Tribunale, decidendo in sede di reclamo contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza di estinzione del processo esecutivo, ha natura di sentenza ed
è impugnabile con appello (da proporsi con rito camerale ex art. 130 disp. att. c.p.c. Cass. s.u.
n. 22848/2013), sicché la questione della pretesa estinzione della procedura esecutiva per la mancata partecipazione della creditrice procedente per più udienze, non può Controparte_1
essere riproposta nel giudizio di opposizione.
In merito al secondo e al terzo motivo di appello come correttamente rilevato dal giudice di primo grado le suddette doglianze sono state proposte in un momento successivo alla precisazione delle conclusioni e pertanto tardivamente e non possono essere esaminate.
pagina 14 di 21 Quanto al resto, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata abbia correttamente ricostruito e applicato i principi giuridici in materia di cessione in blocco ex art. 58 TUB e che sia stata fondatamente raggiunta la prova dell'acquisto del credito oggetto del giudizio da parte della cessionaria CP_2
In particolare, la titolarità del credito in capo a si desume: CP_2
-dalla pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale in data 11.6.2020, che descrive con chiarezza i criteri oggettivi dei crediti trasferiti (mutui e finanziamenti classificati a sofferenza e segnalati in Centrale dei Rischi);
-dalla dichiarazione della cedente , redatta su carta intestata, recante Controparte_1 il timbro dell'istituto, e prodotta in atti, in cui si conferma l'avvenuta cessione del credito relativo alla posizione debitoria di;
Parte_1
-dal possesso, in capo alla cessionaria, del titolo esecutivo e della documentazione bancaria inerente al rapporto oggetto di esecuzione;
-dalla condotta della cedente, la quale, fin dall'udienza del 19.1.2021, ha dato atto della cessione e ha cessato ogni attività processuale e sostanziale sulla posizione in esame.
Come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, l'avviso ex art. 58 TUB, in assenza di contestazioni specifiche sulla validità del contratto di cessione, costituisce idonea base probatoria ai fini della prova della cessione, laddove il credito azionato sia oggettivamente riconducibile a quelli descritti nel testo dell'avviso.
Sul punto la Suprema Corte precisa che “si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di conte-stazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare
pagina 15 di 21 l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto
i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito
contro
-verso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Nel caso di specie, il credito azionato – derivante da un contratto di mutuo del 2014 – rientra oggettivamente tra quelli descritti nell'avviso di cessione, ove si fa riferimento a:
“tutti i crediti derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra il 1989 e il 2019, i cui debitori siano stati classificati a sofferenza ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 nel periodo 1995–2019 e segnalati in Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare n. 139/1991” (doc. 8°, all. 3 citazione primo grado).”
Inoltre, l'NDG 692563 indicato dalla cessionaria risulta conforme a quanto riportato nell'elenco dei crediti ceduti, peraltro versato in atti dagli stessi attori, in quanto pacificamente “presente all'epoca della redazione del ricorso in opposizione del 07.07.2021 (all.11) al link indicato” nella Gazzetta Ufficiale n. 68 dell'11.6.2020, parte seconda (p. 7, citazione) – e risulta riferirsi ad un “mutuo ipotecario l. 385/93” e ad un “conto corrente” presso
[...]
con un numero di posizione, nel primo caso, di Controparte_1
“000000SF10514502” e, nel secondo caso, di “000000SF10514501” (doc. 11a, all. 12, citazione).
Inoltre, le doglianze circa l'invalidità dell'elenco in atti data dall'irreperibilità al link indicato in G.U. dell'elenco dei crediti ceduti risultano prive di efficacia dimostrativa, posto che l'elenco pagina 16 di 21 è stato prodotto in giudizio direttamente dagli stessi attori (doc. 9°, all. 5 e all. 6 della citazione del fascicolo di primo grado) e mai disconosciuto validamente, come richiesto dall'art. 2719
c.c.
A quanto appena rilevato deve aggiungersi che l'appellante, già nel corso del giudizio di primo grado, ha prodotto la dichiarazione della cedente (DOC. 10 giudizio di primo grado), la quale rappresenta “la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla [cessionaria,] non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione
a sé contraria” (App. Milano, sez. I, sent. 24.1.2023, n. 220), nella quale si legge:
“Oggetto: Dichiarazione di cessione / – posizione Controparte_1 Controparte_2
Parte_1
La presente per confermare che iscritta al n. 842 dell'Albo Controparte_8
delle Banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario, con sede legale in Piazza Garibaldi 16, , Italia, C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese CP_1
di n. , capitale sociale euro 1.360.157.331 i.v., in forza di un contratto di CP_1 P.IVA_2
cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 1° giugno
2020, ha ceduto pro soluto a società unipersonale con sede legale in via V. Controparte_2
Alfieri 1, Conegliano (TV), C.F./P.IVA capitale sociale euro 10.000 i.v., crediti P.IVA_3
classificati a sofferenza (capitale, interessi, accessori, spese, danni ecc.) derivanti da mutui, finanziamenti e sconfinamenti.
Di tale cessione in blocco è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 68 dell'11/06/2020.
Tra i crediti nominati rientrano anche quelli nei confronti di Controparte_9
(P.IVA e, nello specifico: -sofferenza
[...] P.IVA_1
000000SF10514502 (mutuo ipotecario n. 023 1135455) -sofferenza 000000SF10514501 (conto corrente n. 023 0011359)”
Reputa la Corte che detto documento appare effettivamente provenire dalla Banca che peraltro, risulta redatto su carta intestata dell'Istituto e la sottoscrizione è apposta in corrispondenza del timbro della stessa oltre che pienamente coerente con il comportamento successivo della stessa cedente, la quale non ha mai inviato diffide o svolto iniziative di recupero verso il debitore, non pagina 17 di 21 si è costituita nel presente giudizio, pur ritualmente evocata, ha riconosciuto processualmente, già nel giudizio esecutivo, la perdita della titolarità del credito.
Tale condotta, valutata unitamente alla dichiarazione sopra citata e all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, costituisce elemento sintomatico della consapevolezza da parte della cedente di non essere più legittimata a esigere il credito. La dichiarazione in questione, in quanto resa contra se, assume particolare rilievo probatorio (art. 2735 c.c.) e contribuisce alla formazione di un quadro presuntivo dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha affermato: “Nel caso di cessioni in blocco ex art.
4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi- e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Cass. ord. 16/4/2021 n. 10200; id. Sez. 3, Sent. n. 4277 del
10/2/2023, Rv. 666807). Concludendo, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera il cedente da ogni ulteriore adempimento, la cessione può essere notificata anche mediante atto giudiziario.”
Ulteriore elemento che depone nel senso dell'effettiva cessione è costituito dalla disponibilità in capo alla cessionaria della documentazione relativa alla posizione ceduta inclusi gli estratti conto e il titolo esecutivo stesso. Tali documenti non potrebbero essere nella disponibilità della pagina 18 di 21 cessionaria se non a seguito della consegna da parte della cedente, quale effetto dell'avvenuta cessione.
Anche il rilievo relativo all'iscrizione all'Albo ex art. 106 TUB risulta privo di fondamento ai fini che qui rilevano, alla luce del principio enunciato da Cass. 7243/24 “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Ancora, va osservato che gli stessi appellanti, ove avessero nutrito effettiva incertezza sull'identità del soggetto legittimato alla riscossione del credito, avrebbero potuto rivolgersi direttamente alla Banca cedente per acquisire chiarimenti. È principio pacifico in giurisprudenza – che questo Collegio condivide – che il debitore ceduto, in caso di dubbio sull'esistenza o sulla validità formale della cessione, ha il dovere di correttezza ex art. 1175 c.c. di rivolgersi alla cedente (cfr. Cass. 26038/2019; Cass. 11543/2021). Nulla di ciò risulta essere stato fatto dagli appellanti.
I rilievi sin qui richiamati compongono un quadro presuntivo pienamente idoneo a fondare l'affermazione dell'intervenuta cessione del credito da avvenuta nell'ambito CP_10 dell'operazione di cartolarizzazione oggetto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale
l'11.6.2020.
Cont In ultimo, le censure relative alla legittimazione di sono state puntualmente superate dalla produzione della documentazione comprovante il suo ruolo di mandataria della cessionaria, nell'ambito della gestione della posizione in esame. In proposito si riporta che “con atto del
23.6.2020 a ministero del dott. , Notaio in Pordenone, rep. 304916, racc. 36336, la Per_1
società conferiva a procura speciale per il Controparte_2 Controparte_3
recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti dei quali è titolare, con ogni più ampia facoltà
pagina 19 di 21 di porre in essere ogni atto e/o attività ritenuta necessaria, utile od opportuna ai fini del recupero” (p. 2, comparsa Diana).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve ritenersi che l'onere della prova gravante sulla cessionaria sia stato pienamente assolto, che la titolarità del credito risulti validamente dimostrata, che l'inclusione del credito ceduto nella cartolarizzazione sia stata provata in modo coerente, con elementi convergenti e documentati.
La doglianza di parte appellante in punto spese processuali è assorbita dall'integrale rigetto di tutti i motivi d'appello, essendosi la parte limitata a chiedere la riforma della pronuncia sulle spese di lite come conseguenza della riforma della sentenza impugnata.
L'infondatezza dei motivi di gravame proposti determina dunque, per tutte le ragioni di cui in motivazione, il rigetto dell'appello con integrale conferma dell'appellata sentenza e la condanna di parte appellata al pagamento delle spese del grado liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi e minimi ai sensi del D.M. 147/2022 sul valore del credito azionato.
Ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.11/2002 art.13 c.1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e contro Parte_1 Parte_2 [...]
nonché contro e per essa Controparte_1 Controparte_2 [...]
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. Controparte_3
5655/2024, pubblicata in data 04.06.2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €
29.033,00 di cui € 7.418,00 per la fase di studio della controversia, € 4.313,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase di trattazione ed € 12.333,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 20 di 21 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Dott. Roberto Aponte
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