Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 3837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3837 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
16.04.2025, disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 3592/2024 avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Portici (Na) Parte_1 C.F._1 alla Via Roma n. 60, presso lo studio dell'avv. Claudio Di Napoli che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rapp. p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.02.2024, impugnava l'avviso di Parte_1 addebito n. 371 2023 00155 60935 000 di € 15.879,00, notificato l'11.01.2024, riferito a contributi non versati per l'anno 2016 Gestione Separata INPS.
Eccepiva la intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 46/99 dell'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, in quanto erano stati scritti a ruolo successivamente al termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello fissato per il versamento.
Evidenziava che alcun atto interruttivo dei termini di prescrizione veniva notificato antecedentemente all'avviso di addebito impugnato.
Lamentava, dunque, la maturata prescrizione quinquennale dell'avversa pretesa creditoria azionata con il titolo indicato, ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, considerando il dies a quo dei relativi termini il 26.06.2016 (data di scadenza del versamento).
1
Eccepiva, infine, le sanzioni applicate di cui alla lettera b), comma 8, dell'art. 116 della legge
388/2000, non ricorrendo nel caso de quo alcun occultamento dei redditi prodotti.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro,
l'Inps, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente, considerata la palmare sussistenza del periculum e del fumus, sospendere l'atto impugnato;
2) dichiarare la prescrizione dei crediti indicati e portati in esecuzione nell' avviso di addebito n. 371 2023 00155 60935 000 di € 15.879,68 not. 11.01.24; 3) dichiarare nullo, comunque, l'avviso per insussistenza dei presupposti di iscrizione alla Gestione Separata e di applicazione della sanzione ulteriore;
4) in subordine, espungere le somme dovute a titolo di sanzione perché non dovute e erroneamente calcolate. Con condanna dell'Ente alla refusione delle spese e onorari di lite.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Inps si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo poiché formulato oltre il termini ex art. 617 c.p.c.
Contestava l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dal ricorrente, in virtù della regolare notifica dell'avviso bonario effettuata in data 30.11.2022 a mezzo pec, avente ad oggetto l'anno 2016, anche conto della sospensione dei termini prescrizionali disposta ai sensi della normativa
COVID dal Legislatore.
Evidenziava la corretta applicazione delle sanzioni di cui all'art. 116, c. 8, lett. b) della L.
388/2000, avendo il ricorrente omesso di compilare il quadro RR delle dichiarazioni dei redditi.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Accolta la richiesta di sospensiva, la causa veniva, dunque, rinviata all'udienza del 16.04.2025 Cont al fine di permettere all'INPS di depositare nel formato . la dedotta notifica del 30.11.2022 dell'avviso bonario, interruttiva dei termini di prescrizione, avendola prodotta nel formato .pdf al momento della costituzione.
La predetta udienza veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; acquisita la documentazione prodotta, lette le note e preso atto che non veniva documentata la notifica nel formato richiesto, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Oggetto del giudizio è l'opposizione all'avviso di addebito relativo all'omesso versamento dei contributi alla Gestione separata per l'anno 2016 in relazione al reddito percepito dal ricorrente.
È assorbente ai fini della decisione l'esame dell'eccezione di prescrizione per l'anno 2016.
In ordine al dies a quo di decorrenza della prescrizione si rileva che, vertendosi, come nella fattispecie, in tema di contributi cd. “fissi” e "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un
2 determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento.
Ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito (Cass. n. 13463 del 29/05/2017).
In termini ancora più chiari, la Suprema Corte ha affermato che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950 del 31/10/2018 “… vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi… il versamento del saldo, che
è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione…). La stessa Corte (Cass. Ordinanza n.5379 del 22.2.2019) ha ritenuto di dare continuità
a tale orientamento ribadendo che anche per i contributi dovuti alla gestione separata opera la regola, fissata dal d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". La relativa prescrizione decorre quindi dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n.
1827 del 1935, art. 55), e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi….”
In proposito trova, quindi, applicazione la previsione di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.”
In via ulteriore, sulla scia della citata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 27950/2018 cit.) il dies a quo della prescrizione corre dalla decorrenza del termine ultimo, individuato nella scadenza prevista per il versamento del saldo.
I contributi dovuti per i redditi prodotti dai liberi professionisti iscritti o iscrivibili alla Gestione separata, devono, quindi, essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e, specificamente, a quella prevista per il saldo relativo all'anno oggetto della dichiarazione, avuto rilievo anche l'eventuale proroga, laddove disposta.
Nella specie, la data di scadenza del versamento dei contributi per l'anno 2016 era stata fissata al 20.07.2017, giusto DPCM del 20.07.2017.
3 Non inficia tali conclusioni la pronuncia della Suprema Corte (v. ord. N. 6677/2019), in tema di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione ex art. 2941 c.c.
Né ha pregio l'argomentazione dell'Inps secondo cui nel caso di specie troverebbe applicazione l'art. 2941 n. 8 c.c. (sospensione della prescrizione quando il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito, finché il dolo non sia stato scoperto), non avendo l'istante provveduto ad indicare, in sede di dichiarazione dei redditi, le somme dovute all'Inps a titolo di contributi nel quadro
RR del modello Unico.
La Corte di Cassazione, decidendo una fattispecie analoga, ha richiamato il “consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui (cfr. Cass. sent. n. 21567/2014) l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8), cod. civ., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; con la conseguenza che tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. sent. n. 9113/2007) … in applicazione dei richiamati principi, va pertanto affermato che la mancata denuncia del reddito non equivalga né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all'INPS, né che essa configuri impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia delle Entrate (cfr. Cass. sent. n. 17769/2015)” (Cass.
19640/2018 ; in termini analoghi Cass. 25593 del 10.10.2019 secondo cui va escluso l'occultamento doloso laddove …il debitore aveva puntualmente presentato la propria dichiarazione dei redditi e l' avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi o chiedere informazioni all'Agenzia delle Pt_2
Entrate).
Invero ritiene il giudicante che nel caso di specie non si può addebitare al professionista una condotta dolosa;
nel caso in esame infatti il lavoratore autonomo, regolarmente denunziando la propria posizione reddituale ai fini fiscali (vedi dichiarazione dei redditi presentata ), ha omesso l'iscrizione alla Gestione Separata e il versamento della relativa contribuzione per colpa ( ritenendo erroneamente di non esserne tenuto), ma senza alcun dolo di evasione, come dimostra il fatto che l'INPS ha potuto individuare il reddito annuo (vedi avviso di addebito in atti) anche senza la puntuale compilazione del c.d. quadro RR.
In altri termini secondo la Corte l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficolta di accertamento del credito;
e dunque quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione.
Da ciò consegue che la mancata compilazione da parte di un professionista del quadro RR – ovvero del quadro relativo alla denuncia dei redditi da lavoro autonomo- della dichiarazione dei
4 redditi costituisce comportamento doloso volto ad impedire all' Ente previdenziale di verificare la produzione di un reddito da lavoro autonomo.
Nella specie, parte ricorrente ha documentato attraverso la dichiarazione dei redditi per l'anno
2016, il reddito da lavoro autonomo percepito quale libero professionista (Cfr. Unico allegato al ricorso).
La avvenuta denuncia dei redditi da lavoro autonomo si ritiene sia comportamento idoneo a consentire agli enti preposti le verifiche necessarie, sia con riguardo alla misura del reddito ai fini fiscali che quanto alla loro classificazione ai fini dell'individuazione del soggetto titolare della pretesa.
Tale dichiarazione esclude che possa ravvisarsi un occultamento del reddito preordinato a sottrarsi all'obbligazione contributiva.
Ad escludere l'intenzione dolosa vale il ragionevole affidamento generato sia dalla prassi applicativa sia dall'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2, comma 26 della legge 335/1995, protrattasi per oltre quindici anni, entrambe orientate nel senso della non obbligatorietà del versamento alla Gestione Separata da parte dei professionisti iscritti ad un albo professionale ed assistiti da autonoma forma previdenziale.
Non si ritiene, in altri termini, corretto assumere che, in presenza di una situazione di obiettiva controvertibilità circa l'obbligatorietà della iscrizione alla gestione separata da parte del professionista, la dichiarazione del reddito da lavoro autonomo nel quadro relativo anziché in quello
RR, per le gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti, nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata, previsto nel modello UNICO costituisca comportamento doloso volto ad impedire all' Ente previdenziale di verificare la produzione di un reddito da lavoro autonomo. Tanto vale ad escludere la causa di sospensione ex art. 2941 c.c.
Ebbene, nel caso di specie, il termine di prescrizione quinquennale non risulta tempestivamente interrotto da parte dell' . Controparte_3
L'INPS, infatti, non ha adeguatamente provato la notifica di alcun atto interruttivo, antecedente all'avviso di addebito n. 371 2023 00155 60935 000 notificato l'11.01.2024, oggi impugnato, .in quanto si è limitato a produrre in giudizio la dedotta notifica in formato .pdf dell'avviso bonario del
30.11.2022.
La prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata, invero, deve essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), poiché unicamente il file in Cont formato .eml oppure . garantisce l'autenticità del messaggio stesso ed il relativo il contenuto, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni (sul punto Cassazione Civile ordinanza n. 14790 del 27/05/2024).
Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, va dichiarato prescritto il credito previdenziale relativamente all'anno 2016 e per l'effetto va annullato l'avviso di addebito n. 371 2023
00155 60935 000.
5 Il che costituisce la c.d. ragione più liquida ed assorbe ogni ulteriore considerazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso, dichiara prescritto il credito previdenziale relativamente all'anno 2016 e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 371 2023 00155 60935 000.
• condanna l'INPS in pers. del l.r.p.t. al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.800,00, oltre I.VA., C.P.A., e rimborso spese generali come per legge, nonché euro 43,00 per
C.U. versato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 16.5.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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