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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/11/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 816 RG. 2025;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. MA RU in funzione di Giudice del Lavoro, con l'ausilio dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
C.F. Parte_1
P.IVA_1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Andrea Fazio e CF/p.iva Controparte_1
P.IVA_2
In persona del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco e
, CF/p.iva in persona Controparte_2 P.IVA_3 del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Maria Emanuela Berlich. e Controparte_3
, CF/p.iva , in persona del legale
[...] P.IVA_4 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Battista Di Vincenzo
OGGETTO: Opposizione a preavviso di ipoteca definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l l' e l' , spiegando CP_1 CP_4 Controparte_2 opposizione avverso il preavviso di ipoteca n. 299 76 2025 00000654000, emesso da quest'ultima e notificato l'1.4.2025, limitatamente ai carichi previdenziali pretesi da e portati da n. 6 cartelle di pagamento e n. 14 avvisi di addebito meglio CP_1 CP_4 indicati in ricorso. L'opposizione, con cui si è chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva d'ipoteca, si fonda sui seguenti motivi: 1 1) Mancata e/o irrituale notifica degli atti presupposti.
2) Prescrizione dei crediti incorporati nelle cartelle e negli avvisi impugnati.
3) Difetto di motivazione del preavviso per omessa indicazione in esso di dati che vengono indicati come essenziali . Su tali presupposti, la società opponente chiede dichiararsi l'illegittimità della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria e, comunque, la prescrizione dei crediti ivi menzionati.
Si sono costituite in giudizio le parti resistenti (sebbene l' lo abbia fatto CP_5 tardivamente), tutte assumendo la infondatezza delle domande avversarie e l' CP_1 inoltre eccependo, in linea preliminare, il difetto della propria legittimazione passiva.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Va anzitutto disattesa l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dall' poiché le domande spiegate dalla ricorrente non fanno riferimento solo a CP_1 pretesi vizi formali dell'atto impugnato, ma mettono in gioco anche la permanenza dei crediti menzionati nel preavviso d'ipoteca, per i quali è stata eccepita l'intervenuta estinzione dei diritti dell'Istituto. Sotto tale profilo, non v'è dubbio che l' quanto ai carichi contributivi che lo CP_1 riguardano (al pari dell per quelli di sua pertinenza), è il soggetto passivo CP_4 processualmente legittimato a resistere all'azione di controparte, nella sua veste di ente impositore e di titolare dei crediti in questione. Del resto, oggetto del giudizio non è la validità del preavviso di ipoteca, ma solo l'accertamento (negativo) delle ragioni creditizie sottese al medesimo. Sul punto, si veda quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con ord. n. 4871 del 23.2.2021 e con sent. S.U. n. 19667 del 18.9.2014. Infatti, il giudizio di c.d. opposizione al preavviso di ipoteca ha mero valore di accertamento negativo del credito, e non si traduce mai in un giudizio sulla validità dell'atto, posto che il preavviso di ipoteca non è atto esecutivo in senso tecnico, ma ha natura di mera comunicazione, di per sé non caducabile. La disciplina di riferimento è infatti racchiusa nell'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, il quale afferma che, prima di procedere all'iscrizione ipotecaria di cui al primo comma “l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva”. La Corte, nel citato pronunciamento, ha pure spiegato che “l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria”, quindi, senza alcun effetto sull'esistenza dei crediti sottesi o alla validità degli altri atti della procedura (avvisi di addebito, cartelle di pagamento etc.). In sostanza, le doglianze circa la validità del preavviso di ipoteca, non essendo stata iscritta ipoteca nel caso di specie, appaiono essere inammissibili per carenza d'interesse ad agire. Si tratterebbe in ogni caso di doglianze prive di fondamento, collegate a pretese carenze dei contenuti dell'atto impugnato, che si assume viziato di nullità per omessa indicazione:
2 1. dei beni oggetto della futura minacciata iscrizione ipotecaria;
2. delle modalità di calcolo degli interessi applicati e degli oneri di riscossione;
3. dei termini e dell'autorità competente nel caso di un'eventuale impugnazione. Con riferimento al primo dei tre profili sopra elencati, va evidenziato come il preavviso in oggetto è una mera costituzione in mora, connotata dall'informazione del fatto che il creditore si accinge a compiere gli atti tesi alla conservazione della garanzia generica (iscrizione ipotecaria). L'opposizione avverso tale preavviso, infatti, per quanto emerge dalle pronunzie della Corte Suprema sopra richiamate, ha natura di azione di accertamento negativo e non di opposizione agli atti esecutivi (tant'è vero, che non trova applicazione il termine decadenziale di cui all'art. 617 cpc). In tale prospettiva, non si comprende la ragione giuridica per la quale l'opponente reputa necessaria, addirittura a pena di nullità, l'indicazione degli immobili che il creditore prevede di ipotecare in futuro. Si aggiunge a ciò anche la recente pronuncia della Suprema Corte che, con l'ordinanza n. 25456/2025, chiarisce che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve contenere solo l'indicazione del titolo e dell'importo del credito ma non deve anche specificare quali siano gli immobili sui quali verrà iscritta in futuro l'ipoteca. La garanzia ipotecaria infatti non nasce con il preavviso ma solo con la sua iscrizione ed è solo in quel momento che devono essere individuati i beni che ne sono oggetto. Anche le doglianze sub 2 e sub 3 risultano infondate, posto che non v'è alcuna disposizione di legge che richieda la indicazione nel preavviso d'ipoteca delle modalità di calcolo degli interessi e degli oneri di riscossione, come pure la indicazione del termine entro cui proporre una eventuale opposizione e dell'autorità competente a decidere. Giova aggiungere che la comunicazione in discorso è corredata dal prospetto contenente il dettaglio delle somme da pagare con la specificazione del titolo, dell'anno di riferimento, dell'importo degli interessi di mora per ciascuna entrata tributaria e non tributaria e degli oneri di riscossione. Viene in essa inoltre assegnato il termine di giorni trenta per il pagamento di quanto dovuto, con l'avvertimento che in mancanza si sarebbe proceduto alla iscrizione d'ipoteca.
Venendo alle doglianze dell'opponente circa la sopravvivenza dei crediti menzionati nel preavviso di ipoteca, vanno operate a monte talune premesse.
Circa l'utilizzabilità della documentazione depositata da : CP_5
L si è costituita in giudizio tardivamente, ossia, Controparte_2 dopo lo svolgimento della prima udienza, e ha depositato documentazione che sostiene utile al fine di dimostrare il tempestivo compimento degli atti interruttivi del termine di prescrizione dei crediti in questione. Va sul punto precisato che né l' né l' (costituitisi invece tempestivamente) CP_1 CP_4 hanno chiesto l'esibizione degli atti in possesso dell'Agenzia, collegati alla vicenda giudiziale e rilevanti ai fini del decidere. Tale considerazione è dirimente, posto che, in assenza di richieste istruttorie da parte dei resistenti costituti in giudizio tardivamente, ogni ulteriore produzione
3 documentale può avvenire solo per mezzo degli istituti di cui all'art. 420 co. 6° cpc., ovvero, dell'impiego, da parte del giudice, del potere officioso di cui all'art. 421 cpc. Ebbene: è noto che la Corte di Cassazione, con più pronunce, ha sancito il principio per il quale l'eccezione di interruzione del termine di prescrizione non sia eccezione in senso stretto e, quindi, l'avvenuta interruzione può essere rilevata anche d'ufficio (sul punto, ex multis, Cass 539/12, Cass. 13335/15 e Cass. 9810/23). Ci si deve a questo punto chiedere se detto principio comporti, in deroga alle preclusioni di cui all'art. 416 cpc., che la parte onerata di provare l'interruzione della prescrizione possa depositare la documentazione attestante il compimento degli atti interruttivi anche in corso di causa. Ebbene, lo scrivente, conscio della presenza di un diffuso orientamento di segno contrario (seguito anche dalla CdA di Palermo), ritiene di dover addivenire alla soluzione negativa. Infatti, la tesi che qui s'intende contestare fonda le proprie argomentazioni nel principio sancito dalla Corte di Cassazione, secondo il quale “Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto, essendo sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate a tali limiti preclusivi” (sent. 9810/23). Tuttavia, il detto insegnamento non va sopravvalutato: la massima appena riportata si limita a consentire al giudice di rilevare l'interruzione della prescrizione in ogni momento, senza preclusioni, ma non consente affatto alla parte di depositare documentazione, a proprio piacimento, in qualunque fase del processo. Del resto, se si legge attentamente il principio suddetto, emerge quanto segue: “Il rilievo d'ufficio … non è subordinato ai limiti preclusivi di allegazione e prova … essendo sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis”. Quindi: il giudice può rilevare in ogni momento l'interruzione della prescrizione, anche d'ufficio, purché gli atti interruttivi risultino (ritualmente) acquisiti al processo. Altro argomento assai valorizzato dalla tesi che qui si contesta è rappresentato dalla necessità di ricercare la verità materiale e di addivenire a una decisione “giusta”, specie nei procedimenti aventi a oggetto prestazioni di natura pubblicistica. Tuttavia, tale impostazione, a parere dello scrivente, nella misura in cui introduce una vistosa asimmetria fra le parti, si pone in antitesi col principio del giusto processo, con quello di ragionevole durata del giudizio e pure col principio di terzietà del giudice. Inoltre, e soprattutto, la tesi in questione è carente di un fondamento di diritto positivo: l'art. 416 cpc. non opera alcuna distinzione fra documentazione inerente a un'eccezione in senso stretto e documentazione inerente a un'eccezione in senso lato (rilevabile d'ufficio), né riserva un particolare regime favorevole per i convenuti chiamati a erogare prestazioni pubblicistiche. La regola della preclusione che il legislatore ha coniato è tanto ampia quanto eloquente: il convenuto, nella memoria depositata almeno 10 gg. prima dell'udienza, deve “proporre tutte le sue difese in fatto
4 e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare”. Neppure ha senso valorizzare, al fine di raggiungere le opposte conclusioni, la necessità di addivenire a una soluzione “giusta”, pena l'interpretatio abrogans della disposizione appena riportata. Infatti, la preclusione stabilita dall'art. 416 cpc comporta sempre, di per sé, il rischio di uno iato fra le risultanze processuali e la realtà storica;
quindi, si deve ritenere che il legislatore abbia inteso bilanciare l'esigenza di giustizia sostanziale con quella di celerità del giudizio e, nell'intento di valorizzare quest'ultima, abbia scelto di scandire le fasi processuali stabilendo preclusioni e decadenze. Il legislatore ha poi previsto delle deroghe nel caso in cui la parte non avesse la materiale possibilità di produrre un documento nei termini concesso (art. 420 cpc) ovvero laddove il giudice ritenesse di ravvisare un principio di prova dei fatti (art. 421 cpc). Il sistema così come appena riassunto determina, sempre, il rischio che, per le più svariate ragioni, un documento non sopravvenuto non sia depositato nei termini e che, in assenza di altre risultanze che facciano almeno intravedere un principio di prova, pure il potere officioso del giudice ex art. 421 cpc sia precluso. In questi casi, è ovvio che la decisione processualmente corretta avrà contenuto difforme da quella “giusta” in senso sostanziale. Ciò non consente, tuttavia, al magistrato di disapplicare l'art 416 cpc., e di sovrapporre la propria valutazione circa il bilanciamento suddetto a quella del legislatore. In sostanza, l'orientamento che lo scrivente ritiene di condividere è quello espresso dalla Corte d'Appello di Lecce (sent. 606/24): il potere officioso di rilevare l'interruzione della prescrizione può essere esercitato in ogni stato e grado del processo, ma ciò “sulla base di prove ritualmente acquisite o acquisibili secondo le regole processuali. Le preclusioni istruttorie stabilite dall'art. 416 c.p.c., che impongono al convenuto di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza e di depositare contestualmente i documenti a pena di decadenza, operano anche con riferimento ai documenti comprovanti l'interruzione della prescrizione. I poteri istruttori officiosi del giudice, esercitabili ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., presuppongono la preesistenza di altri mezzi istruttori ritualmente acquisiti e non possono tradursi in una sanatoria delle decadenze istruttorie in cui siano incorse le parti, salvo che la produzione tardiva sia giustificata da circostanze oggettive quali la formazione successiva del documento, l'impossibilità di disporne al momento fissato per la produzione, o altri impedimenti oggettivi valutabili ai fini di una rimessione in termini. L'ammissione ufficiosa di mezzi probatori da cui le parti sono decadute, pur rispondendo al fine della ricerca della verità materiale, deve essere contemperata con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, non potendo essere rimessa all'arbitrio della parte la scelta della fase o del grado in cui allegare documenti già in suo possesso”. Dello stesso tenore, CdA Lecce 474/24, 369/24 e 616/24; Trib. Lecce 1510/24, 3263/24 e 1938/24).
5 In senso tendenzialmente conforme (sia pure con riferimento specifico alla facoltà di produrre i documenti per la prima volta in appello) si è più di recente pronunciata la CdA Napoli (sent. n. 4000/25). In definitiva, la documentazione prodotta da , costituitasi nel presente giudizio il CP_5
18.10.2025 (ovvero, dopo la prima udienza) non può essere presa in considerazione ai sensi dell'art. 420 c.p.c., non trattandosi di documentazione sopravvenuta, quindi, la medesima è inutilizzabile ai fini del decidere. Neppure è possibile fare ricorso ai poteri officiosi di acquisizione ex art. 421 cpc., stante l'assenza di un principio di prova. Sul punto, Cass. 23605/20 ha chiarito che il ricorso al potere officioso è possibile solo “allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte”, mentre, specifica la Corte, “l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale”. Dello stesso tenore, pure Cass. 11847/09, Cass. 17102/09 e Cass. 12002/02, tutte univoche nell'affermare he il giudice non può sopperire a una carenza probatoria ascrivibile alla parte onerata mediante il proprio potere officioso. In linea con tale insegnamento, CdA Napoli 3836/24 ha ricordato che i poteri di cui all'art. 421 cpc "non possono essere esercitati al fine di sopperire a carenze di allegazione delle parti o per colmare una carenza probatoria totale" e "non possono tradursi in una rimessione in termini in totale assenza di fatti quantomeno indiziari".
Circa la durata della sospensione del termine di prescrizione: Altra premessa necessaria prima di analizzare il merito dell'eccezione di prescrizione concerne la durata della sospensione del termine (altrimenti quinquennale) per effetto della legislazione d'emergenza emanata durante il periodo pandemico. A tal fine, hanno rilevanza l'art. 37 DL n. 18/2020, che per i crediti di natura previdenziale ha sospeso il decorso della prescrizione dal 23.2 al 30.6.2020 (gg. 129), e l'art. 11 DL n. 183/2020, che l'ha sospeso dal 31.12.2020 al 30.6.2021 (gg. 182). Sulla scorta di dette disposizioni, è possibile addivenire alla conclusione che il termine di prescrizione sia stato sospeso per complessivi 311 giorni, ad opera della normativa emergenziale. Tale precisazione si è resa necessaria a fronte dell'assunto di secondo cui la CP_5 sospensione del periodo prescrizionale, connessa alla detta pandemia, opererebbe nel periodo dal marzo 2020 al 31.8.2021. L'Agenzia fa implicitamente riferimento all'art. 68 DL n. 18/2020, che, però, si occupa dell'attività propria degli enti riscossori (e non anche di quella degli enti impositori) e che per le entrate tributarie e non tributarie stabilisce la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo suddetto. In sostanza, si deve ritenere che la sospensione del termine quinquennale di prescrizione introdotta durante il periodo pandemico si sia protratta per nl 3112 giorni, come peraltro affermato dalla giurisprudenza di merito stratificata (CdA Genova, sent. 169/24; CdA Catanzaro, sent. 482/24; CdA Torino, sent. 138/25).
6 Circa il merito delle doglianze attoree: Sulla base delle premesse appena tracciate, si può procedere all'esame dei singoli titoli di debito versati in atti, per verificare la fondatezza o meno dell'eccezion di prescrizione. 1- Cartella n. 29920160023552177000 – credito rate premio sanzioni e CP_4 interessi anni 2015 e 2016. La notifica di tale cartella, avvenuta per compiuta giacenza presso il sito Internet della società InfoCamere S.C.p.A., non può ritenersi regolare. Il relativo avviso infatti è stato recapitato ad opera dell'Agenzia di posta privata Nexive nel 2017, mentre la stessa risulta avere ottenuto solo nel 2019 l'apposita necessaria licenza. Come chiarito dalla Suprema Corte, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla L. n. 124 del 2017, l'operatore postale privato poteva sì procedere alla notifica di atti non giudiziari e, in particolare, di atti amministrativi e tributari, ma solo se in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999 (fra le altre, Cass. civ. n. 13984/2023; n. 15360/2020). Nel caso in esame, la licenza individuale dell'operatore postale Nexive risale – come si è visto - all'anno 2019. E' però intervenuta nel corso di quell'anno una dichiarazione della ricorrente di adesione a procedura di definizione agevolata, riferita anche ai carichi incorporati nella cartella in esame. La circostanza, non solo è incontestata, ma ne è stata fornita anche prova documentale (v. all. 8 alla memoria costitutiva . CP_4
E' pacifico in giurisprudenza che la dichiarazione del debitore di adesione a definizione agevolata, come pure l'istanza di rateazione, pur non concretando acquiescenza, implicano tuttavia, presupponendo la conoscenza del carico preteso dall'Ente, il riconoscimento del credito dell'Ente stesso e determinano ex art. 2944 c.c. l'interruzione della prescrizione (Cass. n. 16098/2018; n. 5160/2022; n. 5601/2025). Nella specie hanno poi avuto analogo effetto interruttivo le intimazioni nn. 29920229004311977000 e 29920249010541428000 rispettivamente notificate in data 28.10.2022 e 28.08.2024. Infine, è intervenuto il preavviso di ipoteca oggetto dell'odierno ricorso, notificato il giorno 1.4.2025. Risulta pertanto infondata l'eccezione di prescrizione. 2- Cartella n. 29920170008347064000 – credito rate premio, sanzioni e CP_4 interessi anni 2016 e 2017. A prova della relativa notifica si è prodotto solo l'iter di ruolo che però, in quanto atto interno dell' è privo di valore probatorio. CP_4
7 Anche in questo caso, tuttavia, la cartella è stata oggetto di definizione agevolata nel 2019 ed è stata successivamente richiamata nelle intimazioni del 2022 e del 2024, nonché nel preavviso di ipoteca. Infondata, pertanto, risulta essere l'eccezione di prescrizione. 3- Cartella n. 29920180005306957000 – credito rate premio, sanzioni e CP_4 interessi anni 2016, 2017, 2018. Quanto alla relativa notifica, l' ha prodotto l'avviso di mancata consegna e CP_4
l'attestazione di avvenuto deposito presso il sito Internet della società InfoCamere S.C.p.A. dell'atto da notificare, ma non anche la cartolina con la quale avrebbe dovuto darsi comunicazione dell'avvenuto deposito al destinatario. Rimane pertanto escluso che si sia perfezionato l'iter notificatorio della cartella, che peraltro fa riferimento a carichi rimasti estranei alla definizione agevolata sopra menzionata. Di conseguenza, il primo atto interruttivo della prescrizione è in realtà costituito dall'intimazione n. 29920229004311977000, notificata il 28.10.2022. Ne discende che, pur computato il periodo di sospensione covid di 311 giorni, devono dirsi prescritti tutti i crediti venuti a scadenza in data antecedente al 20.12.2016, restando invece salvi tutti i crediti portati dalla stessa cartella con scadenza successiva. In sostanza, l'opposizione risulta fondata solo limitatamente ai crediti già scaduti alla data del 20.12.2016. 4- Cartella n. 29920190006627338000 – credito rate premio, sanzioni e CP_4 interessi anni 2017, 2018 e 2019. Come prova della relativa notifica si è prodotta la scansione dell'accettazione e dell'avvenuta consegna del messaggio inviato via pec in data 3.9.2019. Dal messaggio emerge che esso recava quale proprio allegato un file in formato
“.eml”. Sebbene dalla documentazione in atti non sia possibile risalire al contenuto dell'allegato, tuttavia, trattandosi di notifica risalente ad epoca antecedente all'instaurazione del giudizio, deve escludersi fosse necessario il deposito del nativo digitale e la prova fornita va ritenuta sufficiente. Ed infatti, in linea con l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sent. 15762/2013), in tema di raccomandata, anche nell'ipotesi di notifica a mezzo pec, l'atto a questa allegato si deve presumere identico alla copia che si è prodotta in giudizio, salvo prova contraria da parte del destinatario (nella specie non fornita). Alla luce delle considerazioni appena svolte, deve dunque ritenersi esservi prova della regolarità della notifica della cartella in esame. Successivamente il quinquennio prescrizionale è stato interrotto dall'intimazione di pagamento n. 29920229006072917000 notificata il 12.12.2022, per quanto emerge dalla documentazione prodotta dall' CP_1
Ha fatto seguito con analogo effetto il preavviso d'ipoteca. Infondata, dunque, è l'eccezione di prescrizione.
8 5- Cartella n. 2992021000493531000 – credito rate premio, sanzioni e CP_4 interessi anni 2019 e 2020. Come per la cartella precedente, anche in questo caso si deve ritenere provata la notifica avvenuta in data 23.05.2022, considerato il deposito della scansione dell'avvenuta accettazione e dell'avvenuta consegna della pec di trasmissione, con evidenza di file eml. allegato. Ulteriore atto interruttivo il preavviso di ipoteca. Risulta essere quindi infondata l'eccezione di prescrizione.
6- Cartella n. 29920220000969243000 – credito rate premio, sanzioni e CP_4 interessi anni 2020, 2021. Risulta notificata in data 24.01.2023; è poi intervenuto il preavviso di ipoteca, notificato l'1.4.2025, data dalla quale ha avuto inizio il decorso di un nuovo quinquennio.
Infondata pertanto è l'eccezione di prescrizione. 7- Avviso di addebito n. 599 2016 0001239852000 – credito modello DM10 e CP_1 somme aggiuntive anno 2016. Risulta regolarmente notificato in data 07.07.2016 a mezzo raccomandata A/R, consegnata direttamente al sig. titolare della società ricorrente, così Pt_1 come documentato dall CP_1
Inoltre, i carichi incorporati nel titolo in oggetto fanno parte di quelli per cui vi è stata adesione a definizione agevolata notificata il 5.7.2019. La prescrizione è stata ulteriormente interrotta dall'intimazione n. 29920229006072917000 notificata in data 12.12.2022 e dal preavviso di ipoteca del 2025. Infondata, pertanto, l'eccezione di prescrizione.
8- Avviso di addebito n. 599 20170000037105000, - credito modello DM10 e CP_1 somme aggiuntive anni 2016 e 2017. Risulta regolarmente notificato in data 09.02.2017 per mezzo di raccomandata A/R. Successivamente i carichi portati dal titolo in parola hanno formato oggetto della definizione agevolata notificata il 05.07.2019. A seguire hanno interrotto la prescrizione l'intimazione di pagamento n. 29920229004311977000, notificata in data 28.10.2022, e il preavviso di ipoteca. E' quindi infondata l'eccezione di prescrizione.
9- Avviso di addebito n. 59920180000964858000 – credito modello DM10 e CP_1 somme aggiuntive anni 2017 e 2018. Risulta regolarmente notificato il 17.07.2018 per mezzo di raccomandata A/R, consegnata presso la sede legale della società ricorrente a persona abilitata a riceverla. La prescrizione quinquennale dei crediti è stata poi impedita dall'intimazione di pagamento n. 29920229004311977000, notificata in data 28.10.2022, che incorpora l'avviso di addebito in questione, e, a seguire, dal preavviso d'ipoteca. Pertanto, l'eccezione di prescrizione articolata in ricorso va rigettata.
9 10- Avviso di addebito n. 59920180002190842000 – credito modello DM10 CP_1 rettificativo e somme aggiuntive anni 2016, 2017, 2018. Risulta regolarmente notificato il 04.12.2018 e ulteriori atti interruttivi sono intervenuti con l'intimazione di pagamento n. 29920229006072917000, notificata in data 12.12.2022, e con il preavviso di ipoteca. Quindi, va respinta l'eccezione di prescrizione.
11- Avvisi di addebito nn. 5992019000028870000 (DM10 e somme aggiuntive anni 2018 e 2019), 59920190000503174000 (DM10 e somme aggiuntive anno 2019), 59920190000650964000 (DM10 e somme aggiuntive anno 2019), 59920190000760241000 (DM10 e somme aggiuntive anno 2019) e 59920190002005835000 (DM10 e somme aggiuntive anno 2019). Si tratta di avvisi che si prestano ad un esame congiunto, perché tutti regolarmente notificati a mezzo plichi inviati via pec in un breve arco temporale (e più di preciso, rispettivamente, in data 13.3.2019, 30.4.2019, 30.5.2019, 13.6.2019, 13.8.2019) e tutti successivamente richiamati nell'intimazione notificata il 12.12.2022 e nel preavviso di ipoteca. Infondata, pertanto, è l'eccezione di prescrizione. 12- Avvisi di addebito nn. 59920200000021981000 (DM10 e somme aggiuntive anno 2019), 59920200000251451000 (DM10 e somme aggiuntive anni 2019 e 2020), 59920210001548477000 (DM10 rettificativo e somme aggiuntive anno 2019) Anche per i titoli in parola può svolgersi un esame congiunto, trattandosi di titoli, di cui si è documentalmente provata la regolare notifica, rispettivamente avvenuta il 17.1.2020, il 27.1.2020 ed il 10.12.2021, e che risultano poi richiamati nell'intimazione del 12.12.2022 e nel preavviso d'ipoteca. Va perciò rigettata l'eccezione di prescrizione. 13- Avviso di addebito n. 59920220000220984000 (DM10 e somme aggiuntive anni 2020, 2021, 2022) Pur non avendo l'ente creditore depositato, al fine di provare la regolare notifica, la ricevuta di avvenuta consegna della pec, si deve comunque escludere che sia maturata la prescrizione dei crediti contributivi in esame, compresi quelli con più risalente scadenza (giugno 2020, secondo il prospetto inserito nella memoria CP_1 sul punto incontestata), poiché per essi va computato il periodo di sospensione previsto nell'art. 11 DL n. 183/2020. Infondata pertanto l'eccezione di prescrizione. 14- Avviso di addebito n. 59920240000330934000 (DM10 rettificativo e somme aggiuntive anni 2022 e 2024) Risulta notificato il 17.04.2024, sicché è di macroscopica evidenza come sia ancora in corso il primo quinquennio di prescrizione. Manifestamente infondata, pertanto, l'eccezione della ricorrente
10 Tutto quanto sopra premesso, l'opposizione va accolta solo con riferimento ai crediti incorporati nella cartella n.29920180005306957000 e venuti a scadenza in epoca antecedente al 20.12.2016, essendosi solo per essi maturata la prescrizione. Per il resto il ricorso va rigettato.
Stante la soccombenza reciproca, le spese vanno compensate tra le diverse parti del giudizio.
PQM
- Dichiara l'avvenuta estinzione per prescrizione dei crediti di cui alla cartella n. 29920180005306957000 venuti a scadenza in epoca antecedente al 20.12.2016 e, per l'effetto, limitatamente a tali crediti, l'inefficacia dell'impugnato preavviso di ipoteca;
- Rigetta il ricorso quanto al resto;
- Compensa le spese di lite tra le diverse parti.
Trapani, 17/11/2025 Il giudice
MA RU
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. MA RU in funzione di Giudice del Lavoro, con l'ausilio dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
C.F. Parte_1
P.IVA_1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Andrea Fazio e CF/p.iva Controparte_1
P.IVA_2
In persona del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco e
, CF/p.iva in persona Controparte_2 P.IVA_3 del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Maria Emanuela Berlich. e Controparte_3
, CF/p.iva , in persona del legale
[...] P.IVA_4 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Battista Di Vincenzo
OGGETTO: Opposizione a preavviso di ipoteca definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l l' e l' , spiegando CP_1 CP_4 Controparte_2 opposizione avverso il preavviso di ipoteca n. 299 76 2025 00000654000, emesso da quest'ultima e notificato l'1.4.2025, limitatamente ai carichi previdenziali pretesi da e portati da n. 6 cartelle di pagamento e n. 14 avvisi di addebito meglio CP_1 CP_4 indicati in ricorso. L'opposizione, con cui si è chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva d'ipoteca, si fonda sui seguenti motivi: 1 1) Mancata e/o irrituale notifica degli atti presupposti.
2) Prescrizione dei crediti incorporati nelle cartelle e negli avvisi impugnati.
3) Difetto di motivazione del preavviso per omessa indicazione in esso di dati che vengono indicati come essenziali . Su tali presupposti, la società opponente chiede dichiararsi l'illegittimità della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria e, comunque, la prescrizione dei crediti ivi menzionati.
Si sono costituite in giudizio le parti resistenti (sebbene l' lo abbia fatto CP_5 tardivamente), tutte assumendo la infondatezza delle domande avversarie e l' CP_1 inoltre eccependo, in linea preliminare, il difetto della propria legittimazione passiva.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Va anzitutto disattesa l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dall' poiché le domande spiegate dalla ricorrente non fanno riferimento solo a CP_1 pretesi vizi formali dell'atto impugnato, ma mettono in gioco anche la permanenza dei crediti menzionati nel preavviso d'ipoteca, per i quali è stata eccepita l'intervenuta estinzione dei diritti dell'Istituto. Sotto tale profilo, non v'è dubbio che l' quanto ai carichi contributivi che lo CP_1 riguardano (al pari dell per quelli di sua pertinenza), è il soggetto passivo CP_4 processualmente legittimato a resistere all'azione di controparte, nella sua veste di ente impositore e di titolare dei crediti in questione. Del resto, oggetto del giudizio non è la validità del preavviso di ipoteca, ma solo l'accertamento (negativo) delle ragioni creditizie sottese al medesimo. Sul punto, si veda quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con ord. n. 4871 del 23.2.2021 e con sent. S.U. n. 19667 del 18.9.2014. Infatti, il giudizio di c.d. opposizione al preavviso di ipoteca ha mero valore di accertamento negativo del credito, e non si traduce mai in un giudizio sulla validità dell'atto, posto che il preavviso di ipoteca non è atto esecutivo in senso tecnico, ma ha natura di mera comunicazione, di per sé non caducabile. La disciplina di riferimento è infatti racchiusa nell'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, il quale afferma che, prima di procedere all'iscrizione ipotecaria di cui al primo comma “l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva”. La Corte, nel citato pronunciamento, ha pure spiegato che “l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria”, quindi, senza alcun effetto sull'esistenza dei crediti sottesi o alla validità degli altri atti della procedura (avvisi di addebito, cartelle di pagamento etc.). In sostanza, le doglianze circa la validità del preavviso di ipoteca, non essendo stata iscritta ipoteca nel caso di specie, appaiono essere inammissibili per carenza d'interesse ad agire. Si tratterebbe in ogni caso di doglianze prive di fondamento, collegate a pretese carenze dei contenuti dell'atto impugnato, che si assume viziato di nullità per omessa indicazione:
2 1. dei beni oggetto della futura minacciata iscrizione ipotecaria;
2. delle modalità di calcolo degli interessi applicati e degli oneri di riscossione;
3. dei termini e dell'autorità competente nel caso di un'eventuale impugnazione. Con riferimento al primo dei tre profili sopra elencati, va evidenziato come il preavviso in oggetto è una mera costituzione in mora, connotata dall'informazione del fatto che il creditore si accinge a compiere gli atti tesi alla conservazione della garanzia generica (iscrizione ipotecaria). L'opposizione avverso tale preavviso, infatti, per quanto emerge dalle pronunzie della Corte Suprema sopra richiamate, ha natura di azione di accertamento negativo e non di opposizione agli atti esecutivi (tant'è vero, che non trova applicazione il termine decadenziale di cui all'art. 617 cpc). In tale prospettiva, non si comprende la ragione giuridica per la quale l'opponente reputa necessaria, addirittura a pena di nullità, l'indicazione degli immobili che il creditore prevede di ipotecare in futuro. Si aggiunge a ciò anche la recente pronuncia della Suprema Corte che, con l'ordinanza n. 25456/2025, chiarisce che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve contenere solo l'indicazione del titolo e dell'importo del credito ma non deve anche specificare quali siano gli immobili sui quali verrà iscritta in futuro l'ipoteca. La garanzia ipotecaria infatti non nasce con il preavviso ma solo con la sua iscrizione ed è solo in quel momento che devono essere individuati i beni che ne sono oggetto. Anche le doglianze sub 2 e sub 3 risultano infondate, posto che non v'è alcuna disposizione di legge che richieda la indicazione nel preavviso d'ipoteca delle modalità di calcolo degli interessi e degli oneri di riscossione, come pure la indicazione del termine entro cui proporre una eventuale opposizione e dell'autorità competente a decidere. Giova aggiungere che la comunicazione in discorso è corredata dal prospetto contenente il dettaglio delle somme da pagare con la specificazione del titolo, dell'anno di riferimento, dell'importo degli interessi di mora per ciascuna entrata tributaria e non tributaria e degli oneri di riscossione. Viene in essa inoltre assegnato il termine di giorni trenta per il pagamento di quanto dovuto, con l'avvertimento che in mancanza si sarebbe proceduto alla iscrizione d'ipoteca.
Venendo alle doglianze dell'opponente circa la sopravvivenza dei crediti menzionati nel preavviso di ipoteca, vanno operate a monte talune premesse.
Circa l'utilizzabilità della documentazione depositata da : CP_5
L si è costituita in giudizio tardivamente, ossia, Controparte_2 dopo lo svolgimento della prima udienza, e ha depositato documentazione che sostiene utile al fine di dimostrare il tempestivo compimento degli atti interruttivi del termine di prescrizione dei crediti in questione. Va sul punto precisato che né l' né l' (costituitisi invece tempestivamente) CP_1 CP_4 hanno chiesto l'esibizione degli atti in possesso dell'Agenzia, collegati alla vicenda giudiziale e rilevanti ai fini del decidere. Tale considerazione è dirimente, posto che, in assenza di richieste istruttorie da parte dei resistenti costituti in giudizio tardivamente, ogni ulteriore produzione
3 documentale può avvenire solo per mezzo degli istituti di cui all'art. 420 co. 6° cpc., ovvero, dell'impiego, da parte del giudice, del potere officioso di cui all'art. 421 cpc. Ebbene: è noto che la Corte di Cassazione, con più pronunce, ha sancito il principio per il quale l'eccezione di interruzione del termine di prescrizione non sia eccezione in senso stretto e, quindi, l'avvenuta interruzione può essere rilevata anche d'ufficio (sul punto, ex multis, Cass 539/12, Cass. 13335/15 e Cass. 9810/23). Ci si deve a questo punto chiedere se detto principio comporti, in deroga alle preclusioni di cui all'art. 416 cpc., che la parte onerata di provare l'interruzione della prescrizione possa depositare la documentazione attestante il compimento degli atti interruttivi anche in corso di causa. Ebbene, lo scrivente, conscio della presenza di un diffuso orientamento di segno contrario (seguito anche dalla CdA di Palermo), ritiene di dover addivenire alla soluzione negativa. Infatti, la tesi che qui s'intende contestare fonda le proprie argomentazioni nel principio sancito dalla Corte di Cassazione, secondo il quale “Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto, essendo sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate a tali limiti preclusivi” (sent. 9810/23). Tuttavia, il detto insegnamento non va sopravvalutato: la massima appena riportata si limita a consentire al giudice di rilevare l'interruzione della prescrizione in ogni momento, senza preclusioni, ma non consente affatto alla parte di depositare documentazione, a proprio piacimento, in qualunque fase del processo. Del resto, se si legge attentamente il principio suddetto, emerge quanto segue: “Il rilievo d'ufficio … non è subordinato ai limiti preclusivi di allegazione e prova … essendo sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis”. Quindi: il giudice può rilevare in ogni momento l'interruzione della prescrizione, anche d'ufficio, purché gli atti interruttivi risultino (ritualmente) acquisiti al processo. Altro argomento assai valorizzato dalla tesi che qui si contesta è rappresentato dalla necessità di ricercare la verità materiale e di addivenire a una decisione “giusta”, specie nei procedimenti aventi a oggetto prestazioni di natura pubblicistica. Tuttavia, tale impostazione, a parere dello scrivente, nella misura in cui introduce una vistosa asimmetria fra le parti, si pone in antitesi col principio del giusto processo, con quello di ragionevole durata del giudizio e pure col principio di terzietà del giudice. Inoltre, e soprattutto, la tesi in questione è carente di un fondamento di diritto positivo: l'art. 416 cpc. non opera alcuna distinzione fra documentazione inerente a un'eccezione in senso stretto e documentazione inerente a un'eccezione in senso lato (rilevabile d'ufficio), né riserva un particolare regime favorevole per i convenuti chiamati a erogare prestazioni pubblicistiche. La regola della preclusione che il legislatore ha coniato è tanto ampia quanto eloquente: il convenuto, nella memoria depositata almeno 10 gg. prima dell'udienza, deve “proporre tutte le sue difese in fatto
4 e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare”. Neppure ha senso valorizzare, al fine di raggiungere le opposte conclusioni, la necessità di addivenire a una soluzione “giusta”, pena l'interpretatio abrogans della disposizione appena riportata. Infatti, la preclusione stabilita dall'art. 416 cpc comporta sempre, di per sé, il rischio di uno iato fra le risultanze processuali e la realtà storica;
quindi, si deve ritenere che il legislatore abbia inteso bilanciare l'esigenza di giustizia sostanziale con quella di celerità del giudizio e, nell'intento di valorizzare quest'ultima, abbia scelto di scandire le fasi processuali stabilendo preclusioni e decadenze. Il legislatore ha poi previsto delle deroghe nel caso in cui la parte non avesse la materiale possibilità di produrre un documento nei termini concesso (art. 420 cpc) ovvero laddove il giudice ritenesse di ravvisare un principio di prova dei fatti (art. 421 cpc). Il sistema così come appena riassunto determina, sempre, il rischio che, per le più svariate ragioni, un documento non sopravvenuto non sia depositato nei termini e che, in assenza di altre risultanze che facciano almeno intravedere un principio di prova, pure il potere officioso del giudice ex art. 421 cpc sia precluso. In questi casi, è ovvio che la decisione processualmente corretta avrà contenuto difforme da quella “giusta” in senso sostanziale. Ciò non consente, tuttavia, al magistrato di disapplicare l'art 416 cpc., e di sovrapporre la propria valutazione circa il bilanciamento suddetto a quella del legislatore. In sostanza, l'orientamento che lo scrivente ritiene di condividere è quello espresso dalla Corte d'Appello di Lecce (sent. 606/24): il potere officioso di rilevare l'interruzione della prescrizione può essere esercitato in ogni stato e grado del processo, ma ciò “sulla base di prove ritualmente acquisite o acquisibili secondo le regole processuali. Le preclusioni istruttorie stabilite dall'art. 416 c.p.c., che impongono al convenuto di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza e di depositare contestualmente i documenti a pena di decadenza, operano anche con riferimento ai documenti comprovanti l'interruzione della prescrizione. I poteri istruttori officiosi del giudice, esercitabili ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., presuppongono la preesistenza di altri mezzi istruttori ritualmente acquisiti e non possono tradursi in una sanatoria delle decadenze istruttorie in cui siano incorse le parti, salvo che la produzione tardiva sia giustificata da circostanze oggettive quali la formazione successiva del documento, l'impossibilità di disporne al momento fissato per la produzione, o altri impedimenti oggettivi valutabili ai fini di una rimessione in termini. L'ammissione ufficiosa di mezzi probatori da cui le parti sono decadute, pur rispondendo al fine della ricerca della verità materiale, deve essere contemperata con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, non potendo essere rimessa all'arbitrio della parte la scelta della fase o del grado in cui allegare documenti già in suo possesso”. Dello stesso tenore, CdA Lecce 474/24, 369/24 e 616/24; Trib. Lecce 1510/24, 3263/24 e 1938/24).
5 In senso tendenzialmente conforme (sia pure con riferimento specifico alla facoltà di produrre i documenti per la prima volta in appello) si è più di recente pronunciata la CdA Napoli (sent. n. 4000/25). In definitiva, la documentazione prodotta da , costituitasi nel presente giudizio il CP_5
18.10.2025 (ovvero, dopo la prima udienza) non può essere presa in considerazione ai sensi dell'art. 420 c.p.c., non trattandosi di documentazione sopravvenuta, quindi, la medesima è inutilizzabile ai fini del decidere. Neppure è possibile fare ricorso ai poteri officiosi di acquisizione ex art. 421 cpc., stante l'assenza di un principio di prova. Sul punto, Cass. 23605/20 ha chiarito che il ricorso al potere officioso è possibile solo “allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte”, mentre, specifica la Corte, “l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale”. Dello stesso tenore, pure Cass. 11847/09, Cass. 17102/09 e Cass. 12002/02, tutte univoche nell'affermare he il giudice non può sopperire a una carenza probatoria ascrivibile alla parte onerata mediante il proprio potere officioso. In linea con tale insegnamento, CdA Napoli 3836/24 ha ricordato che i poteri di cui all'art. 421 cpc "non possono essere esercitati al fine di sopperire a carenze di allegazione delle parti o per colmare una carenza probatoria totale" e "non possono tradursi in una rimessione in termini in totale assenza di fatti quantomeno indiziari".
Circa la durata della sospensione del termine di prescrizione: Altra premessa necessaria prima di analizzare il merito dell'eccezione di prescrizione concerne la durata della sospensione del termine (altrimenti quinquennale) per effetto della legislazione d'emergenza emanata durante il periodo pandemico. A tal fine, hanno rilevanza l'art. 37 DL n. 18/2020, che per i crediti di natura previdenziale ha sospeso il decorso della prescrizione dal 23.2 al 30.6.2020 (gg. 129), e l'art. 11 DL n. 183/2020, che l'ha sospeso dal 31.12.2020 al 30.6.2021 (gg. 182). Sulla scorta di dette disposizioni, è possibile addivenire alla conclusione che il termine di prescrizione sia stato sospeso per complessivi 311 giorni, ad opera della normativa emergenziale. Tale precisazione si è resa necessaria a fronte dell'assunto di secondo cui la CP_5 sospensione del periodo prescrizionale, connessa alla detta pandemia, opererebbe nel periodo dal marzo 2020 al 31.8.2021. L'Agenzia fa implicitamente riferimento all'art. 68 DL n. 18/2020, che, però, si occupa dell'attività propria degli enti riscossori (e non anche di quella degli enti impositori) e che per le entrate tributarie e non tributarie stabilisce la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo suddetto. In sostanza, si deve ritenere che la sospensione del termine quinquennale di prescrizione introdotta durante il periodo pandemico si sia protratta per nl 3112 giorni, come peraltro affermato dalla giurisprudenza di merito stratificata (CdA Genova, sent. 169/24; CdA Catanzaro, sent. 482/24; CdA Torino, sent. 138/25).
6 Circa il merito delle doglianze attoree: Sulla base delle premesse appena tracciate, si può procedere all'esame dei singoli titoli di debito versati in atti, per verificare la fondatezza o meno dell'eccezion di prescrizione. 1- Cartella n. 29920160023552177000 – credito rate premio sanzioni e CP_4 interessi anni 2015 e 2016. La notifica di tale cartella, avvenuta per compiuta giacenza presso il sito Internet della società InfoCamere S.C.p.A., non può ritenersi regolare. Il relativo avviso infatti è stato recapitato ad opera dell'Agenzia di posta privata Nexive nel 2017, mentre la stessa risulta avere ottenuto solo nel 2019 l'apposita necessaria licenza. Come chiarito dalla Suprema Corte, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla L. n. 124 del 2017, l'operatore postale privato poteva sì procedere alla notifica di atti non giudiziari e, in particolare, di atti amministrativi e tributari, ma solo se in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999 (fra le altre, Cass. civ. n. 13984/2023; n. 15360/2020). Nel caso in esame, la licenza individuale dell'operatore postale Nexive risale – come si è visto - all'anno 2019. E' però intervenuta nel corso di quell'anno una dichiarazione della ricorrente di adesione a procedura di definizione agevolata, riferita anche ai carichi incorporati nella cartella in esame. La circostanza, non solo è incontestata, ma ne è stata fornita anche prova documentale (v. all. 8 alla memoria costitutiva . CP_4
E' pacifico in giurisprudenza che la dichiarazione del debitore di adesione a definizione agevolata, come pure l'istanza di rateazione, pur non concretando acquiescenza, implicano tuttavia, presupponendo la conoscenza del carico preteso dall'Ente, il riconoscimento del credito dell'Ente stesso e determinano ex art. 2944 c.c. l'interruzione della prescrizione (Cass. n. 16098/2018; n. 5160/2022; n. 5601/2025). Nella specie hanno poi avuto analogo effetto interruttivo le intimazioni nn. 29920229004311977000 e 29920249010541428000 rispettivamente notificate in data 28.10.2022 e 28.08.2024. Infine, è intervenuto il preavviso di ipoteca oggetto dell'odierno ricorso, notificato il giorno 1.4.2025. Risulta pertanto infondata l'eccezione di prescrizione. 2- Cartella n. 29920170008347064000 – credito rate premio, sanzioni e CP_4 interessi anni 2016 e 2017. A prova della relativa notifica si è prodotto solo l'iter di ruolo che però, in quanto atto interno dell' è privo di valore probatorio. CP_4
7 Anche in questo caso, tuttavia, la cartella è stata oggetto di definizione agevolata nel 2019 ed è stata successivamente richiamata nelle intimazioni del 2022 e del 2024, nonché nel preavviso di ipoteca. Infondata, pertanto, risulta essere l'eccezione di prescrizione. 3- Cartella n. 29920180005306957000 – credito rate premio, sanzioni e CP_4 interessi anni 2016, 2017, 2018. Quanto alla relativa notifica, l' ha prodotto l'avviso di mancata consegna e CP_4
l'attestazione di avvenuto deposito presso il sito Internet della società InfoCamere S.C.p.A. dell'atto da notificare, ma non anche la cartolina con la quale avrebbe dovuto darsi comunicazione dell'avvenuto deposito al destinatario. Rimane pertanto escluso che si sia perfezionato l'iter notificatorio della cartella, che peraltro fa riferimento a carichi rimasti estranei alla definizione agevolata sopra menzionata. Di conseguenza, il primo atto interruttivo della prescrizione è in realtà costituito dall'intimazione n. 29920229004311977000, notificata il 28.10.2022. Ne discende che, pur computato il periodo di sospensione covid di 311 giorni, devono dirsi prescritti tutti i crediti venuti a scadenza in data antecedente al 20.12.2016, restando invece salvi tutti i crediti portati dalla stessa cartella con scadenza successiva. In sostanza, l'opposizione risulta fondata solo limitatamente ai crediti già scaduti alla data del 20.12.2016. 4- Cartella n. 29920190006627338000 – credito rate premio, sanzioni e CP_4 interessi anni 2017, 2018 e 2019. Come prova della relativa notifica si è prodotta la scansione dell'accettazione e dell'avvenuta consegna del messaggio inviato via pec in data 3.9.2019. Dal messaggio emerge che esso recava quale proprio allegato un file in formato
“.eml”. Sebbene dalla documentazione in atti non sia possibile risalire al contenuto dell'allegato, tuttavia, trattandosi di notifica risalente ad epoca antecedente all'instaurazione del giudizio, deve escludersi fosse necessario il deposito del nativo digitale e la prova fornita va ritenuta sufficiente. Ed infatti, in linea con l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sent. 15762/2013), in tema di raccomandata, anche nell'ipotesi di notifica a mezzo pec, l'atto a questa allegato si deve presumere identico alla copia che si è prodotta in giudizio, salvo prova contraria da parte del destinatario (nella specie non fornita). Alla luce delle considerazioni appena svolte, deve dunque ritenersi esservi prova della regolarità della notifica della cartella in esame. Successivamente il quinquennio prescrizionale è stato interrotto dall'intimazione di pagamento n. 29920229006072917000 notificata il 12.12.2022, per quanto emerge dalla documentazione prodotta dall' CP_1
Ha fatto seguito con analogo effetto il preavviso d'ipoteca. Infondata, dunque, è l'eccezione di prescrizione.
8 5- Cartella n. 2992021000493531000 – credito rate premio, sanzioni e CP_4 interessi anni 2019 e 2020. Come per la cartella precedente, anche in questo caso si deve ritenere provata la notifica avvenuta in data 23.05.2022, considerato il deposito della scansione dell'avvenuta accettazione e dell'avvenuta consegna della pec di trasmissione, con evidenza di file eml. allegato. Ulteriore atto interruttivo il preavviso di ipoteca. Risulta essere quindi infondata l'eccezione di prescrizione.
6- Cartella n. 29920220000969243000 – credito rate premio, sanzioni e CP_4 interessi anni 2020, 2021. Risulta notificata in data 24.01.2023; è poi intervenuto il preavviso di ipoteca, notificato l'1.4.2025, data dalla quale ha avuto inizio il decorso di un nuovo quinquennio.
Infondata pertanto è l'eccezione di prescrizione. 7- Avviso di addebito n. 599 2016 0001239852000 – credito modello DM10 e CP_1 somme aggiuntive anno 2016. Risulta regolarmente notificato in data 07.07.2016 a mezzo raccomandata A/R, consegnata direttamente al sig. titolare della società ricorrente, così Pt_1 come documentato dall CP_1
Inoltre, i carichi incorporati nel titolo in oggetto fanno parte di quelli per cui vi è stata adesione a definizione agevolata notificata il 5.7.2019. La prescrizione è stata ulteriormente interrotta dall'intimazione n. 29920229006072917000 notificata in data 12.12.2022 e dal preavviso di ipoteca del 2025. Infondata, pertanto, l'eccezione di prescrizione.
8- Avviso di addebito n. 599 20170000037105000, - credito modello DM10 e CP_1 somme aggiuntive anni 2016 e 2017. Risulta regolarmente notificato in data 09.02.2017 per mezzo di raccomandata A/R. Successivamente i carichi portati dal titolo in parola hanno formato oggetto della definizione agevolata notificata il 05.07.2019. A seguire hanno interrotto la prescrizione l'intimazione di pagamento n. 29920229004311977000, notificata in data 28.10.2022, e il preavviso di ipoteca. E' quindi infondata l'eccezione di prescrizione.
9- Avviso di addebito n. 59920180000964858000 – credito modello DM10 e CP_1 somme aggiuntive anni 2017 e 2018. Risulta regolarmente notificato il 17.07.2018 per mezzo di raccomandata A/R, consegnata presso la sede legale della società ricorrente a persona abilitata a riceverla. La prescrizione quinquennale dei crediti è stata poi impedita dall'intimazione di pagamento n. 29920229004311977000, notificata in data 28.10.2022, che incorpora l'avviso di addebito in questione, e, a seguire, dal preavviso d'ipoteca. Pertanto, l'eccezione di prescrizione articolata in ricorso va rigettata.
9 10- Avviso di addebito n. 59920180002190842000 – credito modello DM10 CP_1 rettificativo e somme aggiuntive anni 2016, 2017, 2018. Risulta regolarmente notificato il 04.12.2018 e ulteriori atti interruttivi sono intervenuti con l'intimazione di pagamento n. 29920229006072917000, notificata in data 12.12.2022, e con il preavviso di ipoteca. Quindi, va respinta l'eccezione di prescrizione.
11- Avvisi di addebito nn. 5992019000028870000 (DM10 e somme aggiuntive anni 2018 e 2019), 59920190000503174000 (DM10 e somme aggiuntive anno 2019), 59920190000650964000 (DM10 e somme aggiuntive anno 2019), 59920190000760241000 (DM10 e somme aggiuntive anno 2019) e 59920190002005835000 (DM10 e somme aggiuntive anno 2019). Si tratta di avvisi che si prestano ad un esame congiunto, perché tutti regolarmente notificati a mezzo plichi inviati via pec in un breve arco temporale (e più di preciso, rispettivamente, in data 13.3.2019, 30.4.2019, 30.5.2019, 13.6.2019, 13.8.2019) e tutti successivamente richiamati nell'intimazione notificata il 12.12.2022 e nel preavviso di ipoteca. Infondata, pertanto, è l'eccezione di prescrizione. 12- Avvisi di addebito nn. 59920200000021981000 (DM10 e somme aggiuntive anno 2019), 59920200000251451000 (DM10 e somme aggiuntive anni 2019 e 2020), 59920210001548477000 (DM10 rettificativo e somme aggiuntive anno 2019) Anche per i titoli in parola può svolgersi un esame congiunto, trattandosi di titoli, di cui si è documentalmente provata la regolare notifica, rispettivamente avvenuta il 17.1.2020, il 27.1.2020 ed il 10.12.2021, e che risultano poi richiamati nell'intimazione del 12.12.2022 e nel preavviso d'ipoteca. Va perciò rigettata l'eccezione di prescrizione. 13- Avviso di addebito n. 59920220000220984000 (DM10 e somme aggiuntive anni 2020, 2021, 2022) Pur non avendo l'ente creditore depositato, al fine di provare la regolare notifica, la ricevuta di avvenuta consegna della pec, si deve comunque escludere che sia maturata la prescrizione dei crediti contributivi in esame, compresi quelli con più risalente scadenza (giugno 2020, secondo il prospetto inserito nella memoria CP_1 sul punto incontestata), poiché per essi va computato il periodo di sospensione previsto nell'art. 11 DL n. 183/2020. Infondata pertanto l'eccezione di prescrizione. 14- Avviso di addebito n. 59920240000330934000 (DM10 rettificativo e somme aggiuntive anni 2022 e 2024) Risulta notificato il 17.04.2024, sicché è di macroscopica evidenza come sia ancora in corso il primo quinquennio di prescrizione. Manifestamente infondata, pertanto, l'eccezione della ricorrente
10 Tutto quanto sopra premesso, l'opposizione va accolta solo con riferimento ai crediti incorporati nella cartella n.29920180005306957000 e venuti a scadenza in epoca antecedente al 20.12.2016, essendosi solo per essi maturata la prescrizione. Per il resto il ricorso va rigettato.
Stante la soccombenza reciproca, le spese vanno compensate tra le diverse parti del giudizio.
PQM
- Dichiara l'avvenuta estinzione per prescrizione dei crediti di cui alla cartella n. 29920180005306957000 venuti a scadenza in epoca antecedente al 20.12.2016 e, per l'effetto, limitatamente a tali crediti, l'inefficacia dell'impugnato preavviso di ipoteca;
- Rigetta il ricorso quanto al resto;
- Compensa le spese di lite tra le diverse parti.
Trapani, 17/11/2025 Il giudice
MA RU
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