Sentenza 12 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 12/10/2023, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/10/2023
N. 00586/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 91 del 2023, proposto da
- Rwe Renewables Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati Claudio Vivani, Simone Abellonio, con domicilio digitale in atti;
contro
- Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
nei confronti
- Erg Wind Energy s.r.l., Cm Wind s.r.l., Comune di Venosa, Comune di Maschito, Comune di Melfi, non costituiti in giudizio;
- Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Presidenza del consiglio dei ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici “ ex lege ” sono domiciliati, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'accertamento e la declaratoria
- del silenzio-assenso
formatosi sull'istanza di autorizzazione unica presentata in data 21 giugno 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e della Presidenza del consiglio dei ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Rwe Renewables Italia s.r.l., con ricorso depositato il 20 febbraio 2023, ha chiesto l’accertamento dell’intervenuta formazione del c.d. “silenzio-assenso” sull’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art.12, comma 3, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, volta alla realizzazione e alla gestione dell'impianto eolico denominato “Venusia”, composto da otto aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,5 MW per una potenza totale di 36MW, ubicati nei comuni di Genzano di Venosa e Maschito, con opere di connessione nel Comune di Melfi.
1.1. In fatto, dagli atti di causa emerge quanto segue:
- in data 4 giugno 2019 la società ha presentato all’allora Ministero della transizione ecologica l’stanza di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, relativa al progetto dell’impianto di cui è cenno;
- il successivo 21 giugno 2019 l’odierna deducente ha presentato alla Regione Basilicata, Dipartimento ambiente ed energia - Ufficio energia, l’istanza di autorizzazione unica di cui all’art.12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003;
- a seguito della divergenza dei pareri formulati tale Ministero (favorevole) e quello della cultura (negativo), la questione è stata rimessa al Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lettera c -bis , della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- è quindi intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2022, che ha fatto propria la posizione favorevole del Ministero della transizione ecologica, disponendo il rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale dell’impianto, con recepimento delle prescrizioni espresse nel parere della CTVA n. 256/2022;
- la VIA statale favorevole deliberata dal Consiglio dei ministri è stata comunicata anche alla Regione Basilicata, competente al rilascio dell’autorizzazione unica;
- tuttavia, la Regione non ha dato impulso al procedimento autorizzativo unico, né tantomeno ha rilasciato l’autorizzazione unica.
1.2. In diritto, la ricorrente ha inteso far valere le disposizioni di cui agli articoli 7 e 57 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2022, n. 91.
2. La Regione Basilicata, ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
2.1. Le Amministrazioni statali intimate sono comparse in giudizio con atto di mera forma.
3. Alla pubblica udienza del 19 luglio 2023 l’affare è transitato in decisione.
4. Occorre preliminarmente evidenziare come, a giudizio del Collegio, nel caso di specie sia ammissibile l’azione di accertamento mero dell’intervenuta formazione del silenzio assenso, slegata da una correlata domanda di annullamento. In tal senso, occorre richiamare quanto sul punto rilevato dal Giudice d’appello in sede di Adunanza plenaria, secondo cui, nell'ambito di un quadro normativo sensibile all'esigenza costituzionale di una piena protezione dell'interesse legittimo, la mancata previsione, nel codice del processo amministrativo, dell'azione generale di accertamento non preclude una forma di tutela che, ove necessario per colmare esigenze di tutela e salvaguardia effettive, non suscettibili di essere soddisfatte adeguatamente dalle azioni tipizzate, ha fondamento nelle norme precettive della Costituzione al fine di garantire la piena e completa protezione dell'interesse legittimo. Pertanto, anche per gli interessi legittimi la garanzia costituzionale induce a riconoscere l'esperibilità di un'azione di accertamento autonomo con particolare riguardo ai casi in cui, mancando il provvedimento da impugnare, detta azione risulti indispensabile per la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del ricorrente (Cons. Stato, A.P., 29 luglio 2011, n. 15; T.A.R. Sicilia, Catania, 2 febbraio 2022, n. 350; T.A.R. Toscana, 11 febbraio 2016, n. 257).
5. Nel merito, il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
5.1. Va qui sinteticamente riepilogato il quadro normativo di riferimento.
5.1.1. L’articolo 7 del decreto legge n. 50 del 2022 ha introdotto talune misure di semplificazione dei procedimenti autorizzativi di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. Nello specifico, per quanto qui rileva, il comma 1 prevede che, in caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale, le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate in caso di valutazioni contrastanti da parte delle amministrazioni competenti sostituiscano il provvedimento di VIA. Il comma 2 stabilisce che le suddette deliberazioni confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, così come quelle adottate dal Consiglio dei ministri inerente il caso di amministrazioni dissenzienti. Infine, si dispone che il procedimento debba concludersi entro i successivi sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende rilasciata ove il Consiglio dei ministri si sia espresso con VIA favorevole.
5.1.2. L’articolo 57 reca disposizioni transitorie, stabilendo che tali innovazioni si applichino anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
5.1.2.1. Sul punto, va ulteriormente osservato come il richiamo testuale al «procedimenti in corso» debba intendersi riferito, appunto, all’intera sequenza disegnata dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e non alla sola fase (sprovvista di autonomia e integrante un mero segmento incidentale) della remissione al Consiglio dei ministri per la risoluzione del contrasto fra amministrazioni. In altri termini, la disposizione trova applicazione anche per quei casi, quale è quello qui in trattazione, in cui la deliberazione solutoria del Consiglio dei ministri sia intervenuta anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge, ma l’iter procedimentale autorizzatorio non si sia ancora concluso.
5.2. Ritiene il Collegio, in sintonia coll’approdo della relazione illustrativa al disegno di legge per la conversione in legge del ripetuto d.l. n. 50 del 2022, che le richiamate norme abbiano configurato un nuovo caso di silenzio significativo, colorando in termini di valore giuridico di assenso l’inerzia dell’Amministrazione competente allorquando sia intervenuta la VIA favorevole a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri.
5.3. Nel caso di specie, i presupposti fattuali per l’applicazione dell’istituto risultano inverati.
5.3.1. E’ invero pacifico che il procedimento autorizzatorio di cui all’art. 12 del d.l. n. 387 del 2023 fosse in corso alla data di emanazione del decreto-legge n. 50 del 2022.
5.3.2. E’, del pari, incontestato che la Regione non lo abbia concluso nei sessanta giorni successivi alla comunicazione alla Regione Basilicata della deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2022, avvenuta in data 18 ottobre 2022.
5.3.3. D’altro canto, la Regione intimata non ha ritenuto di costituirsi in giudizio per rappresentare la sussistenza di eventuali circostanze ostative alla formazione del silenzio assenso.
6. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso.
7. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
- condanna la Regione Basilicata alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti, e al rimborso dell’ammontare del contributo unificato. Spese compensate relativamente alle Amministrazioni statali intimate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023, coll'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO