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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/12/2024, n. 7737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7737 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione IV civile
R.G. 6612/2022
All'udienza collegiale del giorno 06/12/2024 ore 09:30
dott. Antonella Izzo presidente relatore dott. Giovanna Schipani consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere
Con l'assistenza del sottoscritto assistente giudiziario
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DOMENEGOTTI MARGHERITA - sostituito dall'avv. Federico Valeri
Avv. PESENTI MARCO
CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA N Q DI MANDATARIA
Avv. DOMENEGOTTI MARGHERITA
Avv. PESENTI MARCO
Appellato/i
CP_1
Avv. DI SALVO NADIA - sostituito dall'avv. Floriana Alessandrini
Avv. LAURETTI GIUSEPPE
***
Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
1 I difensori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti ai quali si riportano anche per la discussione.
La Corte
decide con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO IL PRESIDENTE
Maria Pia Pagano Antonella Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente dott.ssa Giovanna Schipani, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere all'udienza del 6 dicembre 2024 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6612/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. n. ), in nome e per conto di Parte_2 P.IVA_1
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., a sua volta in nome e per conto di
[...]
(C.F. n. ) Parte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Margherita Domenegotti, giusta procura in calce all'atto di appello
- appellante contro
2 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe CP_1 C.F._1
Lauretti, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Nadia Di Salvo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2056/2022 emessa in data 31.10.2022 dal Tribunale di Latina, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Saviano - nell'ambito del giudizio di merito rubricato al R.G. n. 3885/2021- pubblicata in data 02.11.2022.
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite può essere riassunta come di seguito.
, agendo per sé e quale erede di , proponeva opposizione ex art. CP_1 Persona_1
615 c.p.c. nei confronti di , cessionaria del credito della Parte_3
intervenuta a tale titolo nella procedura esecutiva n. RGE Controparte_2
537/2012, eccependo l'intervenuta prescrizione del credito fatto valere dalla creditrice opposta in forza dei decreti ingiuntivi n. 76/2002 e n. 77/2002, entrambi emessi dal Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, in data 08.04.2002, notificati il 23.5.2002 e divenuti esecutivi in mancanza di opposizione il 2.7.2002.
A sostegno delle sue pretese, l'opponente esponeva che tra la data in cui erano divenuti definitivi i decreti ingiuntivi non opposti (2 luglio 2002) e la data della notificazione dell'atto di precetto (10 luglio 2012) erano trascorsi oltre dieci anni e che, pertanto, in assenza di atti interruttivi nel predetto lasso temporale, era spirato il termine decennale di prescrizione del credito derivante dai titoli giudiziali azionati.
In ragione di quanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via cautelare, sospendere la procedura esecutiva iscritta al n. 537/12 R.G. Es. Imm. pendente dinanzi al Tribunale di
Latina sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c. In via preliminare, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva rubricata al n. 537/2012 R.G. Es. Imm. pendente innanzi al Tribunale di Latina per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dei pignoramenti trascritti ed ordinarne la cancellazione della trascrizione dei medesimi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari. Nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione del credito e di ogni altro diritto e/o pretesa derivante dai decreti ingiuntivi nn.
76/02 e 77/02 emessi dal Tribunale di Latina – Sezione Distaccata di Terracina – ovvero dai titoli azionati nella presente procedura esecutiva immobiliare da parte della Controparte_3
quale cessionaria della Con vittoria di spese e
[...] Controparte_2 competenze di giudizio”.
Si costituiva la per mezzo della mandataria Cerved Credit Management Parte_1
S.p.a., contestando l'eccezione di prescrizione dei crediti oggetto di causa, perché e Per_1
avevano comunicato alla banca una proposta di “chiusura della situazione debitoria” CP_4 in data 21.07.2005, proponendo al legale dell'allora creditrice una transazione, con la quale da un lato riconoscevano la loro esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto di credito nella
3 misura di euro 115.300,00 (importo dei due decreti ingiuntivi sopra indicati) e dall'altro offrivano a saldo e stralcio, a definizione di tutta la situazione debitoria fino ad allora maturata, l'importo di euro 60.000,00.
L'opposta riteneva che tale proposta costituisse palese ed incontestabile riconoscimento del debito, idoneo in quanto tale ad interrompere la prescrizione.
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione in danno di in forza dei decreti ingiuntivi n. 76/2002 e CP_1
77/2002;
- condanna l'opposta alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, che liquida, detratti i compensi per la fase istruttoria non espletata, in € 2.768,00 oltre accessori (IVA, c.p.a. e rimb. forf. al 15%).”
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione in ragione della regola sancita dall'art.2935 c.c. che stabilisce che il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, che, nel caso di azione esecutiva proposta in forza di decreto ingiuntivo non opposto, coincide con la data in cui il provvedimento è divenuto esecutivo.
Il giudice di prime cure, accertato che i decreti ingiuntivi dedotti a fondamento dell'azione esecutiva erano divenuti esecutivi in data 02.07.2002 e che il precetto era stato notificato in data 10.07.2012, accertava, la prescrizione del credito portato dai predetti titoli, essendo spirato il termine decennale di cui agli artt. 2946 e 2953 c.c. e non risultando dagli atti di causa alcun atto interruttivo della prescrizione, non potendosi attribuire tale valenza alla missiva del 21.07.2005, prodotta da parte opposta. Il giudice di primo grado così argomentava quest'ultimo accertamento: “l'esame della comunicazione, infatti, non consente di ritenere che essa contenga una ricognizione di debito, idonea a provocare l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 c.c., atteso che, al contrario, con la medesima i debitori hanno contestato la debenza delle somme [il che è esattamente il contrario del contenuto che dovrebbe avere il riconoscimento] formulando una proposta di saldo e stralcio che, tuttavia, può dirsi comunque compatibile con la volontà di non riconoscere il debito”.
§ 3 —Con atto di appello contenente un unico motivo con annessa richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, la impugnava la Pt_1 sentenza emessa dal Tribunale di Latina chiedendone la riforma e domandava: “in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza qui impugnata stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.; in via principale, riformare il provvedimento impugnato nella parte in cui ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha dichiarato la prescrizione del credito e, conseguentemente, l'insussistenza del diritto di parte opposta a procedere a esecuzione in danno di in forza dei decreti ingiuntivi n. CP_1
76/2002 e 77/2002”.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c.
4 § 4 — L'appello è articolato in un unico motivo, con il quale l'appellante censura la sentenza sul presupposto che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato la proposta transattiva con la quale i sigg. e non avrebbero in alcun modo contestato la debenza della CP_1 Per_1 somma indicata nella missiva (importo pari ad euro 115.300,00), ma si sarebbero limitati a fissare un importo che consentisse di transigere la controversia in via stragiudiziale.
Adduceva, in particolare, che parte debitrice con l'espressione “a tutt'oggi risulta un debito di
€ 115.300,00” avrebbe effettuato una vera e propria ricognizione di debito, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale in base al quale “le trattative per la bonaria composizione di una controversia (…) non rappresentano riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 cod. civ. (…), a meno che dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all'esistenza di tale diritto” (Tribunale sez. II - Reggio Calabria, 28/03/2022, n. 348).
Adduceva che, nel caso di specie, come poteva evincersi dal testo della proposta, la transazione non si era conclusa non per motivi riferiti alla parte debitrice, la quale non avrebbe in alcun modo contestato il debito maturato, ma per una questione attinente al diniego da parte della per incongruità della proposta. CP_2
§ 5. Si costituiva , rassegnando le seguenti conclusioni: rigettare l'istanza di CP_1 sospensione ex art. 283 c.p.c. per difetto dei presupposti previsti dal codice di rito;
rigettare nel merito il gravame poiché infondato in fatto ed in diritto;
con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 28/04/2023, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
§ 6. - L'unico motivo di appello è infondato.
Si è in presenza di un riconoscimento di debito se la dichiarazione negoziale manifesta espressamente una specifica intenzione ricognitiva tale da escludere altre finalità, non essendo sufficiente che la stessa esprima solo implicitamente la consapevolezza del suo autore in ordine all'esistenza del diritto.
Nel caso in esame, i debitori esecutati si sono limitati a comunicare alla CP_2
l'esposizione debitoria risultante dai due decreti ingiuntivi n.3384 e n.3385 del 8.4.2002, contestando espressamente l'importo computato dalla banca a titolo di interessi “a fronte della legge sull'anatocismo” e offrendo € 60.000,00 in pagamento a saldo e stralcio, con la finalità di giungere ad un accordo transattivo e alla conseguente estinzione del debito. La proposta non contiene alcuna ricognizione di debito, essendosi i proponenti limitati a riferire ciò che era noto e incontestabile, ossia la notifica dei due decreti ingiuntivi e l'importo complessivo dei crediti oggetto dei provvedimenti.
Ritenuto, pertanto, che la proposta transattiva contenuta nella predetta comunicazione del
21.07.2005 sia compatibile con la volontà di non riconoscere il diritto del creditore, non solo per la componente di interessi espressamente contestata, ma anche per la sorte, essa non ha valore di atto ricognitivo interruttivo della prescrizione ex art.2944 c.c..
L'appello va rigettato e le spese processuali di questo grado poste a carico dell'appellante. Le spese si liquidano per compensi secondo i valori medi di cui al D.M.n.55/2014, aggiornati
5 sulla base del D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00, quindi, per tutte le fasi, in € 14.317,00 oltre accessori di legge.
§ 7. A norma dell'art. 13, comma 1 quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
Essendo l'appello da respingere integralmente deve provvedersi in conformità.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Latina n. 2056/2022, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello e condanna a Parte_3 rimborsare a le spese di questo grado di giudizio, liquidate per CP_1 compensi in euro 14.317,00 oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
2. dichiara che sussistono le condizioni di legge per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 6.12.2024
IL PRESIDENTE est.
Antonella Izzo
6
Sezione IV civile
R.G. 6612/2022
All'udienza collegiale del giorno 06/12/2024 ore 09:30
dott. Antonella Izzo presidente relatore dott. Giovanna Schipani consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere
Con l'assistenza del sottoscritto assistente giudiziario
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DOMENEGOTTI MARGHERITA - sostituito dall'avv. Federico Valeri
Avv. PESENTI MARCO
CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA N Q DI MANDATARIA
Avv. DOMENEGOTTI MARGHERITA
Avv. PESENTI MARCO
Appellato/i
CP_1
Avv. DI SALVO NADIA - sostituito dall'avv. Floriana Alessandrini
Avv. LAURETTI GIUSEPPE
***
Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
1 I difensori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti ai quali si riportano anche per la discussione.
La Corte
decide con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO IL PRESIDENTE
Maria Pia Pagano Antonella Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente dott.ssa Giovanna Schipani, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere all'udienza del 6 dicembre 2024 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6612/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. n. ), in nome e per conto di Parte_2 P.IVA_1
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., a sua volta in nome e per conto di
[...]
(C.F. n. ) Parte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Margherita Domenegotti, giusta procura in calce all'atto di appello
- appellante contro
2 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe CP_1 C.F._1
Lauretti, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Nadia Di Salvo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2056/2022 emessa in data 31.10.2022 dal Tribunale di Latina, in persona del Giudice Dott.ssa Elena Saviano - nell'ambito del giudizio di merito rubricato al R.G. n. 3885/2021- pubblicata in data 02.11.2022.
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite può essere riassunta come di seguito.
, agendo per sé e quale erede di , proponeva opposizione ex art. CP_1 Persona_1
615 c.p.c. nei confronti di , cessionaria del credito della Parte_3
intervenuta a tale titolo nella procedura esecutiva n. RGE Controparte_2
537/2012, eccependo l'intervenuta prescrizione del credito fatto valere dalla creditrice opposta in forza dei decreti ingiuntivi n. 76/2002 e n. 77/2002, entrambi emessi dal Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, in data 08.04.2002, notificati il 23.5.2002 e divenuti esecutivi in mancanza di opposizione il 2.7.2002.
A sostegno delle sue pretese, l'opponente esponeva che tra la data in cui erano divenuti definitivi i decreti ingiuntivi non opposti (2 luglio 2002) e la data della notificazione dell'atto di precetto (10 luglio 2012) erano trascorsi oltre dieci anni e che, pertanto, in assenza di atti interruttivi nel predetto lasso temporale, era spirato il termine decennale di prescrizione del credito derivante dai titoli giudiziali azionati.
In ragione di quanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via cautelare, sospendere la procedura esecutiva iscritta al n. 537/12 R.G. Es. Imm. pendente dinanzi al Tribunale di
Latina sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c. In via preliminare, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva rubricata al n. 537/2012 R.G. Es. Imm. pendente innanzi al Tribunale di Latina per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dei pignoramenti trascritti ed ordinarne la cancellazione della trascrizione dei medesimi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari. Nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione del credito e di ogni altro diritto e/o pretesa derivante dai decreti ingiuntivi nn.
76/02 e 77/02 emessi dal Tribunale di Latina – Sezione Distaccata di Terracina – ovvero dai titoli azionati nella presente procedura esecutiva immobiliare da parte della Controparte_3
quale cessionaria della Con vittoria di spese e
[...] Controparte_2 competenze di giudizio”.
Si costituiva la per mezzo della mandataria Cerved Credit Management Parte_1
S.p.a., contestando l'eccezione di prescrizione dei crediti oggetto di causa, perché e Per_1
avevano comunicato alla banca una proposta di “chiusura della situazione debitoria” CP_4 in data 21.07.2005, proponendo al legale dell'allora creditrice una transazione, con la quale da un lato riconoscevano la loro esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto di credito nella
3 misura di euro 115.300,00 (importo dei due decreti ingiuntivi sopra indicati) e dall'altro offrivano a saldo e stralcio, a definizione di tutta la situazione debitoria fino ad allora maturata, l'importo di euro 60.000,00.
L'opposta riteneva che tale proposta costituisse palese ed incontestabile riconoscimento del debito, idoneo in quanto tale ad interrompere la prescrizione.
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione in danno di in forza dei decreti ingiuntivi n. 76/2002 e CP_1
77/2002;
- condanna l'opposta alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, che liquida, detratti i compensi per la fase istruttoria non espletata, in € 2.768,00 oltre accessori (IVA, c.p.a. e rimb. forf. al 15%).”
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione in ragione della regola sancita dall'art.2935 c.c. che stabilisce che il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, che, nel caso di azione esecutiva proposta in forza di decreto ingiuntivo non opposto, coincide con la data in cui il provvedimento è divenuto esecutivo.
Il giudice di prime cure, accertato che i decreti ingiuntivi dedotti a fondamento dell'azione esecutiva erano divenuti esecutivi in data 02.07.2002 e che il precetto era stato notificato in data 10.07.2012, accertava, la prescrizione del credito portato dai predetti titoli, essendo spirato il termine decennale di cui agli artt. 2946 e 2953 c.c. e non risultando dagli atti di causa alcun atto interruttivo della prescrizione, non potendosi attribuire tale valenza alla missiva del 21.07.2005, prodotta da parte opposta. Il giudice di primo grado così argomentava quest'ultimo accertamento: “l'esame della comunicazione, infatti, non consente di ritenere che essa contenga una ricognizione di debito, idonea a provocare l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 c.c., atteso che, al contrario, con la medesima i debitori hanno contestato la debenza delle somme [il che è esattamente il contrario del contenuto che dovrebbe avere il riconoscimento] formulando una proposta di saldo e stralcio che, tuttavia, può dirsi comunque compatibile con la volontà di non riconoscere il debito”.
§ 3 —Con atto di appello contenente un unico motivo con annessa richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, la impugnava la Pt_1 sentenza emessa dal Tribunale di Latina chiedendone la riforma e domandava: “in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza qui impugnata stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.; in via principale, riformare il provvedimento impugnato nella parte in cui ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha dichiarato la prescrizione del credito e, conseguentemente, l'insussistenza del diritto di parte opposta a procedere a esecuzione in danno di in forza dei decreti ingiuntivi n. CP_1
76/2002 e 77/2002”.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c.
4 § 4 — L'appello è articolato in un unico motivo, con il quale l'appellante censura la sentenza sul presupposto che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato la proposta transattiva con la quale i sigg. e non avrebbero in alcun modo contestato la debenza della CP_1 Per_1 somma indicata nella missiva (importo pari ad euro 115.300,00), ma si sarebbero limitati a fissare un importo che consentisse di transigere la controversia in via stragiudiziale.
Adduceva, in particolare, che parte debitrice con l'espressione “a tutt'oggi risulta un debito di
€ 115.300,00” avrebbe effettuato una vera e propria ricognizione di debito, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale in base al quale “le trattative per la bonaria composizione di una controversia (…) non rappresentano riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 cod. civ. (…), a meno che dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all'esistenza di tale diritto” (Tribunale sez. II - Reggio Calabria, 28/03/2022, n. 348).
Adduceva che, nel caso di specie, come poteva evincersi dal testo della proposta, la transazione non si era conclusa non per motivi riferiti alla parte debitrice, la quale non avrebbe in alcun modo contestato il debito maturato, ma per una questione attinente al diniego da parte della per incongruità della proposta. CP_2
§ 5. Si costituiva , rassegnando le seguenti conclusioni: rigettare l'istanza di CP_1 sospensione ex art. 283 c.p.c. per difetto dei presupposti previsti dal codice di rito;
rigettare nel merito il gravame poiché infondato in fatto ed in diritto;
con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 28/04/2023, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
§ 6. - L'unico motivo di appello è infondato.
Si è in presenza di un riconoscimento di debito se la dichiarazione negoziale manifesta espressamente una specifica intenzione ricognitiva tale da escludere altre finalità, non essendo sufficiente che la stessa esprima solo implicitamente la consapevolezza del suo autore in ordine all'esistenza del diritto.
Nel caso in esame, i debitori esecutati si sono limitati a comunicare alla CP_2
l'esposizione debitoria risultante dai due decreti ingiuntivi n.3384 e n.3385 del 8.4.2002, contestando espressamente l'importo computato dalla banca a titolo di interessi “a fronte della legge sull'anatocismo” e offrendo € 60.000,00 in pagamento a saldo e stralcio, con la finalità di giungere ad un accordo transattivo e alla conseguente estinzione del debito. La proposta non contiene alcuna ricognizione di debito, essendosi i proponenti limitati a riferire ciò che era noto e incontestabile, ossia la notifica dei due decreti ingiuntivi e l'importo complessivo dei crediti oggetto dei provvedimenti.
Ritenuto, pertanto, che la proposta transattiva contenuta nella predetta comunicazione del
21.07.2005 sia compatibile con la volontà di non riconoscere il diritto del creditore, non solo per la componente di interessi espressamente contestata, ma anche per la sorte, essa non ha valore di atto ricognitivo interruttivo della prescrizione ex art.2944 c.c..
L'appello va rigettato e le spese processuali di questo grado poste a carico dell'appellante. Le spese si liquidano per compensi secondo i valori medi di cui al D.M.n.55/2014, aggiornati
5 sulla base del D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00, quindi, per tutte le fasi, in € 14.317,00 oltre accessori di legge.
§ 7. A norma dell'art. 13, comma 1 quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
Essendo l'appello da respingere integralmente deve provvedersi in conformità.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Latina n. 2056/2022, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello e condanna a Parte_3 rimborsare a le spese di questo grado di giudizio, liquidate per CP_1 compensi in euro 14.317,00 oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
2. dichiara che sussistono le condizioni di legge per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 6.12.2024
IL PRESIDENTE est.
Antonella Izzo
6